Domanda : Con riferimento al Lotto 1 All risks, richiediamo quanto segue: I. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione dell’esclusione Cyber di pagina 24 del capitolato con la seguente: ESCLUSIONE CYBER 1. In deroga a quanto stabilito nelle altre sezioni della presente Polizza e negli eventuali allegati, la presente Polizza esclude qualsiasi: 1.1. Danno Cyber, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 2 sotto; 1.2. perdita, danno, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a o in connessione a qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 3 sotto; a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase. 2. Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, la presente Polizza copre il Danno o la perdita Materiale ai Beni Assicurati ai sensi della presente Polizza, causati da qualsiasi Incendio o Esplosione che derivi direttamente da un Incidente Informatico, a meno che tale Incidente informatico non sia causato da, derivante da, relativo a, o connesso a un Attacco Informatico, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico. 3. Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, qualora i supporti di elaborazione elettronica dei dati posseduti o gestiti dall’Assicurato subiscano perdite o danni materiali coperti dalla presente Polizza, questa coprirà il costo della riparazione o della sostituzione del Supporto di elaborazione elettronica dei dati stesso più i costi di copia dei Dati da back-up o da originali di una generazione precedente. Questi costi non comprendono la ricerca e l'ingegneria, né i costi di riproduzione, raccolta o assemblaggio di tali Dati. Se il supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione dell’indennizzo sarà costituita dal costo del supporto vergine. La presente Polizza non copre tuttavia l’importo relativo al valore di tali Dati per l’Assicurato o per qualsiasi altra parte, anche se tali Dati non possono essere riprodotti, raccolti o assemblati. 4. Nel caso in cui una qualsiasi sezione di questo allegato venga ritenuta invalida o inapplicabile, le restanti sezioni rimarranno valide ed efficaci a tutti gli effetti. 5. Questo allegato prevale su qualsiasi altra disposizione di Polizza o di qualsiasi altro allegato relativi ai Danni Cyber, Dati o supporto di elaborazione elettronica dei dati, e, se in contrasto, la sostituisce. Definizioni 6. Per Danno Cyber si intende qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a, o connessi a qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico. 7. Per Attacco Informatico si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali collegati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico. 8. Per Incidente Cyber si intende: 8.1 qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni collegati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico; o 8.2 qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale collegate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico. 9. Per Sistema informatico si intende: 9.1 qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o qualsiasi configurazione dei suddetti e inclusi qualsiasi input, output, dispositivi di archiviazione Dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati, di proprietà o gestito dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte. 10. Per Dati si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico. 11. Per Supporto di elaborazione elettronica dei dati si intende qualsiasi proprietà assicurata ai sensi della presente Polizza su cui è possibile memorizzare i Dati ma non i Dati stessi. II. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione dell’esclusione Malattie pandemiche di pagina 24 del capitolato con la seguente: Il presente articolo modifica la polizza ed è soggetto a tutte le definizioni di polizza. Il presente articolo si applica a tutte le coperture ed estensioni previste dalla polizza. La polizza è modificata per includere quanto segue: In deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, la presente polizza non copre alcun sinistro, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a: 1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile; 2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile. Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura. La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmissibile all’interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l’uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali. La presenza di una o più persone in un luogo assicurato potenzialmente infettate da una Malattia Trasmissibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmissibile non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo. Ai fini della polizza e del presente articolo cui accede, rileva la seguente definizione: Malattia Trasmissibile significa qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione. Tutti gli altri termini e condizioni rimangono invariati. III elenco fabbricati possibilmente in excel con relativa ubicazione, destinazione d’uso, valore assicurato e/o mq IV. Con riferimento all’art. 20 - Coassicurazione e delega • richiamato il disposto dell’art.1911 del Codice Civile; • considerato, che la ratio dell’art.1911 è quello di suddividere il rischio tra più coassicuratori, per consentire di elevare l’ampiezza di copertura del rischio assicurato, in particolare modo sui grandi rischi e sui danni cosiddetti catastrofali, quali alluvioni ed inondazioni, oggi tristemente frequenti; • considerato che la deroga all’art.1911 C.C prevista all’art. 20 del capitolato All Risks, impone ad ogni coassicuratore di considerare il rischio come assunto al 100%, vanificando pertanto la ratio dell’articolo 1911; • considerato l’attuale susseguirsi di eventi catastrofali estremi, che impongono al contrario agli assicuratori di suddividere l’esposizione sui grandi rischi e su tali danni catastrofali e la necessità per gli assicurati di ottenere garanzie di sempre maggiore portata, anche per fare fronte a tali eventi catastrofali; • considerata la dimensione delle somme assicurate, sottolimiti, franchigie e scoperti indicati sul capitolato di gara si chiede di eliminare dall’art.20 citato il paragrafo “ferma restando la responsabilità solidale in capo a ogni coassicuratore”, confermando pertanto la piena applicazione dell’art. 1911 del C.C. ed escludendo, di conseguenza, ogni responsabilità solidale. V. Possibilità di integrare, in caso di aggiudicazione, l’art. 47, lettera A1) di pagina 22 come segue: “atti di guerra dichiarata o no, occupazione o invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri, confische, nazionalizzazioni, requisizioni, ordinanze di governo o delle Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra o insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristico/politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni”; VI. Possibilità di inserire, in caso di aggiudicazione, la seguente CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE: Si intendono esclusi dal perimetro dell’assicurazione i seguenti paesi: Afghanistan, Belarus, Cuba, Iran, Myanmar, North Korea, Russia, Syria, Ukraine (comprese le regioni dell'Ucraina controllate dal governo non ucraino: regioni della Crimea inclusa Sevastopol; Donetsk; Luhansk; Zaporizhzhia; e Kherson), Venezuela, Territori Palestinesi (Striscia di Gaza e Cisgiordania inclusa Gerusalemme). VII. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione dell’Art. 21 di pagina 17 del capitolato con il seguente: Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali. La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America. In attesa, porgiamo cordiali saluti
Risposta :
I) Posto che il capitolato tecnico prevede già tale esclusione (Sez. V Esclusioni – Art. 47) con contenuti di fatto sostanzialmente analoghi, si accorda la disponibilità, in caso di aggiudicazione, alla sostituzione della clausola con quella proposta dall’OE scrivente.
II) Posto che il capitolato tecnico prevede già tale esclusione (Sez. V Esclusioni – Art. 47) con contenuti di fatto sostanzialmente analoghi, si accorda la disponibilità, in caso di aggiudicazione, alla sostituzione della clausola con quella proposta dall’OE scrivente.
III) Premesso che non è disponibile un elenco fabbricati in formato Excel, si provvede ad inviare all’OE richiedente il documento di stima immobiliare.
IV) Trattasi di refuso; si conferma l’eliminazione del paragrafo “ferma restando la responsabilità solidale in capo a ogni coassicuratore” e la piena applicazione dell’Art. 1911 del Cod. Civile, restando quindi esclusa ogni responsabilità solidale.
V) Posto che il capitolato tecnico prevede già tale esclusione (Sez. V Esclusioni – Art. 47 lettera A1), con contenuti di fatto analoghi nella sostanza, si accorda la disponibilità, in caso di aggiudicazione, ad una integrazione della clausola come proposto dall’OE scrivente volta ad escludere “confische, nazionalizzazioni, requisizioni”.
VI) Premesso che il capitolato prevede specifico articolo (n.23) titolato “Estensione territoriale”, che disciplina il perimetro territoriale di operatività delle garanzie, nulla osta, comunque, in caso di aggiudicazione, ad un’integrazione volta ad escludere espressamente l’area specifica relativa ai territori elencati dall’OE richiedente.
VII) Premesso che il capitolato prevede specifico articolo (n.21) titolato “Sanzioni e restrizioni internazionali”, avente stesura in parte difforme da quanto proposto dall’OE scrivente, ma con contenuti di fatto sostanzialmente analoghi, si accorda la disponibilità, in caso di aggiudicazione, alla sostituzione della clausola sulla base di quanto proposto dall’OE scrivente”.