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Dati del bando

Procedura aperta comunitaria per la fornitura di energia elettrica 9
Ente appaltanteINTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Stato proceduraChiuso
Importo appalto32.773.215,00 €
Criterio di aggiudicazionePrezzo più basso
Data di pubblicazione a sistema22/07/2016
Termine richiesta chiarimenti10/08/2016 12:00
Termine presentazione delle offerte26/08/2016 12:00
Apertura busta amministrativa26/08/2016 15:00
Data chiusura procedura03/11/2016
Requisiti di sostenibilità ambientalesi

Si intende acquisire una fornitura di Energia Verde Certificata, la quale prevede sola energia proveniente da impianti di produzione da fonti rinnovabili (energia eolica, solare termica, solare fotovoltaica, idraulica, geotermica e da biomassa) senza produzione di nuova CO2 cioè proveniente da combustibili fossili.

Requisiti di sostenibilità socialeno
Responsabile del procedimentoGovoni Candida
NoteIl Prezzo dell'offerta economica va indicato in Euro non più in centesimi di Euro (esempio: 0,12345). L'imposta di bollo deve essere versata per ogni singola offerta economica.

Allegati

Referenti

Ferrari Francesco

telefono: 0515273741

Cagnazzo Michele

telefono: 0515273432

Imperato Gianluca

telefono: 0515273430

Moscatelli Luca

telefono: 0515273101

Orsi Alessia

telefono: 0515273038

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Fornitura annuale di energia elettrica alle Aziende del Sistema Sanitario Regionale - Utenze in bassa tensione

CIG: 6760035D58

Lotto 2Fornitura annuale di energia elettrica alle Aziende del Sistema Sanitario Regionale - Utenze in media tensione

CIG: 6760047741

Lotto 3Fornitura annuale di energia elettrica alle altre Amministrazioni della Regione Emilia Romagna di cui all’art. 19 comma 5 della l.r. n. 11/2004

CIG: 6760093D35

Chiarimenti

Chiarimento PI037821-16

Ultimo aggiornamento: 11/08/2016 16:44

Domanda : In relazione alle disposizioni contenute nello Schema di Convenzione, artt. 13 e 15, si richiede conferma che il Fornitore interpreti correttamente l’esigenza della Stazione Appaltante di ricevere il dettaglio sulle componenti A e UC nel documento fiscale o – in alternativa in un report allegato alla fattura – perché il Fornitore stesso si assuma la responsabilità dell’esattezza e congruità del dato fatturato. In caso affermativo, si richiede se il Fornitore possa valutare in alternativa alla disposizione di gara l’invio di un report, successivo all’emissione delle fatture, con il dettaglio delle componenti firmato digitalmente da un Procuratore e tale dunque da rendere ufficiale, anche verso le P.A. aderenti, l’esattezza del dato.

Risposta : Si conferma quanto riportato negli articoli 13 e 15 dell’Allegato 4 Schema di convenzione. In particolare, come disposto al comma 3 dell'articolo 13, il Fornitore dovrà riportare in fattura il dettaglio dei corrispettivi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo. Tale esplicitazione potrà essere riportata in fattura ovvero in un allegato che costituisca parte integrante della fattura stessa (articolo 15 comma 2) e che pertanto dovrà essere trasmesso contestualmente alla stessa fattura.

Chiarimento PI037810-16

Ultimo aggiornamento: 11/08/2016 16:43

Domanda : In riferimento all’art. 8 del Capitolato Tecnico, con la presente Vi chiediamo di confermarci che il Fornitore entro il 31 marzo 2018 (e quindi non entro il 31 marzo 2017, come indicato) è tenuto ad annullare una quantità di GO pari all’energia elettrica venduta come rinnovabile nell’anno 2017 in quanto la delibera ARG/elt 104/11 prevede che le GO vanno annullate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è stata fornita energia elettrica ai clienti finali.

Risposta : Trattasi di refuso, si conferma che la data corretta è 31 marzo 2018.

Chiarimento PI037748-16

Ultimo aggiornamento: 11/08/2016 16:42

Domanda : La presente per richiedere delucidazioni circa quanto riportato all’art. 11 comma 3 dello Schema di Convenzione, ovvero se la data di decorrenza per gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale sia da intendersi 31 gennaio 2017 anziché 30 giugno 2016.

Risposta : Il contenuto dell’art.11 comma 3 dell’Allegato 4 Schema di Convenzione riporta una delle condizione generali di contratto regolarmente utilizzate dall’Agenzia non riferita agli ordinativi di fornitura ma esclusivamente alla trasmissione di eventuali ordini e relativi documenti di trasporto. Si specifica che i termini relativi alla Convenzione e agli Ordinativi di fornitura sono riportati al paragrafo 1 del Disciplinare di gara e all’articolo 7 dell’Allegato 4 Schema di Convenzione.

Chiarimento PI037694-16

Ultimo aggiornamento: 11/08/2016 16:41

Domanda : Si chiede di confermare che l’importo dell’imposta di bollo inerente l’offerta economica, da versare tramite F23, sia pari ad euro 16,00 (sedici/00), e che pertanto l’importo in lettere riportato sul facsimile del modello F23 messo a disposizione dei concorrenti (“centonovantadue”) sia un mero refuso.

Risposta : L’importo in lettere è un refuso. Si conferma che l’importo dell’imposta di bollo inerente l’offerta economica, da versare tramite F23, è pari ad euro 16,00 (sedici/00).

Chiarimento PI037690-16

Ultimo aggiornamento: 11/08/2016 16:39

Domanda : In relazione al Capitolato Tecnico – Art. 4, si richiede se il fornitore, in mancanza di dati reali di consumo comunicati da Distributore Locale, possa emettere una fattura in stima utilizzando un proprio algoritmo di calcolo nei seguenti casi: a) in luogo dell’utilizzo di dati di misura comunicati dal cliente tramite PEC b) qualora relativamente ai soli contatori BT telegestiti il Fornitore non disponga dei dati reali di consumo comunicati dal Distributore competente nei primi 10 giorni del mese. Si rileva infatti che per entrambe le casistiche l’emissione di una fattura in stima è comunque attuata a tutela degli interessi del cliente e in conformità alla normativa vigente che infatti dispone, per ogni fattura emessa in acconto, che il Fornitore debba inoltrare contestuale richiesta al Distributore per la disponibilità dei dati di consumo reali e impegna lo stesso Fornitore a conguagliare detti consumi stimati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile successivo all’invio dei dati di misura da parte del Distributore Locale.

Risposta : Si conferma quanto riportato all’articolo 4 dell’Allegato 3 Capitolato Tecnico, in particolare: “Per le utenze in media tensione e per quelle in bassa tensione, queste ultime solo se dotate di contatore elettronico telegestito in cui è in essere la telelettura, il Fornitore deve fatturare, per ogni Punto di prelievo, i dati reali di consumo comunicati dal Distributore Locale. Qualora il Fornitore non dovesse disporre dei dati reali di consumo entro il giorno 19 del mese successivo a quello di riferimento, si impegna a non emettere fattura prima di tale data. Successivamente, e cioè dal giorno 20 di ciascun mese in avanti, potrà effettuare la fatturazione per il mese precedente sulla base dei consumi stimati. Per i lotti 1 e 2 (Aziende Sanitarie), in caso di n.3 fatturazioni consecutive emesse sulla base di consumi stimati relativi al medesimo Punto di Prelievo, l’Amministrazione comunicherà tramite PEC i consumi stimati per fascia da utilizzare per il Punto di Prelievo in oggetto, giustificando i dati di consumo sulla base di dati storici e/o eventuali variazioni tecniche intercorse ai propri impianti. Il fornitore sarà tenuto a prendere in considerazione tale comunicazione nelle fatture seguenti. Se nel frattempo il fornitore disporrà dei dati di consumo reale, dovrà fatturare con questi ultimi. Per le utenze in bassa tensione non dotate di contatore elettronico telegestito o con contatore elettronico telegestito in cui non è in essere la telelettura, il Fornitore deve impegnarsi, nel termine di un mese dall’avvio della fornitura, a fatturare, per ogni Punto di prelievo, i dati reali di consumo comunicati dal Distributore Locale nel rispetto dei termini indicati nelle disposizioni contenute nell’Allegato A del TIS e nella Deliberazione dell’Autorità del 1 Marzo 2012 65/2012/R/EEL dell’Autorità; in particolare per le sole utenze con potenza disponibile maggiore ai 16,5 kW, qualora il Fornitore non dovesse disporre dei dati reali di consumo entro il giorno 19 del mese successivo a quello di riferimento, si impegna a non emettere fattura prima di tale data. Successivamente, e cioè dal giorno 20 di ciascun mese in avanti, potrà effettuare la fatturazione per il mese precedente sulla base dei consumi stimati. Per le utenze in bassa tensione con potenza disponibile inferiore ai 16,5 kW, qualora il Distributore locale non provveda a comunicare i dati reali di consumo nei tempi previsti nelle disposizioni succitate e, comunque, decorso 1 mese dall’attivazione della fornitura, il Fornitore potrà effettuare la fatturazione sulla base dei consumi stimati”.

Chiarimento PI037689-16

Ultimo aggiornamento: 11/08/2016 16:38

Domanda : Si richiede alla Stazione Appaltante di: a) Indicare per il Lotto 3, senza che tale indicazione diventi impegnativa per il Concorrente, una stima della numerosità delle forniture da attivare con data decorrenza 1/1/2017, analogamente con quanto fatto nell’allegato 5 “Dati di Consumo” per i Lotti 1 e 2. b) di chiarire – relativamente a tutti i Lotti - se la tempistica indicata all’articolo 5 dell’Allegato 3, “Capitolato tecnico”, che impegna il Fornitore aggiudicatario ad attivare le forniture della P.A. richiedente il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’ ordinativo di Fornitura, debba applicarsi - senza ulteriori specifiche - anche alla decorrenza fornitura del 1 gennaio 2017 o se invece, in relazione a tale decorrenza, verrà indicata agli aderenti una più adeguata data limite per l’invio dell’Ordinativo. In relazione al punto b) sopra, si consideri infatti che, a maggior tutela del Cliente, soprattutto in caso di necessarie rilavorazioni e tenuta in conto l’elevata numerosità delle forniture, il limite per l’invio degli Ordinativi di Fornitura dovrebbe cautelativamente essere fissato al 31/10/2016. Si rappresenta infatti che, in assenza di una più precisa indicazione ai potenziali aderenti, il Fornitore aggiudicatario – anche se solo come ipotesi teorica – dovrebbe attivare in data 1/1/2017 l’intero elenco delle forniture anche nel caso in cui titolari ne facciano richiesta il 30/11/2016.

Risposta : a) Le informazioni disponibili in merito alle Amministrazioni contraente diverse dalle Aziende Sanitarie e inserite nel Lotto 3 sono quelle riportate nell’Allegato 5 - Dati di Sintesi - foglio Lotto 3. b) Si conferma quanto previsto dall’articolo 5 dell’Allegato 3 Capitolato Tecnico.

Chiarimento PI037688-16

Ultimo aggiornamento: 11/08/2016 16:37

Domanda : Con riferimento a quanto indicato nel comma 2 art. 6 e comma 6 art. 11, dello Schema di Convenzione, è corretta l’interpretazione secondo cui anche le Amministrazioni contraenti per le quali vale la decorrenza 31 gennaio 2017 (cfr. secondo punto del comma 3 art.11), devono in ogni caso sottostare a quanto disposto al comma 2 art. 6 nell’effettuare gli Ordinativi di Fornitura? In caso contrario è possibile chiarire l’effetto risultante dal combinato di quanto indicato nel comma 2 art. 6 e comma 6 art. 11?

Risposta : Si conferma la correttezza dell’interpretazione.

Chiarimento PI037687-16

Ultimo aggiornamento: 11/08/2016 16:36

Domanda : Si richiede di chiarire se il Fornitore possa rifiutare o sospendere l’Ordinativo a causa di irregolarità e/o carenze formali, quali, a titolo esemplificativo: assenza di elenco dei punti di fornitura (comprensivo di tutti i dati tecnico/anagrafici resi obbligatori da distributore); dichiarazioni a sostegno di esenzione/agevolazione IVA, Istanze specifiche in caso di Allacci (nuove forniture) e Prime Attivazioni su contatori pre-posati ( intendendosi per queste la prima erogazione di energia elettrica su contatori già esistenti) . Si richiede inoltre di specificare se il fornitore aggiudicatario possa rendere disponibile agli aderenti alla convenzione la propria modulistica dedicata e stabilire le regole di compilazione della stessa, indicando almeno i seguenti campi obbligatori: • CF • RAGIONE SOCIALE • Forma Giuridica • CU o Dati di Fatturazione (indirizzo PEC o presso di fatturazione) se non PA • Potenza Disponibile • Uso Fornitura • Tipo Misura • Indirizzo di fornitura richiesta • Modalità di pagamento La cui assenza pregiudicherebbe infatti la lavorazione e il buon esito dell’Ordinativo.

Risposta : Si rappresenta che, come riportato all’articolo 5 dell’Allegato 3 Capitolato Tecnico, rubricato “Attivazione della fornitura”, le Amministrazioni contraenti dovranno trasmettere all’operatore aggiudicatario gli Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell’indicazione dei relativi Punti di Prelievo unitamente ad un’autocertificazione dei consumi dell’anno precedente relativi ai Punti di Prelievo oggetto dell’Ordinativo stesso. Inoltre, “qualora, alla Data di Attivazione della fornitura, l’Amministrazione Contraente non avesse ottenuto la disdetta del precedente contratto di fornitura di energia elettrica per cause non attribuibili al Fornitore, il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente l’Amministrazione ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura”. Il Fornitore potrà rendere disponibile la propria modulistica per l’acquisizione delle informazioni necessarie per la corretta emissione degli Ordinativi.

Chiarimento PI037686-16

Ultimo aggiornamento: 11/08/2016 16:34

Domanda : In relazione all’art. 6 comma 5 dello Schema di Convenzione, si richiede di specificare se verrà reso noto un regolamento sulle modalità di richiesta di fornitura che indichi con precisione le attività del Fornitore Aggiudicatario e delle P.A. aderenti, specificamente sui rispettivi obblighi nel processo di attivazione delle forniture nel rispetto dei dettami di gara.

Risposta : Le modalità di adesione alla Convenzione e le rispettive attività che dovranno essere effettuate dal Fornitore e dalle singole Amministrazioni contraenti sono riportate nell’Allegato 3 Capitolato Tecnico e nell’Allegato 4 Schema di Convenzione.

Chiarimento PI037685-16

Ultimo aggiornamento: 11/08/2016 16:33

Domanda : In relazione all’art. 15 comma 13 dello Schema di Convenzione, si richiede di confermare che: “nel caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, rimane ferma la facoltà per il Fornitore, previa diffida ad adempiere all’Amministrazione Contraente e trascorsi n. 30 (trenta) giorni dalla diffida stessa, di procedere in conformità a quanto previsto dalla Delibera dell’Autorità ARG/elt n. 4/2008” e con ciò confermare che il riferimento al TIMG sia un mero refuso.

Risposta : Si conferma che si tratta di un refuso.

Chiarimento PI037684-16

Ultimo aggiornamento: 11/08/2016 16:32

Domanda : In relazione all’art. 15 -Fatturazione e Pagamenti - dello Schema di Convenzione, dove si dispone: “Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l’erogazione delle prestazioni dei servizi” si richiede se sia corretta l’interpretazione del Fornitore secondo la quale, in caso di ritardati/mancati pagamenti, il fornitore sia titolato a trasferire i Punti di Prelievo dal mercato libero a quello di Salvaguardia o Maggior Tutela senza tuttavia sospendere la continuità nell’erogazione del servizio.

Risposta : Si conferma quanto riportato all’articolo 15 comma 13 per cui nel caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, rimane ferma la facoltà per il Fornitore di procedere in conformità a quanto previsto dalla Delibera dell’Autorità ARG/elt n. 4/2008.

Chiarimento PI037683-16

Ultimo aggiornamento: 11/08/2016 16:30

Domanda : In relazione allo Schema di Convenzione, si richiede di specificare se, in coerenza con quanto previsto nelle convenzioni Consip, il Fornitore non inadempiente abbia facoltà di: 1) sospendere l’esecuzione degli ordinativi fino a saldo dell’intera morosità valutata per codice fiscale richiedente a fronte di una richiesta di attivazione da parte di una Pubblica Amministrazione morosa nei propri confronti. 2) richiedere deposito cauzionale o fideiussione bancaria a garanzia dei pagamenti nei casi di richieste di attivazione emesse da Organismo di Diritto Pubblico a rischio di insolvenza (Organismi di Diritto Pubblico, di cui all’art. 3, commi 26 e 27, D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta)

Risposta : Le condizioni contrattuali degli ordinativi di fornitura sono riportate nello Schema di Convenzione e negli atti di gara. Rimane fermo quanto riportato all’art.15 comma 13 dello Schema di Convenzione per cui nel caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, rimane ferma la facoltà per il Fornitore di procedere in conformità a quanto previsto dalla Delibera dell’Autorità ARG/elt n. 4/2008.

Chiarimento PI037682-16

Ultimo aggiornamento: 11/08/2016 16:28

Domanda : In merito all’ art. 15 comma 13 del documento richiamato, si rappresenta alla Stazione Appaltante che non esiste alcun obbligo normativo secondo cui il Fornitore sia obbligato a indicare in fattura tale ritenuta e che, anzi, le istruzioni regolarmente fornite da diversi Enti e Stazioni Appaltanti precisano che il Fornitore deve fatturare l’intero corrispettivo senza evidenziazione della ritenuta, che verrà effettuata direttamente dalla PA e la cui fase di liquidazione è rimandata al termine dell’appalto. La disposizione in oggetto risulta peraltro obbligatoria per i soli lotti 1 e 2 e opzionale per il lotto 3, ponendo un tema di disparità tra i fornitori aggiudicatari a causa della maggiore onerosità del vincolo contrattuale in alcuni Lotti. Si chiede pertanto di chiarire i motivi dell’obbligatorietà di tale onere riferita ai Lotti 1 e 2.

Risposta : Si conferma quanto riportato all’Articolo 15 comma 13 dell’Allegato 4 Schema di Convenzione, in cui sono definite le modalità operative di rappresentazione della ritenuta dello 0,5%; in particolare per i Lotti 1 e 2, dedicati esclusivamente alle Aziende Sanitarie, si richiede che l’indicazione della suddetta ritenuta sull’importo netto sia riportata in fattura; per le Amministrazioni diverse da quelle di cui ai Lotti 1 e 2, si prevede che le modalità operative ai fini della rappresentazione delle trattenute, potranno essere concordate con le singole Amministrazioni contraenti. Rimane fermo per tutti e tre i Lotti quanto riportato nel comma 13 per cui “Le Amministrazioni contraenti opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine dell’Ordinativo di fornitura e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva”.

Chiarimento PI037681-16

Ultimo aggiornamento: 11/08/2016 16:27

Domanda : In relazione all’art. 4.5 dello schema di Convenzione, in merito all’ammissibilità di varianti agli Ordinativi di Fornitura secondo quanto previsto dall’art 106 del D.Lgs. 50/2016, si richiede di chiarire quali tipologie di varianti il Fornitore debba ipotizzare in relazione ai prezzi di aggiudicazione. In particolare, si richiama qui la disposizione presente al successivo art 14 dello Schema di Convenzione - Adeguamento dei prezzi “I prezzi della fornitura verranno adeguati secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 3 “Capitolato Tecnico”, per rilevare che nessuna indicazione è stata riscontrata nel documento indicato mentre invece è necessario che le modifiche, come recita il richiamato D.Lgs. 50/2016, all’art. 106, c.1 lett.a) “sono possibili se previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili…” Si richiede altresì di chiarire l’attinenza di tale disposizione con quanto indicato all’Art. 7 del Capitolato Tecnico, in cui si precisa che i prezzi per le forniture in convenzione saranno comunque fissi e invariabili per tutta la durata dei contratti. Infine, qualora fosse confermata, si richiede di specificare, anche con qualche esempio, cosa si intenda per “possibilità di adeguamento” dei prezzi.

Risposta : Si rappresenta che l’articolo 4 comma 5 dell’Allegato 4 Schema di Convenzione riporta la possibilità per l’Agenzia di ricorrere alle varianti secondo quanto disposto dall’articolo 106 del D.lgs. n. 50 del 2006; al successivo comma 6 dello stesso Articolo viene definita la variante conformemente a quanto previsto dalla suddetta normativa vigente. Con riferimento ai prezzi di aggiudicazione si rappresenta che la disposizione contenuta nell’articolo 14 dell’Allegato 4 Schema di Convenzione riporta una delle condizioni generali di contratto regolarmente utilizzate dall’Agenzia. Si conferma pertanto quanto espressamente contenuto nell’Allegato 3 Capitolato Tecnico, all’uopo richiamato nel suddetto articolo 14 dello Schema di Convenzione, per cui i prezzi della fornitura rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Ordinativo di fornitura.

Chiarimento PI037651-16

Ultimo aggiornamento: 11/08/2016 16:25

Domanda : 1) Poichè siamo in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 e della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 tra loro cumulabili, ci confermate che l'importo della fideiussione provvisoria dovrà essere pari a € 47.189,00 in caso di partecipazione al bando per il Lotto 2? 2) Per quanto riguarda i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dobbiamo indicare quelli di totali o solo quelli attinenti all'appalto?

Risposta : 1) Si conferma quanto riportato al punto Cauzione provvisoria del Disciplinare di gara. Il Fornitore dovrà costituire una Cauzione provvisoria pari al 1% dell’importo complessivo di ciascun Lotto, ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee e del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Pertanto, l’importo pari a Euro 47.189,00 è da ritenersi corretto. 2) Il fornitore dovrà indicare i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attinenti all'appalto cui si partecipa.

Chiarimento PI037118-16

Ultimo aggiornamento: 11/08/2016 16:24

Domanda : Si chiede conferma che tra i soggetti da indicare nel DGUE ai sensi dell'art. 80 comma 3 del DLgs 50/2016 in qualità di persone abilitate ad agire come rappresentanti dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto non debbano essere compresi i procuratori speciali che hanno sì poteri di rappresentanza, ma non per la procedura specifica in oggetto (cioè non hanno i poteri per la partecipazione a gare pubbliche). Inoltre, sempre l’art. 80 del DLgs 50/2016, al comma 3, parla solo di membri di consigli. Allorquando parla “dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo”, la norma si rivolge all’evidenza ai membri del c.d.a. (pure) muniti di poteri (vuoi di rappresentanza vuoi) di controllo. È evidente che il riferimento è al comitato per il controllo sulla gestione, scelto all'interno del consiglio di amministrazione. La norma cioè utilizza quel riferimento per contemplare anche gli amministratori che, pur non muniti di rappresentanza, siano dotati di rilevanti poteri di controllo sull’andamento della società: ossia quelli che facciano parte del comitato di controllo sulla gestione. Vale a dire a un organo che è configurabile (artt. 2409-sexiesdecies e ss. c.c.) solo per le società che abbiano scelto, quale sistema di corporate governance, il modello monistico. Dacchè il comitato non è previsto per le società che invece abbiano invece optato per il modello tradizionale (come la scrivente), non sono ravvisabili membri del consiglio muniti di poteri di controllo in questo caso. Sicchè si crede che la scrivente non sia tenuta a fornire dichiarazioni dei membri del consiglio di vigilanza, considerato che non esiste un consiglio di vigilanza. Una differente interpretazione non è ragionevolmente sostenibile, poichè non sono configurabili altri “consigli” (unica parola cui si riferisce il complemento di specificazione “di direzione o di controllo”) all’interno della società (se non per il caso del sistema duale, non utilizzato dalla scrivente). Né si può ragionevolmente (e in punta di diritto) ritenere che la norma si riferisca ai membri dell’Organismo di Vigilanza, il quale – appunto – non è un consiglio. Si chiede confermare la correttezza della interpretazione della scrivente.

Risposta : Le dichiarazioni devono essere rese da tutti i soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del D.Lgs.n.50/2016. Come riportato nel Disciplinare di gara le suddette dichiarazioni possono essere rese, per tutti i soggetti in carica indicati dallo stesso articolo 80 comma 3 e individuati nominativamente, dal soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione, per quanto a propria conoscenza.

Chiarimento PI037224-16

Ultimo aggiornamento: 10/08/2016 11:31

Domanda : La presente per chiedere delucidazioni in merito ai seguenti punti: 1) Art. 3 comma 3 Schema di Convenzione Si chiede di eliminare tale clausola la quale, oltre ad alterare il rapporto sinallagmatico tra le parti, prevede la deroga di eventuali norme, successive alla stipula del contratto di fornitura, che, in quanto autoritative, non sono suscettibili di deroghe e/o rinunce. 2) Art. 22 comma 6 Schema di Convenzione Si chiede di modificare tale clausola nella parte in cui prevede la rinuncia a qualsivoglia pretesa del fornitore in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c. 39 Art. 13 punto c del Disciplinare di gara Chiediamo maggiori delucidazioni circa l’adeguata polizza assicurativa richiesta in fase di stipula, non trovando specifico riscontro nello Schema di Contratto ivi richiamato. 4) Si chiede, inoltre, di poter conoscere l’ammontare presunto delle spese di pubblicazione e contrattuali a carico dell’impresa aggiudicataria.

Risposta : 1) Si conferma il contenuto della disposizione riportata all’art. 3, comma 2 dello Schema di Convenzione; 2) Si conferma il contenuto della disposizione riportata all’art. 22 comma 6 dello Schema di Convenzione; 3) Il punto C dell’art.13 del Disciplinare di gara è un refuso. La polizza assicurativa non è richiesta.. 4) Come indicato al paragrafo “Adempimenti per la stipula della Convenzione” del Disciplinare di gara le spese di pubblicazione a carico dell’’aggiudicatario saranno quantificate e richieste a pubblicazioni effettivamente avvenute. Per le spese contrattuali vedere il comma 3 dell’art.29 dello schema di Convenzione.

Chiarimento PI036912-16

Ultimo aggiornamento: 05/08/2016 09:56

Domanda : Con riferimento alla vostra risposta n. IC.2016.15469 al quesito n. IC.2016.15377 pubblicata in data odierna a sistema, a maggior specifica di quanto richiesto si chiede conferma che quindi l’invio dei flussi di fatturazione elettronica sarà effettuato direttamente dal Fornitore al soggetto Sogei senza che gli stessi transitino prima da soggetti terzi, come invece indicato ai riferimenti web del sito dell’Agenzia nell’Area Dematerializzazione Acquisti, riportati nello Schema di convenzione, all’art. 15 punto 14.

Risposta : Come indicato alla pagina web ( http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/aree/dematerializzazione-acquisti/infografica-imprese/infografica-imprese ) l’operatore economico che opera come fornitore delle P.A. dell’Emilia-Romagna può: 1) Dotarsi autonomamente di un access point; 2) Utilizzare un access point accreditato; 3) Scegliere un proprio intermediario. Quindi il fornitore può scegliere se inviare le fatture elettroniche direttamente a Sogei (v. punto n.1) o utilizzare un intermediario (v. punti n.2 e 3).

Chiarimento PI036680-16

Ultimo aggiornamento: 04/08/2016 11:54

Domanda : Si chiede conferma che le modalità di gestione della fatturazione elettronica siano quelle previste dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.55 del 3 aprile 2013, sia in termini di specifiche dei flussi di fatturazione in formato xml sia di invio dei tracciati stessi direttamente al Sistema di Interscambio gestito da Sogei.

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI035189-16

Ultimo aggiornamento: 02/08/2016 15:56

Domanda : 1. Con riferimento all’art. 13 e all’art. 15 dello Schema di Convenzione si chiede conferma della possibilità di esporre in fattura in modo aggregato gli oneri A e UC e i corrispettivi di dispacciamento, senza quindi esporli tutti nel dettaglio. Tale modalità di cui chiediamo conferma è comunque in linea con quanto previsto dalla delibera AEEG 202/09. 2. Con riferimento all’art. 12 si chiede conferma che il files di reportistica possono essere scaricati da portale web dedicato direttamente dalla committente, in alternativa all’invio del documento di reportistica allegato alla fattura, naturalmente con tutta l’assistenza del fornitore. 3. Inoltre si chiede conferma che è accettato un tracciato non perfettamente uguale a quello proposto con la documentazione di gara, purché contenente tutti i campi indicati.

Risposta : 1. Si conferma quanto riportato negli articoli 13 e 15 dello schema di convenzione. In particolare, come disposto al comma 3 dell'articolo 13, il Fornitore dovrà riportare in fattura il dettaglio dei corrispettivi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo. Come riportato all’articolo 15 comma 2 dello Schema di Convenzione “Tale esplicitazione potrà essere riportata in fattura ovvero in un allegato che costituisca parte integrante della fattura stessa”. 2. Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara. Si rappresenta che come espressamente riportato all’articolo 12 dello Schema di Convezione “In aggiunta a quanto sopra richiesto e alle altre condizioni specifiche inerenti la fornitura riportate nella documentazione di gara, il Fornitore può rendere fruibile alle Amministrazioni contraenti un'area del proprio sito, dove potrà rendere disponibili informazioni relative allo stato di attivazione dell’Ordinativo, collocare le fatture, inserire i documenti di reportistica ecc. Si dà evidenza che tale servizio in ogni caso non è sostitutivo, salvo diverso accordo con l’Amministrazione contraente, di alcuno dei servizi/modalità espressamente riportati nella documentazione di gara. Le modalità di profilazione e di accesso a detta area da parte delle Amministrazioni contraenti verranno concordate direttamente con il Fornitore”. 3. Si conferma quanto riportato all’articolo 11 dell’Allegato 3 Capitolato Tecnico per cui il Fornitore si obbliga a trasmettere in allegato a ciascuna fattura un Report formulato sulla base dell’Allegato 6 Report mensile (per le Aziende Sanitarie) e dell’Allegato 6 bis Report mensile (per le Amministrazioni diverse dalle Aziende Sanitarie) in formato .xls o equivalente.

Ultimo aggiornamento: 16-05-2018, 09:23