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Dati del bando

Servizio di intermediazione e consulenza assicurativa in favore della Regione Emilia-Romagna e di Agenzie ed Istituti Regionali.
Ente appaltanteINTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Stato proceduraChiuso
Importo appalto904.298,69 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema20/12/2018
Termine richiesta chiarimenti21/01/2019 16:00
Termine presentazione delle offerte21/02/2019 12:00
Apertura busta amministrativa25/02/2019 10:00
Data chiusura procedura11/06/2019
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Sapia Irene

telefono: 0515276284

Guidi Ortensina

telefono: 0515273734

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Servizio di intermediazione e consulenza assicurativa in favore della Regione Emilia-Romagna e di Agenzie ed Istituti Regionali.

CIG: 7743318428

Chiarimenti

Chiarimento PI035860-19

Ultimo aggiornamento: 11/02/2019 14:37

Domanda : Integrazione a Quesito PI015609-19

Risposta : Si allega Sommario Assicurativo 2019 dell'Assemblea Legislativa.

Chiarimento PI032079-19

Ultimo aggiornamento: 06/02/2019 16:19

Domanda : Integrazione a Quesito PI000376-19.

Risposta : Si allega il Report sinistri_ASSEMBLEA.

Chiarimento PI000376-19

Ultimo aggiornamento: 06/02/2019 10:17

Domanda : Buongiorno, chiediamo report sinistri in formato excel per i singoli rami assicurativi. Grazie.

Risposta : Si allega il file REPORT SINSITRI_RER, in formato .xls, i cui singoli “fogli” sono riferiti ai diversi rami assicurativi.

Chiarimento PI011666-19

Ultimo aggiornamento: 06/02/2019 10:11

Domanda : In riferimento alla gara emarginata in oggetto, essendo interessati a partecipare alla medesima, siamo a richiederVi i seguenti chiarimenti: Art. 5 – Corrispettivi dello schema di contratto. Tale articolo prevede al punto 5 “Nei contratti assicurativi che la Regione Emilia-Romagna provvederà a stipulare non avvalendosi della consulenza del Broker non sarà previsto alcun compenso a favore del Broker stesso”. Vogliate confermarci che i contratti assicurativi a cui si riferisce la Regione saranno, eventualmente, quelli di nuova stipulazione e non i contratti attualmente vigenti e presenti nel programma assicurativo regionale così come riportati nella tabella a pagina 6 del Progetto tecnico. Art. 11 - Pagamento dei premi assicurativi dello schema di contratto. Tale articolo prevede al punto 4 “Il versamento del premio in favore del Broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'articolo 1901 del Codice civile. In ordine all’efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili della Regione Emilia-Romagna e pertanto il mandato di pagamento fatto valere a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per la Regione Emilia-Romagna”. Vi chiediamo di confermarci che sia il versamento del premio in favore del broker a concretizzare il pagamento del premio (come riportato nella prima parte del punto 4) anziché il mandato di pagamento a valere quale quietanza liberatoria per la Regione Emilia-Romagna (come riportato nell’ultima parte del punto 4). Il semplice mandato di pagamento quale quietanza liberatoria potrebbe far emergere il rischio, in capo al soggetto aggiudicatario, di assumere l’onere dell’anticipazione del premio in occasione delle scadenze contrattuali, qualora a seguito del mandato di pagamento da parte dell’Ente non si addivenga all’effettiva corresponsione del premio. Segnaliamo che tale circostanza oltre a non risultare in linea con le disposizioni normative che subordinano l’efficacia temporale della copertura alla corresponsione del premio nei termini convenuti con l’assicuratore (art. 1901 cod. civ), potrebbe far emergere il rischio dell’anticipazione a carico del broker, previsione che si pone in contrasto con gli artt. 117 del Codice delle Assicurazioni e 54 del Regolamento Isvap n. 5/2016 che impongono agli intermediari assicurativi l’istituzione di un conto separato dedicato alla raccolta dei premi, autonomo e indisponibile rispetto al conto di gestione della società di brokeraggio. Tale clausola, inoltre, prevedendo l’effetto della quietanza liberatoria implica un’alterazione della fisionomia del contratto di brokeraggio, il quale deve rispondere ad esigenze di assistenza e consulenza del cliente e non del suo finanziamento, riproponendo la problematica evidenziata anche dal Consiglio di Stato (Sentenza n. 6399 del 29/12/2014). Pertanto nel ravvisare il potenziale rischio, per le motivazioni segnalate in precedenza, di una limitazione delle comuni regole di par condicio, (non tutte le società, ove decidessero di partecipare tenuto conto dell’alea di incertezza segnalata, potrebbero disporre delle adeguate coperture finanziarie favorendo, di fatto, i soli soggetti di maggiori dimensioni) si richiede di integrare l’art. 11 dello schema di contratto prevedendo in luogo del solo mandato di pagamento la previsione all’effettiva rimessa del premio nel conto separato del broker, che potrà conseguentemente procedere alla comunicazione di incasso con efficacia liberatoria ai sensi dell’art. 118 del CAP. In alternativa si chiede conferma che, agli effetti dell’efficacia delle coperture assicurative, verrà inserito nei capitolati relativi alle future gare polizze la clausola secondo la quale, le Compagnie dovranno ritenere valide quale data del pagamento, la data della comunicazione con la quale la stazione appaltante avrà segnalato al Broker, a mezzo telefax o telegramma o posta elettronica o P.E.C., l’emissione del mandato di pagamento in favore del Broker. Cordiali saluti

Risposta : 1. Si conferma che i contratti assicurativi a cui si riferisce la Regione saranno, eventualmente, quelli di nuova stipulazione e non i contratti attualmente vigenti e presenti nel programma assicurativo regionale così come riportati nella tabella a pagina 6 del Progetto tecnico. 2. L’art. 118 del D. Lgs 209/2005 limita l'effetto liberatorio del pagamento del premio nelle mani del broker a due condizioni: l'esistenza di un accordo sottoscritto dell’Intermediario con l'impresa e l'informazione in tal senso data dall'intermediario al cliente. I tempi di esecuzione dei pagamenti sono disciplinati dal D.Lgs. n. 11/2010 come modificato dal D.Lgs. 15.12.2017 n.218. Dal 01.01.2019 il Tesoriere dell’Ente deve accreditare l’importo delle operazioni di pagamento sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva al momento della ricezione del mandato di pagamento emesso in via informatica dalla Regione Emilia-Romagna. La Regione Emilia-Romagna provvede con congruo anticipo all’emissione dei mandati purché il Broker trasmetta 60 gg prima della scadenza indicata nelle polizze, i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi. La seconda parte del comma 4 punto 4 dell’art. 11 dello schema di contratto va inteso come disposizione di salvaguardia per la Regione, qualora motivi estranei alla Regione impediscano al broker di rilasciare quietanza nei termini. Tanto premesso è da escludere che l’art. 11, “risponda ad esigenze di finanziamento”; Si ritiene comunque di modificare il secondo periodo del punto 4 dell’art. 11 dello schema di contratto come segue: “In ordine all’efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili della Regione Emilia-Romagna e pertanto il mandato di pagamento versato sul conto corrente separato/dedicato del broker, sarà fatto valere a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per la Regione Emilia-Romagna”;

Chiarimento PI015609-19

Ultimo aggiornamento: 06/02/2019 10:10

Domanda : In riferimento alla gara emarginata in oggetto, al fine di predisporre un'offerta di servizio quanto più possibile aderente alle esigenze di codesta spettabile Amministrazione, siano cortesemente a chiedere: 1. copia delle polizze in corso e la statistica sinistri degli ultimi 5 anni. In alternativa, un sommario assicurativo contenente le principali caratteristiche delle singole polizze attualmente in essere; 2. se attualmente la Regione dispone di una stima del patrimonio immobiliare e/o mobiliare e, in caso affermativo, da quale società è stata effettuata; Inoltre, con riferimento alle risorse aggiuntive indicate ai punti B.2.3, B.4.2 e B.5.2, avremmo bisogno di sapere cosa si intende per “medesime caratteristiche”. In particolare se, in sede di attribuzione dei punteggi, verrà presa in considerazione unicamente “l’esperienza minima di 6 anni nell’ambito della Pubblica Amministrazione – settore Enti locali” (come indicato in tabella) o verranno considerate anche le altre caratteristiche richieste per lo staff all’interno del capitolato (es. Iscrizione al RUI). In attesa di ricevere un riscontro alla presente, porgiamo cordiali saluti.

Risposta : 1. Si allega Sommario Assicurativo 2019 della Regione Emilia Romagna. 2. La Regione Emilia-Romagna dispone di una stima del patrimonio immobiliare e mobiliare realizzata dalla società Italiana Assessment S.r.l.; 3. Con riferimento ai punti B.2.3, B.4.2 e B.5.2, i punteggi previsti verranno assegnati in base al numero di risorse aggiuntive offerte rispetto a quelle minime previste dal capitolato, aventi l’esperienza prevista dal capitolato tecnico. L’iscrizione al RUI è richiesta obbligatoriamente, per il referente Unico e coordinatore del Servizio e per l’eventuale sostituto; tale requisito pertanto non è soggetto ad attribuzione di punteggi tecnici.

Chiarimento PI015813-19

Ultimo aggiornamento: 06/02/2019 10:09

Domanda : Facciamo riferimento alla procedura de quo per chiedere quanto segue. 1. Specificare se gli importi dei premi indicati nelle tabelle di cui alle pg. 6 e 7 del Progetto Tecnico si riferiscono soltanto a quelli relativi alla Giunta e all’Assemblea Regionale ovvero comprendono anche quelli deli Istituti, Enti e Agenzie Regionali. In caso di risposta negativa esplicitare i premi in essere ai suddetti Istituti Enti e Agenzie. 2. Chiarire come sono stati definiti ed individuati gli importi di cui alle suddette tabelle ed in particolare specificare quale sia la differenza tra quanto indicato nella colonna Provvigioni Massime 4% 8% su nuovi contratti fino a 31.12.2025 (compresa eventuale proroga 6 mesi) e nella colonna TOTALE PROVVIGIONI (anni 3 + anni 3 + Mesi 6). 3. Chiarire la previsione di cui al punto 3 dell’art. 1 del CSA ove è previsto che “l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, l’Assemblea Regionale e L’Agenzia del Lavoro hanno personalità giuridica autonoma e pertanto gestiscono in autonomia le polizze da esse stesse sottoscritte ed indicate nella tabella che segue” ovvero specificare se il broker intermedierà le relative polizze e pubblicare la tabella citata che non si rinviene nel documento. 3. Chiarire come sono stati definiti ed individuati gli importi indicati all’ art. 17 del Disciplinare come base d’asta; più precisamente chiarire come si perviene all’importo di € 22.103,40 e € 395.265,21 ( per cui tra l’altro è precisato che si è gia operata una decurtazione) e agli importi decurtati delle percentuali massime di provvigioni che gli OE potranno offrire ovvero € 21.253,27 e € 365.986,31 (che non sembrano corrispondere a € 22.103,40 e € 395.265,21 decurtati rispettivamente del 4% e dell’8%) 4. Chiarire come è stato individuato il valore della cauzione: € 8.347,37 è pari all’1% - non il 2% come erroneamente indicato - di € 834.737,25 importo individuato come base d’asta che però non tiene conto della eventuale proroga di 6 mesi prevista dalla lex di gara. 5. Confermare che l’iscrizione alla white list non è un requisito obbligatorio a pena d’esclusione dal momento che tale iscrizione - che peraltro è di natura volontaria - riguarda le attività imprenditoriali individuate nell'art.1, co. 53 della legge n. 190/2012 all’interno delle quali non rientra quella del brokeraggio assicurativo. 6. Relativamente ai requisiti di capacità tecnica e professionale ovvero ai tre servizi che abbiano comportato l’intermediazione di premi assicurativi complessivamente nei tre anni antecedenti per € 1.200.000,00 - per i quali è previsto dalla lex di gara che gli stessi debbano essere calcolati a ritroso dalla data di pubblicazione del Disciplinare sulla GUUE - si chiede di confermare che il calcolo dei tre anni antecedenti a ritroso riguardi le annualità (intere) precedenti ovvero, la durata delle polizze e/o la chiusura degli esercizi sociali. 7. Per quanto riguarda il sub criterio B.3 – Struttura dell’archivio e dell’applicativo offerto per la gestione dei sinistri, riguardante gli “strumenti informatici proposti per il controllo informatizzato dei contratti assicurativi e dei sinistri”, il concorrente è tenuto a corredare la parte descrittiva di un’apposita sezione dedicata - esclusivamente (no testo) - alle rappresentazioni delle funzionalità espletate dagli strumenti informatici messi a disposizione del Committente; detta sezione è esclusa dal computo delle 25 facciate ammesse, come sopra indicato, ma dovrà rispettare il limite massimo delle 10 facciate” si chiede di confermare che, essendo prevista per tale sezione soltanto una rappresentazione grafica (no testo) in un limite di 10 pagine, la descrizione testuale delle relative funzionalità debba essere invece contenuta all’interno della Relazione Tecnica (per cui è previsto un limite di pagine pari a n. 25)

Risposta : 1. I premi indicati nel progetto tecnico si riferiscono alla Regione, all’Assemblea Legislativa, agli Istituti, Enti e Agenzie Regionali. 2. La differenza di importo tra la colonna “Provvigioni Massime 4% 8% su nuovi contratti fino a 31.12.2025 (compresa eventuale proroga 6 mesi)” e la “colonna TOTALE PROVVIGIONI (anni 3 + anni 3 + Mesi 6)” corrisponde all’importo delle provvigioni maturate dal 30 giugno 2019 (data presunta del nuovo contratto di brokeraggio) fino alla scadenza delle varie polizze, riportate nella colonna “Data scadenza contratti vigenti”. 3. Si conferma che il broker intermedierà le polizze dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, l’Assemblea Regionale e L’Agenzia del Lavoro. Si precisa che le tabelle cui fa riferimento il punto 3 dell’art. 1 del CSA, sono pubblicate a pagina 6 - 7 nel documento “PROGETTO TECNICO” sotto la rubrica CONTRATTI ASSICURATIVI STIPULATI DALLA ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. 3. L’importo dell’appalto (intendendo per tale l’importo relativo ad un contratto di 3 anni + l’eventuale ripetizione del servizio di ulteriori 3 anni + l’eventuale proroga tecnica di mesi 6) è stato complessivamente calcolato in € 904.298,69. L’importo a base d’asta di € 417.368,61 corrisponde a 36/78 del valore complessivo dell’appalto. Dell’importo di € 417.368,61 si è ritenuto di imputare € 22.103,40 di provvigioni presunte sulle polizze del ramo RCAuto e kasko ed € 395.265,21 di provvigioni presunte sulle polizze degli altri rami assicurativi. Al solo fine di rendere facilmente collocabile l’offerta economica e funzionante il sistema di calcolo del punteggio economico su SATER, è stata individuata la modalità di formulazione dell’offerta riportata al citato paragrafo 17 del Disciplinare di gara: imponibili decurtati delle provvigioni massime a base di gara stabilite per le due voci dell’offerta - rispettivamente il 4% per il ramo RCAuto e kasko e l’8% per gli altri rami di assicurazione - a cui il concorrente applicherà le provvigioni offerte per le due voci, inserendo sull’apposito campo di SATER gli importi finali. 4. Il valore della cauzione provvisoria è stato calcolato nella misura del 2% dell’importo a base di gara di € 417.368,61. 5. Si conferma. L’iscrizione alla white list non è un requisito obbligatorio a pena d’esclusione dal momento che l’attività di brokeraggio non è ricompresa tra le attività individuate dall'art.1, co. 53 della legge n. 190/2012. 6. Si conferma. 7. Si conferma.

Ultimo aggiornamento: 20-01-2020, 14:34