Domanda : RICHIESTA DI CHIARIMENTO – CRITERI A.1 E B.4 A.1 – Miglioramento della sicurezza e risoluzione delle interferenze con la viabilità interpoderale Il disciplinare prevede che le soluzioni migliorative siano “autonomamente funzionali e non interferenti con il progetto a base di gara, ricomprese nelle aree di proprietà comunale”. Considerato il peso importante attribuito al criterio A.1, pari a 28 punti, si chiede di indicare con precisione quali siano le aree di proprietà comunale nelle quali è consentito sviluppare le proposte migliorative. Dalla documentazione progettuale esaminata non risulta fruibile un elaborato grafico e/o catastale che consenta al concorrente di determinare in modo univoco il limite delle aree nella disponibilità dell'Amministrazione. Senza appesantire ulteriormente la trattazione, si veda sul punto quanto affermato dalla Relazione Generale A2 in materia di espropriazioni e disponibilità delle aree. Si chiede pertanto di indicare l'elaborato di riferimento ovvero di mettere a disposizione dei concorrenti una planimetria / individuazione catastale delle suddette aree che determini in forma univoca e precisa le zone / aree su cui poter intervenire per le relative proposte dei concorrenti in merito al criterio A.1, anche al fine di garantire parità di condizioni informative e uniformità nella predisposizione delle offerte. Si chiede inoltre di chiarire il coordinamento di tale prescrizione con quanto previsto dal Capitolato Speciale in merito alla possibilità di opere su fondi privati e alla relativa messa a disposizione delle aree da parte dell'Amministrazione. ________________________________________ B.4 – Miglioramento della vita utile della pavimentazione stradale Il disciplinare attribuisce al criterio B.4 35 punti e richiede, già in sede di offerta, tra l'altro: •il calcolo strutturale della pavimentazione; •la dimostrazione dell'incremento della vita utile; •un “Mix Design validato”; •la formula teorica della miscela bituminosa; •prove prestazionali di laboratorio. La scrivente ritiene che tale prescrizione meriti uno specifico riesame da parte della Stazione Appaltante, in quanto sembra porre a carico del concorrente, già nella fase di gara, un'attività tecnica e sperimentale di particolare complessità e rilevanza economica, sostanzialmente anticipando attività che il Capitolato disciplina nella successiva fase esecutiva e che, peraltro, dovranno essere nuovamente oggetto di progettazione e/o verifica tecnica da parte dell'aggiudicatario / esecutore. Si chiede pertanto di chiarire quale sia la concreta necessità di richiedere già in sede di gara un Mix Design “validato”, anziché una proposta tecnica adeguatamente documentata, considerato che la definitiva formulazione e qualificazione della miscela è comunque demandata dal Capitolato, come per legge, alla fase esecutiva, anzi realizzativa. La prescrizione appare inoltre meritevole di verifica sotto il profilo della proporzionalità e della libera concorrenza, poiché la preventiva predisposizione di Mix Design, prove prestazionali e relative validazioni può rendere il concorrente necessariamente dipendente dalla disponibilità di specifici impianti di produzione e/o laboratori collegati, con il rischio di determinare un vantaggio competitivo per gli operatori che dispongano già di rapporti consolidati con tali soggetti e/o direttamente da parte di tali soggetti che oltre ad essere produttori e venditori, svolgano magari anche l’attività diretta di realizzazione di opere pubbliche stradali. Tale effetto appare particolarmente rilevante considerato che il B.4 attribuisce 35 punti, e quindi una parte estremamente significativa del punteggio tecnico, vale a dire oltre il 41% del totale dell’offerta tecnica. Sul punto si richiama inoltre l'orientamento espresso dall'ANAC, tra l'altro nei Pareri di precontenzioso n. 506/2024 e n. 153/2022, in materia di richieste di prestazioni tecniche/progettuali particolarmente onerose già in sede di offerta, con riferimento ai principi di proporzionalità, accesso al mercato e tutela della concorrenza. Si chiede quindi alla Stazione Appaltante di chiarire come ritenga compatibile tale prescrizione con i suddetti principi e, in particolare, per quali motivi non sia richiesta in sede di gara, come per legge, la normale presentazione di una proposta tecnica migliorativa, rinviando alla fase esecutiva, sempre secondo legge e C.S.A., la predisposizione e validazione del Mix Design. Si chiede inoltre di chiarire: a) quale soggetto debba validare il Mix Design e quali prove siano obbligatoriamente richieste; b) come codesta spett.le S.A. ritenga di stare applicando correttamente il criterio CAM 3.2.9, dal momento che il medesimo prevede che debbano essere “Le stazioni appaltanti a verificare che le soluzioni proposte (n.d.r. dai concorrenti) garantiscano le prestazioni dichiarate, sulla base di evidenze scientifiche o prove sperimentali di laboratorio o in situ non elaborati dallo stesso offerente o da soggetti ad esso riconducibili, privilegiando il monitoraggio di casi studio in vera grandezza significativi per i lavori oggetto dell'appalto; c) quale sia il metodo di calcolo che tutti i concorrenti devono utilizzare per determinare l'incremento della vita utile; d) soprattutto, con quale criterio predeterminato l'incremento quantitativo della vita utile venga trasformato nei 35 punti attribuibili dal B.4, non risultando dal disciplinare una specifica scala, soglia o formula che correli il risultato tecnico al punteggio; Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante di riesaminare la formulazione del criterio B.4, fornendo i necessari chiarimenti e procedendo alla modifica/rettifica della relativa disciplina, al fine di garantire proporzionalità, trasparenza, parità di trattamento ed effettivo confronto concorrenziale tra gli operatori economici secondo i principi cardine dell'ordinamento in materia.
Risposta :
In relazione al criterio A1, le aree già acquisite di proprietà comunale sono evidenziate nell’elab. Tav 01b ubicazione intervento (rif. Estratto mappa catastale Scala 1:5.000), .
Per una maggiore esaustività si fornisce elaborato integrativo a disposizione delle imprese denominato PLANIMETRIA_AREE, dove sono evidenziati i limiti relativi a: piede della scarpata del rilevato stradale di progetto, aree già acquisite dal Comune, aree oggetto di eventuale occupazione temporanea.
Si precisa che gli accordi di acquisizione delle aree già frazionate, perfezionati con i privati, comprendono anche l’autorizzazione all’occupazione temporanea e prevedono la possibilità, al termine di lavori, di regolarizzare le superfici eventualmente eccedenti i confini derivanti dal frazionamento originario.
Si ritiene pertanto che la soluzione migliorativa proposta possa essere sviluppata e predisposta, tenendo in considerazione quanto sopra evidenziato, in coerenza con quanto indicato nel criterio A1 e nel Capitolato Speciale parte tecnica.
In relazione al quesito posto, si ritiene il criterio B.4, in relazione alla sua formulazione e peso attribuito, coerente con le prescrizioni dei CAM vigenti per le seguenti motivazioni:
- all’art. 3.2 è precisato che: “Qualora la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, tiene in considerazione uno o più dei criteri premianti di questo capitolo, secondo quanto previsto dall’articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile.
- all’art. 3.2.9 alla sezione ‘Criterio’ È attribuito un punteggio premiante all’offerente la cui proposta assicuri un incremento della durata della pavimentazione in termini di anni di vita o di passaggi di assi standard rispetto alle previsioni del progetto esecutivo a base di gara. Gli input e i parametri usati nel calcolo, nonché il modello previsionale, afferenti alla miglioria adottata, sono opportunamente giustificati con evidenze scientifiche o prove sperimentali di laboratorio o in situ, mentre, per quelli afferenti ai materiali e agli elementi del corpo stradale che rimangono invariati, si usano i medesimi parametri del progetto a base di gara.
In riferimento al criterio premiante B.4 coerente con i CAM vigenti, ed ai quesiti posti, si precisa quanto segue:
- il parametro di riferimento da migliorare è contenuto nell’elaborato A3 - RELAZIONE GEOLOGICA - PACCHETTO STRADALE – Relazione del dimensionamento del pacchetto stradale di progetto - Vita Utile 1.388*10^7 assi equivalenti ESA80Kn (rif. pag. 127 – 128)
Si è rilevata la presenza di un refuso nella tabella riportata a pag. 128 rispetto ai dati corretti riportati a pag. 127; pertanto si provvede a sostituire integralmente l’elaborato con quello corretto denominato A3 - RELAZIONE GEOLOGICA - PACCHETTO STRADALE_REV1
Come precisato nel criterio B.4, la proposta di incremento della vita utile della pavimentazione potrà essere ottenuta attraverso un’ottimizzazione del pacchetto stradale a base di gara limitatamente ai conglomerati bituminosi, a parità delle quote altimetriche della livelletta stradale di progetto e nel rispetto dei CAM; l’ottimizzazione potrà riguardare la qualità, le caratteristiche prestazionali e gli spessori dei prodotti da utilizzare.
Relativamente ai punti a) – b) del quesito, si precisa che il concorrente dovrà fornire evidenza (attraverso schede tecniche dei materiali alternativi proposti, certificazioni, prove di laboratorio ecc.) che i parametri e risultati inseriti nel calcolo strutturale della pavimentazione proposta siano effettivamente raggiungibili mediante i prodotti e le soluzioni migliorative offerte.
N.B. La medesima precisazione relativa alla richiesta di mix design in sede di offerta deve essere applicata anche al criterio B.2 Miglioramento del contenuto di aggregato riciclato nel calcestruzzo
In caso di proposte migliorative comprendenti materiali alternativi e/o integrativi differenti rispetto alla tipologia progettuale, la documentazione tecnica obbligatoria a corredo della proposta migliorativa dovrà contenere gli elementi idonei ed esaustivi necessari alla valutazione tecnica, comprendendo il calcolo strutturale della pavimentazione proposta e le evidenze oggettive suddette, tali da risultare assimilabili al mix design validato se non disponibile da parte dell’offerente.
Eventuali aumenti di spessore rispetto al pacchetto di conglomerati bituminosi di progetto (3cm usura + 8cm binder) dovranno essere compensati con un corrispondente abbassamento della quota di imposta del rilevato stradale, mantenendo pertanto invariato lo spessore degli strati sottostanti i conglomerati bituminosi.
Relativamente al punto c) del quesito, i dati e parametri di input del pacchetto stradale a base di gara da utilizzare per procedere con il calcolo strutturale della pavimentazione proposta sono contenuti nell’elaborato A3 - RELAZIONE GEOLOGICA - PACCHETTO STRADALE – REV1: il dimensionamento e verifica della pavimentazione a base di gara è stato effettuato mediante software mePADS, secondo il metodo “razionale” SAMDM.
Relativamente al punto d) del quesito, si specifica che il criterio B4, ai fini dell’assegnazione del punteggio, si configura di tipo discrezionale, a fronte della valutazione ed approfondimento della proposta migliorativa offerta, sia in termini di incremento della vita utile di progetto sia in termini di soluzione tecniche proposte.