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Dati del bando

Procedura aperta per l'acquisizione del "Servizio di valutazione in itinere, intermedia ed ex-post del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Emilia-Romagna 2014-2024"
Ente appaltanteINTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Stato proceduraChiuso
Importo appalto1.600.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema12/06/2017
Termine richiesta chiarimenti06/07/2017 12:00
Termine presentazione delle offerte24/07/2017 12:00
Apertura busta amministrativa25/07/2017 10:00
Data chiusura procedura22/12/2017
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno
Responsabile del procedimentoCani Elisabetta

Allegati

Referenti

Cani Elisabetta

telefono: 0515278029

Bisceglia Gaetano

telefono: 0515273638

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1SERVIZIO DI VALUTAZIONE IN ITINERE, INTERMEDIA ED EX-POST DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2014-2024

CIG: 7097960DE0

Chiarimenti

Chiarimento PI048209-17

Ultimo aggiornamento: 13/07/2017 11:43

Domanda : La partecipazione di un concorrente che abbia svolto e concluso l'attività di "Consulenza specialistica per l'elaborazione e la progettazione per fasi successive e distinte della Strategia di Sviluppo Locale e del relativo Piano Azione Locale dell'Appennino Romagnolo. PSR 2014-2020 - Misura 19 Supporto allo sviluppo locale Leader - Sottomisura 19.1" Costi di preparazione della strategia di Sviluppo Locale", è consentita in forma singole e/o in raggruppamento nella gara in oggetto?

Risposta : Risposta del 28/06/2017: "La partecipazione è consentita, in forma singola od associata, fermo restando il possesso del requisito di capacità tecnica e professionali richiesto dal Disciplinare di gara; in particolare, si rinvia a quanto riportato al paragrafo 5, lettera B, punto 4, all’ultimo alinea del Disciplinare di gara, vale a dire, che “in caso di R.T.I., Consorzi ordinari o Reti di imprese il requisito sub lett. a) deve essere posseduto cumulativamente dal R.T.I. o Consorzio ordinari Rete di impresa”. Intregrazione alla risposta: "Ad integrazione della risposta inviata in data 28/06 u.s. si precisa che, oltre ai principi fissati dal Disciplinare di gara per la partecipazione in forma singola o in RTI, al fine di garantire l’imparzialità e l’indipendenza del valutatore, si applica quanto disposto dall’art. 42 “Conflitto d’interessi”, commi 2, 4 e 5 e l’art. 80, comma 5, lett. d) del D.Lgs. 50/2016. Il mancato rispetto di tali disposizioni potrà avere ripercussioni sia sulla stipulazione del contratto che sulla sua esecuzione".

Chiarimento PI044332-17

Ultimo aggiornamento: 13/07/2017 09:46

Domanda : 1) Nel Disciplinare al Cap. 6 Offerta Tecnica, a pag. 19 “Curricula vitae del personale coinvolto” si prevede che “Ogni ditta partecipante potrà presentare al massimo 25 curricula vitae idonei a descrivere tutto il personale che intende impiegare nell’attività di valutazione prevista dal punto 2.1 del Capitolato.” Precisando, nel successivo periodo, che “… non saranno oggetto di valutazione tutti quelli risultanti successivi al venticinquesimo”. Si chiede di confermare se è corretta la seguente interpretazione (o in caso di risposta negativa di indicare quale sia la corretta interpretazione): 1A. I componenti del gruppo di coordinamento tecnico-scientifico – previsto nel punto 6.2 del Disciplinare - sono da considerarsi NON inclusi nel suddetto personale stabilmente impegnato nelle attività di valutazione, potendosi quindi aggiungere ai n.25 curricula vitae massimi per esso previsti. Tale interpretazione appare coerente con la differenziazione dei criteri e punteggi di valutazione previsti nella Tabella alle pagg 25-26 del Disciplinare, tra gruppo di coordinamento tecnico-scientifico (ID9) e il personale stabilmente coinvolto nelle attività di valutazione (ID13). 2) Sempre con riferimento al Disciplinare (Cap. 6 Offerta Tecnica, pag. 19 “Curricula vitae del personale coinvolto”), si prevede che “non saranno oggetto di valutazione, né di attribuzione di punteggio, tutti i curricula che presentino professionalità ed esperienze non coerenti coi servizi di cui al Paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico e/o risultino totalmente carenti di esperienze nel settore oggetto di gara ovvero in materia di valutazione di Programmi di sviluppo rurale (PSR).” L’affermazione viene riportata anche al punto ID13 della griglia di valutazione, che si riferisce all’”esperienza professionale del personale stabilmente coinvolto nelle attività di valutazione”, a pag. 26 del Disciplinare. Si chiede di confermare se sono corrette le due seguenti interpretazioni (o in caso di risposta negativa di indicare quale sia la corretta interpretazione): 2A. i curricula vitae presentati, per essere oggetto di attribuzione di punteggio devono dimostrare che i soggetti a cui sono riferiti posseggano ENTRAMBI (e non uno soltanto) i seguenti requisiti: ? professionalità ed esperienze coerenti con i servizi di cui al Paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico; ? e contemporaneamente, esperienze di valutazione di Programmi di sviluppo rurale (PSR). 2B. In caso di risposta affermativa alla precedente 2A, i vincoli citati per l’attribuzione del punteggio si riferiscono solamente al “personale stabilmente coinvolto nelle attività di valutazione di cui al paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico” e non agli esperti del “Gruppo di coordinamento tecnico-scientifico” previsto all’ID 9 della griglia di valutazione a pag. 25.

Risposta : Si vedano le risposte ai due precedenti quesiti.

Chiarimento PI046313-17

Ultimo aggiornamento: 10/07/2017 15:52

Domanda : Gent.mi con la presente si chiede in quale sezione del sito o in quale documento è possibile dichiarare i costi della sicurezza aziendali (costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Grazie Cordiali saluti

Risposta : Il Disciplinare di gara non richiede che vengano dichiarati i costi della sicurezza aziendale da parte degli offerenti.

Chiarimento PI046071-17

Ultimo aggiornamento: 10/07/2017 15:49

Domanda : L’articolo 6 del Disciplinare di gara stabilisce – sottolineandolo in grassetto - che “non saranno oggetto di valutazione, né di attribuzione di punteggio, tutti i curricula che presentino professionalità ed esperienze non coerenti coi servizi di cui al Paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico e/o risultino totalmente carenti di esperienze nel settore oggetto di gara ovvero in materia di valutazione di Programmi di sviluppo rurale (PSR)”. Dato che il suddetto Paragrafo 2.1 elenca con significativo grado di dettaglio i prodotti attesi e i loro contenuti, i documenti normativi e metodologici di riferimento, le fasi di attività e la loro articolazione, si chiede: 1. con riferimento a quali elementi di tale paragrafo e con quali criteri sarà valutata l’eventuale non coerenza con i servizi di cui al Par. 2.1 2. quale interpretazione sarà data all’espressione e/o utilizzata per congiungere/disgiungere le due fattispecie. più in particolare si chiede se: 3. curricula che dimostrino professionalità ed esperienze maturate nell’ambito di una o più attività tra quelle in cui si articolano le fasi di strutturazione, osservazione, analisi, giudizio e comunicazione saranno oggetto di valutazione e di attribuzione di punteggio, 4. nel caso non risulti sufficiente l’esperienza maturata in una sola attività, quale possa essere considerato il limite minimo di rilevanza, 5. in entrambi i casi, se saranno oggetto di valutazione e di attribuzione di punteggio curricula con professionalità ed esperienze nelle attività di cui sopra ancorché acquisite al di fuori della valutazione di Programmi di sviluppo rurale (ad esempio nella valutazione di altri programmi o in attività di assistenza tecnica o di comunicazione)

Risposta : Si conferma quanto descritto dal Paragrafo 6 e dall’ID 13 del Paragrafo 10.1 del Disciplinare di gara, per cui a titolo del criterio di valutazione ID13 saranno valutati i curricula riferiti a professionalità ed esperienze coerenti coi servizi di cui al Paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico e/o che non risultino totalmente carenti di esperienze nel settore oggetto di gara ovvero in materia di valutazione di Programmi di sviluppo rurale (PSR) precisando che l’attività di valutazione delle offerte tecniche sarà demandata ad apposita Commissione giudicatrice.

Chiarimento PI046018-17

Ultimo aggiornamento: 10/07/2017 15:48

Domanda : In relazione alle regole di formattazione della Relazione Tecnica (art. 6 del Disciplinare), nell’ottica di una maggiore leggibilità del documento, si chiede se è ammissibile per le sole tabelle e figure utilizzare un carattere e un’interlinea diversi rispetto al resto della Relazione Tecnica.

Risposta : Per eventuali tabelle è possibile utilizzare caratteri ed interlinee diverse, ferma restando la leggibilità.

Chiarimento PI046002-17

Ultimo aggiornamento: 10/07/2017 15:46

Domanda : 1) Nel Disciplinare al Cap. 6 Offerta Tecnica, a pag. 19 “Curricula vitae del personale coinvolto” si prevede che “Ogni ditta partecipante potrà presentare al massimo 25 curricula vitae idonei a descrivere tutto il personale che intende impiegare nell’attività di valutazione prevista dal punto 2.1 del Capitolato.” Precisando, nel successivo periodo, che “… non saranno oggetto di valutazione tutti quelli risultanti successivi al venticinquesimo”. Si chiede di confermare se è corretta la seguente interpretazione (o in caso di risposta negativa di indicare quale sia la corretta interpretazione): 1A. I componenti del gruppo di coordinamento tecnico-scientifico – previsto nel punto 6.2 del Disciplinare - sono da considerarsi NON inclusi nel suddetto personale stabilmente impegnato nelle attività di valutazione, potendosi quindi aggiungere ai n.25 curricula vitae massimi per esso previsti. Tale interpretazione appare coerente con la differenziazione dei criteri e punteggi di valutazione previsti nella Tabella alle pagg 25-26 del Disciplinare, tra gruppo di coordinamento tecnico-scientifico (ID9) e il personale stabilmente coinvolto nelle attività di valutazione (ID13). 2) Sempre con riferimento al Disciplinare (Cap. 6 Offerta Tecnica, pag. 19 “Curricula vitae del personale coinvolto”), si prevede che “non saranno oggetto di valutazione, né di attribuzione di punteggio, tutti i curricula che presentino professionalità ed esperienze non coerenti coi servizi di cui al Paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico e/o risultino totalmente carenti di esperienze nel settore oggetto di gara ovvero in materia di valutazione di Programmi di sviluppo rurale (PSR).” L’affermazione viene riportata anche al punto ID13 della griglia di valutazione, che si riferisce all’”esperienza professionale del personale stabilmente coinvolto nelle attività di valutazione”, a pag. 26 del Disciplinare. Si chiede di confermare se sono corrette le due seguenti interpretazioni (o in caso di risposta negativa di indicare quale sia la corretta interpretazione): 2A. i curricula vitae presentati, per essere oggetto di attribuzione di punteggio devono dimostrare che i soggetti a cui sono riferiti posseggano ENTRAMBI (e non uno soltanto) i seguenti requisiti: ? professionalità ed esperienze coerenti con i servizi di cui al Paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico; ? e contemporaneamente, esperienze di valutazione di Programmi di sviluppo rurale (PSR). 2B. In caso di risposta affermativa alla precedente 2A, i vincoli citati per l’attribuzione del punteggio si riferiscono solamente al “personale stabilmente coinvolto nelle attività di valutazione di cui al paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico” e non agli esperti del “Gruppo di coordinamento tecnico-scientifico” previsto all’ID 9 della griglia di valutazione a pag. 25.

Risposta : Si veda la riposta al quesito precedente.

Chiarimento PI044327-17

Ultimo aggiornamento: 10/07/2017 15:42

Domanda : 2) Sempre con riferimento al Disciplinare (Cap. 6 Offerta Tecnica, pag. 19 “Curricula vitae del personale coinvolto”), si prevede che “non saranno oggetto di valutazione, né di attribuzione di punteggio, tutti i curricula che presentino professionalità ed esperienze non coerenti coi servizi di cui al Paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico e/o risultino totalmente carenti di esperienze nel settore oggetto di gara ovvero in materia di valutazione di Programmi di sviluppo rurale (PSR).” L’affermazione viene riportata anche al punto ID13 della griglia di valutazione, che si riferisce all’”esperienza professionale del personale stabilmente coinvolto nelle attività di valutazione”, a pag. 26 del Disciplinare. Si chiede di confermare se sono corrette le due seguenti interpretazioni (o in caso di risposta negativa di indicare quale sia la corretta interpretazione): 2A. i curricula vitae presentati, per essere oggetto di attribuzione di punteggio devono dimostrare che i soggetti a cui sono riferiti posseggano ENTRAMBI (e non uno soltanto) i seguenti requisiti: -? professionalità ed esperienze coerenti con i servizi di cui al Paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico; -? e contemporaneamente, esperienze di valutazione di Programmi di sviluppo rurale (PSR). 2B. In caso di risposta affermativa alla precedente 2A, i vincoli citati per l’attribuzione del punteggio si riferiscono solamente al “personale stabilmente coinvolto nelle attività di valutazione di cui al paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico” e non agli esperti del “Gruppo di coordinamento tecnico-scientifico” previsto all’ID 9 della griglia di valutazione a pag. 25.

Risposta : Si conferma quanto descritto dal Paragrafo 6 e dall’ID 13 del Paragrafo 10.1 del Disciplinare di gara, per cui a titolo del criterio di valutazione ID13 saranno valutati i curricula riferiti a professionalità ed esperienze coerenti coi servizi di cui al Paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico e/o che non risultino totalmente carenti di esperienze nel settore oggetto di gara ovvero in materia di valutazione di Programmi di sviluppo rurale (PSR). Si conferma altresì che i curricula oggetto di valutazione dovranno riferirsi al personale stabilmente coinvolto nelle attività di valutazione di cui al paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico” e non agli esperti del “Gruppo di coordinamento tecnico-scientifico.

Chiarimento PI044323-17

Ultimo aggiornamento: 10/07/2017 15:40

Domanda : 1) Nel Disciplinare al Cap. 6 Offerta Tecnica, a pag. 19 “Curricula vitae del personale coinvolto” si prevede che “Ogni ditta partecipante potrà presentare al massimo 25 curricula vitae idonei a descrivere tutto il personale che intende impiegare nell’attività di valutazione prevista dal punto 2.1 del Capitolato.” Precisando, nel successivo periodo, che “… non saranno oggetto di valutazione tutti quelli risultanti successivi al venticinquesimo”. Si chiede di confermare se è corretta la seguente interpretazione (o in caso di risposta negativa di indicare quale sia la corretta interpretazione): 1A. I componenti del gruppo di coordinamento tecnico-scientifico – previsto nel punto 6.2 del Disciplinare - sono da considerarsi NON inclusi nel suddetto personale stabilmente impegnato nelle attività di valutazione, potendosi quindi aggiungere ai n.25 curricula vitae massimi per esso previsti. Tale interpretazione appare coerente con la differenziazione dei criteri e punteggi di valutazione previsti nella Tabella alle pagg 25-26 del Disciplinare, tra gruppo di coordinamento tecnico-scientifico (ID9) e il personale stabilmente coinvolto nelle attività di valutazione (ID13).

Risposta : Come stabilito dal Paragrafo 6 del disciplinare di gara, l’offerta tecnica è composta da 2 (due) documenti: 1. “Relazione Tecnica” e 2. “Curricula vitae personale coinvolto”. Il punto 2 del Paragrafo 6, riporta il contenuto della “Relazione Tecnica” stabilendo che la Ditta partecipante dovrà indicare le modalità di coordinamento tecnico scientifico e le professionalità che formeranno tale gruppo di coordinamento. Coerentemente, l’ID9 del paragrafo 10.1 dello stesso disciplinare, afferisce alla composizione del gruppo di coordinamento tecnico scientifico mentre l’ID13 afferisce all’esperienza professionale del personale stabilmente coinvolto nelle attività di valutazione, di cui al Paragrafo 2.1 del capitolato tecnico, nel limite massimo di 25 professionalità.

Chiarimento PI043618-17

Ultimo aggiornamento: 28/06/2017 11:14

Domanda : Con riferimento al disciplinare di gara art. 6, “offerta tecnica”, pagina 17/38, dove si precisa che la relazione tecnica dovrà essere costituita complessivamente (curricula esclusi) da massimo trenta facciate in formato A4, carattere Times News Roman, carattere 12, interlinea 1,5, con margine superiore di 2,5 cm e margini inferiori, destro, sinistro di 2 cm si chiede di chiarire se: • dal computo delle trenta facciate sono da considerare esclusi l’indice e la copertina • dal computo delle trenta facciate sono da considerare escluse tabelle e figure. In caso le tabelle siano invece da considerare ricomprese nel conteggio delle trenta facciate, si chiede di consentire che, sempre per le sole tabelle, sia possibile utilizzare una formattazione diversa e più precisamente Times News Roman carattere 10 o 11 ed interlinea 1. Tanto al fine di contenere l’eccessivo spazio che occuperebbero le tabelle a scapito delle trenta facciate massime di testo ammesse, senza comunque inficiare la leggibilità delle tabelle stesse Grazie

Risposta : Dal computo sono esclusi l’indice e la copertina mentre sono comprese eventuali tabelle, per le quali è possibile utilizzare carattere Times New Roman 10 o 11 ed interlinea 1, ferma restando la leggibilità.

Chiarimento PI043413-17

Ultimo aggiornamento: 28/06/2017 11:13

Domanda : Dalla lettura combinata 1) Del Disciplinare di gara Art. 5, Punto B, Punto 4), relativo alla dichiarazione di: "essere in possesso di capacità tecniche e professionali per l’esecuzione dei servizi oggetto di gara ovvero a) aver prestato, negli ultimi cinque anni (2012-2016) almeno un servizio, di importo non inferiore ad € 400.000, 00 (IVA esclusa), nell’ambito della valutazione relativa ad interventi comunitari nel settore agricolo indicando gli importi, i destinatari e i periodi di prestazione. Si precisa che: Il requisito suddetto può essere soddisfatto anche sommando più importi di più servizi nell’ambito della valutazione relativa ad interventi comunitari nel settore agricolo resi negli ultimi 5 anni (2012-2016);" 2) del modello DGUE, Parte IV: Criteri di selezione - B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: "1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi: Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato i seguenti servizi principali del tipo specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati(34): Numero di anni: [ULTIMI 5 ANNI: 2012-2016] Descrizione importi date destinatari" Sembra evincersi che il requisito si calcoli sommando i valori totali dei servizi consegnati (importo dei contratti) nel quinquennio 2012-2016, a prescindere dalla data di fatturazione degli stessi e anche se parte dei servizi sono stati resi prima del 2012. E' la corretta interpretazione ?

Risposta : Premesso che il possesso del requisito previsto al paragrafo 5, lettera B, punto 4 del Disciplinare di gara e citato nel quesito è un requisito di capacità tecnico professionale e va dichiarato nella Parte IV lettera C, domanda 1b) del DGUE, seguendo lo schema ivi riportato, per servizi prestati si intendono i servizi che hanno avuto esecuzione nel periodo 2012/2016.

Chiarimento PI042838-17

Ultimo aggiornamento: 28/06/2017 11:12

Domanda : La partecipazione di un concorrente che abbia svolto e concluso l'attività di "Consulenza specialistica per l'elaborazione e la progettazione per fasi successive e distinte della Strategia di Sviluppo Locale e del relativo Piano Azione Locale dell'Appennino Romagnolo. PSR 2014-2020 - Misura 19 Supporto allo sviluppo locale Leader - Sottomisura 19.1" Costi di preparazione della strategia di Sviluppo Locale", è consentita in forma singole e/o in raggruppamento nella gara in oggetto?

Risposta : La partecipazione è consentita, in forma singola od associata, fermo restando il possesso del requisito di capacità tecnica e professionali richiesto dal Disciplinare di gara; in particolare, si rinvia a quanto riportato al paragrafo 5, lettera B, punto 4, all’ultimo alinea del Disciplinare di gara, vale a dire, che “in caso di R.T.I., Consorzi ordinari o Reti di imprese il requisito sub lett. a) deve essere posseduto cumulativamente dal R.T.I. o Consorzio ordinari Rete di impresa”.

Ultimo aggiornamento: 17-05-2018, 16:55