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Dati del bando

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE COMPROMESSE A SEGUITO DEL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI E DI VEICOLI CHE DISPERDANO MATERIALI SOLIDI E LIQUIDI SULLA SEDE STRADALE E SUE PERTINENZE - CUI S00145920351202400026 – CPV 90610000-6
Ente appaltanteCOMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA
Stato proceduraIn aggiudicazione
Importo appalto820.800,01 €
Criterio di aggiudicazioneCosto Fisso
Data di pubblicazione a sistema25/09/2024
Termine richiesta chiarimenti23/10/2024 12:00
Termine presentazione delle offerte30/10/2024 12:00
Apertura busta amministrativa30/10/2024 12:01
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Gandellini Stefano

telefono: 0522 - 456121

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1CONCESSIONE RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALI COMPROMESSE

CIG: B32C167053

Chiarimenti

Chiarimento PI427525-24

Ultimo aggiornamento: 25/10/2024 10:28

Domanda : Con la presente nota prot. 25191, per sottoporre alla c.a. della Stazione Appaltante il breve questo che segue. Precisamente, si è notato che l’art. 8 del Disciplinare di gara, relativo alla disponibilità di un’area di deposito dei rifiuti, lega tale attività al disposto dell’art. 230 del D.Lgs. 152/2006 rubricato “Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture”. Tuttavia, risulta che l’art. 230 riguarda un tipo diverso di attività da quella in concessione, ovvero la gestione dei rifiuti prodotti durante le operazioni di manutenzione delle infrastrutture, come quelle delle reti di distribuzione o degli impianti che forniscono servizi pubblici. Emergono così almeno due aspetti in forza dei quali il riferimento all’art. 230 non risulta coerente con l’attività in concessione: 1) In primo luogo, con riferimento al contesto. L’art. 230 individua infatti come contesto in cui si svolge l’attività: il cantiere dove si svolgono effettivamente i lavori di manutenzione; la sede locale del gestore dell'infrastruttura, se i lavori riguardano un tratto della rete o dell'impianto sotto la sua responsabilità; oppure ancora il luogo di concentramento, cioè quell'area dove il materiale rimosso durante la manutenzione viene trasportato per essere successivamente esaminato, al fine di capire se può essere riutilizzato senza necessità di trattamenti particolari. Nella concessione in affidamento però, dove gli interventi avvengono in emergenza con la predisposizione di cantieri assolutamente temporanei e tali proprio per consentire il rapido ripristino della viabilità, non si sviluppa l’area di cantiere nel senso dell’art. 230. Piuttosto quest’area, intesa come sede di destino del materiale rimosso, coincide con il “deposito temporaneo” di cui all’art. 183 comma 1 lett. bb) del Codice Ambiente, in attuazione del quale, in combinato disposto, opera il successivo art. 193, comma 19 del D.Lgs. 152/2006, a norma del quale “I rifiuti derivanti da attività di manutenzione …, …. si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività”. Si tratta quindi di un differente contesto operativo. 2) Proprio da tale evenienza per altro, in secondo luogo, emerge come ulteriore differenza quella per cui mentre il 230 si occupa di rifiuti che necessitano di successiva valutazione tecnica, ciò non è vero per i rifiuti derivanti dal servizio in concessione, i quali consistono esclusivamente in materiali solidi e liquidi di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti in incidenti stradali e non necessitano perciò di successiva valutazione tecnica. Per quanto sopra, si chiede di voler cortesemente confermare che all’atto delle dichiarazioni di ammissione, in sede di gara debba essere dichiarata “la disponibilità ovvero l’impegno ad avere la disponibilità entro giorni quindici dalla comunicazione della efficacia della aggiudicazione di una area di deposito dei rifiuti, coerentemente a quanto previsto dell’art. 193, comma 19 del D.Lgs. 152/2006 e smi” , o quanto meno ampliare la disposizione includendo tale normativa. Si resta in attesa di gentile conferma e riscontro. Cordialmente.

Risposta : Si prega di prendere visione dell'allegato

Chiarimento PI414780-24

Ultimo aggiornamento: 17/10/2024 08:34

Domanda : Buongiorno, poiché il bando prescrive che "L’offerta tecnico-qualitativa dovrà avvenire tramite la presentazione di una relazione descrittiva, suddivisa per i punti A, B, C, composta da massimo 20 (venti) facciate in A4, esclusi indici, copertine e schede tecniche. . Le facciate ulteriori non verranno considerate dalla Commissione.", per non vanificare l'imposizione del limite di pagine e per far si che venga garantita l'uguaglianza non solo formale ma sostanziale dei contenuti delle relazioni delle varie candidate, si chiede che venga specificato, quanto meno,, il font e la dimensione del carattere da utilizzare e che sia fatto divieto di ridurre artificiosamente le proporzioni del ridetto carattere ai fini di inserire maggiori contenuti. Grazie. Cordiali Saluti.

Risposta : Si prega di prendere visione dell'allegato

Chiarimento PI388761-24

Ultimo aggiornamento: 30/09/2024 14:40

Domanda : Alla Stazione Appaltante sono pervenuti i quesiti che si pubblicano unitamente alle relative risposte.

Risposta : Si invita a prendere visione della comunicazione allegata, contenente le risposte ai quesiti pervenuti.

Ultimo aggiornamento: 05-05-2025, 17:14