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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 21, C.2, LRER 11/2004 E DELL’ART. 59 D.LGS. 36/2023, PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER AZIENDE ED ENTI DEL SSN, SUDDIVISA IN 2 LOTTI: LOTTO 1: AUSL DI BOLOGNA E AUSL DI IMOLA; LOTTO 2: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA/POLICLINICO DI SANT’ORSOLA E ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI DI BOLOGNA
Ente appaltanteINTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Stato proceduraChiuso
Importo appalto11.040.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema21/01/2025
Termine richiesta chiarimenti24/02/2025 12:00
Termine presentazione delle offerte10/03/2025 16:00
Apertura busta amministrativa11/03/2025 10:00
Data chiusura procedura26/01/2026
Requisiti di sostenibilità ambientalesi

Applicazione dei Criteri Ambientali Minimi

Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Laurenti Arianna

telefono: 3332067947
cellulare: 0515273342

Crabbia Raffaella

telefono: 3332068857

De Meo Davide

telefono: 0515275247

Shehaj Ervin

telefono: 0515276421

Malatesta Alessia

telefono: 0515273268

Mazzoli Cristina

telefono: 0515273435

Porcelluzzi Michele Nunzio

telefono: 0515273015

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Servizi di ingegneria e architettura per l’Azienda USL di Bologna e l’Azienda USL di Imola

CIG: B53F4C1357
OpenData ANAC

Lotto 2Servizi di ingegneria e architettura per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - Policlinico di Sant’Orsola e gli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna

CIG: B53F4C242A
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI078866-25

Ultimo aggiornamento: 26/02/2025 18:24

Domanda : in riferimento al Professionista responsabile applicazione dei CAM e protocollo di sostenibilità si richiede se è possibile indicare un soggetto Esperto in gestione dell'Energia con certificazione N.°0025-SI-EGE-2016 Settore industriale SECEM rilasciato da ACCREDIA

Risposta :

Si veda la risposta al CHIARIMENTO PI073664-25.

Chiarimento PI078651-25

Ultimo aggiornamento: 26/02/2025 18:22

Domanda : Gent.mi, con riferimento al chiarimento PI058856-26, si chiede: 1) di rispondere con maggiore chiarezza al quesito 1 dello stesso chiarimento, ovvero se dei 3 servizi, un servizio debba essere SOLO di collaudo (vista l'incompatibilità con la normativa vigente per la quale attività di collaudo sono incompatibili con soggetti che hanno svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare); 2) se si conferma che un servizio debba essere SOLO di collaudo, si chiede di esplicitare quanto detto nel chiarimento PI065381-25, ovvero di chiarire la modalità di assegnazione del punteggio in quanto se si confermano le attuali modalità allora, nel caso in cui uno dei tre servizi debba essere SOLO di collaudo per i motivi suddetti, si perderebbero i punteggi riferiti ai criteri 8-9-10; 3) si chiede di specificare il font previsto per le relazioni.

Risposta :

Si risponde come segue:


1) uno dei tre servizi potrà essere SOLO di collaudo e rileverà ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui al criterio n. 11 (Esperienza del gruppo di lavoro nei seguenti ambiti: 11. Collaudo); qualora abbia ad oggetto prestazioni diverse dal collaudo, non potrà rilevare ai fini dell'assegnazione del punteggio previsto per il criterio n. 11, ma solo, eventualmente, ai fini dell'assegnazione dei punteggi di cui ai criteri nn.8-9-10, unitamente agli altri due servizi;

2) i residui due servizi potranno avere ad oggetto, indifferentemente, prestazioni di progettazione edile, impiantistica, direzione lavori e coordinamento in materia di sicurezza e salute variamente combinate, e rileveranno ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti per i criteri n. 8-9-10 (Esperienza del gruppo di lavoro nei seguenti ambiti: 8 Progettazione: soluzioni architettoniche, edilizie e strutturali; 9 Progettazione: tipologia e dotazione degli impianti; 10 Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva);

3) il font è indifferente.

Chiarimento PI078602-25

Ultimo aggiornamento: 26/02/2025 18:14

Domanda : Si chiede conferma che la prestazione in capo al Professionista Responsabile applicazione dei CAM e protocolli di sostenibilità, possa essere assolta da un professionista in possesso di certificazione ITACA ai sensi del PDR/UNI 13:2019 - PROTOCOLLO ITACA

Risposta :

La certificazione Esperti UNI/PdR 13:2019 - Protocollo ITACA Strumenti operativi per la valutazione della sostenibilità ambientale delle costruzioni costituisce la versione precedente alla certificazione UNI/PdR 13/2023, nuova prassi di riferimento del Protocollo ITACA; quest'ultima costituisce aggiornamento e adeguamento della UNI/PdR 13:2019 alle novità relative alla normativa tecnica e ai Criteri Minimi Ambientali aggiornati con il D.M. 23 giugno 2022).

Il concorrente, nel compilare la Tabella di pag. 10 dell'Allegato 1a Domanda di partecipazione, assume l'onere di dichiarare (e, all'occorrenza, comprovare) l'equivalenza tra la certificazione posseduta e quella indicata nel Disciplinare di gara; la comprova di tale equivalenza dovrà essere fornita secondo le disposizioni dell'Allegato II.8 al Codice dei Contratti.

Chiarimento PI078589-25

Ultimo aggiornamento: 26/02/2025 18:10

Domanda : In merito al gruppo di lavoro si chiede conferma che, essendo ammessa la possibilità di inserire professionisti esterni all'operatore economico nel gruppo di lavoro, la prestazione in capo al professionista "Responsabile applicazione dei CAM e protocolli di sostenibilità", possa essere subappaltata ai sensi dell'art 119 d.lgs 36/2023 in quanto prestazione accessoria alla progettazione, senza necessità di indicare il professionista al quale si intende subappaltarla e che sia dunque sufficiente manifestare l'intenzione di ricorrere al subappalto per la specifica prestazione.

Risposta :

Trattandosi di figura professionale compresa nel gruppo di lavoro di cui al par. 6.1. lett. c) del Disciplinare di gara, deve essere menzionata nella Tabella allegata alla Domanda di partecipazione Allegato 1a al Disciplinare), con indicazione dei dati ivi richiesti (Nome, cognome, codice fiscale, Estremi dell'iscrizione all'albo/altre abilitazioni, Rapporto professionale intercorrente con l'operatore economico), barrando, nell'ultima colonna, la casella "Subappalto".

Chiarimento PI077291-25

Ultimo aggiornamento: 26/02/2025 18:06

Domanda : Buongiorno, con riferimento all'art. 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA punto 6. Composizione, organizzazione e competenze del Gruppo di Lavoro (pag. 56 Disciplinare di gara) ove si prevede che "le figure aggiuntive potranno comprendere un archeologo, un restauratore, un certificatore energetico, ecc…. con indicazione dei rispettivi requisiti [...] i professionisti indicati nominativamente dovranno effettivamente far parte del Gruppo di Lavoro dedicato al presente Accordo Quadro" si chiede cortesemente di chiarire quanto segue. Qualora tali professionisti rivestano la qualifica di subappaltatori, è sufficiente indicare la prestazione oggetto di subappalto (es. archeologia, restauro) ovvero è necessario indicare nominativamente il professionista che eseguirà la prestazione (es. archeologo, restauratore)? Ringraziando, si porgono i migliori saluti

Risposta :

Ai fini della valutazione da parte della Commissione Giudicatrice del criterio motivazionale "6. Composizione, organizzazione e competenze del Gruppo di Lavoro" è necessario il rispetto di quanto indicato nel disciplinare ossia "presenza di figure professionali aggiuntive, indicate nominativamente (…) a titolo meramente esemplificativo, tali figure aggiuntive potranno comprendere un archeologo, un restauratore, un certificatore energetico, ecc…. con indicazione dei rispettivi requisiti. I professionisti indicati nominativamente dovranno effettivamente far parte del Gruppo di Lavoro dedicato al presente Accordo Quadro (…). Pertanto, a prescindere dal rapporto contrattuale che lega il concorrente al professionista individuato quale figura aggiuntiva, quest'ultimo deve essere indicato nominativamente.

Chiarimento PI075054-25

Ultimo aggiornamento: 26/02/2025 17:55

Domanda : Buongiorno, in merito al professionista responsabile applicazione dei CAM e protocolli di sostenibilità si chiede se debba essere iscritto ad un albo professionale o se sia sufficiente essere un tecnico certificato secondo la Norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024? Cordiali saluti.

Risposta :

Il professionista responsabile dell’'applicazione dei CAM (Tabella di pag. 10 del Disciplinare di gara) deve possedere certificazione (rilasciata da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024) relativa a protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating system) esistenti a livello nazionale o internazionale, a titolo indicativo e non esaustivo: GBC, LEED®, WELL®, CasaClima Nature, BREEAM, ITACA, HQE; resta ferma la necessità dell'iscrizione all'albo professionale laddove prescritta per accedere alla suddetta certificazione nonché, in ogni caso, per lo svolgimento dell'attività professionale comprendente l'approvazione e la firma degli elaborati tecnici e l'assunzione della relativa responsabilità (si vedano ad esempio i parr.. par. 2.2.6 , par. 2.4.4., lett. o) del Capitolato Tecnico costituente l'Allegato 05 al Disciplinare di gara), in conformità ai rispettivi ordinamenti, come prescritto nella Parte V dell'Allegato II.12 al D.lgs. n. 36/2023.

Chiarimento PI073664-25

Ultimo aggiornamento: 26/02/2025 17:48

Domanda : Si chiede conferma che per il ruolo di “Professionista Responsabile applicazione dei CAM e protocolli di sostenibilità” sia ritenuto idoneo il possesso del certificato di "Esperto in Gestione dell’Energia" emesso in accordo ai requisiti della Norma UNI CEI11339:2009 e dello schema PG_PRS_EGE, nello specifico per il settore Industriale, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

Risposta :

Il concorrente, nel compilare la Tabella di pag. 10 dell'Allegato 1a Domanda di partecipazione, assume l'onere di dichiarare (e, all'occorrenza, comprovare) l'equivalenza tra la certificazione posseduta e quella indicata nel Disciplinare di gara (OSSIA "certificazione, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024, relativa a protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating system) esistenti a livello nazionale o internazionale, a titolo indicativo e non esaustivo: GBC, LEED®, WELL®, CasaClima Nature, BREEAM, ITACA, HQE"); nella specie, la comprova di tale equivalenza sarà fornita secondo le disposizioni dell'Allegato II.8 al Codice dei Contratti e del DM 23 giugno 2022" (ad es., in base all’evidenza che "l’esame superato sia basato sui protocolli sostenibilità energetico-ambientale").

Chiarimento PI078688-25

Ultimo aggiornamento: 24/02/2025 12:45

Domanda : si chiede se è disponibile un documento di indirizzo alla progettazione

Risposta :

Vedasi risposta al chiarimento PI052823-25.


Chiarimento PI078022-25

Ultimo aggiornamento: 24/02/2025 11:24

Domanda : Gentilissimi, nei criteri di attribuzione dei punteggi tecnici della relazione di cui al punto b (Relazione illustrante criteri e modalità di implementazione dei concetti di progettazione inclusiva - Universal design) c’è: "correttezza dell’analisi e appropriatezza delle soluzioni proposte relativamente alle problematiche di accessibilità e fruibilità degli ambienti da parte della più ampia pluralità di soggetti, diversi fra loro per genere, capacità percettive, motorie, cognitive ecc. con particolare riferimento alle specifiche riportate nell’allegato 2". Posto che l’Allegato 2 è il DGUE (ausiliario – DA COMPILARE SU SATER) si chiede se si tratti di refuso ovvero quale sia il documento da consultare in merito. Grazie

Risposta :

Vedasi riposta al chiarimento PI035707-25 pubblicato in data 29/01/2025, che di seguito si riporta.

Risposta al chiarimento PI035707-25

Per mero errore materiale non è stato allegato il documento costituente “l’allegato 2” che recava l'elenco delle principali normative inerenti la Progettazione inclusiva – Universal Design; con Determinazione Dirigenziale di data odierna si è provveduto ad integrare il Disciplinare di gara riportandole direttamente all'interno del paragrafo 2. "Progettazione inclusiva - Universal design". Il Disciplinare di gara rettificato viene pubblicato in SATER, alla pagina della procedura, e con le altre modalità vigenti.

Chiarimento PI073665-25

Ultimo aggiornamento: 20/02/2025 12:49

Domanda : I documenti di gara indicano tra le attività oggetto dell’accordo quadro quelle di coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione; si chiede quindi conferma che i requisiti del gruppo di lavoro di cui al capitolo 6.1 lettera c) comprendano solamente il “Professionista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione”.

Risposta : Si conferma che tra le attività oggetto dell'accordo quadro sono inserite sia quelle di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione che durante l'esecuzione. I requisiti richiesti al par. 6.1. lett. c) del Disciplinare di gara per la figura di che trattasi sono quelli previsti al'’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., come ivi espressamente indicato, che sono i medesimi per il coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione.

Chiarimento PI073662-25

Ultimo aggiornamento: 20/02/2025 12:45

Domanda : In caso di partecipazione alla procedura come RTP non ancora costituito, il chiarimento PI067665-25 ammette la possibilità che ciascun componente del raggruppamento possa compilare e sottoscrivere la propria domanda di partecipazione. In questo caso si chiede se l’imposta di bollo possa essere assolta una sola volta e da uno qualsiasi dei componenti del costituendo RTP.

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI072386-25

Ultimo aggiornamento: 20/02/2025 12:38

Domanda : Spettabile SA, Con la presente, si richiede gentilmente conferma che, nel caso di un Costituendo RTP in cui le domande di partecipazione sono presentate singolarmente da tutti i membri del RTP, l'imposta di bollo debba essere versata una sola volta, poiché il Costituendo RTP è da considerarsi come un unico concorrente.

Risposta :

Si conferma.


Chiarimento PI071534-25

Ultimo aggiornamento: 20/02/2025 12:36

Domanda : Buonasera, nel disciplinare di gara si fà riferimento ad un massimo di 3 servizi svolti che debbano riguardare: 8. Progettazione: soluzioni architettoniche, edilizie e strutturali 9. Progettazione: tipologia e dotazione degli impianti 10. Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva 11. Collaudo Nella Busta tecnica del portale sono impostati 4 slot asteriscati e quindi obbligatori in cui caricare le relazioni, pertanto si chiede un chiarimento in merito alla presentazione di max 3 servizi svolti (10 pag. A4 di relazione e max 5 schede A2) in 4 slot. E' possibile quindi dividere una relazione in modo tale che possa rientrare una parte nello slot 10. Direzione Lavori e oordinamento della sicurezza in fase esecutiva e una parte nello slot 11. Collaudo?

Risposta :

Si conferma che 3 è il numero massimo di incarichi che possono essere presentati (i suddetti incarichi potranno riguardare una o più delle attività ivi indicate, ritenuti significativi della propria capacità professionale). In riferimento alla seconda richiesta di chiarimento, si precisa che, laddove per uno slot debbano essere caricati più documenti (i.e. criteri n. 7-8-9-10-11) si suggerisce di procedere come di seguito, fermo restando che le suddette indicazioni, fornite a fini di semplificazione delle operazioni di collocamento in piattaforma, sono meramente esemplificative e non vincolanti: Criterio 7 - Offerta Gestione Informativa (OGI): caricare una cartella zip contenente la documentazione di cui alle lettere g), h) del par. 15 del Disciplinare, ossia: g) Relazione contenente l'Offerta di Gestione Informativa riportante, per ciascun paragrafo del Capitolato Informativo, i contenuti richiesti (si veda testo in rosso nel C.I); h) Relazione su esperienza pregressa nell'adozione di metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni, riportante la tipologia di uno o più interventi reputati significativi e le modalità adottate per attuare la gestione informativa; Criterio 8 - Esperienza gruppo: progettazione: soluzioni architettoniche, edilizie e strutturali: caricare una cartella zip contenente la documentazione di cui alla lettera i) del par. 15 del Disciplinare, ossia Documentazione descrittiva, grafica o fotografica relativa ad un massimo di tre incarichi eseguiti dai componenti del gruppo di lavoro negli ultimi dieci anni, qualificabili come significativi della propria capacità progettuale, di direzione lavori e collaudo; Criterio 9 - Esperienza gruppo: progettazione: tipologia e dotazione degli impianti: caricare una cartella zip contenente la documentazione di cui alla lettera i) del par. 15 del Disciplinare (allegare la stessa documentazione inserita nello slot "Criterio 8"); Criterio 10 - Esperienza gruppo: Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva: caricare una cartella zip contenente la documentazione di cui alla lettera i) del par. 15 del Disciplinare (allegare la stessa documentazione inserita nello slot "Criterio 8"); Criterio 11 - Esperienza gruppo: Collaudo: caricare una cartella zip contenente la documentazione di cui alla lettera i) del par. 15 del Disciplinare (allegare la stessa documentazione inserita nello slot "Criterio 8").


Chiarimento PI071482-25

Ultimo aggiornamento: 20/02/2025 12:28

Domanda : Si chiede di chiarire se, nell’offerta tecnica, eventuali indici siano da considerare esclusi dal conteggio delle pagine totali di ogni relazione.

Risposta :

L'indice, se presente, deve intendersi escluso dal conteggio delle pagine totali.


Chiarimento PI070018-25

Ultimo aggiornamento: 18/02/2025 18:12

Domanda : Buongiorno, si chiede se, 1) relativamente alla composizione del gruppo di lavoro, come indicato al punto 6.1, lett. C), p. 21-26 del Disciplinare di Gara il requisito del fatturato nei confronti del concorrente di quota superiore al 50 % sia riferito solo ai consulenti o anche a dipendenti e collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a base annua. 2) per soddisfare i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.2, p. 26-30 sia possibile indicare uno stesso servizio di ID S.03 in grado di coprire entrambe le categorie S.03 e S.04, il cui importo sia superiore a quanto richiesto dal Disciplinare di gara per entrambe le ID. Cordialmente.

Risposta :

1) 1) Il requisito del fatturato nei confronti del concorrente di quota superiore al 50% è riferito solo ai consulenti su base annua, in ragione del disposto di cui al D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., art. 35, c.1,lett. a) n. 4) e art. 36, c. 5, lett. d) dell'Allegato II.14, in forza del quale l'organigramma delle società di professionisti e di ingegneria, comprende (…) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

2) Si conferma che un solo servizio avente ID S03 possa essere utilizzato per comprovare sia la categoria S03 che la S04 purchè di importo pari o superiore alla somma dell'importo richiesto, quale requisito di capacità, per entrambe le categorie.

Chiarimento PI067665-25

Ultimo aggiornamento: 17/02/2025 14:47

Domanda : In caso di partecipazione alla procedura come RTI non ancora costituito, si chiede se ogni componente del raggruppamento può compilare la domanda di partecipazione All.to 1a, in modo da rendere le proprie dichiarazioni in maniera più puntuale

Risposta :

Al paragrafo 14.1 del disciplinare di gara è previsto che “[...] In caso di operatori riuniti, e possibile presentare un’unica domanda di partecipazione che dovrà essere firmata digitalmente da tutti i componenti. In tal caso, al fine di rendere le dichiarazioni riferibili al singolo operatore economico, i suddetti punti/sezioni dovranno essere replicati per ogni componente il raggruppamento [...]”; pertanto, si conferma che ciascun componente del raggruppamento può compilare e sottoscrivere la propria domanda di partecipazione.

Chiarimento PI066972-25

Ultimo aggiornamento: 14/02/2025 19:09

Domanda : Richiesta Chiarimento 14.02.2025: Buon pomeriggio, 1. si richiede il calcolo dei corrispettivi 2. è possibile indicare come professionista per le figure professionali: " Professionista impiantistico termo meccanico idraulico" ; " professionista settore impiantistico elettrico" e " professionista responsabile delle attività di rilievo architettonico, impiantistico, strutturale, topografico,[...] con restituzione in BIM" un perito industriale iscritto all'albo del Periti Industriali

Risposta :

Vedasi risposta, del 14/02/2025 - PG.2025.7693, al chiarimento PI058768-25.


Chiarimento PI065381-25

Ultimo aggiornamento: 14/02/2025 18:58

Domanda : Con riferimento al chiarimento .Chiarimento PG.2025.6879 Risposta PG.2025.7266 1.Come indicato nella casella contrassegnata dalla lett. i) della Tabella a pag. 50 del Disciplinare di gara (Paragrafo 15) il concorrente, nel selezionare i tre incarichi (numero massimo) eseguiti dai componenti del gruppo di lavoro negli ultimi dieci anni, individuerà quelli qualificabili come significativi della propria capacità progettuale, di direzione lavori e collaudo; resta pertanto nella facoltà del concorrente, ove possibile, individuare servizi rappresentativi di tutte e tre le capacità professionali indicate, ferme restando le incompatibilità previste dalla normativa vigente. 2.Di conseguenza, i servizi individuati dal concorrente ai fini della valutazione degli elementi di cui ai punti 8-9-10 al Par. 15 del Disciplinare di gara (Tabella di pag. 53) possono riguardare una o più delle attività ivi indicate, ritenuti significativi della propria capacità professionale, in base agli obiettivi e criteri motivazionali riportati al Par.17.1 del Disciplinare di gara, a pag. 57, previsti per i nn. 8-9-10. SI CHIEDE alla luce delle incompatibilità normative dei servizi richiesti di chiarire la ratio della valutazione dei punteggi massimi poichè il servizio di collaudo sarà sempre normativamente incompatibile con i servizi di progettazione e direzione lavori.( l'art. 106 c.6 lett. d del D.lgs 36/2023 riporta che le attività di collaudo sono incompatibili con soggetti che hanno svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare) A tal fine potrebbe essere utile chiedere l'inserimento di un servizio che riguardi soltanto l'attività di collaudo e non pregiudichi la possibilità di ricevere il punteggio massimo per le attività di progettazione e direzione lavori.

Risposta :

Si conferma la possibilità di individuare un intervento/incarico che si ritiene particolarmente significativo sotto il profilo dell'elemento qualitativo “Esperienza del gruppo di lavoro nei seguenti ambiti (….) 11. Collaudo” di cui alla Tabella di pag. 53, e gli altri due che si ritengono particolarmente significativi sotto il profilo dell'elemento qualitativo “Esperienza del gruppo di lavoro nei seguenti ambiti (…) 8. Progettazione: soluzioni architettoniche, edilizie e strutturali; 9. Progettazione: tipologia e dotazione degli impianti; 10. Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva”, che saranno valutati secondo i criteri motivazionali riportati a pag. 57 del Disciplinare di gara.

Chiarimento PI058768-25

Ultimo aggiornamento: 14/02/2025 18:54

Domanda : Chiarimento 10-02-2025. Buon pomeriggio, quesito 1: si richiede il calcolo dei corrispettivi quesito 2: si richiede se al punto 6.1.c è possibile coprire le figure professionali " Professionista settore impiantistico termo meccanico idraulico" ; " Professionista impiantistico elettrico"; "Professionista responsabile delle attività di rilievo [...] con restituzione in BIM" con un professionista in possesso di Diploma in Elettronica industriale e iscrizione all'all’Albo dei Periti Industriali – Sezione Impiantistica Elettrica e Automazione – Settore Elettronica e Telecomunicazioni

Risposta :

Risposta 1. L’appalto in oggetto ha la natura di accordo quadro come definito all’art. 2, co. 1, lett. n) Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 ossia “accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo (cd. contratti attuativi, n.d.r.)”. Pertanto, il calcolo dei corrispettivi viene effettuato in sede di conclusione di ciascun contratto attuativo (emissione Ordine di Prestazione/Ordinativo di Fornitura) in relazione alle prestazioni da affidare ed all'importo e categoria/Id Opere oggetto delle medesime prestazioni, in base a quanto previsto al D.M. 17/6/2016 e dell'Allegato I.13 al D.Lgs. n. 36/2023 (come modificato ad opera dell’art. 83, c.1, lett. b) del D.Lgs n. 209/2024), ed assoggettato al ribasso offerto, il tutto come stabilito al par. 16 del Disciplinare di gara (Offerta Economica).


Risposta 2. Si conferma, fermo restando quanto previsto all'art. 6.1 lettera c) del disciplinare di gara, ossia che “[...] lo stesso professionista può svolgere più prestazioni e ricoprire i ruoli di più Figure Professionali, comunque, non superiori a due, purchè sia in possesso dei requisiti (qualifiche, abilitazioni e certificazioni) indicati per ciascuna di esse. [...]

Chiarimento PI066579-25

Ultimo aggiornamento: 14/02/2025 16:27

Domanda : Con riferimento a quanto indicato al capitolo 9 del disciplinare, si chiede di chiarire come è stato determinato l’importo della garanzia provvisoria richiesta in fase di partecipazione alla gara esplicitando le modalità di calcolo.

Risposta :

Come riportato all'art.9 del disciplinare di gara, “..L’importo della suddetta garanzia provvisoria è calcolato in relazione all’importo massimo presunto, per ciascun lotto, dei servizi diversi dalla progettazione e coordinamento della sicurezza per la progettazione, in ossequio all’art. 106, c.11 del Codice, nella misura dello 0,5% (zerovirgolacinquanta%), per la quota massima presunta delle prestazioni affidabili al concorrente in base al Paragrafo 4 - Sezione REGOLE DI PARTECIPAZIONE E AGGIUDICAZIONE (40%)…”

MODALITA' DI CALCOLO

Importo massimo presunto, per ciascun lotto, dei servizi diversi dalla progettazione e coordinamento della sicurezza per la progettazione: Euro 2.760.000,00 (50% di Euro 5.520.000.00)


Importo garanzia, ex art. 106 co 1, secondo periodo, D.lgs. n. 36/2023: 0,5% (percentuale individuata dalla stazione appaltante nel rispetto del quantum massimo previsto dalla norma, ossia il 2%)


Quota massima presunta delle prestazioni affidabili al concorrente in base al Paragrafo 4 - Sezione Regole di partecipazione e aggiudicazione del disciplinare: 40% (quota attribuita al primo operatore economico aggiudicatario nel caso di cui alla lettera a) - lotto aggiudicato a n. 4 (quattro) operatori economici)


Euro 2.760.000,00*0,5%*40%=Euro 5.520,00

Chiarimento PI062724-25

Ultimo aggiornamento: 13/02/2025 08:45

Domanda : Buonasera, Si chiede gentilmente di chiarire se: nell’offerta tecnica, la copertina (per ogni criterio richiesto) è inclusa o esclusa dal conteggio delle pagine totali. nell’offerta tecnica, per il “criterio i” (pag. 50 del disciplinare di gara), quando viene richiesto di fornire una relazione si deve intendere una unica di 10 pag. (che sia relativa all’esperienza in soluzioni architettoniche, edili, strutturali, impiantistiche, di direzione lavori, CSE e collaudo) oppure se vanno prodotte 10 pag. per ogni ambito (ovvero come suddivisa a pag. 53 del disciplinare in “8-9-10-11”)? nell’offerta tecnica, per il “criterio i” (pag. 50 del disciplinare di gara), quando viene richiesto di fornire 5 elaborati in A3 (relativamente all’esperienza in soluzioni architettoniche, edili, strutturali, impiantistiche, di direzione lavori, CSE e collaudo), ciò è da intendersi come 3 servizi totali e significativi o se 3 servizi per ogni ambito? Cordiali saluti

Risposta :

1. La copertina, se presente, deve intendersi esclusa dal conteggio delle pagine totali.

2. Nella Tabella a pag. 50 del Disciplinare di gara è riportata la documentazione che compone l'offerta tecnica; in corrispondenza della lett.i), nella colonna denominata "Documenti e contenuti" è previsto testualmente: "Documentazione descrittiva, grafica o fotografica relativa ad un massimo di tre incarichi ..." e nella colonna denominata "Formato e limiti" è previsto testualmente: "per ciascun intervento (ossia incarico): max 5 elaborati in formato max A2 (non A3) e una relazione di accompagnamento di max 10 facciate in formato A4 (...): in totale, pertanto, potranno essere prodotte 3 relazioni di dieci facciate ciascuna e 15 elaborati di formato max A2; tale documentazione varrà a dimostrare il seguente elemento qualitativo dell'offerta (Pag. 53 del Disciplinare): Esperienza del gruppo di lavoro nei seguenti ambiti: 8.Progettazione: soluzioni architettoniche, edilizie e strutturali; 9. Progettazione: tipologia e dotazione degli impianti; 10. Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva; 11. Collaudo, che sarà valutato secondo i criteri motivazionali riportati a pag. 57 del Disciplinare, al paragrafo "Esperienza del gruppo di lavoro (8-9-10-11)".

3. Gli incarichi, individuati dal concorrente quali significativi della propria capacità professionale, in totale, dovranno essere al massimo in numero di 3.

Chiarimento PI058856-25

Ultimo aggiornamento: 12/02/2025 13:56

Domanda : Buonasera, in riferimento al criterio i) dell'offerta tecnica notiamo che lo stesso debba corrispondere ai p.ti 8-9-10-11 della tab. all'art. 17.1 del Disciplinare di gara. Leggendo le richieste dei punti 8-9-10-11 si nota che i n.3 servizi svolti dal concorrente debbano riguardare: 8. Progettazione: soluzioni architettoniche, edilizie e strutturali 9. Progettazione: tipologia e dotazione degli impianti 10. Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva 11. Collaudo Rilevato che l'art. 106 c.6 lett. d) del D.lgs 36/2023 riporta che le attività di collaudo sono incompatibili con soggetti che hanno svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare: 1) si richiede di chiarire se è implicito che n.1 servizio dei n.3 debba riferirsi esclusivamente a collaudi ovvero p.to 11; 2) confermato il p.to precedente, si chiede di chiarire se il concorrente, per rispondere ai criteri 8-9-10 in n.2 servizi, debba aver necessariamente svolto nello stesso servizio almeno 2 o tutte e 3 le attività previste dai criteri 8-9-10.

Risposta :

1.Come indicato nella casella contrassegnata dalla lett. i) della Tabella a pag. 50 del Disciplinare di gara (Paragrafo 15) il concorrente, nel selezionare i tre incarichi (numero massimo) eseguiti dai componenti del gruppo di lavoro negli ultimi dieci anni, individuerà quelli qualificabili come significativi della propria capacità progettuale, di direzione lavori e collaudo; resta pertanto nella facoltà del concorrente, ove possibile, individuare servizi rappresentativi di tutte e tre le capacità professionali indicate, ferme restando le incompatibilità previste dalla normativa vigente.


2.Di conseguenza, i servizi individuati dal concorrente ai fini della valutazione degli elementi di cui ai punti 8-9-10 al Par. 15 del Disciplinare di gara (Tabella di pag. 53) possono riguardare una o più delle attività ivi indicate, ritenuti significativi della propria capacità professionale, in base agli obiettivi e criteri motivazionali riportati al Par.17.1 del Disciplinare di gara, a pag. 57, previsti per i nn. 8-9-10.

Chiarimento PI060891-25

Ultimo aggiornamento: 12/02/2025 09:25

Domanda : Buongiorno, avremmo bisogno di chiarimenti in merito ai seguenti punti dei criteri motivazionali: “1. Analisi e approccio metodologico • livello di dettaglio, chiarezza e esaustività della proposta progettuale e relativi caratteri distintivi; • concretezza e contestualizzazione delle proposte; • appropriatezza dell'analisi economica. 2. Progettazione inclusiva - Universal design • correttezza dell’analisi e appropriatezza delle soluzioni proposte relativamente alle problematiche di accessibilità e fruibilità degli ambienti da parte della più ampia pluralità di soggetti, diversi fra loro per genere, capacità percettive, motorie, cognitive ecc. 4. Capacità Direzione Lavori • analisi motivata dei processi realizzativi più rilevanti o critici; 5. Capacità Collaudo • analisi motivata dei processi realizzativi più rilevanti o critici; “ Nei suddetti punti sembra si faccia riferimento a delle proposte progettuali da produrre per rispondere ai criteri di gara. Visto che non è stata fornita nessuna documentazione inerente al progetto oggetto di gara, è opportuno supporre che tali proposte dovranno essere di carattere generico o dovranno in ogni caso riferirsi a qualche specifica progettuale? Nell’ultimo caso a quale tipo di dettaglio si dovrebbe fare riferimento?

Risposta :

I suddetti criteri motivazionali fanno riferimento ai contenuti della documentazione costituente l'offerta tecnica, come specificatamente descritta nella Tabella di pag. 50 del Disciplinare di gara, riferibili a modalità di esecuzione, aspetti metodologici, soluzioni e processi che connotano le capacità indicate al par. 17.1.


Chiarimento PI059544-25

Ultimo aggiornamento: 12/02/2025 09:21

Domanda : In relazione alla documentazione da inserire nella busta tecnica (capitolo 15 del Disciplinare di gara), alla lettera i) è richiesta la “Documentazione descrittiva, grafica o fotografica relativa ad un massimo di tre incarichi…”. Al successivo capitolo 17.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” ai 3 servizi si abbinano 4 criteri motivazionali. 1. Si chiede quindi conferma che siano da presentare 3 servizi che complessivamente qualifichino per tutti i 4 criteri motivazionali. In relazione agli stessi 3 servizi a dimostrazione di 4 criteri motivazionali, si è verificato che all’interno del portale di gara è richiesto di caricare un documento per ognuno dei 4 criteri motivazionali. 2. Si chiede quindi conferma che il documento “I”, contenente i 3 servizi univoci, andrà caricato 4 volte nel portale, una volta per ogni campo relativo al criterio di valutazione.

Risposta :

1. Si conferma.

2. Si conferma.


Chiarimento PI056643-25

Ultimo aggiornamento: 12/02/2025 09:18

Domanda : Con riferimento all’offerta tecnica ed in particolare alla richiesta a pag. 21 del Disciplinare di “Documentazione descrittiva, grafica o fotografica relativa ad un massimo di tre incarichi eseguiti dai componenti del gruppo di lavoro negli ultimi dieci anni, qualificabili come significativi della propria capacità progettuale, di direzione lavori e collaudo”, si chiede cortesemente di eliminare il limite temporale degli ultimi dieci anni; questo infatti appare in contrasto con le vigenti disposizione Anac e a sfavore della concorrenza. Questo criterio, indicando l’obbligatorietà di indicare massimo 3 incarichi espletati negli ultimi dieci sembra comportare un’eccessiva restrizione della concorrenza e appare in contrasto con le vigenti disposizioni Anac che, per quanto riguarda il c.d. merito tecnico, fanno riferimento a servizi affini senza limiti di tempo. In particolare, la nota illustrativa al Bando tipo Anac n. 3 prevede che “Al fine di garantire il necessario coordinamento degli atti, è stata modificata la Parte VI, punto 1.1, lett. a), delle Linee guida n. 1, nel senso già indicato dal Bando tipo n. 3. Ne consegue che i candidati possono illustrare in sede di offerta tre servizi relativi a interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell’affidamento svolti lungo tutto l’arco della sua vita professionale”. Oltre a quanto sopra si osserva che è richiesta la conclusione delle prestazioni con l'approvazione delle stesse ma nel caso di strutture ospedaliere, vista la complessità delle opere, i tempi di progettazione e di esecuzione dei lavori sono in genere molto lunghi, a volte addirittura superiori ai 10 anni; dunque, del tutto paragonabili al limite temporale riportato nel Disciplinare in special modo per DL e Collaudi, per cui a maggior ragione si ritiene che la limitazione a dieci anni per i servizi tecnici sia eccessivamente restrittiva e limiti la concorrenza e si chiede pertanto di poterla eliminare.

Risposta :

Nel precisare che l'inciso riportato dal concorrente è contenuto nel Paragrafo 15, lett. i) della Tabella di pag. 50 del Disciplinare di gara, e che il Bando Tipo/Linee Guida ANAC dal medesimo menzionate fanno riferimento a normativa previgente ed abrogata, si specifica che, a mente dell'art. 108, c.2. lett. b) e c. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., i documenti di gara stabiliscono – in applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. (...) La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sul profili tecnici"; pertanto, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla normativa vigente, la stazione appaltante è libera di individuare gli elementi qualitativi dell'offerta (ed i relativi criteri di valutazione) che ritiene maggiormente rispondenti al contenuto ed al livello tecnico delle prestazioni da affidare, purchè ne sia data chiara indicazione nei documenti di gara.

Nel caso di specie, si ritiene che l'indicazione di un periodo corrispondente agli ultimi dieci anni quale intervallo rilevante ai soli fini della valutazione della capacità progettuale/di direzione lavori/di collaudo del concorrente per lo specifico criterio premiale di cui alla lett. i) risulti congrua ed adeguata in considerazione del settore di riferimento (in cui le norme e le metodologie sono in costante evoluzione), coerente con il periodo stabilito dall'art. 40 Allegato II.12 al D.lgs. n. 36/2023 (come recentemente modificato dal D.lgs. 209/2024) per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale e, pertanto, non possa ritenersi eccessivamente restrittivo né lesivo della concorrenza.

Chiarimento PI056628-25

Ultimo aggiornamento: 12/02/2025 09:14

Domanda : Con riferimento alla procedura in oggetto, ai fini della dimostrazione dei requisiti di idoneità di cui al paragrafo 6.1 del Disciplinare di Gara, è richiesta la presenza all’interno del gruppo di lavoro di un Professionista settore impiantistico termo meccanico idraulico - progettazione e direzione dei lavori ed attività connesse, per il quale viene specificato che deve essere in possesso di “Laurea in Ingegneria o in Architettura, abilitazione all’esercizio della professione ed iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A, in possesso dei requisiti previsti dall’art.5 del DM 22/01/2008 n.37 oppure diploma di perito termotecnico-energetico, abilitazione all’esercizio della professione, iscrizione al relativo collegio da almeno 3 anni”. Si chiede conferma che, essendo possibile indicare un professionista in possesso di diploma di perito termotecnico-energetico, è possibile indicare anche un professionista in possesso di Laurea triennale in Ingegneria, abilitazione all’esercizio della professione ed iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione B.

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI052823-25

Ultimo aggiornamento: 06/02/2025 19:07

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, si chiede gentilmente la pubblicazione di maggior documentazione tecnica dalla quale sia possibile evincere in maniera più esaustiva le attività oggetto di eventuale intervento. E' stato redatto un DIP? Grazie Distinti saluti

Risposta :

L'appalto in oggetto ha la natura di accordo quadro come definito all'art. 2, co. 1, lett. n) Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 ossia "accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo"; le specifiche prestazioni costituiranno oggetto del contratto attuativo e, in tale sede, qualora sia compresa la progettazione, sarà reso disponibile, al ricorrere delle condizioni previste dalle norme di legge, il DIP, come previsto all'art. 2.2.3 del Capitolato Tecnico costituente l'Allegato 5 al Disciplinare di gara.

Le prestazioni oggetto dei 2 lotti riguardano immobili ubicati nel territorio delle rispettive aziende sanitarie, della tipologia indicata a pagg. 12-13 del Disciplinare.

Chiarimento PI047402-25

Ultimo aggiornamento: 05/02/2025 14:31

Domanda : In riferimento alle figure del gruppo di lavoro, si chiede se i soggetti non facenti parte del concorrente, ma che collaborano con questo mediante ad esempio una prestazione di lavoro autonomo, devono legarsi al concorrente in forma esclusiva o in alternativa possono essere indicati da diversi concorrenti.

Risposta :

Fermi restando i limiti e i divieti previsti dalla normativa vigente con riferimento alle modalità di partecipazione (a titolo esemplificativo, quanto previsto in tema di raggruppamenti dall'art. 68, c. 14 D.lgs. n. 36/2023, di avvalimento dall'art. 104, comma 12, D.lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024, di subappalto, dall'art. 119 comma 1 D.lgs. n. 36/2023), nell'ipotesi rappresentata nel quesito non sussistono divieti in ordine all'eventuale indicazione, da parte di più concorrenti, del medesimo soggetto quale responsabile della specifica prestazione.


Chiarimento PI047378-25

Ultimo aggiornamento: 05/02/2025 14:31

Domanda : In riferimento alla Relazione illustrante la composizione, l’organizzazione e le competenze del gruppo di lavoro proposto, si chiede se nel conteggio delle facciate (10 facciate in formato A4) sono comprese anche le “schede curriculari”.

Risposta :

Le “schede curriculari” non rientrano nel limite (10 facciate in formato A4) stabilito per la "Relazione illustrante la composizione, l'organizzazione e le competenze del gruppo di lavoro proposto per l'esecuzione delle prestazioni previste nell'accordo quadro".

Si precisa che, come previsto al paragrafo 15 Busta Tecnica, ogni scheda curriculare, con l'individuazione dei principali incarichi svolti, dovrà essere di massimo 2 facciate.


Chiarimento PI047331-25

Ultimo aggiornamento: 05/02/2025 14:30

Domanda : In riferimento alle figure del gruppo di lavoro, si chiede se anche per i soggetti non facenti parte del concorrente (come ad esempio il professionista responsabile dell’applicazione dei CAM) sussiste il limite due ruoli. Ad esempio, se il professionista indicato come “Professionista settore civile edile - progettazione e direzione dei lavori ed attività connesse” e “Professionista prevenzione incendio” può ricoprire anche il ruolo di “Professionista responsabile del processo BIM”?

Risposta :

Si conferma che il limite dei due ruoli sussiste per tutte le figure componenti il gruppo di lavoro, indipendentemente dal rapporto intercorrente con il concorrente.


Chiarimento PI039912-25

Ultimo aggiornamento: 29/01/2025 17:17

Domanda : Spettabile Ente, con riferimento alla rettifica del disciplinare e Allegato 1a (domanda di partecipazione) siamo a chiedere la ripubblicazione delle tabelle allegate a quest'ultima in quanto risultano "tagliate" e non leggibili (e di conseguenza compilabili) nella loro totalità. Distinti saluti

Risposta : Come richiesto si rende disponibile il file editabile relativo all'Allegato 1a (domanda di partecipazione) come rettificata.

Il file sarà anche pubblicato in piattaforma fra la documentazione di gara nella sezione "Allegati".

Chiarimento PI039888-25

Ultimo aggiornamento: 29/01/2025 17:11

Domanda : Spett.le stazione appaltante, in merito ai criteri di aggiudicazione, mi sembra di aver compreso che sia possibile anche l'aggiudicazione di più operatori economici fino ad un numero di 4. Orbene, in che termini avviene questa eguale aggiudicazione? Potrei ricevere maggiore dettaglio in merito all'aggiudicazione finale?

Risposta :

Gli aggiudicatari di ciascun lotto sono individuati in base alle rispettive graduatorie, secondo le previsioni del paragrafo 4, Sezione “REGOLE DI PARTECIPAZIONE ED AGGIUDICAZIONE” del Disciplinare di gara.


Chiarimento PI035707-25

Ultimo aggiornamento: 29/01/2025 12:31

Domanda : In riferimento al punto "Capacità Progettuale (1-2-3)", nel paragrafo 2. "Progettazione inclusiva - Universal design" si fa riferimento all'allegato 2, che attualmente tra gli allegati di gara è il DGUE. Si richiede informazioni a riguardo.

Risposta :

Per mero errore materiale non è stato allegato il documento costituente “l’allegato 2” che recava l'elenco delle principali normative inerenti la Progettazione inclusiva – Universal Design; con Determinazione Dirigenziale di data odierna si è provveduto ad integrare il Disciplinare di gara riportandole direttamente all'interno del paragrafo 2. "Progettazione inclusiva - Universal design". Il Disciplinare di gara rettificato viene pubblicato in SATER, alla pagina della procedura, e con le altre modalità vigenti.

Chiarimento PI032907-25

Ultimo aggiornamento: 27/01/2025 12:46

Domanda : In ordine ai requisiti di capacità economica e finanziaria il disciplinare cita testualmente: “Per entrambi i lotti: in applicazione dell’art. 40, c.1-bis, dell’Allegato II.12 del Codice, come inserito ad opera del D.Lgs n. 209/2024: fatturato globale maturato nei migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara non superiore al valore stimato dell’Accordo Quadro, per ciascun Lotto, per la quota massima presunta attribuibile all’operatore economico in base al Paragrafo 4 - Sezione REGOLE DI PARTECIPAZIONE E AGGIUDICAZIONE (40%), ossia: Lotto 1: € 1.400.000,00 Lotto 2: € 1.400.000,00”. È giusto quindi interpretare che nel caso in cui abbia un fatturato globale (a fronte dei migliori tre degli ultimi cinque anni) superiore a 1.400.000,00 euro non soddisferei i requisiti e pertanto sarei escluso dalla gara? Chiedo chiarimenti sul punto. Cordiali saluti

Risposta :

Il citato paragrafo del Disciplinare riproduce testualmente la disposizione introdotta ex novo dall'art. 91 del D.Lgs n. 209/2024, per la quale il requisito di che trattasi è dimostrato da un fatturato globale maturato (nei migliori tre degli ultimi cinque anni) del valore ivi indicato; il concorrente che ha maturato un fatturato globale superiore a valore indicato (1.400.000,00 euro) ha, altresì, maturato un fatturato globale di Euro 1.400.000 e, pertanto, deve ritenersi ammesso.


Ultimo aggiornamento: 26-02-2026, 17:35