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Dati del bando

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di dispositivi di sanificazione dell’aria interna per le scuole della Regione Emilia – Romagna
Ente appaltanteINTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Stato proceduraChiuso
Importo appalto3.500.000,00 €
Criterio di aggiudicazionePrezzo più basso
Data di pubblicazione a sistema17/11/2022
Termine richiesta chiarimenti07/12/2022 12:00
Termine presentazione delle offerte22/12/2022 16:00
Apertura busta amministrativa27/12/2022 10:00
Data chiusura procedura18/04/2023
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Ilgrande Felicia

telefono: 0515273963

Puddu Andrea

telefono: 0515273429

Durante Vanessa

telefono: 0515278502

Gamberini Andrea

telefono: 0515273731

Pubblicazioni

Cig

Lotto 1DISPOSITIVO DI SANIFICAZIONE DELL'ARIA INTERNA

CIG: 9494893991
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI331817-22

Ultimo aggiornamento: 14/12/2022 13:05

Domanda : 1) Si chiede di confermare che debba essere garantita la fornitura di consumabili senza costi aggiuntivi solo entro i primi 12 mesi del contratto. 2) In riferimento all'art.1 del capitolato riguardante la "Normativa applicabile", si chiede di chiarire l'applicabilità della normativa di cui al BS EN 17272:2020 in quanto riguarda i disinfettanti chimici e antisettici che non trova applicazione per i dispositivi di purificazione che utilizza un sistema di filtrazione dell'aria. 3)In riferimento alla norma IEC 60335-1:2020, i nostri prodotti sono stati testati secondo la norma EN 60335-1:2012 + Amendments, ovvero l'edizione precedente ed aggiornamenti armonizzata alla direttiva LVD. Dobbiamo dare motivazione dell'applicabilità della norma nella documentazione tecnica?

Risposta :

1. La sostituzione di componenti consumabili (es. cartucce, lampade ecc.) come riportato al paragrafo 7 del capitolato deve essere effettuata per tutta la durata della garanzia ogni 12 mesi, quindi due volte considerato che la garanzia ha durata di 24 mesi.

2. L’osservazione è certamente corretta, vista l’assenza di norme precise per l’oggetto della sanificazione, sono stati considerate alcune norme standard a titolo di esempio, anche se effettivamente alla norma indicata non viene presa in esame la purificazione dell’aria, ma di superfici (più regolamentata e standardizzata).

3. Non è richiesto di dare motivazione specifica per il caso in esame ed è ragionevole considerare che per questo aspetto in particolare i vostri prodotti possano considerarsi sulla base delle certificazioni indicate (EN 60335-1:2012 + Amendments).


Chiarimento PI329686-22

Ultimo aggiornamento: 14/12/2022 12:56

Domanda : Relativamente a quanto indicato nel Paragrafo 5 "Consegna" del Capitolato Tecnico ……. La consegna ed installazione dovranno essere effettuate entro e non oltre 45 giorni solari dal ricevimento ordine; nel Paragrafo 3.1 “Durata” del Disciplinare di Gara … Gli ordinativi di fornitura emessi dalle singole Amministrazioni contraenti avranno durata sino al ventiquattresimo mese dalla sottoscrizione dell’Accordo quadro……. Si prega di specificare se è già prevista una programmazione di ordinativo/consegna. Esempio: a seguito della sottoscrizione dell’Accordo quadro, il/i Fornitore/i riceverà l’ordine di fornitura entro pochi giorni o potrebbero passare dei mesi?

Risposta :

Non è prevista una programmazione, data la natura del contratto generato da questa procedura. Le scuole potranno staccare gli Odf nei 24 mesi di durata dell’Accordo Quadro come precisato nella documentazione di gara.

Chiarimento PI331826-22

Ultimo aggiornamento: 12/12/2022 18:02

Domanda : L'offerta e la documentazione relativa alla procedura posso essere sottoscritte con firma digitale in formato sia in modalità CAdES e/o PAdES?

Risposta : Si conferma

Chiarimento PI331799-22

Ultimo aggiornamento: 12/12/2022 18:01

Domanda : Con riferimento al documento DGUE parte IV "Criteri di Selezione", lett. A IDONEITA' occorre compilare tale sezione rispondendo alla domanda "E' iscritto in un registro commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento"? In caso di risposta affermativa, per registro commerciale si intende il Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio?

Risposta : Si conferma

Chiarimento PI330846-22

Ultimo aggiornamento: 12/12/2022 17:55

Domanda : Sulla piattaforma SATER nella sezione “Documentazione Amministrativa” dove è possibile compilare il DGUE, si chiede se la voce “INSERISCI ESECUTRICI DEI LAVORI” è relativa solo al caso in cui si partecipi alla gara in forma di RTI, Consorzi o aggregazioni di imprese, etc.. Di conseguenza qualora si partecipi in forma singola, si chiede di confermare che è possibile indicare la risposta “NO”.

Risposta : Si conferma

Chiarimento PI331086-22

Ultimo aggiornamento: 12/12/2022 17:26

Domanda : si chiede gentilmente di specificare in quale fase della procedura e secondo quali modalità verranno effettuate le verifiche relative ai requisiti minimi tecnici, soprattutto nei casi di eventuale equivalenza funzionale ex art. ART. 68 D.LGS. N. 50/2016. Se la verifica dovesse avvenire in fase di gara si chiede di confermare la possibilità di poter trasmettere insieme all'Allegato n. 8 eventuali documenti tecnici, quali a titolo di esempio non esaustivo brochure, schede tecniche, test report ecc.

Risposta : La documentazione attestante l’idoneità del prodotto richiesta in sede di gara è quella di cui alla lettera a) e b) del paragrafo 15.1 del disciplinare di gara. L’Agenzia potrà richiedere al concorrente, in fase di aggiudicazione o comunque in qualunque momento della procedura lo ritenga necessario, la comprova di quanto dichiarato. Il concorrente può, se lo ritiene esplicativo di quanto dichiarato in gara presentare la documentazione citata.

Chiarimento PI330852-22

Ultimo aggiornamento: 12/12/2022 17:21

Domanda : Nel caso in cui l’impresa concorrente intenda subappaltare parte del contratto a terzi, nella compilazione del DGUE si chiede di confermare che non occorre indicare la denominazione dei subappaltatori preposti, tanto più che sul punto la norma risulta abrogata.

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI330849-22

Ultimo aggiornamento: 12/12/2022 17:20

Domanda : Gli oneri di sicurezza aziendali di cui all’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 non sono citati nel disciplinare né negli Allegati. Non devono quindi essere dichiarati in nessun documento?

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI330847-22

Ultimo aggiornamento: 12/12/2022 17:19

Domanda : In merito alla compilazione dell’offerta economica si chiede di confermare che non devono essere indicati i seguenti importi: (i) importo per attuazione sicurezza e (ii) importo opzioni che nell’apposito campo su SATER sono indicati entrambi pari a 0,00 e sono campi non modificabili.

Risposta :

Si conferma.

Chiarimento PI327463-22

Ultimo aggiornamento: 12/12/2022 17:13

Domanda : Si chiede il seguente chiarimento: se l’azienda partecipante alla gara può presentare in alternativa e può essere accettata anche l’iscrizione nel Registro delle imprese per attività coerenti con quella in oggetto dell’azienda produttrice dei sanificatori.

Risposta : Si rimanda al chiarimento PI327440-22.

Chiarimento PI327440-22

Ultimo aggiornamento: 12/12/2022 17:12

Domanda : Si richiede il seguente chiarimento: se l’azienda partecipante alla gara può presentare in alternativa e può essere accettata anche l’iscrizione nel Registro delle imprese per attività coerenti con quella in oggetto dell’azienda produttrice dei sanificatori.

Risposta :

Si conferma, come indicato al par. 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ del Disciplinare di gara: "Costituiscono requisiti di idoneità: a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara."



Chiarimento PI325007-22

Ultimo aggiornamento: 12/12/2022 17:11

Domanda : ALLEGATO 8 Allegato B al DPCM 26 luglio 2022 ALTRE CERTIFICAZIONI DI SICUREZZA PREVISTE PER IL SISTEMA: Di che tipo di sicurezza intendete? Ambientale, sicurezza sul lavoro….?

Risposta :

Si rimanda a quanto disciplinato dall’ Art 6.10 Linee Guida: “Le specifiche tecniche riportate nel DPCM sono da intendersi ad integrazione delle dichiarazioni di conformità e certificazioni di sicurezza previste dalle normative vigenti (es. norme sul rischio fotobiologico degli apparecchi di illuminazione; direttive sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche; decreto legislativo n. 81/2008)” ed dal paragrafo “1. NORMATIVA APPLICABILE” del Capitolato tecnico.


Chiarimento PI325000-22

Ultimo aggiornamento: 12/12/2022 17:10

Domanda : ALLEGATO 8 Allegato B al DPCM 26 luglio 2022 Livelli di esposizione stimati (in base a modelli - rapporto simulazione): Intendete quanto tempo le persone possono rimanere nell’ambiente oppure in quanto tempo il dispositivo abbatte la carica batteriologica all’interno dell’ambiente?

Risposta : Si rimanda a quanto disciplinato dall’art. 6.10 del DPCM 26 luglio 2022 “I livelli di esposizione devono essere stimati attraverso la determinazione delle concentrazioni in aria delle sostanze rilasciate o che eventualmente si formano in seguito alla reazione con i materiali presenti negli ambienti trattati. Tali concentrazioni sono necessarie per poter stimare l’esposizione a lungo termine (ripetuta o continua) e, in alcuni casi, anche l’esposizione acuta (evento singolo, picco di esposizione), a seconda delle proprietà della sostanza e della tipologia del sistema. Le prove relative al monitoraggio ambientale per la stima dell’esposizione devono essere condotte da laboratori di prova accreditati”.

Chiarimento PI324995-22

Ultimo aggiornamento: 12/12/2022 17:08

Domanda : ALLEGATO 8 Allegato B al DPCM 26 luglio 2022 Monitoraggio ambientale (rapporti di prova relativi ad ambienti): Potete cortesemente spiegare meglio cosa vi serve?

Risposta :

Si rimanda a quanto disciplinato dall’Art 6.10 del DPCM 26 luglio 2022 : “Per quanto concerne i principi attivi e i sottoprodotti, le stime dell'esposizione devono essere basate su dati di monitoraggio ambientale, per ambienti analoghi o assimilabili a quelli ai quali il sistema è destinato, documentati attraverso rapporti di prova rilasciati da laboratori di prova accreditati o, in alternativa, attraverso l'utilizzo di modelli di simulazione validati (REACH ECHA Guidance R15; ECHA Guidance on Biocides - Volume III Human Health - Assessment & Evaluation; decreto legislativo n. 81/2008).
Le attività di prova dovranno riguardare la caratterizzazione (identificazione/quantificazione) di alcuni contaminanti prioritari dal punto di vista sanitario che potrebbero essere rilasciati inseguito all'utilizzo dello specifico sistema (es. trialometani, clorammine, formaldeide, idrocarburi policiclici aromatici e ozono). Le prove potranno essere estese ad altri contaminanti pericolosi in considerazione dello specifico sistema e delle matrici trattate che potrebbero formarsi secondariamente (es. sottoprodotti).”
Si ricorda che i dispositivi dovranno essere in grado di sanificare un volume d’aria pari indicativamente ad almeno 150 m3, corrispondente ad un’aula per 25 alunni (50 m2), alta 3 m come indicato nel Capitolato tecnico.

Chiarimento PI324992-22

Ultimo aggiornamento: 12/12/2022 17:07

Chiarimento PI324984-22

Ultimo aggiornamento: 12/12/2022 17:06

Domanda : ALLEGATO 8 Allegato B al DPCM 26 luglio 2022 al punto: SDS: (ove applicabile) data redazione e revisione (da allegare) si intende anche il certificato CE?

Risposta : Si rimanda a quanto disciplinato dall’Art 6.1 del DPCM 26 luglio 2022: “SDS Nel caso di sistemi che generano in situ/rilasciano una o più specie chimiche attive, devono essere disponibili anche le Schede di dati di sicurezza (SDS) delle sostanze attive pericolose, redatte conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH).”

Chiarimento PI324944-22

Ultimo aggiornamento: 12/12/2022 17:06

Domanda : Nella domanda di partecipazione vi è questo punto: 11. che questa Impresa ha versato una cauzione provvisoria pari a € __________ corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione delle prestazioni, ed è comprovata dal/i documento/i allegato/i alla presente dichiarazione, e che tale importo è: ? pari al 1% dell’importo complessivo della gara, ovvero ? pari allo ______ dell’importo complessivo della gara. In questo secondo caso, per avere diritto alla riduzione dell’importo cauzionale, specificare quale/i documento/i si allega/no, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., secondo quanto specificato al paragrafo “Garanzia provvisoria” del Disciplinare di gara: _________________; In caso la scrivente (piccola impresa) volesse utilizzare la forma della cauzione provvisoria mediante bonifico bancario, deve compilare lo stesso il punto sopra riportato?

Risposta : SI, al fine di conoscere la % dell’importo versato che potrà essere, rispetto all’importo della gara pari all'1% o ridotta nei modi e termini previsti dall’art. 93.7 del d.lgs.50/2016.

Chiarimento PI324929-22

Ultimo aggiornamento: 12/12/2022 17:05

Domanda : NEL DGUE vi sono i seguenti punti da compilare: La documentazione pertinente relativa al pagamento di contributi previdenziali è disponibile elettronicamente? La documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o tasse è disponibile elettronicamente? Cosa si intende? Tali dati sono disponibili nel nostro cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate.

Risposta :

Documentazione a cui si può accedere tramite indirizzo web, autorità o organismo di emanazione

Chiarimento PI324916-22

Ultimo aggiornamento: 12/12/2022 17:03

Domanda : La nostra società ha la seguente compagine societaria: socio persona fisica quota 25% socio società fiduciaria quota 75% Può partecipare a questa procedura, presentando le due visure camerali e due DGUE? Uno per la scrivente e uno per il socio fiduciario? Presso altre stazioni appaltanti, questi documenti erano bastati.

Risposta : Sono sufficienti i due DGUE.

Chiarimento PI323953-22

Ultimo aggiornamento: 05/12/2022 17:02

Domanda : Non troviamo negli allegati di gara il file DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'. Dobbiamo fare riferimento ad un documento avente un altro nome o va prodotta dall'azienda?

Risposta :

Il documento non è presente tra gli allegati di gara, va prodotto dall’azienda e sottoscritta dal legale rappresentate dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) come indicato dal par. 15.1 lett. a) del Disciplinare di gara.

Chiarimento PI317867-22

Ultimo aggiornamento: 05/12/2022 17:00

Domanda : In riferimento al progetto tecnico si richiede quando sia prevista la programmazione delle consegne dei dispositivi di sanificazione nelle scuole dell'Emilia Romagna.

Risposta : La consegna è disciplinata al paragrafo 5 del Capitolato

Chiarimento PI314675-22

Ultimo aggiornamento: 05/12/2022 16:56

Domanda : Buongiorno siamo una piccola/media impresa, vorrei chiedervi se è obbligatorio provvedere alla garanzia provvisoria pari all'1% .

Risposta :

La garanzia richiesta dal bando pari all'1% può essere ridotta per MPMI nei modi e termini previsti dall’art. 93.7 del d.lgs.50/2016.E' prevista l'esclusione dell’obbligo di produzione della dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia definitiva, ai sensi del comma 8 dell’articolo 93 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Chiarimento PI312601-22

Ultimo aggiornamento: 05/12/2022 16:39

Domanda : A parere della scrivente, la portata volumetrica d’aria richiesta nel bando (250mc/h) risulta sovradimensionata rispetto agli obiettivi posti a gara (“efficace abbattimento della carica patogena”), oltre a più che raddoppiare il consumo di energia elettrica per ogni aula scolastica. I requisiti tecnici richiesti, inoltre, risultano non in linea con la maggioranza delle tecnologie adottate e valutate in sede di analisi di benchmark citate nel Progetto Tecnico del bando. Si richiede se è ammissibile fornire un dispositivo equivalente che garantisce la completa disattivazione degli agenti patogeni in 3 ore in un ambiente di 150 metri cubi, con prove in ambiente reale certificate da ente terzo, con un consumo di potenza di soli 60W e una portata d’aria nominale di 150 mc/h (invece di 250 mc/h quale requisito previsto nel capitolato tecnico di gara).

Risposta :

La portata d’aria indicata nel bando di gara viene ritenuta idonea e valori significativamente più bassi sono da ritenersi non adeguati agli obiettivi prefissati.

Come indicato nel Capitolato Tecnico, per una classe media di 25 studenti (da immaginarsi in un ambiente tipo di circa 150 m3), una portata di 250 m3/h, è identificata come sufficiente, nel rispetto delle misure di tutela della salute delle persone presenti in aula già considerate (es. ricambi d’aria per apertura delle finestre), per migliorare sufficientemente la qualità dell’aria dell’aula scolastica e consentire una rapida caduta della carica di patogeni potenzialmente presente in aula a causa di possibile infetti.

Le 3 ore indicate nel quesito non sono ritenute adeguate, visto i tempi medi di permanenza degli studenti in aula, comparabili a tale valore (tipicamente intorno a 4-5 h). Infatti tali dispositivi sono pensati per un funzionamento in continuo in presenza di studenti e operatori scolastici, mantenendo quindi una buona qualità dell’aria, e non per sanificare un ambiente precedentemente contaminato prima dell’utilizzo della stessa aula.

Ultimo aggiornamento: 03-11-2023, 22:47