Salta al contenuto

Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - Procedura aperta per la fornitura di ausili per incontinenza e assorbenza a minor impatto ambientale 3
Ente appaltanteINTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Bando rettificato
Stato proceduraChiuso
Importo appalto99.088.380,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema21/06/2019
Termine richiesta chiarimenti29/07/2019 12:00
Termine presentazione delle offerte23/09/2019 12:00
Apertura busta amministrativa25/09/2019 10:00
Data chiusura procedura21/04/2022
Requisiti di sostenibilità ambientalesi

L'appalto è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto 24 dicembre 2015

Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Luppi Chiara

telefono: 0515273085

Guidolin Silvia

telefono: 0515273735

Oricchio Angelina

telefono: 0515273490

Albonico Gianluca

telefono: 0515273592

Cevenini Barbara

telefono: 0515273426

Tonini Carla

telefono: 0515273665

Pubblicazioni

Cig

Lotto 1Fornitura di ausili per incontinenza e assorbenza a minor impatto ambientale con consegna domiciliare per le Aziende Sanitarie afferenti l’Area Vasta Emilia Centro

CIG: 7949899032
OpenData ANAC

Lotto 2Fornitura di ausili per incontinenza e assorbenza a minor impatto ambientale con consegna domiciliare per le Aziende Sanitarie afferenti l’Area Vasta Emilia Nord

CIG: 7949900105
OpenData ANAC

Lotto 3Fornitura di ausili per incontinenza e assorbenza a minor impatto ambientale con consegna domiciliare per l’AUSL della Romagna

CIG: 79499011D8
OpenData ANAC

Lotto 4Fornitura di ausili per incontinenza e assorbenza a minor impatto ambientale per adulti con consegna ospedaliera per le Aziende Sanitarie afferenti l’intero territorio regionale

CIG: 79499022AB
OpenData ANAC

Lotto 5Fornitura di pannolini per bambini con consegna ospedaliera per le Aziende Sanitarie afferenti l’intero territorio regionale

CIG: 794990337E
OpenData ANAC

Lotto 6Fornitura di pannolini per bambini con consegna presso i nidi comunali per l’infanzia afferenti l’intero territorio regionale

CIG: 7949904451
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI227926-19

Ultimo aggiornamento: 30/07/2019 16:33

Domanda : 1) In relazione a quanto previsto a pag. 34 di 68 del disciplinare di gara (contenuto delle schede tecniche dei prodotti offerti), siamo a richiedere che nelle schede tecniche debba essere obbligatoriamente indicato il peso totale del prodotto ed il peso dei principali componenti (cellulosa e polimeri superassorbenti); tale specifica è oltremodo ulteriormente necessaria per poter dare correttamente seguito alla verifica dei CAM per i quali è necessario per la Stazione Appaltante conoscere il peso totale dei singoli prodotto e della cellulosa; completare inoltre la scheda tecnica con tali dati garantisce alla Stazione Appaltante la perfetta conoscenza dei prodotti offerti ed impegna il fornitore a rispettare quanto offerto, nel massimo dettaglio. 2) In relazione a quanto previsto a pag. 35 di 68 del disciplinare di gara: “Si precisa che nel caso in cui una ditta decida di partecipare a più di un lotto domiciliare (lotti 1, 2 e 3), sarà tenuta ad offrire per lo stesso ID di cui all’Allegato 8 “Ausili obbligatori e campionatura” lo stesso ausilio in termini di marca e modello”, si evidenzia che tale clausola inserisce un vincolo nell’offerta che contrasta con la suddivisione della gara in 3 distinti lotti. Al fine di lasciare la massima possibilità di espressione delle ditte e la corretta libertà di offerta, siamo cortesemente a richiedere di eliminare tale vincolo. 3) In relazione all’offerta economica, disciplinare di gara pag. 40 di 68, è previsto che “Nel caso in cui uno stesso Fornitore risulti aggiudicatario di più di un lotto domiciliare e abbia offerto prezzi unitari differenti, su tutti i lotti aggiudicati verranno applicati i prezzi unitari più bassi tra quelli offerti e il costo giornaliero forfettario sarà ricalcolato sulla base dei quantitativi e del numero di utenti aventi diritto relativi a ciascun lotto”. Si segnala che il vincolo così introdotto si scontra con la suddivisione in lotti distinti della procedura di gara. I 3 lotti territoriali hanno dimensioni, consumi e conformazioni geografiche differenti e pertanto costi differenti; l’offerta delle ditte (e le conseguenti giustificazioni economiche che ne stanno alla base) sono costruite sulle specifiche di ciascun lotto; la richiesta di uniformare, per l’azienda eventualmente vincitrice di due distinti lotti, i prezzi unitari offerti (e di conseguenza il prezzo forfetario che dagli stessi scaturisce), potrebbe portare l’azienda aggiudicataria ad avere la fornitura di uno dei due lotti a condizioni economiche differenti da quelle pianificate in sede di offerta. Per quanto sopra, onde evitare eventuali problemi in fase di aggiudicazione definitiva e/o di esecuzione contrattuale, si suggerisce di rettificare la documentazione di gara eliminando tale vincolo. 4) In relazione ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, siamo a chiedere i seguenti chiarimenti/rettifiche: 1. In relazione ai criteri nr. 15 e 16 “Ampliamento della gamma con introduzione di prodotti facoltativi (Si precisa che la ditta concorrente potrà offrire complessivamente al massimo 40 modelli di ausili facoltativi)” viene previsto che “Il punteggio sarà attribuito alla numerosità degli ausili facoltativi per uomo offerti che saranno valutati in termini di differenti forme e sistemi di fissaggio rispetto al modello offerto tra gli obbligatori” … e “Il punteggio sarà attribuito alla numerosità degli ausili facoltativi offerti di taglie estreme (XS, XXS, XXXS, XL, XXL, XXXL), ad eccezione dei pull-on.” Si segnala che il criterio così come descritto si predispone per l’offerta di un elenco di referenze, per le quali si può facilmente prevedere, alcune ditte, potrebbero rispondere con una semplice duplicazione dei prodotti offerti, distinguendoli per mere caratteristiche estetiche. Vista l’importanza della gara, sarebbe opportuno che, oltre alla valutazione quantitativa, venisse operata una valutazione qualitativa degli ausili offerti (così da verificare l’effettiva funzionalità allo scopo del singolo ausilio e l’effettiva funzionalità del range di gamma) e pertanto la valutazione potrebbe essere suddivisa in quantitativa e discrezionale. 2. Inoltre, si chiede di specificare se il numero di 40 referenze è da intendersi per tipologia di valutazione (quindi 40 referenze per i prodotti per uomo e 40 referenze per taglie estreme) o quale numero massimo per la somma di entrambe le tipologie di prodotti; nel caso il numero di 40 referenze sia il totale massimo per la somma delle due tipologie di prodotti, si chiede di suddividere il numero massimo tra le 2 referenze, così da avere un’uniformità di valutazione (in caso contrario si aggiungerebbe nella procedura di gara un criterio di “indeterminabilità” ed “imprevedibilità” che potrebbero inficiare il buon esito della gara). 5) In relazione al criterio 21, mezzi di trasporto a ridotto impatto ambientale siamo a richiedere di indicare una percentuale massima con la quale si ottiene il punteggio massimo previsto. Infatti, considerando che i mezzi di trasporto a ridotto impatto ambientale, in Italia, rappresentano una percentuale limitata dei mezzi in circolazione, eventuali risposte con indicazioni di percentuali elevate (se non addirittura il 100%) potrebbero risultare “non realistiche” o comunque difficilmente controllabili da parte della stazione appaltante. 6) In merito alla valutazione qualitativa dei pannolini per bambino, nei lotti specifici (5 e 6) è prevista la valutazione della presenza di sistemi di dermoprotezione. Tale richiesta rischia di favorire una ditta presente sul mercato, la quale è l’unica a diffondere la presenza di tale caratteristica sui pannolini per bambini. Si chiede quindi di rettificare tale specifica. 7) In relazione alle prove di laboratorio, siamo a chiedere di rettificare quanto previsto con il riferimento 1.6 spessore materassino assorbente dell’ allegato 6 “prove di laboratorio”. Si tratta infatti di una prova realizzata sul prodotto “asciutto” e quindi con limitatissimo significato per gli ausili assorbenti monouso per incontinenza, per i quali, in uso, una differenza di 2 o 3 millimetri nello spessore del prodotto asciutto non impatta sul comfort mentre invece impattano sul comfort eventuali differenze importanti di spessore dopo la prima e la seconda minzione. Considerato quindi quanto premesso e considerata l’importanza della effettiva qualità nella presente procedura di gara, si suggerisce di eliminare dalla valutazione tale parametro. 8) In relazione al prodotto identificato come ID 8 per i Lotti 1-2-3 “assorbente senza sistema integrato di fissaggio” viene prevista una lunghezza da 340 a 500 mm. Si evidenzia che tale range di lunghezza non consente alla stazione appaltante la valutazione di ausili uniformi, in quanto, nel merito dei prodotti per incontinenza leggera, l’offerta di un prodotto lungo 340 mm o lungo 500 mm crea una grandissima difformità di “tipologia di prodotto”, di perfomance in uso e di funzionalità. Si consideri che tale range identifica almeno 3 differenti tipologie di prodotti per incontinenza leggera, destinati a differenti tipologie di incontinenti. Per una più trasparente uniformità dell’offerta e per la realizzazione della migliore procedura di gara, si invita a rettificare, inserendo una dimensione standard di 420 mm ± 10% (tolleranza tale da non penalizzare nessuno ma tale da guidare ed ottenere un’uniformità delle offerte). 9) Infine, in relazione al test in uso, secondo la metodica Doxa Pharma, per una migliore valutazione dell’effettiva qualità dell’offerta, si suggerisce di non limitare il test in uso ad un solo prodotto bensì di estendere la valutazione ad almeno 2 referenze, aggiungendo o il pannolone mutandina tg grande ad elevata assorbenza o il pannolone sagomato misura grande. 10) In relazione all’offerta economica, la stessa viene realizzata con l’offerta di prezzi unitari, successivamente moltiplicati per i volumi presunti di gara, e dal totale così determinato, si ricava il prezzo forfetario massimo di fornitura. Considerato che gli attuali consumi si attestano circa a 2,5 pezzi/giorno e di conseguenza il valore forfetario massimo viene determinato sulla base di tale livello di consumi, l’allegato 3 “scheda di anamnesi” introduce un principio di assegnazione della quantità massima dei consumi che potrebbe anche portare ad un aumento del consumo medio in essere. Tale aumento però non trova alcun riscontro in un sistema di indicizzazione del prezzo massimo forfetario giornaliero. Si suggerisce di inserire un criterio di indicizzazione legato all’incremento dei consumi (come ad esempio quanto previsto dalla procedura di gara della Regione Marche), da applicare su base annuale (ad esempio, nel caso di consumo medio superiore a 3 pezzi/gg, il prezzo massimo forfetario giornaliero viene incrementato del 15%, nel caso di consumo superiore a 3,5 pezzi/gg del 30% e così via); si tratterebbe di un criterio di tutela dell’economicità delle offerte la cui applicazione potrebbe anche non trovare luogo nel caso in cui i consumi restassero allineati o poco superiori agli attuali.

Risposta : 1) Si conferma quanto previsto nel paragrafo 16 “Contenuto della busta Offerta tecnica” con riferimento al contenuto delle schede tecniche. Per quanto concerne la verifica dei CAM, si confermano le modalità di comprova di cui al Disciplinare di gara, che fanno riferimento a quanto contenuto nel D.M. 24/12/2015. 2) Si conferma quanto previsto al riguardo dal Disciplinare di gara. La scelta della clausola in questione è stata dettata dalla volontà di garantire omogeneità di trattamento agli assistiti, ai quali, in caso di aggiudicazione alla medesima ditta di più di un lotto territoriale, saranno garantiti gli stessi prodotti. 3) Si conferma quanto previsto al riguardo dal Disciplinare di gara. La scelta della clausola in questione è stata dettata dalla volontà di garantire omogeneità di trattamento economico alle Aziende sanitarie, alle quali, in caso di aggiudicazione alla medesima ditta di più di un lotto territoriale, saranno garantiti gli stessi prezzi per gli stessi prodotti. Inoltre, nel caso si verifichi tale eventualità, la sostenibilità economica dell’offerta è garantita alla ditta aggiudicataria dal fatto di aggiudicarsi la fornitura di un numero maggiore di pezzi. 4) Con riferimento ai criteri di valutazione nn. 15 e 16, si conferma la modalità di attribuzione del punteggio tecnico basata sulla numerosità degli ausili facoltativi offerti. Si conferma inoltre che il numero massimo di 40 modelli che potranno essere offerti si riferisce complessivamente alla numerosità degli ausili facoltativi offerti per il criterio n. 15 e per il criterio numero 16. 5) Con riferimento al criterio di valutazione n. 21, si conferma quanto previsto dal Disciplinare di gara. 6) Con riferimento al criterio di valutazione relativo alla presenza dei sistemi di dermoprotezione previsto per i lotti 5 e 6, si conferma quanto previsto dal Disciplinare di gara. 7) Con riferimento alla prova di laboratorio contrassegnata con il numero 1.6 di cui all’Allegato 6 “Prove di laboratorio”, si conferma quanto previsto dalla documentazione di gara. 8) Con riferimento all’ausilio obbligatorio contrassegnato con l’ID8, si conferma la dicitura “lunghezza totale del prodotto compresa tra 340 mm e 500 mm”. 9) Con riferimento al test in uso secondo la metodica Doxapharma, si conferma l’effettuazione della prova sull’unico prodotto individuato. 10) Si conferma la modalità di remunerazione prevista e si conferma che il costo giornaliero forfettario che verrà aggiudicato costituirà il tetto massimo spendibile per utente da parte di ciascuna Azienda sanitaria.

Chiarimento PI227564-19

Ultimo aggiornamento: 30/07/2019 16:27

Domanda : 1) Riferimento Art. 8.2 “Requisiti di capacità economica e finanziari” del disciplinare di gara: si chiede di specificare: - in caso di partecipazione a tutti i tre lotti domiciliari il fatturato specifico medio annuo minimo deve essere pari alla somma degli importi riportati nella tabella a pagina 14 di 68 del disciplinare di gara oppure si deve intendere il valore del lotto con importo più elevato; - tra le modalità di comprova del fatturato specifico medio annuo la possibilità di presentare certificati di regolare effettuazione delle forniture rilasciate dagli Enti clienti; - il fatturato specifico medio annuo deve riguardare solo i Lotti 1 – 2 e 3 e non gli altri lotti della gara; 2) Riferimento Art. 8.3 “Requisiti capacità tecnica e professionale” del disciplinare di gara : si chiede conferma che la capacità tecnica e professionale sia determinata dalla presentazione della campionatura in considerazione del fatto che a pagina 14 di 68 è riportato che “La comprova dei requisiti di idoneità tecnico professionale viene effettuata dall’Agenzia Intercenter acquisendo d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni previa indicazione da parte dell’operatore economico degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti”; 3) Riferimento Art. 11 “Garanzia provvisoria” del disciplinare di gara : si chiede se le riduzioni di cui all’art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016 si debbano calcolare sugli importi indicati a pagina 18 di 68 del disciplinare (pari all’1% del valore a base d’asta)

Risposta : 1) Si precisa che: - in caso di partecipazione a tutti e tre i lotti domiciliari, il fatturato specifico medio annuo minimo deve essere pari alla somma degli importi riportati. - Si ribadisce, al riguardo, quanto previsto dall’art. 86, comma 4, del Codice degli appalti, in base al quale l’operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’Agenzia. - Si conferma che il requisito del “fatturato specifico medio annuo” riguarda solamente i Lotti 1, 2 e 3. 2) Si conferma che il requisito della “capacità tecnica e professionale” si identifica (deve intendersi soddisfatto) con la presentazione della campionatura. 3) Si conferma che le eventuali riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, devono essere calcolate in rapporto all’importo dell’1% del valore a base d’asta di ciascun lotto.

Chiarimento PI227102-19

Ultimo aggiornamento: 30/07/2019 16:24

Domanda : Facendo riferimento all’ALLEGATO 8- Ausili obbligatori e campionatura, si fa presente che il range di KG indicato per i pannolini per bambini per gli ID 2 (per assistiti di peso da 7 a 19 kg) e ID 3 (per assistiti di peso da 12 a 25 Kg) NON trova riscontro nelle specifiche dei nuovi LEA, che riportano quanto di seguito riportato: 09.30.12.042 formato per assistiti di peso da 7 a 14 Kg circa 09.30.12.045 formato per assistiti di peso da 15 a 22 kg circa Si chiede pertanto conferma che trattasi di refuso, e che il range di Kg da considerare per l’offerta sia quello previsto dai nuovi LEA.

Risposta : Si confermano i “range” stabiliti nell’Allegato 8 “Elenco e caratteristiche degli ausili obbligatori e campionatura”.

Chiarimento PI227068-19

Ultimo aggiornamento: 30/07/2019 16:23

Domanda : Si chiede conferma che in caso di dichiarazione di volersi avvalere del subappalto per uno o più servizi richiesti in capitolato, sia sufficiente tale dichiarazione e non sia necessaria anche l’indicazione dei nominativi dei subappaltatori.

Risposta : Si conferma che nel caso in cui l’offerente voglia avvalersi del subappalto per uno o più servizi richiesti in capitolato, è sufficiente che esso dichiari tale volontà e non è necessaria anche l’indicazione dei nominativi dei subappaltatori.

Chiarimento PI226999-19

Ultimo aggiornamento: 30/07/2019 16:22

Domanda : 1) CAMPIONATURA. Con riferimento alla campionatura, siamo a chiedere conferma che, qualora si offrisse il medesimo prodotto sia per i lotti 1-2-3 che per il lotto 4 Ospedaliero, sia possibile campionare una sola volta il prodotto, indicando comunque i lotti per i quali è presentato. 2) All’art. 8.2 del disciplinare, REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, si richiede, per la partecipazione ai lotti 1 – 2 e 3, un fatturato specifico medio annuo di € 5.347.353,75 per il lotto 1, € 7.151.056,88 per il lotto 2 ed € 4.033.008,75 per il lotto 3. Si prega voler confermare: 1) che, in caso di partecipazione a più lotti, il valore di riferimento ai fini della verifica del possesso del requisito è riferito al lotto con requisito di partecipazione maggiore e non alla somma degli importi riferiti ai singoli lotti. 2) che per i lotti 4 – 5 e 6 non sono richiesti fatturati specifici. 3)DISCIPLINARE DI GARA. ART. 18.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE. Con riferimento ai lotti 1-2-3 ed ai criteri di valutazione 16. Si chiede conferma che saranno considerati validi anche gli slip elasticizzati di taglie estreme.

Risposta : 1) Si precisa che nel caso di offerta degli stessi articoli per i lotti 1-2-3 ed il lotto 4, è consentito presentare un’unica campionatura, purché sui rispettivi plichi siano chiaramente indicati i lotti a cui la campionatura afferisce. 2) Con riferimento al paragrafo 8.2 del Disciplinare di gara “Requisiti di capacità economica e finanziaria”, si conferma 1) che in caso di partecipazione a più lotti, il valore di riferimento ai fini della verifica del possesso del requisito deve essere riferito alla somma degli importi riferiti ai singoli lotti. 2) Si conferma che, relativamente ai lotti 4 e 5, non sono stati previsti requisiti di capacità economico-finanziaria. 3) Con riferimento ai lotti 1-2-3 ed al criterio di valutazione n. 16, si conferma che saranno oggetto di valutazione anche gli slip elasticizzati di taglie estreme.

Chiarimento PI223148-19

Ultimo aggiornamento: 30/07/2019 16:17

Domanda : 1) Con riferimento al criterio di valutazione nr 13 dove viene riportato: Il punteggio sarà attribuito alle caratteristiche di funzionalità e comfort degli ausili obbligatori offerti in termini di: - presenza e funzionalità di un sistema di fissaggio che consenta il posizionamento ripetuto sui pannoloni a mutandina con sistema di fissaggio integrato; - sagomatura del tampone assorbente dei pannoloni sagomati e dei pannoloni a mutandina con sistema di fissaggio integrato; Chiediamo conferma di quali siano le caratteristiche di funzionalità valutate dalla commissione sul prodotto RIF ID 19, per il quale è prevista l’invio della campionatura per la commissione Tecnica, non essendo citate nella descrizione, riferita ai soli pannolini a mutandina e pannolini sagomati. 2) Con riferimento all’ ID 8 (assorbente senza sistema integrato di fissaggio) riportato nell’allegato 8- AUSILI OBBLIGATORI E CAMPIONATURA si chiede conferma che la dicitura “lunghezza totale del prodotto compresa tra 340 mm e 500 mm” sia un refuso, in quanto la lunghezza richiesta non trova riscontro nella metodica di INNOVHUB MI 18 (si riporta in calce alla presente richiesta di chiarimento, il contenuto del punto 1.Scopo e campo di applicazione della metodica citata***) che sarà applicata al prodotto obbligatorio in oggetto. Nella metodica ufficiale si cita infatti che “ Il metodo è utilizzato per determinare la velocità di acquisizione e la quantità di liquido di ritorno in superficie di ausili sagomati per incontinenza leggera con determinata lunghezza totale dei prodotti assorbenti compresa tra 300 e 500 mm”. *** 1.Scopo e campo di applicazione Il presente metodo descrive la procedura per determinare la velocità di acquisizione e la quantità di liquido rilasciata dopo che l’ausilio è stato imbibito per 3 volte con un volume definito di liquido di prova in opportune condizioni di carico statico. Il metodo è utilizzato per determinare la velocità di acquisizione e la quantità di liquido di ritorno in superficie di ausili sagomati per incontinenza leggera con determinata lunghezza totale dei prodotti assorbenti compresa tra 300 e 500 mm La prova è eseguita su prodotto intero steso su un piano.

Risposta : 1) Con riferimento al criterio di valutazione n. 13 relativo ai Lotti 1, 2 e 3, in particolare a: - presenza e funzionalità di un sistema di fissaggio che consenta il posizionamento ripetuto sui pannoloni a mutandina con sistema di fissaggio integrato; - sagomatura del tampone assorbente dei pannoloni sagomati e dei pannoloni a mutandina con sistema di fissaggio integrato; Si conferma che l’ausilio obbligatorio contrassegnato con l’ID 19 non sarà oggetto di valutazione per quanto concerne i due aspetti sopra riportati. Si conferma, inoltre, la richiesta di campionatura per il prodotto in parola: si sottolinea infatti che, come previsto dal paragrafo 16.1 del Disciplinare di gara, “la campionatura costituirà parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza del rapporto contrattuale tra il Fornitore e le singole Aziende sanitarie/Amministrazioni contraenti, al fine di verificare l’identicità del prodotto aggiudicato con quello consegnato nel corso della fornitura”. 2) Con riferimento all’ausilio obbligatorio contrassegnato con l’ID8, si conferma la dicitura “lunghezza totale del prodotto compresa tra 340 mm e 500 mm”. La metodica di INNOVHUB MI 18, utilizzata per determinare la velocità di acquisizione e la quantità di liquido di ritorno in superficie di ausili sagomati per incontinenza leggera con determinata lunghezza totale dei prodotti assorbenti compresa tra 300 e 500 mm, potrà quindi essere applicata all’ausilio obbligatorio sopra indicato in considerazione del range individuato.

Chiarimento PI222138-19

Ultimo aggiornamento: 30/07/2019 16:14

Domanda : Con riferimento ai criteri di valutazione nr 17 e nr 18 (pagina 47 del disciplinare di gara) dove viene riportato: 17) Offerta di ausilio facoltativo modello pull-on tipo giorno di taglia XS il punteggio sarà attribuito come di seguito indicato SI 2 punti – NO 0 punti 18) Offerta di ausilio facoltativo modello pull-on tipo giorno di taglia XL: il punteggio sarà attribuito come di seguito indicato SI 2 punti – NO 0 punti Si chiede conferma che tali caratteristiche dovranno evincersi dalle schede tecniche e che pertanto le stesse andranno inserite nella busta tecnica.

Risposta : Con riferimento ai criteri di valutazione n. 17 e n. 18 relativi ai Lotti 1, 2 e 3, si conferma che l’offerta degli ausili facoltativi dovrà risultare dalla presentazione delle relative schede tecniche e che pertanto queste ultime dovranno essere inserite all’interno dell’offerta tecnica.

Chiarimento PI230633-19

Ultimo aggiornamento: 30/07/2019 16:10

Domanda : 1) Si chiede di anticipare i termini al 26 agosto 2019 per la risposta ai chiarimenti (attualmente indicati come 6 gg prima dalla scadenza, pag 7 del Disciplinare di gara). 2) a pag 31 del Disciplinare di Gara viene indicata la "campionatura" come elemento da inserire nella documentazione a corredo della busta amministrativa. Trattasi di refuso o è da intendersi la "distinta riepilogativa" da Voi indicata a pag. 38 del disciplinare di gara? 3) a pag 36 del Disciplinare di gara, punto 16, viene indicato: per i lotti 1, 2 e 3, oltre a quanto riportato ai precedenti punti a) e b), “dovrà essere allegata una relazione tecnica, redatta in lingua italiana, in formato A4, con numerazione progressiva e univoca delle pagine, di lunghezza non superiore alle 30 facciate, contenente”: • progetto di implementazione del Sistema informativo, da cui si evincano le indicazioni di dettaglio su: modalità e tempi di sviluppo; livelli di profilazione previsti, sistema di reporting, KPI (di controllo della spesa, dei consumi, di soddisfazione dell'utenza, ecc.); integrazione con il servizio di Call center; eventuali caratteristiche migliorative proposte. • descrizione dettagliata del sistema di lettura ottica della tessera sanitaria e modalità di gestione dei casi di indisponibilità della tessera sanitaria da parte dell’utente; • eventuale dichiarazione della percentuale di veicoli utili+F1zzati per il servizio di consegna degli ausili al domicilio dell’utente alimentati a GNL o metano o a trazione ibrida o solo elettrica. SI CHIEDE CONFERMA SE TALE DICHIARAZIONE SIA PARTE INTEGRANTE DELLA RELAZIONE (quindi compresa nelle 30 facciate), oppure vada prodotta separatamente, sempre caricata nella BUSTA TECNICA, essendo un criterio di valutazione separato dalla relazione Chiediamo inoltre se possono essere caricati eventuali allegati esplicativi (relativi ad es. alla descrizione del programma informatico) che quindi non rientreranno nel conteggio delle 30 facciate; 4) A pag 38 del Disciplinare di gara viene indicato "Ciascun campione a sua volta dovrà essere contrassegnato con: - Etichetta indicante la ragione sociale della concorrente; - Numero del lotto di gara; - Nome e descrizione del prodotto riportata nel Capitolato tecnico" Si chiede conferma che per campione si intende la confezione e non il singolo prodotto 5) In rif. al cap 16.1 del disciplinare di gara, viene indicato "I campioni dovranno essere divisi per lotto e per utilizzo (prove di laboratorio, prove in uso, Commissione GIudicatrice) e potranno essere inseriti in un unico plico riportante ESTERNAMENTE ......"numero dei campioni". Cosa si intende per numero dei campioni? Il numero di pezzi per tipologia di prodotto? 6) Con riferimento ai criteri di valutazione nr 15 e n 16 (pag 47 del Disciplinare di Gara e pag 11 del Progetto), si chiede conferma che tali criteri verranno desunti da scheda tecnica. 7) Con riferimento all'allegato 7 "PROVE IN USO DOXAPHARMA", a pag. 12 viene indicato: " 11–Per la rilevazione della variabile stato della pelle –Asciutta vs NON Asciutta i professional attivi nelle RSA utilizzeranno delle strisce/garze assorbenti per verificare l’effettivo stato della pelle del paziente in test a seguito del cambio dell’ausilio assorbente. Siamo a richiedere che venga ripristinata la metodologia originaria del protocollo che prevede la valutazione visiva diretta dello stato cutaneo ASCIUTTO /BAGNATO diretta, piuttosto che valutazione visiva indiretta tramite osservazione di "strisce/garze assorbenti". La cute quando è umida o bagnata appare immediatamente lucida alla vista alla rimozione del presidio, ma la rilevazione tramite una striscia o garza annullerebbe le differenze e produrrebbe risultati nulli perche' non verrebbe rilevata l'umidità/bagnato per nessun prodotto, con un conseguente danno di valutazione nei confronti dei prodotti altamente performanti nell'asciutto di superficie e distorsione dei risultati delle prove. 8) Criterio di valutazione nr. 13 progetto tecnico pag 10 - si richiede che i punteggi attribubili in base alla presenza o assenza di sistemi di dermoprotezione e controllo odori (da scheda tecnica e/o specifica documentazione rilasciata da laboratori certificati) siano scorporati e inseriti nella colonna identificata dalla lettera "t" (punteggi tabellari), coerentemente con i criteri di valutazione analoghi per i quali il punteggio sara' attribuito esclusivamente in ragione della presenza o assenza di uno specifico requisito. 9) A pagina 58 del Disciplinare viene indicato che: "" Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa (incluso il coefficiente relativo al punteggio economico dei lotti 1, 2 e 3), la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La commissione procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente"". Si chiede conferma che anche il punteggio economico verrà riparametrato a 20 punti". 10) A pag. 24 del disciplinare di gara viene indicato che: "Per la documentazione redatta in lingua inglese e' ammessa la traduzione semplice ". Si chiede che cosa si intenda per traduzione semplice. 11) A pag. 31 del disciplinare di gara viene indicato che: " Copia conforme della certificazione di cui all'art 93 comma 7 del codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione " - Si chiede conferma che per copia conforme si intenda autodichiarazione in conformita' all'originale . 12) In merito ai requisiti di idoneita' riportati a pag. 14 del disciplinare (requisiti di capacità economica e finanziaria), in caso di partecipazione ai lotti 1,2,3 si chiede se il fatturato medio specifico annuo sia da considerarsi pari alla somma dei 3 lotti oppure se si debba indicare per ogni singolo lotto a cui si partecipa l'importo minimo da voi indicato. Si chiede inoltre se per la comprova del requisito sia necessario caricare in AVCpass gia' in fase di presentazione dell'offerta la dichiarazione relativa al fatturato specifico dichiarato oppure se verra' richiesto successivamente all'aggiudicazione. 13) “ Con riferimento al criterio di valutazione numero 20 “SISTEMA INFORMATIVO” (Disciplinare di Gara pag 47), si chiede conferma che le “eventuali caratteristiche migliorative proposte”, oggetto di punteggio, sono da riferirsi al solo sistema INFORMATIVO e non alle caratteristiche migliorative di tutti i servizi post-vendita da voi dettagliati nel Capitolato Tecnico (es. Assistenza Infermieristica, Formazione sull’utilizzo dei prodotti, Modalità di consegna etc etc”. 14) In caso di ricorso al subappalto, si chiede se e quale documentazione debba essere presentata da parte del subappaltatore.

Risposta : 1) Si conferma la tempistica indicata a pag. 7 del Disciplinare di gara, prevista dall’art. 74, comma 4, del Codice degli appalti. Si precisa che la formulazione della disposizione in parola (“le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”) contempla comunque la possibilità che la risposta ai chiarimenti sia fornita prima dei sopra indicati sei giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 2) Si chiarisce che l’indicazione della campionatura contenuta a pag. 31 del Disciplinare di gara non costituisce un refuso ma riproduce la struttura del Bando tipo ANAC n. 1/2017. Si precisa, inoltre, che per quanto concerne le modalità di presentazione della campionatura, deve farsi riferimento alle disposizioni contenute nel paragrafo 16.1 del Disciplinare di gara. 3) Si conferma che tale dichiarazione deve considerarsi parte integrante della Relazione tecnica. Si precisa che la Relazione tecnica in parola dovrà preferibilmente comporsi di un numero massimo di 30 facciate, inclusi gli eventuali allegati esplicativi; l’una e gli altri dovranno comunque costituire un unico file. 4) Si conferma che per “campione” deve intendersi la confezione e non il singolo prodotto. 5) Si precisa che per “numero dei campioni” deve intendersi il numero delle confezioni e il numero di pezzi contenuto in ciascuna confezione. 6) Si conferma che l’eventuale natura di “prodotto facoltativo” del prodotto offerto sarà desunta dalla relativa scheda tecnica. 7) La scelta di dotare gli operatori di strisce/garze assorbenti, emersa e condivisa con i responsabili delle AST coinvolte nel test in uso, è stata dettata esclusivamente dalla volontà di mettere a disposizione degli operatori uno strumento aggiuntivo utile alla migliore valutazione dello stato della pelle dell’ospite al momento del cambio dell’ausilio. All’operatore, appositamente formato, preliminarmente all’avvio del test, sarà infatti richiesto di valutare lo stato della pelle dell’ospite al momento del cambio, e di constatare se questa è asciutta oppure bagnata (quindi non asciutta). A tal fine, agli ordinari "strumenti" già in suo possesso "esame visivo, esperienza, professionalità", è stato aggiunto, ove necessario, l'uso di strisce/garze assorbenti che non modifica in alcun modo l'oggettività della valutazione. Nel ribadire quindi che lo scopo di detta ininfluente variazione rispetto al protocollo precedente riguarda esclusivamente la possibilità di dotare l’operatore di uno strumento in più per la valutazione corretta e oggettiva dello stato della pelle, si conferma quanto già declinato nella documentazione di gara. 8) Si conferma la modalità di attribuzione del punteggio tecnico stabilita al riguardo nel Disciplinare di gara. Si precisa che la Commissione giudicatrice attribuirà il relativo punteggio valutando complessivamente gli elementi contenuti nel criterio in parola, tenuto anche conto della numerosità dei prodotti aventi tali caratteristiche. 9) Si conferma che, relativamente al punteggio economico relativo ai lotti 1, 2 e 3, esso sarà riparametrato al punteggio massimo di 20 punti. 10) Si chiarisce che per “traduzione semplice” deve intendersi la traduzione non accompagnata da “dichiarazione giurata” concernente la sua veridicità e correttezza. 11) Si conferma che la conformità all’originale del documento in parola può essere affermata tramite autodichiarazione. 12) Si chiarisce che, nel caso di partecipazione ai lotti 1, 2 e 3, l’importo del requisito “fatturato specifico medio annuo” potrà essere dichiarato o indicando l’importo corrispondente alla somma dei fatturati specifici previsti per ciascun lotto oppure indicando distintamente l’importo relativo a ciascuno dei tre lotti. Si precisa che ai fini della sua comprova occorre caricare in AVCpass la dichiarazione relativa al fatturato specifico già in fase di presentazione dell’offerta. 13) Si conferma che le “eventuali caratteristiche migliorative proposte” di cui al criterio di valutazione 20 “Sistema informativo” sono da riferirsi esclusivamente al “Sistema informativo” e non anche ad altri servizi indicati nel Capitolato tecnico. 14) Si chiarisce che l’offerente potrà limitarsi a dichiarare la propria volontà di ricorrere al subappalto e in quale percentuale (all’interno del DGUE). Successivamente all’aggiudicazione, all’aggiudicatario sarà richiesto di presentare la documentazione relativa al subappalto prevista dal Codice degli appalti.

Chiarimento PI216930-19

Ultimo aggiornamento: 30/07/2019 15:33

Domanda : • Nella “domanda di partecipazione”, al punto 10) bisogna indicare l’importo/i della cauzione/i provvisoria/e, con la possibilità di barrare se tale l’importo è pari all’1% oppure ridotto dello 0,50%. Nel caso in cui vengano applicate ulteriori riduzioni, come per altro previsto dal Vs Disciplinale (pag. 20/68) e dall’art. 93, comma 7 del codice appalti, come dobbiamo comportarci nella compilazione, posto che il modello prevede solo di indicare se 1% oppure 0,50%? • Nella compilazione del “DGUE”, nel caso di ricorso al subappalto viene richiesto di “indicare la denominazione dei subappaltatori proposti”, previsione non più obbligatoria dopo le modifiche apportate dalla legge 3 maggio 2019, n. 37. Chiediamo pertanto di poter di conseguenza ignorare questa prescrizione nel DGUE. • Vengono richieste, sempre nel Disciplinare (pag. 29/68) “dichiarazioni integrative” che possono essere rilasciate utilizzando il “modello 1° - Domanda di partecipazione”. Segnaliamo che in tale modello non è tuttavia presente tutto quello che domandate di dichiarare. Possiamo aggiungere quanto richiesto all’interno di tale modello, oppure ne creiamo uno nuovo? Grazie e cordiali saluti.

Risposta : Si chiarisce che l’Allegato 1a “Domanda di partecipazione”, essendo in formato editabile, potrà essere integrato mediante l’inserimento di riduzioni ulteriori oltre a quelle già in esso previste. Si chiarisce che, in considerazione dell’avvenuta modificazione normativa, l’indicazione della denominazione dei subappaltatori proposti non è più richiesta. Si chiarisce che l’Allegato 1a “Domanda di partecipazione”, essendo in formato editabile, potrà essere integrato mediante l’inserimento di “dichiarazioni integrative” di cui al paragrafo 15.3.1 del Disciplinare di gara.

Chiarimento PI214805-19

Ultimo aggiornamento: 30/07/2019 15:30

Domanda : Quesito n. 5 Nel Disciplinare di gara relativamente alle valutazioni qualitative dei pannolini per bambino (Lotti 5 e 6) al punto 10 si prevede di premiare con 6 punti la presenza di un “Indicatore di Cambio”. Evidenziamo a tale proposito che i pannolini per bambino attualmente presenti sul mercato, diversamente dagli ausili per adulti, non ci risultano disporre di tale indicatore. Allo stesso tempo la previsione che sia sufficiente che la caratteristica si evinca dalle schede tecniche rende possibile equivocare su cosa debba intendersi per indicatore di cambio. Siamo quindi a richiedere la rettifica del criterio in questione, eliminandolo, rendendo così l’assegnazione del punteggio qualità coerente con gli attuali prodotti presenti sul mercato.

Risposta : Risposta n. 5 Si conferma quanto previsto al riguardo dalla documentazione di gara.

Chiarimento PI214804-19

Ultimo aggiornamento: 30/07/2019 15:28

Domanda : Quesito n. 4 Nel Disciplinare di gara, al capitolo 18.1, per i tutti i Lotti, si prevede di premiare la presenza di “un filtrante per le feci liquide” la cui presenza è da evincersi dalle schede tecniche. La presenza di uno strato filtrante per feci liquide ci risulta essere caratteristica non disponibile sugli ausili per bambini e, a maggior ragione, su quelli per adulti incontinenti. Prevedere di premiare tale caratteristica porterebbe quindi a penalizzare gran parte se non tutte le aziende le aziende offerenti. La presenza di feci liquide di consistenza tale da poter essere gestite da uno strato filtrante specifico è una situazione limitata ai neonati nei primi giorni di vita, negli altri casi la presenza di uno strato filtrante di questo tipo costituirebbe invece un fattore di rischio per la salute cutanea e il comfort dell’utilizzatore. La modalità di attribuzione del punteggio (caratteristica enunciata in scheda tecnica) è inoltre tale da consentire di presentare come “filtrante per feci liquide” qualsiasi tipologia di strato aggiuntivo quale, ad esempio, lo strato di acquisizione che ha invece tutt’altro scopo. Siamo quindi a chiedere di escludere tale parametro almeno dai lotti 1,2,3,4 e 6 in quanto fonte di inevitabili contestazioni e di nessuna significatività per il comfort degli utilizzatori.

Risposta : Risposta n. 4 Si conferma quanto previsto al riguardo dalla documentazione di gara.

Chiarimento PI214803-19

Ultimo aggiornamento: 30/07/2019 15:26

Domanda : Quesito n. 3 Al capitolo 18.1 del Disciplinare si prevede, per i Lotti da 1 a 4, di premiare le caratteristiche migliorative degli ausili obbligatori traspiranti, intendendo quale migliorie: 1. la presenza di bande di fissaggio in TNT e del film di contenimento rivestito in TNT nel caso dei Pannolini a Mutandina 2. la presenza del film di contenimento in TNT nel caso di Pannoloni Sagomati. Fermo restando che la traspirabilità degli ausili è caratteristica meritevole di apprezzamento, la modalità con cui viene valutata ci sembra invece discutibile in quanto, anziché valutare l’effettivo volume di vapore acqueo passante, viene premiato l’utilizzo di uno specifico materiale (il TNT) penalizzando qualsiasi soluzione alternativa in grado di dare risultati analoghi o migliori. Precisiamo che la scelta delle bande di fissaggio in TNT è la soluzione adottata da alcuni produttori, che consente importanti economie nell’utilizzo delle materie prime, ma rende impossibile inserire materassini assorbenti di larghezza adeguata nella parte posteriore e anteriore. Per il punto 2, relativo agli ausili sagomati, premiare la presenza di un film di contenimento in TNT (e quindi senza alcuna barriera ai liquidi) pare frutto di un malinteso che vi preghiamo di chiarire. Vi invitiamo quindi a valutare la caratteristica di traspirabilità delle bande di fissaggio stabilendo il livello di traspirabilità minimo per l’attribuzione del punteggio. Allo scopo ricordiamo il metodo ASTM E-96 specificamente creato per la verifica della traspirabilità delle bande di fissaggio, ormai divenuto standard perla valutazione degli ausili assorbenti, proposto dallo stesso laboratorio da voi individuato per testare gli ausili e normalmente utilizzato per la specifica valutazione della traspirabilità delle bande di fissaggio

Risposta : Risposta n. 3 Con riferimento alle caratteristiche migliorative degli ausili obbligatori traspiranti, si conferma quanto previsto al riguardo dalla documentazione di gara. Si ribadisce inoltre che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, la caratteristica di traspirabilità dovrà evincersi dalle schede tecniche dei prodotti offerti ovvero da idonee dichiarazioni.

Chiarimento PI214802-19

Ultimo aggiornamento: 30/07/2019 15:24

Domanda : Quesito n. 2 Al capitolo 18.1 del Disciplinare di gara, per tutti lotti sono previsti 2 punti per il possesso della certificazione SA 8000. Pur condividendo la logica di premiare le aziende che si dimostrano attente alla propria responsabilità sociale, riteniamo che prevederne la dimostrazione unicamente attraverso la certificazione SA 8000 rappresenti una prescrizione eccessivamente limitante che, anche se non a pena di esclusione, è in grado di penalizzare in modo determinante alcune delle aziende partecipanti. A tale proposito evidenziamo il contenuto della Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 12/11/2013 n. 5375 che al punto 5.3 recita: 5.3 Tuttavia, in contrario può osservarsi che l’incoercibilità da parte di terzi del rispetto degli standard di responsabilità sociale è carattere comune anche alle imprese certificate SA 8000, mentre Pvb è comunque soggetta alla legislazione italiana, la quale è incontestabilmente conforme alle convenzioni ILO, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ed alla Convenzione sui Diritti del Bambino dell’ONU. Tali argomentazioni, peraltro, finiscono per svalutare il “principio di autoresponsabilità” (sentenza 9 settembre 2013 n. 4471 di questa Sezione, sopra citata) di cui l’autodichiarazione è espressione, e sulla quale si fonda il sistema di accertamento dei requisiti partecipativi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici. È vero poi che nel citato parere dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici si nega che le autodichiarazioni possano avere lo stesso valore di prova di certificazioni rilasciate dai competenti organismi. Peraltro, nello stesso parere si precisa che la prova alternativa può essere, tra l’altro, fornita “con la dimostrazione del possesso di certificati di sistemi di gestione per la qualità sostanzialmente equivalenti o superiori”. In questo caso possono essere quindi valorizzate le certificazioni OHSAS 18000 ed ISO 14000, in quanto le stesse attengono a profili particolarmente importanti di etica e responsabilità aziendale, concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori e la qualità ambientale. Inoltre, lo stato di “applicant” riconosciuto dal competente organismo trae necessariamente origine da una dichiarazione dell’ente che intende certificarsi (attraverso la compilazione di apposito questionario predisposto dall’organismo). Merita quindi piena condivisione, sul punto, l’obiezione della Pvb secondo cui non è ragionevole annettere alla dichiarazione resa all’organismo privato di certificazione SA 8000, idonea a conferire lo stato di applicant, una fede privilegiata superiore rispetto all’autodichiarazione sul rispetto di standard equivalenti formulata in sede di gara. È poi vero che ad esse seguono gli accertamenti da parte dell’organismo certificatore, ma come detto sopra, questi non hanno valore di prova legale, trattandosi di indagini le quali scontano una ineliminabile componente relativistico-valutativa, derivante non solo dall’assenza di un sistema pubblicistico di attestazione (come invece per le SOA), ma anche per il carattere necessariamente episodico, campionario e settoriale degli accertamenti. Nel caso della Pvb vi sono comunque plurimi elementi indiziari, sopra evidenziati, del tutto convergenti nel senso del rispetto di standards equivalenti a quelli della certificazione mancante. La sentenza è richiamata anche nel parere ANAC 70 del 6/5/2015 Vi invitiamo pertanto ad ammettere, quale dimostrazione del requisito, come previsto dall’art 87 del DLgs, anche altri tipi di certificazione in grado di attestare: 1. La promozione della salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro, 2. Il rispetto dei diritti dei lavoratori previsti dalle norme (libertà di associazione, diritto alla contrattazione collettiva, contrasto del lavoro minorile, del lavoro forzato, delle discriminazioni e delle pratiche disciplinari non previste dall'art.7 dello Statuto dei Lavoratori) 3. Il rispetto dei tempi, dell'orario di lavoro e dei criteri retributivi Quali: • OHSAS 18001 (Sistema di gestione della Sicurezza) • Modello organizzativo DLgs 231 • Certificazioni di carattere ambientale (ISO 14000)

Risposta : Risposta n. 2 Si chiarisce che l’offerente potrà dichiarare il possesso di certificazione diversa dalla certificazione SA 8000 e che, in tal caso, dovrà produrre idonea documentazione al fine di comprovare l’equivalenza della certificazione posseduta rispetto alla SA 8000.

Chiarimento PI214801-19

Ultimo aggiornamento: 30/07/2019 15:22

Domanda : Quesito n. 1 La gara prevede l’aggiudicazione delle forniture per adulti incontinenti con consegna ospedaliera (Lotto 4) ad un unico fornitore. Quanto sopra contrasta con la situazione attuale che vede suddivide le forniture tra Protezioni indossabili e Traverse per la protezione del letto. Tale suddivisione ha anche una logica di tipo economico/qualitativo in quanto si tratta di ausili tecnologicamente diversi per i quali risulta senz’altro utile verificare la possibilità di fornitori diversi in grado di proporre livelli qualitativi e prezzi specificamente migliori per le diverse categorie. Quanto sopra è in linea con quanto previsto negli articoli 30, 41 e 51 del DLgs 50/2016, a tutela delle piccole e medie imprese, in merito alla suddivisione in lotti e con la consuetudine seguita per le forniture ospedaliere dalle diverse centrali d’acquisto nel momento in cui non sussistono vincoli logistici (consegna domiciliare) o amministrativi (costo forfettario) che facciano preferire la soluzione del lotto complessivo.

Risposta : Risposta n. 1 Si conferma la suddivisione in lotti di cui alla documentazione di gara.

Chiarimento PI206554-19

Ultimo aggiornamento: 30/07/2019 15:13

Domanda : TEST DOXAPHARMA. Con riferimento all’allegato 7 PROVE IN USO, siamo ad evidenziare che nel diario utilizzato, in corrispondenza della voce “stato della pelle” è rimasta la rilevazione tra 2 opzioni “asciutto” e “umido/bagnato”. In realtà Doxapharma in data 15 febbraio 2018 ha comunicato a tutte le aziende del settore un cambiamento di questo criterio introducendo tre opzioni distinte “asciutto”, “umido” e “bagnato”. Chiediamo pertanto che venga utilizzato tale protocollo più aggiornato in grado di rendere il test più fine e sensibile nella ricerca delle differenze oltre che fornire dati più vicini alla realtà. DISCIPLINARE DI GARA. ART. 16 PAG 36. Con riferimento ai lotti 1-2-3 per i quali dovrà essere presentata una relazione tecnica di 30 pagine. Siamo a chiedere conferma che nel computo delle 30 pagine sono da considerare esclusi gli eventuali allegati a supporto della suddetta relazione. DISCIPLINARE DI GARA. ART. 18.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE. Con riferimento ai lotti 1-2-3 ed ai criteri di valutazione 15 e 16. Si chiede conferma che : il numero massimo di 40 ausili facoltativi è da intendersi come numero complessivo per il criterio 15 e 16. Ad es. si potrà offrire 1 ausilio per il criterio 15 e 39 per il criterio 16. per il criterio 16 (taglie estreme). Saranno considerati validi anche ausili di taglie estreme con differenti livelli di assorbenza (ad es. giorno e notte). Per il criterio 16 (taglie estreme) saranno considerati validi anche i pannoloni sagomati di dimensioni maggiori o minori rispetto a quelli offerti come obbligatori. DISCIPLINARE DI GARA. ART. 18.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE. Con riferimento ai lotti 4 ed al criterio di valutazione 16. Si chiede conferma che saranno considerati validi anche ausili di taglie estreme con differenti livelli di assorbenza (ad es. giorno e notte). DISCIPLINARE DI GARA. ART. 18.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE. Con riferimento ai lotti 1-2-3 ed al criterio di valutazione 13 siamo a chiedere di esplicitare il punteggio attribuito alle singole caratteristiche indicate nel criterio (funzionalità sistemi di fissaggio; sagomatura del tampone assorbente; dermoprotezione; controllo odore). Inoltre per i subcriteri Dermoprotezione e Controllo Odore, il punteggio attribuito ad ogni ID oggetto di valutazione. Inoltre siamo a richiedere conferma che la presenza di barriere laterali sugli ausili sarà considerato elemento migliorativo (visto che, tra l’altro, nell’allegato 8 è testualmente richiesto per gli ID 5-6-7-8-9 “è preferibile la presenza di barriere anti-fuoriuscite”). DISCIPLINARE DI GARA. ART. 18.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE. Con riferimento al lotto 4 ed al criterio di valutazione 8, non essendo prevista campionatura per la commissione, siamo a chiedere conferma circa questo criterio o, in alternativa, se debba essere presentata campionatura anche per gli ID 18 e 19. DISCIPLINARE DI GARA. ART. 18.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE CERTIFICAZIONE SA8000 In relazione alla “Certificazione SA8000”, per la quale è prevista l’attribuzione di ben 2, si chiede a Codesta spettabile Stazione Appaltante di rettificare ed integrare la legge di gara con l’indicazione per cui il punteggio pari a 2 punti, previsto per il criterio di valutazione relativo alla “certificazione SA8000”, possa essere conseguito anche dal possesso di certificazioni analoghe a quella richiesta. Solo una simile indicazione permetterebbe di escludere ogni violazione alla libera concorrenza e soprattutto ogni possibile discriminazione tra le imprese concorrenti, posizionandole a priori in una posizione di assoluta eguaglianza. La previsione di richiedere una specifica certificazione, senza contemplare la possibilità che altre certificazioni equivalenti possano essere valutate ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto per la certificazione SA8000, risulta lesiva dei principi di ampia partecipazione, libera concorrenza e non discriminazione degli operatori economici, di cui all’articolo 30 del D. Lgs. 50/2016. Trattasi di una previsione irragionevole dal momento che, imponendo una specifica certificazione, e non ammettendone altre aventi valore e funzione equivalenti, comporta un’alterazione nella concorrenza e nella partecipazione alla gara priva di giustificazione alcuna. Infatti da ciò discende che solo il concorrente dotato di quella specifica certificazione otterrà un punteggio superiore, ancorché anche coloro che possiedono certificazioni analoghe offrano la medesima credibilità, stabilità e certezza, che la certificazione richiesta mira ad assicurare. Infatti, esistono certificazioni equivalenti a quella espressamente richiesta, quali ad esempio la Ohsas 18001- Sistemi di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori, il Rating di Legalità o ancora la Asse.Co. Tali certificazioni assolvono la medesima funzione della certificazione oggetto della legge di gara e, pertanto, dovrebbero essere valutate positivamente ai fini dell’attribuzione del punteggio pari a 2. Ciò è confermato dalla previsione di cui all’articolo 68 del D. Lsg. 50/2016, che contempla la possibilità per l’impresa di dar prova dell’equivalenza di quanto offerto rispetto a quanto richiesto dalla legge di gara. Inoltre, tale possibilità si pone in assoluta coerenza con quanto emerge dal recente protocollo siglato dalla Regione e dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del Lavoro, volto ad incentivare la Asse.Co, ossia l’asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro, che certifica la regolarità delle imprese per quanto riguarda il rispetto delle norme di legge in materia di lavoro, della contrattazione collettiva e della situazione contributiva e retributiva. https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2019/febbraio/rapporti-di-lavoro-certificati-in-emilia-romagna-siglato-un-protocollo-tra-regione-e-consiglio-nazionale-dell-ordine-dei-consulenti-del-lavoro Per di più, nel caso concreto, per quanto di nostra conoscenza, vi è un solo concorrente sul mercato italiano che possiede la certificazione SA8000, tale per cui la lesione alla libera concorrenza, ed alla massima partecipazione, risulta ancor più elevata. Infatti, il vantaggio di ben due punti è difficilmente recuperabile dalle altre concorrenti. Ancor più grave la violazione se si considera che, anche volendo l’impresa partecipante conseguire tale certificazione specifica, le tempistiche di gara non permetterebbero l’ottenimento della stessa nei tempi della procedura. L’unica soluzione dunque per superare il vantaggio indebito ed ingiustificato, si sostanzierebbe nell’abbattimento del prezzo di un valore elevato, determinando un gravissimo danno economico che non trova fondamento giustificativo alcuno (data la circostanza che anche le imprese dotate di altre certificazioni garantiscono la medesima sicurezza discendente dalla certificazione SA8000). Anche la giurisprudenza è consolidata nell’escludere che i criteri di partecipazione possano comportare indebite restrizioni della concorrenza o favoritismi in favore di un unico partecipante. Infatti, premettendo che è riconosciuta alle amministrazioni appaltanti un’ampia discrezionalità nella predisposizione delle clausole dei bandi di gara, tuttavia tale discrezionalità deve essere bilanciata e limitata, in sede di predisposizione della lex specialis della gara, “da riferimenti logici e giuridici che derivano dalla garanzia di rispetto di principi fondamentali altrettanto necessari nell’espletamento delle procedure di gara, quali quelli della più ampia partecipazione e del buon andamento dell’azione amministrativa”. (TAR Catanzaro, 22.08.2017 n. 1331). Inoltre, più recentemente, la giurisprudenza ha affermato che “rientra nell’ambito della discrezionalità dell’Amministrazione il potere di fissazione dei criteri di partecipazione alla gara; nell’esercizio del proprio potere discrezionale, la P.A. deve rispettare il principio di massima partecipazione, evitando effetti discriminatori tra i concorrenti, in linea con quanto stabilito dall’art. 44 par. 2 dir. 2004/18/UE, secondo il quale i livelli minimi di capacità richiesti devono essere connessi e proporzionati all’oggetto dell’appalto, e non devono risolversi in una ingiustificata limitazione della platea dei possibili concorrenti o precostituire, in concreto, situazioni di privilegio per una determinata categoria di operatori (ex. multis Consiglio di Stato, Sez. III, del 7/05/2019, n. 2933).

Risposta : Si conferma il protocollo che prevede, in corrispondenza della voce “stato della pelle”, la rilevazione tra 2 opzioni, “asciutto” e “umido/bagnato”. Si precisa che la Relazione tecnica in parola dovrà preferibilmente comporsi di un numero massimo di 30 facciate, inclusi gli eventuali allegati; l’una e gli altri dovranno comunque costituire un unico file. Con riferimento ai lotti 1-2-3 ed ai criteri di valutazione 15 e 16, si chiarisce quanto segue: - il numero massimo di 40 ausili facoltativi è da intendersi come numero complessivo riferito al criterio 15 ed al criterio 16 insieme considerati; - relativamente al criterio 16, saranno oggetto di valutazione unicamente gli ausili di taglie estreme offerti con riferimento ai livelli di assorbenza degli ausili obbligatori di cui all’Allegato 8 “Ausili obbligatori e campionatura”; - relativamente al criterio 16, saranno oggetto di valutazione anche i pannoloni sagomati di dimensioni maggiori o minori rispetto a quelli offerti come obbligatori. Si chiarisce che, con riferimento al lotto 4, criterio di valutazione 16, saranno oggetto di valutazione unicamente gli ausili di taglie estreme offerti con riferimento ai livelli di assorbenza degli ausili obbligatori di cui all’Allegato 8 “Ausili obbligatori e campionatura”. Si conferma la modalità di attribuzione del punteggio tecnico stabilita al riguardo nel Disciplinare di gara. Si precisa che la Commissione giudicatrice attribuirà il relativo punteggio valutando complessivamente gli elementi contenuti nel criterio in parola. Si chiarisce che non è prevista l’attribuzione di punteggio tecnico all’offerta di ausili provvisti di barriere laterali. Con riferimento al lotto 4, si conferma il criterio di valutazione ID 8 e si chiarisce che, anche per gli ID 18 e 19 del lotto 4 dovrà essere presentata la campionatura destinata alla Commissione giudicatrice, nella quantità pari a 2 confezioni originali di vendita per ciascun ID. Premesso che il possesso di certificazione SA 8000 non è un requisito di partecipazione alla gara ma un criterio premiante, si chiarisce che, ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico, l’offerente potrà dichiarare il possesso di certificazione diversa dalla certificazione SA 8000 e che, in tal caso, dovrà produrre idonea documentazione al fine di comprovare l’equivalenza della certificazione posseduta rispetto alla SA 8000.

Chiarimento PI202559-19

Ultimo aggiornamento: 30/07/2019 15:06

Domanda : Con riferimento alla gara in oggetto, siamo cortesemente a richiederVi alcune precisazioni. Nel dettaglio: DISCIPLINARE DI GARA 1) Pag. 35 di 68 “… eventuale dichiarazione sul possesso o copia della certificazione SA 8000 …” e relativi ID 22 di pag. 48 e 51 di 68: “… Il punteggio sarà attribuito come di seguito indicato: SI: 2 punti NO: 0 punti …”. In nome del principio di equivalenza, siamo a domandare cortese conferma che sia accettato (e quindi parimenti valutato) il possesso aziendale della certificazione SR10 “Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale”, per i seguenti motivi. La certificazione SR10 è equiparabile alla certificazione SA 8000 in quanto entrambe hanno come oggetto la responsabilità sociale dell’azienda, con le medesime finalità e gli stessi valori, compresi i diritti dei lavoratori. Infatti, la SR10 si fonda sull’impegno che l’azienda in possesso di tale certificazione pone nel promuovere i principi della responsabilità sociale così come definiti dalla norma ISO 26000:2010 “Guida sulla responsabilità sociale”: - responsabilità di rendere conto in merito alle attività e decisioni ai propri stakeholder; - trasparenza e comportamento etico; - rispetto degli interessi degli stakeholder; - rispetto del principio di legalità, delle norme internazionali di comportamento e dei diritti umani; - rispetto del principio di legalità, delle norme internazionali di comportamento e dei diritti dei lavoratori. Rimaniamo quindi in attesa di Vs cortese conferma che la presentazione di certificazione SR10 comporterà l’attribuzione del punteggio di qualità previsto per la certificazione SA 8000, come peraltro previsto in altre gare pubbliche di ausili ad assorbenza con richieste analoghe, anche nella Vs Regione (oggetto di contenzioso in giudizio instaurato da alto operatore economico). 2) Pag. 35 e 36 di 68 Dichiarazioni CAM (punti 4.2.2. e 4.2.3 del D.M. 24/12/2015) relative ai paragrafo 2.1 lettera b) c) d) del Capitolato tecnico. Viene chiesto di dichiarare “… le parti del criterio ambientale ai quali i propri prodotti sono conformi sulla base di una etichetta ecologica o sulla base di dichiarazioni ambientali EPD …”. Nel caso della dimostrazione di conformità sulla base delle dichiarazioni EPD che cosa si deve allegare? - Solo la certificazione EPD emessa da Organismo notificato? - Uno studio completo di EPD di una famiglia a scelta (ad esempio, solo pannoloni a mutandina)? - Uno stralcio di tutti gli EPD dove si riporta la conformità ai criteri richiesti (precisiamo che ogni documento EPD completo è costituito da 50-80 pagine per famiglia di prodotto)? - Oppure il link presente sul sito www.environdec.com dove è possibile visualizzare gli studi completi EPD per tutti gli articoli offerti? Si chiede conferma che, nel caso la conformità sia dimostrata sulla base dell’etichetta ecologica, sia da allegare la certificazione Nordic Ecolabel emessa da Organismo Notificato. 3) Pag. 36 di 68 “… eventuale dichiarazione contenente la disponibilità di un referente infermieristico in possesso del titolo di coordinatore infermieristico (per i lotti 1, 2 e 3) e/o in possesso di Master di I livello in gestione e trattamento di ferite difficili (per il lotto 4) e relativa copia del/i titolo/i posseduto/i …”. Lotti 1, 2, 3 – pag. 47 di 68 ID 19 Referente infermieristico in possesso del titolo di coordinatore infermieristico (ex L. 43/2006): “... ll punteggio sarà attribuito alle ditte che metteranno a disposizione un coordinatore infermieristico che costituirà l’interfaccia con il referente aziendale collaborando alla risoluzione delle problematiche inerenti il servizio di assistenza infermieristica, come di seguito indicato: SI: 2 punti NO: 0 punti …”. Chiediamo cortese conferma che la presentazione di un referente infermieristico in possesso di “Certificato di abilitazione a funzioni direttive nell’assistenza infermieristica”, rilasciato da scuola per infermieri professionali di un’Azienda USL, sia da considerarsi idonea per ottenere il punteggio previsto per i lotti 1, 2 e 3. 4) Busta Tecnica - pag. 36 di 68. Siamo a domandare conferma che con il termine “Produttore” sia da intendersi il “Fabbricante”, come definito dalla Direttiva 93/42 per i Dispositivi Medici. 5) Chiediamo conferma che la relazione tecnica di cui al punto c) di pag. 36 di 68 possa essere unica per i tre lotti territoriali. 6) Relazione tecnica di cui al punto c) di pag. 36 di 68. La copertina può essere esclusa dal novero delle 30 facciate massime richieste? 7) Posto il limite di 30 facciate da non superare per la relazione tecnica di cui al punto c) di pag. 36 di 68, è possibile presentare allegati attinenti stessa per poterla meglio dettagliare? Se sì, in che campo possono essere inseriti a Sistema? 8) Domandiamo cortese conferma che all’interno della relazione tecnica di cui al punto c) di pag. 36 di 68 non debba essere prevista (e che non sarà valutata) la descrizione di “… modalità e tempi di interfacciamento con la piattaforma SOLE …”, che era invece richiesta nella precedente edizione di gara. 9) Relazione tecnica di cui al punto c) di pag. 36 di 68 con “… eventuale dichiarazione della percentuale di veicoli utilizzati per il servizio di consegna degli ausili al domicilio dell’utente alimentati a GNL o metano o a trazione ibrida o solo elettrica …” e correlato ID 21 Mezzi di trasporto a ridotto impatto ambientale “… % di veicoli utilizzati per il servizio di consegna degli ausili al domicilio dell'utente alimentati a GNL o metano o a trazione ibrida o solo elettrica …” di pag. 47 di 68. Chiediamo conferma di aver correttamente inteso che in questa sede basti dichiarare la percentuale di veicoli che saranno utilizzati dotati delle caratteristiche di cui sopra, senza altre specifiche. Ad esempio, a fonte di una ditta concorrente “A” che dichiarasse il 50% ed una ditta “B” il 100%, la ditta “A” otterrebbe 1 punto, la ditta “B” 2 punti. Questa dichiarazione deve rientrare nelle 30 facciate massime o può essere un allegato a parte? 10) Pag. 37 – paragrafo 16.1 “Campionatura”. Nel caso vengano offerti gli stessi articoli sia per i lotti domiciliari (1-2-3) che per il lotto 4 ospedaliero (ad esempio, ID 1 pannolone rettangolare) si chiede se si possa campionare il prodotto una sola volta o se la campionatura deve essere inviata in doppio e separata per i lotti 1-2-3 e per il lotto 4. 11) Pag. 45 e 46 di 68 – paragrafo 18.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” – criteri di valutazione n. 11 “Traspirabilità degli ausili obbligatori” e n. 12 “Caratteristiche migliorative degli ausili obbligatori traspirabili”. Poiché non ci è chiara la differenza tra i due criteri di valutazione, si chiede conferma che le interpretazioni sotto riportate siano corrette: - N. 11 “Traspirabilità degli ausili obbligatori”. Per i pannolini per bambini (ID 2-3) e per i pannoloni a mutandina (ID dal 10 al 18) verrà valutata la traspirabilità su tutta la superficie, quindi sia del film di contenimento (con valore = 20,00 g*h-1*m-2 secondo la metodica MI-30) sia delle bande di fissaggio, ad eccezione dei pannelli posteriori se elastici per i pannolini per bambini (precisiamo che il laboratorio SSCCP per la traspirabilità dei pannelli laterali utilizza la metodica ASTM E96-00 che prevede un valore minimo di WVTr pari a 2.000 g/m2 24h). Invece, per i pannoloni sagomati (ID dal 4 al 9), verrà valutata la traspirabilità del film di contenimento (con valore = 20,00 g*h-1*m-2 secondo la metodica MI-30). - N. 12 “Caratteristiche migliorative degli ausili obbligatori traspirabili”. Sia per i pannolini per bambini (ID 2-3) che per i pannoloni a mutandina (ID dal 10 al 18) verrà valutata esclusivamente la presenza delle bande di fissaggio in tnt e del film di contenimento rivestito in tnt, mentre per i pannoloni sagomati (ID dal 4 al 9) verrà valutata la presenza del film di contenimento rivestito in tnt e tale valutazione (e conseguentemente il punteggio) verrà effettuata solo sui prodotti che soddisfano la traspirabilità richiesta al punto 11. 12) Pag. 46 di 68 – paragrafo 18.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” – criterio di valutazione n. 13 “Funzionalità e comfort degli ausili obbligatori”. Relativamente al sistema di dermoprotezione ed al sistema di controllo dell’odore, si domanda se il punteggio verrà attribuito tenendo conto della numerosità dei prodotti con tali caratteristiche, e che non sia motivo di esclusione la mancanza su alcuni articoli. 13) Pag. 46 e 47 di 68 – paragrafo 18.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” – criterio di valutazione n. 14 “Presenza di un filtrante per le feci liquide”. Si chiede conferma che: - per “filtrante per le feci liquide” si intenda la presenza del rivestimento interno in tnt con adeguata porosità e di un sottostrato a rapido assorbimento che consenta di velocizzare l’assorbimento e la distribuzione di liquidi (urine e componente liquida delle feci) verso il materassino assorbente sottostante; - che da tale valutazione siano esclusi gli ausili per incontinenza leggera ID 1-8-9-19-20-21. Idem dicasi per il Lotto 4 (criterio di valutazione n. 15) e che da tale valutazione siano esclusi gli ausili a bassa assorbenza ID 1 e 6. 14) Pag. 47 di 68 – paragrafo 18.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” – criteri di valutazione n. 15 Ampliamento della gamma con introduzione di prodotti facoltativi. “… Il punteggio sarà attribuito alla numerosità degli ausili facoltativi per uomo offerti che saranno valutati in termini di differenti forme e sistemi di fissaggio rispetto al modello offerto tra gli obbligatori …”. Prevedere addirittura 3 punti di qualità per un ausilio che rappresenta rispettivamente il 2,45% dei prodotti nei Lotto 1, lo 0,66% nel Lotto 2 ed il 2,01% nel Lotto 3 ci sembra francamente sproporzionato. Chiediamo venga per lo meno esteso ai prodotti per leggera incontinenza maschile e femminile (intesi come forme e assorbenze) non previsti tra gli obbligatori. Si chiede che i 6 punti vengano assegnati in base ai 40 modelli di ausili facoltativi intesi come taglie e/o assorbenze non previste dal capitolato. 15) Pag. 47 di 68 – paragrafo 18.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” – criteri di valutazione n. 16 Ampliamento della gamma con introduzione di prodotti facoltativi. “… Il punteggio sarà attribuito alla numerosità degli ausili facoltativi offerti di taglie estreme (XS, XXS, XXXS, XL, XXL, XXXL), ad eccezione dei pull-on …”. Per quanto ci è dato sapere, non esiste sul mercato una molteplicità di taglie di questo tipo se non per le slip a rete elasticizzate (eccetto per la taglia XL, abbastanza consueta per i pannoloni a mutandina e per i pannoloni con cintura). Il rischio è che si ripresenti il problema emerso nella scorsa edizione di gara: presentazione, da parte di alcuni partecipanti, di ausili realizzati ad hoc per conseguire un punteggio premiante. Vi preghiamo quindi di rivedere il criterio, perché prevedere ben 3 punti di qualità per ausili di questo tipo ci sembra oltremodo forzato (considerando anche l’eventuale percentuale di utilizzo degli stessi prossima allo zero). Chiediamo che il punteggio sia assegnato in base a modelli di ausili facoltativi intesi come taglie e/o assorbenze non previste tra gli obbligatori. 16) Pag. 47 di 68 – paragrafo 18.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” – criteri di valutazione n. 20 sistema informativo – pag. 47 di 68. Chiediamo cortese conferma che la “… descrizione dettagliata del sistema di lettura ottica della tessera sanitaria e le modalità di gestione dei casi di indisponibilità della tessera sanitaria da parte dell’utente …” richiesta a pag. 36 di 68, non sarà oggetto di punteggio, ma lo sarà solamente il “… progetto di implementazione del sistema informativo …”. 17) Pag. 49 di 68 – paragrafo 18.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” – Lotto 4 – criteri di valutazione n. 9 “Traspirabilità degli ausili obbligatori” e n. 10 “Caratteristiche migliorative degli ausili traspirabili”. Poiché non ci è chiara la differenza tra i due criteri di valutazione, si chiede conferma che le interpretazioni sotto riportate siano corrette: - N. 9 “Traspirabilità degli ausili obbligatori”. Per i pannoloni a mutandina (ID dal 7 al 12) verrà valutata la traspirabilità su tutta la superficie, quindi sia del film di contenimento (con valore = 20,00 g*h-1*m-2 secondo la metodica MI-30) sia delle bande di fissaggio (precisiamo che il laboratorio SSCCP per la traspirabilità dei pannelli laterali utilizza la metodica ASTM E96-00 che prevede un valore minimo di WVTr pari a 2.000 g/m2 24h). Invece, per i pannoloni sagomati (ID dal 2 al 6), verrà valutata la traspirabilità del film di contenimento (con valore = 20,00 g*h-1*m-2 secondo la metodica MI-30). - N. 10 “Caratteristiche migliorative degli ausili obbligatori traspirabili”. Per i pannoloni a mutandina (ID dal 7 al 12) verrà valutata esclusivamente la presenza delle bande di fissaggio in tnt e del film di contenimento rivestito in tnt, mentre per i pannoloni sagomati (ID dal 2 al 6) verrà valutata la presenza del film di contenimento rivestito in tnt e tale valutazione (e conseguentemente il punteggio) verrà effettuata solo sui prodotti che soddisfano la traspirabilità richiesta al punto 9. 18) Pag. 49 di 68 – paragrafo 18.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” – Lotto 4 – criterio di valutazione n. 11 “Presenza di un indicatore che faciliti il posizionamento”. Che cosa verrà valutato, considerando che per i pannoloni a mutandina la presenza degli adesivi con chiusura tipo “velcro” permette la posizionabilità su tutta la superficie del pannolone (sia film di contenimento che bande di fissaggio tipo “ali”), e che gli stessi adesivi presentano una linguetta colorata che li rende immediatamente riconoscibili? Oppure si intende la presenza sulla confezione primaria di disegni/informazioni che illustrino le modalità di posizionamento? 19) Pag. 50 di 68 – paragrafo 18.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” – Lotto 4 – criterio di valutazione n. 16 “Offerta di ausili facoltativi di taglia grande estrema”. Vengono assegnati 4 punti alla numerosità di taglie estreme che potrebbero essere richieste in casi eccezionali, ma comunque in percentuali irrilevanti. Si chiede che il punteggio venga assegnato in base ai 20 modelli di ausili facoltativi intesi come taglie, assorbenze o modelli non previsti tra gli obbligatori. 20) Pag. 50 di 68 – paragrafo 18.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” – Lotto 4 – criterio di valutazione n. 17 “Offerta di ausilio facoltativo modello traversa per carrozzina di dimensione inferiore a 60x90”. Sarà parimenti valutata l’offerta delle 40x60 o delle 60x60? Oppure verrà preferita una delle due misure? ALLEGATO 6 PROVE DI LABORATORIO 21) Punto 1.3 – “Capacità di assorbimento specifico”. Lotti 1-2-3. Evidenziamo che per gli ID 6 – 7 – 13 - 16 e 17 al valore massimo di assorbimento viene indicata l’assegnazione di un punteggio “non conforme” (cosa che evidentemente non può essere). Vi invitiamo cortesemente a verificare e correggere. 22) Punto 2.3 “Capacità di assorbimento specifico”. Lotto 4. Evidenziamo che per gli ID 9 – 11 e 12 al valore massimo di assorbimento viene indicata l’assegnazione di un punteggio “non conforme” (cosa che evidentemente non può essere). Vi invitiamo cortesemente a verificare e correggere. 23) Punto 2.4 “Test manichino su prodotto intero”. Lotto 4. La somma totale dei punteggi è pari a 2,220, e non 2.221 come indicato a pag. 12 del Progetto. ALLEGATO 9 - SCHEMA OFFERTA ECONOMICA - LOTTI 1-2-3 24) Dalle “quantità stimate quadriennali” indicate e dal numero utenti riportati emerge, per tutti e tre i lotti domiciliari, una media pezzi ausili utente al giorno di 2,50. Riteniamo che tale numero difficilmente rappresenti la situazione attuale sul territorio regionale (è praticamente impossibile possa essere identica nei tre lotti); ipotizziamo invece sia un Vs desiderata per la futura fornitura (magari a seguito di eventuali protocolli implementati per l’erogazione degli ausili). Dato che anche in questa edizione di gara è prevista la clausola di fatturazione già prevista nella precedente (offerta a prezzi unitari che determinano il costo medio giornaliero per la fatturazione), evidenziamo già sin d’ora che, nel caso la media pezzi utente/die delle attuali forniture fosse differente a quella di 2,50 da Voi stimata, un partecipante non potrebbe certo impegnarsi con prezzi unitari (e conseguente costo medio giornaliero), elaborati per una determinata media pezzi, a un “futuro” aggiustamento della stessa, laddove poi la realtà dovesse presentare situazioni diverse. CAPITOLATO TECNICO 25) Pag. 17 di 46 – punto 7.6 assistenza infermieristica. “… Il servizio, da espletarsi presso i locali dell’Azienda sanitaria con tempistiche non inferiori a quelle di seguito riportate, dovrà svolgere le seguenti funzioni: - accogliere gli utenti e valutare, per i nuovi utenti, il tipo e il grado di incontinenza del paziente, se non precedentemente valutati dal personale competente dell’Azienda sanitaria contraente (nella prescrizione ovvero nell’autorizzazione dell’Azienda stessa) nelle modalità successivamente specificate; […] Qualora nel corso dell’ordinativo di fornitura nuovi utenti vengano in possesso dell’autorizzazione a ricevere gli ausili, questi ultimi dovranno presentare al personale infermieristico, durante le ore di apertura dello “Sportello accoglienza utenti”, la prescrizione redatta dai professionisti ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento, corredata dall’autorizzazione rilasciata dall’Azienda sanitaria competente. Nel caso in cui la prescrizione sia stata effettuata tramite la piattaforma SOLE, il personale infermieristico dovrà attenersi a quanto previsto nel successivo paragrafo “Sistema informativo”. Gli strumenti di valutazione del livello di incontinenza (“schede di anamnesi”) utilizzati dal personale infermieristico saranno forniti dalle Aziende sanitarie contraenti in sede di incontro preliminare. Qualora le Aziende sanitarie non ne fossero dotate, potranno fare riferimento al modello di cui all’Allegato 5.3 – Scheda di anamnesi …”. Non ci è molto chiaro chi dovrà valutare il tipo ed il grado di incontinenza del paziente, se il personale competente dell’AUSL o il personale infermieristico del fornitore, né per mezzo di quale strumento, se attraverso la piattaforma SOLE o per tramite di schede di anamnesi fornite dalle singole AUSL o dell’Allegato 5.3 “Scheda di anamnesi”. Da quel che possiamo comprendere in base a quanto da Voi descritto, le modalità e gli strumenti previsti sembrano piuttosto variabili. Vi preghiamo quindi di chiarire come avverrà lo svolgimento del servizio nei territori AUSL. In attesa di un Vs cortese cenno di riscontro, ci è nel frattempo gradito porgere i ns più cordiali saluti.

Risposta : 1) Si chiarisce che l’offerente potrà dichiarare il possesso di certificazione diversa dalla certificazione SA 8000 e che, in tal caso, dovrà produrre idonea documentazione al fine di comprovare l’equivalenza della certificazione posseduta rispetto alla SA 8000. 2)Si precisa che l’offerente dovrà limitarsi a presentare per ogni famiglia di prodotto offerta una dichiarazione del produttore contenente l’indicazione delle parti del criterio ambientale alle quali i propri prodotti sono conformi sulla base di un’etichetta ecologica o sulla base di dichiarazioni ambientali EPD. Nella dichiarazione dovranno pertanto essere richiamati i punti dell’etichetta ecologica o della dichiarazione EPD in cui è espressamente indicata la conformità al criterio ambientale in oggetto. In tale fase non dovranno pertanto essere allegate certificazioni EPD o Nordic Ecolabel o etichette ecologiche. 3) Si conferma che, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 43/2006, “il certificato di abilitazione a funzioni direttive nell’assistenza infermieristica, […], è valido per l’esercizio della funzione di coordinatore” e pertanto la disponibilità di un referente in possesso di tale titolo sarà considerata idonea ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico. 4) Ai sensi della Direttiva 93/42/CEE e del D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46, si conferma che il termine “Produttore” può considerarsi equivalente al termine “Fabbricante”. 5) Si conferma che la Relazione tecnica potrà essere identica per i tre lotti territoriali ma ne dovrà comunque essere allegata su SATER una copia per ciascuno dei tre lotti medesimi. 6) Si conferma che la copertina può essere esclusa dal novero delle 30 facciate previste per la Relazione tecnica. 7) Si precisa che la Relazione tecnica in parola dovrà preferibilmente comporsi di un numero massimo di 30 facciate, inclusi gli eventuali allegati; l’una e gli altri dovranno comunque costituire un unico file. 8) Si chiarisce che le modalità e i tempi di interfacciamento con la piattaforma SOLE dovranno rispettare le caratteristiche minime previste nel Capitolato tecnico. Si conferma che tali elementi non saranno oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico. 9) Si conferma che in tale fase è sufficiente dichiarare la percentuale di veicoli che saranno utilizzati dotati delle caratteristiche di cui sopra, senza altre specifiche; tale dichiarazione dovrà essere contenuta nella relazione tecnica. Ulteriore documentazione a comprova di quanto dichiarato in sede di offerta tecnica sarà richiesta ai fornitori aggiudicatari delle Convenzioni. 10) Si precisa che nel caso di offerta degli stessi articoli per i lotti 1-2-3 ed il lotto 4, è consentito presentare un’unica campionatura, purché sui rispettivi plichi siano chiaramente indicati i lotti a cui la campionatura afferisce. 11) Si chiarisce che il criterio di valutazione n. 11 prevede l’attribuzione di un punteggio agli ausili obbligatori completamente traspirabili, secondo le modalità chiaramente indicate nella colonna “Modalità di attribuzione del punteggio” del Disciplinare di gara. Il criterio di valutazione n. 12 prevede l’attribuzione di un punteggio a quegli ausili obbligatori traspirabili la cui caratteristica di traspirabilità sia garantita dall’utilizzo del materiale in TNT. Entrambe le caratteristiche relative ai criteri nn. 11 e 12 dovranno evincersi dalle schede tecniche dei prodotti offerti ovvero da idonee dichiarazioni. Si confermano pertanto le modalità di attribuzione del punteggio tecnico specificate al riguardo nel Disciplinare di gara. 12) Si precisa che il criterio “Funzionalità e comfort degli ausili obbligatori” è un criterio discrezionale il cui punteggio verrà attribuito dalla Commissione giudicatrice valutando complessivamente gli elementi contenuti nel criterio in parola, tenuto anche conto della numerosità dei prodotti aventi tali caratteristiche. Trattandosi di criterio premiante e non di requisito minimo, l’assenza degli elementi in esso contenuti in uno o più dei prodotti offerti, non potrà costituire motivo di esclusione. 13) Si chiarisce che per “presenza di un filtrante per le feci liquide” deve intendersi la presenza di un elemento che consenta all’ausilio di assorbire velocemente la componente liquida delle feci; si precisa che tale caratteristica deve risultare dalle schede tecniche. Ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico saranno valutati tutti gli ausili obbligatori offerti dotati di tale caratteristica. 14) Si conferma la modalità di attribuzione del punteggio prevista al riguardo dal Disciplinare di gara. Si conferma inoltre che il numero massimo di 40 modelli che potranno essere offerti si riferisce complessivamente alla numerosità degli ausili facoltativi offerti per il criterio n. 15 e per il criterio n. 16. 15) Con riferimento al criterio di valutazione n. 16, si conferma che il punteggio verrà attribuito alla numerosità di ausili facoltativi offerti differenti in termini di taglie rispetto a quelle previste come obbligatorie e per i livelli di assorbenza previsti nell’Allegato 8 “Ausili obbligatori e campionatura”. Si conferma inoltre che il numero massimo di 40 modelli che potranno essere offerti si riferisce complessivamente alla numerosità degli ausili facoltativi offerti per il criterio n. 15 e per il criterio n. 16. 16) Si conferma che il sistema di lettura ottica della tessera sanitaria e le modalità di gestione dei casi di indisponibilità della tessera sanitaria da parte dell’utente dovranno essere descritti nella Relazione tecnica ma non saranno oggetto di valutazione e quindi di attribuzione di punteggio tecnico. 17) Si chiarisce che il criterio di valutazione n. 9 prevede l’attribuzione di un punteggio agli ausili obbligatori completamente traspirabili, secondo le modalità chiaramente indicate nella colonna “Modalità di attribuzione del punteggio” del Disciplinare di gara. Il criterio di valutazione n. 10 prevede l’attribuzione di un punteggio a quegli ausili obbligatori traspirabili la cui caratteristica di traspirabilità sia garantita dall’utilizzo del materiale in TNT. Entrambe le caratteristiche relative ai criteri nn. 9 e 10 dovranno evincersi dalle schede tecniche dei prodotti offerti ovvero da idonee dichiarazioni. Si confermano pertanto le modalità di attribuzione del punteggio tecnico specificate al riguardo nel Disciplinare di gara. 18) Si precisa che per “Presenza di un indicatore che faciliti il posizionamento” deve intendersi un elemento presente sull’ausilio che renda più agevole il corretto indossaggio dell’ausilio stesso. 19) Si conferma la modalità di attribuzione del punteggio tecnico specificata al riguardo nel Disciplinare di gara. 20) Si chiarisce che, ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico, la ditta dovrà presentare un unico prodotto a condizione che esso sia di dimensioni inferiori a cm. 90 x cm. 60. Sarà pertanto ugualmente valutata l’offerta di una traversa di dimensioni cm. 40 x 60 o, alternativamente, quella di una traversa di dimensioni cm. 60 x 60. 21) Si veda la risposta al chiarimento PI203452-19 22) Si veda la risposta al chiarimento PI203452-19 23) Si precisa che, con riferimento al “Test manichino su prodotto intero” - Lotto 4 - ID 11 – Rewet – ad un valore maggiore di 25 verrà attribuito un punteggio pari a 0,371, e non pari a 0,37 come riportato, per mero errore materiale, nel relativo allegato. 24) Si confermano le quantità quadriennali stimate riportate nello schema di offerta economica per i lotti 1, 2 e 3 e le modalità di fatturazione previste nella documentazione di gara. 25) Si chiarisce al riguardo quanto segue: tramite la piattaforma SOLE sarà possibile consultare la prescrizione, redatta dai professionisti ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento, con cui viene certificata la condizione di “avente diritto” alle prestazioni per l’erogazione degli ausili; le schede di anamnesi costituiranno lo strumento attraverso cui sarà definito il tipo ed il grado di incontinenza del paziente. Come riportato nel paragrafo 7.6 del Capitolato tecnico, rientra tra le attività di assistenza infermieristica l’individuazione delle quantità e della tipologia degli ausili da consegnare e tale attività dovrà “[…] svolgersi in collaborazione con i competenti servizi delle Aziende Sanitarie […]”.

Chiarimento PI203452-19

Ultimo aggiornamento: 09/07/2019 15:51

Domanda : Facendo riferimento all’allegato 6-Prove di laboratorio e al test NMC 003 “Capacità di assorbimento specifico”, si chiede conferma che, per tutte le categorie di prodotto, le aziende con valori inferiori a 7g/g siano considerate “non conformi” ai requisiti minimi del nomenclatore. Inoltre, si chiede conferma che al raggiungimento del partecipante di valori che rientrano nella fascia “maggiore di” (più alta) sia attribuito il massimo del punteggio previsto per quella specifica categoria di prodotto. In tal caso, si chiede di eliminare e rettificare la dicitura “non conforme” indicata nell’allegato 6 solo per il LOTTO 4 (ID 9; ID 11; ID 12) e solo per il LOTTO 1-2-3 (ID 6; ID 11; ID 13; ID 16; ID 17), garantendo così coerenza con la modalità di attribuzione punteggio prevista per le restanti categorie di prodotto. Si ritiene dunque opportuno conoscere le fasce definitive di attribuzione punteggio per gli ID citati.

Risposta : Con riferimento all’Allegato 6-Prove di laboratorio e al test NMC 003 “Capacità di assorbimento specifico”, si conferma che tutte le categorie di prodotti con valori inferiori a 7g/g saranno considerate non conformi, e che alle fasce più alte di valori risultanti dal test NMC 003 sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per quella specifica categoria di prodotto. Si chiarisce, nello specifico, con riferimento al LOTTO 4 (ID 9; ID 11; ID 12) e ai LOTTI 1-2-3 (ID 6; ID 11; ID 13; ID 16; ID 17) che, per mero errore materiale, sono stati indicati punteggi non coerenti con le rispettive fasce di valori; il relativo file sarà pertanto sostituito con la versione corretta.

Ultimo aggiornamento: 19-08-2025, 15:50