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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della Regione Emilia-Romagna 5
Ente appaltanteINTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Stato proceduraChiuso
Importo appalto36.000.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema06/08/2018
Termine richiesta chiarimenti07/09/2018 16:00
Termine presentazione delle offerte02/10/2018 16:00
Apertura busta amministrativa03/10/2018 10:00
Data chiusura procedura12/06/2019
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialesi

Presenza di clausola sociale per il riassorbimento del personale del fornitore uscente, compatibilmente con l'organizzazione d'impresa.

NoteAtto di indizione: Ordinanza del Commissario delegato n 17 del 02/08/2018 recepita con Determina dirigenziale Intercent-ER n. 244 del 03/08/2018

Allegati

Referenti

Ilgrande Felicia

telefono: 0515273963

Bonfiglioli Elisabetta

telefono: 0515273027

Puddu Andrea

telefono: 0515273429

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della Regione Emilia-Romagna

CIG: 75895284A2

Chiarimenti

Chiarimento PI089180-18

Ultimo aggiornamento: 24/09/2018 17:57

Domanda : Chiarimento su quanto riportato a pag. 37, del Disciplinare di Gara, relativamente al MOLTIPLICATORE UNICO

Risposta : Per chiarire i contenuti della frase di pag. 37, del Disciplinare di Gara: “Il moltiplicatore deve pertanto contenere tutte le rimanenti voci, compreso l’utile di impresa, non espressamente indicate nella tariffa oraria lorda fissa”, si precisa che la locuzione “tutte le rimanenti voci” comprende, oltre allo specificato utile d’impresa: - Ferie; - Ogni altra assenza da retribuire, a carico del datore di lavoro; - TFR.

Chiarimento PI082784-18

Ultimo aggiornamento: 19/09/2018 15:26

Domanda : I. Sull’offerta economica L’art. 17 del Disciplinare prevede che: - i concorrenti dovranno offrire un Moltiplicatore unico che i concorrenti compreso tra 1,000 e 1,500. - Il Moltiplicatore unico rappresenta il coefficiente che moltiplicato per la tariffa oraria lorda fissa, composta dalle voci di seguito indicate, determina il corrispettivo dovuto per le varie figure di lavoratori. La tariffa oraria lorda fissa ai fini della presente procedura di gara è composta dalle seguenti voci: • paga base; • oneri contributivi e previdenziali previsti per legge; • indennità di comparto per il Comparto Regione Autonomie Locali /amministrazione per il Comparto Ministeri; • indennità di vacanza contrattuale (se prevista); • rateo 13^mensilità. - Il moltiplicatore deve pertanto contenere tutte le rimanenti voci, compreso l’utile di impresa, non espressamente indicate nella tariffa oraria lorda fissa. Si condivide la correttezza del moltiplicatore minimo di 1,00 che consente il rispetto del costo del lavoro incomprimibile previsto dalla normativa, ma, come si comprova tra poco, non state elencate tutte le voci di tale costo orario del lavoro. In assenza di modifiche, quindi, il concorrente che offrirà il moltiplicatore minimo previsto non potrà ottenere una tariffa di fatturazione idonea a rispettare la normativa vigente in quanto non sufficiente nemmeno a coprire tutte le componenti di costo. Ebbene, in un’ottica collaborativa e di massima trasparenza, di seguito si riporta l’ammontare orario delle voci sopra elencate per il Livello esemplificativo C1 del CCNL Enti Locali: 10,86756 retribuzione da paga base 0,91 13a mensilità su paga base 0,29 46 indennità di comparto 12,07 Totale retribuzione differita - Festività 12,07 Subtotale per Contributi 3,63 30,08% Contributi INPS+ASPI 0,16 1,31% INAIL 0,02 0,20% Ente Bilaterale 0,2% 0,48 4,00% Fondo Formazione 4% 0,01 0,07% Monetizzazione permessi sind Euro/Ora 16,37 Totale costo orario con voci previste da Art. 17 del Disciplinare Tuttavia, il costo del lavoro orario di un’Agenzia per il lavoro previsto dalla Legge è costituito anche dalle seguenti voci non previste dall’art. 17 del Disciplinare: 1,09 187,2 Ferie da CCNL 0,17 29,0 Permessi 0,87 TFR 1,26 IMPONIBILE CONTRIBUTIVO 0,38 30,08% Contributi INPS+ASPI - 0,07 -0,50% TRATTENUTA TFR 0,02 1,31% INAIL 0,00 0,20% Ente Bilaterale 0,2% 0,05 4,00% Fondo Formazione 4% Euro/Ora 2,51 Totale costo orario NON contemplato da Art. 17 del Disciplinare Il Moltiplicatore minimo previsto di 1,000 può ritenersi corretto solo se applicato a tutte le voci economiche che costituiscono il Costo del Lavoro proprio di un’Agenzia per il Lavoro, come da seguente prospetto: CCNL: ENTI LOCALI - LIVELLO C1 ESPOLSIONE COSTO APL %of Monthly Formula Money days/hours per salary (monthly) month 26 gg mese 156 divisore orario DA CCNL 156 divisore orario aziendale 100,00% 10,86756 retribuzione da paga base 8,33% D10*B11 0,91 13a mensilità su paga base 2,70% 0,29 46 indennità di comparto 10,00% D10*B15 1,09 187,2 Ferie da CCNL 1,55% D10*B16 0,17 29,0 Permessi 8,02% (D10+D11+D12)/13,5 0,87 TFR 130,61% SUM (D10:D18) 14,19 Totale retribuzione differita 0,00% - Festività 122,58% D10*B21 13,32 Subtotale per Contributi 36,87% D21*E22 4,01 30,08% Contributi INPS+ASPI -0,61% - 0,07 -0,50% trattenuta TFR 1,61% D21*E26 0,17 1,31% INAIL 0,25% D21*E24 0,03 0,20% Ente Bilaterale 0,2% 4,90% D21*E25 0,53 4,00% Fondo Formazione 4% 0,09% 0,01 0,07% Monetizzazione permessi sind 173,71% SUM (D21:D25)+D18 18,88 Totale costo orario di legge Si chiede pertanto di confermare che il costo del lavoro cui applicare il moltiplicatore minimo consentito (pari a 1,000) debba comprendere anche tutti i seguenti elementi non attualmente citati nell’art. 17 del Disciplinare, ovvero: - Ferie, - Permessi, - TFR, - Contributi INPS e ASPI, - Inail, - Ente Bilaterale 0,2% e - Fondo Formazione 4% In assenza di tali modifiche, la Legge di gara presenta un grave vizio di legittimità. Non da ultimo, si sottolinea che la corretta individuazione/quantificazione del costo del lavoro risponde alla necessità, da un lato, di garantire la par condicio dei concorrenti consentendo loro di formulare un’offerta a parità di condizioni e, dall’altro, di consentire a codesta Spett.le Stazione Appaltante di individuare l’offerta effettivamente migliore. Ferma poi la responsabilità solidale pervista ex lege (cfr. art. 35, co. 2, d.lgs. 81/2015) che lega l’Utilizzatore e l’Agenzia per il Lavoro nel corrispondere ai lavoratori i corretti trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali. * * * II. Sulle 3 certificazioni richieste. Ai fini di una corretta elaborazione dell’offerta tecnica, con riferimento ai criteri di valutazione di cui all’art. 18 del disciplinare, si chiede conferma che mentre in relazione al n. 11 (possesso di certificazione ISO 9001:2015 o equivalente) ed al n. 13 (possesso di certificazione SA 8000:2014 o equivalente) codesta Stazione appaltante abbia inteso valorizzare l’organizzazione e la qualità dell’attività generale dell’impresa offerente, con riferimento al requisito n. 12 (possesso di certificazione OHSAS 18002:2008 o equivalente) l’intento sia quello di dare rilievo alla gestione concreta della commessa, con particolare riguardo alla salute e sicurezza dei dipendenti somministrati. Inoltre, con riferimento particolare al criterio di valutazione dell’offerta di cui all’art. 18.1 n. 12 del Disciplinare (possesso di certificazione OHSAS 18002:2008 o equivalente) si chiede conferma del fatto che, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale nazionale e comunitario, ai fini dell’ottenimento del punteggio possa essere considerato “equivalente” alla certificazione richiesta, anche un modello organizzativo / manuale aziendale che, seppure non certificato da azienda terza, preveda l’attuazione di un sistema di gestione sostanzialmente corrispondente alle medesime specifiche richieste dagli standard in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sottese alla certificazione OHSAS 18002. * * * III. Sugli adempimenti in materia di salute, sicurezza e sorveglianza sanitaria. Considerato il disposto di cui agli artt. 6 e 8 del Capitolato sopra riportati, si chiede conferma che gli artt. 8 (punti 3. e 5.) e 9 (punto 1, lett. c., e. e f.) dell’Allegato 7, Schema Accordo Quadro, relativi ad adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro si riferiscano all’attività dei dipendenti diretti dell’Agenzia aggiudicataria e non ai lavoratori in somministrazione ed alle relative attività svolte. Parimenti, si chiede di eliminare l’ultimo capoverso dell’art. 8 del Capitolato relativo ai costi connessi alla sorveglianza sanitaria che non è di competenza dell’Agenzia aggiudicataria. A conferma di quanto sopra, si segnala rispettosamente che, anche ai fini della Sicurezza sul lavoro, l’istituto della Somministrazione di lavoro è decisamente differente rispetto all’Appalto in quanto i lavoratori somministrati operano presso luoghi di lavoro propri dell’Utilizzatore che ne dirige e controlla l’operato. L’Agenzia per il Lavoro non svolge alcun servizio all’interno dei locali dell’utilizzatore ed i mezzi utilizzati dal singolo lavoratore sono quelli forniti dall’Utilizzatore. I lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell’Utilizzatore (art. 30, comma 1 del D. Lgs. 81/2015). Il prestatore di lavoro è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d’igiene e sicurezza sul lavoro (art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015). L’utilizzatore deve altresì osservare, nei confronti dei lavoratori in somministrazione, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi (art. 35, co. 4, del D.Lgs. n. 81/2015). È evidente quindi che l’Agenzia per il Lavoro non possiede know-how, strumenti, mezzi, potere e facoltà per poter procedere con l’addestramento dei lavoratori in somministrazione né, tantomeno, per procedere con un’adeguata ed efficiente formazione (diversa da quella sulla sicurezza, parte generale, che può infatti essere svolta a distanza). * * * IV. Sul Duvri. Si chiede conferma che il riferimento al Duvri sia un mero refuso in quanto non applicabile al servizio oggetto di gara (somministrazione di lavoro) essendo relativo agli appalti di lavori, servizi e forniture. * * * V. Sugli allegati al progetto tecnico. Si prende atto del numero massimo di facciate per la redazione del progetto tecnico (pari a 35, indice riepilogativo escluso). Con riferimento al criterio n. 3 “Reclutamento: Team adibito al reclutamento”, si chiede se sussista la possibilità di accludere al predetto progetto tecnico i curricula vitae delle risorse dedicate alla selezione, senza che tali allegati vengano conteggiati nel numero massimo di 35 facciate. * * * VI. Sulla risoluzione/recesso contrattuale. Nelle ipotesi previste dalla Legge di gara per la risoluzione/recesso contrattuale (art. 6 del Capitolato: risoluzione in caso di forza maggiore; art. 22.2. n. iv), Schema Accordo Quadro: recesso per mutamenti organizzativi interni dell’Amministrazione; art. 22.2. n. v), Schema Accordo Quadro: recesso), si chiede conferma che i contratti di somministrazione di lavoro si concluderanno comunque alla loro scadenza naturale o comunque verranno regolarmente retribuite le relative prestazioni considerato che l’art. 33, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di … rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”. * * * VII. Sui contratti di somministrazione di lavoro. In riferimento all’art. 6.1 dello Schema di Accordo Quadro, si chiede conferma che, nel rispetto della normativa vigente, l’Agenzia aggiudicataria stipulerà con i singoli Utilizzatori il contratto di somministrazione nel rispetto delle forme e dei requisiti di cui all’art. 32 del D. Lgs. n. 81/2015. * * * VIII. Sul rispetto del Codice di Comportamento. In riferimento all’art. 9.1., lett. m), dello Schema di Accordo Quadro si chiede conferma che l’Agenzia aggiudicataria dovrà solo fare tutto quello nella propria disponibilità e consentito dalla Legge per poter controllare il rispetto da parte dei lavoratori del Codice di Comportamento dell’Ente visto che l’Agenzia, non essendo fisicamente sul luogo di lavoro, non può avere il potere di controllo dell’operato dei lavoratori somministrati. * * * IX. Sull’allontanamento dei lavoratori somministrati. In riferimento all’art. 9.1., lett. n), dello Schema di Accordo Quadro, si chiede cortese conferma che l’allontanamento dei lavoratori somministrati sarà richiesto con le modalità e le ipotesi previste dalla normativa vigente, ivi espressamente compreso il rispetto del CCNL applicabile (art. 33 CCNL Agenzie per il Lavoro).

Risposta : - I. Sull’offerta economica - art. 17 del Disciplinare: Si conferma quanto previsto in merito nel disciplinare di gara; si conferma, in particolare che il moltiplicatore deve essere maggiore di 1 (cfr. paragrafo 17 del disciplinare), che il moltiplicatore deve contenere tutte le rimanenti voci, compreso l’utile di impresa, non espressamente indicate nella tariffa oraria lorda fissa le cui voci sono esplicitate nel medesimo paragrafo 17 e che ai lavoratori somministrati devono essere applicati i CCNL e gli eventuali contratti integrativi, già applicati ai lavoratori dipendenti delle Amministrazioni in cui sono funzionalmente assegnati (cfr. paragrafo 6 del capitolato tecnico). - II. Sulle 3 certificazioni richieste: In relazione ai criteri di valutazione di cui all’art. 18 del disciplinare: n. 11 (possesso di certificazione ISO 9001:2015 o equivalente), n. 13 (possesso di certificazione SA 8000:2014 o equivalente) e n. 12 (possesso di certificazione OHSAS 18002:2008 o equivalente), si è inteso valorizzare l’organizzazione, la qualità e la sicurezza dell’attività generale dell’impresa offerente. Si conferma quanto indicato nel Disciplinare di gara “Il punteggio verrà attribuito in caso di possesso della certificazione OHSAS 18002:2008 o equivalente”, ove il concetto di equivalenza va inteso nell’accezione prevista dall’Art. 87 del DLGS 50/2016. - III. Sugli adempimenti in materia di salute, sicurezza e sorveglianza sanitaria: In riferimento agli "Adempimenti artt. 8 (punti 3. e 5.) e 9 (punto 1, lett. c., e. e f.)", premesso che, oltre i somministrati, per la gestione dell’appalto dovranno essere utilizzati anche personale e strutture del Fornitore, si precisa che le disposizioni di cui all’art 8 commi 3 (ultimo capoverso), 5, 8 e Art. 9 comma 1 lettere c), e) f), dell’Allegato 7 Schema di Accordo Quadro, sono condizioni generali di contratto utilizzate di regola dall’Agenzia, relative a elementi e condizioni INERENTI ALLE ATTIVITÀ DEL FORNITORE stesso e non si riferiscono al personale somministrato presso le singole amministrazioni utilizzatrici. In riferimento dell’Art. 8 del Capitolato: si chiarisce che trattasi di refuso. I costi delle spese mediche previste per la sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs 81/2008 previste al paragrafo 7 “obblighi del Fornitore” e al paragrafo 8 “obblighi a carico della Amministrazione” devono intendersi a carico dell’Amministrazione. - IV. Sul Duvri Il DUVRI è un documento inserito in modo standard nella documentazione di gara potenzialmente utilizzabile. Si sottolinea che lo stesso riporta costi pari a zero. - V. Sugli allegati al progetto tecnico: Con riferimento al criterio n. 3 “Reclutamento: Team adibito al reclutamento” il Concorrente dovrà limitarsi a riportare le informazioni richieste, nelle modalità di cui al disciplinare di gara, pertanto non è richiesto l’inserimento dei Curricula vitae. Si conferma che il progetto tecnico non dovrà, di norma, superare le 35 pagine. - VI. Sulla risoluzione/recesso contrattuale: In merito ai corrispettivi riconosciuti in caso di recesso si conferma quanto previsto dall’art. 22 c. 2 n. v) dello schema di Accordo quadro. - VII. Sui contratti di somministrazione di lavoro: Si conferma che saranno sottoscritti i contratti di somministrazione nel rispetto delle forme e dei requisiti di cui all’art. 32 del D. Lgs. n. 81/2015. - VIII. Sul rispetto del Codice di Comportamento: In riferimento all’art. 9.1., lett. m), si precisa che, trattasi di clausola di stile solo ove applicabile. Pertanto, si conferma che l’Agenzia aggiudicataria dovrà solo fare tutto quello nella propria disponibilità e consentito dalla Legge per poter controllare il rispetto da parte dei lavoratori del Codice di Comportamento dell’Ente - IX. Sull’allontanamento dei lavoratori somministrati Si conferma che l’allontanamento dei lavoratori somministrati sarà richiesto con le modalità e le ipotesi previste dalla normativa vigente.

Chiarimento PI082178-18

Ultimo aggiornamento: 19/09/2018 15:16

Domanda : Ai fini della corretta partecipazione alla procedura di gara si chiede il seguente chiarimento per quanto attiene all’OFFERTA ECONOMICA. Si chiede conferma che, così come disciplinato all’art. 17 del disciplinare di gara, il MOLTIPLICATORE OFFERTO CONTENGA le seguenti VOCI DI COSTO: RATEI DI FERIE E PERMESSI, TFR e le seguenti VOCI DI MARGINE: ASSENTEISMO DEI LAVORATORI, UTILE D’IMPRESA. Si chiede inoltre conferma che la voce “oneri contributivi e previdenziali” che concorre alla composizione della tariffa oraria su cui applicare il moltiplicatore comprenda la contribuzione formatemp del 4%

Risposta : Si conferma quanto previsto in merito nel disciplinare di gara; si conferma, in particolare che il moltiplicatore deve essere maggiore di 1 (cfr. paragrafo 17 del disciplinare), che il moltiplicatore deve contenere tutte le rimanenti voci, compreso l’utile di impresa, non espressamente indicate nella tariffa oraria lorda fissa le cui voci sono esplicitate nel medesimo paragrafo 17 e che ai lavoratori somministrati devono essere applicati i CCNL e gli eventuali contratti integrativi, già applicati ai lavoratori dipendenti delle Amministrazioni in cui sono funzionalmente assegnati (cfr. paragrafo 6 del capitolato tecnico).

Chiarimento PI081629-18

Ultimo aggiornamento: 19/09/2018 15:14

Domanda : DUVRI Ci preme segnalare che tale documento è richiesto solo in caso di appalto e non in caso di somministrazione di lavoro. Infatti sussiste una netta differenza tra i due istituti, così come evidenziato dalla Circolare n. 5 dell’ 11/02/2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dove è ribadito che il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari per eseguire l’opera, per l’esercizio del potere organizzativo e per l’assunzione del rischio che invece nella somministrazione non ci sono. In quest’ultima abbiamo, anziché un fare, un “dare” dove appunto la PA utilizza il somministrato secondo le proprie necessità adattandolo al proprio sistema organizzativo. Nell’appalto ci sono due o più parti che gestiscono un processo produttivo e quindi da lì l’eventuale rischio di interferenza tra le mie attività e quelle del processo produttivo in cui vado ad agire. La scrivente agenzia pone l’attenzione sul fatto che nel caso di somministrazione di lavoro questo non succede poiché il lavoratore viene immesso nel vostro “processo produttivo” nella vostra sfera di competenza nei vostri standard organizzativi di salute e sicurezza quindi non vi è alcun rischio da interferenza. Il soggetto che forniamo sarà sottoposto agli stessi standard di sicurezza dei vostri impiegati diretti, così come previsto dalla legge che D.lgs. 81/2008 e che sono a carico dell’utilizzatore. Chiediamo pertanto di stralciare la parte inerente il DUVRI oltre che le dichiarazioni inerenti i requisiti di idoneità tecnico professionale -8.1. disciplinare di gara- di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. stante l’inapplicabilità dell’articolo alle Agenzie per il lavoro in caso di somministrazione lavoro. Relazione tecnica In relazione al punto: punteggio verrà in caso di possesso della certificazione OHSAS 18002:2008 o equivalente chiediamo conferma che quando l’Ente parla di equivalenza è possibile presentare strumenti analoghi alla OHSAS inerenti il tema sicurezza e che quindi la presenza dei predetti e l’assenza della certificazione porterà comunque all’attribuzione dei 5 punti. CAPITOLATO Art. 6 chiediamo che in caso di interruzione per forza maggiore venga rimborsato il costo del lavoro sostenuto dall’Agenzia ex art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15 Art. 7 e 8 Per quanto concerne il richiamato DPR 56/2013 art 6, considerato che dovrebbe essere applicato ai somministrati assunti dall’Agenzia, riteniamo non sia adottabile al servizio oggetto di gara Gli accertamenti sanitari, che rientrano negli oneri di cui alla sorveglianza sanitaria art 41 D. Lgs 81/08, così come la sorveglianza sanitaria, dovrebbero rimanere a carico dell’utilizzatore nel rispetto della normativa di settore art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e art 22 CCNL Agenzie per il lavoro; chiediamo conferma. AQ Art 5.3 Riteniamo che l’Agenzia non possa verificare che l’AQ sia utilizzato da soggetti non autorizzati. Chiediamo che sia l’Amministrazione ad accertarsi che chi usa l’AQ sia soggetto da lei autorizzato. La verifica per l’Agenzia è difficilmente percorribile Art 8.1 Chiediamo conferma che le spese non sono quelle sostenute dai somministrati che dovranno essere rimborsate all’Agenzia Art 8.5 chiediamo conferma che si riferiscono alle norme di sicurezza inerenti i locali del Fornitore Art 8.7 - 8.8 - 8.10 – 9.1 c) f) Riteniamo non applicabili gli articoli alla somministrazione lavoro poiché il Fornitore si limita a somministrare personale sotto la direzione e controllo dell’utilizzatore. Art 9.1 e) Ricordiamo che i dispositivi di protezione sono a carico dell’utilizzatore (art 35 c. 4 D. Lgs. 81/15) Art 22 Stante l’indiscussa facoltà di recesso chiediamo che, in caso di esercizio per fatto non imputabile al Fornitore, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto del loro diritto e del corrispondente obbligo di rimborso da parte dell’utilizzatore ex art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15 dei relativi oneri. Art 23.1 I danni a terzi sono a carico dell’utilizzatore ex art 35 c 7 D. Lgs. 81/15 Art 33 rispetto allo sciopero segnaliamo che l’ottemperanza alla fruizione del servizio pubblico è onere dell’ente, non dell’agenzia che fornisce i lavoratori a richiesta dello stesso. In caso di sciopero dei lavoratori somministrati, diritto degli stessi, l’agenzia comunicherà all’ente ma non potrà sostituirsi allo stesso per quanto riguarda le disposizioni di legge che lo vincolano a fornire il predetto servizio alla collettività; chiediamo di revisionare l’articolo e di stralciare le parti incompatibili con la somministrazione lavoro (anche il punto 4) Sulla base dell’art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro c.d. clausola sociale, si chiede cortesemente di conoscere: - Il numero dei lavoratori oggi in forza con contratto di somministrazione - L’inquadramento di tali lavoratori - La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori - La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi - L’attuale fornitore Chiediamo inoltre, specifiche sui profili che verranno richiesti: - per le amministrazioni pubbliche locali: categoria B, C, D. - per le prefetture di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia: seconda e terza area. - per la sopraintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara: seconda e terza area. In particolare il numero di risorse che verranno inserite e le mansioni che dovranno svolgere ai fini di effettuare una relazione tecnica più corrispondente alle esigenze dell’Ente. La richiesta permette altresì di porre tutti i concorrenti in una posizione di par condicio rispetto al precedente fornitore che è a conoscenza delle esigenze dell’ente o che ha già avuto modo di collaborare con voi.

Risposta : DUVRI: Il DUVRI è un documento inserito in modo standard nella documentazione di gara potenzialmente utilizzabile. Si sottolinea che lo stesso riporta costi pari a zero. Si conferma il requisito di idoneità di cui al punto 8.1 del Disciplinare di Gara. RELAZIONE TECNICA: Si conferma quanto indicato nel Disciplinare di gara “Il punteggio verrà attribuito in caso di possesso della certificazione OHSAS 18002:2008 o equivalente”, ove il concetto di equivalenza va inteso nell’accezione prevista dall’Art. 87 del DLGS 50/2016. Sarà cura dell’Offerente inserire nella Relazione tecnica documentazione a comprova del possesso della certificazione o dell’equivalenza, come riportato ne Disciplinare di Gara, Paragrafo 16 comma a). CAPITOLATO Art. 6: Si conferma quanto previsto all’art. 6 del capitolato di gara ovvero che in caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore o giustificato motivo il Fornitore avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo solo per le ore di lavoro effettivamente rese sino alla interruzione. CAPITOLATO Art. 7 E 8: Si chiarisce che trattasi di refuso. I costi delle spese mediche previste per la sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs 81/2008 previste al paragrafo 7 “Obblighi del Fornitore” e al paragrafo 8 “Obblighi a carico dell'Amministrazione” devono intendersi a carico dell’Amministrazione. ACCORDO QUADRO Art 5.3: Si conferma quanto riportato all’Art. 5 comma 3 dello Schema di Accordo Quadro. ACCORDO QUADRO Art 8.1: Sono escluse dalle spese di cui all’Art. 8 comma 1 tutte quelle spese specificate nel Capitolato Tecnico che prevedono il rimborso da parte dell’Amministrazione al Fornitore. ACCORDO QUADRO Art 8.5: Si conferma. ACCORDO QUADRO Art 8.7 - 8.8 - 8.10 – 9.1 c) f): Premesso che, oltre i somministrati, per la gestione dell’appalto dovranno essere utilizzati anche personale e strutture del Fornitore, si precisa che le disposizioni di cui all’art 8 commi 7, 8, 10 e Art. 9 comma 1 lettere c), f), dell’Allegato 7 Schema di Accordo Quadro, sono condizioni generali di contratto, utilizzate di regola dall’Agenzia, relative a elementi e condizioni INERENTI ALLE ATTIVITÀ DEL FORNITORE stesso e non si riferiscono al personale somministrato presso le singole amministrazioni utilizzatrici. ACCORDO QUADRO Art 9.1 e): Premesso che, oltre i somministrati, per la gestione dell’appalto dovranno essere utilizzati anche personale e strutture del Fornitore, si precisa che le disposizioni di cui all’art. 9.1 e), dell’Allegato 7 Schema di Accordo Quadro, sono condizioni generali di contratto, utilizzate di regola dall’Agenzia, relative a elementi e condizioni INERENTI ALLE ATTIVITÀ DEL FORNITORE stesso e non si riferiscono al personale somministrato presso le singole amministrazioni utilizzatrici. ACCORDO QUADRO Art 22: In merito ai corrispettivi riconosciuti in caso di recesso si conferma quanto previsto dall’art. 22 c. 2 n. v) dello schema di Accordo quadro. ACCORDO QUADRO Art 23.1: Trattandosi di schema di Accordo Quadro, si conferma quanto riportato all’Art. 23 comma 1, fatto salvo quanto non applicabile al caso di specie. ACCORDO QUADRO Art 33: Trattandosi di schema di Accordo Quadro, si conferma quanto riportato all’Art. 33, fatto salvo quanto non applicabile al caso di specie. RICHIESTA DATI: I dati disponibili sono quelli riportati nell’Allegato 10 - Personale attualmente impiegato, al Disciplinare di gara stante quanto precisato nel medesimo Allegato “… detto elenco ha carattere non tassativo, riservandosi l’Amministrazione di richiedere un quantitativo diverso di lavoratori nonché lavoratori con qualifiche e inquadramenti professionali diversi”. I profili ed il numero delle risorse saranno definiti nel corso dell’appalto sulla base delle specifiche esigenze delle singole amministrazioni.

Chiarimento PI079061-18

Ultimo aggiornamento: 19/09/2018 15:03

Domanda : Quesito 1) Al fine della corretta valutazione dell’offerta economica , per garantire a tutti i partecipanti identica ed esatta determinazione della base di calcolo, stabilita dalla Legge di Gara come “Tariffa Oraria Lorda fissa” su cui applicare il Moltiplicatore unico, così come richiesto dall’Art. 17 del Disciplinare di gara, nonché parità di condizioni per la partecipazione alla procedura medesima, si chiede, , di dettagliarne il valore per ogni singola voce e conseguentemente il valore totale di tale “Tariffa Oraria Lorda fissa” . A tale scopo si rappresenta qui di seguito una tabella raffigurante una “possibile interpretazione”, riferita al Livello C1 ex CCNL ENTI LOCALI , in relazione alla quale si chiede se la stessa corrisponda o meno a quanto previsto dall’Art.17 del Disciplinare dove si afferma che: “..La Tariffa Oraria Lorda fissa ai fini della presente procedura di gara è composta dalle seguenti voci… .. ” su cui ogni partecipante alla procedura di gara dovrà applicare il Moltiplicatore così come richiesto dall’Art. 17 del Disciplinare di gara “…Il Moltiplicatore deve pertanto contenere tutte le rimanenti voci, compreso l’utile di impresa, non espressamente indicati nella tariffa oraria lorda fissa….” Esempio Tariffa oraria lorda fissa Liv. C 1 1 Paga Base 10,868 2 Oneri contrib. E previd. Previsti per legge (= INPS 30,08% su voce 1,3 e 5) 3,630 3 Indennità Comparto 0,294 4 Indennità di vacanza contrattuale 0,000 5 Rateo 13ma mensilità 0,906 Subtotale Ipotesi Tariffa oraria lorda fissa 15,698 5 RATEO FERIE 1,12 6 RATEO EX FESTIVITA' 0,172 7 CONTRIBUTI INPS 30,08% (su punto 5 e 6) 0,38 8 INAIL + ADDIZIONALE 0,067 9 Formatemp 0,534 10 Ebitemp 0,027 11 Diritti sindacali 0,005 12 TFR 0,81 Totale costo Totale Costo Liv. C1 da CCNL 18,813 Quesito 2) Coerentemente a quanto indicato nel Disciplinare di gara all’ART. 17, dove viene indicato: “Il Moltiplicatore Unico rappresenta il coefficiente che moltiplicato per la tariffa oraria fissa, composta dalle voci di seguito indicate, determina il corrispettivo dovuto per le varie figure di lavoratori.. ” si chiede di meglio precisare quanto indicato “ Qualora Infatti, Codesta Stazione Appaltante confermasse l’interpretazione di cui al quesito n. 1 ed il calcolo della tariffa oraria lorda fissa per il livello C1 fosse da considerarsi pari a € 15,698, il moltiplicatore che le agenzie dovranno proporre in sede di offerta non potrà essere inferiore a 1,178. Occorre evidenziare che il moltiplicatore dovrà coprire anche tutti i costi per la gestione operativa della commessa (la selezione, il reclutamento, la formazione del personale, i costi amministrativi, i costi della manodopera diretta, i costi della sicurezza, i costi gestionali, i costi informatici, le spese di registrazione del contratto, gli oneri finanziari, le visite mediche, la garanzia provvisoria e quella definitiva, l’assicurazione RCT, ecc.), l’assenteismo (del quale peraltro non è stata data alcuna specifica previsione nella documentazione di gara) nonché generare l’utile. Pertanto un moltiplicatore inferiore a 1,178 andrebbe a generare una tariffa oraria finale che sarebbe insufficiente a coprire i costi necessari a retribuire correttamente il personale somministrato. Peraltro occorre evidenziare che la previsione di cui all’art. 17 del disciplinare, secondo cui “Il moltiplicatore deve pertanto contenere tutte le rimanenti voci, compreso l’utile di impresa, non espressamente indicate nella tariffa oraria lorda fissa” (di cui alle voci dal n. 5 al n. 12 della tabella di cui al quesito n. 1), si pone in contrasto con la previsione di cui all’’art. 33, comma 2, del d.lgs. 81/2015 il quale, viceversa, dispone che: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di […] rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti…”. L’art. 33, comma 2, citato dispone una tutela diretta nei confronti dell’utilizzatore e soprattutto dei lavoratori somministrati (per tale motivo la norma è imperativa, dunque non derogabile neanche previo diverso accordo tra utilizzatore e somministratore), cioè a garanzia che siano loro erogati esattamente gli oneri retributivi e previdenziali spettantigli, senza che l’Agenzia abbia (neppure formalmente) la possibilità di ingerirsi nell’ambito di quei costi, fatturandoli insieme all’aggio e quindi potenzialmente marginalizzando anche su di essi; all’utilizzatore (solidalmente responsabile con il somministratore del pagamento della parte retributiva e contributiva), l’art. 33, comma 2, consente invece, tenendo distinto il costo del lavoro dall’aggio di Agenzia, di verificare immediatamente la correttezza dei versamenti retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori somministrati

Risposta : Quesito 1) e 2): Si conferma quanto previsto in merito nel disciplinare di gara; si conferma, in particolare che il moltiplicatore deve essere maggiore di 1 (cfr. paragrafo 17 del disciplinare), che il moltiplicatore deve contenere tutte le rimanenti voci, compreso l’utile di impresa, non espressamente indicate nella tariffa oraria lorda fissa le cui voci sono esplicitate nel medesimo paragrafo 17 e che ai lavoratori somministrati devono essere applicati i CCNL e gli eventuali contratti integrativi, già applicati ai lavoratori dipendenti delle Amministrazioni in cui sono funzionalmente assegnati (cfr. paragrafo 6 del capitolato tecnico).

Chiarimento PI082751-18

Ultimo aggiornamento: 19/09/2018 12:59

Domanda : Per una corretta formulazione dell'offerta economica, avremmo necessità di sapere il tasso di assenteismo dei lavoratori in somministrazione.

Risposta : Trattandosi di Accordo Quadro, non essendo il contingente dei lavoratori predeterminato, non è possibile fornire una stima e comunque non si ritiene rilevante ai fini della formulazione dell’offerta.

Chiarimento PI082738-18

Ultimo aggiornamento: 19/09/2018 12:57

Domanda : Ai fini della corretta partecipazione alla gara si chiede il seguente chiarimento per quanto attiene all'OFFERTA TECNICA. Al punto 5 viene chiesto di descrivere il metodo di accertamento delle dichiarazioni presentate dai candidati. Posto che ordinariamente è l'utilizzatore a richiedere all'Agenzia la necessità di accertare determinati stati o condizioni in capo ai candidati, si chiede cosa intenda codesta spettabile Amministrazione con l'inciso "dichiarazioni presentate dai candidati" .

Risposta : Con l’inciso "dichiarazioni presentate dai candidati" si intende tutto quanto dichiarato dai candidati in merito ai requisiti richiesti.

Chiarimento PI082171-18

Ultimo aggiornamento: 19/09/2018 12:56

Domanda : ai fini della corretta partecipazione alla presente procedura si chiede il seguente chiarimento per quanto attiene allo SCHEMA DI ACCORDO QUADRO. All'art. 14 in tema di corrispettivi al punto 9 si legge che restano a carico dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata dai lavoratori medesimi senza giustificativi. Si chiede cosa s'intenda con l'inciso "Senza giustificativi" .

Risposta : L’inciso “senza giustificativi” è da intendersi in assenza di autorizzazione dell’utilizzatore e/o di documentazione comprovante le motivazioni dell’assenza (a titolo meramente esemplificativo: mancata produzione di certificato medico in caso di malattia).

Chiarimento PI082158-18

Ultimo aggiornamento: 19/09/2018 12:42

Domanda : Ai fini della corretta partecipazione alla procedura di gara si chiede il seguente chiarimento per quanto attiene al PROGETTO TECNICO. Saranno assegnati 5 punti di carattere quantitativo al possesso della certificazione OHSAS 18002. La scrivente ha in corso il processo di certificazione con audit programmati con l'Ente Certificatore (ed attestabili dallo stesso) e prevede l'ottenimento di detta certificazione prima della data di assegnazione del presente servizio. Al fine di garantire la concorrenza e correttezza dei parametri di valutazione si chiede se le procedure ad oggi implementate e attestabili dall'ente terzo possano essere considerate ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio; in questo senso l'art. 87 del codice che recita testualmente "le stazioni appaltanti ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste". Si chiede pertanto che detto parametro diventi qualitativo concedendo all'Amministrazione la possibilità di valutare le azioni poste in essere dal concorrente che sarà in grado di eseguire il servizio con gli standard qualitativi richiesti. In subordine qualora detta richiesta non venga accolta si chiede di eliminare il criterio del possesso di detta certificazione ed infatti da un'analisi fatta sui siti degli enti certificatori ci risulta che ad oggi una sola agenzia per il lavoro sia in possesso di detta certificazione tra l'altro solo per la sede legale e non anche per il territorio della Regione Emilia Romagna interessato; questa circostanza creerebbe un indebito vantaggio competitivo con evidente lesione della concorrenza.

Risposta : Si conferma quanto indicato nel Disciplinare di gara “Il punteggio verrà attribuito in caso di possesso della certificazione OHSAS 18002:2008 o equivalente”, ove il concetto di equivalenza va inteso nell’accezione prevista dall’Art. 87 del DLGS 50/2016.Pertanto il concorrente, ai fini dell'eventuale attribuzione del punteggio di qualità, dovrà dimostrare di aver già adottato nella propria organizzazione misure equivalenti, rispondenti allo standard richiesto dalla certificazione. In tal caso, valutata positivamente l'equivalenza da parte della Commissione giudicatrice, il criterio mantiene il suo carattere "Quantitativo" (Q). Sarà cura dell’Offerente inserire nella Relazione tecnica documentazione a comprova del possesso della certificazione o dell’equivalenza, come riportato ne Disciplinare di Gara, Paragrafo 16 comma a).

Chiarimento PI076809-18

Ultimo aggiornamento: 19/09/2018 12:31

Domanda : Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 8.2, lettera a). pagg. 13 e 14 del Disciplinare di gara, e precisamente: "Aver stipulato o aver avuto in corso, negli ultimi 3 anni dalla pubblicazione del bando sulla GURI, due (2) o più contratti aventi ad oggetto servizi di somministrazione di lavoro temporaneo di importo complessivo minimo pari a € 4.500.000,00, IVA inclusa", SI CHIEDE CONFERMA CHE, per soddisfare il requisito succitato, occorre presentare due o più contratti, aventi ad oggetto servizi di somministrazione di lavoro temporaneo, i cui singoli importi (nel triennio di riferimento) sommati portino ad un importo complessivo pari ad almeno € 4.500.000,00 IVA inclusa

Risposta : Si conferma che l’importo minimo pari a € 4.500.000,00 fa riferimento alla somma degli importi dei singoli contratti.

Chiarimento PI082108-18

Ultimo aggiornamento: 19/09/2018 12:30

Domanda : 1-Con riferimento alle previsioni di cui all’art. 29 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento) dello schema di accordo quadro, si rende necessario precisare che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell’Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice in cui si inserisce “nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo” di quest’ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015). Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell’impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali. Per definizione (art. 4, par.1, n.8 e art. 28 Reg.UE 2016/679), infatti, il Responsabile del Trattamento è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”. Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection. Quindi, i trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da parte dell’utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di titolare del trattamento, con i suoi dipendenti diretti. Si chiede pertanto a Codesta Stazione Appaltante conferma che non troveranno applicazione le previsioni di cui all’art. 29, commi 6 e 7 dell'Accordo Quadro in quanto inerenti l’eventuale Nomina a responsabile dell’aggiudicatario. 2-Con riferimento alle previsioni di cui agli art. 8 commi 3,5,8 e 10 nonché all’art. 9, comma 1 lettere c) e) f) l) dello Schema di Accordo Quadro, si chiede conferma che, conformemente a quanto prescritto dall’art. 34, comma 3 del d.lgs. 81/2015 (computo nell’organico dell’utilizzatore del lavoratore somministrato ai fini dell’applicazione delle normative di legge o contratto collettivo relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), dall’art. 35, comma 4 D. Lgs. 81/2015 (L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui e' tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti) e 30 d. lgs. 81/15 (Il contratto di somministrazione di lavoro e' il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o piu' lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attivita' nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore) le stesse non troveranno applicazione, salvo eventuale negoziazione tra le parti in merito alle previsioni di cui all’art. 9, comma 1 lettere e) ed l).

Risposta : -1: Trattandosi di schema di Accordo Quadro si conferma quanto disciplinato dall’Art. 29 comma 6 e 7, fatto salvo quanto non applicabile al caso di specie. -2: Premesso che, oltre i somministrati, per la gestione dell’appalto dovranno essere utilizzati anche personale e strutture del Fornitore, si precisa che le disposizioni di cui all’art 8 commi 3 (ultimo capoverso), 5, 8, 10 e Art. 9 comma 1 lettere c), e) f)-l), dell’Allegato 7 Schema di Accordo Quadro, sono condizioni generali di contratto utilizzate di regola dall’Agenzia, relative a elementi e condizioni INERENTI ALLE ATTIVITÀ DEL FORNITORE stesso e non si riferiscono al personale somministrato presso le singole amministrazioni utilizzatrici.

Chiarimento PI072149-18

Ultimo aggiornamento: 19/09/2018 12:24

Domanda : Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 8.2, lettera a). pagg. 13 e 14 del Disciplinare di gara, e precisamente: "Aver stipulato o aver avuto in corso, negli ultimi 3 anni dalla pubblicazione del bando sulla GURI, due (2) o più contratti aventi ad oggetto servizi di somministrazione di lavoro temporaneo di importo complessivo minimo pari a € 4.500.000,00, IVA inclusa", SI CHIEDE CONFERMA CHE per per ultimo triennio debbano intendersi gli ultimi tre esercizi finanziari approvati e depositati alla data di pubblicazione del bando e cioè gli anni 2015 - 2016 - 2017. Quanto sopra in considerazione del fatto che, a comprova del requisito succitato, vengono richiesti gli originali o copie conformi dei certificati che ovviamente vengono rilasciati dall’amministrazione/ente contraente soltanto alla conclusione di ogni esercizio finanziario.

Risposta : Trattasi di requisito di capacità tecnica, il quale prevede che nell'ultimo triennio, a ritroso rispetto alla data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI, il concorrente abbia stipulato o avuto in corso due (2) o più contratti aventi ad oggetto servizi di somministrazione di lavoro temporaneo.

Chiarimento PI080937-18

Ultimo aggiornamento: 04/09/2018 10:26

Domanda : Con la presente siamo a richiedere la pubblicazione dell'Allegato 10 - "Personale attualmente impiegato".

Risposta : L'"Allegato 10 - "Personale attualmente impiegato" è stato reso accessibile su Sater.

Chiarimento PI080651-18

Ultimo aggiornamento: 04/09/2018 10:24

Domanda : Nella documentazione di gara non risulta allegato in file: "Allegato 10 - Personale attualmente impiegato” citato nel disciplinare di gara. Si chiede pertanto l'invio dell'allegato 10.

Risposta : Si conferma che per puro errore materiale la documentazione di gara presente sul portale Sater, manca dell’"Allegato 10 - Personale attualmente impiegato” di cui al Disciplinare di gara. L’allegato è stato reso accessibile su Sater.

Ultimo aggiornamento: 07-12-2023, 18:03