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Dati del bando

Avviso pubblico_Indagine di mercato ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 _ Servizio di gestione integrata delle procedure sanzionatorie amministrative, ivi comprese quelle per le violazioni al codice della strada, di competenza della Città Metropolitana di Bologna
Ente appaltanteAREA BLU SPA
Stato proceduraPresentazione delle offerte/risposte
Data di pubblicazione a sistema18/09/2020
Termine richiesta chiarimenti01/10/2020 12:00
Termine presentazione delle offerte/risposte05/10/2020 12:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno
Responsabile del procedimentoValli Mabel

Allegati

Referenti

Valli Mabel

telefono: 0542689749

Pacella Filomena

Pubblicazioni

Chiarimenti

Chiarimento PI258087-20

Ultimo aggiornamento: 28/09/2020 15:28

Domanda : Buongiorno, si riportano di seguito n. 2 segnalazioni in merito alla procedura in oggetto. 1 - A seguito della deliberazione ANAC n. 459 del 27.05.2020, relativa all’istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si invita codesta Stazione Appaltante a procedere in autotutela agli opportuni provvedimenti al fine di regolarizzare la procedura in oggetto. In tal senso, si rileva che il Capitolato all’art. 3 prevede necessaria mente come unica modalità di gestione del servizio l’interfacciamento al software gestionale in uso “Metropolis Concilia”, specificando che “non è oggetto di gara la fornitura del software gestionale”, e ciò in evidente contrasto con la delibera suddetta che al contrario indica come elemento di conformità alla normativa di settore la previsione di una clausola di equivalenza. 2 - Si segnala che il requisito di partecipazione imposto dalla S.A. di accreditamento dei partecipanti presso l’Agenzia per l’Italia Digitale quale conservatore rappresenta un quid pluris, rispetto agli altri requisiti di partecipazione richiesti, in ragione dell’oggetto dell’appalto, che presenta profili distorsivi della concorrenza, suscettibili di violazione delle regole europee, riducendo la platea dei partecipanti unicamente a chi detiene il suddetto requisito e in tutta evidenza mettendo in secondo piano l'incidenza degli ulteriori requisiti già di per se stessi suscettibili di comprovare la capacità professionale, tecnica ed economica dei concorrenti di svolgere il servizio oggetto dell'appalto a regola d'arte (tenuto peraltro conto che tale attività è prevista, all’art. 2 lett. c del Capitolato, unicamente in riferimento a dati/atti derivanti dall’attività di notifica a mezzo PEC). A ciò si aggiunga che la piena attuazione degli obblighi di conservazione dei documenti informatici riguarda unicamente la S.A. come soggetto destinatario dell'obbligo, la quale può individuare nell'esercizio della propria discrezionalità le modalità di adempimento delle prescrizioni di legge in materia di conservazione, ma al contempo senza poter determinare una lesione del principio della libera concorrenza. Infatti, il Codice dell’Amministrazione Digitale non impone alle Amministrazioni Pubbliche nessun obbligo di rivolgersi a conservatori accreditati, (obbligo, invece, imposto dal DPCM, provvedimento di valore inferiore alla legge, e che per ciò stesso viola apertamente il Codice dell’Amministrazione Digitale), lasciando pertanto alla discrezione dell'Amministrazione il compito di individuare le modalità attraverso le quali rispondere agli obblighi previsti dal C.A.D. È però del tutto evidente che l’obbligo di attuare le previsioni del C.A.D. non può in alcun modo giustificare il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Codice degli Appalti. In tal senso preme rimarcare che l’indiscussa utilità di una conservazione documentale a norma, non può andare a discapito della garanzia della massima partecipazione degli operatori che operano nel settore di riferimento (nel caso di specie di gestione globale in outsourcing del ciclo delle sanzioni amministrative stradali e per violazione di leggi, regolamenti e ordinanze). La Stazione Appaltante ha il dovere di assicurare contemporaneamente la selezione delle migliori condizioni contrattuali per l’amministrazione stessa e l’affidabilità del contraente privato, principio quest’ultimo a fondamento dell’impalcatura normativa nazionale ed europea in materia di appalti. Ridurre la platea dei concorrenti ai soggetti accreditati, riduce sensibilmente il numero di società operanti nel settore oggetto dell'appalto che potranno partecipare alla procedura, limitando ingiustificatamente la selezione operata sia in riferimento ai contraenti coinvolti sia conseguentemente in ordine alla possibilità di individuare le migliori condizioni contrattuali. Si chiede pertanto che la S.A. adotti gli opportuni provvedimenti volti a eliminare ogni aspetto riferibile a limitazioni della libera concorrenza e a garantire pertanto la massima partecipazione degli operatori economici del settore interessati. In attesa di cortese riscontro di merito, Distinti saluti Sapidata SpA

Risposta : Gentile Operatore, con riferimento alla richiesta di cui sopra, si prega di prendere visione del documento in allegato. Cordiali saluti, Area Blu S.p.A.

Ultimo aggiornamento: 06-10-2020, 13:42