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Dati del bando

Procedura aperta per Servizi di progettazione, realizzazione e gestione delle prove relative alle procedure concorsuali delle Amministrazioni del territorio regionale.
Ente appaltanteINTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Stato proceduraChiuso
Importo appalto10.942.800,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema12/11/2024
Termine richiesta chiarimenti05/12/2024 12:00
Termine presentazione delle offerte19/12/2024 16:00
Apertura busta amministrativa20/12/2024 09:30
Data chiusura procedura29/04/2025
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Iallonardo Clara

telefono: 0515278374

Giovagnoni Manuela

telefono: 0515273542

Imperato Gianluca

telefono: 0515273430

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Procedura Aperta per i Servizi di progettazione, realizzazione e gestione delle prove relative alle procedure concorsuali delle Amministrazioni del territorio regionale

CIG: B431AADC51
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI487829-24

Ultimo aggiornamento: 13/12/2024 14:02

Domanda : Si chiede conferma che il prezzo a basta d'asta di € 1.500 (di cui al punto 3 della tabella riportata all'art. 3 della relazione tecnica) è riferito alla fornitura di una banca dati da massimo 80 quesiti (così come previsto dall'art. 2 lett.a punto iii, caratteristiche dei servizi richiesti, del Capitolato).

Risposta :

Il costo di euro 1500 per la fornitura dei quesiti rappresenta un costo fisso. Nel minimo i quesiti da fornire sono 80. È oggetto di valutazione premiale, al criterio n. 12, un numero aggiuntivo di quesiti, oltre gli 80, che l’operatore economico può offrire nell’offerta tecnica e mettere a disposizione delle Commissioni esaminatrici.


Chiarimento PI487751-24

Ultimo aggiornamento: 13/12/2024 14:02

Domanda : Ai fini della riduzione della garanzia provvisoria di cui all'art. 10 del Disciplinare, si chiede conferma che la somma garantita dovrà essere pari ad € 122.559,36 , in quanto l'operatore economico è in possesso della cartecificazione ISO 9000 e ISO 27001:2022 che danno dirttio alla riduzione della stessa rispettetivamente del 30% e del 20% tra esse comulabili.

Risposta :

Il calcolo della garanzia provvisoria è a cura degli operatori economici. Eventuali errori di calcolo sono oggetto di soccorso istruttorio e non causa di esclusione . Si conferma che le due certificazioni citate danno diritto a riduzioni della cauzione provvisoria, rispettivamente, del 30% e del 20% cumulabili.


Chiarimento PI487610-24

Ultimo aggiornamento: 13/12/2024 14:01

Domanda : In riferimento alla tabella di cui all’art. 17.1 del Disciplinare di gara (“Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”), si chiede conferma che le certificazioni di cui ai criteri n. 3 (possesso delle certificazioni ISO 9001:2015), 4 (possesso delle certificazioni ISO 27001:2022) e 5 (possesso delle certificazioni ISO 27701:2019) debbono essere possedute dal raggruppamento nel suo complesso, ai fini dell’acquisizione del corrispondente punteggio tecnico previsto. Pertanto, si chiede conferma che il criterio risulterà soddisfatto anche se non è posseduto da tutti i membri del raggruppamento.

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI485909-24

Ultimo aggiornamento: 13/12/2024 14:01

Domanda : Fermo il ribasso praticato, si chiede conferma che l’importo a base d’asta di € 1.500,00 relativo al “Servizio di noleggio e predisposizione delle sale per lo svolgimento delle prove concorsuali in presenza” (punto 6 della tabella riportata all’art. 3 della Relazione tecnica) sarà applicato in ragione del numero minimo di candidati individuato dalla Stazione appaltante pari a 100. Esemplificando, laddove il concorso preveda 200 candidati, la Stazione appaltante riconoscerà l’importo complessivo di € 3.000,00 (€ 1.500,00 x 2). A favore di questa interpretazione, si evidenzia che l’importo a candidato per la sede, pari ad € 15,00 (determinato come segue: € 1.500,00 : 100), sommato al costo a candidato pari ad € 20,00 (punto 1 della tabella riportata all’art. 3 della Relazione tecnica), corrisponde ai medi valori di mercato relativi ad affidamenti analoghi (vedasi gli affidamenti del xxxxxxxx, ove il prezzo per lo svolgimento del concorso con sede è pari a € 37,00).

Risposta :

Non si conferma. Nel rinviare alla risposta al quesito precedente PI485633-24 si ribadisce che il costo del “Servizio di noleggio e predisposizione delle sale per lo svolgimento delle prove concorsuali in presenza” è a richiesta e rappresenta un costo fisso con UM a “unità” cui si aggiungono le altre voci con la corrispondente Unità di misura .Ad es. il costo unitario per fasce dei candidati aggiuntivi oltre i 100 è evidenziato con UM a “unità” che significa a procedura, come indicato nella tabella a pag. 4 della relazione Tecnica.

Si evidenzia inoltre che è opportuno evitare nelle richieste di chiarimento i riferimenti espliciti ad altri organismi o soggetti, che si è provveduto ad anonimizzare, potenzialmente partecipanti alla procedura, posto che ciascuna SA effettua le proprie valutazioni sui prezzi a base d’asta tenendo conto di una serie di parametri afferenti i fabbisogni ad essa manifestati.


Chiarimento PI485851-24

Ultimo aggiornamento: 13/12/2024 14:01

Domanda : Il criterio di valutazione n. 9 (“Numero di candidati massimi ammessi per sessione nelle prove in presenza”) è strettamente legato alla dimensione della struttura nella quale sarà svolta la procedura concorsuale. Visto che la Stazione appaltante indica un numero di procedure in presenza superiore al n. 25 unità di servizio di noleggio e predisposizione delle sale (punto 6 della tabella riportata all’art. 3 della Relazione tecnica), si deduce che parte di esse verranno svolte in strutture non messe a disposizione dall’operatore economico. In ragione di questo, si chiede conferma della corretta interpretazione secondo cui nel criterio n. 9 bisogna indicare il numero massimo di candidati che l’operatore economico è in grado di gestire con la propria infrastruttura informatica software ed hardware, a prescindere dall’effettiva capienza della summenzionate sale (in parte messe a disposizione dell’ente e in parte dall’operatore economico).

Risposta :

Mentre si conferma che la rilevazione dei fabbisogni ha evidenziato un numero stimato in 25 di richieste di “Servizio di noleggio e predisposizione delle sale per lo svolgimento delle prove concorsuali in presenza” rispetto al numero complessivo di procedure in presenza, non si confermano gli assunti che ne seguono: il criterio n.9 richiede all’operatore economico offerente di valutare ed indicare quanti candidati è in grado di gestire simultaneamente per ciascuna sessione considerando tutti gli aspetti che tale gestione comporta (n. di device da fornire, sala idonea, e se richiesti numero di n. assessor e proctor etc…). E’ evidente che per le prove con alti numeri di candidati stimati, la gestione simultanea di un numero considerevole di candidati per sessione, comporta un vantaggio.

Chiarimento PI485689-24

Ultimo aggiornamento: 13/12/2024 13:59

Domanda : In riferimento ai servizi per le prove in presenza, di cui all’art. 2 del Capitolato (“Oggetto dell’appalto), e sulla base dei fabbisogni stimati per le procedure in presenza (punto 3 della Relazione Tecnica), si chiede conferma che sarà valutata come migliorativa (con un’attribuzione incrementale di punteggio tecnico in relazione al criterio n. 1 di cui alla tabella riportata all’art. 17.1 del Disciplinare di gara) una proposta tecnica che includa la messa a disposizione di un numero superiore a 3.000 device informatici per poter svolgere prove in presenza con più di 3.000 candidati a sessione.

Risposta :

Non si conferma. Come si evince dalla documentazione di gara non sono previste procedure con più di 3000 candidati, mentre i questionari di rilevazione dei fabbisogni hanno evidenziato l’esigenza (si ricorda che trattasi di stime) di n. 14 procedure, da svolgersi durante la durata della Convenzione, con un numero di candidati in presenza variabile tra 2001 e 3000.

Il criterio di valutazione n.1 non attiene al numero di device potenzialmente a disposizione ma alle caratteristiche tecniche in termini di sicurezza, efficienza e funzionalità della piattaforma sw ritenute apprezzabili e dunque valorizzate con il relativo punteggio tecnico. Gli elementi di valutazione del criterio n. 1 sono indicati al par. 17.1 in tabella nella colonna “Modalità di attribuzione del punteggio” .


Chiarimento PI485633-24

Ultimo aggiornamento: 13/12/2024 13:59

Domanda : Posto che l’importo a base d’asta di € 1.500,00 relativo al “Servizio di noleggio e predisposizione delle sale per lo svolgimento delle prove concorsuali in presenza” (punto 6 della tabella riportata all’art. 3 della Relazione tecnica) è riferito alle procedure in presenza fino a 100 candidati, si chiede di precisare come si intende applicare la stessa cifra per le procedure con oltre 100 candidati. In particolare, si chiede come si intenda remunerare il servizio di noleggio e predisposizione della sede per procedure con oltre 100 candidati (fasce di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 della tabella riportata all’art. 3 della Relazione tecnica), dove i costi dello stesso servizio aumentano in misura direttamente proporzionale al numero di candidati attesi.

Risposta :

Il costo di una prova e di una intera procedura concorsuale è dato dalla somma dei costi delle varie voci di listino da attivare e attivabili (costi fissi e costi dei servizi a richiesta).

L’importo a base d’asta relativo al “Servizio di noleggio e predisposizione delle sale per lo svolgimento delle prove concorsuali in presenza” rappresenta un costo opzionale e fisso nel caso di acquisizione del citato servizio per le prove in presenza; la rilevazione dei fabbisogni ha evidenziato che si stimano n. 25 richieste del predetto servizio al prezzo indicato. Nelle ipotesi di un maggior numero di candidati, il costo di questo servizio resta € 1500,00 ma aumenta il costo complessivo della procedura poiché le amministrazioni aderenti alla Convenzione dovranno sommarlo ad altre voci, tra cui il costo ulteriore per ciascun candidato aggiuntivo oltre i 100 al prezzo indicato nella fascia di riferimento.


Chiarimento PI485624-24

Ultimo aggiornamento: 13/12/2024 13:58

Domanda : 1. In riferimento al criterio di valutazione n. 1 (“Livello di sicurezza, efficienza e funzionalità del sistema”), si chiede conferma che sarà valutata come migliorativa (con un’attribuzione incrementale di punteggio tecnico) la proposta di una piattaforma software qualificata ACN livello QC2, che garantisce elevati livelli di qualità, sicurezza, performance e scalabilità, interoperabilità, portabilità.

Risposta :

Trattandosi di un criterio di tipo “D” (Discrezionale) il punteggio viene attribuito in termini di apprezzabilità più o meno elevata o inadeguatezza dell’offerta tecnica sul punto oggetto del criterio n. 1 rispetto agli elementi evidenziati come oggetto di valutazione dalla Stazione Appaltante: gli elementi oggetto di valutazione che attribuiscono punteggio tecnico se esplicitati in offerta per il criterio n.1 - poiché ritenuti qualificanti la piattaforma software da fornire- sono quelli indicati nel Disciplinare par 17.1 alla colonna denominata “Modalità di attribuzione del punteggio”.

Chiarimento PI483199-24

Ultimo aggiornamento: 13/12/2024 13:58

Domanda : Con riferimento ai criteri di valutazione delle offerte tecniche, indicati al par. 17.1 del Disciplinare di Gara, si richiede un chiarimento sui parametri che prevedono l’applicazione della formula del rialzo massimo (criteri n. 8 – 9 – 12). Si chiede se codesta Stazione Appaltante intenda applicare la formula pura, attribuendo i punteggi correlati ai 3 criteri in presenza di qualsiasi valore, senza tenere conto del fatto che valori particolarmente elevati, rispetto alle ipotesi del Disciplinare, non sarebbero comunque mai necessari o addirittura, nel caso dei quesiti, potrebbero comportare un aggravio a carico delle Commissioni Esaminatrici.

Risposta :

Nel ricordare che la presente iniziativa di gara esiterà in una Convenzione aperta a tutti gli enti/amministrazioni del territorio regionale e dunque potendosi verificare la necessità di mettere in campo prove concorsuali di differenti dimensioni rispetto al numero di candidati ed ai quesiti necessari, la SA applicherà la formula indicata nei criteri 8-9- e 12 in presenza di qualsiasi valore massimo, considerando che i valori migliorativi offerti dagli operatori economici in gara vincolano i medesimi e che in relazione al criterio n. 12 la possibilità di scelta tra un maggior numero di quesiti proposti costituisce un’opportunità a vantaggio delle Commissioni Esaminatrici.


Chiarimento PI461544-24

Ultimo aggiornamento: 28/11/2024 12:38

Domanda : 1) Si chiede conferma che per soddisfare il requisito di cui al §6.1 del Disciplinare, dell’“Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara”, sia sufficiente che dalla Visura camerale dell’operatore economico emerga che il suo oggetto sociale prevede “progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione, integrazione e commercializzazione di prodotti, servizi, reti e sistemi di telecomunicazioni, informativi ed elettronici, e in genere di soluzioni ICT” senza la formale specificazione che tali attività sono finalizzate anche alla progettazione, realizzazione e gestione delle prove relative alle procedure concorsuali delle amministrazioni del territorio regionale. 2) Si chiede di confermare che non integra subappalto l’eventuale subcontratto affidato dall’aggiudicatario a soggetti terzi nel quale non sia presente anche solo una delle due condizioni di valore e di incidenza della manodopera che invece devono sussistere congiuntamente affinché si configuri il subappalto (art. 119, comma 2, secondo capoverso, del Decreto Legislativo n. 36/2023), come affermato peraltro dalla Giurisprudenza, secondo cui le due condizioni di cui alla predetta disposizione debbono sussistere non alternativamente, ma cumulativamente per aversi subappalto (Recentemente: T.A.R. Liguria, Sez. II, 13 agosto 2019, n. 702 – T.A.R. Venezia, 13.02.2020 n. 153 e, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. V, 03.02.2021 n. 1001).» 3) Si chiede di confermare se un Operatore Economico possa utilizzare, per la esecuzione di tutte o parte delle prestazioni contrattuali, una società dalla stessa controllata, soggetta all’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte del predetto Operatore Economico (attività che si estrinseca nell’impartire direttive e nell’applicare apposite procedure di Gruppo dirette a indirizzarne la gestione e a garantirne il controllo), fermi restando il possesso in capo alla suddetta società dei requisiti di ordine generale e la permanenza in capo al predetto Operatore Economico della titolarità del rapporto contrattuale nonché della integrale responsabilità per la regolare esecuzione delle prestazioni subaffidate. Si chiede, quindi, di confermare che, al ricorrere delle anzidette condizioni, non essendo configurabile nessuna alterità sostanziale tra il del predetto Operatore Economico e la società controllata, l’affidamento a quest’ultima delle prestazioni non è configurabile come subappalto e non soggiace quindi alle limitazioni previste dall’art. 119 del d.lvo n. 36/2023, ivi comprese quelle relative al valore massimo subaffidabile.

Risposta : RISPOSTA QUESITO 1)

Premesso che l’iscrizione camerale è assurta a requisito di idoneità professionale, autonomo ed anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico professionale ed (eventualmente) economico-finanziaria dei partecipanti alla gara, si conferma che l’oggetto sociale indicato nella visura camerale può soddisfare il requisito di partecipazione della ‘idoneità professionale’ di cui al § 6.1. del Disciplinare, in quanto tale oggetto è pertinente con quota parte delle attività oggetto dell’appalto anche senza la specificazione di cui sopra [vedi art 100 comma 3 del Dlgs.vo 36/2023] Si ricorda inoltre che per il requisito di idoneità professionale, a differenza del requisito di capacità tecnico-professionale, non è ammesso l’avvalimento.

RISPOSTA QUESITO 2)
Si conferma. L'art. 119 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 recita "Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro E qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

RISPOSTA QUESITO 3)
Non si conferma, poiché si configura come subappalto anche l’affidamento di prestazioni contrattuali ad imprese in situazioni di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c. con l’aggiudicatario. D’altro canto, si ricorda che i casi che non costituiscono subappalto sono individuati tassativamente dall’art.119, comma 3 del D.Lgs.n.36/2023.

Si raccomanda di non inviare richieste contenenti più chiarimenti, ma di inviare una singola richiesta per ogni quesito/chiarimento al fine di agevolarne la gestione e poter rispondere con maggiore celerità, considerando che, attraverso la Piattaforma non possono essere rilasciate risposte parziali.

Ultimo aggiornamento: 27-08-2025, 14:43