Domanda : Con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti : 1. Il Disciplinare di gara alle pagg. 6 - 7, paragrafo 5 “Documentazione Amministrativa”, prevede che la dichiarazione attestante la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 sia resa per i “soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo” con ciò dovendosi intendere quei soggetti che “benchè non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (…) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza (…)!” Stante la suddetta formulazione si chiede di chiarire se la dichiarazione debba essere resa per la Società di revisione contabile e, in caso affermativo, per quale/i soggetto/i alla stessa facente/i capo. 2. Il Disciplinare di gara a pag. 7, paragrafo 5 “Documentazione Amministrativa”, prevede che l’Allegato 1 “DGUE” debba essere presentato, in caso di subappalto, “da parte di tutti i soggetti individuati all’atto dell’offerta quali componenti la terna di subappaltatori”. Lo stesso Disciplinare di gara a pagg. 37 – 38, paragrafo 13 “Subappalto e subaffidamenti” stabilisce che “la ditta concorrente, qualora non si tratti si servizi per i quali sia necessaria una particolare specializzazione, deve indicare una terna di nominativi di subappaltatori; ciascun subappaltatore dovrà compilare il modello Allegato 1 DGUE per garantire la dimostrazione dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (…)”. Si chiede di confermare che la compilazione dell’Allegato 1 “DGUE” esaurisce gli obblighi dichiarativi posti a carico dei subappaltatori e che pertanto non è richiesta a questi ultimi la dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, prevista dal Disciplinare di gara a pag. 5 e segg. del paragrafo 5.1 “Dichiarazioni Amministrative”. 3. Si chiede di confermare che il beneficiario della cauzione prevista dal Disciplinare di gara al paragrafo 5.1 “Cauzione provvisoria e modalità di presentazione” è INTERCENT – ER Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici; 4. Il Disciplinare di gara a pag. 18, paragrafo 6. “Offerta Tecnica”, prevede al punto 3 che venga presentato un Progetto tecnico “contenente gli elementi di qualità in valutazione”, distinto in 6 paragrafi. Il paragrafo 3 reca il titolo “Numero massimo di giorni previsti dal raggiungimento del batch di lavorazione alla consegna del primo prodotto (giorni di quarantena esclusi)”. Il paragrafo 4 reca il titolo “Numero massimo di giorni previsti dal raggiungimento del batch standard di lavorazione per l’avvio in produzione e la data di messa a disposizione per la distribuzione (comprensiva del rilascio del batch release) del primo prodotto derivante dal frazionamento (quarantena esclusa)”. Analoga descrizione si riscontra al Paragrafo 9.1 “Modalità di attribuzione del punteggio tecnico PT” di cui a pagg. 23 e segg. del Disciplinare di gara, con riferimento ai criteri di valutazione contrassegnati rispettivamente con ID 8 e ID 9, ciascuno dei quali prevede l’attribuzione di un massimo di 2 punti. Si chiede di chiarire quale sia la differenza tra i paragrafi 3 e 4 e tra i criteri di valutazione contrassegnati con ID 8 e ID 9 sopramenzionati, poiché data la relativa formulazione, potrebbero sembrare sovrapponibili. 5. L’Allegato 8 – Schema Offerta tecnica prodotti, nella lettura che ne dà la scrivente, prevede che la quantità minima di principio attivo Albumina richiesta per il primo anno sia pari a 7.653.015 grammi, a fronte di una resa minima di 25 gr/kg. Poiché, applicando la resa minima di 25 gr/kg ai 200.000 Kg/anno di plasma conferiti dalle Regioni (rif. Capitolato Tecnico - paragrafo 3 “Quantità di plasma”), il quantitativo massimo ottenibile di Albumina è pari a 5.000.000 di grammi, si chiede che venga fornito un chiarimento sui valori espressi in Allegato 8 – Schema Offerta tecnica prodotti con riferimento al principio attivo Albumina ovvero su come gli stessi debbano essere interpretati, in relazione al quantitativo di plasma conferito annualmente dalle Regioni come previsto dal Capitolato Tecnico - paragrafo 3 “Quantità di plasma”. 6. L’Allegato 8 – Schema Offerta tecnica prodotti, nella lettura che ne dà la scrivente, prevede che la quantità minima di principio attivo Fattore VIII PL per il primo anno sia pari a 32.610.250 UI, a fronte di una resa minima di 150 UI/Kg per plasma da aferesi e di una resa minima 100 UI/Kg per plasma da separazione. Poiché, applicando le suddette rese minime alla quantità annua di plasma conferita dalle Regioni (48.000 kg di plasma da aferesi e 147.000 di plasma da separazione- rif. Capitolato Tecnico - paragrafo 3 “Quantità di plasma”), il quantitativo complessivo massimo ottenibile di Fattore VIII PL è pari a 21.900.000 UI e considerato anche che tra i principi attivi aggiuntivi è incluso il Fattore VIII con indicazione Von Willebrand, che si ottiene dal medesimo intermedio di lavorazione, si chiede che venga fornito un chiarimento sui valori espressi in Allegato 8 – Schema Offerta tecnica prodotti con riferimento al principio attivo Fattore VIII PL e Fattore VIII con indicazione Von Willebrand ovvero su come gli stessi debbano essere interpretati, in relazione al quantitativo di plasma conferito annualmente dalle Regioni come previsto dal Capitolato Tecnico - paragrafo 3 “Quantità di plasma”. 7. L’Allegato 8 – Schema Offerta tecnica prodotti, nella lettura che ne dà la scrivente, prevede che la quantità minima di principio attivo Immunoglobulina EV richiesta per il primo anno sia pari a 784.216 grammi a fronte di una resa minima di 4 gr/kg. Il medesimo Allegato 8 prevede tra i principi attivi aggiuntivi l’Immunoglobulina polivalente SC, nel quantitativo minimo di 125.054 grammi. Poiché i due principi attivi provengono dal medesimo intermedio di lavorazione, il quantitativo totale di Immunoglobulina (EV e SC) pari a 909.270 non sembra congruo alla luce del quantitativo di plasma conferito dalle Regioni, pari a 200.000 Kg/anno ed alle rese minime richieste per l’Immunoglobulina EV (4gr/Kg). Si chiede pertanto che venga fornito un chiarimento sui valori espressi in Allegato 8 – Schema Offerta tecnica prodotti con riferimento ai principi attivi Immunoglobulina EV e SC ovvero su come gli stessi debbano essere interpretati, in relazione al quantitativo di plasma conferito annualmente dalle Regioni come previsto dal Capitolato Tecnico - paragrafo 3 “Quantità di plasma”.
Risposta : 1. Si chiarisce che la dichiarazione attestante la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 non deve essere resa nel caso di Società di revisione contabile, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente (Comunicato del Presidente dell'ANAC n. 1096 del 26/10/2016). 2. Si conferma che la compilazione dell’Allegato 1 “DGUE” esaurisce gli obblighi dichiarativi posti a carico dei subappaltatori e che pertanto non è richiesta a questi ultimi la dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, prevista dal Disciplinare di gara. 3. Si conferma che il beneficiario della cauzione provvisoria prevista dal paragrafo 5 “Documentazione Amministrativa” del Disciplinare di gara è L’Agenzia Intercent-ER – Agenzia regionale di sviluppo dei marcati telematici”. 4. Si precisa che i tempi minimi di consegna per il primo prodotto e per la consegna dei restanti prodotti sono quelli definiti in capitolato tecnico, al paragrafo 10: “Il Fornitore si impegna, salvo diverse determinazioni in accordo tra le parti a mettere a disposizione per la distribuzione: • entro 120 giorni solari dal raggiungimento del batch di lavorazione, esclusi i tempi di quarantena, il primo lotto di medicinale già certificato al controllo di Stato; • entro 180 giorni lavorativi dalla data di inizio della lavorazione, tutti i prodotti risultanti dalla lavorazione.” Pertanto la parte relativa all’offerta tecnica e la parte relativa alla tabella di attribuzione del punteggio, riferita alla messa a disposizione di tutti i prodotti risultanti dalla lavorazione,deve essere letta come segue: • Numero massimo di giorni previsti dal raggiungimento del batch standard di lavorazione per l’avvio in produzione e la data di messa a disposizione per la distribuzione (comprensiva del rilascio del batch release) del primo prodotto derivante del primo prodotto derivante dal frazionamento (quarantena esclusa) < 120gg • N° di giorni massimo dal raggiungimento del batch standard di lavorazione per l’avvio in produzione e la data di messa a disposizione per la distribuzione (comprensiva del rilascio del batch release) di tutti i prodotti derivanti dal frazionamento (quarantena esclusa) < 180gg 5. Si precisa che l’unificazione dei principi attivi obbligatori e dei principi attivi aggiuntivi in un’unica tabella nell’allegato 8 – Schema Offerta tecnica prodotti, ha comportato per mero errore materiale, la denominazione della stessa colonna per entrambi i principi attivi, pertanto si precisa quanto segue: • per i principi attivi obbligatori, nell’allegato 8 – Schema Offerta tecnica prodotti nella colonna “Indica la Quantità annuale di fabbisogno regionale di principio attivo MINIMA richiesta - in unità di misura” è indicato non il valore di resa minima richiesta per la partecipazione, che risulta invece espresso nella colonna “Resa minima per Principio Attivo per KG di plasma” ma il fabbisogno complessivo annuale del raggruppamento per ogni principio attivo. • per quanto attiene ai principi attivi aggiuntivi, nell’allegato 8 – Schema Offerta tecnica prodotti nella colonna “Indica la Quantità annuale di fabbisogno regionale di principio attivo MINIMA richiesta - in unità di misura” è indicato il fabbisogno complessivo annuale del raggruppamento, che, secondo quanto definito nel Disciplinare di gara, nella tabella di attribuzione del punteggio tecnico accanto a ciascun principio attivo “Produzione con il rispetto del volume minimo indicato nell’allegato “Schema offerta tecnica prodottiSi=1 No=0”” consentirà l’attribuzione del relativo punteggio solo nel caso in cui l’offerente possa produrre il principio attivo nella quantità richiesta. 6. Si precisa che l’unificazione dei principi attivi obbligatori e dei principi attivi aggiuntivi in un’unica tabella nell’allegato 8 – Schema Offerta tecnica prodotti, ha comportato per mero errore materiale,la denominazione della stessa colonna per entrambi i principi attivi, pertanto si precisa quanto segue: • per i principi attivi obbligatori, nell’allegato 8 – Schema Offerta tecnica prodotti nella colonna “Indica la Quantità annuale di fabbisogno regionale di principio attivo MINIMA richiesta - in unità di misura” è indicato non il valore di resa minima richiesta per la partecipazione, che risulta invece espresso nella colonna “Resa minima per Principio Attivo per KG di plasma” ma il fabbisogno complessivo annuale del raggruppamento per ogni principio attivo. • Per quanto attiene ai principi attivi aggiuntivi, nell’allegato 8 – Schema Offerta tecnica prodotti nella colonna “Indica la Quantità annuale di fabbisogno regionale di principio attivo MINIMA richiesta - in unità di misura” è indicato il fabbisogno complessivo annuale del raggruppamento, che, secondo quanto definito nel Disciplinare di gara, nella tabella di attribuzione del punteggio tecnico accanto a ciascun principio attivo “Produzione con il rispetto del volume minimo indicato nell’allegato “Schema offerta tecnica prodottiSi=1 No=0”” consentirà l’attribuzione del relativo punteggio solo nel caso in cui l’offerente possa produrre il principio attivo nella quantità richiesta. 7. Si precisa che l’unificazione dei principi attivi obbligatori e dei principi attivi aggiuntivi in un’unica tabella nell’allegato 8 – Schema Offerta tecnica prodotti, ha comportato per mero errore materiale,la denominazione della stessa colonna per entrambi i principi attivi, pertanto si precisa quanto segue: • per i principi attivi obbligatori, nell’allegato 8 – Schema Offerta tecnica prodotti nella colonna “Indica la Quantità annuale di fabbisogno regionale di principio attivo MINIMA richiesta - in unità di misura” è indicato non il valore di resa minima richiesta per la partecipazione, che risulta invece espresso nella colonna “Resa minima per Principio Attivo per KG di plasma” ma il fabbisogno complessivo annuale del raggruppamento per ogni principio attivo. • Per quanto attiene ai principi attivi aggiuntivi, nell’allegato 8 – Schema Offerta tecnica prodotti nella colonna “Indica la Quantità annuale di fabbisogno regionale di principio attivo MINIMA richiesta - in unità di misura” è indicato il fabbisogno complessivo annuale del raggruppamento, che, secondo quanto definito nel Disciplinare di gara, nella tabella di attribuzione del punteggio tecnico accanto a ciascun principio attivo “Produzione con il rispetto del volume minimo indicato nell’allegato “Schema offerta tecnica prodottiSi=1 No=0”” consentirà l’attribuzione del relativo punteggio solo nel caso in cui l’offerente possa produrre il principio attivo nella quantità richiesta.