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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di notificazione tramite posta
Ente appaltanteINTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Stato proceduraChiuso
Importo appalto64.618.121,90 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema15/05/2020
Termine richiesta chiarimenti06/07/2020 12:00
Termine presentazione delle offerte25/08/2020 16:00
Apertura busta amministrativa27/08/2020 10:00
Data chiusura procedura07/01/2021
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialesi

E' prevista l'attribuzione di un punteggio tecnico al possesso della certificazione BS OHSAS 1800 che dimostra l'adozione da parte delle ditte di uno standard per un sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Allegati

Referenti

Cani Elisabetta

telefono: 0515278029

Ghinelli Valentina

telefono: 0515273482

Pubblicazioni

Cig

Lotto 1Servizio di notificazione di verbali per violazioni al Codice della Strada (ex D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.) provenienti da flusso di stampa.

CIG: 8302883BCB
OpenData ANAC

Lotto 2Servizi di notificazione diversi da quelli relativi a violazioni al Codice della Strada (ex D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.) provenienti da flusso di stampa

CIG: 8302884C9E
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI184459-20

Ultimo aggiornamento: 08/07/2020 11:19

Domanda : In relazione all'art. 11 della bozza contrattuale, si chiede di chiarire il riferimento al “documento di trasporto elettronico”, a cui si fa riferimento anche nel disciplinare di gara.

Risposta : Si tratta di una clausola standard dello Schema di Convenzione che si applica nel caso di contratti (Ordini di Fornitura) relativi a forniture o a contratti relativi a servizi e fornitura. In questi casi a fronte degli ordini emessi elettronicamente degli enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) il fornitore deve emettere il relativo Documento di trasporto elettronico conforme alle specifiche tecniche pubblicate sul sito di Intercent-ER https://notier.regione.emilia-romagna.it/docs/ e richiamate anche dalla peppol Authority nazionale. Le modalità di trasmissione del documento di trasporto e le guide per l’operatore economico all’attivazione dei servizi sono descritte nella pagina di supporto all’uso https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/noti-er-fatturazione-elettronica/supporto-alluso. Il Documento di Trasporto al momento non è richiesto nel caso dei contratti (Ordini di Fornitura) per soli servizi.

Chiarimento PI184534-20

Ultimo aggiornamento: 06/07/2020 18:45

Domanda : 1. Capitolato Tecnico - art. 13.2 (L’Agenzia Intercent-ER si riserva la facoltà di richiedere ai Fornitori l’elaborazione di report specifici in formato elettronico, relativi alle prestazioni contrattuali rese nell’ambito della Convenzione). Si richiedono maggiori informazioni sul tipo di report richiesto. 2. Convenzione Art.18.8 – (Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall’Amministrazione Contraente o dall’Agenzia; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione). Si ritiene che il termine concesso non sia atto a consentire all’operatore economico l’effettuazione delle opportune verifiche interne e la formulazione delle conseguenti deduzioni. Pertanto, si chiede di confermare la concessione di un termine più ampio e congruo, tale da assicurare all’operatore economico il pieno esercizio del diritto di opporre le proprie eccezioni.

Risposta : 1. Le tipologie di report richiesti dall’Agenzia sono quelli specificati ai punti I) e II) dell’art. 13.2 del Capitolato tecnico ai quali si possono aggiungere elaborazioni connesse ad elementi che potrebbero emergere in fase di esecuzione dei contratti (Ordinativi di Fornitura), utili al fine della progettazione di successive iniziative di gara dell’Agenzia nel medesimo ambito merceologico; 2. Si conferma che in fase di stipulala clausola standard riportata all’art. 18.8 dello “Schema di Convenzione” sarà modificata come segue da “entro il tempo massimo di giorni 2 (due)” a “entro il tempo massimo di giorni lavorativi 6 (sei)”.

Chiarimento PI184502-20

Ultimo aggiornamento: 06/07/2020 18:40

Domanda : relativamente all’art. 18 della bozza contrattuale, relativo alle penali, rappresentiamo che tali somme sono fuori campo IVA ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 633/1972. Pertanto, poiché la legge non ammette la compensazione economica, chiediamo di confermare che sarà operata una compensazione esclusivamente finanziaria (e che in tal senso si potrà modificare la clausola contrattuale prima della firma della convenzione)

Risposta : Si conferma che le penali sono da ritenersi fuori campo IVA ai sensi del DPR n. 633/1972. Per quanto attiene alle compensazioni economiche derivanti dall’eventuale applicazione di penali, queste avverranno nel rispetto della normativa vigente. In subordine, le penali potranno essere corrisposte anche mediante escussione della quota parte della cauzione come previsto all’articolo 19 “Cauzione definitiva”, punto 5 dell’Allegato 7 Schema di Convenzione; in questo caso, si applica quanto disposto al successivo punto 8 del medesimo articolo 19, vale a dire, che il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della cauzione prestata.

Chiarimento PI184467-20

Ultimo aggiornamento: 06/07/2020 18:37

Domanda : Si chiede conferma che quanto previsto nel Capitolato Tecnico all’art. 5.6 a pag. 29 sia riferito esclusivamente ai 23L di cui all’art. 5.5 del Capitolato stesso.

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI181447-20

Ultimo aggiornamento: 06/07/2020 18:35

Domanda : Spett.le Intercenter ER, in relazione alla procedura in oggetto e con riferimento specifico all'art. 15.3.1 del Disciplinare (Dichiarazioni integrative pt.6.1.) ove si richiede di garantire una copertura extra- regionale pari a quella che si offrirà in sede di offerta economica, si richiede se il Fornitore dovrà garantire la copertura diretta di tutti i 60 CAP riportati nell'allegato 2 - Elenco CAP coperti (Lotto1) oppure se la copertura di tali ulteriori 60 cap extra regionali, è da intendersi come proposta migliorativa. In attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

Risposta : La copertura degli ulteriori 60 CAP extra-regionali - o di parte di essi -, come riportati all’Allegato 2 “Elenco CAP coperti Lotto 1” è da intendersi migliorativa, in quanto valorizzata solo ai fini dell’offerta economica, mediante compilazione dell’Allegato 8.1 “Schema di offerta economica_Lotto_1”.

Chiarimento PI174576-20

Ultimo aggiornamento: 30/06/2020 10:38

Domanda : Spett.le Intercenter ER, in relazione alla procedura in oggetto e con riferimento specifico alla Convenzione disciplinante i reciproci obblighi delle parti, si chiede cortese riscontro al seguente chiarimento. Essendo i corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione aderente alla Convenzione in forza degli Ordinativi di Fornitura, ed essendo la scelta di avvalersi del fornitore rimessa alle singole amministrazioni aderenti, si chiede se la scrivente debba considerare i valori economici indicati nella documentazione di gara solo potenziali, ma non garantiti. Diversamente, si chiede se codesta spett.le Stazione Appaltante si impegna a garantire all’operatore economico aggiudicatario una quota minima di volumi (intesi come ordini di fornitura) in percentuale sul totale presunto. In attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti

Risposta : Si ribadisce quanto riportato all’art. 4 “Oggetto”, punto 4, dello schema di Convenzione (Allegato 7 al Disciplinare di gara), che dispone che “La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti conclusi dalle Amministrazioni, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le stesse nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell’emissione degli Ordinativi di Fornitura”. Inoltre, si precisa che i soggetti legittimati ad aderire alla Convenzione sono quelli elencati all’art. 1 “Premesse” del Disciplinare di gara che dispone che “l’Agenzia Intercent-ER ha deliberato di affidare il servizio di notificazione tramite posta, mediante la stipula di una Convenzione quadro ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11”. Infine, si rammenta che ai sensi della citata Legge Regionale n. 11/2004 la Regione, gli enti e gli organismi regionali e le Aziende del Servizio sanitario regionale sono tenuti ad aderire alle Convenzioni; gli Enti locali, i loro enti ed organismi, le loro associazioni, unioni e consorzi, quali le aziende e gli istituti, anche autonomi, le istituzioni, gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria da tali soggetti, ed inoltre gli istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti e operanti nel territorio regionale hanno la facoltà di aderire alle Convenzioni.

Chiarimento PI172127-20

Ultimo aggiornamento: 30/06/2020 10:33

Domanda : Spett.le Intercenter- ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI, con riferimento alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di notificazione tramite posta, con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento: - Premesso che la Delibera 77/18 CONS AGCM in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada, prevede in tema di punti di giacenza “l’esigenza di evitare un aggravio ingiustificato per gli utenti che potrà essere soddisfatta, non solo attraverso un’ adeguata diffusione dei punti di giacenza ma anche attraverso la comprovata possibilità di utilizzare soluzioni alternative che, nel rispetto della procedura di notificazione delineata dalla legge n. 890/1982, assicurino, con continuità e certezza, la corretta gestione dell’invio inesitato attraverso il contatto con il cliente e/o un secondo recapito previo appuntamento”; si chiede quindi di confermare l’applicazione alternativa del punto di giacenza e del c.d. “servizio di cortesia”, così come sancito dal Legislatore, novellando la legge n. 890/82 che ha espressamente previsto l’obbligo in capo all’operatore postale di garantire la consegna della corrispondenza inesitata al destinatario, attraverso un adeguato numero di punti di giacenza o attraverso modalità alternative, secondo i criteri e le tipologie definite dell’Autorità; In attesa gentile riscontro, Grazie anticipatamente Cordiali saluti

Risposta : Si confermano le previsioni riportate nei documenti di gara e, in particolare, al Capitolato tecnico articolo “5.4.4 Numero minimo di punti di giacenza nelle aree AM (Area Metropolitana), CP (Comune Capoluogo) ed aree EU (Extra Urbane) della regione Emilia-Romagna”, da leggersi in combinato disposto con quanto riportato all’articolo 15.3.1 “Dichiarazioni integrative”, punto 6.5, lettere a), b) del Disciplinare di gara.

Ultimo aggiornamento: 07-01-2021, 09:15