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Dati del bando

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di gestione delle sanzioni amministrative relative alle attività di Polizia Locale 4
Ente appaltanteINTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Stato proceduraChiuso
Importo appalto24.583.505,02 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema30/12/2022
Termine richiesta chiarimenti30/01/2023 12:00
Termine presentazione delle offerte22/02/2023 16:00
Apertura busta amministrativa23/02/2023 10:30
Data chiusura procedura10/07/2023
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialesi

In conformità a quanto disposto dall’articolo 50 del D.lgs. n. 50/2016 e dalla legge regionale n. 12/2014, nei documenti di gara si è previsto che l'Operatore economico aggiudicatario si obbliga ad eseguire il servizio prevedendo l’impiego di persone svantaggiate e in stato di fragilità almeno nella percentuale del 3% rispetto alle unità lavorative complessivamente impiegate,

Allegati

Referenti

Ilgrande Felicia

telefono: 0515273963

Durante Vanessa

telefono: 0515278502

Gamberini Andrea

telefono: 0515273731

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni alle norme del codice della strada, leggi e regolamenti comunali

CIG: 9580558E8E

Lotto 2Gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni alle norme del codice della strada accertate a carico dei veicoli e/o cittadini stranieri

CIG: 9580560039

Chiarimenti

Chiarimento PI049517-23

Ultimo aggiornamento: 16/02/2023 16:55

Domanda : In riferimento al chiarimento PI029112-23 si chiede se la vostra risposta al punto 1) e 2) "si conferma" è relativa all'importo indicato nel chiarimento per entrambi i punti.

Risposta : No, la risposta “si conferma” al quesito indicato faceva riferimento alla tipologia di fatturato e non al calcolo matematico (che è sbagliato), il calcolo del fatturato deve essere effettuato dall’operatore economico che intende partecipare alla gara nella modalità prevista dal disciplinare di gara al par. 6.2.REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Chiarimento PI028898-23

Ultimo aggiornamento: 10/02/2023 09:50

Domanda : 1. Si chiede di confermare che, nel computo delle 20 pagine della relazione tecnica dei servizi offerti, non sono da conteggiare, oltre all’indice riepilogativo degli elaborati, anche la copertina, la premessa e la presentazione della società proponente. 2. Lotto 1 – Per dimensionare al meglio la nostra proposta, si chiede di esplicitare l’elenco di tutti gli enti aderenti alla convenzione precedente e, per ciascuno di essi, riportare le informazioni dimensionali rispetto all’utilizzo dei servizi della precedente convenzione (tra cui numero di preavvisi, numero di verbali, numero di tablet noleggiati, numero di bollettari, ecc.) 3. Lotto 1 - Con riferimento all’art. 22 del Capitolato Tecnico relativo al noleggio dei device multifunzione, si chiede di chiarire se le SIM e il traffico dati necessari per ogni device si intendano ricompresi nel canone e quindi debbano essere forniti dall’aggiudicatario, o saranno onere dei comandi di Polizia. 4. Lotto 1 – Con riferimento all’ art. 12 dello schema di convenzione relativo alla clausola sociale, si chiede conferma che per “persone svantaggiate ed in stato di fragilità” si fa riferimento alle categorie protette (L.68/99) 5. Lotto1 – Con riferimento all’art. 7.1 del Capitolato Tecnico relativo all’attività di data-entry on site, si chiede conferma che il numero di accertamenti (preavvisi e verbali) annui predisposti per la notifica da moltiplicare per il prezzo unitario offerto (B.A. 0,60 euro) al fine di ottenere il totale dello specifico compenso, sia il numero totale degli atti da gestire. 6. Lotto1 – Con riferimento all’art. 7.1 del Capitolato Tecnico relativo all’attività di data-entry on site, si chiede di confermare che il quantitativo di 25.000 accertamenti richiesti per l’attivazione di una persona da dedicare al data entry “on site” vada calcolato rispetto al numero totale degli atti da gestire. 7. Lotto1 – Con riferimento all’art. 17.1 del Disciplinare relativo ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, si chiede di specificare se, relativamente a quanto indicato al punto 15 “Caratteristiche dei devices mobili“ della tabella dei criteri di valutazione, i 4 punti attribuibili si riferiscono esclusivamente alla valutazione delle caratteristiche hardware e software proprie del device, oppure anche alle caratteristiche e alle prestazioni dell’applicativo software configurato sul dispositivo per espletare le funzionalità indicate nel Capitolato Tecnico all’art.22 “Fornitura a noleggio di devices multifunzione”. 8. Lotto1 – Con riferimento all’art. 22 del Capitolato Tecnico relativo alla fornitura a noleggio di device multifunzione, si chiede se per poter ampliare la gamma di soluzioni proponibili è possibile, mantenendo la risoluzione FULL HD (WUXGA), fornire device con diagonale a partire da 10.1 pollici. 9. Lotto 1 – Con riferimento all’art. 18.7 del Capitolato Tecnico relativo all’Interoperabilità e integrazione applicativa, si chiede di indicare quali sono gli intermediari PagoPA degli enti che hanno aderito alla precedente convenzione. 10. Lotto 1 - Al fine di poter valutare correttamente la stima dell’effort e dei tempi necessari a espletare le attività di attivazione previste dal Capitolato Tecnico nonché oggetto di valutazione (Criteri di valutazione n. 1 e 2, pag. 37 del Disciplinare), si chiede che vengano messi a disposizione, prima della scadenza indicata per la presentazione delle offerte, i tracciati record da utilizzare per la conversione dei dati dalla soluzione software in uso dalla precedente convenzione. La disponibilità dei tracciati record è, infatti, imprescindibile al fine di poter garantire i tempi di cui al criterio “1” (“rispetto delle varie fasi e dei tempi di avvio programmati”) del Disciplinare. La disponibilità dei tracciati garantisce, inoltre, che si evitino asimmetrie informative tra i concorrenti che genererebbero una possibile violazione della par condicio.

Risposta :

  1. Si conferma relativamente all’indice riepilogativo degli elaborati ed alla copertina mentre la premessa e la presentazione della società proponente non sono richieste quali parti della relazione che come previsto dal par. 15 del Disciplinare deve essere “una proposta tecnico-organizzativa che illustra, gli elementi di valutazione relativi ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al punto 17.1”, (se inserite vanno computate nel n. di pagine previste).
  2. L’elenco degli enti aderenti alla precedente edizione ed i dati in possesso dell’Agenzia sono riportati nell’Allegato 2 “DATI INFORMATIVI”.
  3. Si chiarisce che le SIM e il traffico sono a carico dell’Amministrazione.
  4. Le persone svantaggiate ed in stato di fragilità a cui fa riferimento l’art 12 dello schema di Convenzione, come indicato nello stesso, sono quelle individuate dalla legge regionale n. 12/2014 nello specifico all’art.3 a cui si rimanda.
  5. Il compenso al fornitore è disciplinato al paragrafo 4 del capitolato e va calcolato sull’atto lavorato predisposto per la notifica e consegnato. L’importo a base d’asta di 0,60 è una maggiorazione riconosciuta sulle voci 2 e 3 del medesimo paragrafo come in esso specificato.
  6. Si ribadisce quanto indicato al par.7.1.” Il Fornitore ha l’obbligo, qualora richiesto dall’Amministrazione, di garantire l’attività di data entry “on-site” mediante l’apporto minimo di una persona ogni 25.000 accertamenti (preavvisi e verbali) annui predisposti per la notifica (calcolato rispetto al numero annuo inserito nell’ordinativo di fornitura)”, intendendosi tali quelli previsti nel paragrafo 4 del capitolato predisposti per la notifica e consegnati.
  7. La valutazione farà riferimento sia alle caratteristiche hardware e software proprie del device sia alle funzioni svolte attraverso il software installato e descritte al paragrafo 22 del capitolato.
  8. Si conferma purché vengano rispettate tutte le caratteristiche richieste e la destinazione d’uso per il quale il device è richiesto.
  9. I principali intermediati PagoPA utilizzati dagli Enti aderenti alla precedente convenzione sono stati: E-FIL S.R.L., Next Step Solution, Payer, Lepida, Maggioli SPA, Unimatica S.p.A..
  10. I tracciati record non sono in possesso di quest’Agenzia considerato altresì che data la natura della procedura non è possibile fornire tali dati in quanto non si conosce, ad oggi, con certezza gli Enti aderenti alla prossima convenzione. Tali dati se necessari saranno forniti in sede di avvio appalto dalle Amministrazioni aderenti. Si evidenzia che i software maggiormente utilizzati sul territorio della regione sono: MAGGIOLI SPA CONCILIA; PIEMME di Sapidata; VISUAL POLCITY di Open software, MegAsp - SeGeC-Net.

Chiarimento PI028888-23

Ultimo aggiornamento: 10/02/2023 09:31

Domanda : 1 Capitolato Tecnico 38 CAP. 22 Si richiede all’Amministrazione di specificare se in merito alla fornitura di device indicata nel cap 22. “FORNITURA A NOLEGGIO DI DEVICES MULTIFUNZIONE” del Capitolato Tecnico, sia necessario associare ai dispositivi una SIM dati per la connettività o se questa sia un onere delle Amministrazioni che aderiranno alla convenzione. 2 Capitolato Tecnico 38 CAP. 22 In relazione alle caratteristiche minime indicate nel cap 22. “FORNITURA A NOLEGGIO DI DEVICES MULTIFUNZIONE”, viene indicata la Dimensioni (Schermo Principale): 10.4" (263,1mm); tale caratteristica è tipica dei tablet. Nelle tabelle di assegnazione del punteggio viene indicata la possibilità di fornire come devices anche degli smartphone. Si chiede di indicare le caratteristiche minime specifiche per gli smartphone e se qunidi la dimensione dello schermo non rappresenti un limite, o se, date le dimensioni minime indicate nel capitolato per lo schermo da 10.4” la fornitura preveda i soli Tablet.

Risposta : 1 - Le SIM saranno a carico dell’Amministrazione.

2 - Le caratteristiche riportate nel paragrafo 22 del capitolato tecnico (dimensioni, durata batteria, memoria) sono riferite principalmente ai tablet; qualora il fornitore intenda fornire anche degli smartphone le caratteristiche degli stessi (dimensioni, durata batteria, memoria) verranno valutate in relazione all’utilizzo a cui sono destinati .

Chiarimento PI028844-23

Ultimo aggiornamento: 07/02/2023 19:00

Domanda : Con riferimento alla procedura de qua, ed in particolare al Lotto 2 - CIG 9580560039, con la presente siamo a presentare le seguenti richieste di chiarimento/informazioni complementari : 1.al fine di consentire una puntuale proiezione si chiede di fornire, per ognuno degli Enti convenzionati nell’ultima edizione, i dati statistici consolidati relativamente agli anni 2019-2020-2021, ovvero: a.numero atti affidati, distinti per: i.tipo sanzione (art. CdS); ii.tipo fonte (targa/locatario); iii.nazionalità destinatario. b.numero atti postalizzati; c.numero atti incassati nella fase ordinaria; d.importo medio sanzione ordinaria; e.numero atti inviati a recupero crediti stragiudiziale f.numero atti incassati nella fase stragiudiziale 2.tra i criteri di attribuzione dei punteggi tecnici ve ne sono taluni, come quello afferente il Rating di Legalità, che rischia, per come formulato, di penalizzare taòuni operatori potenzialmente interessati a concorrere alla procedura. nello specifico, si evidenzia che, benché l’ammissione alla competizione di gara sia concessa a soggetti in possesso di un fatturato superiore ad € 2milioni, lo stesso potrebbe essere acquisito da un operatore mediante il cd Avvalimento di garanzia, previsto dal codice degli appalti. In tale contesto tale operatore resta comunque un soggetto che non è in grado di poter acquisisre il rating di legalità, di cui è punteggio. Su tale argomento, l’ANAC ha disposto l’adozione di metodi compensativi al fine di consentire alle piccole imprese, non in grado di soddisfare i requisiti previsti per l’ottenimento del rating, di poter, ove richiesto, dimostrare il possesso di un profilo aziendale confacente alle esigenze di legalità sottese all’attestazione di rating, al fine di non pregiudicare il principio generale dal favor partecipations; Negli atti di gara non sembrano essere previsti metodi compensativi in grado di garantire, appunto, parità di trattamento tra i concorrenti, attraverso la produzione di apposita autodichiarazione, in alternativa al possesso del rating di legalità; Il metodo compensativo è stato previsto da ANAC proprio per garantire la tutela della concorrenza e la parità di trattamento rispetto a quegli operatori economici i quali, non avendo raggiunto il fatturato minimo richiesto, attraverso la produzione di una dichiarazione sostitutiva, possono dimostrare un profilo adeguato ed analogo a quello di quell’operatore che, avendo ottenuto un fatturato superiore ai 2milioni, ha avuto modo di accedere all’attestazione di rating; Inoltre, il criterio di assegnazione dei punteggi, premia l’operatore in grado di dimostrare un livello superiore di stelline afferenti il rating. Orbene, come può dirsi garantita la parità di trattamento in un contesto in cui non solo non è stato previsto un metodo compensativo, come richiesto da ANAC ma, se pur integrato come inevitabilmente la SA dovrà disporre, quell’operatore economico si vedrebbe assegnare comunque un punteggio inferiore rispetto ad altro operatore. Nella procedura di gara in argomento la previsione di un punteggio discriminante tra chi ha il rating e chi presenta la dichiarazione compensativa sortisce, di fatto, gli stessi effetti penalizzanti che si configurerebbero nel caso in cui la SA prevedesse la possibilità di produrre la dichiarazione compensativa. Una palese disparità di trattamento. Una attribuzione dei punteggi così come prevista vanifica ciò che il legislatore e le autorità preposte hanno previsto, stabilendo un criterio di attribuzione dei punteggi non paritario tra tutti i soggetti in grado di poter concorrere, che varia a seconda delle stelline del rating che non risultano essere, tra l’altro, un elemento discriminante. Perché un operatore economico, non in grado di poter ottenere il rating, per apposita disposizione del regolamento, producendo una dichiarazione che ANAC ritiene ugualmente valida, debba risultare svantaggiato in termini di punteggio rispetto ad un altro? Quali demeriti sconta tale operatore? Quello di una norma che ha previsto uno sbarramento all’ottenimento del rating? E quindi quello di aver conseguito un fatturato inferiore ai 2milioni? Le criticità connesse all’attribuzione di un punteggio riferito al possesso del rating, addirittura distribuito a seconda delle stellette previste, sono evidenti anche a fronte di meccanismi di compensazione, in quanto non eliminano i vizi derivanti dalla considerazione nell’offerta di profili che nulla hanno a che vedere con la qualità esecutiva dei lavori; Del resto, anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha, in più occasioni, operato una netta separazione tra la fase di selezione dell’offerente, da effettuarsi tramite criteri di idoneità o requisiti di partecipazione, e la fase di selezione della migliore offerta, da individuare tramite i criteri di aggiudicazione (cfr. Corte di Giustizia, 24 gennaio 2008, C.532/06; 19 giugno 2003, C-315/01). Il criterio che garantisce sia la SA, in ordine al profilo dei concorrenti, che la concorrenza tra gli operatori sarebbe certamente quello che preveda un unico punteggio da attribuirsi sia agli operatori che, avendone i requisiti di fatturato, hanno ottenuto il rating di legalità, a prescindere dal livello, che a quegli operatori i quali, non avendo raggiunto il fatturato necessario stabilito dalla legge, sono in grado di produrre solo un’autodichiarazione quale metodo compensativo. per tutto quanto sopra esposto, si fa istanza alla SA affinché provveda, con riguardo al rating di legalità, a: -integrare la lex specialis prevedendo la possibilità degli operatori di poter predisporre la dichiarazione compensativa; -prevedere l’assegnazione di un unico punteggio, che sarà ugualmente riconosciuto sia agli operatori in possesso di rating sia a quelli che hanno prodotto la dichiarazione compensativa prevista da ANAC.

Risposta :

1) 1. Si evidenzia che nell’allegato 2 “dati informativi” sono state fornite le informazioni utili alla formulazione dell’offerta. Ad ulteriore integrazione si precisa che:

· i dati relativi al lotto 2 si riferiscono alla durata complessiva del precedente appalto (4 anni);

· gli atti NOTIFICATI (vs SPEDITI) sono circa il 62%;

· il valore medio sanzione affidata è di circa 85,00 €

· il valore totale sanzione affidata a recupero crediti 7.846.694,85

· gli atti incassati nella fase di recupero crediti sono pari a circa il 10 - 15%

· numero atti affidati a recupero crediti sono quelli di cui all’allegato.

L’Agenzia non è in possesso di ulteriori dati e comunque, considerata la natura della "Convenzione Quadro", non è possibile conoscere con certezza, preventivamente, né il numero di Comuni che aderiranno alla nuova convenzione, né il numero di atti da gestire per ognuno di essi. I dati forniti pertanto, hanno valore indicativo e concorrono unicamente alla determinazione del valore complessivo dell’offerta.

2. Precisato che si tratta di un criterio premiante, la Commissione giudicatrice dovrà tenere conto di quanto disposto dall’art. 95 comma 13 del Dlgs. n. 50/2016, assegnando, anche a concorrenti non in possesso del rating, il punteggio tabellare previsto per il criterio, sulla base del soddisfacimento dei requisiti previsti dal Delibera AGCM del 12 novembre 2012 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (ultima modifica delibera n. 28361 del 28 luglio 2020) e secondo le modalità ivi indicate. A tal fine il concorrente dovrà dichiarare quali requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 della predetta Delibera siano rispettati, nell’ordine ivi riportato, e specificare altresì in che modo essi siano soddisfatti. In caso di aggiudicazione del servizio a concorrenti non in possesso del rating di legalità ma che abbiano conseguito un punteggio nel relativo criterio in forza delle sopramenzionate dichiarazioni, la Stazione Appaltante effettuerà i controlli circa la veridicità di quanto dichiarato.

Chiarimento PI028890-23

Ultimo aggiornamento: 07/02/2023 17:48

Domanda : Tra i criteri di attribuzione dei punteggi tecnici vi è quello afferente il Rating di Legalità che rischia, per come formulato, di penalizzare taluni operatori potenzialmente interessati a concorrere alla procedura. Nello specifico, benché l’ammissione alla competizione di gara sia concessa a soggetti in possesso di un fatturato superiore ad € 2milioni, si evidenzia che lo stesso potrebbe essere acquisito da un operatore mediante il cd “avvalimento di garanzia”, come previsto dal codice degli appalti. In tale contesto tale operatore resta comunque un soggetto che non è comunque stato in grado di poter acquisire il rating di legalità, di cui è punteggio, per precisa disposizione normativa che pone uno sbarramento di fatturato per il suo ottenimento. Su tale argomento, l’ANAC ha disposto l’adozione di metodi compensativi al fine di consentire alle piccole imprese, non in grado di soddisfare i requisiti previsti per l’ottenimento del rating, di poter, ove richiesto, dimostrare il possesso di un profilo aziendale confacente alle esigenze di legalità sottese all’attestazione di rating, al fine di non pregiudicare il principio generale dal favor partecipations. Il metodo compensativo è stato previsto da ANAC proprio per garantire la tutela della concorrenza e la parità di trattamento rispetto a quegli operatori economici i quali, non avendo raggiunto il fatturato minimo richiesto, attraverso la produzione di una dichiarazione sostitutiva, possono dimostrare un profilo adeguato ed analogo a quello di quell’operatore che, avendo ottenuto un fatturato superiore ai 2milioni, ha avuto modo di accedere all’attestazione di rating. Negli atti di gara non sembrano essere previsti metodi compensativi in grado di garantire, appunto, parità di trattamento tra i concorrenti, attraverso la produzione di apposita autodichiarazione, in alternativa al possesso del rating di legalità. Inoltre, il criterio di assegnazione dei punteggi, premia l’operatore in grado di dimostrare un livello superiore di stelline afferenti il rating. Orbene, come può dirsi garantita la parità di trattamento in un contesto in cui non solo non è stato previsto un metodo compensativo, come richiesto da ANAC ma, se pur integrato come inevitabilmente la SA dovrà disporre, quell’operatore economico si vedrebbe assegnare comunque un punteggio inferiore rispetto ad altro concorrente. Nella procedura di gara in argomento la previsione di un punteggio discriminante tra chi ha il rating e chi presenta la dichiarazione compensativa sortisce, di fatto, gli stessi effetti penalizzanti che si configurerebbero nel caso in cui la SA prevedesse la possibilità di produrre la dichiarazione compensativa. Una palese disparità di trattamento. Perché un operatore economico, non in grado di poter ottenere il rating, per apposita disposizione del regolamento, producendo una dichiarazione che ANAC ritiene ugualmente valida, debba risultare svantaggiato in termini di punteggio rispetto ad un altro? Quali demeriti sconta tale operatore? Quello di una norma che ha previsto uno sbarramento all’ottenimento del rating? E quindi quello di aver conseguito un fatturato inferiore ai 2milioni? Una attribuzione dei punteggi così come prevista vanifica ciò che il legislatore e le autorità preposte hanno previsto, stabilendo un criterio di attribuzione dei punteggi non paritario tra tutti i soggetti in grado di poter concorrere, che varia a seconda delle stelline del rating che non risultano essere, tra l’altro, un elemento discriminante. Le criticità connesse all’attribuzione di un punteggio riferito al possesso del rating, addirittura distribuito a seconda delle stellette previste, sono evidenti anche a fronte di meccanismi di compensazione, in quanto non eliminano i vizi derivanti dalla considerazione nell’offerta di profili che nulla hanno a che vedere con la qualità esecutiva. Del resto, anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha, in più occasioni, operato una netta separazione tra la fase di selezione dell’offerente, da effettuarsi tramite criteri di idoneità o requisiti di partecipazione, e la fase di selezione della migliore offerta, da individuare tramite i criteri di aggiudicazione (cfr. Corte di Giustizia, 24 gennaio 2008, C.532/06; 19 giugno 2003, C-315/01). Il criterio che garantisce sia la SA, in ordine al profilo dei concorrenti, che la concorrenza tra gli operatori sarebbe certamente quello che preveda un unico punteggio da attribuirsi sia agli operatori che, avendone i requisiti di fatturato, hanno ottenuto il rating di legalità, a prescindere dal livello, che a quegli operatori i quali, non avendo raggiunto il fatturato necessario stabilito dalla legge, sono in grado di produrre solo un’autodichiarazione quale metodo compensativo. Per tutto quanto sopra esposto, si fa istanza alla SA affinché provveda, con riguardo al rating di legalità, a: -integrare la lex specialis prevedendo la possibilità degli operatori di poter predisporre la dichiarazione compensativa; -prevedere l’assegnazione di un unico punteggio, che sarà ugualmente riconosciuto sia agli operatori in possesso di rating sia a quelli che hanno prodotto la dichiarazione compensativa prevista da ANAC.

Risposta :

1) Precisato che si tratta di un criterio premiante, la Commissione giudicatrice dovrà tenere conto di quanto disposto dall’art. 95 comma 13 del Dlgs. n. 50/2016, assegnando, anche a concorrenti non in possesso del rating, il punteggio tabellare previsto per il criterio, sulla base del soddisfacimento dei requisiti previsti dal Delibera AGCM del 12 novembre 2012 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (ultima modifica delibera n. 28361 del 28 luglio 2020) e secondo le modalità ivi indicate. A tal fine il concorrente dovrà dichiarare quali requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 della predetta Delibera siano rispettati, nell’ordine ivi riportato, e specificare altresì in che modo essi siano soddisfatti. In caso di aggiudicazione del servizio a concorrenti non in possesso del rating di legalità ma che abbiano conseguito un punteggio nel relativo criterio in forza delle sopramenzionate dichiarazioni, la Stazione Appaltante effettuerà i controlli circa la veridicità di quanto dichiarato.


Chiarimento PI029112-23

Ultimo aggiornamento: 06/02/2023 14:30

Domanda : I. In relazione a quanto indicato nel Disciplinare di Gara al punto 6.2 “Requisiti di capacità economica e finanziaria” lettera b) si chiede di confermare che in caso di partecipazione ad entrambi i lotti il concorrente dimostra il requisito di capacità economica e finanziaria con un fatturato medio annuo negli ultimi tre anni pari almeno a complessivi € 4.010.000,00 / anno nel settore di attività della gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle norme al codice della strada, leggi e regolamenti comunali a carico di veicoli e/o cittadini italiani e stranieri nel suo complesso, senza la necessità di dover comprovare separatamente la quota parte di fatturato per l’Italia e quella relativa all’estero. II. Sempre in relazione a quanto indicato nel Disciplinare di Gara al punto 6.2 “Requisiti di capacità economica e finanziaria” lettera b) si chiede di confermare che in caso di partecipazione al solo lotto 2 il concorrente dimostra il requisito di capacità economica e finanziaria con un fatturato medio annuo negli ultimi tre anni pari almeno a complessivi € 1.078.000,00 / anno e che il settore di attività richiesto per la comprova del requisito è estensibile ad attività di recupero crediti all’estero relativamente ad utilities, ticket sanitari e pedaggi autostradali in quanto tali attività mettono in gioco le medesime relazioni tra i contraenti il servizio, lo Stato italiano e gli Stati esteri ricompresi e non nella Comunità Europea e la medesima gestione dei dati degli stessi cittadini che richiede tutela della riservatezza e sicurezza.

Risposta : 1) Si conferma.

2) Si conferma.

Chiarimento PI028406-23

Ultimo aggiornamento: 06/02/2023 12:57

Domanda : l'Art. 15. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA” del Disciplinare prevede che "[...] La relazione di cui al precedente punto a), di massimo 20 pagine A4 per ogni lotto, contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, gli elementi di valutazione relativi ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1." Si chiede di precisare se per n. 20 pagine A4 debbano intendersi n. 20 facciate oppure n. 40 facciate e così 20 pagine fronte-retro.

Risposta : Si confermano le modalità di presentazione dell’offerta tecnica indicate al paragrafo 15 del Disciplinare di gara, la “relazione tecnica dei servizi offerti” deve essere lunga “massimo 20 pagine A4 per ogni lotto”, la pagina è da intendersi come singola facciata del foglio e quindi massimo 20 facciate.

Chiarimento PI037202-23

Ultimo aggiornamento: 06/02/2023 12:50

Domanda : Si invia la presente per sottoporre alla cortese attenzione della S.A. la seguente richiesta di chiarimenti: 1 Il paragrafo 5.1 del CSA prevede, tra i servizi base da erogarsi a cura del fornitore servizi vari al cittadino/utente. Tenuto conto che non è data ulteriore specificazione in cosa si sostanzino detti servizi, si chiede di chiarire in via puntuale quali siano i servizi al cittadino/utente che l’Amministrazione contraente può richiedere nell’ambito dei servizi base; 2 Il paragrafo 6 del CSA prevede a carico del fornitore la fornitura della modulistica all’amministrazione contraente nelle quantità da questa richieste ma senza alcun parametro in tal senso. Si chiede di confermare che la modulistica da fornire debba essere in quantità coerente con il numero di procedimenti che l’amministrazione contraente dichiara di voler affidare al fornitore ovvero con quelli risultanti in corso di affidamento; 3 Il paragrafo 7.1 del CSA prevede che: Il Fornitore ha l’obbligo, qualora richiesto dall’Amministrazione, di garantire l’attività` di data entry “on- site” mediante l’apporto minimo di una persona ogni 25.000 accertamenti (preavvisi e verbali) annui predisposti per la notifica (calcolato rispetto al numero annuo inserito nell’ordinativo di fornitura) con un impegno on site di 24 ore settimanali per 42 settimane. Nell’Atto di Regolamentazione del Servizio sarà` stabilita la ripartizione delle 24 ore settimanali (ovvero di quelle risultanti dividendo il numero di accertamenti annui per 25.000), dal lunedì` al sabato, secondo l’esigenza espressa dall’Amministrazione contraente. Con riferimento a tale clausola si chiede: o Di chiarire se il numero di unità di personale da mettere a disposizione per il data entry on site debba parametrarsi sull’effettivo numero di procedimenti avviati a notifica ovvero su quelli teoricamente inseriti nell’ordinativo di fornitura, su base annua; o Di chiarire, qualora il parametro di riferimento sia quello teorico inserito nell’ordinativo di fornitura, e quelli effettivamente avviati a notifica su base annua risultino inferiori a 25.000, quale sia il metodo di attraverso il quale garantire l’equilibrio del contratto; 4 Il paragrafo 7.1 del CSA prevede che: I Comandi potranno chiedere che il personale del Fornitore adibito al data entry svolga, anche servizi diversi da quelli del presente appalto ma ad esso correlati come il servizio di interazione con il pubblico. Tale servizio sarà` svolto nei medesimi orari concordati con l’Amministrazione per lo svolgimento del data entry. Detto servizio sarà` integrativo e di supporto al servizio di front-office gestito all’interno di ogni Comando, ivi comprese eventuali funzioni di “filtro”. I giorni e gli orari concordati tra il Fornitore e l’Amministrazione risulteranno nell'Atto di Regolamentazione del Servizio. Il numero di ore massimo che i comuni potranno destinare a tali attività` e pari al 20% delle ore on site. Qualora siano necessari ulteriori servizi, gli stessi verranno remunerati con il corrispettivo euro/ora offerto. Con riferimento a tale previsione, si chiede: o Di chiarire in cosa si sostanzino i servizi di interazione con il pubblico alla luce del fatto che il personale del fornitore non può avere funzioni rappresentative dell’Amministrazione contraente; o Di chiarire se le funzioni di front-office indicate si intendono svolte dal personale dell’Amministrazione contraente; 5 Il paragrafo 7.1 del CSA prevede che: “Il personale operante presso il Comando, assunto in base alle vigenti norme in materia ed inquadramento nel settore al quale appartiene il Fornitore, sarà` a completo ed esclusivo carico di quest'ultimo…”. Sulla base dei principi che vietano al somministrazione di personale e, più in generale, di quelli che regolano l'autonomia organizzativa dell'operatore economico ai fini dell'erogazione del servizio, si ritiene che la stazione appaltante non possa imporre particolari tipologie contrattuali ma esclusivamente esigere la prestazione dei servizi oggetto di appalto attraverso strumento legali e imputabili all'appaltatore. Da ciò consegue che la tipologia di contratto attraverso il quale l'operatore economico mette a disposizione i servizi richiesti, se legittima e legale nel paese di stabilimento, non è sindacabile dalla stazione appaltante, fermo il fatto che la tipologia contrattuale prescelta per il personale messo a disposizione deve essere idonea ad imputare all'operatore economico gli effetti dell'attività svolta dal personale. Ciò premesso, si chiede di confermare il fornitore possa mettere a disposizione dell’Amministrazione contraente il personale richiesto attraverso qualsiasi tipologia contrattuale che sia legale e legittima nel paese di stabilimento e che sia idonea ad imputare all'operatore economico gli effetti dell'attività svolta dal personale stesso; 6 Il paragrafo 14 del CSA prevede che il Fornitore sulla base di quanto disciplinato dal CAD e dalle disposizioni di cui al DL 26/8/2016, n. 179 art. 6, dovrà` provvedere ad eseguire il servizio mediante una procedura di completa dematerializzazione dei procedimenti amministrativi e che l'archiviazione dell'atto e di tutti i documenti collegati al fine della formazione del fascicolo digitale dovrà` avvenire con garanzia di integrità`, identità`, provenienza, reperibilità`, sia in riferimento al singolo documento che a tutti i documenti ad esso collegati nel rispetto di quanto disciplinato dal CAD. Si chiede di confermare che gli spazi virtuali necessari all’archiviazione e conservazione digitale nei termini di cui al CAD saranno resi disponibili dall’Amministrazione contraente; 7 Il paragrafo 21 del CSA disciplina le attività di migrazione dei dati dalle procedure attualmente in uso alle Amministrazioni potenzialmente contraenti a quella proposta dal fornitore. Si chiede di confermare che i tempi indicati nel suddetto paragrafo e, comunque, negli Accordi con le amministrazioni contraenti, dovranno necessariamente tenere conto della effettiva disponibilità per il fornitore di tutti presupposti tecnici necessari alla migrazione e che sarà l’Amministrazione contraente a interloquire con il precedente fornitore per l’ottenimento dei necessari elementi tecnici.

Risposta :

1) Quanto richiesto è chiaramente riportato al paragrafo 18.20 “Portale Web servizi al cittadino” . Il Fornitore dovrà garantire l’accesso in ambiente sicuro e protetto al cittadino attraverso il portale web al fine di ottenere informazioni relative alla propria violazione, la visualizzazione dei dati del verbale, delle immagini abbinate, la possibilità di pagare o rateizzare la sanzione e inviare in formato digitale i documenti richiesti dall’Ente. Il presente paragrafo unitamente al 18.21 riportano quanto chiesto al fornitore relativamente a tale servizio.

2) Il dato non è in possesso dell’Agenzia, pertanto si rinvia a quanto a quanto indicato nel par. 6 del Capitolato tecnico.

3) Si conferma che il parametro di riferimento è il numero di procedimenti avviati a notifica inseriti nell’OdF staccato dall’Ente aderente alla convenzione. Premesso che gli ordinativi di fornitura fanno riferimento al fabbisogno dell’Ente contraente elaborato sulla base di dati statistici e storici, oltre che su altri elementi come attivazione di nuovi strumenti di rilevazione infrazioni, attivazione di nuovi varchi e/o ZTL, nell’ipotesi remota si verificasse quanto esposto nel chiarimento si potrà concordare con l’amministrazione, in sede di Atto di regolamentazione, l’equilibrio del contratto. Preme sottolineare che in ogni caso ad avvio appalto l’unico dato di riferimento dei procedimenti avviati a notifica può essere lo storico dell’Ente.

4) Non vi sono ulteriori specifiche rispetto a quanto previsto nel capitolato che definisce il quantitativo massimo di ore che possano essere dedicate a tali servizi ricomprese nel canone, ferma restando la possibilità per le Amministrazioni di richiedere ulteriori servizi remunerati secondo quanto previsto dal Capitolato. Il dettaglio dei servizi richiesti, che saranno comunque correlati a quelli dell’appalto, sarà definito negli Atti di regolazione.

5) Oltre a quanto previsto dal Capitolato, si rimanda a quanto previsto dal D.Lgs 50/2016, Codice dei contratti pubblici, in materia di contratto collettivo applicabile e costo del lavoro.

6) Le attività di “archiviazione dell'atto e di tutti i documenti collegati al fine della formazione del fascicolo digitale saranno concordate con i singoli comandi di PM. Se l’Amministrazione Contraente richiederà che tali operazioni siano effettuate presso un server del fornitore questi dovrà metterli a disposizione.

7) Si ribadisce quanto riportato al paragrafo 21 del Capitolato sottolineando che il fornitore eventualmente uscente con la stipula dell'attuale convenzione si è impegnato a rispettare quanto disciplinato anche nell’attuale capitolato paragrafo 3.


Chiarimento PI036967-23

Ultimo aggiornamento: 06/02/2023 11:46

Domanda : CHIARIMENTO EX PI026393-23 QUESITO 1 – TABELLA ATTRIBUZIONI PUNTEGGI OFFERTA TECNICA A pag. 38 del Disciplinare di Gara la descrizione del criterio nr. 9 pare essere troncata; si chiede la cortesia di indicare la corretta descrizione per tale criterio QUESITO 2 – REDAZIONE OFFERTA TECNICA 2.1 In merito alle modalità di redazione dell’Offerta Tecnica si chiede conferma che: • il termine “pagina” in formato A4 debba essere inteso quale “singola facciata” del foglio e che pertanto il limite massimo consentito sia pari a 20 “facciate” A4 • il numero massimo di 20 “pagine” sia da intendersi tassativo e che pertanto eventuali “pagine” eccedente non saranno oggetto di valutazione • che nel computo delle 20 “pagine siano” siano esclusi indice e copertina 2.2 Il Capitolato di Gara, a pag. 27, cita il documento “Sicurezza Informatica della Soluzione”; si chiede di meglio specificare se tale documento debba essere un ulteriore documento da allegare all’offerta tecnica oppure se gli elementi di “Sicurezza Informatica della Soluzione” siano da esplicitare all’interno dell’Offerta Tecnica al criterio 13. QUESITO 3 – FORNITURA BOLLETTARI CARTACEI In merito alla fornitura dei bollettari cartacei, indicati nel Capitolato di Gara Art. 6 a pag. 9, si chiede una indicazione delle quantità stimate medie annue di bollettari da fornire suddivise per tipologia (avvisi, contestati, sanzioni accessorie, extra c.d.s., ….)

Risposta :

(Rettifica risposa ex quesitoPI026393-23)

QUESITO 1 – TABELLA ATTRIBUZIONI PUNTEGGI OFFERTA TECNICA
Si conferma la descrizione data al criterio; il termine “la garanzia” inserito alla fine della descrizione è un refuso

QUESITO 2 – REDAZIONE OFFERTA TECNICA
2.1

· si conferma

· si confermano le modalità di presentazione dell’offerta tecnica indicate al paragrafo 15 del Disciplinare di gara, specificando che per pagina è da intendersi una singola facciata del foglio e quindi massimo 20 facciate. Eventuali documenti aggiuntivi (es. schemi, allegati, dépliant ) che l’operatore ritiene necessario aggiungere, dovranno avere un contenuto esclusivamente esplicativo (non aggiuntivo) di parti già descritte nella relazione tecnica.

· si conferma.

2.2 I documenti da allegare in offerta tecnica sono quelli indicati al par 15 del disciplinare. La descrizione dei contenuti relativi ai criteri previsti dall’art. 17.1 del Disciplinare è da sviluppare all’interno della relazione tecnica

QUESITO 3 – FORNITURA BOLLETTARI CARTACEI
Il dato non è in possesso dell’Agenzia, pertanto si rinvia a quanto indicato nel par. 6 del Capitolato tecnico

Chiarimento PI026393-23

Ultimo aggiornamento: 03/02/2023 15:57

Domanda : QUESITO 1 – TABELLA ATTRIBUZIONI PUNTEGGI OFFERTA TECNICA A pag. 38 del Disciplinare di Gara la descrizione del criterio nr. 9 pare essere troncata; si chiede la cortesia di indicare la corretta descrizione per tale criterio QUESITO 2 – REDAZIONE OFFERTA TECNICA 2.1 In merito alle modalità di redazione dell’Offerta Tecnica si chiede conferma che: • il termine “pagina” in formato A4 debba essere inteso quale “singola facciata” del foglio e che pertanto il limite massimo consentito sia pari a 20 “facciate” A4 • il numero massimo di 20 “pagine” sia da intendersi tassativo e che pertanto eventuali “pagine” eccedente non saranno oggetto di valutazione • che nel computo delle 20 “pagine siano” siano esclusi indice e copertina 2.2 Il Capitolato di Gara, a pag. 27, cita il documento “Sicurezza Informatica della Soluzione”; si chiede di meglio specificare se tale documento debba essere un ulteriore documento da allegare all’offerta tecnica oppure se gli elementi di “Sicurezza Informatica della Soluzione” siano da esplicitare all’interno dell’Offerta Tecnica al criterio 13. QUESITO 3 – FORNITURA BOLLETTARI CARTACEI In merito alla fornitura dei bollettari cartacei, indicati nel Capitolato di Gara Art. 6 a pag. 9, si chiede una indicazione delle quantità stimate medie annue di bollettari da fornire suddivise per tipologia (avvisi, contestati, sanzioni accessorie, extra c.d.s., ….)

Risposta :

1) Si conferma la descrizione data al criterio; il termine “la garanzia” inserito alla fine della descrizione è un refuso e non fa parte del criterio.

2.1.) Si conferma.

2.2) Si confermano le modalità di presentazione dell’offerta tecnica indicate al paragrafo 15 del Disciplinare di gara, specificando che per pagina è da intendersi una singola facciata del foglio e quindi massimo 20 facciate. Eventuali documenti aggiuntivi (es. schemi, allegati, dépliant ) che l’operatore ritiene necessario aggiungere, dovranno avere un contenuto esclusivamente esplicativo (non aggiuntivo) di parti già descritte nella relazione tecnica.

2.3) Si conferma.

2.4) I documenti da allegare in offerta tecnica sono quelli indicati al par 15 del disciplinare. La descrizione dei contenuti relativi ai criteri previsti dall’art. 17.1 del Disciplinare è da sviluppare all’interno della relazione tecnica.

3) Il dato non è in possesso dell’Agenzia, pertanto si rinvia a quanto indicato nel par. 6 del Capitolato tecnico.


Chiarimento PI025243-23

Ultimo aggiornamento: 03/02/2023 15:42

Domanda : In riferimento a quanto riportato all'art. 15 del Disciplinare di Gara si chiede conferma che l'offerta tecnica dovrà essere composta da 40 facciate, ossia 40 cartelle. Restando in attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Risposta : Si confermano le modalità di presentazione dell’offerta tecnica indicate al paragrafo 15 del Disciplinare di gara, specificando che per pagina è da intendersi una singola facciata del foglio e quindi massimo 20 facciate.

Chiarimento PI019026-23

Ultimo aggiornamento: 03/02/2023 15:34

Domanda : In merito alla documentazione relativa alla presente procedura di gara si chiede cortesemente conferma che, in caso di partecipazione sia al Lotto 1 che al Lotto 2, è richiesta la presentazione di un unico DGUE e un’unica “Domanda di Partecipazione” segnalando per quali Lotti si intende partecipare. In attesa di un cortese riscontro porgiamo distinti saluti.

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI017702-23

Ultimo aggiornamento: 03/02/2023 15:33

Domanda : In relazione alla Bozza di Convenzione, Articolo 12 - Condizioni particolari di esecuzione del contratto “Clausola Sociale” , si chiede di confermare che l’impegno del Fornitore “ad eseguire il servizio prevedendo l’impiego di persone svantaggiate e in stato di fragilità almeno nella percentuale del 3% rispetto alle unità lavorative complessivamente impiegate compatibilmente con l’organizzazione dell’impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste” non comporti un obbligo inderogabile per il Fornitore stesso in quanto tale impegno è condizionato all’organizzazione dell’impresa ed alle esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste.

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI016684-23

Ultimo aggiornamento: 03/02/2023 15:32

Domanda : -In riferimento a quanto riportato all'art. 7 pag.11 del Capitolato Speciale d'appalto Lotto 1 si chiede conferma che l'inserimento della descrizione puntuale di quanto inserito nei verbali debba essere effettuata per tutte le tipologie di verbali, non solo per quelli relativi ad incidenti stradali. -Si chiede conferma che la documentazione a corredo di cui all'art. 18.1 del Capitolato Speciale d'Appalto Lotto 1 debba essere fornita in caso di aggiudicazione e al momento dell'attivazione del servizio. -Si chiede conferma che il documento "Sicurezza informatica della soluzione" di cui all'art. 18.6 del Capitolato Speciale d'Appalto Lotto 1 debba essere fornito in caso di aggiudicazione e al momento dell'attivazione del servizio. -Si chiede di avere l'elenco dei 63 comuni che hanno aderito alla terza edizione della procedura per quanto riguarda sia il Lotto 1 con il relativo dettaglio delle seguenti tipologie di atti per l'annualità 2022: Notifiche effettuate tramite il servizio postale Notifiche effettuate attraverso PEC -Si chiede altresì di specificare il numero di Enti per cui è stato fornito il servizio di data entry on site nella terza edizione della procedura relativa al Lotto 1.

Risposta :

1)Si conferma. Ribadendo quanto previsto dal Capitolato all’art. 7: “In ogni caso, nell’operazione di data entry, il Fornitore ha l’obbligo di inserire non soltanto le codifiche delle sanzioni ma, se esistenti, anche le descrizioni, riportate su ogni tipo di verbale”.

2)Si conferma, il capitolato è il documento che riporta le modalità di esecuzione del contratto. I documenti da presentare in sede di offerta sono riportati all’interno del disciplinare, (documento che disciplina la modalità di presentazione dell’offerta ed esecuzione della procedura di gara) ed in particolare al paragrafo 15.

3) Si conferma, ribadendo quanto detto al punto precedente.

4) L’elenco dei 63 comuni è stato già fornito nell’allegato 2 “DATI NFORMATIVI”. Relativamente ai dati richiesti si fornisce il dato in possesso dell’Agenzia relativo alla % di variazione indicativa del 2022 e precisamente fino al mese di ottobre: notifiche predisposte tramite il servizio postale, pari al - 5,11 %; notifiche effettuate attraverso PEC + 23,21%.

5)L’informazione richiesta è reperibile nell’allegato 2 paragrafo “REPORTISTICA SUI SERVIZI PREVISTI NELLA PRECEDENTE CONVENZIONE E RICHIESTI DAGLI ENTI ADERENTI” sezione della tabella “SERVIZI PREVISTI IN CONVENZIONE RICHIESTI DAI COMANDI”.


Ultimo aggiornamento: 02-02-2026, 16:56