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Dati del bando

PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' BONDENO OVEST - COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE - COMUNE DI BONDENO (FE) - III STRALCIO"
Ente appaltanteCOMUNE DI CENTO
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto3.445.363,52 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema07/08/2026
Termine richiesta chiarimenti07/09/2026 12:00
Termine presentazione delle offerte17/09/2026 17:00
Apertura busta amministrativa18/09/2026 09:30
Requisiti di sostenibilità ambientalesi

E' PREVISTA L'APPLICAZIONE DI CAM SPECIFICI

Requisiti di sostenibilità socialesi

E' PREVISTA L'APPLICAZIONE DI CLAUSOLE SOCIALI SPECIFICHE

Allegati

Referenti

Manferrari Cristina

telefono: 0516843230

Roccato Elisabetta

telefono: 0516843250

Contri Beatrice

telefono: 0516843271

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1 — Lavori Circonvallazione Bondeno

CIG: BCA8199BD1
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI432932-26

Ultimo aggiornamento: 08/09/2026 17:48

Domanda : NOI APPLICHIAMO IL CNL EDILIZIA ARTIGIANA CNEL F015 E' NECESSARIA LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO 5?

Risposta :

In merito al quesito proposto si specifica che non è necessaria la compilazione dell’allegato 5, in quanto il CCNL Codice CNEL F015 gode di una presunzione di equivalenza ex lege, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, Allegato I.0I del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., rispetto al CCNL Codice CNEL F012 indicato nel Disciplinare di gara.


Chiarimento PI424269-26

Ultimo aggiornamento: 08/09/2026 17:36

Domanda : RICHIESTA DI CHIARIMENTO – CRITERIO B.4 B.4 – METODO DI CALCOLO DELLA VITA UTILE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE Con riferimento al criterio B.4, il disciplinare richiede che il calcolo strutturale della pavimentazione sia “basata su metodo di calcolo di progetto”, mentre nell'elaborato A3 il dimensionamento della pavimentazione è stato effettuato mediante software mePADS, secondo il metodo “razionale” SAMDM. Si chiede cortesemente di chiarire se, ai fini della formulazione dell'offerta tecnica B.4, sia obbligatorio utilizzare esclusivamente il medesimo software mePADS e il metodo SAMDM adottato nel progetto, ovvero se sia consentito utilizzare altri metodi di calcolo scientificamente riconosciuti e correntemente adottati nella pratica progettuale italiana, quali, ad esempio, il metodo AASHTO utilizzato anche da primari Enti gestori della viabilità nazionale vedi ad es. ANAS, purché applicato coerentemente e consentendo un confronto omogeneo della prestazione in termini di vita utile. La richiesta di utilizzare esclusivamente il software mePADS appare meritevole di un riesame della S.A., considerato che si tratta di uno strumento sviluppato dal CSIR sudafricano e basato su una specifica metodologia e classificazione stradale, tra l’altro molto difficilmente reperibile. Si chiede pertanto se possano essere ammesse metodologie alternative riconosciute dalla letteratura tecnica e dalla pratica progettuale nazionale (leggasi AASHTO), che saranno adeguatamente documentate ed idonee a dimostrare scientificamente l'incremento della vita utile rispetto alla pavimentazione di progetto, evitando che la disponibilità di uno specifico software possa costituire una limitazione alla più ampia partecipazione e al confronto concorrenziale tra gli offerenti.

Risposta : Nell’ambito del criterio B.4 viene attribuito un punteggio premiante all’offerente la cui proposta migliorativa (limitatamente agli strati in conglomerato bituminoso) consenta di ottimizzare ed incrementare la durabilità e manutenibilità del pacchetto stradale, assicurando un incremento della vita utile della pavimentazione rispetto alle previsioni del progetto esecutivo a base di gara [rif. elaborato A3 - RELAZIONE GEOLOGICA - PACCHETTO STRADALE_REV1 - Vita Utile progetto 1.388*10^7 assi equivalenti ESA80Kn], calcolata mediante software mePADS, secondo il metodo “razionale” SAMDM (South African Mechanistic Design Method). In merito al quesito, coerentemente con quanto previsto all’art. 3.2.9 dei CAM vigenti, si precisa che saranno consentiti ed accettati anche altri metodi di calcolo riconosciuti dalla letteratura tecnica e dalla pratica progettuale, unitamente all’utilizzo di altri software di analisi. Pertanto, in caso di utilizzo di software e/o metodi differenti rispetto a quelli utilizzati in fase progettuale, oltre all’analisi di calcolo della soluzione migliorativa proposta, sarà necessario anche fornire il calcolo del pacchetto stradale di progetto (considerando la medesima geometria degli spessori, le stesse caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali ed eventuali altri parametri caratteristici previsti nell’analisi) sulla base della differente metodologia utilizzata, al fine di consentire un confronto omogeneo ed oggettivo dei risultati ottenuti e dell’incremento della prestazione offerta in termini di vita utile

Chiarimento PI431517-26

Ultimo aggiornamento: 07/09/2026 11:03

Domanda : La presente per chiedervi cortesemente dove possiamo reperire le tavole "15b Progetto – Diagrammi di velocità e visibilità" e "16b Progetto – Planimetria di progetto delle barriere di sicurezza", in quanto nei file zip allegati alla procedura non sono presenti tali allegati.

Risposta : Si rinvia all'avviso n. PI432647-26

Chiarimento PI425651-26

Ultimo aggiornamento: 04/09/2026 17:24

Domanda : Con riferimento al criterio B.1 – “Certificazioni di sistemi di gestione ambientale”, per il quale è previsto un punteggio massimo pari a 2 punti, si chiede di chiarire la modalità di attribuzione del relativo punteggio. In particolare, si chiede di precisare se il punteggio massimo di 2 punti sia riconosciuto: 1) esclusivamente in caso di possesso CONGIUNTO della certificazione UNI EN ISO 14001 E della registrazione EMAS, con attribuzione di 1 punto per ciascuna delle due certificazioni possedute; oppure 2) anche in caso di possesso di UNA SOLA tra la certificazione UNI EN ISO 14001 e la registrazione EMAS. Si chiede pertanto di confermare se il possesso della sola certificazione UNI EN ISO 14001, in corso di validità, consenta l’attribuzione dell’intero punteggio previsto dal criterio, pari a 2 punti.

Risposta :

Come riportato nel criterio B.1., si conferma che il punteggio massimo di 2 punti sarà riconosciuto esclusivamente in caso di possesso congiunto della certificazione UNI EN ISO 14001 e della registrazione EMAS, con attribuzione di 1 punto per ciascuna delle due certificazioni possedute.

Pertanto il possesso della sola certificazione UNI EN ISO 14001, in corso di validità, consente l’attribuzione di 1 punto.

E’ comunque ammesso l’avvalimento premiale.


Chiarimento PI425048-26

Ultimo aggiornamento: 04/09/2026 17:24

Domanda : Con riferimento al criterio B.1 – “Certificazioni di sistemi di gestione ambientale”, per il quale è previsto un punteggio massimo pari a 2 punti, si chiede di chiarire la modalità di attribuzione del relativo punteggio. In particolare, si chiede di precisare se il punteggio massimo di 2 punti sia riconosciuto: 1) esclusivamente in caso di possesso CONGIUNTO della certificazione UNI EN ISO 14001 E della registrazione EMAS, con attribuzione di 1 punto per ciascuna delle due certificazioni possedute; oppure 2) anche in caso di possesso di UNA SOLA tra la certificazione UNI EN ISO 14001 e la registrazione EMAS. Si chiede pertanto di confermare se il possesso della sola certificazione UNI EN ISO 14001, in corso di validità, consenta l’attribuzione dell’intero punteggio previsto dal criterio, pari a 2 punti.

Risposta :

Come riportato nel criterio B.1., si conferma che il punteggio massimo di 2 punti sarà riconosciuto esclusivamente in caso di possesso congiunto della certificazione UNI EN ISO 14001 e della registrazione EMAS, con attribuzione di 1 punto per ciascuna delle due certificazioni possedute.

Pertanto il possesso della sola certificazione UNI EN ISO 14001, in corso di validità, consente l’attribuzione di 1 punto.

E’ comunque ammesso l’avvalimento premiale.


Chiarimento PI423523-26

Ultimo aggiornamento: 04/09/2026 17:23

Domanda : In via subordinata, si chiede di chiarire se, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al criterio A.1, le proposte debbano garantire la continuità dell'accessibilità ai fondi lungo l'intero sviluppo dell'infrastruttura ovvero se saranno valutate anche soluzioni riferite a tratte parziali, commisurate alle aree effettivamente disponibili.

Risposta :

La proposta migliorativa potrà essere sviluppata e predisposta, potendo prevedere sia soluzioni continue sia parziali, le quali, se coerenti con il criterio, saranno valutate dalla commissione di gara.

In merito alle aree effettivamente disponibili, si rimanda ai precedenti approfondimenti.


Chiarimento PI423522-26

Ultimo aggiornamento: 04/09/2026 17:22

Domanda : Si chiede di confermare se le proposte migliorative di cui al criterio A.1, ove comportino la realizzazione di opere (piste di accesso ai fondi laterali) in aree eccedenti il perimetro di esproprio del progetto a base di gara, debbano intendersi inammissibili ovvero se, in caso di accoglimento della proposta, la Stazione Appaltante intenda procedere — con oneri e adempimenti a proprio carico — all'integrazione del piano particellare e all'acquisizione delle aree aggiuntive necessarie, nelle forme previste dal D.P.R. 327/2001.

Risposta :

In relazione al quesito posto, si ritiene di aver fornito efficace riscontro ed approfondimento in una risposta ad un precedente quesito, fornendo un elaborato planimetrico dedicato PLANIMETRIA_AREE ed elementi utili alla corretta formulazione delle proposte tecniche.

Nel suddetto elaborato denominato PLANIMETRIA_AREE, sono evidenziati i limiti relativi a: piede della scarpata del rilevato stradale di progetto, aree già acquisite dal Comune, aree oggetto di eventuale occupazione temporanea.

Si precisa che gli accordi di acquisizione delle aree già frazionate, perfezionati con i privati, comprendono anche l’autorizzazione all’occupazione temporanea e prevedono la possibilità, al termine di lavori, di regolarizzare le superfici eventualmente eccedenti i confini derivanti dal frazionamento originario.

Si ritiene pertanto che la soluzione migliorativa proposta possa essere sviluppata e predisposta, anche tenendo in considerazione quanto sopra evidenziato, in coerenza con quanto indicato nel criterio A1.

Chiarimento PI423521-26

Ultimo aggiornamento: 04/09/2026 17:22

Domanda : Tra gli elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara non risulta pubblicato il piano particellare di esproprio, con relativo elenco ditte e planimetria catastale delle aree oggetto di procedura ablativa. Si chiede di voler mettere a disposizione dei concorrenti tale elaborato ovvero, in subordine, una planimetria recante l'esatta perimetrazione delle aree già acquisite o in corso di acquisizione al patrimonio della Stazione Appaltante, in quanto elemento necessario alla corretta formulazione delle proposte tecniche, con particolare riguardo al criterio di valutazione A.1.

Risposta :

In relazione al quesito posto, si ritiene di aver fornito efficace riscontro ed approfondimento in una risposta ad un precedente quesito, fornendo un elaborato planimetrico dedicato PLANIMETRIA_AREE ed elementi utili alla corretta formulazione delle proposte tecniche.

Nel suddetto elaborato denominato PLANIMETRIA_AREE, sono evidenziati i limiti relativi a: piede della scarpata del rilevato stradale di progetto, aree già acquisite dal Comune, aree oggetto di eventuale occupazione temporanea.


Chiarimento PI422704-26

Ultimo aggiornamento: 04/09/2026 17:21

Domanda : L'IMPORTO CHE RISULTA DAL COMPUTO METRICO NON COMBACIA CON QUELLO INDICATO NEL DISCIPLINARE DI GARA COME BASE DI GARE E NEMMENO I COSTI PER LA MANODOPERA.CHIEDO CORTESEMENTE UNA VERIFICA

Risposta :

In relazione al quesito posto, si precisa quanto segue:

- relativamente all’importo dei lavori complessivi € 3.445.363,52, tale valore deriva dalla sommatoria dei seguenti importi (desunti dagli elaborati indicati):

€ 2.819.590,84 (rif. elaborato parte B - B8 Computo metrico estimativo – Opere Stradali);

€ 554.817,91 (rif. elaborato parte C - S25155-PE-RE-C6-01-Computo Metrico estimativo);

per complessivi € 3.374.408,75 (a base di gara soggetti a ribasso)

oltre a oneri sicurezza per € 70.954,77 (rif. Elaborato parte A - A7 Piano di Sicurezza e Coordinamento - Misure per la sicurezza fisica e l’integrità dei lavoratori);

per complessivi € 3.445.363,52 (come riportato nel CSA amministrativo e disciplinare di gara);

- relativamente all’importo del costo della manodopera, si è rilevata effettivamente la presenza di un refuso nell’elaborato B6 Costo Manodopera – Opere Stradali; pertanto si provvede a sostituire integralmente l’elaborato con quello corretto denominato B6 Costo Manodopera – Opere Stradali_REV1.

Pertanto l’importo del costo della manodopera pari a € 472.372,89 (come riportato nel CSA amministrativo e disciplinare di gara) risulta corretto e deriva dalla sommatoria dei seguenti importi (desunti dagli elaborati indicati):

€ 304.059,37 (rif. elaborato parte B - B6 Costo Manodopera – Opere Stradali_REV1);

€ 168.313,52 (rif. elaborato parte C - S25155-PE-RE-C7-01-Stima incidenza manodopera);

per complessivi € 472.372,89 (come riportato nel CSA amministrativo e disciplinare di gara).


Chiarimento PI411499-26

Ultimo aggiornamento: 04/09/2026 17:21

Domanda : RICHIESTA DI CHIARIMENTO – CRITERI A.1 E B.4 A.1 – Miglioramento della sicurezza e risoluzione delle interferenze con la viabilità interpoderale Il disciplinare prevede che le soluzioni migliorative siano “autonomamente funzionali e non interferenti con il progetto a base di gara, ricomprese nelle aree di proprietà comunale”. Considerato il peso importante attribuito al criterio A.1, pari a 28 punti, si chiede di indicare con precisione quali siano le aree di proprietà comunale nelle quali è consentito sviluppare le proposte migliorative. Dalla documentazione progettuale esaminata non risulta fruibile un elaborato grafico e/o catastale che consenta al concorrente di determinare in modo univoco il limite delle aree nella disponibilità dell'Amministrazione. Senza appesantire ulteriormente la trattazione, si veda sul punto quanto affermato dalla Relazione Generale A2 in materia di espropriazioni e disponibilità delle aree. Si chiede pertanto di indicare l'elaborato di riferimento ovvero di mettere a disposizione dei concorrenti una planimetria / individuazione catastale delle suddette aree che determini in forma univoca e precisa le zone / aree su cui poter intervenire per le relative proposte dei concorrenti in merito al criterio A.1, anche al fine di garantire parità di condizioni informative e uniformità nella predisposizione delle offerte. Si chiede inoltre di chiarire il coordinamento di tale prescrizione con quanto previsto dal Capitolato Speciale in merito alla possibilità di opere su fondi privati e alla relativa messa a disposizione delle aree da parte dell'Amministrazione. ________________________________________ B.4 – Miglioramento della vita utile della pavimentazione stradale Il disciplinare attribuisce al criterio B.4 35 punti e richiede, già in sede di offerta, tra l'altro: •il calcolo strutturale della pavimentazione; •la dimostrazione dell'incremento della vita utile; •un “Mix Design validato”; •la formula teorica della miscela bituminosa; •prove prestazionali di laboratorio. La scrivente ritiene che tale prescrizione meriti uno specifico riesame da parte della Stazione Appaltante, in quanto sembra porre a carico del concorrente, già nella fase di gara, un'attività tecnica e sperimentale di particolare complessità e rilevanza economica, sostanzialmente anticipando attività che il Capitolato disciplina nella successiva fase esecutiva e che, peraltro, dovranno essere nuovamente oggetto di progettazione e/o verifica tecnica da parte dell'aggiudicatario / esecutore. Si chiede pertanto di chiarire quale sia la concreta necessità di richiedere già in sede di gara un Mix Design “validato”, anziché una proposta tecnica adeguatamente documentata, considerato che la definitiva formulazione e qualificazione della miscela è comunque demandata dal Capitolato, come per legge, alla fase esecutiva, anzi realizzativa. La prescrizione appare inoltre meritevole di verifica sotto il profilo della proporzionalità e della libera concorrenza, poiché la preventiva predisposizione di Mix Design, prove prestazionali e relative validazioni può rendere il concorrente necessariamente dipendente dalla disponibilità di specifici impianti di produzione e/o laboratori collegati, con il rischio di determinare un vantaggio competitivo per gli operatori che dispongano già di rapporti consolidati con tali soggetti e/o direttamente da parte di tali soggetti che oltre ad essere produttori e venditori, svolgano magari anche l’attività diretta di realizzazione di opere pubbliche stradali. Tale effetto appare particolarmente rilevante considerato che il B.4 attribuisce 35 punti, e quindi una parte estremamente significativa del punteggio tecnico, vale a dire oltre il 41% del totale dell’offerta tecnica. Sul punto si richiama inoltre l'orientamento espresso dall'ANAC, tra l'altro nei Pareri di precontenzioso n. 506/2024 e n. 153/2022, in materia di richieste di prestazioni tecniche/progettuali particolarmente onerose già in sede di offerta, con riferimento ai principi di proporzionalità, accesso al mercato e tutela della concorrenza. Si chiede quindi alla Stazione Appaltante di chiarire come ritenga compatibile tale prescrizione con i suddetti principi e, in particolare, per quali motivi non sia richiesta in sede di gara, come per legge, la normale presentazione di una proposta tecnica migliorativa, rinviando alla fase esecutiva, sempre secondo legge e C.S.A., la predisposizione e validazione del Mix Design. Si chiede inoltre di chiarire: a) quale soggetto debba validare il Mix Design e quali prove siano obbligatoriamente richieste; b) come codesta spett.le S.A. ritenga di stare applicando correttamente il criterio CAM 3.2.9, dal momento che il medesimo prevede che debbano essere “Le stazioni appaltanti a verificare che le soluzioni proposte (n.d.r. dai concorrenti) garantiscano le prestazioni dichiarate, sulla base di evidenze scientifiche o prove sperimentali di laboratorio o in situ non elaborati dallo stesso offerente o da soggetti ad esso riconducibili, privilegiando il monitoraggio di casi studio in vera grandezza significativi per i lavori oggetto dell'appalto; c) quale sia il metodo di calcolo che tutti i concorrenti devono utilizzare per determinare l'incremento della vita utile; d) soprattutto, con quale criterio predeterminato l'incremento quantitativo della vita utile venga trasformato nei 35 punti attribuibili dal B.4, non risultando dal disciplinare una specifica scala, soglia o formula che correli il risultato tecnico al punteggio; Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante di riesaminare la formulazione del criterio B.4, fornendo i necessari chiarimenti e procedendo alla modifica/rettifica della relativa disciplina, al fine di garantire proporzionalità, trasparenza, parità di trattamento ed effettivo confronto concorrenziale tra gli operatori economici secondo i principi cardine dell'ordinamento in materia.

Risposta :

In relazione al criterio A1, le aree già acquisite di proprietà comunale sono evidenziate nell’elab. Tav 01b ubicazione intervento (rif. Estratto mappa catastale Scala 1:5.000), .

Per una maggiore esaustività si fornisce elaborato integrativo a disposizione delle imprese denominato PLANIMETRIA_AREE, dove sono evidenziati i limiti relativi a: piede della scarpata del rilevato stradale di progetto, aree già acquisite dal Comune, aree oggetto di eventuale occupazione temporanea.

Si precisa che gli accordi di acquisizione delle aree già frazionate, perfezionati con i privati, comprendono anche l’autorizzazione all’occupazione temporanea e prevedono la possibilità, al termine di lavori, di regolarizzare le superfici eventualmente eccedenti i confini derivanti dal frazionamento originario.

Si ritiene pertanto che la soluzione migliorativa proposta possa essere sviluppata e predisposta, tenendo in considerazione quanto sopra evidenziato, in coerenza con quanto indicato nel criterio A1 e nel Capitolato Speciale parte tecnica.

In relazione al quesito posto, si ritiene il criterio B.4, in relazione alla sua formulazione e peso attribuito, coerente con le prescrizioni dei CAM vigenti per le seguenti motivazioni:

- all’art. 3.2 è precisato che: “Qualora la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, tiene in considerazione uno o più dei criteri premianti di questo capitolo, secondo quanto previsto dall’articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile.


- all’art. 3.2.9 alla sezione ‘Criterio’ È attribuito un punteggio premiante all’offerente la cui proposta assicuri un incremento della durata della pavimentazione in termini di anni di vita o di passaggi di assi standard rispetto alle previsioni del progetto esecutivo a base di gara. Gli input e i parametri usati nel calcolo, nonché il modello previsionale, afferenti alla miglioria adottata, sono opportunamente giustificati con evidenze scientifiche o prove sperimentali di laboratorio o in situ, mentre, per quelli afferenti ai materiali e agli elementi del corpo stradale che rimangono invariati, si usano i medesimi parametri del progetto a base di gara.

In riferimento al criterio premiante B.4 coerente con i CAM vigenti, ed ai quesiti posti, si precisa quanto segue:

- il parametro di riferimento da migliorare è contenuto nell’elaborato A3 - RELAZIONE GEOLOGICA - PACCHETTO STRADALE – Relazione del dimensionamento del pacchetto stradale di progetto - Vita Utile 1.388*10^7 assi equivalenti ESA80Kn (rif. pag. 127 – 128)

Si è rilevata la presenza di un refuso nella tabella riportata a pag. 128 rispetto ai dati corretti riportati a pag. 127; pertanto si provvede a sostituire integralmente l’elaborato con quello corretto denominato A3 - RELAZIONE GEOLOGICA - PACCHETTO STRADALE_REV1



Come precisato nel criterio B.4, la proposta di incremento della vita utile della pavimentazione potrà essere ottenuta attraverso un’ottimizzazione del pacchetto stradale a base di gara limitatamente ai conglomerati bituminosi, a parità delle quote altimetriche della livelletta stradale di progetto e nel rispetto dei CAM; l’ottimizzazione potrà riguardare la qualità, le caratteristiche prestazionali e gli spessori dei prodotti da utilizzare.

Relativamente ai punti a) – b) del quesito, si precisa che il concorrente dovrà fornire evidenza (attraverso schede tecniche dei materiali alternativi proposti, certificazioni, prove di laboratorio ecc.) che i parametri e risultati inseriti nel calcolo strutturale della pavimentazione proposta siano effettivamente raggiungibili mediante i prodotti e le soluzioni migliorative offerte.

N.B. La medesima precisazione relativa alla richiesta di mix design in sede di offerta deve essere applicata anche al criterio B.2 Miglioramento del contenuto di aggregato riciclato nel calcestruzzo

In caso di proposte migliorative comprendenti materiali alternativi e/o integrativi differenti rispetto alla tipologia progettuale, la documentazione tecnica obbligatoria a corredo della proposta migliorativa dovrà contenere gli elementi idonei ed esaustivi necessari alla valutazione tecnica, comprendendo il calcolo strutturale della pavimentazione proposta e le evidenze oggettive suddette, tali da risultare assimilabili al mix design validato se non disponibile da parte dell’offerente.

Eventuali aumenti di spessore rispetto al pacchetto di conglomerati bituminosi di progetto (3cm usura + 8cm binder) dovranno essere compensati con un corrispondente abbassamento della quota di imposta del rilevato stradale, mantenendo pertanto invariato lo spessore degli strati sottostanti i conglomerati bituminosi.

Relativamente al punto c) del quesito, i dati e parametri di input del pacchetto stradale a base di gara da utilizzare per procedere con il calcolo strutturale della pavimentazione proposta sono contenuti nell’elaborato A3 - RELAZIONE GEOLOGICA - PACCHETTO STRADALE – REV1: il dimensionamento e verifica della pavimentazione a base di gara è stato effettuato mediante software mePADS, secondo il metodo “razionale” SAMDM.

Relativamente al punto d) del quesito, si specifica che il criterio B4, ai fini dell’assegnazione del punteggio, si configura di tipo discrezionale, a fronte della valutazione ed approfondimento della proposta migliorativa offerta, sia in termini di incremento della vita utile di progetto sia in termini di soluzione tecniche proposte.

Ultimo aggiornamento: 24-09-2026, 12:44