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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - Fornitura in acquisto di gamma camere SPECT-CT per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna per l’intervento relativo al PNRR M6 C2 I1-1
Ente appaltanteINTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Stato proceduraChiuso
Importo appalto4.886.170,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema07/04/2022
Termine richiesta chiarimenti21/04/2022 16:00
Termine presentazione delle offerte24/05/2022 16:00
Apertura busta amministrativa26/05/2022 14:00
Data chiusura procedura26/09/2022
Requisiti di sostenibilità ambientalesi

Tutta la documentazione di gara è stata redatta conformemente a quanto sancito dal principio "non arrecare un danno significativo” (DNSH) - Regolamento UE 2020/852 - volto a promuovere gli investimenti in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal.

Requisiti di sostenibilità socialesi

La documentazione di gara è stata redatta conformemente a quanto previsto dal D.L. 77/2021 e alle Linee guida recanti “Misure volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”.

Allegati

Referenti

Govoni Candida

telefono: 0515273434

Galli Rossella

telefono: 0515273480

Liuzzo Francesca

telefono: 0515278954

Pubblicazioni

Cig

Lotto 1FORNITURA IN ACQUISTO DI GAMMA CAMERE SPECT-CT

CIG: 917602575F
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI106667-22

Ultimo aggiornamento: 02/05/2022 14:21

Domanda : Rif. ns. prot. n. 22-584-ITO-mc Con riferimento alla procedura in oggetto, siamo a chiederVi i seguenti chiarimenti: Rif. Disciplinare, art. 5 – Domanda di partecipazione - Con riferimento al possesso dei requisiti di idoneità, ed in particolare al punto “in caso di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti, l’impegno in caso di aggiudicazione, a consegnare all’Agenzia, entro 6 mesi dalla stipula dell’Accordo quadro, una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte da trasmette entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali , corrispondente letteralmente a quanto disposto dall’art. 47 comma 3 del D.L. 77/21”, si chiede di confermare che, come previsto dalla medesima legge, la previsione di gara non sia applicabile alle società rientranti nel comma 2 del citato art. 47. - Con riferimento al possesso dei requisiti di idoneità, ed in particolare all’impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere una quota pari ad almeno il 30 per cento delle assunzioni necessarie per l’esecuzione dell’Accordo quadro o per la realizzazione di attività ad essa connesse o strumentali, destinata sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile, come previsto dall’art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021, si chiede di voler chiarire, come si presume essere nello spirito della specifica legge di riferimento, che, qualora non fosse “necessario” assumere nuovo personale per l’esecuzione del contratto medesimo, l’appaltatore si debba ritenere ottemperante alla norma, comunque dichiarando in offerta l’impegno formale a rispettarla qualora dovesse rendersi necessaria l’assunzione di nuovo personale dedicato al contratto d’appalto in oggetto. Rif. Capitolato, art. 2.1 • Con riferimento ai requisiti minimi di cui all’art. 2.1 del Capitolato tecnico, si chiede di confermare che il possesso di tali requisiti tecnici minimi si applichi solo per l’apparecchiatura principale e che il riscontro ai punti di cui art. 2.1 capitolato tecnico può essere dato fornendo la scheda 4 di cui alla Circolare RGS 32 del 30/12/2021 riportata nell’All. 6 Questionario offerta tecnica. • Con riferimento all’art. 2.1 del Capitolato “Elementi di sostenibilità ambientale” e alla Scheda 6.4 Check list DNSH si chiede di confermare che i requisiti debbano essere comprovati unicamente in fase di aggiudicazione. Rif. Disciplinare, art. 6.3 Con riferimento all’art. 6.3 requisiti di capacità tecnica e professionale (Sostanze pericolose), si chiede se l’Operatore economico possa dichiarare la parziale non applicabilità del requisito. Rif. Disciplinare di gara, art. 12.1 Tutta la documentazione viene richiesta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, corredata da traduzione in lingua italiana. Si chiede di confermare che alcuni documenti che per loro natura sono spesso redatti in lingua diversa dall’italiano (marchi CE, certificazioni di qualità, DICOM Conformance Statement, IHE, checklist, pubblicazioni scientifiche, manuali service ecc.) possano essere prodotti nella lingua originale. Rif. Disciplinare, art. 14.1 Si chiede di confermare che il bollo possa essere assolto mediante una Dichiarazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona avente i poteri di impegnare la ditta o in possesso di Procura, di autorizzazione all’assolvimento virtuale dell’imposta di bollo ai sensi dell’art.15 del DPR 642/1972 con estremi della relativa autorizzazione. Rif. Disciplinare, art. 15 Si chiede di confermare che nel caso in cui lo spazio messo a disposizione dalla Piattaforma per l’invio della documentazione necessaria a rispondere al “punto c) “demo/presentazioni” della Documentazione tecnica non sia sufficiente, sia possibile inviare un CD e in tal in caso si prega di precisare l’indirizzo a cui inoltrarlo. Rif. Capitolato tecnico, art. 6 – Schema di Accordo Quadro, art. 30 Chiediamo di confermare che gli unici aggiornamenti richiesti nel periodo di garanzia 12 mesi full-risk, senza aggravio di spesa, sono da intendersi relativi a tutti gli aggiornamenti, sia hardware che software, inerenti la sicurezza nell’utilizzo delle apparecchiature oggetto della presente fornitura che nel periodo contrattuale l’azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili sul mercato. Chiediamo di confermare che altri aggiornamenti non potranno essere richiesti dopo la consegna, ovvero eventuali diversi aggiornamenti integrativi, che dovessero rispondere a Vostri futuri fabbisogni ex art. 106 del D.lgs. 50/16, saranno oggetto di speculari negoziazioni, ai fini del necessario mantenimento della remuneratività dell’offerta Rif. Capitolato tecnico, art. 7.3 p. 19 Si chiede di confermate che l’ipotesi della sostituzione dell’apparecchiatura guasta con una identica, nel caso in cui il guasto non possa essere riparato entro 72 ore solari dalla chiamata, sia da considerarsi un refuso, in considerazione della tipologie di apparecchiature oggetto della procedura. Rif. Schema di Accordo Quadro, art. 25 Si chiede di confermare che, a comprova della esistente copertura assicurativa rinnovata annualmente e contenente i dettagli relativi alla garanzia e al massimale di polizza, sia sufficiente fornire il Certificato di Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della nostra Casa Madre, di cui facciamo parte. Rif. Capitolato, art. 7.5 Con riferimento all’art. 7.5 Lavori di adeguamento locali e smaltimento attrezzature esistenti del Capitolato Tecnico, Vi chiediamo di confermare che i 30 (trenta) giorni solari consecutivi per la presentazione da parte del Fornitore aggiudicatario all’Azienda Sanitaria contraente del progetto esecutivo, non decorrano dalla stipula della convenzione ma dal sopralluogo nei locali in cui verranno installate le attrezzature e dalla ricezione di eventuali chiarimenti che si rendessero necessari. - Con riferimento alla gara in oggetto si chiede di voler confermare l’applicazione delle nuove disposizioni entrate in vigore con il D.L. n. 4 del 27/01/22, in paritocolare all’art. 29 che rende obbligatorio l’inserimento nei documenti di gara delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106 D.Lgs. n. 50/2016. Tale obbligo ricorre al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonche' per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19 e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2023. - In riferimento alle caratteristiche del sistema descritte al par. 3 del All. 5_Capitolato Tecnico, in considerazione del fatto che le immagini tomografiche TC vengono utilizzate per la correzione per l’attenuazione di acquisizioni tomografiche SPECT e tomo gated (Gated Spect), si chiede di confermare che la richiesta di “software per correzione dell’attenuazione con TC per acquisizioni planari” è da considerarsi un refuso in quanto privo di valore dal punto di vista fisico-clinico. La società scrivente adotta numerose soluzione per la correzione dell’attenuazione delle immagini SPECT e Tomo Gated tramite immagini CT, ma non dispone di una soluzione software per correggere per l’attenuazione immagini planari con l’utilizzo di immagini tomografiche CT. Una richiesta in questo senso come condizione di minima, oltre a non trovare giustificazione in ambito clinico, precluderebbe la nostra possibilità di partecipazione alla gara. - In riferimento al documento All. 5 Capitol par. 3.5 Caratteristiche della workstation di post-elaborazione viene richiesta la disponibilità delle classi DICOM 3.0 Modality Worklist e Modality Performed Procedure Step. Tali classi sono strettamente connesse all’integrazione con il RIS/PACS, richiesto al par. 3.4 per la consolle di comando ed acquisizione, la nostra soluzione tecnologica infatti garantisce la più ampia connettibilità tramite le classi richieste sulla consolle di acquisizione e gestione del sistema di acquisizione. Al fine di consentire la più ampia partecipazione si chiede pertanto che tali classi Dicom siano richieste per la sola consolle di acquisizione e che la richiesta per quanto riguarda la workstation di post elaborazione sia da considerarsi un refuso. - Nell’All. 5 -Capitolato Tecnico par. 4. Componenti accessori opzionali sono richieste: la sorgente certificata per quantificazione SPECT assoluta e Software di quantificazione SPECT assoluta con sorgente certificata per dosimetria radiometabolica. Sul mercato esistono soluzioni che assicurano la possibilità di effettuare quantificazione assoluta senza avere la necessità di sorgenti certificate dedicate ma che utilizzano semplici eluizioni dei traccianti utilizzati poi per il calcolo della quantificazione. Tale soluzione permette quindi la massima flessibilità di calibrazione senza la necessità di acquisto di sorgenti dedicate certificate, riducendo i costi di gestione del sistema ed evitando la periodica sostituzione delle stesse. Si chiede pertanto di confermare che la richiesta “Software di quantificazione SPECT assoluta con sorgente certificata per dosimetria radiometabolica” sia da intendersi come “Software di quantificazione SPECT assoluta con descrizione delle procedure di calibrazione necessarie al suo funzionamento”. Ciò consentirebbe a ciascuna azienda di poter dettagliare come viene effettuata la quantificazione, per quali e quanti isotopi e quali calibrazioni siano necessarie. - Si chiede inoltre di confermare che, in caso la soluzione proposta non necessitasse di sorgente certificata, nell’offerta economica si potrà non indicare un prezzo alla voce 6 SORGENTE CERTIFICATA PER QUANTIFICAZIONE SPECT ASSOLUTA - In riferimento alle componenti accessorie opzionali descritte al punto 4 dell’allegato 5.Capitolato tecnico viene richiesta la disponibilità a fornire “licenze aggiuntive per la WS di post elaborazione utente”. Nell’all. 7-Schema d’offerta economica è previsto un spazio per la quotazione delle componenti accessorie opzionali ad eccezione delle “licenze aggiuntive per la WS di post-elaborazione multiutente. Si chiede pertanto dove tali licenze aggiuntive multiutente possano essere quotate - In riferimento al punto 15 “contenuto della busta tecnica” del disciplinare di gara si chiede di confermare che al punto C Demo/presentazioni è sufficiente allegare una dichiarazione circa la nostra disponibilità ed effettuare una demo/presentazione che verrà poi valutata all’interno del criterio 10 Software Clinici.

Risposta :

1) Si conferma

2) Si conferma

3) Si conferma

4) Si conferma

5) Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara fermo restando che l’operatore economico dovrà dichiarare quanto a sua conoscenza rispetto alle sostanze che compongono i prodotti forniti.

6) Si conferma limitatamente alla produzione di documentazione in lingua inglese.

7) Si conferma

8) Si conferma. Trattandosi di procedura telematica tutta la documentazione prodotta dal concorrente dovrà essere collocata sulla piattaforma Sater.Si specifica che: potrà essere fornita in tutti i formati previsti nell’apposito campo predisposto sulla piattaforma Sater e che l’Agenzia creerà più campi nell’offerta tecnica, al fine di consentire all’Operatore Economico l’inserimento della demo/presentazione anche in maniera frazionata.

9) Si chiarisce che quanto riportato all’art.6 “Aggiornamento tecnologico” del Capitolato tecnico fa riferimento a tutti gli eventuali aggiornamenti tecnologici , sia hardware che software, che si rendessero necessari nel periodo di validità della garanzia per l’utilizzo in sicurezza dell’apparecchiatura.

Inoltre, come indicato nello Schema di Accordo quadro art.30 Aggiornamento tecnologico, “Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Aziende Sanitarie Contraenti sulla evoluzione tecnica del prodotto oggetto dell’Accordo quadro e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alla prestazione dei servizi oggetto del medesimo Accordo quadro. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune all’Accordo quadro ed ai suoi allegati.”

10) Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara precisando che nel caso in cui il fornitore non riesca a garantire la consegna della apparecchiatura/componente identica sostitutiva nei tempi previsti dovrà fornire idonea e dettagliata motivazione a comprova del mancato rispetto delle tempistiche.

11) si conferma che il certificato dell’assicurazione deve essere corredato dalla documentazione a comprova dell’avvenuto pagamento dei premi assicurativi.

12) Si conferma la decorrenza delle tempistiche indicate nella documentazione di gara, fermo restando che, previo accordo con la singola Azienda sanitaria contraente, potrà essere definita una diversa decorrenza.

13) Con riferimento all’obbligo di inserimento nei documenti di gara delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106 D.Lgs. n. 50/2016 si veda quanto previsto all’art.15 “Adeguamento dei prezzi” dello Schema di Accordo Quadro.

14) Trattasi di refuso. Si comunica che l’Agenzia è in procinto di pubblicare la determina di rettifica di parte del capitolato tecnico e che verranno prorogati i termini per la presentazione delle offerte.

15) Trattasi di refuso. Si comunica che l’Agenzia è in procinto di pubblicare la determina di rettifica di parte del capitolato tecnico e che verranno prorogati i termini per la presentazione delle offerte.

16) si conferma la richiesta di Software di quantificazione SPECT assoluta con sorgente certificata per dosimetria in terapia radiometabolica.

Pertanto, come previsto al paragrafo 16 del Disciplinare di gara, anche la voce 6” SORGENTE CERTIFICATA PER QUANTIFICAZIONE SPECT ASSOLUTA “dovrà essere quotata nell’offerta economica.

17) Si conferma che trattasi di refuso nel Capitolato tecnico e pertanto tale voce non è oggetto di quotazione nell’offerta economica.Si comunica che l’Agenzia è in procinto di pubblicare la determina di rettifica di parte del capitolato tecnico,

18) Si conferma quanto previsto nella documentazione di gara e si specifica che la demo/presentazione potrà essere fornita in tutti i formati previsti nell’apposito campo predisposto sulla piattaforma Sater.

Si comunica che l’Agenzia creerà più campi nell’offerta tecnica, al fine di consentire all’Operatore Economico la presentazione della demo/presentazione anche in maniera frazionata.


Chiarimento PI106801-22

Ultimo aggiornamento: 02/05/2022 14:17

Domanda : Rif. ns. prot. n. 22-601-ITO-me Con riferimento alla procedura in oggetto, la Scrivente GE Medical Systems Italia Spa rappresenta quanto segue: (1) Le caratteristiche tecniche descritte all’interno dell’All. 5-Capitolato Tecnico descrivono una gammacamera SPECT/CT costituita da un sistema dedicato alla medicina nucleare, completo di collimatori e protocolli avanzati di acquisizione, e da un tomografo Tac integrato utilizzabile a servizio della medicina nucleare per la correzione per l’attenuazione, la localizzazione morfologica ed utilizzabile anche come CT diagnostica in modalità stand-alone. La quasi totalità delle specifiche di minima legate alla parte TAC identifica una fascia di prodotto ben determinata ovvero un sistema dotato di almeno 6 file di detettori per ”la correzione per l’attenuazione, localizzazione morfologica delle lesioni e valutazione densitometrica” con “corrente massima di 200mA” ovvero una CT di fascia media all’interno del portafoglio prodotti di Medicina Nucleare. (2) Tale fascia di prodotto trova peraltro conferma e riscontro anche nella base d’asta indicata al paragrafo 16. del disciplinare, pari a € 414.000,00 per i 5 (cinque sistemi) previste per le esigenze dell’AUSL Romagna e Parma. Si tratta, infatti, di ammontare corrispondere al valore della fascia di prodotto in questione. A ulteriore comprova della richiesta di un sottosistema CT di fascia media in configurazione base, consta che il capitolato stesso prevede la possibilità di quotare come mera opzione un sottosistema CT di fascia superiore legato in primis al numero di strati acquisibili dallo stesso. (!) Insomma, fin qui tutti gli indici letterali e sistematici della lex specialis indentificano un fabbisogno legato a un sistema CT a 6 strati. (3) Ciò posto, in modo contraddittorio, all’interno delle specifiche di minima del sottosistema CT si trovano inserite due caratteristiche che sono invece peculiarità di sistemi TAC di alta fascia, appuntocaratterizzati da un numero di strati più elevato. Si tratta, all’evidenza, di specifiche presenti solo su prodotti che presentano un costo ben maggiore di quello stimato in base d’asta e: : - software per correzione degli artefatti metallici - presenza di algoritmi iterativi per la ricostruzione delle immagini CT Tale ambiguità prescrittiva impedisce la partecipazione giacché, non solo non è ben definito il livello oggetto di fabbisogno, ma - anche ove questo corrispondesse alla fascia alta (pur a dispetto di quasi tutto l’impianto di gara) - allora la base d’asta risulterebbe oggettivamente non capiente, inadeguata e oltremodo insufficiente, con conseguente palese illegittimità, a monte, della lex specialis. Nè potrebbe ipotizzarsi una partecipazione ai sensi dell’art. 68 del codice appalti, atteso che le suddette funzionalità, al di là di tentativi strumentali, non sono minimamente passibili di una reale equivalenza funzionale Inoltre, a comprova della non adeguatezza della base d’asta destinata alle apparecchiature di fascia alta si riportano a seguito, in via schematica, recenti evidenze, tra l’altro da voi richiamate come benchmark, relative ad iniziative di gara svolte da altre centrali di committenza, in cui la presenza di tali funzionalità risultava non richiesta (o talvolta opzionali) anche a fronte di basi d’ asta decisamente superiori a quanto da voi previsto. Infine, nessun rilievo merita la circostanza per cui la base d’asta da voi prevista sia corrispondente con lo stanziamento dei fondi PNRR appositamente dedicati al prodotto oggetto di gara. Infatti, non v’è chi non veda e non sappia che l’individuazione delle risorse di finanziamento non esonera la stazione appaltante dall’obbligo di prevedere specifiche, oltre che individuanti un ben determinato livello di fabbisogno, garantiscano al mercato di rispondere con un’offerta non solo entro l’importo di gara, ma anche obbligatoriamente remunerativa e non anomala. Sicché, in caso di necessità di soluzioni a costo più elevato di quanto stanziato in via di finanziamento, le stazioni appaltanti devono integrare con proprie risorse interne. In conclusione, delle due l’una: ove la richiesta riguardi un prodotto di fascia media (come pare da quasi tutta la lex specialis), allora le due specifiche tipiche della fascia alta devono essere inserite o (come le altre di analoga qualificazione) fra eventuali opzioni liberamente quotabili dai concorrenti o, al più, in eventuali criteri di valutazione dell’offerta tecnica, ma non come specifiche di minima. Laddove, invece, la richiesta riguardi un prodotto di fascia alta, allora la base d’asta è irrimediabilmente inadeguata e dovrà esser congruamente rivista. Pertanto, con la presente, anche a titolo di istanza in autotutela, a garanzia della massima partecipazione, della par condicio e del diritto alla formulazione di un’offerta remunerativa,, si chiede di confermare che si tratti di refuso e, quindi, che le richieste relative agli algoritmi iterativi e rimozione degli artefatti metallici per la parte Tac non siano da considerarsi come minime, ma o come opzioni liberamente quotabili o, al più, come caratteristiche premiali oggetto di valutazione tecnica. In assenza, vista l’inadeguatezza della base d’asta e l’impossibilità di partecipazione per causa a noi non imputabile, saremo costretti a valutare l’impugnativa della lex specialis

Risposta :

Si confermano le caratteristiche tecniche riportate nel Capitolato tecnico precisando altresì che nel paragrafo 3.2 è richiesta come caratteristica minima del sistema di acquisizione CT una corrente di ALMENO 200mA.

Pertanto si confermano le specifiche di minima dell’apparecchiatura previste dal Capitolato Tecnico:

- Software per correzione di artefatti metallici;

- Presenza di algoritmi iterativi per la ricostruzione delle immagini CT.


Chiarimento PI116803-22

Ultimo aggiornamento: 02/05/2022 14:13

Domanda : Si chiede di confermare che qualora il possesso del sistema di gestione delle sostanze chimiche di cui al paragrafo 6.3 del Disciplinare di gara sia in capo alla casa madre questa circostanza sia sufficiente a soddisfare il predetto requisito.

Risposta :

Si conferma


Chiarimento PI107051-22

Ultimo aggiornamento: 02/05/2022 14:11

Domanda : Spettabile Amministrazione, con riferimento alla procedura di gara di cui all’oggetto, con la presente desideriamo segnalare quanto segue in merito alla documentazione di gara. 1. L’appalto ha ad oggetto la stipula di un Accordo Quadro per la fornitura di Gamma Camere SPECT/CT al quale potranno aderire Aziende Sanitarie della Regione Toscana non note all’atto dell’offerta. Le stesse AA.SS. potranno avvalersi della facoltà di ordinare all’impresa aggiudicataria gli “eventuali lavori di adeguamento locali interessati dalla installazione” (di seguito, per brevità, i “Lavori”) previsti tra le opzioni dell’articolo 3.2. del Disciplinare di gara e, in tal caso, l’impresa aggiudicataria sarà tenuta ad eseguirli praticando un ribasso pari al 20% rispetto al prezzario lavori pubblici della regione Toscana; 2. Il sopralluogo preventivo nei locali che potrebbero richiedere i suddetti Lavori (indicato all’art. 10 del Disciplinare come “non previsto per questa gara”) potrà essere eseguito solo ad aggiudicazione avvenuta e prima della stipula del contratto attuativo. Nella domanda di partecipazione devono essere indicate la forma di partecipazione e i dati dell’operatore economico, ovvero di tutti gli operatori economici in caso di “Operatore Riunito”. 3. All’art. 7.5 del Capitolato tecnico è inoltre previsto che il Fornitore aggiudicatario dovrà presentare all’Azienda sanitaria contraente un progetto esecutivo per la realizzazione di opere edili ed impiantistiche volte all’adeguamento dei locali in cui verranno installate le attrezzature e, in tal caso, il servizio sarà remunerato secondo il tariffario di cui al D.M. 17 giugno 2016, a cui verrà applicata una percentuale di sconto del 20% ed una percentuale del 15% per spese accessorie. Alla luce di quanto precede e considerato che in fase di offerta non è possibile conoscere le sedi presso le quali potrebbero essere necessari Lavori di adeguamento né valutare le lavorazioni necessarie e quantificare il loro ammontare sulla base della documentazione di gara tanto più in assenza dei sopralluoghi, si chiede, se del caso mediante ripubblicazione del bando di gara: i) di specificare le categorie e le classifiche SOA oppure i requisiti di qualificazione per lavori inferiori ai € 150.000,00 di cui all’art. 90 DPR 207/2010 e le abilitazioni di cui al D.M. 37/2008 e le richieste per i lavori di adeguamento opzionali nonché indicare, per la progettazione, i requisiti che il progettista deve possedere ai sensi del DPR 207/2010, con ciò definendo i requisiti che deve possedere il soggetto che lì eseguirà qualora richiesti; ii) di confermare che i lavori edili ed impiantistici possono essere subappaltati in toto a impresa dotata dei necessari requisiti e che non è necessario procedere con avvalimento stante la natura “qualificante” del subappalto; iii) di confermare, con riferimento alla presentazione del progetto esecutivo nell’ipotesi di partecipazione in in avvalimento o tramite subappalto qualificante con altra impresa assuntrice ed esecutrice dei lavori di predisposizione necessari all’installazione delle apparecchiature, sia sufficiente la semplice indicazione del nominativo del progettista incaricato della realizzazione del progetto esecutivo, Tanto si richiede in forza dell’art. 59 comma 1 bis del D.Lgs. 50/2016 introdotto dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 attualmente in vigore a tenor del quale i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto <

Risposta :

I-II-III-IV) Premesso che i lavori di adeguamento locali sono da realizzarsi nella Regione Emilia-Romagna (non Toscana) e che, medesimamente, il prezziario si riferisca a quello della Regione Emilia-Romagna (non Toscana), si rappresenta che i lavori di adeguamento locali sono di modica entità, variando da un minimo di € 40.000 ad un massimo di € 74.000 per ciascuna apparecchiatura.

Si conferma quanto indicato nel disciplinare di gara in proposito ;l’operatore economico potrà alternativamente:

ü indicare il subappalto del progetto esecutivo e dei lavori(appalto integrato);

ü indicare in sede di offerta il nominativo del progettista incaricato ed il subappalto dei lavori;

ü eseguire i lavori in proprio.

L’importo dei lavori non richiede la specificazione di categorie SOA né l’indicazione di particolari requisiti in capo al progettista, che dovrà essere regolarmente iscritto all’albo per l’esercizio della professione.

V)Si confermano le percentuali di sconto fisse sui prezziari sia per i lavori che per il servizio di progettazione previsto in opzione in quanto trattasi di sconti medi e i prezziari relativi ai lavori sono rivalutati di anno in anno.

VI) Si conferma

4) Si chiarisce che il requisito di cui al punto 6.3 “REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE” del Disciplinare potrà essere dichiarato all’interno dell’allegato 1a “Domanda di partecipazione” che, essendo un modello editabile, può essere integrato dal concorrente. La relazione a comprova dovrà essere presentata in caso di aggiudicazione.

5) Si conferma che trattasi di refuso. Si comunica che l’Agenzia è in procinto di pubblicare la determina di rettifica di parte del capitolato tecnico e che verranno prorogati i termini per la presentazione delle offerte.

6) Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara.

7) Si conferma e si precisa che i valori da riportare devono essere riferiti alla sola sottocomponente CT.

8) SI comunica che verranno messi a disposizione sulla piattaforma Sater ulteriori campi a disposizione dell’operatore economico.

9) Si comunica che l’Agenzia è in procinto di pubblicare la determina di rettifica di parte del capitolato tecnico e che verranno prorogati i termini per la presentazione delle offerte.


Chiarimento PI106753-22

Ultimo aggiornamento: 02/05/2022 14:05

Domanda : Spettabile amministrazione, con riferimento alla procedura in oggetto, richiediamo i seguenti chiarimenti: • chiediamo conferma che la garanzia provvisoria richiesta all’art. 9 del Disciplinare di gara debba essere intestata a: Agenzia Intercent-ER - Via dei Mille 21 - 40121 Bologna. • Relativamente alle eventuali attività di smontaggio non conservativo, rimozione e smaltimento di RAEE, considerato che la scrivente è iscritta al Registro Nazionale dei Produttori AEE in qualità di produttore ed ha aderito ad un sistema collettivo consortile che garantisce il ritiro dei RAEE in osservanza degli obblighi stabiliti dalla normativa in materia (D. Lgs. 151/2005, D. Lgs 49/2014 – Attuazione delle direttive UE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE), si chiede di confermare che le attività in parola, che saranno effettuate tramite il predetto sistema collettivo a cui la nostra Società ha aderito, non si configurino quali attività da affidare in subappalto.

Risposta :

· Si conferma.

· In base a quanto esposto, si ritiene che tale fattispecie rientri nell’articolo 105, comma 3, lettera c-bis) del D. Lgs. 50/2016.


Chiarimento PI103588-22

Ultimo aggiornamento: 21/04/2022 11:52

Domanda : Rif. ns. prot. n. 22-582-ITO-mc del 15 aprile 2022 Spettabile Amministrazione, con riferimento alla complessità della procedura in relazione ai requisiti di gara legati ai Fondi PNRR, siamo a chiederVi di voler concedere una proroga del termine ultimo di scadenza di presentazione offerte e del conseguente termine ultimo per l'invio dei chiarimenti di almeno due settimane.

Risposta : Con riferimento alla richiesta di proroga del termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte, si comunica che la stessa, valutati gli articolo 76 e 79 del Codice dei Contratti, non può essere accolta. Pertanto in considerazione del fatto che la procedura si svolge in modalità del tutto telematica, il tempo a disposizione per la presentazione delle offerte è ritenuto adeguato e congruo. Inoltre, l’iniziativa è finanziata con fondi PNRR e, in quanto tale, deve essere esperita in temi contenuti

Ultimo aggiornamento: 31-07-2024, 13:53