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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di supporto alla gestione ordinaria, ricerca evasione e riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali 3
Ente appaltanteINTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Stato proceduraChiuso
Importo appalto67.584.931,11 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema04/04/2019
Termine richiesta chiarimenti13/05/2019 12:00
Termine presentazione delle offerte18/06/2019 12:00
Apertura busta amministrativa19/06/2019 10:00
Data chiusura procedura17/07/2020
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialesi

In conformità a quanto disposto dall’articolo 50 del D.lgs. n. 50/2016 e dalla legge regionale n. 12/2014, è previsto l’impiego di persone svantaggiate e in stato di fragilità compatibilmente con l’organizzazione dell’impresa

Allegati

Referenti

Guidolin Silvia

telefono: 0515273735

Ilgrande Felicia

telefono: 0515273963

Puddu Andrea

telefono: 0515273429

Guidi Ortensina

telefono: 0515273734

Pubblicazioni

Cig

Lotto 1Servizi di supporto alla gestione ordinaria, ricerca evasione e riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali per le Amministrazioni della provincia di Bologna (escluso Comune di Bologna)

CIG: 7861775DF4
OpenData ANAC

Lotto 2Servizi di supporto alla gestione ordinaria, ricerca evasione e riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali per le Amministrazioni della provincia di Ferrara

CIG: 7861776EC7
OpenData ANAC

Lotto 3Servizi di supporto alla gestione ordinaria, ricerca evasione e riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali per le Amministrazioni della provincia di Modena

CIG: 7861777F9A
OpenData ANAC

Lotto 4Servizi di supporto alla gestione ordinaria, ricerca evasione e riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali per le Amministrazioni delle province di Parma e Piacenza

CIG: 7861778072
OpenData ANAC

Lotto 5Servizi di supporto alla gestione ordinaria, ricerca evasione e riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali per le Amministrazioni della provincia di Reggio Emilia

CIG: 7861779145
OpenData ANAC

Lotto 6Servizi di supporto alla gestione ordinaria, ricerca evasione e riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali per le Amministrazioni della provincia di Forlì-Cesena

CIG: 7861780218
OpenData ANAC

Lotto 7Servizi di supporto alla gestione ordinaria, ricerca evasione e riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali per le Amministrazioni della provincia di Ravenna

CIG: 78617812EB
OpenData ANAC

Lotto 8Servizi di supporto alla gestione ordinaria, ricerca evasione e riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali per le Amministrazioni della provincia di Rimini

CIG: 78617823BE
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI146916-19

Ultimo aggiornamento: 24/05/2019 12:18

Domanda : 1)Nel paragrafo 3.2. del Capitolato Tecnico vengono esposte le modalità di determinazione dei compensi. In particolare il compenso di risultato viene calcolato come percentuale “sugli importi riscossi, fino alla scadenza contrattuale”. Nell’ipotesi che un ente nei primi tre anni di validità della convenzione emetta un ordinativo di fornitura avente durata di 36 mesi e decida di usufruire della possibilità di ripetizione di servizi analoghi per un uguale periodo di 36 mesi, cosa deve intendersi per “scadenza contrattuale”? I due ordinativi di fornitura compongono un unico contratto di 72 mesi oppure le scadenze contrattuali sono due, una dopo i primi 36 mesi e un’altra dopo i secondi 36 mesi? 2)Premesso che l’art. 16 del Disciplinare di gara, dettando le caratteristiche della relazione tecnica, stabilisce che “La Relazione dovrà essere contenuta entro 50 facciate, foglio A4 (è escluso dal computo delle 50 facciate l’indice riepilogativo), con carattere Times New Roman – corpo 12, margini superiore e inferiore cm 2,5, margini destro e sinistro cm 2. Eventuali tabelle e grafici potranno avere corpo del carattere inferiore, purché leggibili.” Il citato articolo cita come escluso dal conteggio delle facciate il solo indice riepilogativo. Si chiede di confermare: · che potrà essere aggiunta alla relazione tecnica, per tutti i lotti, una copertina esclusa dal conteggio del numero di facciate; · che lo spazio dei margini potrà essere utilizzato per l’inserimento di titolo del documento in testa e di firmatario e numero di pagina a piè di pagina. 3)Si chiede di conoscere se in caso di inesigibilità, oltre alle spese di cui al DM 21/11/2000 tabella A e B, verranno rimborsate anche le spese di notifica da parte dell’Ente. 4) Si chiede di chiarire se, in caso di procedure esecutive attivate successivamente alla presentazione delle dichiarazioni di inesigibilità sulla base di ulteriori informazioni patrimoniali/reddituali emerse e risultate comunque infruttuose, le spese postali, di notifica e di procedure ex D.M. 20/11/2000 Tabelle A e B. verranno rimborsate all’aggiudicatario e con quali modalità e tempistiche. 5)Con riferimento al compenso base d'asta per attività (offerta economica art. 17 del disciplinare) pari ad € 10,50 si chiede se lo stesso è dovuto per ogni atto emesso (ingiunzione, procedura cautelare, procedura esecutiva, etc..) indipendentemente dall'esito dello stesso (notificato e non notificato); 6)Con riferimento al capitolato tecnico art. 3.6.4 "procedure esecutive cautelari", si chiede nel caso in cui le attività saranno svolte dall'aggiudicatario anche in via giudiziale (es. pignoramento dei crediti pensionistici) e le stesse risulteranno inesigibili, si chiede di conoscere se verranno rimborsate le spese sostenute per tale attività dalla stazione appaltante. 7)Con riferimento al Capitolato Tecnico: Art. 3.6.12 …… si deve intendere che la penale sarà applicata per i reclami/segnalazioni con riscontrata situazione di difetto attribuibile all’Aggiudicatario ? Art. 3.6.4 …per ogni “evento” attivabile, devono essere predefiniti e concordati gli importi minimi per procedere, le priorità in relazione all’anzianità del debito e delle fasce di importo relative al tipo di procedura da adottare. La valutazione, invece, del contribuente consentirà di delinearne il profilo in termini di capacità contributiva e, quindi, di poter risparmiare sui costi a fronte di quote certamente inesigibili…pertanto ciò significa che, individuate le procedure da dover attivare, i costi sostenuti (spese di notifica e diritti tabellari), in caso di inesigibilità saranno rimborsati all’aggiudicatario ? Art. 3.6.4 …concludere la procedura con l’iscrizione del fermo amministrativo o dell’ipoteca entro 60 giorni da tale notifica, notificando la comunicazione al contribuente insolvente, contenente il dettaglio del debito aggiornato, si chiede di conoscere se il costo della seconda notifica non prevista dall’attuale normativa è a carico della stazione appaltante. Art. 3.6.5 ….Gli sportelli devono essere aperti al pubblico dal lunedì al sabato per il numero di ore proposte dall'Aggiudicatario in sede di gara in relazione alle caratteristiche dimensionali dell'Ente. La proposta offerta in sede di gara dovrà, comunque, garantire l'apertura degli sportelli per almeno quattro ore settimanali negli Enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti fino ad almeno ventiquattro ore settimanali negli Enti con popolazione superiore a 60.000 abitanti. Si chiede di conoscere la previsione minima per i comuni da 5000 a 60.000 abitanti.

Risposta : Risposta 1 Per scadenza contrattuale deve intendersi la scadenza dei prime 36 mesi e poi dei secondi 36 mesi. Nel caso in esame, secondo quanto disposto dalla documentazione di gara al paragrafo 5.1 del Disciplinare, al paragrafo 2.1 del Capitolato e all’art. 4 della Convenzione, l’Amministrazione che emette un Ordinativo nei primi 36 mesi di durata della Convenzione, ha la possibilità di emettere un nuovo Ordinativo per ulteriori 36 mesi. Ciascun Ordinativo costituisce un separato rapporto contrattuale Pertanto, in questo caso non essendoci soluzione di continuità tra i due rapporti contrattuali, i compensi sono riconosciuti sugli importi riscossi fino alla scadenza dei primi poi dei secondi 36 mesi. Risposta 2 Si conferma che la relazione tecnica, come da Disciplinare di gara, dovrà preferibilmente comporsi di un numero massimo di 50 facciate. L’eventuale copertina (per tutti i lotti) non verrà computata e lo spazio dei margini potrà essere utilizzato per l’inserimento di titolo del documento in testa e di firmatario e numero di pagina a piè di pagina. risposta 3 Come previsto ai paragrafi “Corrispettivi” del Capitolato Tecnico, per il servizio di riscossione coattiva, all'Aggiudicatario saranno riconosciute, oltre al compenso di risultato, le ulteriori somme: • un compenso fisso (compenso per attività) pari a quanto offerto in sede di gara + IVA per ingiunzione di pagamento notificata nel periodo contrattuale e comunque fino a 60 giorni dalla scadenza del contratto; quindi tale compenso sarà riconosciuto per tutte le ingiunzioni notificate anche nel caso di successiva inesigibilità accertata; • il rimborso delle eventuali spese sostenute per le attività cautelative ed esecutive solo sulle partite riscosse interamente, nella misura massima prevista dalle tabelle allegate al DM 21 novembre 2000 e s.m. ed integrazioni (IVA compresa). Le spese di infruttuosa esecuzione sono, invece, interamente a carico dell’Aggiudicatario laddove il contribuente ometta, anche parzialmente, il pagamento degli importi intimati, comprese quelle eventualmente anticipate Tuttavia, il rimborso di tali spese è riconosciuto nel caso in cui venga emesso dall’Ente uno sgravio totale per causa non imputabile all’attività dell’Aggiudicatario." Risposta 4 Si ribadisce la risposta al quesito precedente Risposta 5 Come previsto ai paragrafi “Corrispettivi” del Capitolato Tecnico, per il servizio di riscossione coattiva all'Aggiudicatario sarà riconosciuto un compenso fisso (compenso per attività) pari a quanto offerto in sede di gara (base di gara Euro 10,50) + IVA per ingiunzione di pagamento notificata nel periodo contrattuale e comunque fino a 60 giorni dalla scadenza del contratto; quindi tale compenso sarà riconosciuto per le ingiunzioni per cui risulta una notifica valida ai sensi della normativa vigente e non sarà riconosciuto per la notifica degli eventuali successivi atti emessi per continuare l'iter di procedura di riscossione coattiva (esempio atti relativi a procedure cautelari ed esecutive). Si fa presente che, così come previsto dal Capitolato tecnico, qualora l’attività svolta richieda l'invio di atti e/o di comunicazioni all’utenza, sarà cura dell’Aggiudicatario con oneri a suo carico, provvedere alle procedure di postalizzazione e/o di notifica. L’Aggiudicatario deve provvedere, con oneri a suo carico, anche alla notifica degli atti all’estero secondo le modalità e termini di legge. L’invio degli atti deve avvenire via PEC nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente e comunque sulla base dell’indicazione dell’Ente. Risposta 6 Come previsto ai paragrafi “Corrispettivi” del Capitolato Tecnico, per il servizio di riscossione coattiva, si conferma che anche nel caso di attività svolte in via giudiziale (es. pignoramento dei crediti pensionistici) all'Aggiudicatario sarà riconosciuto il rimborso delle eventuali spese sostenute per le attività cautelative ed esecutive solo sulle partite riscosse interamente, nella misura massima prevista dalle tabelle allegate al DM 21 novembre 2000 e s.mi. Le spese di infruttuosa esecuzione sono, invece, interamente a carico dell’Aggiudicatario laddove il contribuente ometta, anche parzialmente, il pagamento degli importi intimati, comprese quelle eventualmente anticipate. Tuttavia, il rimborso di tali spese è riconosciuto nel caso in cui venga emesso dall’Ente uno sgravio totale per causa non imputabile all’attività dell’Aggiudicatario. Risposta 7 Art. 3.6.12 Si conferma che la penale sarà applicata per i reclami/segnalazioni con riscontrata situazione di difetto attribuibile all’Aggiudicatario. Art. 3.6.4 Come previsto al paragrafo corrispettivi del Capitolato Tecnico, per il servizio di riscossione coattiva, all'Aggiudicatario saranno riconosciute, oltre al compenso di risultato, le ulteriori somme: • un compenso fisso (compenso per attività) pari a quanto offerto in sede di gara + IVA per ingiunzione di pagamento notificata nel periodo contrattuale e comunque fino a 60 giorni dalla scadenza del contratto; quindi tale compenso sarà riconosciuto per tutte le ingiunzioni notificate anche nel caso di successiva inesigibilità accertata, ma non sarà riconosciuto anche per la notifica degli eventuali successivi atti necessari per continuare l'iter di riscossione coattiva (es, atti relativi a procedure cautelari ed esecutive). Si fa presente che, così come previsto dal Capitolato tecnico, l’invio degli atti deve avvenire VIA PEC nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente e comunque sulla base dell’indicazione dell’Ente. • il rimborso delle eventuali spese sostenute per le attività cautelative ed esecutive solo sulle partite riscosse interamente, nella misura massima prevista dalle tabelle allegate al DM 21 novembre 2000 e s.m. ed integrazioni (IVA compresa). Le spese di infruttuosa esecuzione sono, invece, interamente a carico dell’Aggiudicatario laddove il contribuente ometta, anche parzialmente, il pagamento degli importi intimati, comprese quelle eventualmente anticipate. Tuttavia, il rimborso di tali spese è riconosciuto nel caso in cui venga emesso dall’Ente uno sgravio totale per causa non imputabile all’attività dell’Aggiudicatario. Art. 3.6.4 Come previsto al paragrafo corrispettivi del Capitolato Tecnico, per il servizio di riscossione coattiva all'Aggiudicatario sarà riconosciuto, oltre al compenso di risultato, un compenso fisso (compenso per attività) pari a quanto offerto in sede di gara + IVA per ingiunzione di pagamento notificata nel periodo contrattuale e comunque fino a 60 giorni dalla scadenza del contratto; quindi non è previsto il riconoscimento del costo di notifica degli eventuali successivi atti relativi alle procedure cautelari ed esecutive (nel caso specifico notifica dell'iscrizione di fermo amministrativo o ipoteca). Si fa presente che, così come previsto dal Capitolato tecnico, qualora l’attività svolta richieda invio di atti e/o di comunicazioni all’utenza, sarà cura dell’Aggiudicatario con oneri a suo carico, provvedere alle procedure di postalizzazione e/o di notifica. L’Aggiudicatario deve provvedere, con oneri a suo carico, anche alla notifica degli atti all’estero secondo le modalità e termini di legge. L’invio degli atti deve avvenire via PEC nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente e comunque sulla base dell’indicazione dell’Ente. Art. 3.6.5 Si ribadisce che il numero di ore per l’apertura degli sportelli deve essere oggetto di offerta del concorrente nel rispetto dei limiti indicati nel capitolato

Chiarimento PI132464-19

Ultimo aggiornamento: 24/05/2019 11:36

Domanda : Con la presente si formulano la seguente richiesta di chiarimento: - in riferimento all'Art. 24 del disciplinare di gara, si chiede di precisare se il possesso della licenza di recupero crediti deve essere posseduta da ogni componente dell'eventuale R.T.I., ovvero dalla componente che si occupa dell'attività inerente, ovvero dalla Mandataria;

Risposta : Si conferma che il requisito deve essere posseduto dalla ditta che, all’interno del RTI svolgerà il servizio di Contact-Center e sollecito personalizzato

Chiarimento PI132444-19

Ultimo aggiornamento: 24/05/2019 11:35

Domanda : Quesito 6 Premesso che: • il Disciplinare di Gara, all’art. 10, disciplina il subappalto in base a quanto previsto dall’art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici vigente al momento dell’invio del Bando in pubblicazione;; • lo stesso art. 105 del Codice è stato recentemente novellato dal Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, in corso di conversione, entrato in vigore lo scorso 19 aprile; • la novella normativa è intervenuta (anche) per l’avvio da parte della Commissione Europea di una procedura di infrazione contro l’Italia per la “mancata conformità del quadro giuridico italiano alle direttive del 2014 in materia di contratti pubblici”, rilevando diversi punti di contrasto tra il Codice Appalti – D.Lgs. n. 50/2016 – e le direttive 23, 24 e 25 del 2014 sugli appalti pubblici; • la disciplina del subappalto rientra tra i principali oggetti della lettera della Commissione Europea, che apre la procedura di infrazione contro l’Italia e, secondo la stessa Commissione, la normativa italiana viola il diritto UE in diversi punti tra cui la limitazione del ricorso al subappalto, l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori proposti e altri divieti ancora si chiede • di voler indicare se sia applicabile l’art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici così come novellato dal citato Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 in quanto più rispondente alla normativa europea; • in alternativa si chiede di considerare almeno la possibilità di eliminare l’obbligo per il concorrente di indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori, in quanto l’obbligo costituisce violazione della normativa europea oltre che un notevole appesantimento burocratico, sia per la Stazione Appaltante, sia per il concorrente.

Risposta : Risposte Quesito 6 Trova applicazione la disciplina antecedente all’emanazione al DL n. 32/2019.

Chiarimento PI132438-19

Ultimo aggiornamento: 24/05/2019 11:34

Domanda : Quesito 5 L’art 3.6.1 del Capitolato dice che “L’Aggiudicatario deve provvedere a tutte le attività sopra indicate anche per gli atti di riscossione coattiva, di cui la lista di carico è stata trasmessa dall’Ente, già emessi, spediti o notificati, alla data di affidamento del presente servizio“. Si chiede di indicare come verrà remunerata tale attività.

Risposta : Risposte Quesito 5 La remunerazione delle attività è indicata nell’articolo corrispettivi del capitolato tenico.

Chiarimento PI132437-19

Ultimo aggiornamento: 24/05/2019 11:33

Domanda : Quesito 4 L’art 3.6.12 del Capitolato, pag 98. riguardo alle spese di infruttuosa esecuzione dice: “Tuttavia, il rimborso di tali spese è riconosciuto nel caso in cui venga emesso.” Si chiede di completare la frase.

Risposta : Risposta Quesito 4 la frase completa è la seguente: Tuttavia, il rimborso di tali spese è riconosciuto nel caso in cui venga emesso dall’Ente uno sgravio totale per causa non imputabile all’attività dell’Aggiudicatario

Chiarimento PI132435-19

Ultimo aggiornamento: 24/05/2019 11:30

Domanda : Quesito 3 L’art 3.2 del Capitolato – Riscossione coattiva - Rimborso spese per le attività cautelative ed esecutive dice che le spese di infruttuosa esecuzione sono a carico dell'aggiudicatario. “Tuttavia, il rimborso di tali spese è riconosciuto nel caso in cui venga emesso dall’Ente uno sgravio totale per causa non imputabile all’attività dell’Aggiudicatario". E’ corretto considerare che gli sgravi effettuati per inesigibilità, siano cause non imputabili all'aggiudicatario e pertanto in tal caso le spese saranno rimborsate?

Risposta : RISPOSTA al Quesito 3 No, non è corretto considerare che gli sgravi effettuati per inesigibilità siano cause non imputabile all’aggiudicatario. Ad esempio, rientra in questa ipotesi, il caso di sgravio totale conseguente all’annullamento in autotutela, da parte dell’Ente, dell’avviso di accertamento sul quale si fondava la pretesa tributaria e per la riscossione del quale era stata emessa l’ingiunzione.

Chiarimento PI132434-19

Ultimo aggiornamento: 24/05/2019 11:27

Domanda : Quesito 2 Il Disciplinare di gara, nei criteri di valutazione dell’Offerta tecnica, indica: • il criterio 6 denominandolo “Figure professionali (referente informatico). Il punteggio è attribuito per la presenza di entrambe le figure” • il criterio 7 denominandolo “Referente con competenze e professionalità giuridiche/economiche” Entrambi i punteggi nella loro descrizione fanno riferimento ad entrambe le figure (referente informatico e referente con competenze e professionalità giuridiche/economiche). Si chiede pertanto di chiarire se sia corretto interpretare il criterio 6 come relativo al solo referente informatico ed il criterio 7 come relativo al solo referente con competenze e professionalità giuridiche/economiche. Si chiede inoltre di precisare come siano attribuiti i 2 punti del criterio 6 e i 2 punti del criterio 7 nell’ipotesi in cui la disponibilità dei referenti sia tale da rispondere SI a tutti i 4 sottocriteri poiché ogni SI vale 1 punto.

Risposta : Risposta Quesito 2 I punti 6 e 7 della tabella criteri al paragrafo 18.1 del disciplinare contengono alcuni errori materiali: • il punto 6 è riferito alla sola figura del referente informatico; • il punto 7 è riferito alla sola figura del referente con competenze e professionalità giuridiche/economiche; • i punteggi individuali (ossia in corrispondenza di ogni SI) corrispondono a 0,50 anziché ad 1. il punteggio totale (2) del criterio 7 è di tipo tabellare e non quantitativo, pertanto il totale punti della colonna Punti Q Max è pari a 6 anziché 8 ed il totale della colonna Punti T Max è 6 anziché 4.,

Chiarimento PI132433-19

Ultimo aggiornamento: 24/05/2019 11:17

Domanda : Buongiorno, di seguito una serie di quesiti: Quesito 1 Nei paragrafi 5.1. del Disciplinare di Gara e 2.1 del Capitolato Tecnico vengono esposte le modalità di determinazione dei compensi. Nell’ipotesi che un ente nei primi tre anni di validità della convenzione emetta un ordinativo di fornitura avente durata di 36 mesi e decida di usufruire della possibilità di ripetizione di servizi analoghi per un uguale periodo di 36 mesi, si esplicita che “non essendoci soluzione di continuità tra i due rapporti contrattuali, i compensi sono riconosciuti sugli importi riscossi fino alla scadenza dei primi poi dei secondi 36 mesi”. Visto che non c’è soluzione di continuità e pertanto si tratta di un unico contratto di 72 mesi (proprio perché non vi è interruzione) si chiede di confermare che per un atto notificato al 36° mese del primo triennio e incassato al 2° mese del terzo triennio venga riconosciuto il compenso per attività e il compenso di risultato. Grazie

Risposta : Si conferma

Chiarimento PI131284-19

Ultimo aggiornamento: 24/05/2019 10:46

Domanda : Con riferimento all’Art. 10. (Subappalto) del Disciplinare di gara, ed in particolare al terzo punto del quarto capoverso, laddove si cita: Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto ………. l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara, si richiede gentilmente di chiarire se tale divieto fa riferimento ad ogni singolo lotto della gara o al loro complesso. In pratica, si richiede se sia possibile che un soggetto che concorra, ad esempio, al Lotto 1 possa essere subappaltante per un concorrente del Lotto 2.

Risposta : Si conferma. Un soggetto che concorra, ad esempio, al Lotto 1 può essere subappaltatore di un concorrente del Lotto 2.

Chiarimento PI130965-19

Ultimo aggiornamento: 24/05/2019 10:45

Domanda : Oggetto: procedura aperta per l’affidamento dei servizi di supporto alla gestione ordinaria, ricerca evasione e riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali 3. QUESITO NR.1 Si chiede conferma che il documento rubricato “Allegato 12 – Dati di riferimento” contenga l’elencazione esaustiva e completa dei comuni/Enti, divisi per provincia/lotto che potranno aderire alla convenzione stipulata tra il soggetto aggiudicatario della procedura ed Intercent-ER. QUESITO NR.2 In merito ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica al “punto 1 – Struttura organizzativa” di pagina 42 del disciplinare di gara, in cui è prevista la redazione di tabelle contenenti l’elencazione delle figure professionali coinvolte nell’appalto, con precisazione della singola figura professionale, delle mansioni/ruolo e dell’ “ambito di esperienza”, si chiede di precisare cosa debba intendersi con tale espressione “ambito di esperienza” anche attraverso un’ elencazione esemplificativa.

Risposta : RISPOSTA QUESITO NR.1 L’allegato 12 contiene l’elenco dei comuni che hanno aderito alla precedente convenzione e/o che hanno manifestato interesse ad aderire alla nuova. Si precisa che la procedura darà origine ad una convenzione quadro rispetto alla quale gli Enti della Regione Emilia Romagna non hanno il vincolo di adesione. Quindi il numero di enti dell’allegato 12 potrebbe variare in aumento e/o in diminuzione. RISPOSTA QUESITO NR.2 L’ambito di esperienza, descrive le attività svolte da ogni figura in relazione al ruolo che rientrerà nell’appalto. Es. l’operatore informatico dovrà aver maturato esperienze nello stesso settore.

Chiarimento PI130022-19

Ultimo aggiornamento: 24/05/2019 10:43

Domanda : si chiede di confermare che, ai fini della partecipazione alla gara (ogni singolo lotto) l'imposta di bollo potrà essere assolta non solo mediante applicazione del contrassegno telematico sull'all. 9, ma anche tramite pagamento di F23. A tale fine, si chiede, cortesemente, di indicare il codice ufficio da riportare

Risposta : L'imposta di bollo dovrà essere assolta nelle modalità previste al paragrafo 15.1 del disciplinare di gara.

Ultimo aggiornamento: 30-12-2024, 14:18