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Dati del bando

Procedura aperta per l’acquisizione di servizi archivistici a supporto della conservazione digitale e dell’archivio regionale
Ente appaltanteINTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Stato proceduraChiuso
Importo appalto1.289.303,28 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema23/12/2020
Termine richiesta chiarimenti18/01/2021 12:00
Termine presentazione delle offerte01/02/2021 16:00
Apertura busta amministrativa02/02/2021 10:00
Data chiusura procedura13/03/2021
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Ruffini Nadia

telefono: 0515273432

Giovagnoni Manuela

telefono: 0515273542

Imperato Gianluca

telefono: 0515273430

Moscatelli Luca

telefono: 0515273101

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Procedura aperta per l’acquisizione di servizi archivistici a supporto della conservazione digitale e dell’archivio regionale

CIG: 8570897FF0

Chiarimenti

Chiarimento PI017519-21

Ultimo aggiornamento: 22/01/2021 16:51

Domanda : Chiediamo chiarimenti in merito a vari punti del capitolato: 1) Nel Capitolato tecnico viene indicato nell'art. 7. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO "Il Gruppo di lavoro richiesto deve essere composto da un numero minimo di 12 unità di personale a tempo pieno" Si chiede quale sia il monte ore settimanale/annuale inteso per tempo pieno e a quale contratto collettivo si faccia riferimento 2) Chi è l'attuale gestore 3) Si chiede, rispetto al personale attualmente inserito con l'attuale gestore, quale sia il contratto collettivo applicato, il livello contrattuale, il monte ore, se part time/full time, anzianità di servizio e prossimi scatti di anzianità previsti, oltre a qualsiasi altra voce retributiva. 4) Si chiede se il personale ed i mezzi necessari per le attività di trasferimento di documentazione dagli archivi correnti regionali all’archivio di deposito e storico di San Giorgio di Piano previsti nell'art. 1 a pag. 10 del capitolato o comunque necessari per altre movimentazioni di materiale archivistico saranno a carico dell'aggiudicatario

Risposta : 1) Non si fa riferimento ad un contratto collettivo in particolare; il personale è inquadrato nel contratto applicato dall’offerente. Per tempo pieno, utilizzato come riferimento per la valutazione da parte dell’offerente, si intende una prestazione lavorativa mediamente pari a 40 ore settimanali. 2) Il dato è pubblico. I servizi sono stati appaltati ad un RTI costituito da Guarnerio soc. coop (mandataria) e Omniadoc spa (mandante). 3) I dati non sono in possesso della Stazione Appaltante e comunque il quesito non pare pertinente con l’oggetto dell’appalto, che consiste in prestazioni di tipo intellettuale. 4) In riferimento all’art. 1 pag. 10 del Capitolato si precisa che le attività richieste sono relative al “supporto archivistico” alle attività di trasferimento di documentazione dagli archivi correnti regionali all’archivio di deposito e storico. Come ulteriormente descritto anche nel seguito, le attività necessarie sono connesse al riordino ed inventariazione del patrimonio archivistico attualmente conservato. Le attività di trasferimento fisico della documentazione da un deposito o archivio all’altro non costituiscono oggetto di appalto e saranno effettuate a totale carico e cura della Regione Emilia-Romagna.

Chiarimento PI013287-21

Ultimo aggiornamento: 15/01/2021 16:23

Domanda : Atteso che: - la Corte di Giustizia UE , nelle pronunce del 26/09/2019 in causa C-63/18 e del 27/11/2019 in causa C-402/18, ha ritenuto incompatibili con il diritto comunitario i limiti al subappalto stabiliti ai commi 2 e 14 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; - sulla scorta di tali pronunce, il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 8101 del 17 dicembre 2020, ha disapplicato la disposizione recante limite percentuale al subappalto in quanto incompatibile con l’ordinamento UE (17. Con il quinto motivo riproposto, le società deducono la violazione dell’Art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici, in quanto la quota del servizio che xxxx intende subappaltare eccede il limite del 30% fissato dalla norma citata. 17.1 Il motivo è infondato, posto che la norma del Codice dei Contratti Pubblici che pone limiti al subappalto deve essere disapplicata in quanto incompatibile con l’ordinamento Euro-Unitario, come affermato dalla Corte di Giustizia (Corte di Giustizia U.E., Sezione Quinta, C-63/18 del 26/09/2019; Id. C-402/18 del 27/11/2019); in termini Consiglio di Stato,V,16 Gennaio 2020 n. 389, che ha puntualmente rilevato come – i limiti ad esso relativi (30% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, secondo la formulazione del comma 2 della disposizione richiamata applicabile ratione temporis, […]), deve ritenersi superato per effetto delle Sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea), si chiede conferma a codesta spettabile Amministrazione della non applicabilità di un limite percentuale al subappalto.

Risposta : Il limite massimo percentuale al subappalto contenuto negli atti di gara con riferimento al Codice degli Appalti -art 105, fa riferimento all'intervento normativo derogatorio e temporaneo su detto articolo attuato con il comma 18 art.1 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (Sblocca Cantieri) nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici. Tale norma prevede, oltre al limite massimo percentuale del 40% , la sospensione della applicazione del comma 6 dell'articolo 105 in relazione alla c.d. terna degli appaltatori, del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonché delle verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore. Tale limite è ritenuto congruo dalla stazione appaltante in relazione alle caratteristiche della prestazione ed ai livelli di servizio richiesti per l’esecuzione dell’appalto oggetto della procedura”. La temporaneità al 31/12/2020 della disciplina prevista dalla citata legge 55/2019 è stata estesa al 2021 (in particolare 30/06/2021 per il limite del 40% e 31/12/2021 per il secondo periodo del comma 18) dal DL 183/2020 del 31/12/2020 (Decreto Milleproroghe) art. 13 comma 2 lett c) e pertanto si conferma quanto indicato nella documentazione di gara.

Chiarimento PI009347-21

Ultimo aggiornamento: 12/01/2021 18:32

Domanda : Si chiede di confermare che non è subappalto l’eventuale subcontratto affidato dall’aggiudicatario a soggetti terzi nel quale non sia presente anche solo una delle due condizioni di valore e di incidenza della manodopera che invece devono sussistere congiuntamente affinché si configuri il subappalto

Risposta : L'art. 105 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e smi statuisce che costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro E qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare.

Chiarimento PI003256-21

Ultimo aggiornamento: 12/01/2021 18:20

Domanda : In riferimento alla gara in oggetto si chiede di indicare la modalità di determinazione dell'importo delle prestazioni oggetto dell'appalto e, conformemente a quanto previsto dal comma 15 dell’art. 23 del d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.lgs. 56/2017, l'incidenza della manodopera prevista rispetto alla base d'asta e la modalità di determinazione della stessa, considerato che il Capitolato prevede l'utilizzo di almeno 12 persone in full-time e con profili tecnico-scientifici ben specifici.

Risposta : La modalità di determinazione della base d’asta è indicata al paragrafo 3 del documento di gara "Relazione tecnico-illustrativa". Ivi è indicato altresì che l’appalto in parola concerne servizi di natura intellettuale per i quali non vige l’obbligo di indicare costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro» (art. 95 comma 10 del Codice e Linee Guida ANAC n. 13). Nel Disciplinare, inoltre, par. 3.2, in relazione alla qualificazione dei servizi oggetto dell'appalto come servizi di natura intellettuale non è stato redatto il DUVRI, salvo quanto indicato circa rischi di interferenza individuati dalla amministrazione contraente.

Chiarimento PI003598-21

Ultimo aggiornamento: 12/01/2021 17:41

Domanda : Gent.mi, in merito alla procedura in oggetto, si chiede se, pur non previsto dalla documentazione di gara, si possa concordare un sopralluogo almeno nelle tre principali sedi indicate come luoghi di esecuzione del servizio.

Risposta : Non sono previsti sopralluoghi. Pertanto, si conferma quanto stabilito nella documentazione di gara.

Ultimo aggiornamento: 22-07-2021, 10:12