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Dati del bando

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia – Romagna per gli interventi relativi al PNRR
Ente appaltanteINTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Stato proceduraChiuso
Importo appalto30.377.263,24 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema24/02/2022
Termine richiesta chiarimenti16/03/2022 12:00
Termine presentazione delle offerte28/03/2022 16:00
Apertura busta amministrativa30/03/2022 10:00
Data chiusura procedura02/11/2022
Requisiti di sostenibilità ambientalesi

La documentazione di gara è stata redatta in conformità a quanto previsto nei criteri ambientali minimi di cui al DM del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017

Requisiti di sostenibilità socialesi

La documentazione di gara è stata redatta nel rispetto delle “Linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, adottate con Decreto interministeriale il 7 dicembre 2021

Allegati

Referenti

Mazzitelli Antonio

telefono: 0515278706

Govoni Candida

telefono: 0515273434

Galli Rossella

telefono: 0515273480

Liuzzo Francesca

telefono: 0515278954

Porcelluzzi Michele Nunzio

telefono: 0515273015

Bonora Chiara

telefono: 3332068843

Pubblicazioni

Cig

Lotto 1Servizi di ingegneria ed architettura per AOSP Modena; ID intervento: AOMO1

CIG: 9109698899
OpenData ANAC

Lotto 10Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Imola; ID intervento: ASLIM4, ASLIM1

CIG: 91097091AF
OpenData ANAC

Lotto 11Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Imola; ID intervento: ASLIM5, ASLIM2

CIG: 9109710282
OpenData ANAC

Lotto 12Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Modena e AUSL Reggio Emilia; ID intervento: ASLMO17, ASLMO10, ASLRE5, ASLRE8, ASLRE16

CIG: 9109711355
OpenData ANAC

Lotto 13Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Modena e AUSL Reggio Emilia; ID intervento: ASLMO20, ASLMO11, ASLRE1, ASLRE10

CIG: 91097145CE
OpenData ANAC

Lotto 14Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Modena; ID intervento: ASLMO16, ASLMO9

CIG: 9109716774
OpenData ANAC

Lotto 15Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Modena; ID intervento: ASLMO22, ASLMO24

CIG: 9109717847
OpenData ANAC

Lotto 16Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Parma e AUSL Reggio Emilia; ID intervento: ASLPR14, ASLPR 12, ASLPR8, ASLRE12, ASLRE7, ASLRE2, ASLRE3

CIG: 910971891A
OpenData ANAC

Lotto 17Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Piacenza; ID intervento: ASLPC10, ASLPC11, ASLPC5

CIG: 91097199ED
OpenData ANAC

Lotto 18Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Romagna; ID intervento: ASLROM2

CIG: 9109720AC0
OpenData ANAC

Lotto 19Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Romagna; ID intervento: ASLROM1

CIG: 9109721B93
OpenData ANAC

Lotto 20Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Romagna; ID intervento: ASLROM26, ASLROM22, ASLROM31

CIG: 9109722C66
OpenData ANAC

Lotto 2Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Bologna; ID intervento: ASLBO1

CIG: 910969996C
OpenData ANAC

Lotto 3Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Bologna; ID intervento: ASLBO26, ASLBO23, ASLBO12

CIG: 9109700A3F
OpenData ANAC

Lotto 4Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Bologna; ID intervento: ASLBO20, ASLBO10

CIG: 9109701B12
OpenData ANAC

Lotto 5Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Bologna; ID intervento: ASLBO27

CIG: 9109703CB8
OpenData ANAC

Lotto 7Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Bologna; ID intervento: ASLBO11, ASLBO14

CIG: 9109705E5E
OpenData ANAC

Lotto 8Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Ferrara; ID intervento: ASLFE4, ASLFE13

CIG: 9109706F31
OpenData ANAC

Lotto 9Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Ferrara; ID intervento: ASLFE8, ASLFE7

CIG: 91097080DC
OpenData ANAC

Lotto 24Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Romagna; ID intervento: ASLROM41, ASLROM16

CIG: 910972708A
OpenData ANAC

Lotto 21Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Romagna; ID intervento: ASLROM30

CIG: 9109724E0C
OpenData ANAC

Lotto 22Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Romagna; ID intervento: ASLROM25, ASLROM12

CIG: 9109725EDF
OpenData ANAC

Lotto 23Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Romagna; ID intervento: ASLROM38, ASLROM17

CIG: 9109726FB2
OpenData ANAC

Lotto 25Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Romagna; ID intervento: ASLROM34, ASLROM15

CIG: 9109729230
OpenData ANAC

Lotto 26Servizi di ingegneria ed architettura per Istituto Ortopedico “Rizzoli”; ID intervento: IOR1

CIG: 9109730303
OpenData ANAC

Lotto 27Servizi di ingegneria ed architettura per Policlinico di Sant’Orsola; ID intervento: AOBO1

CIG: 91097313D6
OpenData ANAC

Lotto 28Servizi di ingegneria ed architettura per Policlinico di Sant’Orsola; ID intervento: AOBO2

CIG: 91097324A9
OpenData ANAC

Lotto 29Servizio di verifica preventiva della progettazione

CIG: 910973357C
OpenData ANAC

Lotto 6Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Bologna; ID intervento: ASLBO30, ASLBO15

CIG: 9109704D8B
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI062507-22

Ultimo aggiornamento: 17/03/2022 10:08

Domanda : Si chiede conferma che il professionista abilitato e iscritto all'Albo degli Ingegneri nei settori civile, industriale e informazione con laurea vecchio ordinamento in ingegneria civile possa ricoprire il ruolo di progettista di impianti meccanici

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI062504-22

Ultimo aggiornamento: 17/03/2022 10:06

Domanda : Si chieda di voler confermare che la conformità all'originale della copia del rapporto sulla situazione del personale ex art. 46 del Codice della pari opportunità di cui al D.lgs. 198/2006 (pag. 27 del Disciplinare di Gara) possa essere attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.p.R. 445/2000.

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI062472-22

Ultimo aggiornamento: 17/03/2022 10:05

Domanda : Si chiede di voler confermare che per i Lotti 18-19-20-21-22-23-24-25-26-28 tra i servizi richiesti sia effettivamente prevista anche la verifica della progettazione

Risposta : Il servizio di verifica della progettazione è oggetto del lotto n. 29, i cui interventi sono riportati nell’Allegato 7 “Dettaglio prestazioni e schede riepilogative”.

Chiarimento PI062450-22

Ultimo aggiornamento: 17/03/2022 10:04

Domanda : Con riferimento alla lettera d) del capitolo 15.1 del disciplinare (pag. 64 di 86), si chiede se nella dimostrazione della presenza dell'esperto sugli aspetti energetico-ambientali vi sia un numero di pagine da rispettare e/o modalità particolari da seguire

Risposta : Il Disciplinare di gara non prevede un numero di pagine da rispettare ma richiede la presentazione dei documenti indicati alla lettera d).

Chiarimento PI062356-22

Ultimo aggiornamento: 17/03/2022 10:03

Domanda : In riferimento a quanto indicato al paragrafo 9 ("garanzia provvisoria") si chiede se il partecipante, nel caso sia una micro impresa, piccola o media impresa, e quindi sia esentato da presentazione della “dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva”, in luogo di quanto richiesto, debba presentare una dichiarazione di rientrare nei parametri di micro impresa, piccola o media impresa. Si chiede inoltre se, visto che ci si possono aggiudicare al massimo 2 lotti, l’importo garantito della polizza possa essere parametrato al valore dei due lotti di importo servizi più elevati.

Risposta :

1. Tale dichiarazione viene effettuata dall’Operatore Economico nel DGUE.
2. Come indicato nel Disciplinare di gara paragrafo n. 9 non è richiesta la garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura.

Chiarimento PI062323-22

Ultimo aggiornamento: 17/03/2022 10:01

Domanda : Formuliamo la presente richiesta di chiarimento: In merito al punto “d)” del capitolo 15.2 del Disciplinare di gara, relativo all’offerta tecnica del Lotto 29, si chiede di confermare che non è previsto un limite di pagine per il cv dell’esperto di aspetti energetico-ambientali.

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI062312-22

Ultimo aggiornamento: 17/03/2022 10:00

Domanda : Con riferimento al gruppo di lavoro di cui al disciplinare punto 6.3.f si chiede: 1) il responsabile accordo quadro e responsabile tecnico tecnico dell'ordinativo fornitura possono coincidere in un unico professionista? 2) il ruolo del professionista settore edile e quello dei beni vincolati può essere ricoperto da un unico professionista? 3) il ruolo del professionista settore impiantistico elettrico e ruolo professionista antincendio può essere ricoperto da un unico professionista?

Risposta :

1. Si conferma.
2. Si conferma.
3. Si conferma.

Chiarimento PI062299-22

Ultimo aggiornamento: 17/03/2022 09:58

Domanda : “Si evidenzia che la tabella riportante le figure minime a pag. 38 del disciplinare differisce dall’elenco riportato nell’All 12 – Schema di dettaglio fornitura, dove, tra le altre, vengono contemplate anche le seguenti professionalità: Archeologo BIM leader (architettura, strutture, impianti) Direttore dei Lavori CSE 1 DO / IC opere edili 1 DO / IC opere strutturali 1 DO / IC di cantiere impianti elettrici 1 DO / IC impianti meccanici Si chiede di chiarire a quale elenco occorra riferirsi per la formulazione della propria offerta nell’indicazione delle figure minime richieste.”

Risposta : Per la formulazione dell’offerta bisogna fare riferimento alla tabella e alle indicazioni riportate nel Disciplinare di gara; il documento di cui all’allegato 12 servirà in una fase successiva all’aggiudicazione.

Chiarimento PI061802-22

Ultimo aggiornamento: 17/03/2022 09:56

Domanda : Con la presente siamo a fare i seguenti quesiti: 1. Si chiede conferma che per le categorie Edilizia (E) e Strutture (S) e per la categoria IA.03 ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità dei servizi svolti sia almeno pari o superiore a quello dei servizi da affidare, secondo quanto riportato nelle linee guida ANAC n. 1 , capo V. 2. Si chiede di confermare se, nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria su più dei due lotti massimi che un medesimo concorrente si può aggiudicare, che il criterio di affidamento dei due lotti sia in base all’importo lavori maggiore dei lotti stessi. 3. Si chiede di chiarire, nel criterio di valutazione dell’offerta tecnica al punto 7 “Politiche per la promozione della parità di genere: componente di lavoro femminile”, se gli scaglioni percentuali di componente femminile siano da intendersi dell’organigramma aziendale del concorrente (o della somma delle componenti degli organigrammi aziendali in caso di partecipazione in RTP) o se del gruppo di lavoro per gli interventi in oggetto (organigramma di gara del gruppo di lavoro). 4. Si chiede di chiarire le modalità di attribuzione del punteggio tabellare nel criterio di valutazione dell’offerta tecnica al punto 8 “possesso di sistema interno di controllo della qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2015” nei seguenti casi: a. Appare una incongruenza quanto riportato nello stesso criterio, (che testualmente si cita “nel caso di partecipazione di RTI verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota, o le somme delle quote dei componenti certificati del RTI, di esecuzione del servizio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti certificati del RTI”) e che lascia intendere un’attribuzione percentuale dei 5 punti tabellari in base al possesso della certificazione, con quanto riportato al successivo paragrafo 17.2 del disciplinare, in cui si afferma che: “Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto”, che lascia intendere un’attribuzione totale dei 5 punti in questione. b. Quanto riportato al paragrafo 4 del disciplinare e che qui si cita: “fermo restando l’obbligo del RT/consorzio ordinario, in caso di partecipazione a più lotti, di presentarsi nella medesima composizione, le imprese potranno assumere, nei diversi lotti, ruoli diversi (mandataria / mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione delle quote, fatto salvo il rispetto per ogni lotto delle regole previste dal presente disciplinare”, lascia intendere che un concorrente debba, in caso di partecipazione con quote diverse su più lotti, indicare nella relazione metodologica, per ogni lotto, la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio, per vedersi attribuire il corretto punteggio di cui al criterio 8; tale principio appare incongruente con quanto riportato al paragrafo 15.1, in cui si specifica che “per i lotti da 1 a 28, la busta “Offerta tecnica” è unica; dovrà, dunque, essere allegata sempre la stessa documentazione per ciascun lotto cui si intende partecipare. La busta tecnica allegata verrà valutata dalla Commissione Giudicatrice una sola volta”. Tale ultimo principio, infatti lascia intendere che la relazione metodologica sia uguale per tutti i lotti, andando sia contro lo stesso criterio di valutazione dell’offerta metodologia al punto 8 (Infatti nel criterio di valutazione è specificamente scritto che “nel caso di partecipazione di RTI verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota, o le somme delle quote dei componenti certificati del RTI, di esecuzione del servizio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti certificati del RTI”), sia andando a inficiare il diritto di cui al paragrafo 4 di partecipare con quote diverse su diversi lotti. 5. Al punto 16 del disciplinare si richiede per una più rapida valutazione, la compilazione dell’all. 9 “giustificativi offerta economica” per ogni lotto. Poiché al capoverso seguente si riporta che “il documento contenente i giustificativi richiesti dovrà essere collocato nell’apposito campo creato su “SATER” “giustificativi offerta economica” e non è pena di esclusione” si intende che tale allegato può anche non essere inviato. Si chiede di confermare. Nell’eventualità che debba essere inviato, si chiede se si possa utilizzare altro format o limitare, almeno nella fase di gara, le voci di costo da riportare.

Risposta :

1. Si conferma;
2. Si conferma quanto stabilito dal Disciplinare al paragrafo 3: “Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. 2 (due) lotti, che saranno individuati sulla base del criterio dell’importanza economica dei lotti.”
3. Vedasi risposta al quesito PI056998-22;
4.a) Si conferma che nel caso di partecipazione di RTI verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota, o le somme delle quote dei componenti certificati del RTI, di esecuzione del servizio;
4.b) La composizione del RTI è a discrezione del concorrente; il caso prospettato nel quesito si verifica nell’ipotesi residuale in cui non tutti gli operatori economici che formano il RTI sono in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015. In tal caso prevalgono le regole previste dal Disciplinare di gara rispetto alle quali: la busta tecnica è unica e verrà valutata dalla Commissione Giudicatrice una sola volta. Pertanto il concorrente dovrà decidere, ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al criterio n. 8, in quale composizione e con quali quote partecipare alla procedura;
5. Si conferma che la mancata presentazione del documento non costituisce causa di esclusione dalla procedura e si specifica che il documento di cui all’allegato n. 9 costituisce un fac – simile.

Chiarimento PI061586-22

Ultimo aggiornamento: 17/03/2022 09:50

Domanda : Con riferimento alla non obbligatorietà per le medie e piccole imprese della dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia fideiussoria, si chiede se è sufficiente inserire un documento bianco, ma firmato digitalmente, visto che la sezione amministrativa lo richiede come documento da allegare obbligatorio.

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI061473-22

Ultimo aggiornamento: 17/03/2022 09:49

Domanda : Siamo con la presente a chiedere se tra i servizi di ingegneria e architettura svolti negli ultimi dieci anni riguardanti la categoria strutture S.03, possano rientrare anche le verifiche sismiche.

Risposta : Nella categoria S.03 sono comprese anche le verifiche strutturali relative.

Chiarimento PI061182-22

Ultimo aggiornamento: 17/03/2022 09:47

Domanda : Con riferimento alla documentazione descrittiva, grafica e fotografica per la valutazione della "Professionalità e adeguatezza dell'offerta" (Paragrafo 15.1 lettera b) si chiede se come servizio di "Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza" può essere considerato un servizio in cui è stata svolta la funzione di "Direzione Operativa e Coordinamento Sicurezza". Oppure, in alternativa se possono essere indicati 2 servizi: uno relativo alla sola attività di Direzione Lavori e uno relativo al solo coordinamento sicurezza.

Risposta : Come specificato nella risposta al quesito n. PI058104-22, la Direzione Operativa non sostituisce la Direzione Lavori e verrà valutato il” Servizio di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza che consenta di stimare per più aspetti il livello di professionalità e qualità”.

Chiarimento PI060861-22

Ultimo aggiornamento: 17/03/2022 09:42

Domanda : Con riferimento al gruppo di lavoro di cui al Disciplinare punto 6.3.f, si chiede se l’esperienza almeno quinquennale del professionista antincendio sia da intendersi come esperienza specifica nel settore della progettazione antincendio o come anzianità di iscrizione presso l’albo professionale di appartenenza.

Risposta :

Si specifica che l’esperienza almeno quinquennale del professionista antincendio è da intendersi come esperienza specifica nel settore della progettazione antincendio.

Chiarimento PI060846-22

Ultimo aggiornamento: 17/03/2022 09:41

Domanda : - In merito alla relazione "Professionalità e adeguatezza dell'offerta" di cui al punto 15.1 del disciplinare di gara, si chiede se è possibile inserire delle immagini nella relazione, senza naturalmente eccedere dai 3 A3 per servizio. - per quanto riguarda il requisito di fatturato specifico minimo di cui al punto 6.2, si chiede se la documentazione a dimostrazione del requisito (ad esempio modello unico o dichiarazione IVA) debba essere allegata già in sede di offerta oppure se sarà richiesta successivamente in caso di aggiudicazione.

Risposta :

- Si conferma;
- La documentazione a dimostrazione del requisito non deve essere obbligatoriamente allegata in sede di presentazione dell’offerta ma sarà richiesta in sede di comprova del requisito.

Chiarimento PI060011-22

Ultimo aggiornamento: 17/03/2022 09:39

Domanda : Si chiede se un libero professionista, mandante in RTP, sia considerato come una micro-impresa per quanto riguarda la lettera di impegno richiesta.

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI060004-22

Ultimo aggiornamento: 17/03/2022 09:38

Domanda : In merito alla compilazione del DGUE sul portale SATER sono a richiedere due delucidazioni: - PARTE IV-Sezione B-capacità economica e finanziaria: in tale sezione non è possibile indicare separatamente i tre migliori fatturati annui degli ultimi 5 anni, ma quello medio. Visto però che il requisito è soddisfatto mediante la somma di questi tre fatturati, nel DGUE online, nella finestra “fatturato medio” si indica la media fra i tre migliori fatturati o la somma dei tre, necessaria a soddisfare il requisito? - PARTE IV-Sezione C-capacità tecniche e professionali: in tale sezione è possibile inserire solo 5 servizi, ma per poter rispondere al requisito, per questo operatore economico, sarebbe necessario inserire più di 5 servizi (nel disciplinare di gara non è indicato un numero massimo di servizi). Come è possibile quindi ovviare al problema?

Risposta :

Vedasi la risposta al quesito n. PI059438-22;
Vedasi la risposta al quesito n. PI059985-22.

Chiarimento PI059985-22

Ultimo aggiornamento: 17/03/2022 09:29

Domanda : La presente per chiedere il seguente chiarimento: -nella compilazione del DGUE a portale, la sezione dedicata all'inserimento dei servizi di maggiore importanza è bloccata ad un massimo di 5 righe. Nel caso in cui si vogliano inserire più di 5 servizi, dove ed in che modo è possibile darne evidenza, stante che non è possibile aggiungere righe nella sezione del DGUE?

Risposta : L’operatore economico potrà accludere alla documentazione amministrativa una dichiarazione integrativa al DGUE sottoscritta dal legale rappresentante.

Chiarimento PI059965-22

Ultimo aggiornamento: 17/03/2022 09:27

Domanda : Si chiede conferma che, per quanto riguarda la relazione metodologica citata a pag. 64 del disciplinare di gara, le pagine A4 si intendano indiscriminatamente orizzontali o verticali, fermo restando i margini di 2,5 cm per i lati corti e di 2cm per i lati lunghi.

Risposta : Si conferma l’interpretazione.

Chiarimento PI059949-22

Ultimo aggiornamento: 17/03/2022 09:26

Domanda : Si chiede cortesemente di chiarire cosa si intende debba essere contenuto nel documento “Indice riepilogativo dei documenti e degli elaborati” presente nella parte tecnica.

Risposta : L’indice deve contenere l’elenco numerato di tutti i documenti ed elaborati presentati nella Busta Offerta tecnica.

Chiarimento PI059647-22

Ultimo aggiornamento: 17/03/2022 09:24

Domanda : Si chiede di confermare che il pagamento del contributo ANAC può essere fatto da una qualunque delle mandanti oltre che dalla capogruppo mandataria.

Risposta : Si conferma che il pagamento può essere alternativamente effettuato dalla capogruppo (mandataria) o da una qualunque delle mandanti.

Chiarimento PI059438-22

Ultimo aggiornamento: 17/03/2022 09:23

Domanda : Richiesta di chiarimento. La presente per chiedere il seguente chiarimento: -nella compilazione del DGUE a portale, si chiede, nella sezione relativa alla dichiarazione dei fatturati, di indicare "Il fatturato annuo medio specifico dell'operatore economico (omissis)"; diversamente, a pag. 28 del Disciplinare di gara si specifica che viene richiesto di dichiarare "il fatturato specifico minimo", dicitura confermata nei vari chiarimenti a riguardo. Si chiede gentilmente di confermare che nel DGUE a portale è corretto dichiarare il fatturato specifico minimo e non il fatturato medio specifico.

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI059434-22

Ultimo aggiornamento: 17/03/2022 09:21

Domanda : Richiesta di chiarimento

Risposta : Il chiarimento non è stato posto a sistema dall’operatore economico.

Chiarimento PI058937-22

Ultimo aggiornamento: 17/03/2022 09:19

Domanda : Relativamente al punto 15.1, lettera b “Professionalità e adeguatezza dell’offerta” ai punti 1 e 2 del disciplinare, è possibile esporre un servizio di progettazione esecutiva sviluppato come Perizia di variante?

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI058716-22

Ultimo aggiornamento: 17/03/2022 09:17

Domanda : CAUZIONE PROVVISORIA Per quanto riguarda la dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, si chiede di voler precisare se va prodotta una per ogni lotto o è sufficiente produrne una riportante i CIG di tutti i lotti a cui si partecipa. Si chiede inoltre di voler precisare se al concorrente/libero professionista deve ritenersi esteso anche il libero professionista l’esenzione dell’obbligo di produrre la dichiarazione di impegno previsto per microimprese, piccole e medie imprese.

Risposta :

1) Si conferma che il concorrente potrà produrre una dichiarazione di impegno per ciascun lotto per il quale intende partecipare oppure una unica riportante i cig per i lotti per il quale intende partecipare.
2) Si conferma l’esenzione anche per il libero professionista.

Chiarimento PI058715-22

Ultimo aggiornamento: 17/03/2022 09:15

Domanda : OFFERTA TECNICA - SERVIZI TECNICI OLTRE I 10 ANNI Per quanto riguarda l’offerta tecnica è previsto con riferimento al criterio “Professionalità e adeguatezza dell’offerta” che i concorrenti debbano produrre un massimo di due servizi di progettazione, due di DL e CSE svolti negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando. In relazione a tale previsione della lex di gara si chiede di precisare che i servizi di ingegneria che i concorrenti possono spendere nell’offerta tecnica non debbano essere circoscritti all’arco temporale degli ultimi 10 anni, potendosi riferire a tutta la loro vita professionale. A tal proposito si segnala che le Linee Guida n. 1 dell’ANAC, nella loro versione aggiornata, approvata con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 non contengono alcun riferimento all’arco temporale degli ultimi 10 anni, prevedendo che i concorrenti possano spendere tre servizi ritenuti significativi eseguiti in tutto l’arco della propria vita professionale (come peraltro già previsto dal Bando tipo n. 3 sui servizi di ingegneria). Sempre, con riferimento ai tre servizi significativi, è doveroso evidenziare che la Relazione Illustrativa alle Linee Guida 1 prevede quanto segue “al fine di garantire il necessario coordinamento degli atti, è stata, quindi, modificata la Parte VI, punto 1.1, lett. a), delle Linee guida n. 1, nel senso già indicato dal Bando tipo n. 3. Ne consegue che i candidati possono illustrare in sede di offerta tre servizi relativi a interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell’affidamento svolti lungo tutto l’arco della sua vita professionale” (cfr Relazione Illustrativa Linee Guida n.1 vedasi pag. 5). A conferma di quanto sopra, il bando tipo n. 3 prevede, con riferimento al criterio della «professionalità e adeguatezza dell’offerta, che i concorrenti debbano descrivere 3 servizi svolti relativi ad interventi ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione, senza fare alcun riferimento al periodo di esecuzione di tali servizi. In ragione di tali indicazioni dell’ANAC, contenute sia nel Bando Tipo n. 3 che nelle Linee Guida n. 1 nella versione aggiornata di cui alla delibera n. 417 del 15 maggio 2019, si chiede di voler precisare che il concorrente nell'offerta tecnica possa spendere tre servizi professionali ritenuti dallo stesso significativi eseguiti in tutto l'arco della sua vita professionale.

Risposta :

Si conferma quanto contenuto nel Disciplinare di gara specificando, in particolare, che:
- il numero dei servizi oggetto di valutazione è di massimo due per ogni servizio di ingegneria;
- il paragrafo 16 lettera a) delle Linee Guida n.1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, Aggiornate con delibera del Consiglio dell’ANAC n. 417 del 15 maggio 2019 riconduce alle specifiche esigenze della Stazione Appaltante la descrizione di alcuni elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell’offerta tecnica in quanto ritenuti opportuni e/o necessari: nel caso di specie, la Stazione Appaltante ritiene che i servizi valutabili nell’offerta tecnica debbano essere svolti nei 10 anni antecedenti la pubblicazione del bando.

Chiarimento PI058713-22

Ultimo aggiornamento: 17/03/2022 09:13

Domanda : REQUISITI MINIMI PER PARTECIPAZIONE A PIU LOTTI Il disciplinare di gara al paragrafo 6.2 prevede, quale requisito di capacità economica e finanziaria, che i concorrenti debbano aver realizzato “fatturato specifico minimo richiesto per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice, relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo non inferiore a una volta e mezza l’importo posto a base di gara per il lotto cui si intende partecipare (esclusa IVA e oneri previdenziali). Qualora si intenda partecipare a più lotti, il fatturato specifico minimo richiesto non deve essere inferiore a una volta e mezza la somma degli importi posti a base di gara per i lotti cui si intende partecipare…”. La previsione dell’ultimo capoverso di rapportare il fatturato specifico minimo ad un importo non inferiore ad una volta e mezza la somma degli importi posti a base di gara per i lotti a cui il concorrente intende partecipare appare sproporzionata e soprattutto lesiva del principio del favor partecipationis atteso che il singolo concorrente può aggiudicarsi al massimo due lotti. In tale ottica il requisito del fatturato andrebbe proporzionato al numero di lotti che ogni concorrente può aggiudicarsi, rapportandolo a quelli di maggior importo tra i tutti lotti a cui il concorrente partecipa. Tale soluzione consente di conciliare l’esigenza della stazione appaltante di selezionare contraenti muniti di una capacità economica e finanziaria adeguata, indice di affidabilità, con la tutela dei principi di massima partecipazione. In merito al requisito del fatturato, corre l’obbligo di ricordare che l’art. 83, comma 5, del D. Lgs n. 50/2015 prevede che “Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all’aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo periodo del presente comma è calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell’accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo è calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell’ambito di tale sistema…”. Sul punto corre l’obbligo di ricordare che lo stesso bando tipo n. 3 sui servizi di ingegneria prevede, proprio con riferimento al requisito del fatturato quanto segue “Nel caso di suddivisione in lotti indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti aggiudicabili contemporaneamente”. L’ultimo bando tipo approvato dall’ANAC n. 1/2021 è ancora più chiaro in ordine al requisito del fatturato nel senso di prevedere quanto segue “nel caso di suddivisione in lotti indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti aggiudicabili contemporaneamente. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di lotti aggiudicabili al medesimo operatore economico, il requisito richiesto deve essere commisurato al numero massimo di lotti aggiudicabili”. In ragione del delineato contesto normativo si invita codesta stazione appaltante a voler chiarire che il requisito del fatturato non deve essere inferiore a una volta e mezza la somma degli importi posti a base di gara dei due lotti di maggior importo tra quelli a cui il concorrente partecipa (essendo due i lotti aggiudicabili). Lo stesso discorso va esteso anche al requisito di cui al paragrafo 6.3 relativo all’avvenuto espletamento nell'ultimo decennio, anteriore alla data di pubblicazione del bando, di servizi di ingegneria e di architettura, relativi ai lavori appartenenti a ciascuna delle categorie e classi ID delle opere a cui si riferiscono i servizi da affidare, il cui importo minimo complessivo, per ogni categoria e classe ID, come indicato alle successive tabelle non sia inferiore all’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e classe ID. Qualora il concorrente intenda partecipare per più lotti gli importi minimi per ogni categoria e classe ID devono essere sommati tra loro. Anche in questo caso (trattandosi peraltro di lotti con le stesse categorie) si deve rapportare il requisito alla somma degli importi minimi per ogni categoria di due lotti di maggior importo.

Risposta :

Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara, precisando che il Disciplinare di gara non richiede alcun "fatturato specifico minimo annuo".

Chiarimento PI058639-22

Ultimo aggiornamento: 17/03/2022 09:11

Domanda : Si chiede conferma che un RTP costituendo formato da uno Studio Associato (microimpresa), una società microimpresa, e da singoli liberi professionisti, possa NON presentare una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva.

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI058230-22

Ultimo aggiornamento: 17/03/2022 09:09

Domanda : Nel rispetto delle incompatibilità indicate tra Fornitore del servizio di verifica preventiva della progettazione e Fornitore del servizio di progettazione e direzione indicate alla pag.41 del Disciplinare di Gara, considerato che il lotto n. 29 afferisce a "Servizio di verifica preventiva della progettazione" differentemente dai lotti dal n.1 al n. 28 riguardanti "Servizi di ingegneria ed architettura di progettazione e direzione", per i quali risultano essere necessari requisiti di partecipazione completamente diversi, si chiede se quanto previsto alla pag.25 del disciplinare di gara di seguito richiamato "Il concorrente che intende partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI, sempre nella medesima composizione, pena l’esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa" sia applicato anche relativamente al lotto 29.

Risposta : Si conferma anche per il Lotto 29 che Il concorrente che intende partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI, sempre nella medesima composizione.

Chiarimento PI058104-22

Ultimo aggiornamento: 17/03/2022 09:07

Domanda : - Con riferimento al paragrafo 15.1 del disciplinare di gara si richiede se, per la valutazione della professionalità e adeguatezza dell’offerta, nei servizi di Direzione Lavori si possano considerare anche le Direzioni Operative. - Sempre in riferimento al paragrafo 15.1 del disciplinare di gara si richiede se, per la valutazione della professionalità e adeguatezza dell’offerta, la richiesta formulata al punto b3 di “un massimo di due servizi di direzione dei lavori e coordinamento sicurezza” debba intendersi come servizio di direzione lavori o servizio di coordinamento sicurezza ovvero se sia obbligatorio presentare lavori nei quali sono state eseguite sia l’una che l’altra attività. (nello specifico possono essere valutati un servizio di Direzione Lavori e un servizio di Coordinamento Sicurezza relativi a due interventi differenti?) - Si chiede inoltre conferma che per coordinamento sicurezza si intenda il coordinamento in fase di esecuzione.

Risposta :

1- Si precisa che si intende il servizio di Direzione Lavori.
2- Si conferma quanto indicato nel paragrafo 15.1 del Disciplinare di gara ed in particolare che verrà valutato il “servizio di Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza che consenta di stimare per più aspetti il livello di professionalità e qualità”.
3- Si conferma.

Chiarimento PI057838-22

Ultimo aggiornamento: 10/03/2022 17:02

Domanda : Si segnala che il servizio @e.bollo dell’Agenzia delle Entrate per il pagamento dell’imposta del valore di € 16,00 non risulta essere ancora attivo per la Regione Emilia-Romagna.

Risposta :

L’operatore economico potrà pagare l’imposta tramite bonifico bancario o contrassegno telematico come specificato nel paragrafo 14.1 “Domanda di partecipazione” del Disciplinare di gara.

Chiarimento PI057295-22

Ultimo aggiornamento: 10/03/2022 17:00

Domanda : Abbiamo letto i quesiti inerenti il fatturato specifico minimo richiesto, le risposte già date riguardo al fatto che in caso di partecipazione a più lotti, pur con la precisazione che ci si possa ambire ad aggiudicarsi soltanto 2 lotti, si di debbano avere i requisiti pari al montante di tutti i lotti ai quali si intende partecipare. Dettò ciò, è chiaro il fatto che partecipando a tutti i lotti, ambendo a vederli aggiudicati soltanto al massimo 2, ipotizziamo i 2 lotti maggior importo e quindi pari ai Lotti 18 da € 2.708.659,75 € e Lotto26 da € 2.443.200,00: ci chiediamo se sia corretto, dal punto di vista normativo dover dimostrare requisiti pari ad € 5.151.859,75, dunque pari a 10 volte il massimo importo di aggiudicazione per la partecipazione alle procedure.

Risposta :

Si conferma quanto riportato nel Disciplinare di gara.
Si precisa inoltre che la partecipazione è potenzialmente garantita dalla suddivisione in lotti e dalla possibilità di presentare offerta in forma associata.

Chiarimento PI057109-22

Ultimo aggiornamento: 10/03/2022 16:59

Domanda : Si chiede in merito ai requisiti richiesti al punto 6.3.e "requisiti di capacità tecnica professionale" per comprovare il possesso della classe e categoria E.10 - S.03 - IA.03 la possibilità di utilizzare servizi di ingegneria ed architettura classificati nella stessa categoria, con ID opere differente ma con grado pari o superiore a quello richiesto come da linee guida (esempio: E.07 - E.13 - E.16 - E.19 - E.21 in luogo della E.10; S.05 - S.06 in luogo della S.03; IA.04 in luogo della IA.03).

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI056998-22

Ultimo aggiornamento: 10/03/2022 16:57

Domanda : Si chiede cortesemente di chiarire se il punteggio di cui al punto 7 (art. 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA) attribuito alla % di promozione della parità di genere, sarà conteggiato sul numero dei ruoli minimi richiesti (tabella a pagg. 38-39-40) oppure sul team di progettazione proposto in offerta tecnica completo di eventuali professionisti aggiuntivi.

Risposta : Il punteggio sarà conteggiato sul team di progettazione proposto in offerta tecnica completo di eventuali professionisti aggiuntivi.

Chiarimento PI056632-22

Ultimo aggiornamento: 10/03/2022 16:56

Domanda : Relativamente al punto 15.1 del disciplinare, si chiede di confermare che al fine di valutare la professionalità ed adeguatezza dell’offerta tecnica, sia possibile presentare un servizio di ingegneria ed architettura (regolarmente certificato) che abbia per oggetto lo studio di fattibilità per la realizzazione di una nuova struttura sanitaria.

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI056527-22

Ultimo aggiornamento: 10/03/2022 16:55

Domanda : Chiediamo conferma che anche i raggruppamenti RTI COSTITUENDI ( composti da microimprese e piccole medie imprese) siano esentati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva.

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI056464-22

Ultimo aggiornamento: 10/03/2022 16:54

Domanda : Poniamo i seguenti quesiti: 1. Con riferimento al gruppo di lavoro di cui al disciplinare punto 6.3.f, si chiede: 1.1 l’integrazione del gruppo proposto con consulenti esterni può interessare anche esperti con qualifiche analoghe a quelle delle figure del gruppo di lavoro proposto (es. un esperto antincendio in veste di consulente) o solo figura aggiuntive? 1.2 L’eventuale integrazione del gruppo di lavoro proposto può interessare esperti con qualifiche oltre all’esperto acustico anche un eventuale esperto ambientale, esperto in restauro, archeologo? 1.3 Le figure integrative possono essere associate tramite subappalto ai sensi dell’articolo 8 del disciplinare? 2. Le prestazioni di CSP e di CSE devono essere svolte dallo stesso professionista o possono essere svolte da professionisti diversi? Poniamo la domanda in quanto la nostra società distingue i due ruoli fra personale dedicato al cantiere e non. 3. Con riferimento a quanto indicato all’Allegato 5 – Capitolato tecnico, cap. 4 pag 16, si chiede conferma che le indagini in campo (geognostiche, geologiche, ambientali..) ed eventuali prove di laboratorio, non essendo prestazioni incluse dal DM 17/06/2016, siano a carico degli Enti Attuatori. 4. A pag 64 del disciplinare è indicata in 10 pag. A4 la lunghezza massima della relazione metodologica per il lotti 1-28, mentre per il lotto 29 a pag. 68 è indicata una lunghezza di 24 pagg. Si chiede se per i lotti 1-28 possa essere prevista una lunghezza maggiore, considerata l’ampiezza dei temi da trattare. 5. Il disciplinare indica che, nel caso di partecipazione a più lotti, l’offerta tecnica va caricata solamente per l primo lotto cui si partecipa. Si chiede se analogamente la documentazione amministrative (DGUE ecc.) possa essere prodotta solo per il primo lotto o possa comunque essere identica per tutti i lotti cui si partecipa. 6. Con riferimento alle classi e categorie indicate per i vari lotti si chiede conferma che per le classi E ed S categorie con coefficiente uguale o superiore siano utilizzabili ai fini dei requisiti indicati, ed analogamente che per gli impianti elettrici la categorie IA04 (impianti di edifici complessi) sia ammissibile ai fini dei requisiti per la categoria IA03 (impianti di edifici semplici).

Risposta :

1.1) Si conferma quanto indicato dal paragrafo 6.3 lett.f) del Disciplinare di gara.
1.2) Si rimanda ai documenti di gara con particolare riferimento alle schede riepilogative dei singoli interventi e agli studi di fattibilità.
1.3) Le figure integrative rientrano nella “struttura organizzativa” proposta dal concorrente, il quale dovrà valutare la possibilità di ricorrere al subappalto così come specificato dal paragrafo 8 “Subappalto” del Disciplinare di gara.
2) Si conferma la possibilità che le prestazioni di CSP e di CSE possano essere svolte da professionisti diversi ma non sovrapposti agli altri ruoli minimi.
3) Sono comprese nell’incarico tutte le prestazioni che non sono espressamente escluse dall’Articolo 6 “ Corrispettivo del servizio “del Capitolato tecnico.
4) Si specifica che per la relazione metodologica dei lotti dal n.1 al n. 28 l’operatore economico può allinearsi ad una lunghezza di 24 pagine così come previsto per il lotto n.29.
5) Nel caso di partecipazione a più lotti la documentazione amministrativa è unica e viene caricata a sistema una sola volta per tutti i lotti per cui si partecipa.
Al contrario, l’offerta tecnica deve essere caricata a sistema per ciascun lotto per cui si partecipa e deve trattarsi della medesima documentazione per tutti i lotti, in quanto la Commissione giudicatrice la valuterà una sola volta come specificato nel paragrafo 15.1 del Disciplinare di gara.
6) Si conferma.

Chiarimento PI056441-22

Ultimo aggiornamento: 10/03/2022 16:48

Domanda : Al punto 6.3.f relativamente alle capacità tecnico professionali, si richiede secondo quale riferimento normativa venga asserita la NON SOVRAPPONIBILITA' di alcuni ruoli e di conseguenza venga indicato di individuare obbligatoriamente professionisti distinti. es. edile, strutturale, sicurezza, ecc.

Risposta : La tabella dei requisiti ruoli minimi richiesti e titoli professionali e relativa non sovrapponibilità di alcuni ruoli, è motivata dalla necessaria speditezza richiesta per la realizzazione delle opere rientranti nei finanziamenti PNRR.

Chiarimento PI055428-22

Ultimo aggiornamento: 10/03/2022 16:46

Domanda : In caso di RTP ancora da costituirsi si chiede conferma che: -il giovane professionista possa essere un collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, che abbia fatturato una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei confronti di uno Studio Associato che sarà il Capogruppo del RTP (che non dovrà quindi essere mandante in RTP); -che il professionista esperto sugli aspetti energetico-ambientali, certificato ai sensi di quanto previsto al p.to 2.6.1 del DM 11/10/2017, possa essere un collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, che abbia fatturato una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei confronti di uno Studio Associato che sarà il Capogruppo del RTP. (come indicato a pag 28 del Disciplinare) -che la categoria E22 copre la categoria E10 richiesta in quanto ha grado di complessità superiore -che per soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale (pag 30 del Disciplinare) è possibile considerare anche servizi di ingegneria e architettura eseguiti negli ultimi 10 anni solo come Direzione Lavori (senza la progettazione)

Risposta :

- Si conferma ai sensi dell’art.4 comma 2 lett. b) del DM 263/2016 e Delibera Anac n.206 del 26/02/2020;
- L’esperto deve fare parte della struttura di progettazione del concorrente come specificato nel Disciplinare di gara;
- Si conferma come disciplinato dal paragrafo 6.3” Requisiti di capacità tecnica e professionale” del Disciplinare di gara;
- Si conferma.

Chiarimento PI055418-22

Ultimo aggiornamento: 10/03/2022 16:43

Domanda : Si chiede se limitatamente a ruoli aggiuntivi a quelli minimi e non di responsabilità, per i quali non è previsto alcun requisito dal punto di vista normativo (ad. operatori BIM, esperti in norme di accreditamento e organizzazione sanitaria, ecc.) se sia possibile inserire in organigramma dei professionisti non iscritti all'albo.

Risposta : E’ a discrezione del concorrente inserire nella struttura organizzativa professionisti non iscritti all’albo limitatamente ai ruoli aggiuntivi rispetto a quelli minimi richiesti per la partecipazione alla gara, la cui professionalità verrà valutata dalla Commissione giudicatrice.

Chiarimento PI054803-22

Ultimo aggiornamento: 08/03/2022 16:10

Domanda : Con riferimento al requisito di cui al disciplinare art. 6.2 d) si chiede se l'importo minimo richiesto sia riferito alla somma dei fatturati dei migliori 3 degli ultimi 5 esercizi ovvero al fatturato di ciascuno dei migliori 3 degli ultimi 5 esercizi.

Risposta : Il fatturato specifico minimo richiesto per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili è da intendersi come la somma del fatturato degli esercizi presi in considerazione.

Chiarimento PI054304-22

Ultimo aggiornamento: 08/03/2022 16:09

Domanda : In merito alla gara in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti: Quesito 1 Si chiede se è possibile costituire un raggruppamento di tipo verticale Quesito 2 Relativamente al punto 15.1 del disciplinare, si chiede se è possibile esporre come servizio di progettazione la Perizie di variante, visto che la singola prestazione per varianti in corso d’opera (QcI.08) è di valore superiore alla sommatoria delle singole prestazioni previste per l’intera progettazione esecutiva (ad es. per la categoria E.10 la prestazione QcI.08 vale da sola 0,41 a fronte della sommatoria delle prestazioni di progettazione esecutiva pari a 0,31) Quesito 3 Per quanto riguarda il professionista esperto sugli aspetti energetici (punto 16.1 lettera d del disciplinare) si chiede se questi può essere un consulente esterno o deve fare parte dell’A.T.I.

Risposta :

1) Si conferma.
2) Il paragrafo 15.1 del disciplinare di gara fa riferimento a due servizi di progettazione distinti.
3) L’esperto deve fare parte della struttura di progettazione del concorrente come specificato nel Disciplinare di gara.

Chiarimento PI054178-22

Ultimo aggiornamento: 08/03/2022 16:05

Domanda : Tenuto conto che: - Il disciplinare di gara al punto 6.2 “Requisiti di capacità economica e finanziaria” paragrafo d) prescrive che “qualora si intenda partecipare a più lotti, il fatturato specifico minimo richiesto non deve essere inferiore a una volta e mezzo la somma degli importi posti a base di gara per i lotti cui si intende partecipare” - Il disciplinare di gara al punto 6.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale – Lotti da 1 a 28” paragrafo e) prescrive che “Qualora il concorrente intenda partecipare per più lotti gli importi minimi per ogni categoria e classe ID devono essere sommati tra loro”. - Il disciplinare prevede che allo stesso concorrente potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di due lotti, individuati con il criterio dell’importanza economica dei lotti. Si chiede se è ammessa la partecipazione a tutti i lotti di interesse, dimostrando il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica professionale sommando gli importi a base di gara dei due lotti di maggior valore per i quali si partecipa. Si ritiene che tale criterio conservi ugualmente il principio di dimostrazione della stabilità continuativa nell’arco temporale degli ultimi cinque anni dell’operatore economico, come stabilito nel Disciplinare di gara.

Risposta : Si rimanda alla risposta del chiarimento n. PI051544-22.

Chiarimento PI053744-22

Ultimo aggiornamento: 08/03/2022 16:03

Domanda : Si chiede conferma che un professionista iscritto all' ELENCO NAZIONALE ESPERTI PDR UNI 13:2019 – “PROTOCOLLO ITACA” con attestato di ACCREDIA, sia considerato un esperto energetico ambientale certificato ai sensi di quanto previsto al p.to 2.6.1 del DM 11/10/2017, e come tale vengano attribuiti i 5 punti tabellari.

Risposta :

Con riferimento al criterio di valutazione “Capacità tecnica dei progettisti-presenza nel team di professionista esperto sugli aspetti energetico-ambientali” l’attribuzione del punteggio è determinata dalla presenza del professionista esperto energetico ambientale certificato ai sensi di quanto previsto al p.to 2.6.1 del DM 11/10/2017. La valutazione dei curricula e delle certificazioni possedute sono rimesse alla Commissione giudicatrice.

Chiarimento PI053474-22

Ultimo aggiornamento: 08/03/2022 16:02

Domanda : In merito ai requisiti di capacità economica e finanziaria (pt. 6.2 d) del disciplinare) chiediamo se il "Fatturato specifico minimo richiesto per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili" sia da intendersi come globale o come medio.

Risposta : Il fatturato specifico minimo richiesto per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili è da intendersi come la somma del fatturato degli esercizi presi in considerazione.

Chiarimento PI052193-22

Ultimo aggiornamento: 08/03/2022 16:01

Domanda : Poniamo le seguenti richieste di chiarimento: Domanda n.1: a)Chiediamo conferma che sarà sempre possibile richiedere l’anticipazione del 20% del corrispettivo sull’Accordo Quadro e/o sui singoli Ordinativi di Fornitura. b)Tale anticipazione potrà essere portata al 30%? Domanda n.2: In riferimento all’Allegato 5 pagina 13, si chiede conferma che i TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI indicati si riferiscano a ciascun indipendente Ordinativo di Fornitura. Domanda n.3: In riferimento all’articolo 5 dell’Accordo Quadro che recita â€œÈ a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano l’Accordo Quadro; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare l’Accordo Quadro, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell’importo massimo spendibile oggetto dell’Accordo Quadro stesso”, si richiede gentilmente di indicare quali siano le modalità per poter effettuare tale controllo, dato che le Aziende Sanitarie Contraenti sono abilitate ad emettere Ordinativi di Fornitura tramite processi non noti al Fornitore e non sotto il controllo del Fornitore.

Risposta :

Risposta n.1:
a) Come stabilito dall’art 35 comma 18 del Dlgs 50/2016 si conferma la possibilità di richiedere l’anticipazione del 20% sui singoli Ordinativi di Fornitura;
b) Ai sensi dell’art.207 comma 1 del D.L. n.34/ 2020 e s.m. l’anticipazione sui singoli Ordinativi di Fornitura può essere incrementata fino al 30% nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
Risposta n.2:
Si conferma quanto indicato al paragrafo 3.3 “Progettazione-Termine di esecuzione delle prestazioni” del Capitolato tecnico lotti dal n.1 al n.28.
Risposta n.3:
Il controllo del fornitore è limitato alla verifica che l’ordinativo di fornitura provenga da una Azienda Sanitaria della Regione Emilia-Romagna.

Chiarimento PI051544-22

Ultimo aggiornamento: 08/03/2022 15:53

Domanda : Il disciplinare riporta che i requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati dal fatturato specifico minimo richiesto per servizi di ingegneria e di architettura per un importo non inferiore a una volta e mezza l’importo posto a base di gara per il lotto cui si intende partecipare. Qualora si intenda partecipare a più lotti, il fatturato specifico minimo richiesto non deve essere inferiore a una volta e mezza la somma degli importi posti a base di gara per i lotti cui si intende partecipare Per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnica e professionale è richiesto l’avvenuto espletamento nell'ultimo decennio di servizi di ingegneria e di architettura, il cui importo minimo complessivo non sia inferiore all’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e classe ID. Qualora il concorrente intenda partecipare per più lotti gli importi minimi per ogni categoria e classe ID devono essere sommati tra loro. Ad un concorrente che risulti primo in graduatoria per più lotti potranno però essere aggiudicati fino ad un massino di n. due lotti. Si riterrebbe logico che i requisiti del fatturato specifico minimo e delle capacità tecnico professionali potessero essere conteggiati non su tutti i lotti a cui si intende partecipare ma solo sui due lotti dal maggiore importo posto a base di gara e dal maggior importo stimato dei lavori per categoria e classe ID, atteso che questi sarebbero i due maggiori eventualmente aggiudicati. Questo anche nell’interesse di favorire la partecipazione a più operatori.

Risposta :

Si conferma quanto riportato nel Disciplinare di gara.
Si precisa inoltre che la partecipazione è potenzialmente garantita dalla suddivisione in lotti e dalla possibilità di presentare offerta in forma associata.

Chiarimento PI050569-22

Ultimo aggiornamento: 08/03/2022 15:52

Domanda : In riferimento al lotto 29, il requisito di fatturato richiesto fa riferimento al fatturato dei soli servizi di verifica o al fatturato relativo a tutti i servizi di ingegneria e architettura?

Risposta : Il requisito di cui alla lettera g) paragrafo 6.4 del Disciplinare di gara fa riferimento al fatturato di servizi di verifica della progettazione.

Chiarimento PI049587-22

Ultimo aggiornamento: 08/03/2022 15:19

Domanda : Alla luce di quanto previsto dall’art. 10, comma 1. punto a) della legge 238/2021, che integralmente si riporta: … Omissis … Art. 10. Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273 1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 31, comma 8, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività»; … Omissis … si chiede conferma che il professionista in possesso della certificazione UNI EN ISO/IEC 17020 rientri in questa casistica; si chiede, inoltre, in merito al possesso del Certificato della Qualità, UNI EN ISO 9001, se, in caso di partecipazione in costituendo raggruppamento temporaneo, anche il Geologo debba essere in possesso di tale certificazione.

Risposta :

1) Il quesito non è chiaro si precisa comunque che il possesso della certificazione UNI EN ISO/IEC 17020 è previsto esclusivamente quale criterio di valutazione (n.7) dell’offerta tecnica per il lotto 29;
2) Nel caso di partecipazione ai lotti dal n.1 al n.28, il possesso della certificazione di conformità dei sistemi di gestione per la qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 è considerato criterio premiante dell’offerta tecnica in questo caso, come riportato al paragrafo 15.1 lettera c punto 4 del Disciplinare di gara “ sarà considerata migliore la proposta in cui l’intero team di lavoro disponga della certificazione di qualità (nel caso di raggruppamento se tutti i professionisti dispongono di tale certificazione).”
Nel caso di partecipazione al lotto n.29 il requisito è obbligatorio per tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo.

Chiarimento PI047318-22

Ultimo aggiornamento: 08/03/2022 15:16

Domanda : Vorrei sapere se posso scegliere il lotto a cui partecipare.

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI046482-22

Ultimo aggiornamento: 08/03/2022 15:15

Domanda : Relativamente al Lotto 29, si chiede di specificare che il requisito di capacità tecnico professionale ("Avvenuto espletamento nell'ultimo decennio, anteriore alla data di pubblicazione del bando, di servizi di verifica della progettazione il cui importo minimo complessivo non sia inferiore ad € 10.117,00") si riferisca all'importo della parcella percepita per l'esecuzione di tali servizi e non all'importo lavori.

Risposta : Si conferma che il requisito si riferisce all’importo dei servizi di valutazione e non all’importo dei lavori.

Ultimo aggiornamento: 20-10-2024, 18:29