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Dati del bando

Procedura aperta per i servizi di assistenza tecnica all’Agenzia regionale per il lavoro nella gestione del Piano di potenziamento, ai fini della rendicontazione del target PNRR applicabile all'investimento
Ente appaltanteINTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Stato proceduraChiuso
Importo appalto345.420,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema23/12/2024
Termine richiesta chiarimenti20/01/2025 12:00
Termine presentazione delle offerte04/02/2025 16:00
Apertura busta amministrativa05/02/2025 11:00
Data chiusura procedura27/05/2025
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Gamberini Andrea

telefono: 0515273731

Ilgrande Felicia

telefono: 0515273963

Luppi Chiara

telefono: 0515273085

Mazzoli Cristina

telefono: 0515273435

Porcelluzzi Michele Nunzio

telefono: 0515273015

Malatesta Alessia

telefono: 0515273268

Zocca Giancarlo

telefono: 0515273235

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Servizi di assistenza tecnica all’Agenzia regionale per il lavoro nella gestione del Piano di potenziamento, ai fini della rendicontazione del target PNRR applicabile all'investimento

CIG: B4E975E890
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI011740-25

Ultimo aggiornamento: 17/01/2025 12:41

Domanda : 1) Con riferimento all’art 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE , Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n. 2 contratti aventi ad oggetto servizi analoghi, si chiede conferma che possano essere considerati validi contratti resi per committenti privati. 2) Con riferimento all’esperienze pregresse (item 6) di cui all’art. 18.1 criteri di valutazione, si chiede conferma che possa essere considerata valida un’esperienza progettuale pregressa svolta per un committente privato. 3) Con riferimento al Gruppo di lavoro, si chiede conferma che possano essere inserite figure professionali che superino i 10 anni per il senior A e B e i 12 anni per il capo progetto e senior C.

Risposta :

Si forniscono le seguenti risposte:

1) Atteso l’oggetto della gara - attività di supporto alla rendicontazione di fondi strutturali e dei fondi SIE, secondo le specifiche modalità proprie delle sole PP.AA. - verranno presi in considerazione solo contratti con pubbliche amministrazioni;

2) Si conferma quanto previsto in disciplinare di gara, cioè che sarà valutata l’esperienza pregressa maturata nei servizi indicati nel Disciplinare.

3) Si conferma. Si precisa che in sede di valutazione tecnica, come espressamente previsto dal disciplinare di gara, par. 18.1 punti 7,8, 9 e 10, verranno considerati solo gli anni di esperienza specifica ulteriori rispetto a quella minima indicata nel capitolato (7 anni del capo progetto, 5 anni per esperti senior A, B e C, 3 anni per esperto Junior). Ciò significa che verrà considerata solo l’anzianità professionale maturata a decorrere, rispettivamente, dall’ottavo anno, dal sesto anno e dal quarto anno di esperienza specifica e solo nella misura massima indicata dai predetti punti del par. 18.1 del Disciplinare.


Chiarimento PI015580-25

Ultimo aggiornamento: 17/01/2025 11:16

Domanda : In riferimento a quanto riportato al punto 8 del capitolato tecnico, si richiede conferma che tutte le attività siano di norma svolte presso la sede del fornitore e che lo svolgimento presso la sede dell’ARL, le strutture dei CPI, gli uffici di collocamento mirato per disabili o altre sedi indicate dall’ARL avvenga solo in caso di specifica necessità concordata di volta in volta.

Risposta :

Si conferma.


Chiarimento PI015509-25

Ultimo aggiornamento: 17/01/2025 11:11

Domanda : In merito alle indicazioni riportate per l'Offerta Tecnica all'interno del Disciplinare di gara si richiede se: 1. è corretto interpretare la seguente proposizione: "La suddetta relazione dovrà essere contenuta in 10 pagine A4 complessive (fogli singoli in formato A4), esclusi indice e copertina" - come un obbligo di predisporre l'offerta tecnica con un limite massimo di 5 pagine (stampate) da 2 facciate fronte-retro l'una (10 facciate totali); 2. l'obbligo di NON fornire dati personali nei CV delle figure individuate (es, nome e cognome) sia da rispettare in maniera analoga anche in sede di relazione tecnica.

Risposta :

Si forniscono le seguenti risposte:

1) Si conferma;

2) Si conferma.



Chiarimento PI002131-25

Ultimo aggiornamento: 17/01/2025 11:02

Domanda : In riferimento ai requisiti per i profili richiesti nella documentazione di gara (capitolato art. 5.2) , desidereremmo un chiarimento riguardante la possibilità di valorizzare un’anzianità lavorativa superiore rispetto a quella indicata come elemento sostitutivo del titolo di studio richiesto. Sarebbe possibile accettare candidati che, pur non essendo in possesso del titolo di laurea richiesto (magistrale, specialistica o triennale), abbiano maturato un’anzianità lavorativa superiore ai requisiti minimi richiesti per ciascun profilo? L’esperienza professionale consolidata, per esempio in sistemi di monitoraggio e rendicontazione di fondi europei e gestione di progetti complessi, con competenze specifiche sulla piattaforma ReGiS, maturata in ambiti specifici e direttamente correlata alle attività richieste, potrebbe rappresentare un’alternativa valida e idonea al titolo di studio nel garantire il livello di competenza e le capacità operative richieste per ciascun ruolo. Tale approccio consentirebbe di valorizzare competenze pratiche e conoscenze applicate, ampliando al contempo la platea di candidati qualificati disponibili, senza compromettere la qualità del servizio e l’efficacia nell’esecuzione delle attività.

Risposta :

Si confermano i requisiti indicati all’ art. 5.2 del Capitolato


Chiarimento PI526076-24

Ultimo aggiornamento: 17/01/2025 10:58

Domanda : Si chiede di voler confermare la possibilità di uno studio associato, costituito in forma di associazione professionale, di poter partecipare alla presente procedura anche se non iscritto alla CCIAA, in quanto rientrante nelle forme previste dal primo comma dell'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e dalla lettera c), terzo comma, dell'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, sul presupposto che: a) l’art. 100, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che i concorrenti alle gare devono essere iscritti nel registro della camera di commercio o nel registro delle commissioni provinciali dell’artigianato o presso i competenti ordini professionali; b) l’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio costituisce dunque, in base al codice dei contratti pubblici, requisito necessario solo per gli operatori economici che sono tenuti, in base alle norme vigenti, a tale iscrizione (le imprese, secondo la qualificazione giuridica che ne dà l’ordinamento nazionale), e non anche per i professionisti obbligati all’iscrizione negli albi delle professioni ordinistiche che pure sono qualificabili come “operatori economici”, quando partecipano ad appalti di servizi intellettuali, quale è quello oggetto di gara.

Risposta : Come specificato nel par. 4 comma 1 del Disciplinare di gara, possono partecipare alla procedura di gara gli “operatori economici” in forma singola ed associata.La nozione generale di operatore economico, così come richiamato al comma 1 dell’art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 rubricato appunto “Operatori economici”, è rinvenibile nell’allegato I.1 al Codice, rubricato “Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti”, il quale, all’art. 1, comma 1, lett. l), precisa che si intende per «â€œoperatore economico” qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica». Pertanto si conferma la possibilità di uno studio associato, costituito in forma di associazione professionale, di partecipare alla presente procedura purché risponda alla definizione sopra riportata. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 100, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, “Per la procedura di aggiudicazione degli appalti di servizi e forniture, le Stazioni Appaltanti richiedono l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un’attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto

Ultimo aggiornamento: 10-07-2025, 09:38