Domanda : Spett.Le Ente, si formulano i seguenti quesiti: QUESITO 1 Con riferimento all’indagine di mercato per la fornitura di servizi di assistenza tecnica su apparecchiature di produzione PHILIPS HEALTHCARE – AUSLFE e AOUFE, si richiede cortese conferma in merito a una incongruenza rilevata tra i requisiti minimi richiesti e la documentazione da presentare. In particolare, tra i requisiti minimi per entrambe le tipologie contrattuali (FULL RISK e FORNITURA RICAMBI) è indicato quanto segue: “Personale tecnico specializzato ed adeguatamente formato per assicurare la gestione manutentiva come da indicazioni del Fabbricante per gli specifici modelli (allegare copia delle iniziative formative del fabbricante o dichiarazione del fabbricante attestante che il fornitore è centro autorizzato)”. Tuttavia, nella sezione relativa alla documentazione da presentare, si legge: “Attestazione in corso di validità (specificare scadenza) del Fabbricante che il fornitore è centro assistenza autorizzato. In alternativa attestati di formazione in corso di validità, effettuata dal fabbricante, inerente agli specifici modelli oggetto dell’indagine, oppure autocertificazione relativa alla capacità di effettuare l’attività secondo le specifiche del fabbricante (allegando relazione tecnica sulle modalità di espletamento del servizio richiesto e CV dei tecnici)”. Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare che la formulazione contenuta nei requisiti minimi (che sembrerebbe richiedere obbligatoriamente la dichiarazione del fabbricante o le iniziative formative) sia da intendersi come un refuso, considerato che la sezione sulla documentazione ammette alternative (attestati o autocertificazione con relazione tecnica e CV). **** QUESITO 2 Al fine di rispondere all’indagine di mercato è necessario produrre una " Dichiarazione da parte del produttore dei ricambi che si tratta di ricambi originali o equivalenti;” ed una “Dichiarazione da parte del produttore dei consumabili che si tratta di materiale di consumo originale o equivalente ". Tale previsione – ove interpretata nel senso di un obbligo inderogabile e generalizzato – comporta una limitazione non proporzionata dell’accesso al mercato, escludendo di fatto operatori economici qualificati, in possesso delle competenze tecniche e organizzative necessarie, pienamente in grado di assicurare, tramite canali ufficiali, la fornitura di ricambi originali e un servizio di assistenza tecnica conforme agli standard richiesti. In tal senso, si richiama l’art. 3 del D.Lgs. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti di favorire l’accesso al mercato nel rispetto dei principi di proporzionalità, concorrenza, imparzialità e trasparenza. Alla luce di quanto sopra, si chiede conferma che possa ritenersi ammissibile, in alternativa alla dichiarazione formale del costruttore, la presentazione di documentazione idonea a comprovare la piena capacità tecnica e organizzativa dell’operatore economico, in relazione alla specifica assistenza sui sistemi diagnostici oggetto della procedura. Qualora la Stazione Appaltante condivida tali osservazioni, si chiede di modificare la richiesta di documentazione da presentare per rispondere all’indagine, al fine di esplicitare detta possibilità, garantendo così certezza interpretativa e una più ampia partecipazione, in coerenza con i principi sopra richiamati.
Risposta :
Spett. Ditta,
si risponde per punti:
- Quesito 1
I requisiti minimi relativi alle capacità tecnico professionali del personale impiegato nelle manutenzioni richieste, in assenza di "Attestazione che il manutentore è Centro di Assistenza Autorizzato dal fabbricante" e/o di "Documentazione comprovante la partecipazione a corsi di formazione in corso di validità presso il fabbricante", saranno soddisfatti - per ogni tipologia contrattuale - anche mediante autocertificazione dell'Operatore Economico relativa alla propria capacità di effettuare l'attività richiesta secondo le specifiche del fabbricante.
Resta inteso che tale autocertificazione dovrà essere accompagnata dai documenti indicati nell'indagine di mercato:
- Relazione;
- Curricula dei tecnici che la ditta utilizzarà per dette manutenzioni.
- Quesito 2
Premesso che l'intento dell'indagine di mercato non è affatto quella di escludere "operatori economici in possesso delle competenze tecniche e organizzative necessarie, pienamente in grado di assicurare, tramite canali ufficiali, la fornitura di ricambi originali e un servizio di assistenza tecnica conforme agli standard richiesti", piuttosto di avere le necessarie evidenze che i ricambi forniti abbiano le caratteristiche richieste ai seguenti punti dell'indagine di mercato:
- per il "Contratto di manutenzione tipo Full Risk (FRI)" che vi sia la "Disponibilità di materiale di consumo o usurabile dedicato, originale o compatibile funzionalmente equivalente (fornire evidenza del produttore materiale di consumo equivalente di compatibilità con il materiale di consumo originale)";
- per il "Contratto di fornitura ricambi (RIC)" che la fornitura riguardi "parti di ricambio originali o compatibili funzionalmente equivalenti (fornire evidenza del produttore delle parti di ricambio equivalenti di compatibilità con i ricambi originali)".
Si ritiene di confermare quanto indicato nell’indagine di mercato.
Distinti saluti