Domanda : Con la presente siamo a fare i seguenti quesiti: 1. Si chiede conferma che per le categorie Edilizia (E) e Strutture (S) e per la categoria IA.03 ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità dei servizi svolti sia almeno pari o superiore a quello dei servizi da affidare, secondo quanto riportato nelle linee guida ANAC n. 1 , capo V. 2. Si chiede di confermare se, nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria su più dei due lotti massimi che un medesimo concorrente si può aggiudicare, che il criterio di affidamento dei due lotti sia in base all’importo lavori maggiore dei lotti stessi. 3. Si chiede di chiarire, nel criterio di valutazione dell’offerta tecnica al punto 7 “Politiche per la promozione della parità di genere: componente di lavoro femminile”, se gli scaglioni percentuali di componente femminile siano da intendersi dell’organigramma aziendale del concorrente (o della somma delle componenti degli organigrammi aziendali in caso di partecipazione in RTP) o se del gruppo di lavoro per gli interventi in oggetto (organigramma di gara del gruppo di lavoro). 4. Si chiede di chiarire le modalità di attribuzione del punteggio tabellare nel criterio di valutazione dell’offerta tecnica al punto 8 “possesso di sistema interno di controllo della qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2015” nei seguenti casi: a. Appare una incongruenza quanto riportato nello stesso criterio, (che testualmente si cita “nel caso di partecipazione di RTI verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota, o le somme delle quote dei componenti certificati del RTI, di esecuzione del servizio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti certificati del RTI”) e che lascia intendere un’attribuzione percentuale dei 5 punti tabellari in base al possesso della certificazione, con quanto riportato al successivo paragrafo 17.2 del disciplinare, in cui si afferma che: “Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto”, che lascia intendere un’attribuzione totale dei 5 punti in questione. b. Quanto riportato al paragrafo 4 del disciplinare e che qui si cita: “fermo restando l’obbligo del RT/consorzio ordinario, in caso di partecipazione a più lotti, di presentarsi nella medesima composizione, le imprese potranno assumere, nei diversi lotti, ruoli diversi (mandataria / mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione delle quote, fatto salvo il rispetto per ogni lotto delle regole previste dal presente disciplinare”, lascia intendere che un concorrente debba, in caso di partecipazione con quote diverse su più lotti, indicare nella relazione metodologica, per ogni lotto, la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio, per vedersi attribuire il corretto punteggio di cui al criterio 8; tale principio appare incongruente con quanto riportato al paragrafo 15.1, in cui si specifica che “per i lotti da 1 a 28, la busta “Offerta tecnica” è unica; dovrà, dunque, essere allegata sempre la stessa documentazione per ciascun lotto cui si intende partecipare. La busta tecnica allegata verrà valutata dalla Commissione Giudicatrice una sola volta”. Tale ultimo principio, infatti lascia intendere che la relazione metodologica sia uguale per tutti i lotti, andando sia contro lo stesso criterio di valutazione dell’offerta metodologia al punto 8 (Infatti nel criterio di valutazione è specificamente scritto che “nel caso di partecipazione di RTI verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota, o le somme delle quote dei componenti certificati del RTI, di esecuzione del servizio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti certificati del RTI”), sia andando a inficiare il diritto di cui al paragrafo 4 di partecipare con quote diverse su diversi lotti. 5. Al punto 16 del disciplinare si richiede per una più rapida valutazione, la compilazione dell’all. 9 “giustificativi offerta economica” per ogni lotto. Poiché al capoverso seguente si riporta che “il documento contenente i giustificativi richiesti dovrà essere collocato nell’apposito campo creato su “SATER” “giustificativi offerta economica” e non è pena di esclusione” si intende che tale allegato può anche non essere inviato. Si chiede di confermare. Nell’eventualità che debba essere inviato, si chiede se si possa utilizzare altro format o limitare, almeno nella fase di gara, le voci di costo da riportare.
Risposta :
1. Si conferma;
2. Si conferma quanto stabilito dal Disciplinare al paragrafo 3: “Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. 2 (due) lotti, che saranno individuati sulla base del criterio dell’importanza economica dei lotti.”
3. Vedasi risposta al quesito PI056998-22;
4.a) Si conferma che nel caso di partecipazione di RTI verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota, o le somme delle quote dei componenti certificati del RTI, di esecuzione del servizio;
4.b) La composizione del RTI è a discrezione del concorrente; il caso prospettato nel quesito si verifica nell’ipotesi residuale in cui non tutti gli operatori economici che formano il RTI sono in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015. In tal caso prevalgono le regole previste dal Disciplinare di gara rispetto alle quali: la busta tecnica è unica e verrà valutata dalla Commissione Giudicatrice una sola volta. Pertanto il concorrente dovrà decidere, ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al criterio n. 8, in quale composizione e con quali quote partecipare alla procedura;
5. Si conferma che la mancata presentazione del documento non costituisce causa di esclusione dalla procedura e si specifica che il documento di cui all’allegato n. 9 costituisce un fac – simile.