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Dati del bando

Procedura aperta per l’affidamento della polizza All Risks per AVEC e AVEN - 2024.
Ente appaltanteINTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Stato proceduraChiuso
Importo appalto15.181.126,82 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema12/06/2024
Termine richiesta chiarimenti30/06/2024 12:00
Termine presentazione delle offerte15/07/2024 16:00
Apertura busta amministrativa16/07/2024 11:00
Data chiusura procedura11/09/2024
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Sapia Irene

telefono: 0515276284

Casarini Franca

telefono: 0515273436

Bonora Chiara

telefono: 3332068843

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Polizza All Risks per le Aziende Sanitarie AVEC

CIG: B210BB4C9C

Lotto 2Polizza All Risks per le Aziende Sanitarie AVEN

CIG: B210BB5D6F

Chiarimenti

Chiarimento PI268348-24

Ultimo aggiornamento: 05/07/2024 12:10

Domanda : In riferimento alla voce “Mancato freddo Art. 23 lett. r)”, relativo al limite di indennizzo pari ad € 1.750.000,00 (limitato alla AOU di Bologna per il lotto 1 ed alla AUSL di Reggio Emilia per il lotto 2), il minimo non indennizzabile pari ad € 5.000,00 si deve intendere operante per ciascuna ubicazione o per singolo sinistro?

Risposta : Si precisa che il minimo non indennizzabile pari ad € 5.000,00 deve intendersi operante per singolo sinistro.

Chiarimento PI258471-24

Ultimo aggiornamento: 05/07/2024 11:54

Domanda : Buongiorno, vorremmo porre i seguenti quesiti: 1 – Si chiede conferma che l'orizzonte temporale massimo relativo alla proroga di cui al comma 11, articolo 120 del Codice degli Appalti (di cui all’articolo 3.3 del Disciplinare), coincida con i 6 mesi di proroga prevista nel capitolato (eventualmente estendibili a 9 mesi in caso di presentazione di offerta tecnica), come peraltro indicato nel Progetto tecnico. Si chiede, pertanto, di confermare che non si tratti di due periodi di proroga diversi. 2 – In merito alle varianti libere dell’offerta tecnica, si chiede di confermare che qualora per una singola garanzia della Tabella “SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO” vengano modificati sia i deducibili che i limiti di indennizzo tale modifica venga conteggiata come unica. Ad esempio, nell’ipotesi di apportare la seguente modifica: “Crollo/collasso strutturale Art. 23 lett. h): scoperto 10% minimo € 15.000,00 per sinistro; limite € 1.000.000,00 per sinistro ed anno.” si chiede di confermare che questa valga come una sola modifica. 3 – In merito alle varianti libere dell’offerta tecnica, si chiede se possa essere considerata valida la variante che interviene su un elemento non espressamente citato nelle varianti da 1 a 15. Ad esempio, qualora l’operatore presenti come variante libera l’inserimento di uno scoperto sulla garanzia “Grandine su fragili”, oppure la modifica dello scoperto sulla garanzia “Fenomeni atmosferici” si chiede conferma che queste vengano considerate varianti valide. 4 – Si chiede cortesemente se può essere riconosciuta all’operatore, in caso di aggiudicazione, la possibilità di sostituire il contenuto della clausola “IV. Esclusione dei danni verificatisi in occasione di malattie trasmettibili” con il testo sotto riportato: “ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI A parziale modifica delle condizioni di polizza si intendono esclusi dalle coperture assicurative qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualunque natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di quest’ultima. Per Malattia Trasmissibile si intende qualunque patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualunque organismo a un altro organismo, ove: (i) per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno, e (ii) il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e (iii) la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati Ai fini della presente clausola si precisa che perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell’attività. La presente clausola si applica a tutte le garanzie della presente polizza, alle eventuali estensioni di copertura, coperture aggiuntive, alle eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie in copertura. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.” 5 - Si chiede cortesemente se può essere riconosciuta all’operatore, in caso di aggiudicazione, la possibilità di sostituire il contenuto della clausola “III.Esclusione dei danni subiti dai dati e dai sistemi informatici (cd. Cyber exclusion):” con il testo sotto riportato: “CLAUSOLA CYBER RISK È esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i. Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale causati da un evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l'interruzione dell'attività che ne derivi, anche se causata da un Incidente Cyber. Definizioni Nella definizione di “Incidente Cyber” sono compresi tutti i danni causati o conseguenti da: • atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall’eventuale ricorso ad una minaccia od all’inganno; • software intrusivi o malevoli; • errori di programmazione o dell'operatore commessi dall'assicurato o da qualsiasi altra persona da esso autorizzata o incaricata; • qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell'assicurato anche non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware; • accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone; Per “Sistema informatico" si intende l’insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input, output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati associato, apparecchiatura di rete o struttura di backup. Per “Dati elettronici" si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi. Per “Software intrusivi o malevoli" si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell’esecuzione di programmi software.” 6 – Si chiede di confermare che in caso di aggiudicazione verranno emessi singoli contratti a contraenza delle varie aziende sanitarie aderenti alla convenzione. Si chiede di confermare, inoltre, che il numero di contraenti (e di conseguenza di contratti) è: - per il lotto 1 AVEC, 6 contraenti (6 contratti); - per il lotto 2 AVEN, 6 contraenti (6 contratti). 7 - Si chiede di precisare se i limiti di indennizzo indicati nei due Capitolati in gara siano da intendersi validi per il complesso di tutti gli enti assicurati in base alla convezione, oppure siano validi per ciascun contrante aderente alla convenzione. 8 - Si chiede di confermare che i limiti di indennizzo in cifra fissa riportati nei due capitolati di gara (e, qualora previsto, nei relativi moduli di offerta tecnica) per le garanzie “Allagamenti”, “Atti socio-politici e dolosi”, “Evento sismico”, “Fenomeni atmosferici”, “Inondazioni, alluvioni”, “Sovraccarico neve” siano da intendersi limiti per sinistro ed anno validi per il complesso di tutti i beni assicurati, indipendentemente dal numero di beni danneggiati dal sinistro. 9 - Si chiede di confermare che le uniche due aziende ospedaliere per le quali è previsto un limite di indennizzo per la garanzia Mancato freddo diverso dalle altre (in particolare € 1.750.000 per sinistro/anno, riducibile con offerta tecnica) sono: - per il lotto 1, AVEC la AOU di Bologna; - per il lotto 2, AVEN la AUSL di Reggio Emilia, limitatamente alla partita 2.a). 10 - Si chiede di confermare che il modulo di offerta tecnica è uguale per entrambi i lotti 1 e 2. 11 - Si chiede di confermare che, qualora il concorrente voglia presentare offerta per entrambi i lotti in gara, occorre presentare due differenti moduli, uno per lotto, e che tali moduli possono presentare offerte differenti. 12 – In merito al modulo di offerta economica, si chiede di precisare se gli importi indicati per singolo ente siano da considerarsi sotto basi di gara da non superare per la formulazione dell’offerta o se al contrario sia ammesso, nel rispetto del premio base gara generale, presentare offerta che preveda il superamento del premio su singole aziende sanitarie. 13 – In relazione a quanto previsto dagli articoli “Art. 1: Durata del contratto” e “Art. 13: Facoltà di recesso - recesso in caso di sinistro” si chiede di confermare che il recesso è limitato al singolo contratto (Ordine di fornitura) e non all’intera Convenzione. 14 – Si chiede di confermare che i due lotti in gara sono separati e dunque si possa fare offerta anche per un solo lotto. 15 – Si chiede di precisare se l’operatore che presenti offerta su un lotto in coassicurazione con altre Compagnie possa presentare offerta sull’altro lotto singolarmente o con altro riparto di coassicurazione. 16 - Si chiede di confermare che i singoli enti abbiamo l’obbligo di aderire alla Convenzione entro i primi 12 mesi dall’aggiudicazione e che, pertanto, non si tratti di un’adesione facoltativa. Il lotto viene valutato, infatti, nel suo insieme. Pertanto, per il raggiungimento dell’equilibrio di portafoglio e per scongiurare l’antiselezione del rischio, è essenziale che tutte le aziende aderenti alla Convenzione aderiscano alla stessa alle condizioni di aggiudicazione. 17 – In merito alla garanzia Furto si chiede di confermare che quanto indicato al punto III dell’articolo “29 Efficacia e limitazioni della garanzia” sia una condizione essenziale per l’indennizzabilità dei danni da furto. Si chiede, pertanto, di sostituire il periodo “L’assicurazione è operante anche in caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l’autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:” con il testo seguente: “L’assicurazione è operante a condizione che l’autore del reato si sia introdotto nei fabbricati e/o nei locali:” 18 – Si chiede di fornire informazioni circa i sistemi di protezione antifurto operanti presso le seguenti sedi: - Farmacia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna; - Unità Logistica Centralizzata - deposito farmaci presso l’AUSL Reggio Emilia. 19 - Si chiede di fornire informazioni circa le procedure di gestione del freddo esistenti presso le seguenti sedi: - Farmacia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna; - Unità Logistica Centralizzata - deposito farmaci presso l’AUSL Reggio Emilia. 20 – Relativamente al sinistro avvenuto in data presso l’Azienda USL di Ferrara si chiede di fornire riscontro circa la tipologia del furto, i beni sottratti, l’eventuale aggiornamento della riserva.

Risposta :

1. Si conferma

2. Si conferma che la variante libera che intervenga modificando sia i deducibili, sia i limiti di indennizzo di un’unica garanzia (per es. Crollo/collasso strutturale Art. 23 lett. h) del C.T.) verrà considerata come una sola variante.

3. Si conferma che le varianti libere possono contemplare qualsiasi elemento contenuto nelle Condizioni particolari dell’assicurazione di cui al C.T. di gara, ma non può essere riferita a specifici aspetti oggetto di valutazione nei criteri da 1 a 15, come indicato nel Disciplinare di gara.


4. Premesso che il Capitolato Tecnico all'art.33 - Esclusioni e beni esclusi dall'assicurazione – al punto IV, esclude i danni verificatisi in occasione di malattie trasmissibili, tuttavia come precisato all’art. 18.1 del Disciplinare di gara (pag.43, punto 1) “è consentito agli operatori economici presentare formulazioni differenti della clausola a condizione ne vengano rispettati i contenuti prescrittivi”.

5. Premesso che il Capitolato Tecnico all'art.33 - Esclusioni e beni esclusi dall'assicurazione - punto III, esclude i danni subiti dai dati e dai sistemi informatici (cd. Cyber exclusion), come precisato all’art. 18.1 del Disciplinare di gara (pag.43, punto 2) “è consentito agli operatori economici presentare formulazioni differenti della clausola a condizione ne vengano rispettati i contenuti prescrittivi”.

6. Si conferma.

7. I limiti di indennizzo indicati nella sezione SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO prevista nei Capitolati Tecnici sono da ritenersi validi ed applicati per ciascun contrente aderente alla convenzione.

8. Come indicato nella sezione SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO prevista nei Capitolati Tecnici di gara, gli importi indicati in valore assoluto e cifra fissa nella colonna “Limite di indennizzo per sinistro e per anno €” devono intendersi limiti di indennizzo per sinistro e per anno validi per il complesso di tutti i beni assicurati, indipendentemente dal numero di beni danneggiati dal sinistro.

9. Si conferma che il limite di indennizzo pari ad € 1.750.000,00 afferente la garanzia “mancato Freddo” (art. Art. 23 lett. r) riguarda la sola AOU di Bologna per il Lotto 1, e la sola AUSL di Reggio Emilia per il lotto 2, limitatamente alla partita 2.a).


10. Il modulo fornito con la documentazione di gara è unico, tuttavia, per la partecipazione ad entrambi i lotti è necessario collocarne uno per ciascun Lotto di partecipazione.

11. Si conferma che per la partecipazione ad entrambi i lotti è necessario presentare un’offerta tecnica per ciascun lotto per il quale si intende partecipare, e che ciascuna offerta tecnica potrà presentare elementi differenti e distintivi, nel rispetto di quanto previsto da Disciplinare di gara.


12. Si conferma, importi indicati per singolo ente sono da considerarsi sotto basi di gara da non superare per la formulazione dell’offerta.

13. Si conferma che quanto previsto dagli articoli “Art. 1: Durata del contratto” e “Art. 13: Facoltà di recesso - recesso in caso di sinistro” dei CC.TT. risulta valido per ciascun singolo contratto (Ordine di fornitura) e non per l’intera Convenzione.

14. Si conferma.

15. Si conferma l’interpretazione data.

16. Premesso che lo Schema della convenzione di gara, reso disponibile agli OO.EE., non prevede un obbligo espresso di adesione alla convenzione da parte delle singole Aziende AVEN/AVEC, va tuttavia considerato che le prestazioni assicurative garantite dai contratti vigenti risultano in scadenza il prossimo 11.09.2024, pertanto, come indicato all’art.7, punto 4 dello Schema di convenzione è presumibile la formulazione e rilascio di tutti gli Ordinativi di fornitura e a valere per tutte le aziende sanitarie/ospedaliere , con effetto 11/09/2024.

17. L’art.29, punto III del C.T. stabilisce le condizioni di efficacia della garanzia indicate ai punti indicati e riportati nell’articolo suddetto; tuttavia, è consentito all’O.E. proporre varianti ed integrazioni anche dell’articolo 29 del CT, nell’ambito delle varianti libere consentite dal Disciplinare di gara all’articolo Criteri di valutazione dell’offerta tecnica.

18. Per quanto concerne il Magazzino Farmaceutico Centralizzato, presso l’Azienda Usl di Reggio Emilia si rimanda a quanto riportato nel Progetto Tecnico alla voce Informazioni aggiuntive, punto 1. Viceversa, per quanto riguarda il facility Report dei magazzini della U.O. Farmacia della A.O.U.Sant’Orsola Malpighi, lo stesso verrà fornito ai soli OO.EE. che ne hanno fatto specifica richiesta entro i termini.

19. In riferimento alla Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna si precisa che per la gestione dei farmaci esiste apposita procedura aziendale denominata PROCEDURA AZIENDALE PER LA GESTIONE CLINICA DEI FARMACI, la quale stabilisce che I farmaci devono essere conservati alla specifica temperatura definita dal titolare della autorizzazione alla immissione in commercio ed indicata nella confezione, a garanzia del mantenimento delle caratteristiche del prodotto. La FU XII Ed. prevede i seguenti intervalli di temperatura per la conservazione dei farmaci: § Temperatura ambiente: tra 15 °C e 25 °C § Luogo fresco: tra 8 °C e 15 °C § Frigorifero: tra 2 °C e 8 °C § Congelatore: sotto –15 °C. I farmaci da conservare a temperatura controllata sono riportati in apposito elenco (T02/PA43 TABELLA DEI FARMACI DA CONSERVARE A TEMPERATURE CONTROLLATE - Rev. 1 del 6/2019). La temperatura deve essere verificata periodicamente, con regolarità, e vanno effettuati opportuni interventi di manutenzione delle apparecchiature. Nel caso in cui non sia stata rispettata la corretta temperatura di conservazione, prima dell’utilizzo occorre interpellare il farmacista al fine di stabilire se il farmaco può essere ancora utilizzato.
I frigoriferi e congelatori a servizio della farmacia sono monitorati con un sistema denominato Spylog commercializzato dalla ditta AHSI. In caso di variazioni della temperatura oltre un range predefinito di attenzione viene attivato un allarme e il reperibile della farmacia interviene per una verifica dello stato del sistema e per avviare azioni di riduzione dei danni.
In riferimento alla Azienda USL di Reggio Emilia si precisa che nel magazzino i beni farmaceutici che devono essere conservati in frigorifero tra +2°C e +8°C, sono stoccati in due celle frigorifero attigue e collegate tra loro, alimentate ognuna da due motori distinti che fungono anche da back up (quindi in totale quattro motori). Le celle frigorifero sono dotate di sistema di rilevazione della temperatura. Se vengono rilevati scostamenti rispetto alla temperatura impostata scatta allarme verso la centrale gestione allarmi e vengono inviati anche sms ai numeri telefonici individuati dalla procedura che segnalano il problema, indicando anche quale cella è interessata dall'anomalia. La centrale gestione allarmi quando riceve l'allarme contatta telefonicamente i referenti del magazzino individuati in modo che si possa verificare l'anomalia e se necessario intervenire per mettere in sicurezza i materiali stoccati e garantire così il mantenimento della catena del freddo. Inoltre all'interno delle celle frigorifere sono posizionate sonde in vari punti delle quattro celle che rilevano in continuo la temperatura, tali sonde sono collegate ad apposito software da cui poi si può scaricare il tracciato delle temperature nel caso sia necessario fare verifiche delle temperature all'interno delle celle frigorifero nell'intervallo di tempo desiderato (sia per controlli interni sia nel caso vi sia necessità di inviare dichiarazioni di buona conservazione relativamente a materiali stoccati nelle celle frigo). Inoltre, sono presenti due congelatori per i beni farmaceutici da stoccare al di sotto dei -18° / - 20°C. Anche i congelatori sono collegati con la centrale gestione allarmi con la stessa procedura prevista per le celle frigo per rilevare le anomalie delle temperature impostate. Da ultimo occorre sottolineare che nel caso di interruzione di corrente elettrica dalla rete, in magazzino è dotato di gruppi elettrogeni di continuità che garantiscono il mantenimento della corrente elettrica.
Infine si precisa che esiste un contratto con Società esterna per la gestione degli allarmi delle attrezzature coinvolte, che in caso di segnalazione interviene ed allerta i referenti convenuti.

20. In riferimento al sinistro furto accaduto il 15/05/2023 e rinvenibile nel report sinistri dell’AUSL di Ferrara con un importo riservato pari ad € 65.000,00, si precisa che trattasi di furto con scasso presso punto di erogazione diretta dei farmaci della Casa della Salute di Copparo; Il danno è stato periziato ed è in fase di definizione per un importo pari approssimativamente ad € 58.000,00.





Chiarimento PI256914-24

Ultimo aggiornamento: 05/07/2024 11:29

Domanda : Buongiorno, con riferimento alla gara Aven Avec 2024 e relativamente ad entrambe i Lotti di Gara vorremmo chiedere i seguenti chiarimenti: 1) In caso di coassicurazione quali sono le % minime da attribuire alla Delegataria e quelle da attribuire alle coassicuratrici? 2) Si chiede conferma sia prevista l’emissione di singoli contratti per ogni singolo aderente alla Convenzione. 3) In caso di emissione separata dei contratti, si chiede se sia possibile la cessazione anticipata dei singoli contratti a scadenza annua, senza che ciò implichi la cessazione anche degli altri 4) In caso di partecipazione in coassicurazione, si chiede come debba essere valorizzata all’interno dell’Allegato 1.a Domanda di partecipazione ( quali campi devono essere flaggati/integrati) 5) Si chiede conferma che le basi d’asta complessive per ogni lotto e le sub basi d’asta siano da intendersi lorde 6) Relativamente a quanto riportato nel Disciplinare art 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA, pag 43, si chiede necessaria preventiva valutazione ed accettazione della seguente clausola e disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato: “Esclusione Cyber risk” Property DEFINIZIONI Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informatico”. Incidente Cyber: • qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informatico” • qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informatico”. Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”. Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”. Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici” ma non i Dati informatici stessi. Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: • “Atto Cyber” (->definizione) e “Incidente Cyber” (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell’esclusione CYBER Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: • la perdita fisica o il danno alla proprietà; • se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà; causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno. Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informatico”: • non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione); • è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l’importo relativo al valore dei “Dati informatici”; ferma l’applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati” e relativi limiti e franchigie. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola. 7) Si chiede conferma che il disposto di cui all’ Art. 33: Esclusioni e Beni esclusi dall’assicurazione, III Esclusione dei danni subiti dai dati e dai sistemi informatici (cd. Cyber exclusion), prevalga su quanto previsto alla definizione Guasti alle apparecchiature elettroniche o alle apparecchiature elettromedicali ed all’ Art. 23: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 1 Lett. y) Guasti alle apparecchiature elettroniche ed elettromedicali 8) Relativamente a quanto riportato nel Disciplinare art 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA, pag 43, si chiede necessaria preventiva valutazione ed accettazione della seguente clausola e disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato: CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE” Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione. 9) Relativamente a quanto riportato nel Disciplinare art 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA, pag 43, si chiede necessaria preventiva valutazione ed accettazione della seguente clausola e disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato: MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. 10) In caso di risposta negativa ad uno o più dei quesiti sopra riportati riguardanti all’inserimento delle clausole di esclusione cyber risks, esclusione malattie trasmissibili e sanction clause/esclusione territoriale, siamo a chiedere se l’inserimento delle stesse nelle varianti libere possa essere considerato quale unica variante 11) Art. 27: Deroga alla regola proporzionale: a mera precisazione del secondo comma si chiede conferma che ove le stime dei beni assicurati superino il 20% di quelle assicurate al momento del sinistro troverà applicazione l’art.1907 C.C. – assicurazione parziale 12) Art. 39: Differenziale NTC (Norme Tecniche per le Costruzioni): chiediamo conferma sia dovuto nel limite della garanzia colpita da sinistro 13) Art. 40: Differenziale storico-artistico: chiediamo conferma sia dovuto nel limite della garanzia colpita da sinistro 14) In considerazione di quanto riportato al secondo comma del disposto SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, siamo a chiedere conferma del fatto che i limiti in cifra fissa relativi alle garanzie Allagamenti, Atti socio-politici e dolosi, Evento sismico, Fenomeni atmosferici, Inondazioni, alluvioni, Sovraccarico neve, anche laddove modificati con variante, debbano intendersi quali limiti per sinistro ed annualità assicurativa in aggregato per tutti i beni assicurati, fermi i sottolimiti in percentuale per singolo cespite 15) Si chiede conferma che lo stop loss sia il massimo indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie 16) Art. 1: Durata del contratto ultimo comma, si chiede se in caso di cessazione anticipata del contratto alla scadenza annuale la proroga sarà sempre di 6 mesi come previsto all’ultimo comma o se offerta migliorativa 9 mesi varrà la migliorativa 17) Art. 13: Facoltà di recesso - recesso in caso di sinistro: si chiede conferma che in caso di recesso per sinistro oltre al termine di preavviso di 6 o 9 mesi come da migliorativa, non sarà dovuta ulteriore proroga tecnica di pari durata 18) Art. 23: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 1, in combinato disposto con Art. 33: Esclusioni e Beni esclusi dall’assicurazione s), chiediamo conferma del fatto che gli unici danni indiretti ricompresi in polizza siano esclusivamente di quelli esplicitamente ricompresi in polizza ( es maggiori costi, perdita pigioni ). 19) Rileviamo che le somme assicurate riportate nei documenti Dettaglio calcolo premio relativi agli Enti AOU di Modena e AOU di Imola non corrispondono agli importi rispettivamente riportati negli allegati “capitolato_Capitolato_3.xls” e “allegato_Allegato_5.xls”. Si chiede di fornire elenchi aggiornati o rettificare le somme che si intendono assicurare 20) Relativamente all’Ospedale di Sassuolo siamo a chiedere se i beni mobili sono tutti posti nelle due ubicazioni dell’Ente. In caso contrario si chiede di conoscerne l’ubicazione 21) 3.2 REVISIONE PREZZI: si chiede conferma non operi in caso di regolazioni e/o modifiche accordate di prestazioni contrattuali ( es inserimento nuovo bene, modifica garanzie,..) 22) Nella partita Beni immobili da definizione risultano compresi impianti fotovoltaici. Chiediamo di conoscerne ubicazione, caratteristiche tecniche e relativo valore 23) Nella partita Beni mobili riferita a ciascuna Azienda sono comprese le Apparecchiature elettroniche ed elettromedicali: è disponibile una suddivisione degli importi tra contenuto generico ed apparecchiature (anche solo indicativa)? 24) Si chiede se alla Convenzione potranno aderire e se la Compagnia sarà tenuta quindi a sottoscrivere copertura analoga a quelle fornita agli altri Enti, Enti diversi da quelli espressamente richiamati negli atti di Gara 25) Con riferimento allo Schema di Convenzione Articolo 8 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità, punto 5 “Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Agenzia e le Aziende Sanitarie Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.” si chiede conferma che lo stesso non faccia riferimento a prescrizioni tecniche antincendio 26) Con riferimento allo Schema di Convenzione Articolo 8 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità, punto 8. “Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie Contraenti e/o da terzi autorizzati.” si chiede se si debba intendere operante anche a contratti di assicurazione, come quello oggetto di appalto 27) Relativamente all’Articolo 19 – Penali, dello Schema di Convenzione si chiede se lo stesso debba considerarsi operante anche a contratti di assicurazione, come quello oggetto di appalto ed in caso affermativo, quando dovrebbero essere applicate le suddette penali. 28) Rileviamo che lo schema convenzione riporta all’art Articolo 29 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento, l’obbligo Relativamente a quanto disposto dal documento denominato “allegato_Allegato 8_Accordo Designazione RespTrattamento” rileviamo che lo stesso prevede l’obbligo per la Compagnia di assumere il ruolo di Responsabile Trattamento Dati. Alla luce degli orientamenti e della pronuncia nel merito del Garante per la privacy, chiediamo disponibilità dell’Ente alla modifica di quanto predetto. Nello specifico si chiede di procedere alla sostituzione della nomina della Società da Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali a Titolare Autonomo del Trattamento, ovviamente con tutto ciò che la modifica stessa comporta in termini di operatività della norma sopra richiamata ed oneri a carico della Compagnia. 29) Relativamente allo schema di Convenzione tra i sottoscrittori offerenti è previsto il soggetto firmatario dotato di Procura Speciale?

Risposta :


1) La coassicurazione, così come disciplinata all’art.17 dei CC.TT. di gara, non prevede quote percentuali minime stabilite per il riparto, né per la delegataria, né per le coassicuratrici.

2) Si conferma che è prevista l’emissione di singoli contratti per ogni Amministrazione contraente.

3) Si conferma.

4) l’Allegato 1.a Domanda di partecipazione è da intendersi quale “schema tipo” che potrà essere adattato alle diverse specificità.

5) Si conferma che le basi d’asta complessive per ogni lotto e le sub basi d’asta sono da intendersi oneri fiscali inclusi.

6) Premesso che il Capitolato Tecnico all'art.33 - Esclusioni e beni esclusi dall'assicurazione - punto III, esclude i danni subiti dai dati e dai sistemi informatici (cd. Cyber exclusion), come precisato all’art. 18.1 del Disciplinare di gara (pag.43, punto 2) “è consentito agli operatori economici presentare formulazioni differenti della clausola a condizione ne vengano rispettati i contenuti prescrittivi”. Pertanto, è consentito agli OO.EE. presentare differenti ed alternative formulazioni della “Esclusione Cyber Risk”, i cui contenuti prescrittivi verranno valutati dalla Commissione di gara in quanto compatibili con l’oggetto della garanzia assicurativa prevista dai CC.TT. di gara.

7) Si conferma che quanto disposto all’ Art. 33: Esclusioni e Beni esclusi dall’assicurazione, punto III - Esclusione dei danni subiti dai dati e dai sistemi informatici (cd. Cyber exclusion) - prevale su quanto previsto alla definizione Guasti alle apparecchiature elettroniche o alle apparecchiature elettromedicali ed all’ Art. 23: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 1 Lett. y) Guasti alle apparecchiature elettroniche ed elettromedicali.

8) Premesso che il Capitolato Tecnico all'art.33 - Esclusioni e beni esclusi dall'assicurazione – al punto IV, esclude i danni verificatisi in occasione di malattie trasmissibili, tuttavia come precisato all’art. 18.1 del Disciplinare di gara (pag.43, punto 1) “è consentito agli operatori economici presentare formulazioni differenti della clausola a condizione ne vengano rispettati i contenuti prescrittivi”. Pertanto, è consentito agli OO.EE. presentare differenti ed alternative formulazioni della “CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE”, i cui contenuti prescrittivi verranno valutati dalla Commissione di gara in quanto compatibili con l’oggetto della garanzia assicurativa prevista dai CC.TT. di gara.
9) Premesso che il Capitolato Tecnico all'art.49 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) e limitazioni territoriali – - prevede il rispetto di sanzioni, divieti o restrizioni imposte da risoluzioni di organismi nazionali o internazionali, tuttavia come precisato all’art. 18.1 del Disciplinare di gara (pag.43, punto 3) “è consentito agli operatori economici presentare formulazioni differenti della clausola a condizione ne vengano rispettati i contenuti prescrittivi”. Pertanto, è consentito agli OO.EE. presentare differenti ed alternative formulazioni della “CLAUSOLA MISURE RESTITTIVE E LIMITAZIONI TERRITORIALI”, i cui contenuti prescrittivi verranno valutati dalla Commissione di gara in quanto compatibili con l’oggetto della garanzia assicurativa prevista dai CC.TT. di gara.

10) Vedasi quanto indicato alle precedenti risposte 7), 8) e 9).

11) Si conferma l’applicazione di quanto previsto dall’Art. 27 del Capitolato tecnico, anche ai sensi dell’art.1917 C.C.
12) Si conferma quanto previsto dall’Art. 39 del Capitolato tecnico, nei limiti dei beni e della garanzia colpiti da sinistro.
13) Si conferma quanto previsto dall’Art. 40 del Capitolato tecnico, nei limiti dei beni e della garanzia colpiti da sinistro.
14) In riferimento alla Sezione SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, e segnatamente rispetto la tabella ivi riportata, si precisa che gli importi indicati nella colonna “Limite di indennizzo per sinistro e per anno €”, in valore assoluto (cifra fissa), anche laddove modificati in base alla varianti consentite dal Disciplinare di gara, devono intendersi quali limiti di indennizzo per sinistro ed annualità assicurativa in aggregato per tutti i beni assicurati, fermi i sottolimiti relativi (percentuali) per singolo cespite.
15) Si conferma che quanto indicato alla Sezione SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, alla voce “Massimo indennizzo per sinistro e anno” (stop loss) deve intendersi quale massimo indennizzo di polizza previsto per sinistro e per annualità assicurativa, fermi i differenti sottolimiti previsti dal C.T.

16) Si conferma l’interpretazione da Voi indicata e pertanto prevarrà l’offerta migliorativa di 9 mesi, qualora proposta dall’O.E.

17) Si conferma, che non sarà dovuta ulteriore proroga tecnica, oltre ai 6 o 9 mesi previsti, secondo l’offerta formulata.
18) Si conferma l’efficacia dell’esclusione di cui all’art.33, lett.s), salvo quanto indicato nel CT all’art. 24 (punto viii: Spese per mantenimento attività e servizi, indennità aggiuntiva, e punto x: Mancato godimento e/o perdita delle pigioni).
19) Relativamente all’AOU DI Modena, l’ammontare delle “consistenze patrimoniali” rese disponibili agli OO.EE. coincidono con quanto riportato sia nel CT lotto 2 (alla voce SCHEDA VALORI E PARTITE ASSICURATE) sia nell’allegato 13 (Dettaglio calcolo premio Lotto 2).
Relativamente alla AUSL di Imola, si rileva viceversa una differenza tra quanto riportato nel CT e nell’Allegato 13 - Dettaglio calcolo premio Lotto 1 – e le “consistenze patrimoniali” rese disponibili agli OO.EE.; pertanto, a parziale rettifica di quanto riportato nel CT lotto 1 e nell’Allegato 13 - Dettaglio calcolo premio Lotto 1 – si precisa e stabilisce che la somma corretta assicurata indicata alla voce SCHEDA VALORI E PARTITE ASSICURATE di cui al Lotto 1, alla partita 1) dell’AUSL di Imola deve intendersi pari ad 311.324.704,00, e parimenti nell’allegato 13 lotto 1.

20) Si precisa che come indicato nel Progetto Tecnico reso disponibile agli OO.EE., i beni mobili da garantire riferiti all’Ospedale di Sassuolo risultano “ubicati in larga parte presso la sede ospedaliera di Sassuolo”, assicurata all’interno del contratto stipulato dalla Ausl di Modena, e parzialmente nelle restanti ubicazioni indicate.

21) Si conferma che la revisione prezzi non opera in caso di regolazioni e/o modifiche accordate di prestazioni contrattuali.

22) Impianti fotovoltaici sono installati al servizio e sul coperto di numerosi fabbricati da assicurare; non è possibile in questa sede indicare l’esatta ubicazione di detti impianti né il relativo valore. Si precisa che non esistono cosiddetti “parchi fotovoltaici” o installazioni di impianti al di fuori dei fabbricati da assicurare..

23) Non è disponibile in questa sede una suddivisione puntuale delle somme assicurate alla partita beni mobili tra apparecchiature elettromedicali e restante contenuto di tipo diverso.

24) No, Enti diversi da quelli espressamente richiamati negli atti di gara non potranno aderire alla Convenzione

25) Si conferma quanto indicato all’art. 8 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità, punto 5, tuttavia si precisa che quanto indicato non si riferisce alle prescrizioni tecniche antiincendio di competenza delle Aziende Sanitarie Contraenti.

26) Fermo quanto riportato al punto 8 dell’art.8, i corrispettivi dovuti al Fornitore sono quelli stabiliti dall’art.13, calcolati sulla base dei premi offerti di cui all’offerta economica, né d'altronde si ravvisa come la prestazione assicurativa stabilita dai CC.TT. possa essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle aziende sanitarie contraenti.

27) Si conferma che anche ai contratti assicurativi trova applicazione quanto disciplinato all’art. 19 dello Schema di convenzione.

28) In caso di aggiudicazione si procederà alla sostituzione da Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali a Titolare Autonomo del Trattamento.

29) Si conferma che qualora il sottoscrittore non sia il Rappresentante Legale, può procedere alla sottoscrizione della Convenzione soggetto munito di idonea procura speciale.

Chiarimento PI258083-24

Ultimo aggiornamento: 05/07/2024 10:43

Domanda : Buon giorno in merito alla gara Aven e Avec 2024 avrei bisogno di sapere se, oltre alla dichiarazione dei segreti tecnici commerciali dobbiamo anche dichiarare i Giustificativi e se si se dobbiamo inserirli nell'offerta economica.

Risposta : In fase di partecipazione non è richiesto di dichiarare i Giustificativi dell’offerta.

Chiarimento PI244308-24

Ultimo aggiornamento: 24/06/2024 10:08

Domanda : Con riferimento i lotti 1 e 2 All risks, richiediamo quanto segue: 1. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione dell’esclusione Cyber di pagina 31 del capitolato con la seguente: 1. In deroga a quanto stabilito nelle altre sezioni della presente Polizza e negli eventuali allegati, la presente Polizza esclude qualsiasi: 1.1. Danno Cyber, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 2 sotto; 1.2. perdita, danno, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a o in connessione a qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 3 sotto; a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase. 2. Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, la presente Polizza copre il Danno o la perdita Materiale ai Beni Assicurati ai sensi della presente Polizza, causati da qualsiasi Incendio o Esplosione che derivi direttamente da un Incidente Informatico, a meno che tale Incidente informatico non sia causato da, derivante da, relativo a, o connesso a un Attacco Informatico, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico. 3. Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, qualora i supporti di elaborazione elettronica dei dati posseduti o gestiti dall’Assicurato subiscano perdite o danni materiali coperti dalla presente Polizza, questa coprirà il costo della riparazione o della sostituzione del Supporto di elaborazione elettronica dei dati stesso più i costi di copia dei Dati da back-up o da originali di una generazione precedente. Questi costi non comprendono la ricerca e l'ingegneria, né i costi di riproduzione, raccolta o assemblaggio di tali Dati. Se il supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione dell’indennizzo sarà costituita dal costo del supporto vergine. La presente Polizza non copre tuttavia l’importo relativo al valore di tali Dati per l’Assicurato o per qualsiasi altra parte, anche se tali Dati non possono essere riprodotti, raccolti o assemblati. 4. Nel caso in cui una qualsiasi sezione di questo allegato venga ritenuta invalida o inapplicabile, le restanti sezioni rimarranno valide ed efficaci a tutti gli effetti. 5. Questo allegato prevale su qualsiasi altra disposizione di Polizza o di qualsiasi altro allegato relativi ai Danni Cyber, Dati o supporto di elaborazione elettronica dei dati, e, se in contrasto, la sostituisce. Definizioni 6. Per Danno Cyber si intende qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a, o connessi a qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico. 7. Per Attacco Informatico si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali collegati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico. 8. Per Incidente Cyber si intende: 8.1 qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni collegati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico; o 8.2 qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale collegate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico. 9. Per Sistema informatico si intende: 9.1 qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o qualsiasi configurazione dei suddetti e inclusi qualsiasi input, output, dispositivi di archiviazione Dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati, di proprietà o gestito dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte. 10. Per Dati si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico. 11. Per Supporto di elaborazione elettronica dei dati si intende qualsiasi proprietà assicurata ai sensi della presente Polizza su cui è possibile memorizzare i Dati ma non i Dati stessi. 2. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, inserimento della seguente Clausola di esclusione territoriale: Si intendono esclusi dal perimetro dell’assicurazione i seguenti paesi: Afghanistan, Belarus, Cuba, Iran, Myanmar, North Korea, Russia, Syria, Ukraine (comprese le regioni dell'Ucraina controllate dal governo non ucraino: regioni della Crimea inclusa Sevastopol; Donetsk; Luhansk; Zaporizhzhia; e Kherson), Venezuela, Yemen, Territori Palestinesi (Striscia di Gaza e Cisgiordania inclusa Gerusalemme). Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione della clausola SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI di pagina 40 con la seguente: Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali. La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America. 3. Conferma che la classe costruttiva relativa al patrimonio immobiliare sia non combustibile, ovvero che gli immobili siano costruiti in misura predominante in cemento armato, acciaio, muratura 4. premio annuo lordo e assicuratore in corso

Risposta :

1) Premesso che il Capitolato Tecnico all'art. 33 - Esclusioni e beni esclusi dall'assicurazione - punto III, esclude i danni subiti dai dati e dai sistemi informatici (cd. Cyber exclusion), come precisato all’art. 18.1 del Disciplinare di gara (pag. 43, punto 2) “è consentito agli operatori economici presentare formulazioni differenti della clausola a condizione che ne vengano rispettati i contenuti prescrittivi”.

2) Premesso che il Capitolato Tecnico all'art.49 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) e limitazioni territoriali - prevede il rispetto di sanzioni, divieti o restrizioni imposte da risoluzioni di organismi nazionali o internazionali, come precisato all’art. 18.1 del Disciplinare di gara (pag. 44, punto 3) “è consentito agli operatori economici presentare formulazioni differenti della clausola a condizione che ne vengano rispettati i contenuti prescrittivi”.

3) Al riguardo, si rimanda a quanto indicato alla definizione di “beni immobili” di cui al Capitolato Tecnico di gara, che si riporta integralmente: “I beni immobili sono di costruzione e copertura prevalentemente incombustibile; non si esclude tuttavia l’esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili.”

4) Al riguardo, si rimanda al Progetto Tecnico allegato alla documentazione di gara e reso disponibile agli OO.EE.


Chiarimento PI235803-24

Ultimo aggiornamento: 18/06/2024 14:32

Domanda : Buon giorno, in merito alla gara in oggetto vorrei chiedere conferma che non è necessario presentare, come requisito sia commerciale che professionale, nessun bilancio e nessun contratto con certificato di buon esito.

Risposta : Ai fini della partecipazione alla procedura di gara in oggetto, è necessario possedere, per entrambi i Lotti, i soli requisiti di idoneità professionale previsti al paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara.

Chiarimento PI236193-24

Ultimo aggiornamento: 18/06/2024 14:27

Domanda : Buon giorno avrei un quesito, nel disciplinare avete precisato che si deve inserire il premio annuo lordo e il sistema calcolerà il periodo di richiesta, quindi la decorrenza contrattuale sarà 11.09.2024 e prima quietanza 31.12.2024 per avere così la scadenza annua al 31.12 di ogni anno?

Risposta : Ai fini della proposizione dell’offerta, come previsto nello Schema di offerta economica, allegato alla documentazione di gara, occorre indicare nella piattaforma SATER il premio lordo riferito, per singolo Ente, al periodo 11/09/20924-31/12/2024 ed il premio lordo annuale per il periodo 31/12/2024-31/12/2028.

Ultimo aggiornamento: 11-09-2024, 12:27