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Dati del bando

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Arranger a supporto della formazione di un basket bond a garanzia regionale. PR FESR 2021/2027, Priorità 2.
Ente appaltanteINTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Stato proceduraChiuso
Importo appalto6.000.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema18/05/2023
Termine richiesta chiarimenti09/06/2023 16:00
Termine presentazione delle offerte26/06/2023 16:00
Apertura busta amministrativa29/06/2023 14:30
Data chiusura procedura04/12/2023
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Cani Elisabetta

telefono: 0515278029

Errico Roberta

telefono: 0515273227

Petrillo Stefano

telefono: 0515275844

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Servizio di Arranger a supporto della formazione di un basket bond a garanzia regionale

CIG: 98219999FA

Chiarimenti

Chiarimento PI183982-23

Ultimo aggiornamento: 19/06/2023 09:43

Domanda : L’art. 11 dell’all. 3 – Capitolato Tecnico stabilisce che l’Arranger deve mettere a disposizione nel proprio gruppo di lavoro professionisti esperti nella “selezione e valutazione di imprese, di valutazione di business plan e di selezione e valutazione di progetti industriali”. Si chiede di chiarire pertanto che la veridicità e la coerenza di business plan e piani industriali è responsabilità dell’Arranger. Si chiede di confermare inoltre se ritenete che l’Arranger debba asseverare tali business plan assumendosi quindi la responsabilità dell’elaborato. Infine, in merito alla composizione del gruppo di lavoro dedicato, si chiede conferma che l’assenza di professionisti con comprovata esperienza anche di un solo ambito, dettagliato all’interno del Capitolato Tecnico, (e.g. selezione e valutazione di progetti industriali, efficienza energetica e/o energia rinnovabile, ecc.) costituisca motivo di esclusione.

Risposta :

La valutazione del business plan è responsabilità dall’arranger, trattandosi di una attività core ai fini della valutazione di concessione di prestiti alle imprese.

Per quanto riguarda la composizione del gruppo di lavoro messo a disposizione dall’arranger, tale composizione deve garantire la presenza di tutte le professionalità previste, anche se nel complesso del gruppo di lavoro. Non necessariamente i singoli componenti devono essere in possesso di tutte le professionalità, parimenti un singolo componente può essere in possesso di più di una professionalità.

Inoltre, si chiarisce che con la sottoscrizione dell’offerta il concorrente si obbliga ad assolvere tutte le specifiche richieste dal Capitolato tecnico e dai suoi allegati pertanto, in fase di esecuzione il concorrente che risulterà aggiudicatario dovrà dotarsi di un gruppo di lavoro nel quale siano presenti tutte le professionalità richieste dal citato art. 11 dell’Allegato 3 “Capitolato tecnico - nessuna esclusa - , pena l’applicazione di quanto previsto all’art. 28 “Clausole di risoluzione espressa”, comma 1, lettere g) ed i) dell’Allegato 7 “Schema di contratto” (Accordo di finanziamento).


Chiarimento PI183992-23

Ultimo aggiornamento: 19/06/2023 09:38

Domanda : Si chiede di indicare quali presidi sono previsti dalla Regione Emilia-Romagna per evitare in caso di aggiudicazione come Arranger da parte di una banca commerciale regionale che beneficino della misura solo i clienti dell’aggiudicatario, precludendo o limitando l’accesso alla misura da parte di imprese non clienti del soggetto aggiudicatario.

Risposta :

Nel capitolato si prevede che l’arranger sarà tenuto ad implementare una adeguata campagna di pubblicizzazione, con un invito rivolto alle imprese interessate a partecipare all’Operazione.

Inoltre, la Regione Emilia-Romagna garantirà, come di consueto, la massima diffusione informativa dell’iniziativa, non solo attraverso i canali di comunicazione istituzionale.

Si ritiene che, trattandosi di un’attività market-oriented, l’obiettivo dell’arranger sarà l’opposto di quello paventato, avendo l’interesse ad estendere la propria attività al maggior numero possibile di nuovi clienti.


Chiarimento PI183991-23

Ultimo aggiornamento: 19/06/2023 09:37

Domanda : La Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. n. 291 del 28 febbraio 2023 definisce l’operazione in oggetto come “finalizzata a consentire l’emissione di obbligazioni da parte delle imprese (cd. «minibond») come un’alternativa al credito bancario, che permetta alle imprese di differenziare le fonti di finanziamento e ridurre la dipendenza dal sistema bancario”, concetto riprodotto a più riprese nella documentazione di gara, fin dalle premesse al Capitolato Tecnico. Si chiede di indicare i presidi previsti dalla Regione Emilia-Romagna per evitare che questa misura pubblica vada ad avvantaggiare le banche commerciali locali tradendo lo spirito della delibera di giunta

Risposta :

L’alternativa al credito bancario va intesa relativamente allo strumento proposto, i minibond, che si configurano come una modalità di finanziamento diversa rispetto ai tradizionali mezzi di finanziamento. Il focus è sul mezzo innovativo, non sull’offerente tale possibilità. I soggetti da avvantaggiare sono esclusivamente le imprese, indipendentemente da chi sia ad offrire loro tale possibilità, che viene selezionato alla fine di una gara pubblica. Questo è il presidio a garanzia dell’operazione che pone tutti i potenziali offerenti sullo stesso piano. L’interesse della Regione Emilia-Romagna è che l’obiettivo si realizzi alle migliori condizioni economiche possibili, sia per le imprese destinatarie finali che per la Regione Emilia-Romagna stessa.

Chiarimento PI183990-23

Ultimo aggiornamento: 19/06/2023 09:36

Domanda : Con riferimento alla lett. g) dell’art.11 dell’all. 3 - Capitolato Tecnico, si chiede conferma che la redazione del Manuale di Gestione del Fondo sia esclusivamente a carico dell’Arranger per tutti i punti previsti e che non vi sia possibilità di prorogare il termine di 3 mesi per la conclusione della stessa.

Risposta :

Si conferma che si tratta di una attività a carico esclusivo dell’arranger. Non è prevista la proroga oltre i tre mesi, che sono stati considerati un termine più che adeguato.


Chiarimento PI183988-23

Ultimo aggiornamento: 19/06/2023 09:35

Domanda : Con riferimento alla lett. i) dell’art.11 dell’all. 3 - Capitolato Tecnico, si chiede conferma che gli adempimenti necessari alla consultazione e all’alimentazione del registro nazionale aiuti (RNA), alla rendicontazione SARI ed alla chiusura delle operazioni su RNA siano a carico dell’Arranger. In caso positivo, si richiede di dettagliare le attività da espletare.

Risposta :

Si conferma che si tratta di operazioni a carico dell’arranger.

Le attività sono tutte quelle necessarie ai fini dell’alimentazione del RNA e della rendicontazione SARI, e saranno descritte dettagliatamente nel manuale di gestione.


Chiarimento PI183987-23

Ultimo aggiornamento: 19/06/2023 09:35

Domanda : Si chiede conferma che ai sensi dell’art. 12 dell’all. 7 - Accordo di Finanziamento, l’Arranger dovrà necessariamente costituire un pegno irregolare sul proprio conto corrente (all’interno del quale vengono accreditare le risorse del Fondo di Garanzia minibond) in favore della SPV. Inoltre, con riferimento alla lett. e) dell’art.11 dell’all. 3 - Capitolato Tecnico, si chiede conferma che la costituzione del pegno in favore della SPV è unicamente a carico dell’Arranger e non dell’Ente appaltante.

Risposta :

Si conferma, ai sensi dell’art. 12, punto 3 dell’all. 7, la costituzione del pegno in favore dello SPV a carico dell’arranger.


Chiarimento PI183980-23

Ultimo aggiornamento: 19/06/2023 09:34

Domanda : Si chiede conferma che le spese per la verifica della coerenza dei progetti con gli obiettivi specifici del Programma Regionale FESR Regione Emilia-Romagna 2021-2027 Priorità 2 “Sostenibilità, Decarbonizzazione, Biodiversità e Resilienza” (così come menzionato nell’art. 7 dell’all. 1 – Progetto Tecnico) sono a carico dell’Arranger.

Risposta :

Si conferma.


Chiarimento PI183979-23

Ultimo aggiornamento: 19/06/2023 09:33

Domanda : Con riferimento al par. 11 del Capitolato, punto sub b), per “selezione delle imprese” si intende la verifica dei requisiti ai fini dell’istruttoria di ammissibilità formale (in parte coincidente con quanto indicato al successivo punto sub h)) o si estende alla valutazione della solidità economico finanziaria della società candidata emittente, anche alla luce dell’obbligazione in solido che l’Arranger ha con l’emittente nei confronti della regione?

Risposta :

Il punto b dell’art. 11 dell’allegato 3 del Capitolato Tecnico, relativo all’attività di selezione delle imprese emittenti e supporto alle medesime deve essere inteso come una previsione di carattere generale. L’obbligazione in solido verso la Regione Emilia-Romagna è relativa a tutt’altro, poiché scatta in caso di inadempimento di una impresa emittente, fino alla dichiarazione di inesigibilità.

Chiarimento PI183977-23

Ultimo aggiornamento: 19/06/2023 09:33

Domanda : Si chiede conferma che l’Arranger è incaricato di pubblico servizio solo per le attività “di istruttoria di ammissibilità formale” come indicato all’art. 6 dell’all. A - Scheda Prodotto all’all. 3 – Capitolato Tecnico o se, in qualità di gestore del fondo, è incaricato di pubblico servizio per tutte le attività svolte come Arranger e quindi assoggettato a danno erariale anche per le attività di supporto nei processi di valutazione di credito da parte degli Investitori.

Risposta :

La previsione di cui all’art. 6 dell’allegato A al Capitolato Tecnico indica chiaramente le attività per le quali l’arranger risulta essere incaricato di pubblico servizio:

- il rispetto delle disposizioni dell’Invito per la presentazione della manifestazione di interesse (ricevibilità);

- il possesso dei requisiti previsti per l’accesso all’agevolazione;

- ogni altro aspetto formale indicato nell’Invito, in conformità con il contenuto dell’Accordo e della Scheda Prodotto.

Quindi, sono incluse nella valutazione compiuta come incaricato di pubblico servizio anche le attività istruttorie di ammissibilità formale relative a quanto indicato all’art. 4 dell’allegato A al Capitolato Tecnico (caratteristiche dei destinatari), dove sono compresi elementi di carattere tecnico-finanziario (punti 3, 4 e 5). Altri elementi ricompresi nell’ambito della valutazione discrezionale del merito del credito risultano perciò estranei all’attività svolta come incaricato di pubblico servizio.


Chiarimento PI183976-23

Ultimo aggiornamento: 19/06/2023 09:32

Domanda : Si chiede conferma che quanto previsto all’art. 8 dell’all. 3 – Capitolato Tecnico (“L’Arranger deve restituire alla Regione Emilia-Romagna, al netto degli eventuali costi di recupero e di esecuzione forzata, quanto recuperato”) in sostanza comporta che i costi delle procedure di recupero sono in carico all’Arranger a valere sul compenso indicato in sede di gara.

Risposta :

L’art. 13 del capitolato tecnico prevede che il compenso dell’arranger includa i costi relativi alle procedure di recupero dei crediti deteriorati.


Chiarimento PI183974-23

Ultimo aggiornamento: 19/06/2023 09:31

Domanda : Si chiede conferma che quando si riporta all’art. 7 dell’all.3 - Capitolato Tecnico (pag. 6) “l’Arranger è obbligato in solido con l’emittente inadempiente, nei confronti della Regione Emilia-Romagna, al rimborso dei crediti nei confronti delle imprese emittenti, fino alla dichiarazione della loro inesigibilità” si intende che l’assegnatario – Arranger - è a tutti gli effetti responsabile di qualsiasi mancato pagamento dovesse avvenire nel portafoglio di bond sottostante, anche ove il mancato pagamento non sia curato tramite l’utilizzo dei fondi regionali. Se confermato, ne deriverebbe inevitabilmente che l’Arranger acquisisce una posizione junior nei confronti degli Investitori che beneficiano dei fondi regionali a copertura delle c.d. prime perdite che potenzialmente si possono generare nel portafoglio di bond. L’Arranger rivestirebbe, in tal modo, un ruolo di “garante di ultima istanza” tenuto a coprire le “prime perdite” in quanto obbligato in solido con le Società Emittenti.

Risposta :

La responsabilità solidale dell’arranger (sino alla dichiarazione di inesigibilità) è prevista nei confronti della Regione Emilia-Romagna per quanto attiene i mancati pagamenti di capitale e interessi contabilizzati dallo SPV su ciascun minibond. (art. 6 allegato 3), nei limiti della garanzia regionale.


Chiarimento PI183972-23

Ultimo aggiornamento: 19/06/2023 09:31

Domanda : Si chiede conferma che l’all. 7 – Schema di Contratto si configura giuridicamente come un contratto di finanziamento.

Risposta :

Lo schema allegato 7 si configura come Accordo di finanziamento e disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e l’arranger.


Chiarimento PI183889-23

Ultimo aggiornamento: 19/06/2023 09:30

Domanda : 1. Secondo quanto indicato nell’art. 3 dell’Allegato 3 al Capitolato Tecnico, il taglio medio dei minibond non deve superare i 4 milioni di euro, ferma restando la tolleranza di una oscillazione, in più o in meno, del 10%. Si domanda: (i) la verifica del rispetto di questo requisito viene fatta in occasione della conclusione di ciascuno slot o solo alla fine della fase di costruzione del portafoglio? (ii) qual è la conseguenza nel caso in cui il taglio medio dei minibond risulti inferiore a 3,6 milioni di euro (quindi sotto ai 4 milioni ma con una differenza maggiore del 10%)?

Risposta :

La verifica è relativa all’intero portafoglio.

Nel caso in cui il taglio medio dei minibond risulti inferiore a 3,6 milioni di euro si configura un mancato raggiungimento dei target che l’Arranger dovrà giustificare. Come previsto all’art. 11 comma 4 let. b dell’Accordo di finanziamento il superamento oltre la soglia massima di tolleranza si configurerà quale inadempimento contrattuale.

Il gestore dovrà dimostrare l’impossibilità oggettiva di raggiungere il target richiesto.


Chiarimento PI183879-23

Ultimo aggiornamento: 19/06/2023 09:29

Domanda : Buongiorno siamo ad inoltrare il seguente quesito relativo alla “Manifestazione di interesse” - punto 4 - “l’operatore dichiara.....di disporre alla data di consegna del servizio di almeno uno sportello operativo al pubblico nel comune di Portomaggiore o in altro luogo entro il raggio di 20km dalla sede dell’Ente”. Siamo a domandarvi se il vostro ente accetterebbe anche la sola presenza di ATM con sistema cassa veloce in cui si possono svolgere, tra le altre, le principali operazioni di cassa, fermo restando che la completa circolarità delle operazioni è garantita sul tutto il territorio nazionale. In attesa di riscontro, cordiali saluti

Risposta :

Il quesito non è pertinente con la presente gara.


Chiarimento PI183875-23

Ultimo aggiornamento: 19/06/2023 09:28

Domanda : 14. Con riferimento all’art. 7 dell’Allegato A al Capitolato Tecnico relativo all’escussione della garanzia si chiede se si può escutere la garanzia con riferimento alla sola rata scaduta e non pagata o solo con riferimento all’intero importo del minibond a seguito di accelerazione dello stesso e mancato pagamento da parte dell’emittente.

Risposta :

L’art. 13 dell’accordo di finanziamento prevede la possibilità per l’SPV di richiedere l’escussione di una porzione del cash collateral pari all’importo a titolo di capitale e/o a titolo di interessi (le “Obbligazioni Garantite”) rimasto inadempiuto dalla relativa Impresa emittente. Rientra nelle determinazioni proprie dello SPV dare avvio alle procedure di recupero, nell’ambito delle tempistiche previste nel medesimo articolo.

Si può quindi affermare che una sola rata scaduta e non adempiuta può dare avvio alla procedura di recupero con eventuale escussione finale.


Chiarimento PI183872-23

Ultimo aggiornamento: 19/06/2023 09:27

Domanda : 13. Si può cortesemente chiarire la differenza tra il “Gestore” di cui all’art. 11, lett. g.7, del Capitolato Tecnico e il “Soggetto Gestore” di cui all’art. 11, lett. g.10, del Capitolato Tecnico? Ancorché sia chiarito (cfr. art. 11, lett. g, del Capitolato Tecnico) che è compito dell’Arranger redigere il manuale di gestione del Fondo, si prega di chiarire se il gestore del Fondo sarà l’Arranger o un soggetto (individuato dalla Regione Emilia-Romagna) diverso dall’Arranger.

Risposta :

I termini sono da considerare come sinonimi.

Il gestore è l’arranger, che è l’unico soggetto individuato dalla Regione Emilia-Romagna tramite la presente gara.


Chiarimento PI183870-23

Ultimo aggiornamento: 19/06/2023 09:26

Domanda : 12. In merito al calcolo “dell’aiuto di stato” di cui all’art. 8 del Capitolato d’Appalto, si chiede di confermare se: (a) l’aiuto (“…equivalente sovvenzione…”) debba essere calcolato come differenza tra “premio esente” (definito sulla base della tabella dei “premi esenti” di cui alla Comunicazione della Commissione Europea n.155/2008 in funzione del rating) e “premio effettivamente pagato” dall’impresa, quest’ultimo da limitare al tetto del “premio esente”, nel rispetto del cd. cumulo de-minimis, (soglia 200K); (b) ove il “premio effettivamente pagato” sia inferiore al “premio esente”, se tale inferiore importo debba essere individuato direttamente dall’impresa ovvero vi siano altri criteri di individuazione.

Risposta :

Il premio viene calcolato secondo quanto descritto dalla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02). La Regione disciplinerà il regime di aiuto applicabile all’operazione, eventualmente estendendo l’applicazione ad eventuali altri regimi transitori.


Chiarimento PI183869-23

Ultimo aggiornamento: 19/06/2023 09:25

Domanda : 11. Si fa riferimento alla attività di cui all’art. 6 dell’Allegato A al Capitolato Tecnico, che prevede, in buona sostanza, in capo all’Arranger la verifica dell’ammissibilità formale delle iniziative pervenute sulla base delle dichiarazioni rilasciate dalle imprese ai sensi del DPR 445/2000, cui poi dovrà seguire, sempre in capo all’Arranger, una verifica di merito a campione. L’ampiezza minima del suddetto campione è fissata al 50% delle domande ricevute, ad eccezione della verifica sulla regolarità contributiva in relazione alla quale l’ampiezza del campione è fissata al 100%. A tale proposito si chiede di declinare nel dettaglio quali siano le verifiche di merito del campione ex DPR 445/2000 richieste all’Arranger (si chiede altresì di specificare se riguardino il merito tecnico delle iniziative di cui agli ambiti di intervento declinati all’art. 5 dell’Allegato A al Capitolato Tecnico).

Risposta :

Le imprese destinatarie devono possedere i requisiti indicati all’art. 4 dell’Allegato A al Capitolato Tecnico. Le imprese in possesso di tali requisiti potranno essere ammesse all’operazione di emissione dei minibond, i quali dovranno possedere i requisiti declinati all’art. 5 dell’Allegato A al Capitolato Tecnico.

In base a tali presupposti, l’arranger verifica, in sede di istruttoria formale:

- il rispetto delle disposizioni dell’Invito per la presentazione della manifestazione di interesse (ricevibilità);

- il possesso dei requisiti previsti per l’accesso all’agevolazione;

- ogni altro aspetto formale indicato nell’Invito, in conformità con il contenuto dell’Accordo e della Scheda Prodotto.

Saranno quindi questi tutti gli elementi oggetto delle verifiche a campione, compresi anche gli ambiti di intervento declinati all’art. 5 dell’Allegato A al Capitolato Tecnico, poiché gli art. 4 e 5 si qualificano come consustanziali per l’ammissione delle imprese all’operazione.


Chiarimento PI183864-23

Ultimo aggiornamento: 19/06/2023 09:25

Domanda : 10. In caso di DURC irregolare, in quale modalità e quale soggetto dovrà curare il cd. intervento sostitutivo?

Risposta :

Tale attività compete all’arranger in qualità di gestore, che opera in base alle leggi vigenti. Tuttavia, il DURC irregolare è causa di esclusione dalla partecipazione all’operazione Minibond , inoltre, non essendovi un trasferimento di denaro a favore dell’impresa emittente, non si rinviene la possibilità di attivare l’intervento sostitutivo.


Chiarimento PI183862-23

Ultimo aggiornamento: 19/06/2023 09:23

Domanda : 9. Per quanto attiene alla verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 11, lettera g.3, del Capitolato Tecnico, si chiede se l’interazione con il tool IT dell’Amministrazione dal quale estrarre il DURC on line debba essere curata direttamente dall’Arranger, ovvero se questa possa essere invece condotta dall’Amministrazione appaltante, cui spetterà poi la trasmissione del DURC all’Arranger.

Risposta :

Tutte le fasi relative all’ottenimento del DURC sono di pertinenza diretta dell’arranger. Si tratta di una tipica attività di gestione. Attualmente, ciascun soggetto interessato può richiedere il DURC accedendo con le credenziali SPID.


Chiarimento PI183859-23

Ultimo aggiornamento: 19/06/2023 09:23

Domanda : 8. L’art. 13, comma 3, dell’Allegato 3 al Capitolato Tecnico indica come inclusi nel compenso dell’Arranger i costi relativi alle procedure di recupero dei crediti deteriorati. Tali procedure sono tuttavia incardinate a nome dello SPV (in quanto titolare del credito per cui si procede) e gestite, in nome e per conto dello SPV dal servicer (ai sensi dell’art. 2 della legge 130/99) il quale conferisce l’incarico ai legali/società di recupero crediti. E’ quindi previsto un ri-addebito dei costi sostenuti dallo SPV all’Arranger? E’ possibile chiarire se vi sia un tetto massimo per tali costi di recupero?

Risposta :

Tale aspetto viene declinato nell’ambito della contrattualistica che l’arranger definisce con i soggetti coinvolti, fra i quali SPV e servicer. In tale ambito potrebbe essere possibile prevedere il riaddebito di tali costi, nonché la presenza di un tetto massimo dei costi che l’arranger rimborsa agli altri soggetti, come SPV e servicer.


Chiarimento PI183858-23

Ultimo aggiornamento: 19/06/2023 09:22

Domanda : 7. Tra le attività a carico dell’Arranger come previste dall’ art. 11 dell’Allegato 3 al Capitolato Tecnico, è prevista anche la verifica della destinazione della provvista dei minibond (lettera h). Gli ambiti di intervento da verificare, come specificati all’art. 5 dell’allegato A del Capitolato Tecnico, comportano il coinvolgimento di consulenti tecnici che possano asseverare l’utilizzo nei contesti ammessi. Con la presente si chiede chi sostiene i costi relativi a tale verifica? Non sembrano essere citati tra quelli né a carico dell’Arranger, né tra quelli a carico degli emittenti i minibond.

Risposta :

Non essendo prevista fra le varie tipologie di costi indicati nel bando di gara, si ritiene che tale aspetto sia da regolare nel rapporto tra arranger ed emittente.


Chiarimento PI183856-23

Ultimo aggiornamento: 19/06/2023 09:21

Domanda : 6. Come previsto nei criteri di valutazione dell’offerta tecnica come da art. 16.1 del Disciplinare di gara, l’Arranger ha un punteggio maggiorato di 10 punti nel caso assumesse il ruolo anche di investitore istituzionale (sottoscrivendo almeno il 10% della nota emessa dallo SPV). Si chiede conferma circa il fatto che l’Arranger, nella veste di portatore della nota emessa dallo SPV, beneficierebbe, pro quota, della garanzia sulla prima perdita da parte del FGM nonostante abbia un conto corrente in cui ci sono i fondi trasferiti dalla Regione per il cash collateral

Risposta :

Si conferma, precisando che l’utilizzo del FGM è in capo all’SPV.

Chiarimento PI183854-23

Ultimo aggiornamento: 19/06/2023 09:21

Domanda : 5. Con riferimento alle caratteristiche della garanzia come previste dall’art. 6 dell’Allegato 3 al Capitolato Tecnico, si comprende che lo schema ipotizzato è, in sintesi, (i) il trasferimento del cash collateral dal FGM su un conto corrente intestato all’Arranger in forza dell’accordo di finanziamento (Allegato 7 al Disciplinare di gara) e (ii) la costituzione a favore dello SPV di un pegno ex D.lgs. 2 maggio 2004 n. 170 sul predetto conto corrente. Ci confermate quindi che la garanzia alla SPV è data dall’Arranger che a sua volta è garantito dalla Regione Emilia Romagna oppure che l’SPV è garantito direttamente dalla regione Emilia Romagna?

Risposta :

La garanzia fornita allo SPV è data dall’arranger, attraverso la costituzione di un pegno sui fondi (FGM) che la Regione Emilia-Romagna trasferisce all’arranger, non essendoci rapporti diretti SPV-Regione.


Chiarimento PI183853-23

Ultimo aggiornamento: 19/06/2023 09:20

Domanda : 4. Con riferimento alla costituzione del portafoglio e attivazione dell’intervento, l’ art. 7 dell’Allegato 3 al Capitolato Tecnico prevede che in caso di inadempimento di un’impresa emittente, l’SPV deve attivare le procedure per l’utilizzo del cash collateral e l’Arranger è obbligato in solido con l’emittente inadempiente, nei confronti della Regione Emilia-Romagna, al rimborso dei crediti nei confronti delle imprese emittenti, fino alla dichiarazione della loro inesigibilità. Al riguardo si chiede di chiarire quanto segue: qual è il perimetro dell’obbligo dell’Arranger in solido con l’emittente inadempiente? La responsabilità solidale dell’Arranger è limitata alle risorse che gli verranno trasferite, volta per volta, dal Fondo di Garanzia minibond (FGM)? Quando si fa riferimento a “rimborso dei crediti nei confronti delle imprese emittenti, fino alla dichiarazione della loro inesigibilità” a che crediti ci si sta riferendo? La dichiarazione della loro inesigibilità deve derivare da un provvedimento giudiziale? O da una dichiarazione in tal senso del soggetto incaricato dallo SPV ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge 130/99 (i.e. il servicer)? Dal momento che la responsabilità della gestione, incasso e recupero degli attivi cartolarizzati (i.e. i minibond) è demandata, ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge 130/99 al servicer e che la normativa di vigilanza applicabile al servicer impedisce a questi di spogliarsi della relativa responsabilità (pur essendo ammessa la sub-delega) è possibile per l’Arranger (il cui ruolo non è disciplinato dalla legge né dalla normativa di vigilanza) esercitare qualche forma di controllo/potere di direzione sul servicer (il quale risponde solo alla legge e ai portatori dei titoli)? O in alternativa è previsto per il servicer di sub-delegare all’Arranger l’attività di recupero dei minibond? E’ possibile per l’Arranger sostituire il servicer in caso di scarsa performance nelle procedure di recupero nei confronti delle imprese emittenti indampienti?

Risposta :

L’obbligo dell’arranger permane sino alla dichiarazione di inesigibilità del credito.

La responsabilità solidale dell’arranger è limitata alle risorse via via trasferite del FGM.

Secondo quanto indicato nell’art. 6 dell’Allegato 3 al Capitolato Tecnico, il cash collateral copre il 100% dei mancati pagamenti di capitale e interessi contabilizzati dallo SPV su ciascun minibond.

Un credito, nella prassi, si può definire inesigibile quando si verificano le seguenti ipotesi:

- attività di recupero credito risoltasi con esito negativo;

- comprovato stato di insolvenza della parte debitrice;

- irreperibilità del debitore;

- procedure concorsuali (fallimento, accordo di ristrutturazione dei debiti ecc.).

Tale fattispecie potrà essere formalizzata nel manuale di gestione (predisposto dall'arranger e approvato dall'autorità di gestione del PR-FESR), ai sensi dell’art. 11 paragrafo G9 del capitolato di gara.

Per quanto riguarda eventuali forme di controllo/potere di direzione sul servicer, la possibilità per il servicer di sub-delegare all’Arranger l’attività di recupero dei minibond, la sostituzione da parte dell’arranger rispetto al servicer, queste potranno essere declinate nella relativa contrattualistica, sulla quale la Regione Emilia-Romagna non entra in merito. Tali possibilità sono lasciate alla valutazione dell’arranger, che avrà quindi modo di scegliere le modalità organizzative più opportune, efficaci ed efficienti ai fini della migliore riuscita dell’operazione.


Chiarimento PI183848-23

Ultimo aggiornamento: 19/06/2023 09:19

Domanda : 3. Con riferimento alla costituzione del portafoglio e attivazione dell’intervento, l’art. 7 dell’Allegato 3 al Capitolato Tecnico prevede che l’Arranger, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2791 c.c. e del D.lgs. 2 maggio 2004 n. 170, costituirà in pegno in favore dello SPV, su conto corrente, le risorse che gli verranno trasferite dal Fondo di Garanzia minibond (FGM), che si caratterizza come fondo finanziario avente una collocazione separata dal patrimonio dell’Arranger, con destinazione vincolata alle finalità e modalità specifiche e con contabilità separata. Al riguardo si chiede di chiarire quanto segue: (i) come viene realizzata da un punto di vista giuridico la collocazione separata dal patrimonio dell’Arranger, con destinazione vincolata alle finalità e modalità specifiche e con contabilità separata questo patrimonio separato? Si sta ipotizzando la costituzione in capo all’Arranger di un patrimonio separato ex artt. 2447-bis e ss. del codice civile?

Risposta :

I fondi compresi nel FGM si qualificano come separati in quanto trasferiti dalla Regione Emilia-Romagna e finalizzati in modo vincolato alla costituzione del cash collateral relativo all’operazione minibond.

L’applicazione dell’art. 2447-bis e ss. del codice civile risulta del tutto coerente con le finalità dell’operazione minibond, essendo relativa ad uno “specifico affare”, avendo un vincolo di destinazione sulle risorse conferite per la costituzione del cash collateral.

Chiarimento PI183843-23

Ultimo aggiornamento: 19/06/2023 09:18

Domanda : 1. Secondo quanto indicato nell’art. 3 dell’Allegato 3 al Capitolato Tecnico, il taglio medio dei minibond non deve superare i 4 milioni di euro, ferma restando la tolleranza di una oscillazione, in più o in meno, del 10%. Si domanda: (i) la verifica del rispetto di questo requisito viene fatta in occasione della conclusione di ciascuno slot o solo alla fine della fase di costruzione del portafoglio? (ii) qual è la conseguenza nel caso in cui il taglio medio dei minibond risulti inferiore a 3,6 milioni di euro (quindi sotto ai 4 milioni ma con una differenza maggiore del 10%)?

Risposta :

La verifica è relativa all’intero portafoglio.

Nel caso in cui il taglio medio dei minibond risulti inferiore a 3,6 milioni di euro si configura un mancato raggiungimento dei target che l’Arranger dovrà giustificare. Come previsto all’art. 11 comma 4 let. b dell’Accordo di finanziamento il superamento oltre la soglia massima di tolleranza si configurerà quale inadempimento contrattuale.

Il gestore dovrà dimostrare l’impossibilità oggettiva di raggiungere il target richiesto.

Chiarimento PI183846-23

Ultimo aggiornamento: 19/06/2023 09:18

Domanda : 2. Secondo quanto indicato nell’art. 6 dell’Allegato 3 al Capitolato Tecnico, il cash collateral copre il 100% dei mancati pagamenti di capitale e interessi contabilizzati dallo SPV su ciascun minibond: considerato che lo SPV terrà una contabilità separata (c.d. sotto la linea) con riferimento ai minibond, si prega di chiarire che cosa si intende per “contabilizzati” e che tipo di evidenza contabile è necessario produrre perché lo SPV possa accedere al cash collateral.

Risposta :

Per contabilizzati si intende maturati nei periodi di riferimento. Conseguentemente alla maturazione, lo SPV provvede alla registrazione delle opportune scritture contabili.

Le evidenze prodotte dello SPV necessarie per accedere al cash collateral possono essere declinate nel contratto che regola i rapporti fra SPV ed arranger.


Chiarimento PI183094-23

Ultimo aggiornamento: 19/06/2023 09:15

Domanda : INFORMAZIONI SU PROCURA Ai sensi dell’articolo 2.2 del Disciplinare, si richiede alla Amministrazione il seguente ulteriore chiarimento. L’articolo 13.1 del Disciplinare prevede che la domanda di partecipazione alla gara e le relative dichiarazioni siano firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura […]. E’ previsto che per il il concorrente firmi un procuratore speciale espressamente autorizzato a rappresentare lo stesso per tutti gli atti e la corrispondenza contenente obbligazioni ed impegni contrattuali a firma disgiunta e senza limiti di importo, sulla base di una attestazione a firma del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante del concorrente. Si richiede conferma che il modo di procedere indicato sia conforme alle previsioni del Disciplinare. In caso contrario si chiede conferma che per il concorrente possa firmare un procuratore speciale appositamente autorizzato da una delibera del Consiglio di Amministrazione del concorrente depositando un estratto autentico del verbale della suddetta deliberazione nella parte che conferma l’attribuzione dei poteri al procuratore." Grazie

Risposta :

Si conferma che l’offerta può essere sottoscritta da un Procuratore Speciale - designato mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società concorrente - allegandone idonea copia autenticata, secondo quanto previsto dal paragrafo 13.1 del Disciplinare di Gara. In alternativa e conformemente al medesimo paragrafo 13.1, nel caso in cui dalla visura camerale della Società Concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri di rappresentanza conferiti mediante procura, il Concorrente può allegare una dichiarazione sostitutiva - resa dal Procuratore stesso - attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Chiarimento PI181619-23

Ultimo aggiornamento: 19/06/2023 09:14

Domanda : Buongiorno QUESITI BANDO – 07 Giugno 2023 A) Nella documentazione di Gara è più volte esplicitato il principio per cui, nell’ambito dell’operazione, i minibond emessi dalle imprese verranno sottoscritti dallo Special Purpose Vehicle (SPV), che li costituisce in portafoglio ed emette apposite Note, le quali saranno assistite da una “garanzia reale finanziaria (cash collateral) pubblica”. Perché tale caratteristica di “garanzia pubblica” sia rispettata, il costituente del pegno sulle risorse del Fondo di Garanzia Minibond (FGM) dovrebbe essere necessariamente un soggetto pubblico: il cash collateral pertanto dovrebbe funzionare tramite deposito delle risorse del Fondo di Garanzia Minibond su un conto aperto presso la banca arranger sulle quali verrà costituito un pegno a favore della SPV direttamente dal soggetto pubblico (e non già dall’arranger che opererebbe esclusivamente come banca depositaria e sarebbe autorizzato ad utilizzare l’ammontare pegnato in conformità con quanto previsto nella documentazione dell’operazione in caso di escussione della garanzia). Tale struttura è ad esempio coerente con quella utilizzata nelle varie operazioni di finanziamenti “tranched cover” con garanzia regionale conosciute dal mercato. Tale struttura eviterebbe alcune problematiche legali che si ravvisano con riferimento, tra l’altro, alla causa del “trasferimento” delle risorse da parte del FGM all’arranger che poi dovrebbe costituire il pegno e alla corretta identificazione del soggetto che verrebbe direttamente escusso (che sarebbe la banca arranger se questa fosse il soggetto costituente il pegno). Tale interpretazione dello scrivente è condivisa dalla Agenzia Intecent-ER? In caso contrario, è possibile avere chiarimenti su come tecnicamente si intende trasferire l’importo del cash collateral all’arranger e come verranno regolati i rapporti tra l’arranger e il FGM da cui riceve i fondi pubblici e sui quali dovrebbe costituire il pegno? B) Nell’articolo 7 del Capitolato Tecnico (e all’articolo 13 comma 6 dell’accordo di finanziamento) si dispone che “L’Arranger è obbligato in solido con l’emittente inadempiente, nei confronti della Regione Emilia-Romagna, al rimborso dei crediti nei confronti delle imprese emittenti, fino alla dichiarazione della loro inesigibilità.” Tale previsione interviene nell’ipotesi in cui un’impresa emittente sia inadempiente e la SPV abbia attivato l’escussione del cash collateral. La lettura della previsione da parte di chi scrive è che l’arranger garantirà nei confronti della Regione che qualunque somma recuperata dall’impresa inadempiente – nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione e dai mandatari della SPV e fino alla definitiva inesigibilità del credito – sarà devoluta in favore dell’amministrazione pubblica (con riferimento alla ricostituzione del cash collateral) e per il beneficio dell’operazione. Nessun garanzia di diversa natura e contenuto potrebbe assumere infatti l’arranger in quanto, altrimenti, si rischierebbe di fornire una copertura “pro solvendo” dell’inadempienza di qualunque impresa. In tal senso sarebbe suggeribile una modifica della relativa clausola dell’accordo finanziario da sottoscriversi per più precisa normazione di tale passaggio. Tale interpretazione dello scrivente è condivisa dalla Agenzia Intecent-ER? In caso contrario, è possibile avere chiarimenti sui termini esatti della obbligazione in solido sopra richiamata che si richiede di porre a carico all’arranger? Grazie

Risposta :

A) L’uso del termine garanzia pubblica indica semplicemente la provenienza pubblica delle risorse finanziarie che alimentano il FGM. Infatti in vari punti del capitolato si chiarisce che una delle attività dell’arranger è la costituzione del pegno in favore dell’SPV con le risorse pubbliche che gli vengono affidate:

1. All’art. 7 del capitolato infatti si stabilisce che L’arranger […] costituirà in pegno in favore dello SPV, su conto corrente, le risorse che gli verranno trasferite dal Fondo di Garanzia minibond (FGM);

2. tra le attività dell’arranger all’art. 11 punto e si ribadisce la costituzione del pegno in favore dello SPV, attraverso le risorse trasferite dal Fondo di Garanzia minibond;

In entrambi i punti poi si precisa che le risorse oggetto del trasferimento costituiscono un fondo finanziario avente una collocazione separata dal patrimonio dell’arranger, con destinazione vincolata alle finalità e modalità specifiche e con contabilità separata. Tutto ciò per precisare che l’arranger dovrà aprire un conto corrente ad hoc per il trasferimento delle risorse allo SPV. Si precisa inoltre che tale conto non può essere intestato alla Regione Emilia-Romagna poiché la Regione è intestataria di un unico conto corrente che è quello di tesoreria.

Il trasferimento del fondo pubblico all’arranger avverrà, a seguito della sua individuazione all’esito della procedura di gara e della sottoscrizione dell’accordo di finanziamento, con una determinazione dirigenziale di impegno e liquidazione delle risorse a favore dell’arranger contrattualizzato.

I rapporti tra FGM e arranger verranno regolati secondo quanto stabilito dalle clausole contrattuali.

B) Si conferma la lettura proposta secondo la quale qualunque somma recuperata dall’impresa inadempiente e garantita dal cash collateral, andrà devoluta alla sua ricostituzione, fino alla dichiarazione di inesigibilità del credito, secondo quanto previsto all’art. 13 dello schema di Accordo di finanziamento.

Quindi, qualora l’arranger vorrà essere sciolto dal vincolo della responsabilità in solido con l’emittente inadempiente, sarà sufficiente mettere in atto le azioni necessarie e propedeutiche alla dichiarazione di inesigibilità del credito. Sarà quest’ultima infatti a liberare l’arranger dall’obbligazione.

Un credito, nella prassi, si può definire inesigibile quando si verificano le seguenti ipotesi:

- attività di recupero credito risoltasi con esito negativo;

- comprovato stato di insolvenza della parte debitrice;

- irreperibilità del debitore;

- procedure concorsuali (fallimento, accordo di ristrutturazione dei debiti ecc.).

Tale fattispecie potrà essere formalizzata nel manuale di gestione (predisposto dall'arranger e approvato dall'autorità di gestione del PR-FESR), ai sensi dell’art. 11 paragrafo G9 del capitolato di gara.


Chiarimento PI162682-23

Ultimo aggiornamento: 26/05/2023 10:53

Domanda : Con riferimento all’articolo 6.4 – Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE del Disciplinare si richiede conferma che in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa i requisiti di capacità tecnica – professionale indicati al paragrafo 6.3 debbano essere posseduti dal RTI nel suo complesso.

Risposta :

Con riferimento al possesso del requisito di capacità professionale di cui al paragrafo 6.3, lett. e) si conferma quanto previsto dal par. 6.4 del Disciplinare di gara, redatto in conformità al Bando Tipo ANAC n. 1 – 2021, aggiornato con Delibera ANAC del 20 luglio 2022 n. 332; vale a dire, che in caso di RTI orizzontale di imprese il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al par. 6.3 lett. e), deve essere posseduto sia dalla mandataria che dalle mandanti che, in mancanza del requisito, possono ricorrere all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e al par. 7 “Avvalimento” del Disciplinare di gara.

Ultimo aggiornamento: 24-01-2024, 17:13