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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di supporto alla gestione ordinaria, ricerca evasione e riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali.
Ente appaltanteINTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Stato proceduraChiuso
Importo appalto189.619.250,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema27/07/2018
Termine richiesta chiarimenti16/09/2018 12:00
Termine presentazione delle offerte14/11/2018 12:00
Apertura busta amministrativa16/11/2018 10:00
Data chiusura procedura20/12/2018
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialesi

in conformità a quanto disposto dall’articolo 50 del D.lgs. n. 50/2016 e dalla legge regionale n. 12/2014, è previsto l’impiego di persone svantaggiate e in stato di fragilità compatibilmente con l’organizzazione dell’impresa

Allegati

Referenti

Renzoni Antonella

telefono: 0515273439
cellulare: 3314024378

Mazzoli Cristina

telefono: 0515273435

Tommasini Patrizia

telefono: 0515273036

Porcelluzzi Michele Nunzio

telefono: 0515273015

Ilgrande Felicia

telefono: 0515273963

Guidolin Silvia

telefono: 0515273735

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Servizi di gestione ordinaria, ricerca evasione e riscossione ordinaria e coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali per il Comune di Bologna

CIG: 75797607D2

Lotto 2Servizi di gestione ordinaria, ricerca evasione e riscossione ordinaria e coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali per le Amministrazioni delle province di Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza e Bologna

CIG: 75797721BB

Lotto 3Servizi di gestione ordinaria, ricerca evasione e riscossione ordinaria e coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali per le Amministrazioni delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e Ferrara

CIG: 7579779780

Chiarimenti

Chiarimento PI085672-18

Ultimo aggiornamento: 26/09/2018 13:27

Domanda : Quesito sui criteri di valutazione delle figure professionali, dell’organico e dell’esperienza Premesso che il Disciplinare di gara, nei criteri di valutazione dell’Offerta tecnica, indica: • Per il criterio 1 di indicare le figure professionali “coinvolte nel servizio prestato” (al Comune di Bologna per il lotto 1 e ai Comuni Aderenti per il lotto 2 e il lotto 3, distinte per classe di Comuni); • Per il criterio 2 del Lotto 1 di indicare il numero di persone “messe a disposizione presso il Comune” (Bologna) e i criteri da 2 a 6 dei Lotti 2 e 3 “messe a disposizione dei Comuni” distinto per fasce di abitanti; • Il criterio 3 per il lotto 1 valuta le esperienze “maturate dal personale impiegato nei servizi oggetto dell’Appalto” e nello stesso senso i criteri da 7 a 11 per i Lotti 2 e 3 Si chiede di confermare la correttezza della seguente interpretazione o, eventualmente, di chiarire come devono essere interpretati i su menzionati criteri di valutazione. Per il criterio 1 (tutti i lotti) occorre indicare nella tabella le figure professionali coinvolte nell’appalto, indipendentemente dal fatto che siano messe a disposizione presso il Comune o i Comuni aderenti. Occorre quindi indicare anche le figure che operano presso la sede dell’azienda senza mai recarsi presso il Comune aderente. Per il criterio 2 del Lotto 1 e per i criteri da 2 a 6 dei Lotti 2 e 3 deve essere indicato il numero di persone che lavorano presso gli Enti sia strutturalmente e continuativamente sia temporaneamente con riferimento a una misura di Full Time Equivalent. Esemplificando una risorsa dedicata a tempo pieno presso l’Ente è conteggiata come FTE 100% mentre una risorsa dedicata per un giorno la settimana andrà conteggiata come FTE 20%. Per il criterio 3 del lotto 1 e i criteri da 7 a 11 per i Lotti 2 e 3, deve essere indicata complessivamente per tipologia di figura professionale , indipendentemente dal fatto se sia messa a disposizione presso i Comuni o operi presso la sede dell’azienda, l’esperienza maturata in mesi. Esemplificando, 10 operatori di front office ciascuno dei quali ha esperienza ultra-quinquennale (oltre i 5 anni non è conteggiata) si tradurranno in 600 mesi di esperienza per la figura “operatore di front office”. Un informatico che opera presso il Comune e un informatico che opera, sui sistemi informatici oggetto di appalto, presso la sede dell'azienda, ciascuno dei quali ha esperienza di un anno, si tradurranno per la relativa figura professionale in un'esperienza di 24 mesi.

Risposta : 1) Per la valutazione del criterio 1 (tutti i lotti) si conferma quanto riportato nelle tabelle alla colonna "modalità di attribuzione del punteggio", precisando che le figure professionali devono intendersi quelle che opereranno presso i comuni, per i quali l’offerente dovrà indicare mansioni ed esperienza. Il concorrente avrà modo di far riferimento alla propria struttura aziendale (quindi anche alle figure presenti solo presso l’azienda) ai fini di descrivere “le modalità di coordinamento tra il personale addetto, i vari responsabili, il Comune e la struttura aziendale a supporto di tali figure per far fronte a possibili criticità che emergessero durante la gestione del servizio”. 2) Per la valutazione del criterio 2 del Lotto 1 e per i criteri da 2 a 6 dei Lotti 2 e 3 si conferma quanto riportato nelle tabelle alla colonna "modalità di attribuzione del punteggio", ribadendo che verranno valutate le professionalità indicate al punto precedente in termine di numero, indipendentemente dal tempo per il quale una risorsa sarà dedicata all’ente. Si sottolinea, inoltre, che l’offerta del concorrente dovrà tener conto di quanto disciplinato al paragrafo 2.3 “requisiti e obblighi del personale”. 3) Per il criterio 3 del lotto 1 e i criteri da 7 a 11 per i Lotti 2 e 3 si conferma quanto riportato nelle tabelle alla colonna "modalità di attribuzione del punteggio" precisando che saranno oggetto di valutazione le risorse offerte ed impiegate presso il/i comuni.

Chiarimento PI085640-18

Ultimo aggiornamento: 26/09/2018 13:25

Domanda : Si richiedono i seguenti chiarimenti: 1) pag. 11 del disciplinare di gara – in riferimento quanto riportato all’art. 6 e, nello specifico “Secondo quanto previsto dalla deliberazione AGCM 18/09/2013, in caso di anomalie comportamentali che possono essere indizio di fenomeni anticoncorrenziali, tra cui la partecipazione in R.T.I. di imprese in grado di partecipare alla gara singolarmente, l’Agenzia procederà a segnalare all’Autorità tali fenomeni.”, si chiede se ciò comporti l’impossibilità di due imprese in grado di partecipare alla gara singolarmente di riunirsi in RTI o altra forma associativa. 2) pag. 12 del disciplinare di gara – in riferimento all’art. 8.1 lett. b) in merito al possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all’art. 26, comma 1 lettera a) punto 2, del dlgs 81/2008 s.m.i. si chiede conferma che tale clausola è relativa alla modalità di autocertificazione con la quale l’impresa dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio. 3) pagg. 12-13-14 del disciplinare di gara – in riferimento ai requisiti di cui agli artt. 8.2 e 8.3 lettere c) e d) ed a quanto previsto dall’art. 8.4, si chiede conferma che in caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti, un’impresa mandante o un socio consorziato non capofila possa avere requisiti pari a zero purché l’interezza dei requisiti richiesti sia soddisfatta dal RTI o consorzio ordinario di concorrenti nel suo complesso, fermo restando il rispetto da parte della mandataria o capofila del possesso del requisito lett. c) in misura maggioritaria ed il possesso di almeno un contratto di cui al requisito lett. d). 4) si chiede conferma che stante l’oggetto dei servizi in appalto non è necessaria l’iscrizione all’ Albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali previsto dal Ministero delle Finanze. 5) si chiede conferma che in caso di partecipazione in RTI o Consorzio ordinario di concorrenti il requisito di cui alla lettera d) consistente nel possesso di almeno un contratto “afferente ai servizi di recupero evasione TARSU/TARES/TARI/TIA e/o al servizio di riscossione coattiva per un Comune di almeno 100.000 abitanti” possa essere posseduto da uno qualunque degli operatori facenti parte la compagine fermo restando il possesso da parte della capogruppo o capofila di almeno un contratto per servizi analoghi. 6) pag. 14 del disciplinare di gara – si chiede conferma che, in caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario di concorrenti non ci debba necessariamente essere corrispondenza tra percentuale di possesso dei requisiti di cui agli artt. 8.2 e 8.3 e quota di partecipazione, fermo restando il rispetto del possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria o capofila ed almeno un contratto eseguito dalla mandataria o capofila. 7) pag. 26 del disciplinare di gara – in riferimento all’art. 15.1 si chiede conferma che in caso di partecipazione da parte di consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, la documentazione da presentare ai fini della partecipazione (quali ad esempio: la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica, l’offerta economica e la cauzione, ecc.) debbano essere sottoscritte esclusivamente dal Legale Rappresentante del Consorzio Ordinario di concorrenti già costituito.

Risposta : 1) Il Disciplinare di gara non preclude la possibilità a due imprese, in grado di partecipare alla gara singolarmente, di riunirsi in RTI o altra forma associativa, bensì, in conformità a quanto previsto nella Deliberazione AGCM 18/9/2013, l’Agenzia, nei casi in cui si imbatte in qualcuno dei fenomeni descritti nell’atto sopra citato, cui si rimanda, ne informa l’Autorità medesima. 2) Si conferma. 3) Si conferma. 4) Si conferma. 5) Si conferma. 6) Si conferma. 7) Si conferma. La documentazione presentata per la partecipazione alla gara dovrà obbligatoriamente essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del consorzio ordinario già costituito o da un suo procuratore.

Chiarimento PI085624-18

Ultimo aggiornamento: 26/09/2018 13:24

Domanda : 1) In caso di RTI misto, il requisito di fatturato specifico (di cui all’art. 8.2 del Disciplinare di gara) deve essere dimostrato anche dalle mandanti? In caso affermativo, si chiede di specificare se sia richiesta una quota minima di possesso del requisito delle mandanti e della mandataria. 2) In caso di RTI misto all’interno del quale una delle mandanti esegua le prestazioni di stampa, imbustamento, rendicontazione e recapito/notifica, si chiede di confermare che il requisito di fatturato specifico debba essere dimostrato dalla suddetta mandante solo con riguardo all’attività effettivamente svolta e non anche con riferimento ai “servizi di gestione ordinaria, ricerca evasione e riscossione ordinaria e coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali”. 3) In caso di partecipazione a tutti e tre i lotti con una differente composizione del RTI, si chiede se si debba prendere come parametro ugualmente la sommatoria dei fatturati specifici medi annui richiesti per ciascun lotto o meno. 4) Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 8.3 del Disciplinare di gara (tre contratti per servizi analoghi), in caso di partecipazione in RTI misto si chiede se il requisito debba essere posseduto anche dalle mandanti e in quale percentuale. In caso affermativo, si chiede se possa intendersi servizio analogo il servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di pagamento per la Tassa sui Rifiuti – Tares e TARI erogato non a favore di un Comune. 5) Con riferimento alla dimostrazione dei requisiti di fatturato specifico mediante le fatture, si chiede se possa essere considerato sufficiente un report contenente il numero delle fatture, il rispettivo importo, data, causale e non anche i pdf delle fatture stesse.

Risposta : 1) Nel caso di RTI misto il fatturato specifico richiesto deve essere soddisfatto dal complesso delle imprese aderenti al RTI orizzontale – mandatario- che effettueranno la prestazione principale, con possesso in misura maggioritaria da parte della mandataria del RTI orizzontale. 2) Solo nel caso in cui la mandante concorri al raggiungimento del requisito richiesto, ed in tal caso dovrà essere dimostrato solo con riguardo all’attività effettivamente svolta. 3) Indipendentemente dalla composizione dello RTI per il requisito del fatturato specifico si ribadisce quanto riportato al paragrafo 8.2 del disciplinare di gara: “in caso di partecipazione a più lotti il fatturato specifico medio annuo deve essere uguale alla sommatoria dei fatturati specifici medi annui richiesti per ogni lotto”. 4) Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui paragrafo. 8.3 del Disciplinare di gara si ribadisce quanto riportato al paragrafo. 8.4 del Disciplinare di gara ultimo comma: “ I requisiti di cui al precedente punto 8.3 lett. d) sono posseduti dal RTI nel suo complesso ed almeno un contratto deve essere stato eseguito dalla mandataria”. Il disciplinare non fissa alcuna percentuale di possesso del requisito, vien da se che il medesimo possa essere posseduto interamente dalla mandataria. 5) Premesso che la dimostrazione del requisito dovrà avvenire in caso di aggiudicazione e/o di verifiche da parte dell’Agenzia, si ribadisce che lo stesso è da effettuare con la presentazione delle fatture e non con un report riepilogativo.

Chiarimento PI085608-18

Ultimo aggiornamento: 26/09/2018 13:21

Domanda : Con riferimento al Capitolato Tecnico (Allegato 6): 1) Pag. 197 punto 5.3.4 …… si deve intendere che la penale sarà applicata per i reclami/segnalazioni con riscontrata situazione di difetto attribuibile all’Aggiudicatario ? 2) Pag. 257 punto 5.7.4 …per ogni “evento” attivabile, devono essere predefiniti e concordati gli importi minimi per procedere, le priorità in relazione all’anzianità del debito e delle fasce di importo relative al tipo di procedura da adottare. La valutazione, invece, del contribuente consentirà di delinearne il profilo in termini di capacità contributiva e, quindi, di poter risparmiare sui costi a fronte di quote certamente inesigibili…pertanto ciò significa che, individuate le procedure da dover attivare, i costi sostenuti (spese di notifica e diritti tabellari), in caso di inesigibilità saranno rimborsati all’aggiudicatario ? 3) Pag. 259 punto 5.7.4 …concludere la procedura con l’iscrizione del fermo amministrativo o dell’ipoteca entro 60 giorni da tale notifica, notificando la comunicazione al contribuente insolvente, contenente il dettaglio del debito aggiornato, si chiede di conoscere se il costo della seconda notifica non prevista dall’attuale normativa è a carico della stazione appaltante. 4) Pag. 261 punto 5.7.5 ….Gli sportelli devono essere aperti al pubblico dal lunedì al sabato per il numero di ore proposte dall'Aggiudicatario in sede di gara in relazione alle caratteristiche dimensionali dell'Ente. La proposta offerta in sede di gara dovrà, comunque, garantire l'apertura degli sportelli per almeno quattro ore settimanali negli Enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti fino ad almeno ventiquattro ore settimanali negli Enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti. Si chiede di conoscere la previsione minima per i comuni da 5000 a 100000 abitanti. 5) Si chiede inoltre ai fini della valutazione tecnica ed economica, di conoscere quali e quanti Enti hanno manifestato interesse alla eventuale adesione alla procedura in oggetto.

Risposta : 1) Si conferma che la penale sarà applicata per i reclami/segnalazioni con riscontrata situazione di difetto attribuibile all’Aggiudicatario. 2) Come previsto al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico, per il servizio di riscossione coattiva, all'Aggiudicatario saranno riconosciute, oltre al compenso di risultato, le ulteriori somme: • un compenso fisso (compenso per attività) pari a quanto offerto in sede di gara + IVA per ingiunzione di pagamento notificata nel periodo contrattuale e comunque fino a 60 giorni dalla scadenza del contratto; quindi tale compenso sarà riconosciuto per tutte le ingiunzioni notificate anche nel caso di successiva inesigibilità accertata, ma non sarà riconosciuto anche per la notifica degli eventuali successivi atti necessari per continuare l'iter di riscossione coattiva (es, atti relativi a procedure cautelari ed esecutive). Si fa presente che, così come previsto dal Capitolato tecnico, l’invio degli atti deve avvenire VIA PEC nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente e comunque sulla base dell’indicazione dell’Ente. • il rimborso delle eventuali spese sostenute per le attività cautelative ed esecutive solo sulle partite riscosse interamente, nella misura massima prevista dalle tabelle allegate al DM 21 novembre 2000 e s.m. ed integrazioni (IVA compresa). Le spese di infruttuosa esecuzione sono, invece, interamente a carico dell’Aggiudicatario laddove il contribuente ometta, anche parzialmente, il pagamento degli importi intimati, comprese quelle eventualmente anticipate. Tuttavia, il rimborso di tali spese è riconosciuto nel caso in cui venga emesso dall’Ente uno sgravio totale per causa non imputabile all’attività dell’Aggiudicatario. 3) Come previsto al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico, per il servizio di riscossione coattiva all'Aggiudicatario sarà riconosciuto, oltre al compenso di risultato, un compenso fisso (compenso per attività) pari a quanto offerto in sede di gara + IVA per ingiunzione di pagamento notificata nel periodo contrattuale e comunque fino a 60 giorni dalla scadenza del contratto; quindi non è previsto il riconoscimento del costo di notifica degli eventuali successivi atti relativi alle procedure cautelari ed esecutive (nel caso specifico notifica dell'iscrizione di fermo amministrativo o ipoteca). Si fa presente che, così come previsto dal Capitolato tecnico, qualora l’attività svolta richieda invio di atti e/o di comunicazioni all’utenza, sarà cura dell’Aggiudicatario con oneri a suo carico, provvedere alle procedure di postalizzazione e/o di notifica. L’Aggiudicatario deve provvedere, con oneri a suo carico, anche alla notifica degli atti all’estero secondo le modalità e termini di legge. L’invio degli atti deve avvenire via PEC nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente e comunque sulla base dell’indicazione dell’Ente. 4) Si ribadisce che il numero di ore per l’apertura degli sportelli deve essere oggetto di offerta del concorrente nel rispetto dei limiti indicati nel capitolato al punto 5.7.5. 5) La manifestazione di interesse degli Enti non equivale a vincolo di adesione. Ad ogni buon fine si forniscono comunque i dati relativi alla precedente convenzione relativamente agli enti che hanno aderito.

Chiarimento PI085588-18

Ultimo aggiornamento: 26/09/2018 13:12

Domanda : Con la presente siamo a formulare la seguenti richieste di chiarimento: 1) con riferimento al punto 8.2.c del disciplinare di gara - Requisiti di capacità economico finanziaria, si chiede se per "entrate comunali" si possono intendere anche le entrate provinciali, tributi consortili, entrate Ausl, collegi/ordini, società pubbliche, Multiservizi, servizio idrico e società miste; così come descritto nell'allegato PROGETTO TECNICO punto 2. "Soggetti aderenti"; 2) Si chiede di conoscere se in caso di inesigibilità, oltre alle spese di cui al DM 21/11/2000 tabella A e B, verranno rimborsate anche le spese di notifica da parte dell’Ente. 3) Si chiede di chiarire se, in caso di procedure esecutive attivate successivamente alla presentazione delle dichiarazioni di inesigibilità sulla base di ulteriori informazioni patrimoniali/reddituali emerse e risultate comunque infruttuose, le spese postali, di notifica e di procedure ex D.M. 20/11/2000 Tabelle A e B. verranno rimborsate all’aggiudicatario e con quali modalità e tempistiche. 4) con riferimento al compenso base d'asta per attività (offerta economica art. 5.1 e 5.2 del disciplinare) pari ad € 10,50 si chiede se lo stesso è dovuto per ogni atto emesso (ingiunzione, procedura cautelare, procedura esecutiva, etc..) indipendentemente dall'esito dello stesso (notificato e non notificato); 5) con riferimento al capitolato tecnico allegato 6 "procedure esecutive cautelari" art. 5.7.4, si chiede nel caso in cui le attività saranno svolte dall'aggiudicatario anche in via giudiziale (es. pignoramento dei crediti pensionistici) e le stesse risulteranno inesigibili, si chiede di conoscere se verranno rimborsate le spese sostenute per tale attività dalla stazione appaltante.

Risposta : 1) Si conferma l’interpretazione data. 2) Come previsto ai paragrafi “Corrispettivi” del Capitolato Tecnico, per il servizio di riscossione coattiva, all'Aggiudicatario saranno riconosciute, oltre al compenso di risultato, le ulteriori somme: • un compenso fisso (compenso per attività) pari a quanto offerto in sede di gara + IVA per ingiunzione di pagamento notificata nel periodo contrattuale e comunque fino a 60 giorni dalla scadenza del contratto; quindi tale compenso sarà riconosciuto per tutte le ingiunzioni notificate anche nel caso di successiva inesigibilità accertata; • il rimborso delle eventuali spese sostenute per le attività cautelative ed esecutive solo sulle partite riscosse interamente, nella misura massima prevista dalle tabelle allegate al DM 21 novembre 2000 e s.m. ed integrazioni (IVA compresa). Le spese di infruttuosa esecuzione sono, invece, interamente a carico dell’Aggiudicatario laddove il contribuente ometta, anche parzialmente, il pagamento degli importi intimati, comprese quelle eventualmente anticipate. Tuttavia, il rimborso di tali spese è riconosciuto nel caso in cui venga emesso dall’Ente uno sgravio totale per causa non imputabile all’attività dell’Aggiudicatario." 3) Si ribadisce la risposta al quesito precedente. 4) Come previsto ai paragrafi “Corrispettivi” del Capitolato Tecnico, per il servizio di riscossione coattiva all'Aggiudicatario sarà riconosciuto un compenso fisso (compenso per attività) pari a quanto offerto in sede di gara (base di gara Euro 10,50) + IVA per ingiunzione di pagamento notificata nel periodo contrattuale e comunque fino a 60 giorni dalla scadenza del contratto; quindi tale compenso sarà riconosciuto per le ingiunzioni per cui risulta una notifica valida ai sensi della normativa vigente e non sarà riconosciuto per la notifica degli eventuali successivi atti emessi per continuare l'iter di procedura di riscossione coattiva (esempio atti relativi a procedure cautelari ed esecutive). Si fa presente che, così come previsto dal Capitolato tecnico, qualora l’attività svolta richieda l'invio di atti e/o di comunicazioni all’utenza, sarà cura dell’Aggiudicatario con oneri a suo carico, provvedere alle procedure di postalizzazione e/o di notifica. L’Aggiudicatario deve provvedere, con oneri a suo carico, anche alla notifica degli atti all’estero secondo le modalità e termini di legge. L’invio degli atti deve avvenire via PEC nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente e comunque sulla base dell’indicazione dell’Ente. 5) Come previsto ai paragrafi “Corrispettivi” del Capitolato Tecnico, per il servizio di riscossione coattiva, si conferma che anche nel caso di attività svolte in via giudiziale (es. pignoramento dei crediti pensionistici) all'Aggiudicatario sarà riconosciuto il rimborso delle eventuali spese sostenute per le attività cautelative ed esecutive solo sulle partite riscosse interamente, nella misura massima prevista dalle tabelle allegate al DM 21 novembre 2000 e s.mi. Le spese di infruttuosa esecuzione sono, invece, interamente a carico dell’Aggiudicatario laddove il contribuente ometta, anche parzialmente, il pagamento degli importi intimati, comprese quelle eventualmente anticipate. Tuttavia, il rimborso di tali spese è riconosciuto nel caso in cui venga emesso dall’Ente uno sgravio totale per causa non imputabile all’attività dell’Aggiudicatario.

Chiarimento PI085665-18

Ultimo aggiornamento: 20/09/2018 13:22

Domanda : Si chiede conferma che il portale del contribuente e il CRM possano essere realizzati con linguaggi evoluti (come ad esempio HTML5) in modo tale che le funzionalità siano fruibili da dispositivi mobile (applicazione responsive) ovvero, in alternativa, possano essere realizzate app in linguaggio nativo.

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI084074-18

Ultimo aggiornamento: 20/09/2018 13:21

Domanda : Nei paragrafi 3.1.1. e 5.2. del Capitolato Tecnico vengono esposte le modalità di determinazione dei compensi. In particolare il compenso di risultato viene calcolato come percentuale “sugli importi riscossi, fino alla scadenza contrattuale”. Nell’ipotesi che un ente nei primi tre anni di validità della convenzione emetta un ordinativo di fornitura avente durata di 36 mesi e decida di usufruire della possibilità di ripetizione di servizi analoghi per un uguale periodo di 36 mesi, cosa deve intendersi per “scadenza contrattuale”? I due ordinativi di fornitura compongono un unico contratto di 72 mesi oppure le scadenze contrattuali sono due, una dopo i primi 36 mesi e un’altra dopo i secondi 36 mesi?

Risposta : Nel caso in esame, secondo quanto disposto dalla documentazione di gara al paragrafo 5.1 del Disciplinare, al paragrafo 2.1 del Capitolato e all’art. 4 della Convenzione, l’Amministrazione che emette un Ordinativo nei primi 36 mesi di durata della Convenzione, ha la possibilità di emettere un nuovo Ordinativo per ulteriori 36 mesi. Ciascun Ordinativo costituisce un separato rapporto contrattuale Pertanto, in questo caso non essendoci soluzione di continuità tra i due rapporti contrattuali, i compensi sono riconosciuti sugli importi riscossi fino alla scadenza dei primi poi dei secondi 36 mesi.

Chiarimento PI081738-18

Ultimo aggiornamento: 20/09/2018 13:20

Domanda : Criteri di valutazione per i lotti 2 e 3 organico ed esperienza L’organico oggetto di valutazione secondo la formula indicata è quello offerto per un singolo Comune di ciascuna tipologia o per tutti i possibili Comuni delle medesima tipologia? Potrei avere il 100% di adesioni come potrei averne il 50% o addirittura il 10% o al limite 0% è evidente che l’organico varia in funzione degli ordinativi? E sono da intendersi per singolo servizio o per tutti i possibili servizi base? Un conto è se un Comune attiva tutti e 5 i servizi base, altro è se attiva solo un servizio Evidentemente lo stesso ragionamento è applicabile anche ai criteri di valutazione “esperienza” in quanto la somma degli anni di esperienza è una diretta derivazione del numero di persone previste in organico. Si chiede di voler chiarire i criteri di valutazione per conoscere come saranno attribuiti i due punti previsti dal criterio di valutazione.

Risposta : L’organico oggetto di valutazione secondo la formula indicata è quello offerto per un singolo Comune, per tutti i possibili servizi base. Il medesimo ragionamento si applica anche per la valutazione dell’esperienza (LOTTO 1 - CRITERIO 3 Esperienza nel ruolo (durata) dell’organico messo a disposizione; LOTTI 2-3 - CRITERIO 7 Esperienza nel ruolo (durata) dell’organico messo a disposizione presso i Comuni capoluogo di provincia; CRITERIO 8 Esperienza nel ruolo (durata) dell’organico messo a disposizione presso i Comuni fino a 5.000 abitanti; CRITERIO 9 Esperienza nel ruolo (durata) dell’organico messo a disposizione presso Comuni da 5.001 a 15.000 abitanti; CRITERIO 10 Esperienza nel ruolo (durata) dell’organico messo a disposizione presso Comuni da 15.001 a 30.000 abitanti; CRITERIO 11 Esperienza nel ruolo (durata) dell’organico messo a disposizione presso i Comuni da 30.001 a 100.000 abitanti).

Chiarimento PI081289-18

Ultimo aggiornamento: 20/09/2018 13:19

Domanda : Forniture per TARIP (quesito per il solo Lotto 1 – Comune di Bologna) Premesso che: il Capitolato Tecnico al punto 3.2.11 disciplina la TARI puntuale tributo precisando che si procederà alla contabilizzazione della frequenza di conferimento del rifiuto indifferenziato e facendo riferimento, nell’illustrare i metodi di raccolta, sia a utenze domestiche, sia a piccole utenze non domestiche sia a utenze non domestiche; la relazione tecnica dovrà esplicitare le modalità di consegna all’”utente” delle attrezzature diverse dalle tessere; si chiede di voler far conoscere come avverrà il reintegro delle forniture da parte del gestore del servizio per il materiale da consegnare all’utenza successivamente alla prima fornitura; se è richiesto all’Aggiudicatario di gestire anche i bidoni di grande dimensione usati per le utenze non domestiche e, ove così fosse, in quale modo; cosa deve essere consegnato allo sportello sia per la raccolta differenziata sia per la raccolta indifferenziata e sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche e che cosa si intenda più in generale per “dotazioni atte alla contabilizzazione”; quali siano le incombenze spettanti all’Aggiudicatario in caso di variazioni nell’utenza, per cambio di residenza o cessazione della stessa; cosa si intenda, tra le incombenze dell’Aggiudicatario, per “monitoraggio conferimenti” e “riconciliazione conferimenti ad utenti” (Capitolato Tecnico punto 3.2.11 lettere h) e i)).

Risposta : 1 – L’Aggiudicatario deve verificare il livello delle scorte delle attrezzature da consegnare all’utenza e deve segnalare al gestore del servizio di raccolta rifiuti la necessità di ripristino delle scorte. Il gestore del servizio raccolta rifiuti provvederà al reintegro nei tempi che saranno concordati con l’Ente. 2 – I bidoni di grandi dimensioni relativi alle utenze non domestiche non devono essere stoccati a cura dell’Aggiudicatario. Il gestore del servizio di raccolta rifiuti deve curarne la consegna alle utenze e, per consentire la contabilizzazione della frequenza di conferimento del rifiuto indifferenziato, saranno definite con l’Aggiudicatario le modalità di scambio dell’informazione per garantire l’associazione all’utenza TARI. 3 – Premesso che il Capitolato tecnico al punto. 3.2.11 chiarisce che il criterio previsto per il progetto del Comune di Bologna è quello della contabilizzazione della frequenza di conferimento del solo rifiuto indifferenziato, si precisa che l’Aggiudicatario dovrà curare l’associazione in banca dati all’utenza TARI e la consegna, di norma allo sportello, delle attrezzature relative al sistema di raccolta dei rifiuti indifferenziati, già descritte nel Capitolato tecnico al punto 3.2.11. 4 – In caso di variazioni nell’utenza, per cambio di residenza o cessazione della stessa, l’Aggiudicatario deve disattivare in banca dati i codici relativi alle attrezzature assegnate e non deve curarne il ritiro. 5 – Per “monitoraggio dei conferimenti” deve intendersi la lettura del dato di conferimento che verrà trasmesso dal gestore del servizio di raccolta rifiuti. Tale monitoraggio, in fase sperimentale, è finalizzato ad elaborare il nuovo sistema tariffario ed, a regime, è finalizzato alla determinazione ed applicazione della nuova tariffa. La frequenza dello scambio di dati verrà definita in fase di programma operativo. 6 – Per “riconciliazione dei conferimenti” deve intendersi l’aggiornamento della banca dati TARIP sulla base di tali informazioni.

Chiarimento PI071186-18

Ultimo aggiornamento: 20/09/2018 13:16

Domanda : 1) Il possesso della licenza ex art. 115 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) indicato all'art. 24 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE del Disciplinare di gara deve considerarsi quale requisito minimo di partecipazione? 2) In caso di risposta affermativa ed in caso di partecipazione in RTI, il requisito deve essere in capo solo a chi all'interno del RTI verticale svolge il servizio di Contact-Center e sollecito personalizzato indifferentemente dal ruolo ricoperto (Capogruppo/Mandante)? 3) Sempre in caso di risposta affermativa il suddetto requisito (TULPS) può essere oggetto di avvalimento? 4) Il requisito dell'iscrizione all'Albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali, Art. 53 D.Lgs 446/97 è richiesto?

Risposta : 1. I requisiti di partecipazione sono quelli riportati al paragrafo 8 del Disciplinare. Il possesso della licenza ex art. 115 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), ovvero di altra abilitazione è richiesto per lo svolgimento del servizio di Contact-Center e sollecito personalizzato ai sensi della normativa vigente, come riportato nel disciplinare di gara al paragrafo 24 “clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione” e nello Schema di Convenzione art. 9 “obbligazioni specifiche del fornitore” comma 1 let. b. 2. Si conferma che il requisito deve essere posseduto dalla ditta che, all’interno del RTI svolgerà il servizio di Contact-Center e sollecito personalizzato. 3. Il requisito (TULPS) non può essere oggetto di avvalimento. Non si tratta di requisito di partecipazione, bensì di requisito necessario per l’esecuzione del contratto. Pertanto, l’istituto dell’avvalimento non rileva ai fini della partecipazione alla gara in relazione al possesso della licenza ex art. 115 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS). Si evidenzia tuttavia, ad ogni buon fine, che la licenza dovrà essere posseduta dall’impresa che eseguirà concretamente il servizio in parola. 4. Il requisito dell’iscrizione all’Albo dei gestori dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali, Art. 53 D.Lgs 446/97 non è richiesto.

Chiarimento PI081737-18

Ultimo aggiornamento: 20/09/2018 13:13

Domanda : Relazione tecnica Lotti 2 e 3 – Criterio di valutazione 1 Premesso che: • il criterio di valutazione “struttura organizzativa” richiede l’indicazione in tabelle delle figure professionali che saranno impiegate nell’appalto per le varie tipologie di Enti aderenti con la specificazione delle mansioni e dell’ambito di esperienza; • lo stesso criterio di valutazione richiede di descrivere le modalità di coordinamento tra il personale addetto, i vari responsabili e il Comune, e la struttura aziendale a supporto di tali figure per far fronte a possibili criticità che emergessero durante la gestione del servizio, e la capacità della struttura di adattarsi alle esigenze di Comuni appartenenti a fasce dimensionali diverse; • il punteggio attribuito in base al criterio è quantitativo mentre nel Lotto 1 è discrezionale; Si chiede di voler far conoscere come saranno attribuiti i due punti previsti dal criterio di valutazione.

Risposta : Il criterio 1 struttura organizzativa dei Lotti 2 e 3 è da intendersi un criterio di tipo DISCREZIONALE, per puro errore materiale il punteggio attribuito pari a 2 è stato inserito nella colonna dei punteggi Quantitativi. Pertanto il punteggio totale per i lotti 2 e 3 è da intendersi: Punti D max 51; Punti Q max 11 e Punti T Max 8.

Chiarimento PI083118-18

Ultimo aggiornamento: 20/09/2018 13:13

Domanda : - In caso di partecipazione in costituendo R.T.I., si chiede se la domanda di partecipazione “Allegato 1A” debba essere unica per tutti i componenti del R.T.I. oppure ciascun componente debba compilare un proprio “Allegato 1A” in quanto, al punto 15.3.1 “Dichiarazioni integrative”, punto 1, il Disciplinare prevede la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 ed al punto 2 è previsto che ciascun concorrente indichi i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80 c. 3 del medesimo articolo, configurando pertanto l’Allegato 1A, a parere della scrivente, come un modello da redigere separatamente da ciascun componente del R.T.I.; si precisa, altresì, che quanto richiesto dal suddetto punto 15.3.1 punto 2, non compare nel modello Allegato 1A; - Al punto 15.3.2 del Disciplinare è indicato di allegare la copia scannerizzata del PASSOE e sulla piattaforma SATER, per tale documento, non è prevista l’obbligatorietà della firma; si chiede di confermare che tale documento possa essere prodotto senza alcun tipo di firma (cartacea e digitale). Al punto 11 “Garanzia provvisoria” del disciplinare, si rileva che i valori indicati per i lotti n. 2 e 3 sui quali calcolare la garanzia, non corrispondono a quelli indicati al punto 4; si chiede, inoltre, di confermare che l’ammontare delle garanzie provvisorie siano di importo pari all’1% e non al 2% e che su tali importi dell’1% debbano essere poi calcolate le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7; In caso di partecipazione in R.T.I. Costituendo, e di presentazione della cauzione in formato cartaceo, si chiede se su SATER possa essere inserita la scansione della stessa a firma della sola mandataria.

Risposta : 1) In caso di partecipazione in R.T.I., ciascun componente deve compilare un proprio “Allegato 1A domanda di partecipazione. Le dichiarazioni di cui al paragrafo 15.3.1 “dichiarazioni integrative” punto 2 possono essere presentate con allegato. 2) Si conferma che la copia scannerizzata del PASSOE deve essere prodotta senza alcuna firma. 3) Si ribadisce quanto disciplinato al par. 11 del disciplinare: l’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria di importo pari al 1% del valore del lotto (6 anni) e che l’importo della cauzione (1% del valore del lotto) è “(riducibile secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice)”. Si conferma che i valori dei lotti sono quelli riportati al punto 4 del disciplinare di Gara e si riportano gli importi dei lotti per il calcolo della cauzione e gli importi delle stesse. Lotto 1- Valore del lotto (6 anni) € 58.711.400,00 - Importo cauzione (riducibile secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice) € 587.114,00 Lotto 2- Valore del lotto (6 anni) € 59.328.600,00 - Importo cauzione (riducibile secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice) € 593.286,00 Lotto 3- Valore del lotto (6 anni) € 44.547.300,00 - Importo cauzione (riducibile secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice) € 445.473,00 In caso di partecipazione in R.T.I. Costituendo, e di presentazione della cauzione in formato cartaceo, la scansione della stessa potrà essere inserita su SATER a firma della sola mandataria.

Chiarimento PI083117-18

Ultimo aggiornamento: 20/09/2018 13:10

Domanda : Premesso che l’art. 16 del Disciplinare di gara, dettando le caratteristiche della relazione tecnica, stabilisce che “La Relazione dovrà essere contenuta entro 50 facciate, foglio A4 (è escluso dal computo delle 50 facciate l’indice riepilogativo), con carattere Times New Roman – corpo 12, margini superiore e inferiore cm 2,5, margini destro e sinistro cm 2. Eventuali tabelle e grafici potranno avere corpo del carattere inferiore, purché leggibili.” Il citato articolo cita come escluso dal conteggio delle facciate il solo indice riepilogativo. Si chiede di confermare: · che potrà essere aggiunta alla relazione tecnica, per tutti i lotti, una copertina esclusa dal conteggio del numero di facciate; · che lo spazio dei margini potrà essere utilizzato per l’inserimento di titolo del documento in testa e di firmatario e numero di pagina a piè di pagina.

Risposta : Si conferma che la relazione tecnica, come da Disciplinare di gara, dovrà preferibilmente comporsi di un numero massimo di 50 facciate. L’eventuale copertina non verrà computata e lo spazio dei margini potrà essere utilizzato per l’inserimento di titolo del documento in testa e di firmatario e numero di pagina a piè di pagina.

Chiarimento PI081779-18

Ultimo aggiornamento: 20/09/2018 13:09

Domanda : Criteri di valutazione lotto 2 e lotto 3 I criteri 6-piano di attivazione del servizio e 7-piano di dismissione del servizio nel lotto 1 sono nella parte della struttura dedicata all’appalto mentre nel lotto 2 e 3 sono nella sezione “Servizi informatici”. E’ corretta questa differenza? I criteri 25-gestione ordinaria TARES/TARI e 26-gestione servizi di supporto alla riscossione ordinaria TARES/TARI che per i lotti 2 e 3 sono nella sezione “Servizi informatici” mentre nel lotto 1 l’analogo criterio 20- gestione ordinaria e servizi di supporto alla riscossione ordinaria TARES/TARI è nella sezione “Gestione dei servizi”. E’ corretta tale differenza? Criterio 33 per i lotti 2 e 3 – la descrizione del criterio si riferisce a tutti i Comuni mentre nel titolo fa riferimento ai soli Comuni inferiori a 5.000 abitanti, si chiede di chiarire a quali tipologie di Comuni si riferisce il criterio.

Risposta : Premesso che la collocazione grafica dei criteri è del tutto ininfluente sulla valutazione degli stessi. Per completezza si precisa che: • I criteri di valutazione 6-piano di attivazione del servizio e 7-piano di dismissione del servizio del lotto 2 e lotto 3 devono intendersi inseriti nella sezione precedente; • I criteri 25-gestione ordinaria TARES/TARI e 26-gestione servizi di supporto alla riscossione ordinaria TARES/TARI dei lotti 2 e 3 devono intendersi inseriti nella sezione “Gestione dei servizi”. Per il criterio 33 dei lotti 2 e 3 si conferma quanto riportato nella colonna “modalità di attribuzione del punteggio”: …il punteggio sarà discrezionalmente attribuito valutando proposte migliorative per i Comuni con popolazione, rispettivamente, inferiore a 5.000 abitanti e superiore a 100.000 abitanti e/o le proposte afferenti ai Comuni di fascia intermedia (5.001/15.000; 15.001/30.000; 30.001/100.000).

Chiarimento PI081778-18

Ultimo aggiornamento: 20/09/2018 13:08

Domanda : Importo cauzione provvisoria Lotto 2 e 3 Disciplinare di gara, art. 11 Garanzia provvisoria. Si rileva l’incongruenza degli importi in tabella, sia per i valori dei Lotti che per gli importi delle cauzioni.

Risposta : Si conferma che i valori dei lotti sono quelli riportati al punto 4 del disciplinare di Gara e che la tabella di cui al paragrafo 11 del disciplinare, riporta per i lotti 2 e 3, per puro errore materiale, valori inesatti. Si riportano pertanto gli importi corretti dei lotti e gli importi delle relative cauzioni. Lotto 1- Valore del lotto (6 anni) € 58.711.400,00 - Importo cauzione (riducibile secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice) € 587.114,00 Lotto 2- Valore del lotto (6 anni) € 59.328.600,00 - Importo cauzione (riducibile secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice) € 593.286,00 Lotto 3- Valore del lotto (6 anni) € 44.547.300,00 - Importo cauzione (riducibile secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice) € 445.473,00

Chiarimento PI081740-18

Ultimo aggiornamento: 20/09/2018 13:04

Domanda : Base d’asta gestione servizi di supporto ricerca evasione entrate erariali e comunali Nel Disciplinare art. 17, per il lotto 1 è indicato il 28,5% come compenso di risultato, mentre per i lotti 2 e 3 il 28,5% è indicato come compenso per attività. In allegato 10 offerta economica tale importo è sempre indicato come compenso di risultato. Quale interpretazione è corretta?

Risposta : Trattasi di refuso: la percentuale del 28,5% come peraltro riportato sia al paragrafo “Corrispettivi” 3.1.1 e 5.2 del Capitolato Tecnico che nell’ “Allegato 10 – Schema di offerta economica” è “compenso di risultato”.

Chiarimento PI081739-18

Ultimo aggiornamento: 20/09/2018 13:03

Domanda : base d’asta compenso di risultato riscossone coattiva Discrepanza base d’asta compenso di risultato per la riscossione coattiva (entrate per cui non è stato richiesto il servizio di supporto): nel Disciplinare art. 17, prima tabella, riga 4.2 è 25%; in Allegato Progetto tecnico art. 8 prima tabella sesta riga è 10% - La stessa voce in tutte le tabelle che indicano 10% (tutti i lotti) è contrassegnata da una nota (*) che non rimanda ad alcuna spiegazione. In allegato 10 offerta economica tale importo è sempre indicato al 25% ed è esplicitato essere una maggiorazione. Quale valore deve essere considerato per i tre lotti e con quale significato?

Risposta : La percentuale per tutti i lotti è il 25%, come correttamente indicato nell’ “Allegato 10 – Schema di offerta economica”, da considerarsi “maggiorazione % del compenso variabile offerto per il servizio di riscossione coattiva per cui è stato richiesto il servizio di supporto” come specificato anche al paragrafo “Corrispettivi” 3.1.1 e 5.2 del Capitolato Tecnico.

Chiarimento PI081736-18

Ultimo aggiornamento: 20/09/2018 12:40

Domanda : Giorni referente giuridico Premesso che: • il Criterio di valutazione n. 5 per la Relazione Tecnica relativa al lotto 1 “Referente con competenze e professionalità giuridiche/economiche” prevede l’attribuzione del punteggio in base alla presenza del referente espressa in giorni/settimana; • Il Capitolato tecnico all’art. 2.3 “Requisiti e obblighi del personale” richiede la presenza di “uno o più referenti” con competenze e professionalità giuridiche/economiche con funzioni di supporto qualificato per pratiche complesse; si chiede di confermare che, nel caso in cui l’offerta tecnica preveda la presenza di più referenti, i giorni di presenza alla settimana sono conteggiati in base alla somma dei giorni di ciascun referente offerto.

Risposta : Si conferma.

Ultimo aggiornamento: 20-12-2018, 18:09