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Dati del bando

PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN CINQUE LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI “PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'ERP" - INTERVENTO DI RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA”, RELATIVI AGLI IMMOBILI SITI IN VIA BENVENUTO TISI N. 4 E IN VIA PRIMO GHINI N. 7 – ARGENTA (FE) (CUP F99J21013950001) VIA DELLE TINE NN. 1-2-3 – COMACCHIO (FE) (CUP F59J21015740001) VIA RISORGIMENTO NN. 7-9 – COMACCHIO (FE) (CUP F59J21015750001) VIA MARIO FANI NN. 8-10-12 – COPPARO (FE) (CUP F69J21017270001) VIA ROMA N. 39 – PORTOMAGGIORE (FE) (CUP F99J21013890001)
Ente appaltanteINTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Stato proceduraChiuso
Importo appalto8.563.156,01 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema30/11/2022
Termine richiesta chiarimenti20/01/2023 12:00
Termine presentazione delle offerte07/02/2023 16:00
Apertura busta amministrativa09/02/2023 10:00
Data chiusura procedura22/06/2023
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Errico Roberta

telefono: 0515273227

Leli Adriano

telefono: 0515272800
cellulare: 0515273081

Durante Vanessa

telefono: 0515278502

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Interventi relativi agli immobili siti in Via Benvenuto Tisi n. 4 e Via Primo Ghini n. 7 - Argenta (FE)

CIG: 951738066E

Lotto 2Interventi relativi agli immobili siti in Via delle Tine nn. 1,2,3 - Comacchio (FE)

CIG: 95173838E7

Lotto 3Interventi relativi agli immobili siti in Via Risorgimento nn. 7,9 - Comacchio (FE)

CIG: 9517387C33

Lotto 4Interventi relativi agli immobili siti in Via Mario Fani nn. 8,10,12 - Copparo (FE)

CIG: 9517391F7F

Lotto 5Interventi relativi agli immobili siti in Via Roma n. 39 - Portomaggiore (FE)

CIG: 95173952D0

Chiarimenti

Chiarimento PI017573-23

Ultimo aggiornamento: 23/01/2023 16:33

Domanda : il requisito economico-finanziario per cui "il concorrente deve aver espletato negli ultimi 10 anni servi di ingegneria e di architettura, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1,5 volte...", può essere riferito ad un unico contratto di lavori che contenga tutte le categorie individuate dal disciplinare (es edilizia, strutture, impianti..) nei limiti degli importi ivi specificati oppure per ogni categoria individuata occorre un contratto lavori autonomo? Lo stesso dicasi per il requisito tecnico-professionale.

Risposta :

Si conferma che i requisiti economico - finanziario e tecnico – professionale possono essere riferiti sia ad un unico contratto di lavori che contenga tutte le categorie individuate dal disciplinare sia a contratti separati ed autonomi.

Chiarimento PI014932-23

Ultimo aggiornamento: 23/01/2023 16:32

Domanda : Con riferimento ai requisiti economico-finanziari e tecnico -organizzativi attinenti alla progettazione esecutiva , si chiede se ,l’impresa concorrente, può indicare come progettista lo stesso tecnico che ha predisposto il progetto definitivo per conto di ACER. Si chiede ,inoltre se ,relativamente alle competenze tecnico professionali dei professionisti : il professionista” esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici certificato” deve essere incluso nel costituendo RTI dei progettisti o ,semplicemente indicato dalla Concorrente.

Risposta :

Con riferimento alla prima parte del quesito, trova applicazione quanto previsto dall’art. 24, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, a mente del quale “gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori”.

Con riferimento alla seconda parte del quesito si rimanda al chiarimento PI009127-23.


Chiarimento PI009127-23

Ultimo aggiornamento: 23/01/2023 16:31

Domanda : Con riferimento ai ” Criteri di valutazione dell’offerta tecnica “ , punto 17.1A N°1.1 ( pag. 72 del Disciplinare di gara) , relativamente ai CAM sub-criterio di valutazione 1.1. della “Competenza tecnica dei progettisti “ Si chiede : -se il progettista esperto deve essere in possesso di un certificato rilasciato da un organismo accreditato seconda la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 oppure è sufficiente il “ DIPLOMA DI CONSULENTE EBERGETICO “ rilasciato da apposita AGENZIA con relativa iscrizione ad apposito albo di “ CONSULENTE ENERGETICO ESPERTO CASA -CLIMA” ed iscrizione all’albo di “ CERTIFICATORI ENERGETICI REGIONALI della Regione Emilia – Romagna” - e se tale progettista deve essere semplicemente indicato come componete del gruppo di lavoro o bisogna dichiarare di costituire un RTI tra i vari progettisti con il relativo possesso dei requisiti previsti.”

Risposta :

In riscontro al primo punto, visto l’allegato al DECRETO 23 giugno 2022 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi” ed in particolare il punto 2.7.1 “Competenza tecnica dei progettisti”, il requisito si intende verificato qualora i certificati presentati siano stati rilasciati da organismi accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e qualora risulti evidenza che l’esame superato sia basato sui protocolli di sostenibilità energetico-ambientale, oppure su norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali. Per cui, con riferimento al quesito posto, il “diploma di consulente energetico” potrà essere accettato qualora l’AGENZIA citata sia accreditata ai sensi della citata norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e qualora l’esame superato per il conseguimento di detto diploma sia stato basato su protocolli di sostenibilità energetico-ambientale, oppure su norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali.

In riscontro al secondo punto del quesito, il disciplinare a pag. 72 tab. 17.1° punto 1.1. riporta: “Tale soggetto può essere lo stesso firmatario del progetto o far parte del gruppo di progettazione”. Ciò premesso, nel caso il progettista esperto sia firmatario del progetto o di parte di esso, intendendosi per progetto il complesso degli elaborati previsti all’art.33 DPR 207/2010, questi concorrerà ai requisiti richiesti al punto 6.2.A lett. b) del disciplinare; viceversa potrà semplicemente far parte del gruppo di progettazione.


Chiarimento PI003285-23

Ultimo aggiornamento: 23/01/2023 16:29

Domanda : si chiede conferma se per i progettisti, in base al DECRETO 2 dicembre 2016, n. 263, è ammesso oltre alla laurea indicata nel bando, anche altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali

Risposta :

Con riferimento all’art. 1 del decreto 2 dicembre 2016, n. 263, premesso che gli interventi di cui al presente bando sono da ritenersi “complessi”, prevedendo opere di riduzione del rischio sismico unitamente ad opere di riqualificazione energetica, occorre specificare che:

· nel caso in cui il professionista dovesse intervenire in forma singola, allora questi dovrà essere necessariamente in possesso di laurea specialistica;

· nel caso in cui dovessero intervenire professionisti in forma associata, potranno partecipare alla progettazione anche soggetti in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico, attinente alla tipologia dei servizi da prestare e nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali, fermo restando che gli aspetti progettuali di natura complessa dovranno essere necessariamente sviluppati da progettista dotato di laurea specialistica.

Si ricorda inoltre che per gli interventi rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (quando presente categoria OG2), è richiesto l’intervento di almeno un professionista “Architetto”.


Chiarimento PI344659-22

Ultimo aggiornamento: 19/12/2022 12:09

Domanda : Gentilissimi, si chiede di specificare la modalità di calcolo utilizzata per la determinazione dei corrispettivi per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura posti a base di gara, in applicazione del ad applicare del D.M. 17 giugno 2016 (decreto “Parametri”).

Risposta :

Il corrispettivo a base di gara è stato calcolato con riferimento alle tabelle di cui all’allegato 1 del DM 17/06/2016, ed in particolare sono state considerate le seguenti prestazioni:

· parametro base: proporzionale all'importo delle categorie di opere in accordo con il Parere n. 212 del 18 dicembre 2013 di ANAC;

· grado di complessità: Edilizia E.20 = 0.95; Strutture S.03 = 0.95; Impianti IA.02 = 0.85.

· parametro di incidenza: come da tabella Z2 per le seguenti prestazioni:

o QbII.16: verifica sismica (30% della tariffa per aggiornamento base di gara);

o QbIII.01: Relazioni, elaborati grafici, calcoli esecutivi;

o QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi;

o QbIII.03: Computo Metrico Estimativo, Elenco Prezzi Unitari ed eventuali analisi, Quadro incidenza manodopera;

o QbIII.05: Piano di manutenzione (70% della tariffa per aggiornamento base di gara);

o QbIII06: Progettazione integrata e coordinata;

o QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (70% della tariffa per aggiornamento base di gara);

· Spese 20%;

· Per gli interventi che prevedono opere ripetute i corrispettivi precedenti sono state calcolati sugli importi di una singola opera moltiplicati per un coefficiente pari a c=1+(0,5(n-1)) dove n è il numero di ripetizioni.


Chiarimento PI340245-22

Ultimo aggiornamento: 19/12/2022 12:08

Domanda : Buongiorno, premesso che la categoria OS28 è interamente subappaltabile premesso che per la parte subappaltabile il requisito relativo alla categoria SIOSS può essere dimostrato con la qualifica corrispondente nella categoria prevalente in base al combinato disposto degli artt 92 comma 7 dpr 207/2010 e 105 dlgs 50/2016 (che abroga il limite al subappalto per le SIOSS), alla luce delle nuove regole in materia di subappalto, si chiede se il requisito relativo alla categoria Os28 per il Lotto 1, può essere dimostrato mediante la qualificazione nella categoria prevalente per il rispettivo importo con dichiarazione di subappalto obbligatorio. Grazie

Risposta :

Si conferma.

Chiarimento PI337355-22

Ultimo aggiornamento: 19/12/2022 12:08

Domanda : In riferimento al lotto n°3 della presente procedura: E’ possibile partecipare come impresa singola con attestato SOA OG1-IV-bis, dichiarando di subappaltare la categoria prevalente OG1 nei limiti di legge e la categoria OS21 per intero ( 100% ) ad imprese qualificate? In riferimento al lotto n°5 della presente procedura: E’ possibile partecipare come impresa singola con attestato SOA OG1-IV-bis, dichiarando di subappaltare la categoria prevalente OG1 nei limiti di legge e la categoria OS32, OG11 per intero ( 100% ) ad imprese qualificate?

Risposta :

Sia in riferimento al Lotto 3, sia in riferimento al Lotto 5, si conferma la possibilità di concorrere in forma singola ai lotti di interesse, fermo l’onere dichiarativo sull’intenzione di subappaltare le lavorazioni della categoria prevalente nei limiti di legge, nonché le lavorazioni afferenti alle categorie a qualificazione obbligatoria ad imprese qualificate.

Chiarimento PI333578-22

Ultimo aggiornamento: 19/12/2022 12:07

Domanda : “L’importo per l’esecuzione dei lavori di cui alla tabella “Elenco delle prestazioni” a pag. 12 del Disciplinare di gara ( Euro 2.417.716,64 ) non coincide con la somma degli importi delle singole categorie relative al LOTTO 1. Tale coincidenza di importi è invece riscontrata negli altri quattro lotti. Si chiede di chiarire quale è l’importo esatto de “importo per l’esecuzione dei lavori”, nella tabella “Elenco delle prestazioni” a pag. 12 del Disciplinare di gara e gli importi delle singole categorie (sempre in relazione al solo LOTTO 1)

Risposta :

Si conferma l’importo per l’esecuzione dei lavori del Lotto 1 - Interventi relativi agli immobili siti in via Benvenuto Tisi n. 4 e in via Primo Ghini n. 7 – Argenta (FE); sono, tuttavia, presenti dei refusi negli importi delle singole categorie.

Gli importi corretti delle singole categorie relative al Lotto 1 sono i seguenti:

CATEGORIA PREVALENTE:

OS11: 742.244,14 €.

CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI (obbligo di qualificazione o subappalto qualificante):

OG1: 571.449,05 €;

OS28: 246.385,30 €.

CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI (qualificazione non obbligatoria):

OS6: 277.037, 05 €;

OS7: 580.601,10 €.

La somma (2.417.716,64 €) coincide con l’importo per l’esecuzione dei lavori.


Chiarimento PI332616-22

Ultimo aggiornamento: 19/12/2022 12:06

Domanda : Buonasera, a pagina 35 di 91 del disciplinare di gara al punto b) requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativo attinenti la progettazione si legge al punto b.3) avere un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura........la domanda che poniamo all'ente è la seguente: avendo implementato dal mese di settembre 2022 la sezione progettazione (abbiamo la soa per progettazione e costruzione) la scrivente non è in grado di dimostrare il fatturato per i servizi come richiesti. La scrivente è in possesso degli altri requisiti richiesti apportati dai progettisti facenti parte della struttura operativa di progettazione. E' possibile per la scrivente la partecipazione alla gara pur essendo in carenza per motivi ovvi del possesso del requisito del fatturato?

Risposta :

La lettera b3) del paragrafo 6.2.C del Disciplinare, nel richiedere “[…] un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari al doppio dell’importo a base di gara per i servizi di progettazione” deve essere interpretata in combinato alla previsione di cui al primo capoverso della seguente pagina 38, nel quale è espressamente specificato che “Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività”.

Ultimo aggiornamento: 16-01-2024, 12:19