Domanda : Buongiorno, è possibile partecipare con la sola SOA in OG dii (leggasi OG1) IV-Bis subappaltando le altre categorie, o occorre avere una OG1 che copra l'intero importo di gara?
Risposta :
Ai sensi dell'art. 30 co. 1 Allegato II.12 D.lgs. 36/2023 "Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori …".
Più precisamente si riporta quanto previsto al paragrafo 6.2 dal bando di gara al punto “Requisiti di qualificazione/Iscrizione S.O.A - Certificazione di qualità aziendale
Per la partecipazione alla presente procedura, fermo restando quanto disposto dall'art. 30 Allegato II.12 e dall'art. 68 c. 11 del Codice, sono stati individuati i seguenti requisiti minimi:
- possesso di attestazione SOA per la categoria prevalente OG1 per importo almeno pari a quanto riportato nella precedente tabella;
- possesso di attestazione SOA per la/e categoria/e scorporabile/i OS3, OS28, OS30 per importo almeno pari a quanto riportato nella precedente tabella.
In alternativa il concorrente può ricorrere al c.d. subappalto obbligatorio/qualificatorio per tutte o parte delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria (OS3, OS28, OS30), fermo restando che il/i requisito/i relativo/i alla/e categoria/e scorporabile/i non posseduta/e (o posseduta/e solo in parte), deve/devono essere posseduto/i con riferimento alla categoria prevalente (in tal caso, il concorrente deve rendere, a pena di esclusione, la dichiarazione di voler subappaltare le lavorazioni di che trattasi).
In alternativa, per la categoria OS3, avente importo inferiore a Euro 150.000,00, è ammessa la qualificazione tramite possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 Allegato II.12 del Codice
Si precisa quanto che ai sensi dell'art. 2 co. 2 Allegato II.12 D.lgs. n. 36/2023 la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.
Per i raggruppamenti temporanei, i consorzi e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.
In applicazione dell'art. 18 co. 21, Allegato II.12 D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la/e categoria/e OS3, OS28 e OS30 è ammessa la sussidiarietà della categoria OG11, fermo restando il possesso della classifica idonea alla esecuzione dei lavori di cui trattasi…”.
Pertanto, nel caso rappresentato, qualora il concorrente non possedesse la qualificazione nelle categorie scorporabili (OS3, OS28 e OS30), dovrà ricorrere al subappalto necessario dichiarandolo in domanda di partecipazione e dovrà essere in possesso dell'attestazione SOA in categoria OG1 classifica V.