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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - Procedura aperta per la conclusione di Accordi Quadro di lavori per Aziende ed Enti del SSR – Area Vasta Emilia Centrale, suddivisa in lotti multioperatore
Ente appaltanteINTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto44.816.556,79 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema18/02/2026
Termine richiesta chiarimenti31/03/2026 12:00
Termine presentazione delle offerte13/04/2026 16:00
Apertura busta amministrativa14/04/2026 10:00
Requisiti di sostenibilità ambientalesi

Ambito di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi

Requisiti di sostenibilità socialesi

Previsione di specifiche clausole sociali

Allegati

Referenti

Laurenti Arianna

telefono: 3332067947
cellulare: 0515273342

De Meo Davide

telefono: 0515275247

Crabbia Raffaella

telefono: 3332068857

Shehaj Ervin

telefono: 0515276421

Sichetti Francesco

telefono: 3313657168

Porcelluzzi Michele Nunzio

telefono: 0515273015

Mazzoli Cristina

telefono: 0515273435

Malatesta Alessia

telefono: 0515273268

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Lotto 1 - AQ lavori Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico di Sant’Orsola

CIG: BA74159FDC
OpenData ANAC

Lotto 2Lotto 2 - AQ lavori Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

CIG: BA7415A0B4
OpenData ANAC

Lotto 3Lotto 3 - AQ lavori Istituto Ortopedico Rizzoli

CIG: BA7415B187
OpenData ANAC

Lotto 4Lotto 4 - AQ lavori Azienda Ospedaliera di Ferrara e Azienda Sanitaria Locale di Ferrara

CIG: BA7415C25A
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI166087-26

Ultimo aggiornamento: 31/03/2026 13:24

Domanda : Buongiorno, siamo a porre due quesiti: 1) si chiede conferma che a comprova della referenza possa essere ritenuto valido il collaudo per il quale la Commissione ha già emesso il verbale di constatazione che accerta le condizioni per l'occupazione e l'uso dell'opera e che a seguito di questo sia stato emesso il "verbale di riconsegna anticipata dei lavori", con occupazione dell'immobile e attivazione delle attività sanitarie da parte dell'Azienda Ospedaliera. 2) Relativamente al Lotto 2 siamo con la presente a chiedere quando nell'allegato 14 "Allegato 14 - Prospetto Interventi Lotto 2" si fa rifermento ad Interventi vari di manutenzione su immobili in provincia di Bologna - comuni vari, quali siano i comuni e numero e tipologia di immobili. L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Risposta : Con riferimento al primo quesito si conferma e si rinvia al Chiarimento PI140164-26.

Quanto al secondo quesito, si precisa che gli immobili oggetto degli interventi sono compresi nell’elenco degli immobili in proprietà/in uso da parte dell’Azienda, pubblicato sul sito istituzionale al seguente link: https://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/dipartimenti-di-supporto/dipartimento-tecnico-patrimoniale/uoc-patrimonio/trasparenza/patrimonio-immobiliare/anno-2025

Chiarimento PI162580-26

Ultimo aggiornamento: 30/03/2026 18:06

Domanda : Spett.Le Stazione Appaltante, Vi segnaliamo che non è possibile procedere con il pagamento del contributo Anac, in quanto inserendo il codice CIG nel portale il sistema restituisce il seguente messaggio: ! GAE07 - Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante. Si chiede cortesemente un Vs. intervento al fine di poter procedere al pagamento entro i termini previsti. Cordiali saluti.

Risposta : Sentito il call center di ANAC, la difficoltà segnalata sembra dovuta ad un malfunzionamento momentaneo, ad oggi risolto.

Si invita a ripetere l'operazione segnalando eventuali ulteriori impedimenti.

Chiarimento PI157606-26

Ultimo aggiornamento: 25/03/2026 17:38

Domanda : Per quanto concerne i lavori del lotto 4 siamo in possesso di prevalente (OG12) virtualmente in grado si coprire le scorporabili (peraltro l'OG1 è posseduta). Mi confermate che non si può comunque accedere all'istituto del subappalto (qualificante) per la totalità delle lavorazioni OG3, OS28, OS3, OG11, OS4, OS30; OG2? dagli art. 6.2 e 8 sembrerebbe desumersi la richiesta appartenenza della categoria all'operatore o al gruppo.

Risposta :

Si conferma.

Resta salva, seppur con esclusione della categoria OG2, la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento alle condizioni di cui al par. 7 del medesimo Disciplinare.
Inoltre, con riferimento alla cat. OG2, ai fini della dimostrazione dei requisiti, qualora non sia posseduta attestazione SOA, trova applicazione l'art.10 dell'allegato II.18 nei termini di cui al par. 6.2 del Disciplinare.


Chiarimento PI155690-26

Ultimo aggiornamento: 25/03/2026 12:03

Domanda : Buongiorno, in caso di emissione della garanzia provvisoria prima della comunicazione di proroga del termine di scadenza, si chiede se è sufficiente far emettere una appendice di modifica del termine o se è necessario riemettere una nuova polizza. Grazie

Risposta : Si conferma

Chiarimento PI152955-26

Ultimo aggiornamento: 24/03/2026 18:16

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, relativamente alla presente procedura, si chiede conferma che, in caso di partecipazione nella forma di consorzio stabile ai sensi dell’art. 65, comma 2 lett.d) che indica la consorziata quale esecutrice, con riferimento al paragrafo 18.1 punto 6 “Possesso di certificazioni in materia ambientale, sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione corruzione, diversità ed inclusione e parità di genere” del Disciplinare di gara, ai fini dell’attribuzione del punteggio sia sufficiente il possesso delle certificazioni in capo al solo consorzio (e non anche alla consorziata esecutrice). Cordiali saluti.

Risposta :

La riposta è negativa.

Si confermano le prescrizioni del Disciplinare di Gara (cfr. par. 18.1, pag.82, laddove si prevede che “nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio solo qualora tutti i componenti il RTI e tutte le Imprese (con esclusione dei progettisti indicati o associati) che eseguono le prestazioni siano in possesso della certificazione indicata”: pertanto, qualora il consorzio stabile dichiari di eseguire i lavori con la propria struttura, il punteggio sarà attribuito se le certificazioni sono possedute dal consorzio; qualora invece indichi una o pià consorziate esecutrici per l’esecuzione dei lavori, il punteggio sarà attribuito se questa/e ultima/e ne sia/siano in possesso; resta salva la possibilità di avvalimento premiale. Si rinvia ai precedenti chiarimenti PI140890-26, PI140047-26 e PI136645-26.

Chiarimento PI150483-26

Ultimo aggiornamento: 23/03/2026 18:00

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento al Criterio premiale 6.4 dell’Offerta Tecnica di cui all’art. 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA del Disciplinare di Gara, che richiede il possesso della “Certificazione ISO 30415:2021 promozione dei principi di diversità ed inclusione”, si chiede conferma che la certificazione SA8000, in quanto standard internazionale riconosciuto in materia di responsabilità sociale e che include specifici requisiti relativi alla non discriminazione e pari opportunità, alle condizioni di lavoro e al rispetto dei diritti umani, possa essere considerata analoga e quindi idonea ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto per detto criterio. Distinti saluti

Risposta : Si conferma

Chiarimento PI150401-26

Ultimo aggiornamento: 20/03/2026 17:36

Domanda : Buonasera, si chiede conferma che per la partecipazione ai lotti 1 e 2 nulla è stato modificato. Cordiali saluti.

Risposta : Si conferma

Chiarimento PI149451-26

Ultimo aggiornamento: 20/03/2026 17:34

Domanda : Con riferimento al criterio 4.2 del disciplinare si chiede di chiarire se la figura tecnica richiesta debba essere in organico all’impresa o al gruppo di progettazione e, nel caso sia richiesta all’impresa, se può essere un consulente esterno in forza di un contratto di collaborazione. Grazie

Risposta :

Premesso che la figura di cui al criterio 4.2 (Sistemi organizzativi e procedure previsti al fine di assicurare la miglior gestione delle certificazioni antincendio) sarà quella incaricata di assicurare la gestione degli adempimenti in materia di antincendio e delle procedure per il conseguimento delle relative certificazioni in fase di esecuzione dei lavori, la stessa può essere inquadrata in organico dal concorrente ovvero da quest’ultimo incaricata; nel caso dei lotti 1 e 4, può altresì essere compresa tra le figure cd. Gruppo di Lavoro per la progettazione.


Chiarimento PI140648-26

Ultimo aggiornamento: 20/03/2026 11:24

Domanda : SI CHIEDE DI CONFERMARE CHE un operatore economico che intende partecipare singolarmente al LOTTO 3 e NON sia in possesso di categoria soa OG12 nè di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per la categoria 10 A e 10 B possa partecipare ricorrendo all’avvalimento da impresa in possesso di categoria soa OG12 e di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per la categoria 10 A e 10 B. Rimanendo in attesa di cortese riscontro si porgono Gentili Saluti

Risposta :

A seguito di modifica dell’Allegato 14 con conseguente adeguamento del Disciplinare, dell’Istanza e dell’Allegato 7, per il lotto 3 non è più necessaria né la qualificazione in categoria OG12 né l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali.
Si rinvia ai documenti sopra richiamati nella versione ripubblicata in data odierna.

Chiarimento PI140890-26

Ultimo aggiornamento: 19/03/2026 19:07

Domanda : Oggetto: Richiesta chiarimenti - illegittimita' della richiesta di certificazioni in capo alle consorziate esecutrici per l'attribuzione del punteggio tecnico - Con riferimento alla procedura in oggetto, la scrivente rileva una criticita' nel sistema di valutazione delle offerte che appare in contrasto con il D.LGS. 36/2023 e i principi di massima partecipazione. Il disciplinare premia il possesso di certificazioni (ambientali, parita' di genere, sicurezza e salute, prevenzione della corruzione, diversita' ed inclusione - criterio 6 della OEV) in capo alle imprese consorziate esecutrici. Tale previsione appare oltremodo esagerata e distorsiva per le seguenti ragioni: 1. Natura del Consorzio Artigiano (art. 65 c. 2 lett.c ) : Il consorzio e' l'unico soggetto che intrattiene il rapporto organico con la S.A. e che garantisce l'affidabilita' organizzativa. Pretendere che i requisiti di "sistema" (che riguardano l'organizzazione e non l'esecuzione materiale) siano posseduti dalle singole piccole imprese artigiane annulla la ratio stessa del consorzio, nato proprio per permettere a micro realta' di competere tramite la struttura consortile e svuotando di sneso lo strumento del consorzio artigiano; 2. Violazione del Favor Partecipationis :imporre tali standard a imprese artigiane di ridotte dimensioni - che per natura delegano la gestione burocratico - organizzativa al Consorzio - trasforrma un criterio premiale dell'offerta tecnica in una forma di esclusione "di fatto" 3. Inerenza del punteggio: Le certificazioni di sistema (ambientali, parita' di genere, sicurezza e salute, prevenzione della corruzione, diversita' ed inclusione) qualificano l'assetto gestionale del concorrente (Il Consorzio). Premiarle in capo all'esecutore non apporta alcun valore aggiunto diretto alla qualita' dell'opera, ma penalizza esclusivamente il modello aggregativo previsto dalla legge 4. Orientamento Giurisprudenziale. Si richiama la recente sentenza del Tar Umbria - Sez. I, 26 agosto 2025 n. 667 -Il Tribunale ha chiarito che, nei consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett.c) i requisiti premiali come la certificazione di parita' di genere devono essere valutati in capo al Consorzio in quanto soggetto concorrente, definendo illegittima la pretesa che tali standard organizzativi siano posseduti anche dalle piccole imprese consorziate designate per l'esecuzione. Tutto cio' premesso, si richiede di confermare che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sua sufficiente il possesso dei requisiti in capo al solo Consorzio, unico soggetto responsabile della gestione della commessa.

Risposta : Si confermano le prescrizioni del Disciplinare di Gara, e si rinvia ai precedenti chiarimenti PI140047-26 e PI136645-26. A soli fini esplicativi, si precisa che la pronuncia richiamata da codesto Operatore Economico attiene a fattispecie diversa.

Chiarimento PI142944-26

Ultimo aggiornamento: 19/03/2026 19:05

Domanda : Spettabile Ente, in relazione al criterio di valutazione “7.2 Progettista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici (par. 2.6.1. del Decreto CAM) (Lotti 1 e 4)” si chiede conferma che possa essere presentato un progetto concluso e validato, nel quale siano documentati l’applicazione dei CAM, la cui realizzazione sia in corso d’opera, non essendo l’ultimazione dell’opera qualificante ai fini della progettazione.

Risposta :

Non si conferma.

Ai fini della verifica del criterio premiale previsto al par. 2.6.1 dei CAM Edilizia vigenti (DM 24.11.2025) si prevede espressamente che “Per progettazione di edifici sostenibili dal punto di vista ambientale ed energetico si intendono edifici, con collaudo tecnico-amministrativo positivo, nei quali sono stati applicati i Criteri Ambientali Minimi….”

Pertanto, in base alla medesima previsione, pur potendo comprovare il possesso di esperienza specifica nella progettazione di edifici pubblici sostenibili dal punto di vista ambientale ed energetico mediante copia del rapporto conclusivo di verifica oppure mediante il provvedimento di approvazione del progetto, il certificato di Collaudo o di regolare esecuzione, tale esperienza deve riferirsi ad opere realizzata e positivamente collaudata o regolarmente eseguita.


Chiarimento PI141891-26

Ultimo aggiornamento: 17/03/2026 18:16

Domanda : Gentile Stazione Appaltante, in merito alla Procedura aperta per la conclusione di accordi quadro di lavori, ai sensi dell’art. 22-ter, l.r.e.r. 11/2004 e dell’art. 59, d.lgs. N. 36/2023, per aziende ed enti del ssr – area vasta emilia centrale, suddivisa in lotti multioperatore, si chiede conferma che: a) i vari allegati alla Relazione Tecnica (come attestati e certificazioni) non siano da conteggiare all'interno delle 30 pagine massime della Relazione stessa; b) sia possibile eseguire modifiche all'allegato 6 della Relazione Tecnica, come per esempio inserimento di testate e piè di pagine con loghi, allargamento delle colonne di testo, ecc; c) sia possibile inserire all'interno della Relazione Tecnica anche immagini e grafici oltre al semplice testo scritto; d) per le tabelle 4.1 - 4.2 - 5.1 sia possibile inserire più righe qualora il personale indicato avesse svolto più di 3 corsi. Si rimane in attesa di Vs cortese riscontro. Cordiali Saluti

Risposta :

Si conferma. Resta fermo il limite dimensionale della Relazione di cui al par.16 del Disciplinare


Chiarimento PI140164-26

Ultimo aggiornamento: 17/03/2026 17:54

Domanda : Buonasera, con la presente formula il seguente quesito: nel caso di esecuzione di un appalto costituito da una pluralità di interventi su diversi edifici, qualora l’Operatore Economico sia in possesso di un Certificato di Esecuzione Lavori (CEL) parziale relativo alla realizzazione di un solo edificio e Verbale di Consegna Anticipata dello stesso, si CHIEDE di confermare se la conclusione dell’intervento relativo a tale singolo edificio possa essere considerata quale data di effettiva conclusione dell’intervento da indicare nell’ambito del criterio 1.1, ai fini del rispetto del requisito relativo a “intervento realizzato dal concorrente e concluso nei 10 anni antecedenti la pubblicazione del presente bando di gara”.

Risposta : Si conferma

Chiarimento PI140047-26

Ultimo aggiornamento: 17/03/2026 10:20

Domanda : "Richiesta chiarimenti in merito al possesso delle certificazioni di sistema per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 36/2023". Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, la scrivente societa', in qualita' di Consorzio di imprese artigiane, formula il seguente quesito: Il disciplinare di gara richiede il possesso di certificazioni in materia ambientale, sicurezza sul lavoro, prevenzione, corruzione, diversita' ed inclusione e parita' di genere (rif. Criteri 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5) anche in capo alle imprese consorziate indicate come esecutrici. Al riguardo, si osserva che i consorzi artigiani sono soggetti dotati di autonoma personalita' giuridica e costituiscono un'entita' distinta dai propri soci. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale e i principi del D.Lgs 36/2023, le certificazioni di sistema attengono alla capacita' organizzativa e gestionale del concorrente e devono pertanto, essere possedute dal Consorzio partecipante in proprio. Chiedere il possesso di tali certificazioni anche alle singole consorziate esecutrici apparare contrario al principio del "favor partecipationis" aggravando indebitamente la partecipazione di piccole imprese artigiane che operano attraverso lo strumento consortile che verrebbe penalizzato dal sistema di attribuzione dei punteggi. Le certificazioni richieste trattano di requisiti che qualificano l'impresa e non di requisiti tecnici strettamente legati alla specifica esecuzione d'opera. Tutto cio' premesso, si chiede conferma che, ai fini della partecipazione e dell'attribuzione dei punteggi, il possesso delle suddette certificazioni sia richiesto esclusivamente in capo al Consorzio Artigiano concorrente.

Risposta :

Si confermano le prescrizioni del Disciplinare di Gara, precisando che le certificazioni di cui ai criteri da 6.1 a 6.5 costituiscono unicamente criterio premiale per l’attribuzione del punteggio tecnico, non rilevando in alcun modo in termini di partecipazione.

Pertanto si ritengono inconferenti i rilievi sollevati in merito al favor participationis, non ravvisandosi alcuna lesione al suddetto principio, né agli altri principi di cui all’art. 3 del Codice.
Nell’esercizio della propria discrezionalità (cfr. ex multis
Consiglio di Stato n. 10566/2022) ed in ossequio a criteri di proporzionalità e ragionevolezza, il Disciplinare di gara prevede (cfr. par. 18.1, pag.82) che, nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi, venga attribuito il punteggio solo qualora tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori siano in possesso della certificazione indicata, con ciò intendendosi - nel caso prospettato - tutte le imprese indicate quali esecutrici.
Ribaditi i principi sopra richiamati e tenuto conto della sostanziale alterità tra il consorzio e le consorziate, la previsione suddetta è stata ritenuta dalla Stazione Appaltante maggiormente funzionale a qualificare l’offerta tecnica dal punto di vista oggettivo, assicurando garanzie di qualità in ordine all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’accordo quadro (in tal senso, cfr. anche TAR VENETO, sez. I, n. 1833/2025).
Resta in ogni caso salvo il ricorso all’avvalimento premiale.


Chiarimento PI136547-26

Ultimo aggiornamento: 16/03/2026 10:33

Domanda : Buongiorno, in riferimento alla procedura in oggetto, con specifico riguardo al requisito/criterio premiante relativo al possesso della certificazione UNI ISO 37001 punto 6.3 dei criteri dell'offerta tecnica (Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione), si chiede a codesta Stazione Appaltante di confermare se, in ossequio al principio di massima partecipazione e favore per la concorrenza, sia ritenuto equivalente il possesso e l’efficace attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (MOG 231),avendo entrambi gli strumenti procedure finalità identiche a dimostrare che l'azienda ha implementato controlli adeguati per prevenire la corruzione. Si osserva, infatti, che il Modello 231 prevede specifici protocolli e presìdi volti a prevenire i reati contro la Pubblica Amministrazione e fenomeni corruttivi, perseguendo le medesime finalità di tutela e integrità dello standard ISO 37001. Si chiede, pertanto, se la documentazione comprovante l'adozione del MOG 231 possa considerarsi idonea a soddisfare il requisito richiesto. Grazie

Risposta : La risposta è negativa.
Dirimente, tra le altre, risulta la circostanza che, a differenza della Certificazione 37001, rilasciata da Ente Terzo in conformità alla norma medesima, il Modello Organizzativo 231, costituisce, pur con le formalità richieste dalla normativa richiamata, un sistema di autoregolazione interna (cfr. altresì l’art. 6, commi 1, lett. b), e 4 e 4-bis del D.lgs 231/2001 inerenti le caratteristiche dell’Organismo di Vigilanza).

Chiarimento PI136645-26

Ultimo aggiornamento: 16/03/2026 10:33

Domanda : Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, il disciplinare di gara richiede il possesso di certificazioni in materia ambientale, sicurezza sul lavoro, prevenzione corruzione, diversita; ed inclusione e parita; di genere (rif. criteri 6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.4 - 6.5). Si chiede conferma che ai fini della partecipazione e dell’attribuzione dei punteggi, il possesso delle suddette certificazioni sia richiesto esclusivamente in capo al Consorzio artigiano concorrente.

Risposta :

Si confermano le prescrizioni del Disciplinare di Gara.
Le certificazioni di cui ai criteri da 6.1 a 6.5 costituiscono unicamente criterio premiale per l’attribuzione del punteggio, non rilevando in termini di partecipazione, bensì solo quale elemento dell’offerta tecnica.
Al par. 18.1 (v.pag.82) si precisa chiaramente che nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio solo qualora tutti i componenti il RTI e tutte le Imprese (con esclusione dei progettisti indicati o associati) che eseguono le prestazioni siano in possesso della certificazione indicata, con ciò intendendosi, nel caso prospettato di partecipazione di un consorzio di imprese artigiane, che verrà attribuito il punteggio (pari ad 1 per ciascuna certificazione) solo qualora la certificazione sia posseduta da tutte le imprese indicate quali esecutrici.
Resta in ogni caso salvo il ricorso all’avvalimento premiale.


Chiarimento PI138174-26

Ultimo aggiornamento: 16/03/2026 10:26

Domanda : Buongiorno, con la presente si chiede conferma, per quanto attiene la Relazione tecnica, se sia possibile cambiare l’orientamento delle pagine da verticale a orizzontale per favorire la leggibilità delle tabelle preimpostate nel modello Allegato 6.

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI136527-26

Ultimo aggiornamento: 13/03/2026 11:14

Domanda : Si chiede conferma che nell’allegato 6 – Modello Relazione Tecnica, a p. 7, con riferimento al criterio 5.1 il riferimento al “Direttore dei lavori” sia frutto di un refuso e che la tabella vada compilata con riferimento al Direttore Tecnico di cantiere

Risposta : Si conferma

Chiarimento PI134791-26

Ultimo aggiornamento: 13/03/2026 10:56

Domanda : Relativamente al lotto 1 si chiede di chiarire quanto segue: a pag 35 del disciplinare sono indicati gli importi relativi alle singole categorie di lavorazione la somma dei quali risulta essere € 4.296.240,00. A pag. 28 del disciplinare è precisato che l’importo massimo aggiudicabile relativamente al lotto 1 è il 60% dell’importo complessivo che, per la sola parte lavori esclusa la progettazione, risulta essere € 3.978.000,00. Si chiede, in caso di RTI verticale, se sia corretto considerare gli importi di cui alla tabella di pag. 35 per individuare le percentuali di esecuzione lavori dei singoli componenti del raggruppamento.

Risposta :

Con riferimento al Lotto 1, si precisa che:
  • nella tabella di pag. 14 del Disciplinare di gara (par. 3) è riportato l’importo complessivo presunto delle lavorazioni comprese nell’Accordo Quadro;
  • nella tabella di pag. 35 del Disciplinare di gara (par. 6.2.) è indicato l’importo di ciascuna categoria di lavorazioni ai fini della qualificazione del concorrente (singolo o raggruppato), stabilito in proporzione alla quota massima aggiudicabile al medesimo, salva l’esigenza di affidamento unitario dei singoli interventi (cfr. pag. 34);
  • nella domanda di partecipazione, in caso di RTI verticale, è possibile indicare, in luogo della quota percentuale, la/e categoria/e di lavorazioni che ciascun componente del raggruppamento intende assumere, fermo restando quanto previsto dall’art. 30, comma 2 dell’All.II.12.

Chiarimento PI135296-26

Ultimo aggiornamento: 13/03/2026 10:50

Domanda : Con riferimento al punto 5.1 dell'offerta tecnica, pag. 7-8 ALLEGATO 6, siamo a richiedere se sia possibile indicare i nomi e cognomi delle 3 figure del Responsabile dell'accordo quadro, del Direttore tecnico e del Preposto alla sicurezza, oppure se debbano essere indicate solo le esperienze in materia formativa e curriculare senza indicare i nominativi. Inoltre con riferimento al punto "Capacità di gestione delle criticità tipiche dei cantieri in ambienti sanitari, con attenzione alla sicurezza degli operatori e degli utenti durante lo svolgimento di attività sanitarie in corso", siamo a richiedere se si tratti della descrizione di casi pratici o piuttosto di un mansionario legato a ciascuna figura in oggetto

Risposta :

Con riferimento al primo quesito, le tre figure del Responsabile dell’Accordo Quadro, del Direttore Tecnico e del Preposto alla sicurezza vanno individuate in relazione allo specifico ruolo che dovranno ricoprire, in caso di aggiudicazione, nell’ambito dell’ Accordo Quadro; anche se non indicate in sede di offerta mediante il nominativo, le persone individuate dovranno risultare in possesso delle esperienze professionali e formative, delle caratteristiche e dei requisiti dichiarati in offerta.
Con riferimento al secondo quesito si rinvia alle istruzioni di compilazione dell’allegato 6.

Chiarimento PI135596-26

Ultimo aggiornamento: 13/03/2026 10:48

Domanda : Nella compilazione dell'Allegato 6 Relazione Tecnica, chiediamo conferma che un intervento che ha caratteristiche sia di natura edile che di natura impiantistica possa essere utilizzato sia per il sub Criterio 1.1 (lavori di natura edile) che per il sub Criterio 1.2 (lavori relativi ad impianti tecnologici). Grazie

Risposta :

Si conferma. Si rinvia al par. 18.1 del Disciplinare (pag. 74)

Chiarimento PI131569-26

Ultimo aggiornamento: 11/03/2026 18:19

Domanda : Buongiorno, con riferimento alla procedura in oggetto, si formula il seguente quesito: In caso di progettisti indicati in forma di costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti, il Disciplinare di gara a pagina 46 pone come “condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista”. In relazione a tale figura, si chiede se l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere civile e ambientale "Junior" e l'iscrizione all'Albo degli ingegneri, Sezione B, - con esame di Stato superato da meno di cinque anni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta – siano requisito di qualifica professionale sufficiente.

Risposta : Si conferma, ferma restando la necessità di assicurare i requisiti di idoneità professionali stabiliti per il Gruppo di lavoro di cui al par. 6.1 del Disciplinare di gara, nonché l’abilitazione e le competenze degli ingegneri Juniores previste dall’art. 46, comma 3 del D.P.R. 328/2001.

Chiarimento PI131798-26

Ultimo aggiornamento: 11/03/2026 18:18

Domanda : Nel disciplinare di gara, punto 6.2, per quanto concerne il Lotto 2, si precisa cha la Categoria a qualificazione obbligatoria OG12 (Art. 28 del Codice Appalti – d’importo pari ad €. 99.500,00) è subappaltabile al 100%, mentre per il Lotto 3, si precisa cha la Categoria a qualificazione obbligatoria OG12 (Art. 28 del Codice Appalti – d’importo pari ad €. 78.000,00, cioè d'importo inferiore a quello del lotto 2) è subappaltabile massimo al 49,99%. A tal proposito si precisa che l’art. 100 comma 4 del D.lgs. n. 36/23 consente il subappalto qualificante (o necessario) per soddisfare il possesso delle Categorie scorporabili non possedute. Vorremmo conferma che, per il Lotto 3, trattasi di un refuso e che la Categoria scorporabile OG12 sia subappaltabile al 100% a ditte in possesso di adeguata qualificazione SOA o dei requisiti art. 28 del Codice Appalti, nonchè di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, per la categoria 10 A e 10 B con classifica adeguata all’importo dei lavori assunti. In attesa di Vs. riscontro, distinti saluti.

Risposta :

Si confermano le prescrizioni del Disciplinare di Gara.

In particolare si rinvia a quanto previsto dall’art. 6.2 secondo cui “Ai sensi del comma 1 dell’art. 119 del Codice, dovrà essere realizzata a cura dell’appaltatore la “prevalente esecuzione” delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente e nelle categorie indicate […]” nelle tabelle di cui al medesimo paragrafo, tra le quali per il lotto 3, tra le altre, la cat. OG12. Nel par. 8, al quale rinvia il precedente 6.2, si precisa inoltre che anche con riferimento ai diversi interventi/contratti attuativi il cui prospetto è contenuto nell’Allegato 14 (predisposto nel rispetto dell’art. 59, c.1, secondo periodo, del Codice), “dovrà essere realizzata a cura dell’appaltatore la “prevalente esecuzione” delle lavorazioni comprese nelle seguenti categorie: [… ] per il Lotto n. 3, nella categoria prevalente OG1, nonché nelle categorie OG12, OS3, OS4, OG11 (e OS3 e OS30, per cui vale qualificazione in cat. OG11 ai sensi dell’art. 18, c.21, dell’Allegato II.12)”, considerato altresì che la categoria OG12 risulta prevalente per gli interventi progr. n. 22 e 23 del medesimo Lotto (cfr. Allegato 14) e pertanto, in forza dell’art. 119 del Codice, è subappaltabile nella misura massima del 49,99%. Restano salve le possibilità di cui all’art. 68, c.1 (partecipazione in R.T.I, anche non costituito) e 104 (avvalimento) del Codice.

Chiarimento PI132817-26

Ultimo aggiornamento: 11/03/2026 18:14

Domanda : Con riferimento alla predisposizione dell'Offerta Tecnica sulla base del "All 6 Modello relazione tecnica", chiediamo se per i sub Criteri 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 e 4.2, è consentita la predisposizione di Allegati.

Risposta :

La risposta è negativa.
La produzione di allegati alla Relazione tecnica diversi da quelli indicati dal par. 16 del Disciplinare di gara (e nel Modello di relazione tecnica costituente l’Allegato 6 al Disciplinare di gara) non è prevista.

Chiarimento PI132263-26

Ultimo aggiornamento: 11/03/2026 16:36

Domanda : Si chiede conferma che, per i lotti 2, 3 e 4, per le lavorazioni riguardanti gli impianti, in caso di applicazione di diverso contratto collettivo “che garantisce le stesse tutele economiche e normative rispetto a quello indicato nel Disciplinare di gara”, l’equivalenza delle tutele vada dimostrata con riferimento al CCNL C011, in base a quanto indicato, rispettivamente, a pag. 15, 18 e 22 del Disciplinare di gara (e non con riferimento al CCNL F012, indicato nella domanda di partecipazione alle pp. 18, 19, 20).

Risposta : Si conferma quanto previsto nel Disciplinare di Gara.

Chiarimento PI120425-26

Ultimo aggiornamento: 05/03/2026 16:19

Domanda : Spett.le Amministrazione, Con riferimento a quanto previsto nel Disciplinare di gara relativamente alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria per le lavorazioni di cui alle categorie OG12, OS4 e OG3 (ai sensi dell’art. 28 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023), si chiede cortesemente di chiarire quanto segue. In particolare, si chiede di confermare se il possesso dei requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del citato paragrafo sia richiesto esclusivamente nel caso in cui l’operatore economico intenda eseguire direttamente le lavorazioni relative alle suddette categorie. Si chiede inoltre di confermare che, qualora l’operatore economico intenda ricorrere al subappalto qualificante per l’intero importo delle lavorazioni appartenenti alle categorie OG12, OS4 e OG3, tali requisiti non debbano essere posseduti dal concorrente, fermo restando il possesso degli stessi da parte del subappaltatore indicato ai sensi della normativa vigente. Si resta in attesa di cortese riscontro.

Risposta :

Con riferimento ad entrambi quesiti, in relazione al lotto 2 (comprendente lavorazioni di cui alle categorie OG12, OS4 e OG3, singolarmente di importo inferiore ad Euro 150.000), si conferma, fermo restando che il/i requisito/i relativo/i alla/e categoria/e scorporabile/i non posseduta/e (o posseduta/e solo in parte), deve/devono essere posseduto/i con riferimento alla categoria prevalente (in tal caso, il concorrente deve rendere, a pena di esclusione, la dichiarazione di voler subappaltare le lavorazioni di che trattasi).

Per gli altri lotti, si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare ai paragrafi 6.2 e 8 in corrispondenza dello specifico lotto e della specifica lavorazione.

Chiarimento PI116377-26

Ultimo aggiornamento: 03/03/2026 17:31

Domanda : Si chiede se il certificato di Rating Legalità può essere considerato equivalente alla Certificazione ISO 37001, saluti

Risposta : In base alla Delibera AGCM n. 28361 del 28 luglio 2020, il Rating di Legalità non risulta equivalente alla certificazione 37001 e pertanto il possesso del medesimo non attribuirà punteggio in relazione al criterio 6.3 del disciplinare di gara

Chiarimento PI115551-26

Ultimo aggiornamento: 03/03/2026 12:05

Domanda : Buongiorno, in riferimento al lotto 2, si chiede conferma della possibilità di partecipare non essendo in possesso della categoria OS18-A ma coprendo il suo importo con la categoria prevalente, dichiarando poi di sub appaltare ad impresa qualificata

Risposta :

Non si conferma.

Ai sensi dell’articolo 6.2 ed 8 del Disciplinare di gara e per le motivazioni ivi esplicitate, dovrà essere realizzata a cura dell’appaltatore la “prevalente esecuzione” delle categorie ivi indicate, inclusa la categoria OS18-A, considerato altresì che tale categoria risulta prevalente per l’intervento progr. n. 2 del medesimo Lotto (cfr. Allegato 14) e pertanto, in forza dell’art. 119 del Codice, è subappaltabile nella misura massima del 49,99%. Restano salve le possibilità di cui all’art. 68, c.1 (partecipazione in R.T.I, anche non costituito) e 104 (avvalimento) del Codice.


Chiarimento PI108762-26

Ultimo aggiornamento: 02/03/2026 13:08

Domanda : Si chiede conferma che la cauzione provvisoria possa essere ridotta del 20% (cumulabile) per possesso di certificazione ISO 45001 come indicato a pag. 56 del disciplinare di gara e non del 10% come invece indicato a pagina 15 della Domanda di partecipazione (Allegato 1a).

Risposta :

Si confermano le disposizioni contenute nel paragrafo 10 (pag. 56), del Disciplinare di gara

Chiarimento PI099734-26

Ultimo aggiornamento: 23/02/2026 17:35

Domanda : Con riferimento alla procedura in oggetto, si formula il seguente quesito: Si chiede conferma se sia consentito a un medesimo soggetto (es. studio di progettazione) partecipare a lotti diversi della medesima gara (ad esempio Lotto 1 e Lotto 4) presentando offerte per conto di operatori economici distinti e tra loro indipendenti (es. Impresa A per il Lotto 1 e Impresa B per il Lotto 4). Si chiede nello specifico di confermare che tale fattispecie non sia di per sé una violazione delle norme sulla partecipazione, ferma restando l'assenza di un unico centro decisionale tra le imprese coinvolte e il rispetto dei divieti di contemporanea partecipazione per il medesimo lotto previsti al paragrafo 4 del Disciplinare di gara.

Risposta :

Si ribadisce quanto riportato nel Disciplinare di gara al paragrafo 4, sezione “Regole di partecipazione e aggiudicazione” ossia che “Ciascun concorrente può presentare offerta (e pertanto risultare aggiudicatario) per un solo lotto; (…) In caso di partecipazione ad un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, la domanda si considera presentata per il Lotto di maggiore importo; in caso di carenza dei necessari requisiti per detto Lotto, il concorrente è escluso”. La partecipazione a lotti diversi costituisce “partecipazione ad un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito” con conseguente applicazione della suddetta clausola.

Ultimo aggiornamento: 12-06-2026, 16:46