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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - Procedura aperta per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettronico2.
Ente appaltanteINTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Stato proceduraChiuso
Importo appalto49.287.402,21 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema23/03/2021
Termine richiesta chiarimenti10/05/2021 16:00
Termine presentazione delle offerte07/06/2021 16:00
Apertura busta amministrativa09/06/2021 10:00
Data chiusura procedura30/12/2021
Requisiti di sostenibilità ambientalesi

Al fine di perseguire finalità di tipo ambientale sono stati previsti criteri di qualità che premino gli operatori con maggior sensibilità verso temi di sostenibilità ambientale.

Requisiti di sostenibilità socialesi

Al fine di perseguire finalità di tipo sociale, è stato previsto come criterio premiante il possesso della certificazione di tipo sociale SA 8000.

Allegati

Referenti

Sapia Irene

telefono: 0515276284

Casarini Franca

telefono: 0515273436

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettronico per pasto a valore nominale e parametrale per AZIENDA USL DI MODENA E AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA DI MODENA

CIG: 867570061F

Lotto 2Servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettronico per pasto a valore nominale per AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, AZIENDA USL DI BOLOGNA E AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

CIG: 86757016F2

Lotto 3Servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettronico per pasto a valore nominale e parametrale per AZIENDA USL DI PARMA, AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA DI PARMA E AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA

CIG: 86757027C5

Chiarimenti

Chiarimento PI137185-21

Ultimo aggiornamento: 12/05/2021 17:05

Domanda : Quesito 1 In relazione alla procedura di gara di cui all’art. 18.1 del Disciplinare di Gara, la scrivente Società sottopone alla Vs. attenzione i seguenti quesiti: 1a) E’ prevista l’attribuzione di 4 punti ai concorrenti in possesso di certificazione ISO/IEC 27001:2013. La scrivente, sebbene abbia già attivato da alcuni mesi il percorso per il rilascio della suddetta, alla data odierna non ne è ancora in possesso pertanto siamo a richiedere di prevedere altri requisiti equiparabili per l’attribuzione dei 4 punti riconosciuti per il possesso tout court di detta certificazione al fine di comprovare il raggiungimento delle finalità previste dalla certificazione. Tale documentazione potrà essere integrata da una dichiarazione dell’Ente Certificatore attestante l’avvio della procedura per il riconoscimento della certificazione ed in caso di eventuale aggiudicazione, prodotto prima del perfezionamento del contratto di convenzionamento. Dalle informazioni in nostro possesso pare che un limitatissimo numero di player sul mercato disponga di tale certificazione, ciò osta a garantire un’ampia partecipazione di competitori alla procedura di gara. 1b) Criteri di valutazione n. 3, 4, 5: si richiede come il concorrente dovrà dimostrare in maniera certa ed inequivocabile il possesso dei requisiti dei criteri in questione da parte degli esercizi convenzionati offerti dal concorrente. Quesito 2 - In riferimento all’articolo 23 del Disciplinare di gara “Aggiudicazione e stipula della convenzione quadro” si chiede conferma che ai fini della presentazione degli esercizi convenzionati, il Concorrente aggiudicatario dovrà produrre: • Elenco di tutti gli esercizi convenzionati, dove ciascun esercizio sarà contraddistinto da: numero progressivo da 1 a n; denominazione; indirizzo e Partita IVA; • Elenco di tutti gli esercizi convenzionati in cui ognuno dei quali sarà identificato da un numero progressivo e ove saranno riportate tutte le informazioni di cui dal punto 1 al punto 13 ad eccezione dei punti 9,10, 11 e 12; • Per i punti 9 e 10 si rimanda all’offerta tecnica presentata in fase di gara per i quali viene esplicitamente richiesta una condizione unica per tutti gli esercizi convenzionati; • Per i punti 11 e 12 verrà creata una cartella contente copia del contratto di convenzione e copia del documento di identità del legale rappresentante con nome file corrispondente al numero progressivo del locale. Quesito 3 Al fine di semplificare l’abbinamento della sede dell’Azienda Sanitaria agli esercizi convenzionati dichiarati in sede di offerta e successivamente da esibire in fase di aggiudicazione, si richiede all’Ente di volere attribuire un numero identificativo univoco per ciascuna sede.

Risposta :

1a) Si chiarisce che sono ammesse altre prove relative all'impiego di misure equivalenti al possesso di certificazione ISO/IEC 27001:2013, solo qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificazione entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che dimostrino in modo oggettivo e verificabile attraverso idonea documentazione allegata in calce alla relazione tecnica, tra cui una dichiarazione dell’Ente Certificatore attestante l’avvio della procedura per il riconoscimento della certificazione, che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.

1b) Il concorrente dovrà specificare nella Relazione tecnica del servizio offerto l’impegno a convenzionare:

Criterio 3 - locali che offrono ristorazione sostenibile, soddisfacendo uno o più dei requisiti elencati nello specifico criterio;

  • Criterio 4 - locali che adottano sistemi di gestione ambientale, soddisfacendo uno o più requisiti elencati nello specifico criterio;

  • Criterio 5 - locali che adottano iniziative per contrastare lo spreco del cibo, fornendo le informazioni richieste in corrispondenza dei vari criteri di qualità.

Si rammenta che sono previste sia verifiche pratiche a tappeto, sia verifiche pratiche a campione, anche avvalendosi delle Aziende sanitarie contraenti, circa la presenza dei locali convenzionati e che la caratteristica deve risultare dal contratto di convenzionamento tra l’esercizio di somministrazione e il fornitore. Qualora l’esito delle predette verifiche non dia esito positivo, l’aggiudicatario decadrà dall’aggiudicazione, con escussione della cauzione provvisoria.

2) Si conferma quanto dettagliatamente previsto dall’art. 23 del Disciplinare di gara, il cui tenore letterale è di semplice interpretazione e applicazione.

3) Si conferma la documentazione di gara già pubblicata.







Chiarimento PI152634-21

Ultimo aggiornamento: 12/05/2021 16:46

Domanda : Si sottopone alla Vs attenzione la seguente richiesta di chiarimenti: 1) tenuto conto di quanto disposto dall'art. 87, comma 1, del D.Lgvo 50/2016 e del chiarimento PG.2021.64827 sub. 3, fornito da codesta S.A. al quesito PG.2021.63396, si chiede di confermare se il requisito del possesso della certificazione ISO 27001, nelle more del materiale rilascio del certificato, possa ritenersi soddisfatto per equivalenze mediante l'allegazione e la prova della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla norma ISO 27001. Si segnala, al riguardo, che la Società ha già avviato il processo per l'ottenimento della certificazione superando positivamente lo "stage 1" a gennaio 2021, mentre lo "stage 2", originariamente calendarizzato per il mese di maggio 2021, è stato rinviato a luglio 2021 a causa dei ritardi in cui è incorso il soggetto certificatore in ragione dell'emergenza pandemica; ragion per cui la Società, per fatto non imputabile a se stessa, non sarà in grado di ottenere materialmente il rilascio del certificato nei termini richiesti pur avendo già conformato la propria attività agli standard ISO 27001; 2) Relativamente alla Risposta al quesito 1.2 "Busta offerta economica", si chiede di precisare che, poichè il ribasso sul valore del buono pasto non può essere superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti, si terrà conto della percentuale di sconto offerta a prescindere che la base d'asta sia al netto di IVA; 3) in merito alla tabella relativa ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica riportati da pag. 9 del Progetto Tecnico, specificamente ai punti 3, 4 e 5, si chiede di specificare quale documentazione sarà richiesta a comprova del possesso dei requisiti espressi da parte degli esercizi convenzionati. Ad esempio, se sarà sufficiente anche un'autodichiarazione del singolo esercente oppure una verifica delle informazioni pubblicate ufficialmente sui siti internet degli stessi. Si ringrazia anticipatamente per il riscontro.

Risposta :

1) Si chiarisce che sono ammesse altre prove relative all'impiego di misure equivalenti al possesso di certificazione ISO/IEC 27001:2013, solo qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificazione entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che dimostrino in modo oggettivo e verificabile attraverso idonea documentazione allegata in calce alla relazione tecnica, tra cui una dichiarazione dell’Ente Certificatore attestante l’avvio della procedura per il riconoscimento della certificazione, che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.

2) Si conferma.

3) Premesso che:

il concorrente dovrà specificare nella Relazione tecnica del servizio offerto l’impegno a convenzionare:

Criterio 3 - locali che offrono ristorazione sostenibile, soddisfacendo uno o più dei requisiti elencati nello specifico criterio;

  • Criterio 4 - locali che adottano sistemi di gestione ambientale, soddisfacendo uno o più requisiti elencati nello specifico criterio;

  • Criterio 5 - locali che adottano iniziative per contrastare lo spreco del cibo, fornendo le informazioni richieste in corrispondenza dei vari criteri di qualità;

Sono previste sia verifiche pratiche a tappeto, sia verifiche pratiche a campione, anche avvalendosi delle Aziende sanitarie contraenti, circa la presenza dei locali convenzionati e che la caratteristica deve risultare dal contratto di convenzionamento tra l’esercizio di somministrazione e il fornitore.

Qualora l’esito delle predette verifiche non dia esito positivo, l’aggiudicatario decadrà dall’aggiudicazione, con escussione della cauzione provvisoria;

le comprove da voi indicate possono costituire validi elementi.


Chiarimento PI157127-21

Ultimo aggiornamento: 12/05/2021 16:45

Domanda : Relativamente a quanto citato a pag. 4 del Progetto Tecnico, ossia "i buoni - il cui valore sarà comprensivo dell'Iva prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bavande - potranno essere utilizzati non solo presso le mense aziendali ed interaziendali, i supermercati o i bar, ma anche in agriturismi, nei mercati e negli ittiturismi", si chiede di specificare se i supermercati debbano essere inseriti nella tipologia di locali di TIPO 2 (art. 5.2 del Capitolato Tecnico). Si chiede, inoltre, se i supermercati, sempre per la tipologia di locali di TIPO 2, possano essere assimilati alle rosticcerie per la fornitura di pasti parametrali ridotti. Si ringrazia per il risconto

Risposta :

1) Premesso che il numero minimo di locali è stato definito nella documentazione di gara e non può in alcun modo essere inciso dai concorrenti, si ritiene possibile che i supermercati possano essere assimilati alla tipologia di locali di TIPO 2.

2) Si conferma.


Chiarimento PI159060-21

Ultimo aggiornamento: 12/05/2021 16:42

Domanda : Buongiorno, con la presente siamo a formula i seguenti chiarimenti: 1. Confermate che in merito al numero di locali da offrire presenti in tabella, in caso due aree operative abbiano nelle distanze gli stessi locali, questi possano essere conteggiati per più sedi? Ad esempio le sedi di Parma Largo Palli n1 e via Verona 23 si trovano ad una distanza di 1500mt l’una dall’altra: confermate che un locale ritenuto valido per l’una possa essere ritenuto valido anche per l’altra sempre mantenendo la tipologia richiesta? 2. in merito al punto g), paragrafo 7 dell’allegato “Z” che riporta, fra gli obblighi del Fornitore: “consentire all’Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione”. Riteniamo sia una obbligazione di cui il Responsabile ex art. 28 debba ragionevolmente farsi carico e in quanto tale condivisibile, ma vorremmo avere la possibilità di concordare già in questa fase le modalità di accesso ai locali e alle documentazione e soprattutto stabilire un preavviso e una periodicità ben definita per l’espletamento delle verifiche. Ringraziando anticipatamente, porgiamo cordiali saluti.

Risposta :

1) Si conferma.

2) Si conferma il contenuto della documentazione di gara allo stato attuale non modificabile, fermo restando che lo schema di convenzione è da ritenersi “schema tipo” che sarà adattato alla specificità contrattuale in sede di sottoscrizione della convenzione con l’aggiudicatario.


Chiarimento PI159106-21

Ultimo aggiornamento: 12/05/2021 16:40

Domanda : Con la presente, siamo a chiedere le seguenti precisazioni: 1) Centro Diurno psichiatrico STRAPPA di Lugo Via Grado 45, la sede indicata non si trova, Via Grado 45 risulta a Ravenna e non a Lugo. All'indirizzo di Ravenna risulta il Centro Diurno PALLAVICINI. Chiediamo un chiarimento sull'esatta indicazione ubicazione della sede da Voi indicata; 2) Nell'ALLEGATO A - Romagna, nella colonna "orari", viene riportato un numero progressivo e non un orario. Si chiede di specificare gli orari in cui sia possibile utilizzare il servizio di mensa diffusa. Grazie per le risposte.

Risposta :

  • L’esatta ubicazione del Centro Diurno psichiatrico STRAPPA è: Viale Masi, 18 – LUGO;

  • La fascia oraria in cui sarà possibile utilizzare il servizio è: dalle ore 12.00 alle ore 15.30 per tutte le sedi indicate nell’Allegato A) relativo all’AUSL Romagna.

Chiarimento PI122206-21

Ultimo aggiornamento: 22/04/2021 13:00

Domanda : Buongiorno, con la presente siamo a formulare le seguenti richieste di chiarimenti: 1. E’ possibile che un locale possa valere per più sedi? 2. se un esercizio è in grado di somministrare entrambe le tipologie di pasto, ovvero sia il pasto completo che il pasto ridotto, l’esercizio in questione può essere inserito sia nella colonna denominata “Numero minimo locali per consumazione pasto parametrale completo” che in quella “Numero minimo locali per consumazione pasto ridotto”? 3. se un Area Operativa (riferita allo stesso lotto), indicata nell’allegato 5-allegato A del Capitolato, è presente per più di una Azienda Usl, il numero dei locali minimi dovrà essere alternativo tra loro? Es. per il Lotto 3, sia per le AUSL di Parma che per AO Parma, viene riportato l’indirizzo centrale di riferimento “Via Paganini 13 – Busseto”, il numero dei locali minimi Tipo 2 dovrà essere di 3 o i minimi dovranno essere sommato e quindi il numero dei locali minimi Tipo 2 dovrà essere di 5? 4. Relativamente all’attribuzione dei punteggi, vedasi tabella criteri valutazione del Disciplinare di Gara art. 18.1 punti n°1 e n°2, potreste chiarire: a) Per sede Azienda Sanitaria di riferimento, si intende la singola Area Operativa o L’Azienda principale a cui fanno riferimento le singole Aree operative? b) Come viene attribuito il punteggio massimo? Nella modalità di attribuzione del punteggio indicate: “1 punto per OGNI esercizio se ubicato all’interno della distanza massima previsto per il Lotto nell’Allegato A) al capitolato” quindi confermate che per ottenere il massimo del punteggio è sufficiente avere 4 esercizi totali per Azienda Sanitaria (I.E. un totale di 4 esercizi Tipo 1 specifici per celiaci, fra tutte le Aree Operative?) c) Se un concorrente offre 4 esercizi ubicati all’interno della distanza massima prevista per il Lotto nell’allegato A) al capitolato ed un altro concorrente ne offre 10 esercizi ubicati all’interno della distanza massima prevista per il Lotto nell’allegato A) al capitolato, ad entrambi i concorrenti verranno assegnati 4 punti? 5. In merito alla procedura in oggetto, si chiede debbano essere obbligatoriamente convenzionati locali mensa interni e o Bar interni alle strutture delle Amministrazioni contraenti. al fine di consentire a tutti i fornitori la possibilità di formulare la miglior offerta possibile, si chiede di indicarne il/i gestore/i delle stesse e il numero di pasti annui consumati per ogni struttura. 6. E’ possibile avere l’elenco attuale di spendibilità per Aree Operative?

Risposta : 1) Sì, è possibile che un locale possa valere per più sedi. 2) Premesso che il numero minimo di locali è stato definito nella documentazione di gara e non può in alcun modo essere inciso dai concorrenti, si ritiene possibile che un esercizio soddisfi entrambe le tipologie di pasto. 3) Nell’ipotesi formulata deve essere garantito il numero minimo di locali richiesto in riferimento all’Azienda Sanitaria per la quale sia previsto il minimo più alto (nel caso illustrato N. 3 esercizi). 4a) Per sede Azienda Sanitaria di riferimento si deve intendere la singola Area operativa. 4b) Si conferma l’interpretazione data. 4c) Si conferma l’interpretazione data. 5) Premesso che le “mense aziendali a gestione privata” non comprendono le mense gestite dagli affidatari dei servizi di ristorazione ospedaliera, per cui i quantitativi di buoni pasto richiesti sono al netto dei pasti consumati idagli aventi diritto presso tali mense, si conferma che “i locali tipo bar interni, mense aziendali a gestione privata, ecc.. posti all’interno o comunque nelle aree di pertinenza delle strutture sanitarie/ambulatoriali appartenenti alle stesse Amministrazioni contraenti” devono essere obbligatoriamente convenzionati come disciplinato dall’art. Articolo 6 - Obblighi relativi alla rete degli esercizi convenzionati del capitolato tecnico “In relazione alle Aree Operative indicate nell’Allegato A) al Capitolato tecnico. 6) Ulteriori dati, rispetto a quelli già riportati nella documentazione pubblicata, non sono noti.

Chiarimento PI124420-21

Ultimo aggiornamento: 22/04/2021 12:59

Domanda : Buon pomeriggio, con riferimento alla procedura aperta N. 8087739 per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettronico 2, la scrivente chiede i seguenti chiarimenti: 1. L’ammontare degli eventuali costi di segreteria sostenuti (anche se a carico della ditta aggiudicataria), escluse le spese di bollo e registrazione contratto; 2. Ai fini della presentazione della Cauzione Provvisoria di cui al punto 11) del Disciplinare di gara si chiede di confermare: - l’applicazione del nuovo schema tipo 1.1 approvato con D.M. 123/2004 - aggiornato al D.M. 31/2018 e pertanto, si chiede di confermare che sia l’impegno al rilascio della cauzione definitiva, sia l’impegno a rinnovare la sua validità possano essere contenuti all’interno della cauzione medesima (come previsto dal nuovo schema tipo); - relativamente alla rinuncia della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile, si chiede di confermare che sia sufficiente indicare quanto previsto all’art. 4 del nuovo schema tipo e precisamente “Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, cod.civ.” senza l’inserimento della frase “volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore” come da voi invece indicato negli atti di gara (tale dicitura non è presente nello schema tipo 1.1. D.M. 31/2018) e specificando, per quanto concerne l’art. 1957, il comma 2 (specifica contemplata nello schema tipo 1.1. D.M. 31/2018); - che l’importo della cauzione potrà essere ridotto, secondo le modalità previste ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 anche nel caso di possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001 e che pertanto l’importo della cauzione dovrà essere pari a: Lotto 1 € 252.903,45 Lotto 2 € 70.751,54 Lotto 3 € 70.644,22 3. In riferimento alla presentazione del modello DGUE, si chiede di confermare che, in relazione alla Parte IV: Criteri di Selezione, sia sufficiente, al fine di attestare i relativi requisiti, compilare il campo “alfa”- indicazione globale di tutti i criteri. In caso affermativo, pertanto, si chiede di confermare che non sarà necessario compilare la sezione di cui trattasi; 4. Si chiede di indicare la modalità e i tempi di pagamento delle fatture; 5. A pagina 4 dell’Allegato Progetto Tecnico viene indicato: “Anche l’art. 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è stato di recente oggetto di modifica legislativa. Infatti, il DL. N. 120/2020 (cd. Decreto semplificazioni) ha aggiunto il comma 6 bis, che prevede che “in caso di buoni pasto in forma elettronica previsti dall’articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, è garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento”. L’attuazione di tale disposizione è rimandata a decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC, tuttora non emanato. Si tratta di un’importante misura di semplificazione che imporrà un adeguamento da parte delle società emettitrici e degli esercenti e di cui si è tenuto conto nell’impostazione del capitolato tecnico”. Corre l’obbligo segnalare che tale disposizione introdotta dall’art. 40 bis, comma 1, lett. b), d.l. n. 76 del 2020, conv., con modificazioni, in legge n. 120 del 2020, in ragione della quale: “All’articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: … b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. In caso di buoni pasto in forma elettronica previsti dall’articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, è garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento»â€. Detta norma, tuttavia, non è attualmente applicabile alle procedure di gara aventi ad oggetto l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante l’erogazione di buoni pasto elettronici, stante l’assenza delle “modalità attuative della disposizione di cui al comma 6 bis”, la cui definizione spetta al decreto ministeriale di cui al comma 5 dell’art. 144, d.lgs. n. 50 del 2016. L’art. 40 bis del richiamato decreto, infatti, non ha soltanto aggiunto il comma 6 bis all’art. 144, d.lgs. n. 50 del 2016, ma ha anche modificato il contenuto del comma 5 della norma codicistica in esame, stabilendo che “Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, sono individuati le modalità attuative della disposizione di cui al comma 6-bis, …”. In buona sostanza, è compito del decreto ministeriale di cui al comma 5 dell’art. 144, d.lgs. n. 50 del 2016, vale a dire l’attuale Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 giugno 2017 n. 122, recante “Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell’articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, individuare e fissare le modalità attuative della disposizione di cui al comma 6 bis dell’art. 144, d.lgs. n. 50 del 2016. La loro assenza rende, pertanto, inapplicabile al caso di specie le disposizioni contenute al comma 6 bis dell’art. 144, d.lgs. n. 50 del 2016 e, quindi, la prescrizione capitolare riportata all’art. 3, punto 6, del Disciplinare di gara. Per tale ragione, si chiede a Codesta Spett.le Amministrazione di apportare tempestivamente alla lex specialis di gara, in via di autotutela, gli emendamenti necessari al fine di rendere la stessa legittima e idonea ad assicurare il più ampio e regolare confronto concorrenziale, mediante l’eliminazione del punto 6 dell’art. 3 del Disciplinare di gara o, in alternativa, mediante la previsione della concreta applicazione della disposizione in contestazione soltanto nell’ipotesi in cui dovesse intervenire l’adozione delle modalità di attuazione del comma 6 bis dell’art. 144, d.lgs. n. 50 del 2016 ad opera del d.m. n. 122 del 2017. 6. Si chiede di voler confermare che l’applicazione dell’art 144 comma 6 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, modificato dall’art. 90 del D.Lgs 56/2017, il quale stabilisce tra i criteri di valutazione dell’offerta che il ribasso sul valore nominale del buono pasto in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti sia valido e quindi applicabile solamente per il servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettronico e non per il servizio di mensa diffusa. Tale richiesta trova fondamento in quanto il servizio di mensa diffusa non è normato dall’art.144 del D.Lgs. 50/2016 e anche perché i due servizi hanno sostanziali differenze e nello specifico: Il concetto di mensa diffusa assimilabile a quello di mensa aziendale, è possibile garantire ai datori di lavoro gli stessi sgravi fiscali e contributivi di quest’ultima. La mensa diffusa, però, è un servizio diverso dal buono pasto, in quanto il dipendente può consumare un solo pasto al giorno e, nel caso in cui non dovesse consumarlo, non può recuperarlo nei giorni successivi. Caratteristiche Il servizio di mensa diffusa ha specifici vincoli: - Consente una sola prestazione giornaliera, limitata ai giorni di effettiva presenza in servizio; - Impossibilità di posticipare nel tempo la fruizione del servizio. Pertanto, in caso di mancata consumazione del pasto, il dipendente non potrà recuperarlo nei giorni successivi. Le card o app con tali caratteristiche consentono unicamente di identificare il dipendente e verificare il suo diritto a ricevere la somministrazione del pasto, ma non rappresentano titoli di credito. Inoltre, operando su di un circuito elettronico, le card consentono di verificare in tempo reale l'utilizzo conseguente alla maturazione del diritto da parte del dipendente della prestazione giornaliera. Questo permette, allo stesso tempo, di scongiurare un eventuale utilizzo improprio e/o fraudolento, come la richiesta di somministrazione del pasto in un giorno in cui il dipendente risulti ammalato o, semplicemente, in una fascia oraria diversa da quella prevista contrattualmente. Trattamento Fiscale L’articolo 51, comma 2, lett. c), Tuir prende in considerazione diverse tipologie di somministrazione di alimenti e bevande ai dipendenti. Precisamente, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente “le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29”. In considerazione di quanto esposto dall’articolo 51 Tuir e come riformato dalla Legge di Bilancio 2020, esistono quindi diverse fattispecie di somministrazione di vitto: 1) somministrazione diretta o gestione diretta/indiretta di una mensa da parte del datore di lavoro; 2) prestazione di servizi sostitutivi di mense aziendali (“ticket restaurant”); 3) somma a titolo di indennità sostitutiva di mensa. La collocazione di una fattispecie di somministrazione in una delle citate categorie è di estrema importanza, dato che a ciascuna di esse corrisponde un differente trattamento fiscale. Deducibilità Il trattamento fiscale della mensa diffusa non prevede limiti di deducibilità né di defiscalizzazione sull’importo giornaliero, a differenza dei buoni pasto. Con la nuova legge di bilancio 2020, infatti, il limite di deducibilità è sceso a 4€ per i buoni pasto cartacei (in precedenza era 5,29€) ed è salito ad 8€ per quelli elettronici. In questo caso, l’eventuale cifra che supera il valore di 8€ entra a fare parte dell’imponibile contributivo e fiscale. Nel caso della mensa diffusa, invece, non esiste alcun limite di deducibilità: qualsiasi eccedenza non va a costituire reddito da lavoro dipendente e quindi consente di evitare il pagamento di contributi fiscali e previdenziali. Saldo a consuntivo Anche sotto l’aspetto amministrativo e di fatturazione, la mensa diffusa risulta differente rispetto ai buoni pasto. Se con il buono pasto l’azienda acquisisce a inizio mese il totale di ticket basandosi sulle presenze del mese precedente, con la mensa diffusa l’azienda riceverà a fine mese una fattura con il totale consumato dai dipendenti. Utilizzo La mensa diffusa permette di utilizzare ristoranti, pub, tavole calde ed altri esercizi convenzionati esattamente come se fossero una mensa, nei giorni e orari stabiliti dalla singola azienda e con un menù a prezzo fisso o di un valore predefinito. Ogni giorno, il dipendente ha la possibilità di scegliere dove consumare il suo pasto e quanto “spendere”, entro la soglia massima dell’importo quotidiano. Il pagamento non avviene quando il dipendente utilizza il badge elettronico o l’app personale. La fattura, infatti, verrà poi inviata direttamente all’azienda, che si occuperà del pagamento complessivo di tutti i pasti dei propri dipendenti. 7. Al fine di consentire alla nostra Società di partecipare alla gara in oggetto, formulando un'offerta quanto più possibile aderente alle vostre esigenze, si chiedi di voler fornire: - l’elenco degli attuali gestori delle mense aziendali ed il relativo numero pasti effettuati negli anni 2019 e 2020 suddivisi per ogni singola sede; - l’elenco delle società che oggi gestiscono il servizio di distribuzione dei pasti veicolati ed il relativo numero pasti veicolati negli anni 2019 e 2020 suddivisi per ogni singola sede; 8. Si chiede di meglio precisare l’indirizzo delle due sedi sotto riportate o eventualmente di fornire le relative coordinate google maps AUSL ROMAGNA: CE-9-CASE FINALI - KP_0 AUSL ROMAGNA; CE-9-S.MAURO IN VALLE 1 - KP_0, CE-9-S.MAURO IN VALLE 2 - KP_0

Risposta : 1) E’ a carico degli operatori economici partecipanti il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Paragrafo 12 del Disciplinare di gara) Sono a carico dell’aggiudicatario le spese relative alla pubblicazione del bando (pubblicate al seguente link https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-e-avvisi_new/bandi-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@3973778) e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore. 2) Si conferma, ivi compresa l’eventuale applicazione delle riduzioni previste dall’art. 93 del Dlgs. N. 50/2016. 3) Il DGUE andrà compilato come prescritto dal paragrafo 15.2 del disciplinare di gara. 4) Le modalità e i tempi di pagamento delle fatture sono disciplinati dall’art. Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti dello Schema di Convenzione. 5) La norma richiamata, art. 3 punto 6 del disciplinare di gara, non trova corrispondenza nella documentazione di gara. 6 e 7) Si confermano le disposizioni contenute nella lex specialis di gara ed il quantitativo di buoni pasti stimato, di cui necessiteranno le Aziende Sanitarie interessate dalla presente procedura di gara nel corso dell’appalto. Tale quantitativo è già al netto dei pasti consumati all’interno delle mense aziendali, gestite dagli affidatari dei servizi di ristorazione ospedaliera. 8) Si precisano gli indirizzi delle due sedi riportate di seguito: - AUSL ROMAGNA: CE-9-CASE FINALI - KP_0 - Case Finali - Igiene Pubblica - Via Moretti; - AUSL ROMAGNA; CE-9-S.MAURO IN VALLE 1 - KP_0, CE-9-S.MAURO IN VALLE 2 - KP_0 San Mauro in Valle - Distretto - P.zza Magnani.

Chiarimento PI126345-21

Ultimo aggiornamento: 22/04/2021 12:57

Domanda : 1. Ai fini della presentazione delle eventuali giustifiche di gara, potete cortesemente specificare: - le spese di pubblicità, - i costi di segreteria - le spese di stipula e registrazione del contratto? - Il numero presunto delle transazioni per il periodo considerato utile 2. Potete cortesemente comunicare il n. delle Card che Vi necessitano ed il numero delle eventuali Carte jolly? 3. In relazione alla fornitura delle smart card, potreste confermare che le stesse dovranno essere fornite dal concorrente aggiudicatario del lotto di riferimento? 4. Relativamente alle mense interne/bar interni, indicati nell’Allegato A al capitolato, qualora uno o più esercizi non accettino la sottoscrizione del contratto di convenzionamento, confermate che sia possibile produrre dichiarazioni di impossibilità al convenzionamento stesso? 5 con riferimento al Capitolato Tecnico (allegato 5) art. 6: 5a) potete meglio precisare il significato di quanto in esso riportato, ovvero: “In relazione alle Aree Operative indicate nell’Allegato A) al Capitolato tecnico, il Fornitore dovrà stipulare apposite convenzioni con esercizi (es: bar interni; mense aziendali a gestione privata; ecc..) posti all’interno o comunque nelle aree di pertinenza delle strutture sanitarie/ambulatoriali appartenenti alle stesse Amministrazioni contraenti, attenendosi anche ad eventuali condizioni specifiche già previste in atti o accordi o simili tra detti esercizi e le medesime Amministrazioni….. Gli accordi di cui al presente comma possono essere stipulati e modificati, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta.” 5b) confermate che l’aggiudicazione della gara avverrà secondo il combinato disposto tra l’art 144, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, modificato dall’art. 90 del D.Lgs 56/2017, il quale prevede “il ribasso sul valore nominale del buono pasto in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti”, e la previsione ex art 5, comma 5 del D. M 122/2017 secondo cui “è vietato pattuire con gli esercizi convenzionati uno sconto incondizionato più elevato di quello stabilito dalla società emittente in sede di offerta”? 6. confermate, ai fini del calcolo della distanza degli esercizi dalle sedi, se dove non specificato altrimenti si debba applicare la misura del raggio? 7. Potreste indicare cosa si intende per locali “SPECIFICI per CELIACI”?

Risposta : 1) Sono a carico dell’aggiudicatario le spese relative alla pubblicazione del bando (pubblicate al seguente link https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-e-avvisi_new/bandi-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@3973778) e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore e le spese relative all’imposta di bollo per la stipula della convenzione (€ 16.00 ogni foglio). Il numero presunto delle transazioni per il periodo considerato utile coincide col nr dei buoni pasto in gara, anch’esso stimato in relazione alla durata contrattuale. 2 e 3) Come disciplinato dall’art. 8 del Capitolato tecnico, “la fruizione dei pasti da parte degli aventi diritto dovrà avere luogo mediante l’uso delle tessere magnetiche (“badge”) in dotazione ai dipendenti delle Amministrazioni Contraenti per la rilevazione delle presenze”; i dettagli tecnici dei badge sono specificati nell’Allegato B al Capitolato tecnico. Le tessere pertanto non devono essere fornite dagli aggiudicatari. 4) Si tratta di un’ipotesi scolastica, che andrà eventualmente regolata secondo l’art. 5 del Capitolato tecnico. 5a) La prima parte fa riferimento ad accordi preesistenti tra le aziende Sanitarie e gestori di esercizi posti all’interno o in aree di pertinenza delle medesime, e stabilisce sia un obbligo di convenzionamento, sia il rispetto di particolari condizioni già vigenti; la seconda parte stabilisce che tutti i contratti di convenzionamento possono essere stipulati e modificati, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta. 5b) Si conferma. 6) Si conferma. 7) Per locali specifici per celiaci si intendono quei locali che rispettano, nella preparazione, confezionamento e somministrazione degli alimenti, tutta la normativa vigente in materia di tutela delle persone affette da celiachia (Legge 123/2005 – Norme per la tutela delle persone affette da celiachia).

Chiarimento PI127332-21

Ultimo aggiornamento: 22/04/2021 12:57

Domanda : Quesito 1.1 il DECRETO 7 giugno 2017, n. 122 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (17G00134) recita come segue: Art. 2 Definizioni “Ai fini del presente decreto si intende: ….omissis… h) per valore facciale, il valore della prestazione indicato sul buono pasto, inclusivo dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6. Art. 6 Disposizioni finali 1. Il valore facciale del buono pasto e' comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo. Art. 5 Contenuto degli accordi 1. Gli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili contengono i seguenti elementi: ….omissis.. c) l'indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto alla società' emittente dai titolari degli esercizi convenzionati per effetto dell'utilizzo dei buoni pasto presso i medesimi; 5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, lettera c), e' vietato pattuire con gli esercizi convenzionati uno sconto incondizionato piu' elevato di quello stabilito dalla società emittente in sede di offerta ai fini dell'aggiudicazione o in sede di conclusione del contratto con il cliente.” Che l’articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 cosi prescrive: “6. L’affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta pertinenti, tra i quali: a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti;” Si desume pertanto che, nel rispetto dei due articoli di cui sopra, la commissione al ristoratore non può essere né superiore né inferiore allo sconto offerto dalla società emettitrice all’ente, ciò è chiaramente In contrasto con quanto indicato nel Disciplinare di Gara a: • art. 18.1 “Criteri di valutazione” sotto parametro n. 8 “Sconto incondizionato verso gli esercente” (commissione). Deve essere uguale o superiore allo sconto offerto sul valore dei buoni pasto. Quesito 1.2 • art. 17. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA ……omissis Il concorrente deve compilare l’offerta economica a Sistema, inserendo: - nel campo di SATER “PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (4 dec.)” il prezzo offerto per il singolo buono pasto al netto dell’IVA 4%, di altri oneri se dovuti e al netto della percentuale di SCONTO offerto; - nel campo di SATER “PERCENTUALE DI SCONTO INCONDIZIONATO AGLI ESERCENTI (2 Dec.)” la percentuale di sconto incondizionato verso gli esercenti, che sarà mantenuta per tutta la durata degli Ordinativi di fornitura; Dalla schermata della piattaforma e dal file excel da compilare per l’offerta si evince che la stessa prevede un prezzo risultante da uno sconto % da applicare sul prezzo del singolo buono pasto dopo aver scorporato un’IVA 4% (IVA di fatturazione al cliente). Nel campo, invece, relativo allo sconto incondizionato/commissione che il concorrente si impegna ad applicare agli esercenti, si richiede di riportare un valore percentuale (sconto % da applicare sul valore nominale del buono pasto IVA di somministrazione 10% inclusa). In siffatto modo va da sé che il ribasso reale offerto all’ente e lo sconto incondizionato/commissione offerta all’esercente non potranno mai coincidere in contrasto con le norme sopra citate. Ad esempio: valore facciale/nominale del buono pasto ovvero valore spendibile di Euro 7,00; valore facciale/nominale del buono pasto al netto dell’IVA 4% (base d’asta) Euro 6,7308; Valore al netto dello sconto offerto all’Ente dal concorrente del 5% (esempio) Euro 6,3943; Sconto reale all’Ente rispetto al 5% inserito in offerta pari al 8,65% = ((7-6,39)/7)*100 % 8,65; Valore facciale/nominale IVA di somministrazione inclusa (IVA 10% art. 122) al netto dello sconto incondizionato/commissione applicata all’Esercente del 5% Euro 6,65. Quesito 2 In relazione all’art.5.1 Requisiti degli Esercizi convenzionati del capitolato tecnico: Con riferimento al punto b) precedente, sono esclusi gli Esercizi di vendita rientranti nelle forme speciali di vendita al dettaglio di cui all’art. 4 comma 1 lett. h, punti 2,3,4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114. Premesso che detto articolo dell’ormai lontano D. Lgs. Del 31 marzo 1998, prevede: Art. 4. Definizioni e ambito di applicazione del decreto h) per forme speciali di vendita al dettaglio: 1)…omissis 2) …omissis 3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione; 4) la vendita presso il domicilio dei consumatori. Ciò premesso siamo a richiedere che le attuali e più moderne formule di vendita on line di esercizi/società attraverso piattaforme informatiche siano equiparate di fatto alle fattispecie dei punti 3 e 4 ormai datate. Pertanto qualsiasi proposta di servizio effettuata da dette strutture non potranno essere prese in esame ai fini della valutazione tecnica riferita ai singoli criteri di valutazione riportati all’art. 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA del disciplinare. Quesito 3 Ai sensi dell’art. 18.1 del Disciplinare di Gara, sono assegnati punti al concorrente che possieda il rating di legalità, con maggiorazione in base alle stelle conseguite in fase di ottenimento del predetto rating. Qualora il rating sia pari ad una, due o tre stelle, verranno assegnati rispettivamente 2, 3 o 4 punti. Inoltre, per ogni “+” conseguito nell’ambito del rating è previsto un punteggio pari a 0,25 punti. Il possesso del rating di legalità è un indicatore del rispetto di elevati standard di legalità che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercanto (di seguito “AGCM”) attribuisce alle imprese che ne facciano espressa richiesta, a seguito di opportune verifiche. Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (di seguito “Regolamento”), i presupposti necessari per una impresa ai fini del conseguimento del rating sono i seguenti: o detenere la sede operativa in Italia; o fatturato minimo di 2 milioni di euro nell’esercizio chiuso nell’anno precedente a quello in cui avviene la domanda del rating; o iscrizione nel registro delle imprese da almeno 2 anni alla data della domanda. Con riferimento all’ultimo requisito indicato, emerge con chiarezza come non sia consentito ottenere il rating a società neo costituite. A tal proposito, giova richiamare la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. V, 10.10.2019 n. 6907 nonché le Linee Guida ANAC n. 2 ivi citate, secondo cui “le Linee Guida n. 2 dell’A.N.A.C. hanno evidenziato come ‘a meno che la stazione appaltante non sappia già, nella predisposizione del bando di gara o della lettera di invito, che alla procedura potranno partecipare solo imprese potenzialmente idonee ad avere il rating, è opportuno che, per il suo utilizzo, vengano introdotte compensazioni per evitare di penalizzare imprese estere e/o di nuova costituzione e/o carenti del previsto fatturato, consentendo a tali imprese di comprovare altrimenti la sussistenza delle condizioni o l’impiego delle misure previste per l’attribuzione del rating”. Si rappresenta inoltre che il TAR Lazio con sentenza 05693/2018 ha stabilito che: “L’aspetto che assume rilievo, nell’odierna contrapposizione delle parti, concerne il requisito dell’iscrizione biennale nel Registro delle Imprese per la compagine sociale che chiede l’attribuzione del rating di legalità. Questo requisito non è espressamente previsto dalla legge, ma è stato introdotto solo a livello di regolamento dell’AGCM (come detto, all’art. 1, lett. b, n. iii, della delibera del 14 novembre 2012). Secondo la ricorrente, esso andrebbe inteso in senso strettamente letterale, con ciò escludendosi che imprese di nuova costituzione, proprio per il fatto di non poter risultare iscritte da almeno due anni nel Registro delle Imprese, possano ottenere il rating di legalità; secondo le parti resistenti, invece, quel requisito andrebbe inteso in senso più ampio, conformemente alla ratio dell’istituto, e cioè nel senso di ammettere che anche imprese di nuova costituzione possano ottenere l’attribuzione del rating, tutte le volte in cui esse comunque presentino elementi di continuità oggettiva e/o soggettiva con altre imprese già iscritte nel Registro da almeno un biennio. A giudizio del Collegio, è quest’ultima l’opzione interpretativa da preferire, dovendosi per l’effetto considerarsi soddisfatto il requisito dell’iscrizione biennale pure nelle ipotesi di subentro, da parte di un nuovo soggetto, nella titolarità di un’azienda preesistente già iscritta, attraverso i necessari meccanismi di conferimento aziendale o di modificazione societaria” Alla luce di quanto sopra si chiede di confermare che a dimostrazione degli elevati standard di legalità, siano equiparabili al possesso del Rating di Legalità nel suo massimo punteggio pari a tre stelle, a titolo esemplificativo, l’adozione di un Modello di Organizzazione e Controllo ex Dlgs 231/2001, la costituzione di un Organismo di Vigilanza e l’adozione di idonee Policy Anticorruzione oppure il possesso del Rating di Legalità nel suo massimo punteggio pari a tre stelle in capo alla società che detiene il 100% del capitale sociale dell’operatore economico che partecipa alla procedura di gara, società conferitaria del ramo d’azienda avente ad oggetto il settore oggetto della procedura stessa.

Risposta : 1.1) La premessa al quesito conferma il contenuto del criterio 8 della tabella punti riportata al paragrafo 18.1 del disciplinare di gara, atteso che: • a norma dell’articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 lo sconto (presentato in sede di offerta) sul valore nominale del buono pasto non deve essere superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti; • a norma del DECRETO 7 giugno 2017 è vietato che in sede di esecuzione contrattuale con l’esercente sia pattuito uno sconto più elevato di quello stabilito dalla società emittente in sede di offerta (l’offerta costituisce un vincolo massimo). 1.2) Si tratta di valori indipendenti: • il primo è il prezzo del buono pasto, IVA esclusa, che costituisce l’offerta economica; • il secondo è la percentuale – ossia lo sconto incondizionato - che sarà applicata agli esercenti per tutta la durata contrattuale ed ha un valore informativo. 2) Si conferma. 3) La Commissione giudicatrice dovrà tenere conto di quanto disposto dall’art. 95 comma 13 del Dlgs. N. 50/2016, assegnando, anche a concorrenti non in possesso del rating, il punteggio tabellare previsto per il criterio, sulla base del soddisfacimento dei requisiti previsti dalla Delibera AGCM del 12 novembre 2012 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (ultima modifica delibera n. 28361 del 28 luglio 2020) e secondo le modalità ivi indicate. A tal fine il concorrente dovrà dichiarare quali requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 della predetta Delibera siano rispettati, nell’ordine ivi riportato, e specificare altresì in che modo essi siano soddisfatti; in caso di aggiudicazione del servizio a concorrenti non in possesso del rating di legalità ma che abbiano conseguito un punteggio nel relativo criterio in forza delle sopramenzionate dichiarazioni, la Stazione Appaltante effettuerà i controlli circa la veridicità di quanto dichiarato.

Ultimo aggiornamento: 30-12-2021, 19:53