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Dati del bando

Realizzazione del Nuovo Ospedale di Carpi (MO) - Avviso pubblico per la sollecitazione di Proposte ad iniziativa privata ex art. 193, comma 16, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. aventi ad oggetto “Concessione di progettazione, costruzione, allestimento e gestione dei servizi di hard facility management e di carattere commerciale del Nuovo Ospedale di Carpi”.
Ente appaltanteAZIENDA USL DI MODENA
Stato proceduraPresentazione delle offerte/risposte
Data di pubblicazione a sistema11/11/2025
Termine richiesta chiarimenti18/02/2026 12:00
Termine presentazione delle offerte/risposte10/03/2026 12:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno

Green Hospital

Requisiti di sostenibilità socialeno
Responsabile del procedimentoMirto Gaetano

Allegati

Referenti

Mirto Gaetano

telefono: 059435770
cellulare: 059435774

Chiarimenti

Chiarimento PI077866-26

Ultimo aggiornamento: 12/02/2026 09:36

Domanda : Spett.le AUSL di Modena, con riferimento all’Avviso pubblico dell’11 novembre 2025, prot. n. 0092513/25 “per la sollecitazione di Proposte ad iniziativa privata ex art. 193, comma 16, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. aventi ad oggetto <>”, il quale, al punto 4 (“Iter procedurale”) si formulano i seguenti Quesiti, preceduti da un sintetico riepilogo dell’attuale quadro normativo-interpretativo. * * * Con la sentenza del 5 febbraio 2026 (causa C-810/24) la CGUE ha dichiarato l’incompatibilità con il diritto europeo della “disciplina nazionale della prelazione, contenuta nell'articolo 183 comma 15 [del precedente codice dei contratti pubblici]”. La pregressa formulazione normativa (avente ad oggetto il diritto di prelazione del proponente), oggetto della pronuncia del giudice comunitario, è stata riprodotta pressoché integralmente nella originaria versione (ante correttivo) del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023). Il decreto correttivo D.lgs. n. 209/2024 ha introdotto rilevanti modifiche riguardanti il Partenariato Pubblico Privato (PPP), anche in ragione degli impegni assunti a livello nazionale con il PNRR (con particolare riferimento alle riforme “M1C2-11-12 Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza” e “M1C1-73-quinquies Riforma 1.10”), incidendo su profili riguardanti la semplificazione e la chiarezza in ordine alle modalità di ricorso allo strumento. In data 8 ottobre 2025 la Commissione Europea ha avviato, trasmettendo apposita lettera di costituzione in mora, una procedura di infrazione contro l’Italia, segnalando la persistente incompatibilità della disciplina nazionale del PPP con il quadro normativo dell’UE, con particolare riferimento alla regolamentazione del diritto di prelazione del promotore, ritenuta contraria ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione. Emergono dunque talune perplessità, sia di ordine teorico che pratico, in relazione alla regolare prosecuzione della procedura in oggetto, posto che la recente pronuncia della CGUE si riferisce al contenuto dispositivo del Codice nella sua formulazione pre-correttivo, non esprimendosi sulla nuova disciplina del PPP rimodulata dal D.lgs. n. 209/2024. Come è noto, la CGUE ha ribadito che “l’obbligo di disapplicare il diritto interno confliggente con il diritto comunitario grava anche sulle amministrazioni pubbliche e non solo sui giudici nazionali (sentenza del 20 aprile 2023, causa C-348/22) , e che “soltanto in via eccezionale la Corte di giustizia, come ha essa stessa riconosciuto nella sentenza 8 aprile 1976 (Causa 43/75, Defrenne c./Sabena, Racc. pag. 455) potrebbe essere indotta, in base ad un principio generale di certezza del diritto, inerente all’ordinamento giuridico comunitario, e tenuto conto dei gravi sconvolgimenti che la sua sentenza potrebbe provocare per il passato nei rapporti giuridici stabiliti in buona fede, a limitare la possibilità degli interessati di far valere la disposizione così interpretata per rimettere in questione tali rapporti giuridici” (CGUE, sentenza del 27 marzo 1980, causa C-61/79). Nel quadro di evidente incertezza appena delineato, gli operatori economici sono chiamati a sostenere investimenti significativi per la predisposizione delle proposte, sicché la potenziale inapplicabilità del diritto di prelazione – e l’assenza di tutele alternative – appare idonea a determinare conseguenze pregiudizievoli correlate ad un’elevata esposizione economica degli stessi operatori. Alla luce di quanto sopra, si formulano i seguiti Quesiti. A. Si chiede a codesta Amministrazione la conferma che alla procedura in oggetto troverà piena e incondizionata applicazione il diritto di prelazione per come disciplinato dal D.lgs. n. 36/2023 post-correttivo (D.lgs. n. 209/2024). B. In caso di risposta negativo al Quesito A, si chiede a codesta Amministrazione di confermare l’introduzione di un adeguato sistema di indennizzo per le spese di progettazione diverso da quello attualmente disciplinato. * * * Istanza di sospensione della procedura Qualora codesto Ente ritenga di non poter fornire adeguate rassicurazioni, sia sul piano generale (normativo-interpretativo) che specifico (procedimentale-operativo), la scrivente propone di valutare l’ipotesi di sospendere la procedura in oggetto, in attesa di un chiarimento normativo a livello nazionale, se del caso attivando gli appositi strumenti forniti dall’ordinamento per richiedere un intervento chiarificatore da parte dei competenti uffici. Si sottolinea in ogni caso l’urgenza di ricevere chiarimenti scritti, al fine di consentire agli operatori economici una valutazione informata, diligente, seria e consapevole dei rischi (giuridici, economici, operativi) connessi alla partecipazione, considerando che il termine per la presentazione delle proposte è fissato al 10 marzo 2026 e che la predisposizione di una proposta completa e affidabile richiede investimenti significativi sia in termini di risorse finanziarie che di tempo. Si resta a disposizione per ogni approfondimento e/o integrazione che dovesse ritenersi necessaria al fine di fornire con ogni consentita urgenza il riscontro richiesto. Distinti Saluti.

Risposta :

L’istanza di sospensione della procedura non può essere accolta.

La procedura con la quale sono stati sollecitati gli operatori economici a presentare proposte ad iniziativa privata ex art. 193, comma 16, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. aventi ad oggetto <> non è interessata dalla sentenza CGUE 5 febbraio 2026 (causa C-810/24).

Eventuali ricadute della pronuncia potranno, semmai, essere valutate nella procedura di gara che l’Amministrazione potrà successivamente bandire, qualora, in esito alla procedura attualmente in corso, ritenga apprezzabile una delle proposte pervenute, per selezionare l’operatore che dovrà realizzare l’opera.

È infatti esclusivamente nella procedura destinata alla selezione del concessionario che la prelazione (richiamata nella FAQ) è prevista.

Nessuna prelazione è, invece, prevista nella procedura attualmente in corso, pertanto, nessuna legittima aspettativa dei partecipanti può essere pregiudicata dalla pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea recentemente emanata.


Chiarimento PI060696-26

Ultimo aggiornamento: 12/02/2026 09:29

Domanda : Spett.le Stazione appaltante, facciamo riferimento alla procedura in oggetto per dare evidenza dell’incongruità e dell’insostenibilità del termine fissato per la presentazione delle offerte, in scadenza al 10 Marzo 2026. Invero, a sommesso avviso di chi scrive, tale termine non consente di formulare un’offerta seria e sostenibile, tenuto conto del tempo necessario per la consultazione dei documenti di gara, della visita dei luoghi e, soprattutto, della complessità dell’appalto. Pertanto, anche al fine di garantire la massima apertura alla concorrenza e ampliare la platea di imprese partecipanti, si chiede a codesta Stazione appaltante di Voler prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Distinti saluti

Risposta :

La richiesta proroga di 30 giorni per la presentazione delle proposte non può essere accolta.

Si sottolinea, a conferma della congruità del termine assegnato, che l’amministrazione lo ha fissato in 120 giorni, ovvero un termine doppio rispetto a quello previsto dall’art. 193, comma 16 del D.lgs. 36/2023 per la presentazione delle proposte.

Inoltre, al fine di agevolare gli operatori economici interessati nella formulazione delle proprie proposte, l’Amministrazione ha allegato all’Avviso gli elaborati dell’A.O. (Accordo Operativo) e ha messo a disposizione (dietro semplice richiesta) il PFTE redatto ai sensi del D.Lgs. 50/2016, entrambi in formato editabile.

Infine, l’intervento gode di un finanziamento di € 57.000.000 ex art. 20 l. 67/1988, per la cui conservazione è indispensabile rispettare le tempistiche indicate nel cronoprogramma allegato all’A.O. (Accordo Operativo); la concessione della proroga, in questa fase, potrebbe compromettere il rispetto delle tempistiche per l’ottenimento del finanziamento.


Chiarimento PI021230-26

Ultimo aggiornamento: 16/01/2026 14:37

Domanda : Si chiede di indicare se nel nuovo ospedale sarà previsto l’utilizzo del protossido di azoto nelle procedure di anestesia/sedazione. Si chiede inoltre di indicare in quali aree, oltre al blocco operatorio, verranno utilizzate le suddette procedure, che richiedano la presenza dell’impianto di evacuazione dei gas anestetici.

Risposta :

Il Protossido d’azoto deve essere previsto nei blocchi operatori, sale parto, e piastra endoscopica. Parimenti l'impianto di evacuazione gas anestetici dovrà essere previsto nei medesimi reparti sopra citati.

Chiarimento PI012581-26

Ultimo aggiornamento: 13/01/2026 10:28

Domanda : Buona sera, in riferimento alla procedura in oggetto si chiede un chiarimento in merito alle corrette modalità di interpretazione di alcuni parametri contenuti nel documento "1.03 - Norme Tecniche di Attuazione " dell'Allegato 3 "Accordo Operativo" (NTA). Premesso che: 1) All'Articolo 5 del Disciplinare Usi e Parametri Urbanistici delle NTA si stabilisce che l'intervento dovrà rispettare i seguenti parametri: SC max = 48.000 m2 (massimo 300 posti letto) 2) nel PUG dell'Unione delle Terre d'Argine, la suddetta voce corrisponde correttamente alla "Definizione n. 21" dell'Allegato II alla DGR 922/2017, secondo cui la superficie complessiva (SC) è definita come: SC = SU + 60% SA. 3) all'Art. 6 "Dotazioni territoriali e parcheggi pertinenziali" della medesime NTA, il valore pari a 48.000 m2 è invece indicato come "st" corrisponde alla "Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati e interrati comprese nel profilo perimetrale esterno all'edificio" (Definizione n. 16 dell'Allegato II alla DGR 922/2027). Tutto ciò premesso, si richiede conferma del fatto che il valore di 48.000 m2 debba essere univocamente interpretato come superficie complessiva massima dell'intervento (SC) e che, conseguentemente, la superficie totale (St) da assumere per il calcolo delle dotazioni territoriali sarà determinata in coerenza con tale valore, secondo le definizioni normative vigenti.

Risposta :

Si conferma che il valore di 48.000 m2 debba essere univocamente interpretato come superficie complessiva massima dell'intervento (SC) e che, conseguentemente, la superficie totale (St) da assumere per il calcolo delle dotazioni territoriali sarà determinata in coerenza con tale valore, secondo le definizioni normative vigenti.


Chiarimento PI572266-25

Ultimo aggiornamento: 22/12/2025 10:47

Domanda : In riferimento a quanto riportato a pagina 8 della "Relazione Esigenziale Committenza Sanitaria", dove il personale con sede presso l’Ospedale e il Distretto di Carpi è quantificato in circa 1.300 unità (comprensive di personale sanitario e amministrativo), si richiede un chiarimento in merito al numero effettivo di operatori da considerare per il dimensionamento degli spogliatoi. In particolare, si chiede di confermare che ai fini del calcolo non debba essere utilizzato il totale di 1.300 unità, bensì un valore inferiore, escludendo il personale amministrativo che tendenzialmente non necessita di spogliatoi.

Risposta :

Il turno di massima affluenza è quello del mattino (819 operatori tra sanitari ed Amministrativi), per il dimensionamento degli spogliatoi tale numero può essere ridotto del 15% per la presenza di personale amministrativo e di sanitari che non necessitano dell'utilizzo degli spogliatoi, vale a dire circa 700 persone. Di tale numero si stima che circa 550 tra medici, infermieri, OSS, etc. utilizzeranno contemporaneamente gli spogliatoi nella fascia oraria di maggiore presenza.


Chiarimento PI572264-25

Ultimo aggiornamento: 22/12/2025 10:45

Domanda : In riferimento a quanto riportato a pagina 3 dell’Avviso Pubblico (Prot. AUSL n. 0092513/25 del 11/11/2025) per la realizzazione del nuovo Ospedale di Carpi, si richiedono chiarimenti sul trasferimento dei pazienti dall’attuale presidio alla nuova struttura. In particolare, si intendono acquisire informazioni sulla pianificazione complessiva dell’operazione, sulla durata stimata e sulle modalità di esecuzione, con indicazione delle figure professionali coinvolte e dei mezzi destinati al trasporto. A tal proposito si chiede di confermare che, per la complessità e i rischi connessi alla loro movimentazione, i pazienti allettati non rientreranno nell’attività di trasferimento programmata. Risulta altresì utile disporre di una stima del numero complessivo di pazienti da trasferire, nonché di eventuali indicazioni su vincoli orari, necessità di attrezzature specialistiche e di coordinamento con i servizi di emergenza territoriale.

Risposta :

Il trasferimento, che riguarderà tutti i pazienti ricoverati, al massimo 259, verrà attuato dall’AUSL per fasi anche in relazione all’operatività della nuova struttura e del numero di pazienti ricoverati nell’attuale struttura al momento dell’attivazione del trasferimento. Dovranno essere trasferiti tutti i pazienti di area chirurgica, medica, materno infantile, area Emergenza-Urgenza, area diurna, Salute mentale e Area intensiva, etc..

Il Concessionario dovrà collaborare con l’AUSL per tutti i trasferimenti, vale a dire dovrà garantire che l’intera struttura da lui realizzata possa consentire i trasferimenti dei pazienti ad opera dell’AUSL in sicurezza e secondo le tempistiche dettate da quest’ultima, provvedendo ad affiancare il personale AUSL in caso di necessità impiantistiche/edili, etc., che si dovessero rendere necessari per perfezionale il trasferimento.


Chiarimento PI579660-25

Ultimo aggiornamento: 16/12/2025 17:35

Domanda : Con la presene si pongono i seguenti quesiti: (i) Con riferimento al quadro economico contenuto nel documento “1.30_SF1019_NHC_QE” contenuto nel PFTE ricevuto, si chiede di specificare: - Se le attrezzature biomediche quantificate in € 11.590.000,00 sono ricomprese nell’oggetto della proposta, poiché l’avviso dispone che :..”sono escluse le tecnologie sanitarie” - Le spese tecniche quantificate in € 11.991.000,00 si riferiscono esclusivamente agli oneri relativi al PFTE ed alla progettazione esecutiva e sono oneri ricompresi negli investimenti del Concessionario; - Gli espropri/acquisizioni quantificati in € 2.684.000,00 e gli altri oneri quantificati in € 2.539.000,00 non sono oneri del Concessionario bensì del Concedente (ii) Con riferimento al documento “1.18 Relazione economico-finanziaria e stima dei costi delle OOUU”, si chiede di chiarire se tali oneri siano tutti di competenza del concedente e/o enti competenti. (iii) Se i valori economici indicati nei documenti messi a disposizione sono vincolanti rispetto alla proposta che gli operatori formuleranno o se l’unico vincolo di natura economica è il contributo pubblico pari ad € 30.000.000,00

Risposta :

(i) - le attrezzature biomediche non sono ricomprese nell’oggetto della proposta;

- Le spese tecniche si riferiscono alla stima degli oneri tecnici ricompresi nell'intero investimento;

- Gli espropri/acquisizioni sono a carico del concedente, mentre gli altri oneri quantificati come sopra sono ricompresi nell'intero investimento, vale a dire sono da intendersi suddivisi tra Concessionario e concedente a seconda della loro natura;

(ii) Come riportato nel documento gli oneri sono suddivisi tra i due enti (AUSL Modena e Comune di Carpi).

(iii) i valori economici indicati nei documenti messi a disposizione sono frutto di analisi tecnico /economica. Il contributo pubblico indicato a fronte degli atti è pari ad € 30.000.000,00


Chiarimento PI572270-25

Ultimo aggiornamento: 15/12/2025 17:55

Domanda : Si chiede di specificare il formato richiesto per le relazioni di cui all'art. 5 dell'Avviso Pubblico: numero massimo di pagine, font e interlinea richiesti.

Risposta :

Indicativamente 100 pagine, Arial 10, interlinea 1.


Chiarimento PI572268-25

Ultimo aggiornamento: 15/12/2025 17:53

Domanda : Con riferimento all'Avviso Pubblico, par. 5, pag. 7 si prega di confermare che gli elaborati dovranno essere consegnati privi dei loghi afferenti ai progettisti, mentre sarà possibile inserire i loghi degli operatori economici del RTI, che potranno, pertanto, essere identificati all'interno delle relazioni richieste dall'Avviso.

Risposta :

Nessun tipo di logo: né progettisti né operatori economici.


Ultimo aggiornamento: 11-11-2025, 13:57