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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per Comuni della regione Emilia-Romagna
Ente appaltanteINTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Stato proceduraChiuso
Importo appalto50.476.682,68 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema03/07/2018
Termine richiesta chiarimenti18/09/2018 12:00
Termine presentazione delle offerte22/10/2018 12:00
Apertura busta amministrativa24/10/2018 10:00
Data chiusura procedura23/05/2019
Requisiti di sostenibilità ambientalesi

Viene premiato l'utilizzo di veicoli alimentati a metano o ibridi; di veicoli di recente immatricolazione in modo di ridurre le immisioni di inquinanti

Requisiti di sostenibilità socialesi

CLAUSOLA SOCIALE : l’aggiudicatario della Convenzione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO: il Fornitore: si obbliga ad eseguire il servizio di accompagnamento, laddove previsto, prevedendo l’impiego di persone svantaggiate e in stato di fragilità almeno nella misura di un addetto per ogni lotto in cui il servizio di accompagnamento sia richiesto.

Allegati

Referenti

Cani Elisabetta

telefono: 0515278029

Bisceglia Gaetano

telefono: 0515273638

Porcelluzzi Michele Nunzio

telefono: 0515273015

Mazzoli Cristina

telefono: 0515273435

Ghinelli Valentina

telefono: 0515273482

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Trasporto scolastico Comuni di Santarcangelo di Romagna e di Cesena

CIG: 7543305435

Lotto 2Trasporto scolastico Comune di Ravenna

CIG: 7543311927

Lotto 3Trasporto scolastico Comune di Imola

CIG: 7543319FBF

Lotto 4Trasporto scolastico area ferrarese

CIG: 7543329802

Lotto 5rasporto scolastico Comuni di Cento e di San Giovanni in Persiceto

CIG: 7543333B4E

Lotto 6Trasporto scolastico Comuni di Baiso, di Casalgrande, di Castellarano, di Rubiera, di Scandiano e di Viano

CIG: 7543345537

Lotto 7Trasporto scolastico Comune di Modena

CIG: 7543351A29

Lotto 8Trasporto scolastico Comuni di Bastiglia, di Bomporto, di Nonantola e di Ravarino

CIG: 7543356E48

Lotto 9Trasporto scolastico Comuni di Lesignano de’ Bagni, di Medesano, di Busseto

CIG: 754336775E

Chiarimenti

Chiarimento PI096825-18

Ultimo aggiornamento: 12/10/2018 14:59

Domanda : Con riferimento alla Scheda tecnica del Comune di Santarcangelo di Romagna, Linea C corsa 2 e corsa 3 si chiede se ciascuna delle due corse sia da fare un solo giorno alla settimana come riportato oppure sei giorni a settimana, visto che il totale dei km riportato per ciascuna di queste due linee risulta calcolato su 205 giorni all’anno anziché su 34 giorni, come dovrebbe essere nel caso delle corse effettuata una volta a settimana.

Risposta : La scheda tecnica del Comune di Santarcangelo, con esclusiva portata informativa e priva di alcun impatto sull’offerta, riporta evidentemente un mero errore materiale che consiste nell’aver moltiplicato i chilometri giornalieri di due corse “Corsa 2” e “Corsa 3” della Linea C per 205 giorni/anno (durata dell’anno scolastico calcolato su 6 giorni a settimana) invece che per 34 giorni corrispondente alla reale frequenza di un giorno a settimana, come riportato nella stessa scheda tecnica. In pratica: nel calcolo dei chilometri complessivi sono stati considerati i chilometri corretti della corsa per le frequenze corrette (1 giorno a settimana = 34 gg/anno), pur avendo riportato nelle schede tecniche un quantitativo totale per le due corse diverso (cioè calcolato su 6 giorni a settimana = 205 gg/anno), di cui in realtà non si è tenuto conto e che non è stato mai utilizzato per nessun fine. Questo errore materiale facilmente riconoscibile e per le ragioni dette del tutto ininfluente era individuabile moltiplicando i Km della corsa per la frequenza prima settimanale, poi per quella annua. In conclusione, i chilometri correttamente calcolati sono 415.791,48, come da Allegato 11 – Offerta Economica.

Chiarimento PI082644-18

Ultimo aggiornamento: 01/10/2018 13:21

Domanda : Considerato che è intenzione della scrivente partecipare ad alcuni lotti della gara in oggetto, si chiede di conoscere se, per quanto concerne il requisito degli scuolabus da utilizzare sui servizi scolastici, è possibile produrre contratto di acquisto, sottoscritto anche dall'azienda fornitrice, degli scuolabus nuovi euro 6 e di ultima generazione. Resta inteso che sarebbero comunque prodotti, unitamente ai preliminari di acquisto, anche i numeri di telaio degli scuolabus nuovi, già in pronta consegna presso le aziende costruttrici, che verrebbero ritirati ed immatricolati in caso di aggiudicazione definitiva.

Risposta : Si chiarisce che, ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti sono stabiliti dal paragrafo n. 7 “Requisiti Generali” e n. 8 “Requisiti speciali e mezzi di prova” del Disciplinare di gara. Relativamente ai veicoli da utilizzare, si ribadisce quanto previsto dal Paragrafo 16 “Contenuto della busta offerta tecnica” ed in particolare alla lettera b) ove il partecipante deve produrre “elenco dei vicoli messi a disposizione per ogni Comune del lotto per cui si partecipa indicando: comune, tipo vicolo, marca, modello, classe di omologazione, tipo di alimentazione, anno di immatricolazione, numero posti a sedere”. Eventuali altri mezzi di prova potranno essere ammessi o meno dalla Commissione Giudicatrice.

Chiarimento PI077905-18

Ultimo aggiornamento: 01/10/2018 13:17

Domanda : Lotto 5 - Comune di Cento I dati della scheda tecnica non sono coerenti con quanto esposto nei dati generali. In particolare, si evidenzia che: A_) La scheda tecnica "Dati generali" cita che i km richiesti nell'anno sono 5700 ma tale numero non trova riscontro nella scheda "linee" B_) Analoga incongruenza si riferisce al numero dei conducenti ove la scheda "Dati generali" cita 3 conducenti a fronte di 8 linee C_) La scheda "Dati generali" riporta SI alla richiesta di ¬accompagnamento ma non viene specificato alcun monte ore rendendo impossibile la valutazione tecnico economica D_) A fronte di 8 linee indicate risulterebbero solo 7 le linee attivate nell'a.s. 2018-19. Le informazioni rappresentante pertanto non danno la possibilità di avere un quadro chiaro degli oneri di servizio richiesti e conseguentemente formulare un'offerta obbiettiva. Si chiedono quindi chiarimenti in proposito.

Risposta : A_) Si conferma la correttezza dei dati espressi nel documento denominato “Scheda Tecnica – Comune di Cento” da cui emerge in tutta evidenza che il valore 5700 Km corrisponde al numero di chilometri per il servizio “Veicoli in disponibilità” di cui al Paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico. Si conferma anche la correttezza del numero dei chilometri annuali espressi nella sezione “Linee”, per il servizio di cui al Paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico in riferimento alle singole line di trasporto e singole corse di andata e ritorno. B_) Si confermano i dati pubblicati che si riferiscono ai conducenti dell’attuale fornitore del servizio. C_) Si rinvia a quanto disposto all’ultimo alinea del Paragrafo 14 del Capitolato tecnico e, nello specifico, al seguente passaggio: “In particolare, ove nelle schede tecniche non è indicato il "numero ore all'anno" per il servizio di accompagnamento, il Comune attualmente non acquista dal proprio Fornitore il servizio di accompagnamento a bordo, bensì provvede in proprio a garantire detto servizio. In tal caso il Fornitore deve mettere a disposizione un veicolo equipaggiato di un posto a sedere per adulto oltre a quello previsto per il conducente. Viceversa, laddove è indicato il "numero ore all'anno" per il servizio di accompagnamento, il Comune acquisterà il servizio di accompagnamento a bordo dal Fornitore”. D_) Ogni riferimento all’anno scolastico 2018/2019 non è pertinente, in quanto emerge dalla “Scheda Tecnica”, sezione “Dati Generali”, che l’appalto avrà inizio nell’anno scolastico 2019/2020. Si ricorda altresì quanto riportato nella stessa scheda tecnica: “potranno essere soppresse le linee 3 e 4 della primaria e secondaria Pascoli presso Corporeno in quanto dovrebbe essere approntata la scuola in fase di ristrutturazione post-terremoto.”

Chiarimento PI076625-18

Ultimo aggiornamento: 01/10/2018 13:15

Domanda : In riferimento agli Art. 16 e Art. 18.1 del Disciplinare di gara Criteri di valutazione Criterio 4 Vengono attribuiti dei punteggi alla percentuale di “Veicoli del Fornitore utilizzati nel servizio immatricolati nell’anno 2017”. Si chiede: A_) - se per veicoli “utilizzati” debba intendersi già utilizzati nei servizi scolastici di che trattasi o veicoli che il concorrente intende utilizzare (utilizzerà) nel servizio per il quale presenta offerta, e che dichiarerà nell’offerta stessa B_) - E’ scritto che “la percentuale è calcolata sul numero dei veicoli totali a copertura di tutte le linee, comprese quelle attualmente coperte da veicoli che potranno o meno essere acquisiti in comodato dai Comuni. Sono invece esclusi i veicoli di riserva.” Considerato che, ad eccezione dei lotti 2,3 e 7, all’interno di uno stesso lotto sono ricompresi più Comuni, non si comprende il concetto di “linee”: si tratta della singola linea o delle linee di uno stesso Comune? Si chiede di specificare la descrizione del criterio, chiarendo a se la percentuale vada rapportata all’insieme di tutte le linee dello stesso lotto. Criterio 5: Vengono attribuiti dei punteggi alla percentuale di “Veicoli del Fornitore utilizzati nel servizio immatricolati nell’anno 2018”. Si chiede: C_) - se per veicoli “utilizzati” debba intendersi già utilizzati nei servizi scolastici di che trattasi o veicoli che il concorrente intende utilizzare (utilizzerà) nel servizio per il quale presenta offerta, e che dichiarerà nell’offerta stessa D_) - E’ scritto che “la percentuale è calcolata sul numero dei veicoli totali a copertura di tutte le linee, comprese quelle attualmente coperte da veicoli che potranno o meno essere acquisiti in comodato dai Comuni. Sono invece esclusi i veicoli di riserva.” Considerato che, ad eccezione dei lotti 2,3 e 7, all’interno di uno stesso lotto sono ricompresi più Comuni, non si comprende il concetto di “linee”: si tratta della singola linea o delle linee di uno stesso Comune? Si chiede di specificare la descrizione del criterio, chiarendo se la percentuale vada rapportata all’insieme di tutte le linee dello stesso lotto. Criteri 4 e 5 E_) Considerato che il servizio decorre dal settembre 2019 e ritenendo che i criteri non possano che riferirsi agli autobus che si intendono utilizzare e non già a quelli già utilizzati nel servizio di che trattasi (in quanto con quest’ultima interpretazione si favorirebbero evidentemente gli incumbent attuali) si chiede come mai non vengano attribuiti punteggi alla percentuale di veicoli del fornitore che verranno immatricolati nell’anno 2019 (anche solo fino a settembre). Se la ragion d’essere della premialità sottesa a questi criteri è la modernità del parco, si ritiene che i criteri 4 e 5 non possano che essere riformulati nel senso di prevedere, rispettivamente, la immatricolazione “almeno nell’anno 2017 e “almeno” nell’anno 2018, lasciando la possibilità di ottenere punteggio ad un concorrente che proceda alla immatricolazione nell’anno 2019.

Risposta : A_) Si tratta dei veicoli che il fornitore utilizzerà in caso di aggiudicazione della presente Convenzione, compresi i veicoli eventualmente acquisiti in comodato d’uso dai Comuni. A tale proposito si rinvia alla lettura in combinato disposto degli articoli 16 “Contenuto offerta tecnica” e 18.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” del Disciplinare di gara e agli articoli 9 “Veicoli” e 10 “Acquisizione veicoli comunali” del Capitolato tecnico. B_) La percentuale dovrà essere calcolata sull’insieme di tutte le linee di tutti i Comuni compresi in ciascun lotto. C_) Si veda risposta A_). D_) Si veda risposta B_). E_) Si conferma quando previsto nel Disciplinare di gara in merito ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica.

Chiarimento PI076624-18

Ultimo aggiornamento: 01/10/2018 13:13

Domanda : In riferimento all’Art. 8.4 del Disciplinare di gara Si segnalano dei refusi nei richiami, laddove si citano punto 0 lett.a) e lett c) si chiede conferma che ci si riferisca al punto 8.1 lett a) e lett c).

Risposta : Trattasi di errore materiale, il testo dell’art. 8.4 del Disciplinare di gara viene pertanto così emendato: “(…) Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1 lett. a) nonché di cui al punto 8.1 lett. b) possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari, deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate /raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo all’iscrizione di cui al punto 8.1 lett. c) e 8.1 lett. d) deve essere posseduto da tutte le imprese che effettuano il servizio di trasporto; (…)”

Chiarimento PI076623-18

Ultimo aggiornamento: 01/10/2018 13:11

Domanda : In riferimento all’Art. 8.2 - Lettera e) del Disciplinare di gara A_) E’ scritto: “Nel caso in cui il fatturato specifico dichiarato copra il fatturato richiesto per i lotti a cui il concorrente intende partecipare, questi sarà ammesso per i lotti di maggior valore economico, fino a concorrenza del fatturato dichiarato”. Si chiede perché, se il fatturato è sufficiente a coprire i lotti cui il concorrente intende partecipare, non possa appunto partecipare a tutti i lotti, anziché solo a quelli di maggior valore economico. B_) E’ scritto che la comprova del requisito del fatturato specifico medio annuo possa essere fornita mediante “dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società”. E’ possibile che tale previsione non sia conforme alla norma, in quanto tale dichiarazione può essere rilasciata soltanto dal soggetto che ha la legale rappresentanza della società?

Risposta : A_) Nel secondo paragrafo dell’art. 8.2 – Lettera e) del Disciplinare è presente un errore materiale, tale paragrafo è pertanto così emendato: “Nel caso in cui il fatturato specifico dichiarato non copra il fatturato richiesto per i lotti a cui il concorrente intende partecipare, questi sarà ammesso per i lotti di maggior valore economico, fino a concorrenza del fatturato dichiarato”. B_) Si conferma quanto riportato al paragrafo 8.2, lettera e) del Disciplinare di gara.

Chiarimento PI076621-18

Ultimo aggiornamento: 01/10/2018 13:08

Domanda : In riferimento all’Art. 5.1 “DURATA” del Disciplinare di gara Si dice che la durata della Convenzione è 48 mesi e che entro tale periodo le Amministrazioni contraenti possono emettere Ordinativi di fornitura che avranno durata sino al 60° mese dall’avvio del servizio. Cosa succede se un ordinativo è emesso in prossimità della scadenza della Convenzione? Non si ritiene che manchi la determinazione di un termine massimo entro il quale attivare l’Ordinativo? Questa eventualità come si concilia con gli importi dei lotti indicati all’art. 4 del capitolato, ove il valore di ogni singolo lotto è rapportato al massimo a 5 anni (cui si aggiunge l’importo della opzione per eventuale proroga art. 106 comma 11 D. Lgs. 50/2016)? L’incertezza temporale circa il momento in cui potrà essere emesso l’Ordinativo di Fornitura e la mancanza di un minimo di fornitura garantito non si ritiene che renda arduo se non impossibile per il concorrente presentare un piano di investimenti ed un piano economico finanziario sostenibili?

Risposta : Si veda la risposta al quesito n. PI071261-18, lettera G_). Si conferma quanto stabilito dall’art. 5.1 del Disciplinare di gara. Si ribadisce che la durata della Convenzione è di 48 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa, durante i quali i Comuni emetteranno i propri Ordinativi di fornitura, vale a dire, stipuleranno i propri contratti con il Fornitore, aventi ciascuno una durata di 60 mesi (sessanta mesi) a decorrere dalla data di attivazione del relativo servizio. Ogni ordinativo di fornitura è un contratto a sé stante al quale si applicano tutte le norme previste dal Codice degli Appalti, tra cui anche quella della proroga prevista dall’art. 106 comma 11. I valori riportati nella tabella sono, come in ogni Convenzione, i massimali entro i quali i Comuni emetteranno gli ordinativi di fornitura.

Chiarimento PI075532-18

Ultimo aggiornamento: 01/10/2018 13:05

Domanda : CCNL E COSTO MANODOPERA In assenza di Tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relative ai CCNL per autoferrotranvieri e NCC, contratti più rappresentativi ai sensi dell’art. 30, comma 4, e dell’art. 50 del Codice dei contratti pubblici, le ore così calcolate sono state valorizzate utilizzando i trattamenti retributivi previsti dalle Tabelle ministeriali di contratti analoghi, con riferimento al IV livello. QUALI SONO I CONTRATTI ANALOGHI PRESI A RIFERIMENTO?

Risposta : Le informazioni sul calcolo del costo del lavoro sono ampiamente illustrare nel progetto di gara.

Chiarimento PI075530-18

Ultimo aggiornamento: 01/10/2018 13:04

Domanda : Se i chilometri percorsi mediamente per ogni linea di un determinato comune, in un determinato anno scolastico, risulteranno superiori ai chilometri corrispondenti alla linea minima determinata dal Piano di Trasporto annuale vigente in fase di avvio di contratto, il corrispettivo annuale sarà determinato dal prezzo al km di cui al paragrafo 3.1 moltiplicato per i chilometri corrispondenti alla linea minima determinata dal Piano di Trasporto dell’anno scolastico di riferimento? Esempio: Lotto 6 – comune di Casalgrande (ipotizzando che il valore della linea minima sia di 13.850 km annui): Km percorsi in un determinato anno scolastico per tutte le linee = 57.000 (numero inventato); N° di linee in un determinato anno scolastico = 4; Km medi per ogni linea = 14.250; Corrispettivo annuo = 57.000 X 2,26 €/km = € 128.820,00

Risposta : Si veda la risposta al quesito precedente. Ad ogni buon fine si chiarisce che il concetto di linea minima costituisce un argine ad un’eccessiva riduzione chilometrica, mentre per aumenti vige il principio di cui al punto 1 dell’art. 11 del Capitolato tecnico.

Chiarimento PI075528-18

Ultimo aggiornamento: 01/10/2018 13:02

Domanda : Se i chilometri percorsi mediamente per ogni linea di un determinato comune, in un determinato anno scolastico, risulteranno inferiori, anche oltre il 5%, ai chilometri corrispondenti alla linea minima determinata dal Piano di Trasporto annuale vigente in fase di avvio di contratto, il corrispettivo annuale sarà determinato dal prezzo al km di cui al paragrafo 3.1 moltiplicato per i chilometri corrispondenti alla linea minima determinata dal Piano di Trasporto annuale vigente in fase di avvio di contratto e per il numero di linee attivate in quel determinato anno scolastico? Esempio: Lotto 6 – comune di Casalgrande (ipotizzando che il valore della linea minima sia di 13.850 km annui e un prezzo al km corrispondente a quello di gara – senza sconto): Km percorsi in un determinato anno scolastico per tutte le linee = 48.000 (numero inventato inferiore al 5% di 55.400); N° di linee in un determinato anno scolastico = 4; Km medi per ogni linea = 12.000 (inferiore al 5%); Corrispettivo annuo = 55.400 X 2,26 €/km = € 125.204,00

Risposta : Si rimanda a pagina 26 del Capitolato Tecnico (par 11 punto 1) dove è descritta la modalità di calcolo del corrispettivo annuale che il Comune verserà al Fornitore. Questo sarà composto dal prodotto dei chilometri totali corrispondenti alla somma delle lunghezze di tutte le linee attive nel Piano dei Trasporti annuale (PTA) vigente moltiplicato per il prezzo al chilometro offerto dal fornitore in sede di gara. L’esempio non è corretto, né sufficiente ad effettuare una simulazione, poiché non sono riportate nè la lunghezza iniziale nè la riduzione delle singole linee. Si chiarisce che: • qualora, in corso d’anno, dovessero intervenire variazioni di lunghezza di una o più linee previste nel PTA, tali da comportare aumenti o riduzioni chilometriche oltre il 5%, queste saranno valorizzate applicando l’apposito prezzo al chilometro offerto dal fornitore in sede di gara, per la parte eccedente la c.d. “frizione di gestione minima”, pari appunto al 5%. Tutte le diminuzioni e gli aumenti chilometrici effettuati all’interno dello stesso anno scolastico, concorrono tra di loro nel calcolo del 5%; • il concetto di “linea minima” si applica in riferimento alla singola linea; pertanto nessuna linea può subire una riduzione rispetto alla sua lunghezza che la porti al di sotto della linea minima. In tal caso sarà comunque corrisposto per quella/e linea/e interessata/e l’importo offerto in sede di gara moltiplicato per il numero dei Km della linea minima.

Chiarimento PI075526-18

Ultimo aggiornamento: 01/10/2018 12:59

Domanda : Con riferimento all’art. 11 del capitolato ed in particolare al concetto di “linea minima determinata dal Piano di Trasporto annuale vigente in fase di avvio del contratto” si richiede il seguente chiarimento: Il valore chilometrico della “linea minima determinata dal Piano di Trasporto annuale vigente in fase di avvio del contratto” è quello risultante dalle schede tecniche dei singoli comuni? Esempio: Lotto 6 – comune di Casalgrande: Nella scheda tecnica “foglio linee” sono stati indicati i seguenti chilometri annui delle corse che sommati determinano i chilometri annui delle linee: Linea 1 km 10.200: corsa 1 = km 4.100 – corsa 2 = km 2.600 – corsa 3 = km 3.500; Linea 2 km 9.800: corsa 1 = km 5.300 – corsa 2 = km 4.500; Linea 3 km 19.200: corsa 1 = km 9.600 – corsa 2 = km 9.600; Linea 4 km 16.200: corsa 1 = km 6.500 – corsa 2 = km 2.400 – corsa 3 = km 7.300; Totale linee = km 55.400 annui; Linea minima determinata dal Piano di Trasporto annuale vigente in fase di avvio del contratto = km 13.850 annui. Se il valore chilometrico della “linea minima determinata dal Piano di Trasporto annuale vigente in fase di avvio del contratto” non è quello sopra indicato, come viene determinato?

Risposta : L’esempio riportato è corretto. Il valore chilometrico della linea minima determinata dal Piano di Trasporto annuale vigente in fase di avvio del contratto sarà calcolato come nell’esempio sopra indicato.

Chiarimento PI071290-18

Ultimo aggiornamento: 01/10/2018 12:57

Domanda : CAPITOLATO Art. 10. Per quanto riguarda la previsione per cui laddove previsto nelle schede tecniche i veicoli di proprietà comunale potranno essere concessi in uso al Fornitore per mezzo di comodato d’uso gratuito per tutta la durata del servizio, e considerato che nelle schede è indicato che i veicoli dei Comuni sono immatricolati in suo proprio, si chiede se sia legittimo e possibile, alla luce di quanto previsto dall’art. 2, comma 5 della legge 218/2003 sull’attività di noleggio autobus con conducente, che siffatti veicoli possano essere utilizzati dal Fornitore in uso terzi.

Risposta : Si ritiene che detta disposizione non contrasti con norme imperative di legge; si rimanda al par. 10 del Capitolato Tecnico. Si rammenta comunque che â€œÈ facoltà del Fornitore rinunciare all’utilizzo dei veicoli di proprietà comunale, secondo quanto abbia offerto in sede di gara”.

Chiarimento PI071289-18

Ultimo aggiornamento: 01/10/2018 12:52

Domanda : A_) Sono stati rilevati i seguenti errori relativamente alla maggior parte dei documenti “Schede tecniche” e “Piani di trasporto” di cui agli allegati A al Capitolato del Lotto 4: • le Schede tecniche indicano quale periodo di effettuazione dei servizi l’anno scolastico “2017/2018” B_) • i km indicati nelle Schede tecniche in relazione a ogni singola corsa non sempre coincidono con i km ricavabili dalla descrizione dei percorsi indicata nei documenti Piani di trasporto; per i Comune di Jolanda, Fiscaglia e Mesola poi, manca il Piano dei trasporti con la descrizione dei percorsi C_) • nelle Schede tecniche i luoghi di inizio e fine corsa ed i relativi orari non sempre coincidono con quanto riportato nei corrispondenti Piani di trasporto D_) • la periodicità settimanale del servizio riportata nelle Schede tecniche (es. dal lunedì al venerdì) non coincide con i giorni di servizio ricavabili dal rapporto fra i km totali e i km giornalieri indicati nelle stesse Schede E_) • il rapporto fra i km dichiarati per corsa nelle Schede tecniche e il tempo di percorrenza indicato nei corrispondenti Piani di trasporto dà luogo ad una velocità commerciale spesso incompatibile con i limiti di velocità imposti dalle norme e con la tipologia di servizio, che prevede molte fermate con carico e scarico di scolari F_) • nei Piani di trasporto spesso gli orari di transito non sono presenti a tutte le fermate: questo non consente di comprendere la corretta successione delle fermate lungo il percorso. G_) In particolare, per quanto riguarda il servizio del Comune di Comacchio si rileva: che i dati indicati nella Scheda tecnica relativamente agli orari e ai percorsi e alle giornate di effettuazione dei servizi non sono congruenti con quelli indicati nel Piano dei trasporti. A titolo di esempio, relativamente alla linea 4, corsa 1: - l’orario di partenza indicato nella Scheda tecnica è h 7.00, nel Piano di trasporto è h 6.50; l’orario di arrivo è h 8.10 nella Scheda tecnica e h. 8.20 nel Piano trasporti; i punti di partenza nella Scheda Tecnica sono Comacchio Deposito mentre nel Piano dei Trasporti sono Comacchio centro; i punti di arrivo nelle corse di andata nella Scheda Tecnica sono Scuola Media, mentre nel Pianto Trasporti sono Comacchio centro. - la velocità commerciale di questa corsa, con lunghezza ed orari dichiarati nella Scheda tecnica, è superiore a 60 km all’ora, velocità che, come sopra anticipato, è incompatibile con i limiti di velocità imposti dalle norme e dalla tipologia del servizio - sono indicati 72 km di lunghezza nella Scheda Tecnica, mentre la lunghezza ricavabile dal Piano di trasporto è 42 Km - l’andata presenta una periodicità di cinque giorni settimanali (dal lunedì al venerdì) che porta a circa 170 giornate di servizio, incoerente con il rapporto fra i km totali e i km giornalieri indicati nella scheda tecnica (che porta a 190 giornate) H_) Per quanto riguarda il servizio del Comune di Codigoro, i dati indicati nella Scheda tecnica relativamente agli orari e ai percorsi non sono congruenti con quelli indicati nel Piano dei trasporti. A titolo di esempio, relativamente alla linea 1 corsa 1: - i km indicati nella Scheda tecnica sono 23, quelli ricavabili dal Piano di trasporto sono 11 - la corsa parte alle h 7.30 secondo quanto indicato nella Schede tecnica, parte alle h 7.15 secondo il Piano di trasporto Relativamente alla linea 2 corsa 1: - il ritorno presenta una periodicità di tre giorni settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì) che porta a circa 100 giornate di servizio, incoerente con il rapporto fra i km totali e i km giornalieri indicati nella scheda tecnica (che porta a 202 giornate) - nella scheda tecnica è indicata la lunghezza del precorso di 30 km, mentre quella ricavabile dal Piano trasporti è pari a 11 km - la velocità commerciale di questa corsa, con lunghezza ed orari dichiarati nella Scheda tecnica, è di 60 km all’ora, incompatibile, come sopra anticipato, con i limiti di velocità imposti dalle norme e dalla tipologia del servizio. I_) Per quanto riguarda il servizio del Comune di Copparo, la relativa Scheda tecnica riporta soltanto il totale delle percorrenze km annue per linea e non per singola corsa; ciò comporta che non sia possibile verificare il numero dei giorni di effettuazione del servizio, alla luce delle incongruenze sopra segnalate, e relative al rapporto fra i km totali e i km giornalieri indicati nella Scheda tecnica. L_) Inoltre il Piano dei trasporti non contiene la descrizione puntuale delle corse delle varie linee: in particolare manca l’indicazione del percorso e dell’orario dei ritorni a fronte delle andate nelle varie giornate, manca il numero di corse da effettuare nelle varie giornate, manca l’indicazione delle giornate di effettuazione delle corse. Gli errori sopra evidenziati generano incertezza assoluta e non consentono di formulare correttamente un’offerta.

Risposta : A_) In più parti della documentazione di gara (ad esempio paragrafi 1, 3.1, 14 del Capitolato tecnico, paragrafo 17 del Disciplinare di gara) si specifica che vengono allegate al Capitolato tecnico (Allegato A_Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) le Schede tecniche ed i Piani di Trasporto 2017/2018 di ogni Comune, in cui sono riportati i Km e il numero delle ore di accompagnamento, per orientare i concorrenti nella formulazione dell’offerta. B_) L’affermazione non meglio circostanziata non consente di formulare un chiarimento puntuale. Si ricorda che, come previsto al paragrafo 14 del Capitolato Tecnico, “Il documento “Allegato A – Lotto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9” al presente Capitolato Tecnico contiene, per ogni singolo Comune del lotto di norma, n. 2 documenti: - n.1 “Scheda Tecnica”: documento in formato Excel, nel quale sono presenti i seguenti fogli di lavoro e le relative informazioni: 1. Dati generali; 2. Descrizione delle linee; 3. Descrizione di eventuali plessi distaccati attualmente serviti; - n. 2 “Piano di trasporto” (PTA), nel quale per ogni singolo Comune del lotto, sono riportati indirizzi e orari delle singole fermate. Di norma, il Piano è riferito agli indirizzi e alle fermate effettuate nel corso dell’anno scolastico 2017/2018. Il “Piano di trasporto” di norma è costituito da unico file, talvolta da più file, a seconda dei singoli Comuni”. La Scheda Tecnica rappresenta quindi informazioni di sintesi sulle caratteristiche del servizio mentre il Piano di Trasporto contiene le informazioni relative ad orari e indirizzi del servizio di norma nell’anno 2017-2018, che, in considerazione della natura del servizio, potrebbero aver subito modifiche nel corso dello stesso periodo. Quanto ai Comuni di Jolanda di Savoia, Fiscaglia e Mesola, l’art. 14 del Capitolato tecnico, non essendo stato possibile acquisire dai medesimi Comuni i rispettivi PTA, prevede espressamente che “Lotto 4: per i Comuni di Fiscaglia, Mesola, Jolanda di Savoia non è allegato il “Piano di Trasporto”, le linee sono comunque descritte all’interno della “Scheda Tecnica”. Le informazioni fornite sono sufficienti ai fini della formulazione dell’offerta. C_) L’affermazione non meglio circostanziata non consente di formulare un chiarimento puntuale. Si veda risposta precedente. D_) L’affermazione non meglio circostanziata non consente di formulare un chiarimento puntuale. E_) L’affermazione non meglio circostanziata non consente di formulare un chiarimento puntuale. Si fa comunque presente che i concorrenti dovranno attenersi a tutte le prescrizioni di legge vigenti nella conduzione dei mezzi. F_) L’affermazione non meglio circostanziata non consente di formulare un chiarimento puntuale. Si fa comunque presente che l’assenza di orario della singola fermata non incide sulla sequenza delle fermate. G_) H_). Vengono sollevate alcune osservazioni in merito a incongruenze tra la lunghezza delle corse e gli orari di partenza e di arrivo, indicati, rispettivamente, nelle schede tecniche e nei PTA nonché osservazioni circa la periodicità delle corse e, conseguentemente, circa il quantitativo di Km previsto dalla documentazione di gara. I chiarimenti possono essere forniti in modo unitario, premettendo che comunque le censure poste, quandanche dimostrate, avrebbero un’incidenza sui tempi del servizio e sui Km complessivi del lotto 4 del tutto trascurabile. Si chiarisce che: • le incongruenze rilevate tra gli orari ed i luoghi di partenza e di arrivo indicati nelle schede tecniche e nei PTA sono misurabili in termini di 10/15 minuti. In ogni caso si ritiene di dover fare riferimento agli orari indicati nei PTA, i quali presentano un maggior livello di dettaglio e costituiscono la fonte su cui sono state impostate le schede tecniche; • per quanto riguarda eventuali incongruenze tra il numero dei Km indicati nelle schede tecniche e quelli indicati nei PTA, si rammenta che il numero dei Km in appalto è stato calcolato in via presunta sulla base dei dati trasmessi dai 41 Comuni, in relazione alla situazione dell’anno scolastico 2017/2018, con la precisazione che tali dati sono stati forniti “per orientare i concorrenti nella formulazione dell’offerta, fermo restando che tali quantitativi potranno subire variazioni per ogni anno di durata degli Ordinativi di fornitura e che servizi attualmente non previsti per alcuni Comuni/lotti, potranno essere successivamente richiesti e conseguentemente dovranno essere forniti, ai prezzi offerti” (cfr. par. 17 del Disciplinare di gara). Coerentemente, l’impostazione della gara prevede un’offerta di prezzo per singolo Km (a prescindere dai Km totali, che sono da intendere come indicativi), prezzo che in fase di esecuzione contrattuale sarà moltiplicato per il quantitativo di Km effettivamente percorsi, stimati, in via preventiva, all’inizio di ciascun anno scolastico, quindi, conguagliati a fine anno scolastico secondo le modalità stabilite dall’art. 11 del Capitolato tecnico. I_) Confermando le considerazioni di cui al punto sopra, si fa presente che la scheda tecnica del Comune di Copparo riporta il numero dei Km per corsa giornalieri, la frequenza settimanale della corsa nonché il periodo annuale in cui il servizio è richiesto. L_) Le varie informazioni richieste possono essere dedotte dalla lettura combinata della Scheda Tecnica e del Piano di trasporti.

Chiarimento PI071261-18

Ultimo aggiornamento: 01/10/2018 12:46

Domanda : A_) Si rileva che, secondo quanto previsto nelle premesse, al punto j) della Convenzione, la Convenzione stessa "non è fonte di obbligazione per l'Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando, in ogni caso, la medesima Convenzione, le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, i quali, nei limiti previsti, saranno, per ciascuna di queste, fonte di obbligazione". Siffatta premessa, è chiara nell'evidenziare che gli atti costituenti fonti di obbligazione per il Fornitore, per l'esecuzione del Servizio di Trasporto Scolastico, saranno solo i contratti sottoscritti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore (Ordinativi di Fornitura), nei quali andranno trasposti gli obblighi delineati dalla Convenzione; I) Molte delle successive clausole della Convenzione non paiono attenersi allo schema della citata premessa, ovvero: Art. 8 comma 5: è scritto che il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Agenzia e le Amministrazioni Contraenti dalle conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. Il Fornitore non ha una obbligazione siffatta nei confronti dell'Agenzia, dunque, si chiede perché il Fornitore possa rispondere alla stessa e manlevarla, anziché rispondere all'Amministrazione contraente? Comma 10: si fa riferimento a verifiche effettuate da parte dell'Agenzia, oltreché dell'Amministrazione contraente; si chiede di specificare in base a quale titolo l'Agenzia dovrebbe poter effettuare verifiche sullo svolgimento del servizio? Comma 12: si chiede a quale titolo l'Agenzia potrebbe emettere Ordinativi di Fornitura? Art. 17, commi 3, 7 e 8: si fa riferimento ad obblighi del Fornitore verso l'Agenzia e poteri dell'Agenzia nei confronti del Fornitore. Si chiede di chiarire se tali obblighi siano da ricondurre solo al rapporto Contraente/Fornitore? B_) Art. 25 comma 4: è previsto che il sub appalto venga autorizzato dall'Agenzia. Si chiede se il medesimo non debba essere, invece, autorizzato dall'Amministrazione contraente? C_) II) Si chiede di chiarire quali siano i flussi dei pagamenti: se, cioè, i corrispettivi al Fornitore siano erogati dall'Agenzia o dall'Amministrazione contraente? D_) Si ritiene che la clausola di cui all'art. 15 - che attribuisce all'Agenzia la competenza sulla revisione dei prezzi - la clausola dell'art. 19 - che prevede la corresponsione di somme a titolo penale all'Agenzia - e la clausola 20 - che prevede il rilascio della cauzione definitiva a favore dell'Agenzia - siano legittime solo nell'ipotesi in cui i corrispettivi al Fornitore vengano erogati dall'Agenzia; in caso contrario, si chiede se le competenze di cui alle citate clausole spettino all'Amministrazione contraente? E_) III) Si riportano, infine, le seguenti osservazioni, e si formulano i seguenti quesiti: Art. 4, comma 6: si ritiene che, contrariamente a quanto indicato, l'affidamento non possa che avvenire in esclusiva. Una volta che sia stato stipulato un contratto con un Fornitore, avente ad oggetto un determinato servizio, non si vede come l'Amministrazione Contraente possa affidare in tutto o in parte lo stesso servizio ad un soggetto terzo, senza ledere i diritti del Fornitore nascenti dal contratto stipulato? F_) Art. 6, commi 1 e 4: al comma 1 è previsto che i singoli contratti con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura. In tale caso, si chiede come possa il Fornitore trasmettere, preliminarmente all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, un programma di inserimento lavorativo, come previsto all'articolo "Clausola Sociale", concludendosi il contratto nel momento in cui il Fornitore riceve l'Ordinativo e non vi è una comunicazione preventiva a fronte di tale ricezione? G_) Art. 7: Sulla durata della Convenzione e sulla durata degli Ordinativi di Fornitura valgono le stesse considerazioni svolte a proposito dell'art. 5. 1 del disciplinare? H_) Art. 8, comma 6: si parla di attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni: si chiede di specificare di quali attività si tratti? I_) Art. 8, comma 7: si fa riferimento alla compilazione del DUVRI, ma all'art. 4 del disciplinare è scritto che l'importo degli oneri per la sicurezza è pari ad € 0, 00 (?). L_) Art. 8, comma 9: si fa riferimento a personale specializzato che, per la prestazione delle attività contrattuali, può accedere nei locali delle Amministrazioni. Vale quanto detto a proposito del comma 6. M_) Art. 8, comma 13: si ritiene che la citazione Dell'"Azienda Sanitaria" sia un refuso. N_) Art. 16, comma 7: la clausola risolutiva è formulata in modo generico, non essendo legata ad inadempimenti specifici. O_) Art. 20, comma 1: è scritto che la cauzione è del 10% del valore di ogni singolo rapporto di fornitura, mentre al comma 3 è scritto che, in caso di risoluzione, .... la cauzione viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura. Si chiede di chiarire, in quanto le disposizioni apparirebbero in contraddizione. P_) Art. 20, comma 4: è previsto che la cauzione definitiva sia prestata a garanzia anche di obbligazioni future. Tale previsione non sembra in linea con il Codice degli Appalti. Art. 20, comma 5: è previsto che, tanto l'Agenzia quanto le Amministrazioni Contraenti (AC), possano rivalersi sulla cauzione fatto salvo quanto riportato al punto II), si ritiene che la cauzione definitiva possa essere escussa solo dal soggetto creditore a favore del quale è rilasciata.

Risposta : Di seguito si forniscono le risposte alle richieste di chiarimento ricevute: A_) l’Agenzia Intercent-ER ha determinato di affidare il servizio di trasporto scolastico per alcuni Comuni della regione Emilia-Romagna firmatari di apposito protocollo con l’Agenzia medesima e uniti in Gruppo di Acquisto, mediante la stipula di una Convenzione o più Convenzioni ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n.11. Le differenti obbligazioni che vincolano l’Agenzia, i Comuni ed il medesimo fornitore sono disciplinate nello Schema di Convenzione e nel Capitolato tecnico, di cui si conferma il contenuto. Le ulteriori fonti normative che legittimano - e anzi ampiamente promuovono - questa modalità di acquisto, succedutesi negli anni, sono numerose e facilmente reperibili. B_) Si conferma che il subappalto potrà essere autorizzato dall’Agenzia. C_) I corrispettivi saranno erogati dai Comuni che usufruiranno del servizio. D_) Si conferma quanto chiaramente stabilito dagli articoli citati. E_) Si conferma che i 41 Comuni destinatari del servizio dovranno emettere i propri Ordinativi di Fornitura. La clausola citata, di rito, mira a salvaguardare l’autonomia dei Comuni per eventuali servizi non contemplati. F_) Si conferma che i contratti con i singoli Comuni si concludono con l’emissione degli OdF. Si rammenta che detta emissione è preceduta dall’Atto di Regolamentazione del servizio di cui al paragrafo 5 del Capitolato tecnico, che conterrà le informazioni utili alla prestazione del servizio. G_) La domanda non è chiara. Ad ogni buon fine si chiarisce che la durata della della Convenzione è di 48 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa, durante i quali i Comuni possono emettere Ordinativi di fornitura, vale a dire stipulare propri contratti con il Fornitore, i quali avranno una durata di 5 anni. H_) Si tratta di clausola di rito, che mira a specificare che non devono sussistere interferenze con le attività dei Comuni. I_) Trattandosi di Convenzione quadro, si conferma che il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, Allegato 8 al Disciplinare di gara, contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione oggetto della gara, che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione dei singoli contratti, così come previsto dall’art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. I Comuni, prima dell’inizio dell’esecuzione, potranno procedere alla specifica quantificazione di detti oneri, rapportando il documento predisposto dalla stazione appaltante alle singole fattispecie dei luoghi ove le prestazioni verranno eseguite. L_) Si tratta di clausola di rito. Si fa presente che tale fattispecie può verificarsi. M_) Trattasi di refuso. N_) Si conferma il contenuto del comma. O_) Il comma 1 dell’art. 20 prevede: “Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari al 10% del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali)”. Pertanto, la cauzione è posta a garanzia degli obblighi assunti con i singoli OdF ma il suo valore è pari al 10% del valore della Convenzione, eventualmente incrementato ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali). P_) Si conferma il contenuto del comma.

Chiarimento PI060260-18

Ultimo aggiornamento: 17/07/2018 11:37

Domanda : Con la presente si fa richiesta di delucidazioni in relazione al Lotto n.5 (comuni di Cento e San Giovanni in Persiceto). Nel dettaglio si richiede il numero di mezzi totali necessari e la relativa capienza per l'espletamento del servizio.

Risposta : Si rinvia alla documentazione di gara e, in particolare, a quanto prescritto dal Capitolato Tecnico e dal suo Allegato A (Scheda Tecnica e Piano di Trasporto) relativo al lotto 5, che contengono le informazioni utili per la formulazione dell’offerta da parte degli operatori economici, i quali dovranno tra l’altro indicare il numero di mezzi messi a disposizione e la relativa capienza ai sensi dell’art. 16 del Disciplinare di gara.

Ultimo aggiornamento: 06-06-2023, 14:01