Domanda : Buongiorno, con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti validi per entrambi i lotti. 1)In riferimento all'art. 10 del Disciplinare relativamente all'importo delle cauzioni provvisorie, si chiede gentilmente di confermare se in caso di possesso del certificato Uni En Iso 9001:2015, la polizza possa essere ridotta prima del 30%, poi del 20% in caso di possesso del certificato Uni Iso 45001:2018 e in ultimo di un ulteriore 10% in caso di verifica telematica della polizza. Per quanto sopra si chiede se l’importo delle cauzioni provvisorie sia pari a € 239.258,88 per il lotto 1 e pari ad € 317.157,12 per il lotto 2. 2)Si chiede cortesemente di indicare l'ammontare delle spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell’Accordo quadro. 3)In riferimento al seguente capoverso riportato all'art. 4 del CSA: "In caso di impossibilità temporanea sopravvenuta di uno o più prodotti indicati nella Richiesta di approvvigionamento, la Farmacia provvederà all’acquisto sul libero mercato imputando al Fornitore il maggior prezzo. Se richiesto da una o più Farmacie, i prodotti eventualmente non trattati direttamente dal Fornitore, dovranno essere inseriti nella gamma offerta entro 30 giorni dalla richiesta", si segnala che la diponibilità dei prodotti dipende da tutta la filiera distributiva del farmaco e non è unicamente ascrivibile all'attività svolta dal grossista. Considerare soggetta ad addebito la presenza di un mancante risulta particolarmente oneroso. Si consideri altresì che il Grossista normalmente gestisce nei propri magazzini migliaia di referenze assicurando un ottimo livello di servizio ed in particolare la scrivente società potrà essere in grado di effettuare le consegne in base alle disponibilità presenti nei propri magazzini al momento di ricevimento dell'ordine impegnandosi a garantire il miglior livello di referenziazione. Nonostante le referenze e la gamma disponibili potrebbe provvisoriamente registrarsi qualche mancante fisiologico o di mercato. Si chiede conferma che tali casistiche siano escluse dall’applicazione delle penali o di eventuali spese. 4)In riferimento al seguente capoverso riportato all'art. 5 del CSA: "Il documento di trasporto dovrà essere sottoscritto per ricevuta dal personale della Farmacia che prenderà in consegna il/i plico/chi (Direttore o suo incaricato) salvo diverso accordo tra le parti", si specifica che l’operatore economico sta perseguendo una politica di maggiore “sostenibilità” del ciclo logistico cercando di attenuare il più possibile l’impatto ambientale. Questo si esplica anche nella dematerializzazione del DDT che non viene più consegnato in formato cartaceo ma è disponibile in formato elettronico. Si richiede, pertanto, di poter accettare il Documento di Trasporto elettronico in sostituzione di quello cartaceo. 5)In riferimento al seguente capoverso riportato all'art. 6 del CSA: "Per i prodotti di nuova immissione in commercio, se del caso, dovrà essere garantita la possibilità di prenotazione", si chiede gentilmente di specificare la richiesta in quanto le consegne vengono generalmente effettuate in base alle disponibilità presenti in azienda al momento del ricevimento dell’ordine. 6)In riferimento alle prescrizioni sulla fatturazione riportate all'art. 8 del CSA, si chiede se possano considerarsi assolte, trasmettendo la documentazione mediante il tracciato xml previsto dalla Pubblica Amministrazione (indicante i dati obbligatori previsti dalla fatturazione elettronica mediante il tracciato xml della P.A.). L’OE potrà altresì fornire ulteriori informazioni necessarie alle Vs spettabili Farmacie aderenti all'Accordo Quadro con un file excel da inviare per posta elettronica. 7)Si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale la procedura è indetta, in particolare per il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. N. 36/2023 8)In riferimento all'art. 19 punto 11 dell'Allegato 5 Schema Accordo Quadro: "In caso di mancato adempimento all’obbligazione di cui all’articolo 9 comma 3, l’Agenzia potrà applicare una sanzione giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille fino al 20% dell’importo dell’Accordo Quadro", si chiede cortesemente di indicare il riferimento corretto, in quanto l'art. 9 comma 3 non è presente nell'Allegato 5 Schema Accordo Quadro. 9)In riferimento all'art. 19 punto 12 dell'Allegato 5 Schema Accordo Quadro: "In caso di mancato adempimento anche ad una sola delle obbligazioni di cui al precedente art. 9, comma 4 l’Agenzia potrà applicare una sanzione giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille fino al 20% dell’importo dell’Accordo Quadro", si chiede cortesemente di indicare il riferimento corretto, in quanto l'art. 9 comma 4 non è presente nell'Allegato 5 Schema Accordo Quadro. 10)si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale in caso di un solo OE aggiudicatario, quest'ultimo si aggiudicherà per il biennio il 100% dell'importo dell'accordo quadro pari ad euro per il lotto 1 a 19.780.000,00 e per il lotto 2 pari ad euro 26.220.000,00. 11)si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale in caso di tre OE aggiudicatari, quest'ultimi si aggiudicheranno rispettivamente per il lotto 1: 1° aggiudicatario lotto 1 una somma pari al 30% del 50% dell'importo biennale di gara pari ad euro 2.967.000,00; 2° aggiudicatario lotto 1 una somma pari al 15% del 50% dell'importo biennale di gara pari ad euro 1.483.500,00; 3° aggiudicatario lotto 1 una somma pari al 5% del 50% dell'importo biennale di gara pari ad euro 494.500,00. 12)Si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale gli importi dei lotti indicati nella documentazione di gara non saranno decurtati del ribasso offerto, pertanto s'intende che sono importi massimi spendibili indipendentemente dal ribasso offerto. Qualora l'interpretazione non fosse corretta si chiede di specificare gli importi che l'OE potrà aggiudicarsi. 13)Al fine di consentire una corretta valutazione della gara si chiede cortesemente l'elenco delle Farmacie/Enti che hanno espresso il fabbisogno di forniture di farmaci per la presente gara e se disponibili l'importo espresso per ciascuno di essi. 14)In riferimento all'art. 25 punto 1 dell'Allegato 5 Schema Accordo Quadro: "Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi", si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale le prescrizioni sopra riportate possano ritenersi applicabili solo in caso in cui l'OE è direttamente responsabile del danno nell'esecuzione del servizio. 15)Si chiede se Lo schema di accordo-quadro è da ritenersi “schema tipo” che potrà essere adattato alle specificità dei singoli rapporti contrattuali che rivestiranno le parti in sede di sottoscrizione del contratto/accordo quadro.
Risposta :
1) Non si conferma. Il possesso delle certificazioni che legittimano la riduzione dell’importo della garanzia provvisoria è indicato al paragrafo 10. GARANZIA PROVVISORIA del Disciplinare di gara a cui si rinvia integralmente.
2) Le spese contrattuali riguardano il pagamento dell’imposta di bollo secondo quanto previsto all’ALLEGATO I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto (Art. 18, comma 10), del D.lgs.n. 36/2023 a cui si rimanda.
3) Si conferma quanto indicato all’articolo 4. RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO del Capitolato tecnico.
4) Si conferma l’accettazione del Documento di Trasporto elettronico.
5) Si conferma quanto indicato all’articolo 6 del Capitolato speciale.
6) Si conferma.
7) Si conferma
8) Trattasi di errore materiale, tuttavia, si precisa che lo Schema di Accordo quadro è un documento da perfezionare in fase di stipula. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 9 dello Schema di Accordo Quadro saranno eventualmente applicate dall’Agenzia le penali di cui all’art. 19 del sopra citato Schema di accordo quadro.
9) Trattasi di errore materiale, tuttavia, si precisa che lo Schema di Accordo quadro è un documento da perfezionare in fase di stipula. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 9 dello Schema di Accordo Quadro saranno eventualmente applicate dall’Agenzia le penali di cui all’art. 19 del sopra citato Schema di accordo quadro.
10) Si conferma.
11) Non si conferma l’interpretazione, si chiarisce che le percentuali del 30%, del 15% e del 5% saranno applicate al 100% dell’importo biennale a base di gara di ciascun lotto.
12) Si conferma, gli importi dei lotti non saranno decurtati del ribasso offerto.
13) Si riportano in tabella gli Enti/Farmacie che hanno aderito agli Accordi quadro stipulati in esito all’edizione 5 con i relativi importi degli ODF emessi.

14) Si conferma quanto indicato all’Articolo 25 punto 1 dello Schema di Accordo quadro.
15) Lo schema di Accordo Quadro allegato alla documentazione di gara costituisce il riferimento contrattuale che sarà integrato e perfezionato prima della stipula con l’operatore o gli operatori aggiudicatari.