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Dati del bando

AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO IN CLOUD PER L’EROGAZIONE, LA GESTIONE E IL MONITORAGGIO DEI SERVIZI DI WELFARE AZIENDALE 2026-2028
Ente appaltanteINTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Stato proceduraPresentazione Offerte/Risposte
Importo appalto3.045.984,21 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema07/07/2026
Termine richiesta chiarimenti23/07/2026 12:00
Termine presentazione delle offerte10/08/2026 16:00
Apertura busta amministrativa11/08/2026 09:30
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Iallonardo Clara

telefono: 0515278374

Giovagnoni Manuela

telefono: 0515273542

Imperato Gianluca

telefono: 0515273430

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Affidamento servizio in cloud per l’erogazione, la gestione e il monitoraggio dei servizi di Welfare Aziendale

CIG: BC47EF410B
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI368673-26

Ultimo aggiornamento: 28/07/2026 10:34

Domanda : 1) Art. 8.1 Allegato 8 (Trasferimento dei dati personali fuori dall'area economica europea) Il Fornitore si avvale, e potrà avvalersi in futuro, di sub-responsabili (tra cui Salesforce.com Italy S.r.l. e Amazon Web Services EMEA SARL) che, per finalità di continuità operativa e disaster recovery, possono comportare trasferimenti di dati personali fuori dall'Unione Europea, su basi giuridiche conformi al Capo V del GDPR. L'art. 8.1 dell'Allegato 8 prevede un divieto assoluto e incondizionato, senza margine per tali ipotesi. Si richiede di rimandare la disciplina di questo punto a sede di negoziazione del DPA definitivo, in coerenza con lo standard contrattuale del Fornitore in materia di trasferimenti extra-UE 2) L'art. 12.1 dell'Allegato 8 prevede una manleva a carico del solo Responsabile del trattamento, senza clausola di manleva reciproca a tutela del medesimo per le violazioni imputabili al Titolare. Si richiede di rimandare la disciplina di questo punto a sede di negoziazione del DPA definitivo, in coerenza con lo standard contrattuale del Fornitore, che prevede una manleva reciproca tra le parti 3) in riferimento ai requisiti di partecipazione/capacità tecnica richiesti dal disciplinare di gara, si chiede di confermare che il possesso della certificazione ISO/IEC 27001:2022 sia da considerarsi pienamente conforme e sostitutivo dell'eventuale riferimento riportato in atti di gara alla precedente edizione UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 (corrispondente alla ISO/IEC 27001:2013). Si precisa che, come stabilito dagli organismi di accreditamento (circolari Accredia nn. 04/2023 e 15/2023, in attuazione del documento IAF MD 26:2022), il periodo di transizione tra le due edizioni si è concluso il 31 ottobre 2025, data a partire dalla quale tutte le certificazioni accreditate relative allo schema SGSI (ISMS) sono rilasciate esclusivamente a fronte della norma ISO/IEC 27001:2022. L'operatore economico scrivente è in possesso di certificazione ISO/IEC 27001:2022 in corso di validità, rilasciata da organismo accreditato Accredia, e chiede pertanto conferma che tale certificazione sia idonea a soddisfare il requisito richiesto in sede di gara. 4) In riferimento al Criterio di valutazione n. 2 "Modalità di messa a disposizione di specifiche funzionalità APP/mobile" (Allegato 4 – Schema di offerta tecnica), si richiede di specificare esempi di funzionalità applicative che la Stazione Appaltante si attende siano fruibili in modalità offline (ovvero senza connessione di rete attiva), a titolo esemplificativo: fruizione di dati precedentemente sincronizzati/scaricati sul device 5) In riferimento al capitolato tecnico art.2.1: -si chiede di confermare che i comuni di riferimento sono effettivamente solo quelli dell'Emilia Romagna - si chiede di precisare se l'esclusione della grandi catene relative alla grande distribuzione, fa riferimento al solo ambito GDO o, a titolo puramente esemplificativo a: Stazioni di rifornimento, negozi di abbigliamento, elettronica, ecc? 6) In riferimento all'art. 5.4 del capitolato tecnico , si chiede di chiarire se la certificazione richiesta per il Welfare Manager debba essere una certificazione personale del professionista proposto (e in tal caso quale, dato che la UNI/PdR 103:2021 è una prassi di riferimento organizzativa) oppure se sia sufficiente che il Welfare Manager possieda formazione/competenze coerenti con i contenuti tematici di tale prassi 7) In riferimento all'art. 5.4 del capitolato tecnico si chiede di specificare se la presenza fisica del welfare manager, per quali sede deve essere prevista 8) si chiede di specificare, se possibile, l'importo del credito transato nell'anno 2025 9) in riferimento a Art.2 del Capitolato All.3, si chiede di specificare cosa si intende con "garantire modalità di autenticazione sicura mediante standard riconosciuti a livello nazionale ed europeo (SPID/CIE/CNS/EiDAS) nonché sistemi di Single Sign-on (SSO)". I sistemi indicati sono uno alternativo all'altro?

Risposta : 1) L'Allegato 8 costituisce, per la stazione appaltante, il DPA definitivo ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679: esso è parte integrante della documentazione di gara e disciplina le istruzioni del Titolare al Responsabile del trattamento, fatte salve le specifiche istruzioni operative di dettaglio che potranno essere impartite in fase di esecuzione. La clausola 8.1 esprime un'istruzione documentata con cui il Titolare, allo stato, non autorizza trasferimenti al di fuori dello Spazio Economico Europeo: resta ferma la facoltà del Titolare di valutare, in fase esecutiva e in relazione alle proprie esigenze e all'effettiva necessità del trattamento, l'eventuale autorizzazione di specifici trasferimenti, che potranno avvenire solo previa sua istruzione e con le garanzie del Capo V del Regolamento. In assenza di autorizzazione del Titolare, nessun trasferimento extra-SEE può essere effettuato dal Responsabile o dai sub-responsabili.

2) Si guarda quanto espresso al punto 1).
3) si conferma
4) si conferma quanto espresso
5) si confermano entrambi i quesiti
6) E'necessario possedere la certificazione UNI/PdR 103:2021 in corso di validità
7) Le sedi di presenza del welfare manager non possono essere stabilite a priori in quanto dipende dalle adesioni delle Amministrazioni/Aziende Sanitarie del territorio alla Convenzione.
8) Non è possibile specificare
9) Non si conferma; come stabilito nel Capitolato, entrambe le modalità di autenticazione devono garantite.

Chiarimento PI368865-26

Ultimo aggiornamento: 28/07/2026 10:03

Domanda : Ad integrazione del precedente quesito in riferimento al Trattamento dei dati ai sensi del Reg. UE/2016/679 (GDPR), con cui informavamo il Vs Spett.le Ente che la scrivente società, in caso di aggiudicazione del presente appalto, effettuerà il trattamento dei dati personali dei Vostri dipendenti, nell'ambito e ai fini dell'esecuzione del Contratto, in qualità di titolare autonomo ai sensi dell’art. 24, GDPR; si chiede di accettare tale posizione o, in caso di risposta negativa, si chiede di considerare le seguenti modifiche apportate all’atto di nomina - All. 8 - Accordo Designazione RespTrattamento: - Pag. 6 eliminare la frase “in premessa, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d’ora in poi anche “sub-responsabili”), previa autorizzazione del Titolare del trattamento. 7.2 Il Titolare del trattamento può concedere, a seguito dell’Ordinativo di Fornitura, al Fornitore una generale autorizzazione alla nomina di uno o più “sub-Responsabili” previa informazione al Titolare, fornendo allo stesso le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.”, chiedendo di sostituirla con di sostituire la parte evidenziata con la seguente: “il Titolare del trattamento concede al Fornitore l'autorizzazione ad avvalersi di ulteriori Responsabili del trattamento, ai quali delegare lo svolgimento di specifiche attività di trattamento. Il Titolare autorizza sin d'’ora il Fornitore a nominare come sub-responsabili le seguenti entità: (i) IT service providers del Fornitore e (ii) fornitori del Fornitore. L’elenco dei fornitori di Day S.p.a. Società Benefit, nominati ex art. 28 GDPR, è allegato al contratto. Il Fornitore tiene aggiornato tale allegato, che verrà inoltrato al Titolare, previa richiesta di quest'ultimo, per le finalità di cui all’art. 28, comma 2, GDPR.” - Pag. 7 Qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, BBLIGHI ANALOGHI ANZICHE' GLI STESSI OBBLIGHI in materia di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento (UE) 2016/679 - Pag. 8 art.9 Si chiede di aggiungere la seguente previsione: "Restano escluse le richieste di esercizio dei diritti inerenti alle attività compiute dall'utente all'interno del Portale/App del Responsabile (quali, ad esempio, la richiesta di cancellazione della registrazione).” - Pag. 11 art. 11.4 Si chiede di aggiungere la seguente previsione "e fermi restando i termini di prescrizione."

Risposta : Si conferma quanto previsto dalla documentazione di gara. L'Accordo relativo al trattamento dei dati personali disciplina il rapporto tra Fornitore e la singola Amministrazione contraente. Eventuali valutazioni in ordine alla disciplina del trattamento dei dati saranno effettuate nell'ambito del rapporto tra il Fornitore e la singola Amministrazione contraente nel rispetto della normativa.

Chiarimento PI369058-26

Ultimo aggiornamento: 28/07/2026 09:58

Domanda : In riferimento alla piattaforma SaaS oggetto di affidamento e considerato quanto disposto dall'art. 33-septies, commi 1-bis e 4, del D.L. 179/2012 e dal Regolamento per le infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la Pubblica Amministrazione dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, si chiede di confermare che il servizio offerto debba risultare qualificato ACN e presente nel relativo Catalogo alla data di presentazione dell'offerta.

Risposta : si conferma.

Chiarimento PI368875-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 18:29

Domanda : In riferimento all'oggetto della Convenzione, si chiede di confermare che il credito welfare derivi dagli accordi di contrattazione decentrata dei singoli Enti aderenti( a erogazione ON TOP) e che non siano previsti a carico del Fornitore meccanismi di gestione di premi di risultato, conversione o incentivi alla conversione.

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI368892-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 18:28

Domanda : In riferimento allo Schema di Convenzione (Allegato 6), si chiede di confermare se sia ammessa la presentazione, in fase di chiarimenti, di osservazioni o proposte di modifica su specifiche clausole ritenute critiche, ai fini di un'eventuale valutazione da parte dell'Agenzia; ovvero se lo schema debba intendersi accettato integralmente e non modificabile con la presentazione dell'offerta.

Risposta : Lo schema di Convenzione deve essere accettato integralmente in ogni sua parte; resta fermo che, successivamente e in sede di stipula della Convenzione, potranno essere apportati degli adeguamenti o modifiche necessarie senza alternarne il suo contenuto sostanziale e sempre nei casi consentiti dalla normativa vigente.

Chiarimento PI368873-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 18:22

Domanda : In riferimento ai criteri di valutazione nn. 7.1 e 7.2 (ricevimento in presenza e da remoto del Welfare Manager), si chiede di confermare se i relativi punteggi siano attribuibili autonomamente rispetto al criterio n. 7, ovvero se il possesso della certificazione UNI/PdR 103:2021 costituisca presupposto per la loro attribuzione.

Risposta : Il possesso della certificazione UNi/PdR 103:2021 costituisce presupposto per l'attribuzione dei relativi punteggi. (n. 7.1 e 7.2)

Chiarimento PI369082-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 18:20

Domanda : In riferimento all'offerta economica chiediamo di specificare che cosa dovrà essere indicato nella sezione CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO e DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO.

Risposta : I campi “CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO” e “DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO” rappresentano il codice identificativo univoco del servizio e la relativa descrizione, attribuiti dall’Operatore Economico ad ogni servizio per il quale presenta offerta (codice alfanumerico e sintetico) . I codici e le denominazioni indicati dovranno essere richiamati nei documenti emessi successivamente (DDT e FT) durante l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione.

Chiarimento PI368868-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 18:18

Domanda : In riferimento al criterio di valutazione n. 7 (Welfare Manager certificato UNI/PdR 103:2021), si chiede di specificare se la certificazione debba essere posseduta e in corso di validità alla data di presentazione dell'offerta, ovvero se essendo in itinere il processo di certificazione possa essere valido l’impegno a garantire la certificazione all’avvio dei lavori.

Risposta : Si richiede che la certificazione in oggetto da produrre sia in corso di validita alla data di presentazione dell'offerta e non in itinere.

Chiarimento PI368864-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 18:16

Domanda : A seguito di verifica documentale da parte della nostra funzione Legal, sottoponiamo i seguenti ulteriori nuovi quesiti: - Con riferimento alla previsione dell’art. 17 comma 3 dello Schema di Convenzione secondo cui “Il corrispettivo spettante al Fornitore sarà liquidato ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 che prevede sull’importo netto progressivo delle prestazioni (acconto) una ritenuta dello 0,50%”, si chiede conferma che la ritenuta di garanzia trovi applicazione esclusivamente sulle fatture emesse dal Fornitore a titolo di proprio corrispettivo e non anche sugli importi relativi alle prestazioni fruite dai dipendenti e successivamente addebitati alla Stazione Appaltante. Tali importi, infatti, non costituiscono corrispettivo spettante al Fornitore, bensì il mero rimborso delle somme da quest’ultimo anticipate nei confronti dei soggetti erogatori delle prestazioni. Ne consegue che tali addebiti dovrebbero essere riconosciuti e rimborsati per l’intero importo sostenuto, senza applicazione della ritenuta dello 0,50%, la quale dovrebbe operare esclusivamente sulla componente remunerativa del servizio resa dal Fornitore. - Con riferimento all'art. 31 dello Schema di Convenzione ("Aggiornamento tecnologico"), si chiede di confermare che gli aggiornamenti tecnologici cui fa riferimento la clausola siano esclusivamente quelli previsti dal Capitolato Tecnico nelle specifiche fattispecie ivi disciplinate. In caso contrario, si chiede di chiarire la portata della previsione, specificando quali aggiornamenti, adeguamenti o variazioni delle prestazioni di servizio debbano intendersi ricompresi nell'obbligo di aggiornamento tecnologico posto a carico del Fornitore. - Con riferimento all'art. 11, commi 5, 6 e 7, dello Schema di Convenzione, si chiede di chiarire se l'utilizzo della rete PEPPOL e delle funzionalità indicate nella documentazione di gara rappresenti una modalità obbligatoria ed esclusiva di adempimento ovvero se possano essere utilizzate soluzioni alternative, purché conformi alla normativa vigente.

Risposta : - Si conferma primo quesito.

- SI conferma secondo quesito.
- la rete te PEPPOL e delle funzionalità indicate nella documentazione di gara rappresenta una modalità obbligatoria ed esclusiva di adempimento

Chiarimento PI368686-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 18:11

Domanda : in riferimento al criterio 6 dell'Allegato 4 Schema Offerta Tecnica, si chiede di chiarire cosa si intende con "Acquisto personalizzato di beni e servizi fuori catalogo".

Risposta : Per servizio fuori catalago si intendono i beni o i servizi che sono fuori dalla rete convenzionata.

Chiarimento PI368676-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 18:10

Domanda : con riferimento con riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono cortesemente i seguenti quesiti. 1) Con riferimento al seguente requisito del Capitolato, Art. 2: "Il Portale web costituisce lo strumento principale di accesso ai servizi, e dovrà in particolare: - garantire modalità di autenticazione sicura mediante standard riconosciuti a livello nazionale ed europeo (SPID/CIE/CNS/EiDAS) nonché sistemi di Single Sign-on (SSO) compatibili con le infrastrutture degli Enti aderenti in conformità al D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), al Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) e alle Linee guida AgID"; si chiede cortesemente di chiarire se il Portale debba supportare entrambe le modalità di autenticazione (SPID/CIE/CNS/eIDAS e SSO) in maniera contestuale; oppure se sia ritenuta sufficiente l'adozione di una delle due modalità, in funzione dello specifico contesto di utilizzo e delle esigenze dell'Ente aderente. Nel primo caso, si chiede inoltre di precisare le aspettative funzionali che motivano la richiesta di supporto simultaneo di entrambe le soluzioni. Si osserva altresì che la soluzione di Single Sign-On si integra ai sistemi di accesso degli Enti, garantendo quindi i medesimi standard di sicurezza e modalità di accesso di questi ultimi. 2) Con riferimento al requisito del Capitolato, Art. 2.1 "garantire l’integrazione con i sistemi informativi degli Enti aderenti e le basi di dati per la gestione del personale" si chiede cortesemente di specificare a quali sistemi si faccia riferimento e quali siano le tipologie di integrazione attese”. In particolare, si richiede di chiarire se l’integrazione sia prevista esclusivamente con sistemi HR/gestione del personale (ad esempio HRIS, sistemi presenze, payroll, ecc.), nel caso, quali siano i sistemi attualmente in uso presso gli Enti e quali modalità di integrazione siano considerate preferenziali? 3) Con riferimento al requisito del Capitolato, Art. 2.1 punto d): "I buoni spesa digitali devono essere spendibili tramite canali on line o presso esercizi commerciali fisici tramite apposito codice PNR e/o utilizzabili anche tramite il codice a barre", si chiede cortesemente di chiarire il significato e le caratteristiche del "codice PNR" richiamato nel Capitolato e se tale codice faccia riferimento a uno standard o a un formato già adottato dalla Stazione Appaltante. 4) Con riferimento al requisito del Capitolato, Art. 2.2: "Sarà valutata positivamente e quindi costituisce criterio premiale l’integrazione della piattaforma con il sistema PagoPA per le spese previste dalla norma (es. spese scolastiche).", si chiede di chiarire a chi spetta l'onere dell'individuazione delle tipologie di spesa e dei servizi per i quali l'utilizzo del credito welfare tramite integrazione PagoPA sia consentito dalla normativa e quindi di impedire oppure verificare che l'utilizzatore non processi rimborsi di spese non conformi alle normative. Infatti, si ritiene opportuno sottolineare che con pagamenti effettuati attraverso l'utilizzo di PagoPA. Si ritiene opportuno sottolineare infatti che con pagamenti effettuati attraverso l'utilizzo di PagoPA, di fatto, il benefit percepito non ha più una modalità rimborsuale ma diventa una prestazione a pagamento diretto da parte del dipendente e, ne consegue, che il provider non è più nelle condizioni o ha potere di controllare la spesa preliminarmente all'autorizzazione di rimborso tramite welfare. 5) Con riferimento al Disciplinare, Art. 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA punteggio quantitativo 4 e 5 “Sono considerati esercizi di vicinato gli esercizi commerciali non appartenenti alla grande distribuzione a titolo esemplificativo (minimarket, negozi abbigliamento, piccole botteghe, e altri esercizi di prossimità)”. Si chiede: a) Quali tipologie di esercizi devono essere considerate appartenenti alla Grande Distribuzione e pertanto escluse dal conteggio? b) Alcune insegne (ad esempio Conad, Crai, ecc.) sono diffuse a livello nazionale, ma molti dei relativi punti vendita sono esercizi di piccole dimensioni gestiti da imprenditori indipendenti associati al marchio e quindi rispecchiano il modello operativo dell’esercizio di vicinato e di prossimità. Chiediamo conferma che tali punti vendita sono considerati "esercizi di vicinato" e ricompresi nel conteggio utile all’assegnazione del punteggio. c) Come richiesta di chiarimento di cui alla domanda del punto che precede, analogo quesito è richiesto per gli esercizi operanti in franchising sotto insegne riconducibili a grandi gruppi. Sono imprenditori che operano sul territorio assimilabili a esercizi di prossimità e non appartenenti ad un unico proprietario di grandi dimensioni. Si possono considerare utili? d) Come devono essere considerate le catene commerciali e della ristorazione come ad esempio, Eataly, Old Wild West etc..? Gli stessi, rientrano tra gli esercizi ammissibili ai fini del criterio oppure devono essere escluse? Si sottolinea che tali categorie sono costituite da imprenditori che operano con un servizio assimilabile a quello offerto da esercizi di prossimità e non appartenenti ad un unico proprietario di grandi dimensioni. 6) Premesso che all'Art. 2 – DESCRIZIONE DELLA PIATTAFORMA E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI EROGATI del Capitolato Tecnico, è riportato: "La piattaforma digitale integrata di cui sopra e la APP dedicata, dovranno essere messe a disposizione degli Enti committenti entro il 30/10/2026 e comunque compatibilmente con i tempi di conclusione della procedura della gara"; siamo a richiedere, anche in maniera presunta, la possibile data di caricamento del credito Welfare al personale beneficiario da rendersi disponibile sulla piattaforma entro il mese di dicembre 2026.

Risposta :

1) Come previsto in Capitolato sono state stabilite entrambe le modalità di autenticazione da garantire alle Amministrazioni aderenti.
2) Non è possibile conoscere ex ante i sistemi in uso presso tutte le Amministrazioni; resta fermo che la soluzione offerta dovrà essere idonea a garantire le integrazioni con i sistemi in uso delle singole Amministrazioni aderenti.
3) Il codice PNR è il codice identificativo univoco del buono.
4) L'onere rimane in capo al Fornitore che deve acquisire identificativo univoco di versamento o il Q-Code dell'avviso PagoPA affinchè possa interfacciarsi direttamente o tramite provider con la Piattaforma in modo da consentire l'utilizzo del credito welfare senza necessità di rimborso successivo.
5) Ai fini dell'applicazione del criterio premiale si invita a rifarsi al Disciplinare di gara art. 17 dove è espressamente stabilito cosa si intende per esercizi di vicinato ovverosia esercizi commerciali non appartenenti a reti della Grande Distribuzione Organizzata. Di conseguenza, glii esercizi riconducibili a insegne della GDO sono considerati appartenenti alla relativa categoria a prescindere dalla forma di gestione ( in franchising o forma associata o diretta) e quindi non assimilabili ad un esercizio di vicinato.
6) La data presunta di caricamento del credito welafare è impossibile ad oggi definirla.

Chiarimento PI368211-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 17:56

Domanda : 1) Con riferimento al requisito relativo al possesso della certificazione UNI ISO 30415:2021, si chiede di confermare che possa essere ritenuta ammissibile, quale misura equivalente ai sensi del D.Lgs. 36/2023, la certificazione UNI/PdR 125:2022 sulla parità di genere, rilasciata da TÜV Italia S.r.l. quale organismo accreditato. La certificazione UNI/PdR 125:2022 costituisce, infatti, misura idonea a dimostrare il possesso di un sistema organizzativo strutturato e certificato volto alla promozione dell'inclusione, delle pari opportunità e della non discriminazione, perseguendo finalità sostanzialmente analoghe a quelle sottese alla certificazione ISO 30415:2021, attraverso l'adozione di un sistema di gestione verificato e basato su governance, processi HR, monitoraggio mediante KPI e miglioramento continuo. Si chiede pertanto di confermare che in caso di possesso della certificazione UNI/PdR 125:2022 sia attribuito un punteggio pari a 1 sia per il criterio di valutazione n° 9 che per il criterio di valutazione n° 10 . 2) Si richiede conferma che, oltre alle modalità di autenticazione al portale Web ed alla App Mobile previste dal capitolato (autenticazione sicura mediante standard riconosciuti a livello nazionale ed europeo (SPID/CIE/CNS/EiDAS) nonché sistemi di Single Sign-on (SSO) compatibili con le infrastrutture degli Enti), debba essere consentita l’autenticazione tramite sistema di accessi gestito dal fornitore, come alternativa alle due modalità indicate nel capitolato. 3) Si richiede di specificare se, nell’ambito delle modalità di autenticazione consentite, la scelta di adottare una tra quelle previste debba essere lasciata al beneficiario finale oppure sia imposta dal singolo Ente per tutti i beneficiari ad esso appartenenti oppure debba essere comune a tutti i beneficiari di tutti gli Enti afferenti al presente capitolato. 4) Con riferimento all’art. 13 dell’Allegato 6 Schema di convenzione, si chiede di confermare che l’impegno del fornitore “per le operazioni di pronto intervento, per bonifiche ambientali da incidenti rilevanti, nonché per tutte le richieste e le esigenze anche urgenti riferite al servizio e per l’inoltro di reclami” debba essere considerato un refuso. 5) Si chiede di confermare che, trattandosi di servizi di natura intellettuale - art.3 del Disciplinare di gara - non sia necessario indicare nell’offerta economica i costi di manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, rientrando tali fattispecie nell’esclusione di cui all’art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 In caso di risposta affermativa, si chiede di eliminare dalla busta telematica dell’offerta l’obbligatorietà di compilazione del campo “oneri aziendali per la sicurezza” o in alternativa di confermare che potrà essere riportato, in tale campo, il valore 0 6) Si chiede di confermare che, trattandosi di servizi di natura intellettuale - art.3 del Disciplinare di gara - non sia necessario indicare nell’offerta economica i costi di manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, rientrando tali fattispecie nell’esclusione di cui all’art. 57, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 7) Con riferimento alla garanzia definitiva, quanto riportato all’art. 24 del Disciplinare di gara risulta difforme rispetto a quanto indicato all’art. 21 dell’Allegato 6 Schema di convenzione; si chiede di precisare le modalità di rilascio della garanzia definitiva 8) All’art. 15 del Disciplinare di gara, è richiesto di allegare all’offerta un indice riepilogativo degli elaborati; si chiede se per elaborati si intenda la documentazione richiamata ai punti da a) ad h) e si chiede di prevedere un campo all’interno della busta telematica dell’offerta tecnica dove poter caricare il suddetto indice 9) Con riferimento al p.to 4 dell’Allegato 4 Offerta economica, si fa presente che nella colonna “note agenzia” è precisato che “il ribasso percentuale è pari o inferiore al 2,8 %”; si chiede di confermare che tale dicitura è da considerare un refuso, in quanto il valore 2,8% è una fee e non un ribasso e, pertanto, il ribasso offerto sarà applicato al valore a base d’asta di € 1.520.656,14 che corrisponde al 2,8% del plafond welfare 10) Nella busta telematica dell’offerta economica è obbligatorio la compilazione dei campi “codifica articolo OE” e “denominazione articolo OE”, si chiede di precisare quali informazioni devono essere inserite nei suddetti campi o in alternativa di eliminare l’obbligatorietà di compilazione

Risposta : 1) Non si conferma.

2) Non si conferma.
3) Entrambe le modalità di autenticazione devono essere previste in Capitolato, lasciando alle Amministrazioni aderenti la facoltà di avvalersi della modalità ritenuta più idonea.
4) Trattasi di uno Schema di Convenzione che si adatterà successivamente in fase di stipula della Convenzione.
5) Si conferma che può essere valorizzato a 0.
6) Si conferma
7) entrambi i documenti confermano quanto previsto nell'art. 117 del Codice ; in particolare, l' art. 21 dello Schema di Convenzione descrive in maniera puntuale le modalità di presentazione del rilascio della garanzia definitiva con le dovute ripartizioni.
8) E' possibile inserire un indice riepilogativo e sintetico in uno dei documenti dell'offerta tecnica.
9) si conferma
10) I campi “CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO” e “DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO” rappresentano il codice identificativo univoco del servizio e la relativa descrizione, attribuiti dall’Operatore Economico ad ogni servizio per il quale presenta offerta. (codice alfanumerico sintetico) I codici e le denominazioni indicati dovranno essere richiamati nei documenti emessi successivamente (DDT e FT) durante l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione.

Chiarimento PI368906-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 17:39

Domanda : In riferimento all'art. 2.2 del Capitolato, si chiede di confermare che la trasmissione dei dati per il rimborso in busta paga e per la CU avvenga mediante tracciati in formato standard per ciascun Ente aderente, senza necessità di integrazione con specifici gestionali paghe o se diversamente esista un gestionale paghe unico per tutti gli enti con il quale il provider dovrà e potrà garantire un dialogo agevolato.

Risposta : Non si conferma; ciascun Amministrazione ha un proprio gestionale paghe e di conseguenza il fornitore dovrà garantire le eventuali integrazioni interfacciandosi con i sistemi di ciascun Ente aderente.

Chiarimento PI369001-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 17:34

Domanda : In riferimento ai criteri di valutazione nn. 4 e 4.1 e alla "Tabella numero esercenti convenzionati" di cui all'art. 15, si chiede di confermare che il punteggio sia attribuito sulla base degli esercenti convenzionati alla data di presentazione dell'offerta. Si chiede altresì se, ai fini del computo, siano valorizzabili anche[AV8.1] esercenti per i quali il concorrente abbia in essere un impegno formale al convenzionamento (es. accordo quadro con reti/circuiti di esercenti) attivabile all'avvio del servizio.

Risposta :

Si conferma che il punteggio relativo ai criteri di valutazione n. 4 e n. 4.1 sarà attribuito sulla base del numero di esercenti convenzionati risultanti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio saranno considerati esclusivamente gli esercenti per i quali il convenzionamento sia già effettivamente attivo alla medesima data. Non sono pertanto valorizzabili impegni formali, accordi quadro, intese o altri strumenti che prevedano la possibilità di attivare il convenzionamento successivamente all'avvio del servizio

Chiarimento PI369023-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 17:25

Domanda : In riferimento al punto 2.1 del Capitolato tecnico, si chiede di confermare che i beni e servizi acquistabili tramite i buoni spesa digitali debbano ricondursi alle fattispecie fiscalmente agevolate previste dal TUIR, con particolare riferimento all'art. 51, comma 3, e all'art. 100, ovvero se siano ammissibili tutte le fattispecie di beni e servizi previste dal Testo Unico.

Risposta : Si conferma quanto espresso in Capitolato.

Chiarimento PI368848-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 17:18

Domanda : Si formula il seguente ulteriore quesito: In relazione al documento ALLEGATO 3. CAPITOLATO TECNICO ed alle previsioni di integrazione alle pag. 3 e 5 si chiede di specificare quali integrazioni dovranno essere previste, con quali sistemi e con quali modalità.

Risposta : Le integrazioni potranno essere realizzate mediante strumenti e modalità tecnologiche comunemente adottati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: API/web service e scambio di file in formati standard), purché garantiscano sicurezza, accessibilità, affidabilità, interoperabilità, integrità dei dati e conformità alla normativa vigente, inclusa la disciplina in materia di protezione dei dati personali. Le specifiche tenciche di dettaglio saranno definite in fase esecutiva con ciascuna Amministrazione aderente.

Chiarimento PI368207-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 16:56

Domanda : Si chiede di specificare in quale sezione del portale dovrà essere caricata la documentazione Tecnica indicata nel disciplinare di gara all'articolo 15 e dove dovranno essere valorizzati a sistema i criteri del punto c) in quanto, salvo errori, si riesce a valorizzare solo la parte economica.

Risposta : Si rinvia al link Manuali per le imprese - Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici dove sono contenute le istruzioni che supportano l'operatore economico nel caricamento della documentazione tecnica sulla Piattaforma SATER.

Chiarimento PI366986-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 16:27

Domanda : Spett.le Ente si chiede: 1) Con riferimento alla previsione di cui all'Art. 2 – DESCRIZIONE DELLA PIATTAFORMA E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI EROGATI del capitolato di gara, ove indicato che il Portale web dovrà "garantire l’integrazione con i sistemi informativi degli Enti aderenti e le basi di dati per la gestione del personale" si chiede di precisare, se al fine di ottemperare a quanto richiesto, sia sufficiente l'uso di file CSV/XLSX o sia necessaria un'integrazione tra i sistemi Qualora si renda necessaria la suddetta integrazione, si chiede se ogni ente abbia un sistema gestionale separato o si preveda una unica integrazione Inoltre in considerazione dei necessari tempi tecnici di sviluppo della/delle integrazioni, si chiede di confermare che le stesse potranno essere messe a disposizione successivamente all'apertura della piattaforma a favore degli Enti aderenti e si chiede di conoscere le tempistiche entro le quali le integrazioni dovranno essere operative. 2) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 2.2 Precisazioni con riguardo ai Servizi a rimborso del capitolato di gara in relazione al punto sui controlli sulla correttezza dei codici fiscali dei beneficiari e dei familiari mediante strumenti di validazione" si chiede di precisare se ci si riferisca alla verifica della validità formale sul Codice Fiscale come corrispondenza con nome, cognome e data di nascita 3) Con riferimento alla previsione di cui all' ART. 3 - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE A NORMA del capitolato di gara si chiede di precisare Modalità A – Conservazione a cura dell’Ente si chiede di confermare che dovranno essere forniti i giustificativi allegati alle richieste, l'excel con il dettaglio degli ordini effettuati e il file annuale di riepilogo CU. Qualora codesta Stazione Appaltante ritenga necessaria ulteriore documentazione si chiede di poter rendere note le altre tipologie di documenti oggetto di conservazione Modalità B – Conservazione mediante integrazione con il Polo Archivistico Regionale (ParER) In considerazione delle necessarie tempistiche di sviluppo dell'integrazione. si chiede di confermare che la stessa potrà essere messa a disposizione successivamente all'apertura della piattaforma e si chiede di conoscere le tempistiche entro le quali le integrazioni dovranno essere operative. Si chiede inoltre di precisare se l'aggiudicatario debba mettere a disposizione entrambe le modalità e che sarà onere di ogni singolo ente l'individuazione di quella alla quale aderire. 4) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 6.4 Continuità operativa e gestione dei dati del capitolato di gara, in considerazione che il dettaglio del piano di disaster recovery contiene dettagli tecnici qualificati come "segreto aziendale" si chiede di confermare che sia sufficiente la condivisione del solo indice del piano 5) Con riferimento alla riduzione del 20% della garanzia provvisoria Si chiede se la certificazione PAS 24000:2022 sia riconosciuta come equivalente alla SA8000. Sul punto si richiamano le seguenti pronunce Tar Trentino Alto Adige sez I sent. 358/2021, Tar Piemonte sentenza n. 924/2024, Tar Veneto - sentenza 855/2025

Risposta :

1) ogni ente ha una suo sistema gestionale. Resta inteso che tutte le funzionalità e i requisiti previsti in capitolato vengano garantite.
2) Il codice fiscale dovrà risultare interamente corretto e coerente con i dati anagrafici dichiarati (nome, cognome, data di nascita, sesso e, ove applicabile, comune o Stato di nascita), mediante gli ordinari strumenti di validazione disponibili.
3) Il Fornitore dovrà come da Capitolato prevedere fin dall'inizio del servizio entrambe le modalità di conservazione lasciando alle Amministrazioni la facoltà di avvalersi delle modalità ritenuta più idonea alle proprie esigenze.
4) L'art. 6.4 del Capitolato tecnico richiede che il Fornitore disponga di un piano formalizzato di Disaster Recovery con i contenuti minimi ivi indicati.
5) Si conferma quanto previsto dalla documentazione di gara; ai fini della riduzione dell'importo della garanzia provvisoria trovano applicazione le disposizioni dell'art. 106 comma 8 del D.lgs. 36/2023 e dell'allegato II.13. L'eventuale riconoscimento della certificazione PAS 24000:2022 (in corso di validità) quale equivalente alla SA 8000 è ammessa ma dovrà essere prodotta nonchè rilasciata da organismi accreditati secondo quanto previsto dalla normativa vigente e sulla base dei recenti principi giurisprudenziali che si sono formati sulla questione.

Chiarimento PI366892-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 12:55

Domanda : Con riferimento a quanto richiesto con l’Art. 4 del Capitolato Tecnico “SERVIZI AGGIUNTIVI E INTEGRATI ALLA PIATTAFORMA” in cui si chiede “interfaccia con una piattaforma e-commerce per l'erogazione di voucher, convenzioni, promozioni e scontistica esclusiva dedicata al personale, erogabile anche tramite gift card e cashback” si chiede cortesemente alla Stazione Appaltante di confermare se possa essere considerata conforme una soluzione che preveda l'erogazione dei suddetti benefici solo attraverso gift card, utilizzabili presso un circuito di esercenti convenzionati, senza la previsione di cashback.

Risposta : Non si conferma. La soluzione proposta non risulta conforme a quanto previsto dall'art. 4 del Capitolato tecnico.

Chiarimento PI366881-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 12:54

Domanda : In relazione alla richiesta di fornitura di buoni spesa digitali generati ad importo libero (euro/centesimi), si chiede alla Stazione Appaltante di confermare se possa essere considerata conforme una soluzione basata su buoni spesa digitali di diverso taglio predeterminato, generabili consecutivamente per l’importo desiderato (fino a esaurimento del credito welfare) e spendibili cumulativamente presso gli esercenti (per es. la piattaforma potrebbe generare cinque buoni da € 100,00 per arrivare all’importo desiderato di € 500,00).

Risposta : No non si conferma. Si rinvia a quanto previsto dalla documentazione di gara che richiede la fornitura di buoni spesa digitali generati di importo libero (euro/centesimi).

Chiarimento PI366869-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 12:54

Domanda : Spettabile Stazione Appaltante, con riferimento a quanto richiesto nel Capitolato di gara in relazione alla modalità di autenticazione sicura tramite SPID/CIE/CNS/EiDAS, si chiede di confermare se possa essere considerata conforme una soluzione che utilizzi un sistema di autenticazione basato su credenziali personali riservate (username e password) integrate con autenticazione multifattore (MFA), garantendo adeguati livelli di sicurezza, tracciabilità degli accessi e protezione dei dati personali in conformità alla normativa vigente.

Risposta : Si conferma ma dovrà aggiungersi alle modalità di autenticazione previste in Capitolato.

Chiarimento PI366862-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 12:50

Domanda : Spettabile Stazione Appaltante, con riferimento a quanto indicato a pagina 4 del Capitolato tecnico dove viene richiesta la disponibilità di un’APP per i sistemi operativi Android e iOS, si chiede di confermare se tale richiesta possa ritenersi soddisfatta anche mediante la fornitura di una WEB-APP, accessibile tramite browser da dispositivi mobili Android e iOS.

Risposta : Non si conferma, il requisito è pienamente soddisfatto secondo quanto stabilito nel Capitolato tecnico.

Chiarimento PI366859-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 12:50

Domanda : con riferimento al requisito 6.3 “REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE”, si chiede di confermare che l’elenco delle amministrazioni pubbliche riportato tra parentesi (Regioni, Province, Enti locali, Unioni di Comuni, Aziende Sanitarie) abbia carattere meramente esemplificativo e non tassativo, e che pertanto possano essere considerate utili, ai fini del requisito, anche ulteriori tipologie di amministrazioni pubbliche, quali ad esempio le Università.

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI366858-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 12:49

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento alla documentazione di gara, si chiede cortese conferma che per il servizio di Piattaforma Welfare in parola sia previsto – in linea con le prassi di settore – il conferimento all’Operatore Economico assegnatario di un mandato senza rappresentanza all’acquisto dei buoni presenti in Piattaforma in nome proprio (dell’Operatore) e per conto della Stazione Appaltante al fine, giuste previsioni della Direttiva CE del 28/11/2006 n. 112 (c.d. Direttiva IVA), in sede di trasferimento del buono: - in caso di buono monouso (buono per l’acquisto di prodotti/servizi con trattamento IVA uguale o predeterminabile), di poter applicare il medesimo regime IVA; - ovvero, in caso di buono multiuso (buono per l’acquisto di prodotti/servizi con regimi IVA anche differenti o non predeterminabili), di considerare l’IVA già inclusa nel valore nominale del buono, con scomputo della stessa al momento dell’acquisto finale del bene/servizio individuato da parte del beneficiario.

Risposta : La documentazione di gara non disciplina lo specifico modello negoziale e fiscale adottato dall'operatore economico. Resta fermo che l'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente, anche sotto il profilo civilistico e fiscale.

Chiarimento PI366697-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 12:49

Domanda : In riferimento alla platea potenziale indicata nella Relazione tecnica (circa 60.000 dipendenti, ~24 Enti), si chiede se sia disponibile l'elenco degli Enti/Aziende Sanitarie potenzialmente aderenti alla Convenzione, con relativa dislocazione territoriale e fascia dimensionale, ai fini del dimensionamento del servizio

Risposta : Non è possibile fornire l'elenco richiesto, in quanto le Amministrazioni Contraenti saranno individuate a seguito dell'adesione alla Convenzione mediante emissione degli Ordinativi di fornitura. Tutte le Amministrazioni/Aziende Sanitarie indicate negli atti di gara costituiscono, pertanto, potenziali amministrazioni aderenti e non contraenti già individuate.

Chiarimento PI366648-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 12:48

Domanda : In riferimento alla composizione dell'offerta tecnica di cui all'art. 15, si chiede di confermare se, oltre ai due video dimostrativi e alle valorizzazioni a sistema previste, sia richiesta la produzione di una relazione tecnica descrittiva e, in caso affermativo, se siano previsti formato, struttura o limiti dimensionali specifici.

Risposta : No, non è prevista alcuna relazione tecnica descrittiva.

Chiarimento PI366595-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 12:48

Domanda : Si formula il seguente ulteriore quesito: In relazione al documento Disciplinare di gara pag 37 criteri 7.1 e 7.2 si chiede conferma che le attività richieste possano essere erogate da una figura professionale che pur non in possesso della certificazione UNI DPR 103/2021, abbia competenze equivalenti ed una esperienza consolidata nelle attività richieste.

Risposta : Non si conferma perchè abbiamo richiesto come da Disciplinare e dalla documentazione di gara il possesso della certificazione UNI DPR 103/2021 in corso di validità.

Chiarimento PI365439-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 12:48

Domanda : trasmettiamo la seguente richiesta di chiarimento: 1) in riferimento all'Allegato 4 - Schema di Offerta Tecnica, criterio di valutazione n. 6 "Acquisto personalizzato di beni e servizi fuori catalogo" si richiede di specificare cosa si intenda con "fuori catalogo". Se possibile, evidenziare un esempio.

Risposta : Per beni e servizi "fuori catalogo" si intendono quelli fuori dalla rete convenzionata. ES: esercente non convenzionato dove il beneficiario, per proprio interesse, intende spendere il proprio credito welfare.

Chiarimento PI365432-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 12:47

Domanda : Spett.le Intercent-ER, in merito all'all. 8 ACCORDO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, si evidenzia quanto segue: nell’erogazione del servizio, il fornitore riveste il ruolo di titolare autonomo del trattamento in quanto rende disponibile ai dipendenti dei propri clienti una piattaforma dedicata, all’interno della quale sono presenti servizi selezionati nell’ambito della propria autonoma iniziativa imprenditoriale. Il portale è infatti progettato e gestito interamente dal fornitore, senza che i clienti esercitino un controllo sostanziale sulla scelta dei fornitori, sull’organizzazione del portale, sulle misure di sicurezza adottate e sui contenuti resi accessibili ai dipendenti. Alla luce di quanto esposto, si chiede gentilmente di rivedere la nomina a responsabile al trattamento.

Risposta : La qualificzione de ruoli e delle responsabilità ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente, con riferimento ai trattamenti di dati personali effettivamente svolti nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei relativi ordinativi di fornitura. L'eventuale sussistenza dei rpesupposti per configurare un'autonomia titolarità del Fornitore non può essere affermata in via generale, ma dovrà essere adeguatamente motivta in diritto sulla base delle concrete caratteristiche dei trattamenti e della disciplina applicabile.

Chiarimento PI363734-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 12:43

Domanda : in riferimento alla procedura in oggetto, si formulano le seguenti richieste di chiarimento: Chiarimento n. 1 – Conservazione documentale a norma Con riferimento all’Art. 3 “Conservazione documentale a norma” del Capitolato Tecnico, relativamente alla Modalità A – Conservazione a cura dell’Ente, si chiede di specificare: •quali siano i dati, i metadati e i documenti che il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell’Ente ai fini della successiva conservazione a norma; •le modalità tecniche richieste per la trasmissione della documentazione (ad esempio esportazione massiva, servizi API, tracciati standardizzati, formati documentali e metadati associati); Si chiede inoltre di confermare se, nell’ambito della suddetta modalità, sia ritenuta ammissibile una soluzione nella quale il servizio di conservazione sostitutiva venga affidato ad un nostro provider affidatario certificato AgID, ferma restando la responsabilità del soggetto individuato per gli adempimenti di competenza. Chiarimento n. 2 – Modalità di autenticazione degli utenti Con riferimento all’Art. 2 del Capitolato Tecnico, si rappresenta preliminarmente che lo SPID, ai sensi della Legge n. 120/2020, è istituto volto a disciplinare in via principale i rapporti di identità digitale tra cittadini e Pubblica Amministrazione e che, inoltre, il portale oggetto della presente procedura non è visibile on line al pubblico, ma accessibile unicamente agli utenti autorizzati. Alla luce di ciò, nella parte in cui si richiede che il portale garantisca modalità di autenticazione sicura mediante standard riconosciuti a livello nazionale ed europeo (SPID/CIE/CNS/eIDAS), si chiede di confermare se possa essere considerata equivalente e conforme al requisito una modalità di autenticazione basata su username/password associata a Multi-Factor Authentication (MFA), purché conforme alle best practice di sicurezza e alle politiche di gestione delle identità adottate dagli Enti aderenti. Si chiede pertanto se l’utilizzo della MFA possa essere ammesso in sostituzione dell’accesso tramite SPID/CIE per l’accesso alla piattaforma da parte degli utenti beneficiari, mantenendo inalterato il livello di sicurezza richiesto dal Capitolato.”

Risposta :

1) Con riguardo alla modalità "A" i dati, metadati e i documenti da mettere a disposizione dell'Ente sono quelli necessari a consentire la corretta conservazione a norma della documentazione prodotta nell'ambito del servizio (considerando anche la circolare delle Entrate n. 5/E del 29 marzo 2018) . Le modalità tecniche di trasmissione potrannno essere proposte dal Fornitore purchè garantiscono integrità, interoperabilità e accessbilità ai dati e ai documenti. E' altresì ammesso il ricorso ad un conservatore certificato AgiD/qualificato, fermo restando che il Fornitore rimane responsabile nel confronti dell'Amministrazione per la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione e nel rispetto della normativa vigente.
2) Il requisito di cui all'art.2 del Capitolato tecnico richiede che la Piattaforma garantisca modalità di autenticazione sicura mediante gli standard riconosciuti a livello nazionale ed europeo nonchè sistemi di Single Sign-On (SSO) compatibili con el infrastrutture degli Enti aderenti. Pertanto, una soluzione basata esclusivamente su autenticazione nativa mediante credenziali e Multi-Factor Authentication (MFA), rappresentando un'ulteriore misura di sicurezza, non può sostituirsi a quanto previsto negli atti di gara , ma può soltanto aggiungersi a quelle indicate in Capitolato.

Chiarimento PI353581-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 12:36

Domanda : Spett.le Ente In riferimento a quanto previsto all'Art. 2 del Capitolato Tecnico, ove si richiede che la piattaforma "sia disponibile tutti i giorni dell’anno senza limiti di orario e senza limiti alle funzionalità; in via del tutto eccezionale, sono consentiti dei fermi per motivi tecnici o amministrativi (ossia manutenzione programmata) da concordare con il committente e, comunque, per un periodo di non oltre 7 (sette) giorni/anno. " si sottopone alla Stazione Appaltante la seguente valutazione tecnica e richiesta di chiarimento. Al fine di garantire la massima tenuta degli standard di sicurezza informatica, il miglioramento continuo delle performance e la costante aderenza alle evoluzioni normative senza rischiare disservizi o instabilità applicative, si chiede se la Stazione Appaltante intenda accogliere la richiesta di dilatare il limite massimo consentito per i fermi di manutenzione programmata ad almeno 14 (quattordici) giorni lavorativi/anno.

Risposta : Non si accoglie la richiesta di modifica. Il limite massimo previsto per gli interventi di manutenzione programmata è stato definito dalla Stazione Appaltante in funzione delle esigenze di continuità operativa del servizio e si ritiene congruo rispetto all'oggetto dell'affidamento.

Chiarimento PI352956-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 12:36

Domanda : A seguito di verifica documentale da parte della nostra funzione Privacy, sottoponiamo il seguente quesito: Con riferimento a quanto indicato negli atti di gara in merito all'assunzione da parte dell’aggiudicatario della qualifica di Responsabile del trattamento, evidenziamo che la scrivente società si configura quale “autonomo titolare del trattamento dei dati personali dei propri Clienti e dei Beneficiari” intendendosi per titolare “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”. Pertanto, la scrivente non può considerarsi un responsabile del trattamento, inteso come “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento” in quanto: - non effettua, nell’erogazione dei propri servizi, un’attività che il Cliente potrebbe altrimenti effettuare internamente; - nell’ambito “privacy” agisce autonomamente ai fini dell’erogazione del proprio servizio; - non esegue trattamenti su commissione; - nell’elaborazione e la gestione dei dati forniti dai beneficiari segue un processo autonomo, senza che il cliente abbia dato istruzioni a questo proposito; - i dati di cui sopra non vengono trattati per conto del cliente ma direttamente e autonomamente; - ha piena autonomia nella scelta dei sistemi, hardware e software, da utilizzare nella gestione della propria attività e non è sottoposta a un controllo da parte del Cliente. In considerazione di quanto sopra evidenziato, vi chiediamo di dispensare la sottoscritta società, in caso di aggiudicazione dell’appalto e, contestuale sottoscrizione del contratto, dalla nomina a Responsabile Esterno del Trattamento in quanto già qualificata come Titolare dei Dati.

Risposta : La qualificazione dei ruoli e delle responsabilità ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente, con riferimento ai trattamenti di dati personali effettivamente svolti nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei relativi Ordinativi di Formitura. L'eventuale sussistenza dei presupposti per configurare un'autonoma titolarità del Fornitore non può essere affermata in via generale, ma dovrà essere adeguatamente motivata in diritto sulla base delle concrete caratteristiche dei trattamenti e della disciplina applicabile.

Chiarimento PI351929-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 12:32

Domanda : 1) In merito alle risposte fornite ai nostri quesiti del 10/07/2026, si fa presente che non è sato dato riscontro al seguente quesito: “si chiede di confermare che trattasi di mero refuso aver previsto la lettera “c” a pag. 8 dell’Allegato 3 Capitolato Tecnico, prg. 2.1, in quanto non ne segue alcun contenuto. In caso contrario, si chiede di aggiungere il contenuto mancate riferito a tale punto”; si sollecita una risposta. 2) Con riferimento all'art. 17 dello Schema di Convenzione, si chiede di chiarire le modalità operative di rilascio del certificato di pagamento in relazione ai servizi fatturati mensilmente a consuntivo. In particolare, si richiede se il certificato debba essere emesso per ciascuna fattura (mensile) o in quale altre modalità è previsto il rilascio. 3) Con riferimento agli Ordinativi di Fornitura emessi dalle singole Aziende Sanitarie, si chiede di chiarie quali riferimenti dovranno essere obbligatoriamente riportati nelle fatture elettroniche (es. ODA, CUP, CIG o altri codici identificativi) e se tali elementi resteranno invariati per tutta la durata del rapporto contrattuale oppure potranno essere aggiornati nel corso dell'esecuzione della Convenzione. 4) Al fine di garantire e favorire la massima partecipazione, si chiede di confermare quanto riportato all’art.15 lettera g) del Disciplinare, ovvero di confermare che, a corredo dell’offerta, debba essere indicata solo la numerica degli esercizi che saranno convenzionati e che quindi, l’elenco dettagliato degli esercizi convenzionati potrà essere fornito entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione 5) In riferimento al Trattamento dei dati ai sensi del Reg. UE/2016/679 (GDPR), si informa che la scrivente società, in caso di aggiudicazione del presente appalto, effettuerà il trattamento dei dati personali dei Vostri dipendenti, nell'ambito e ai fini dell'esecuzione del Contratto, in qualità di titolare autonomo ai sensi dell’art. 24, GDPR.

Risposta : 1) Trattasi di un refuso e non sottende ad alcun contenuto.

2) I certificati di pagamento saranno emessi da ciascuna delle Amministrazioni aderenti per poter consentire all'operatore la fatturazione con modalità e tempistiche stabilite a seguito dell'avvio della fornitura.
3) Come già chiarito, i riferimenti da riportare nelle fatture elettroniche saranno quelli indicati dalla singola Amministrazione Contraente nell'Ordinativo di fornitura o nelle successive comunicazioni.
4) Si conferma quanto previsto dall'art.15 lettera g) del Disciplinare ossia che in sede di offerta è richiesta l'indicazione del numero e del relativo dettaglio degli esercizi convenzionati
5) La qualificazione dei ruoli e delle responsabilità ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente, con riferimento ai trattamenti di dati personali effettivamente svolti nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei relativi Ordinativi di Fornitura. L'eventuale sussistenza dei presupposti per configurare un'autonoma titolarità del Fornitore non può essere affermata in via generale, ma dovrà essere adeguatamente motivata in diritto sulla base delle caratteristiche dei trattamenti e della disciplina applicabile.

Chiarimento PI351728-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 12:06

Domanda : in riferimento ai requisiti di partecipazione/capacità tecnica richiesti dal disciplinare di gara, si chiede di confermare che il possesso della certificazione ISO/IEC 27001:2022 sia da considerarsi pienamente conforme e sostitutivo dell'eventuale riferimento riportato in atti di gara alla precedente edizione UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 (corrispondente alla ISO/IEC 27001:2013). Si precisa che, come stabilito dagli organismi di accreditamento (circolari Accredia nn. 04/2023 e 15/2023, in attuazione del documento IAF MD 26:2022), il periodo di transizione tra le due edizioni si è concluso il 31 ottobre 2025, data a partire dalla quale tutte le certificazioni accreditate relative allo schema SGSI (ISMS) sono rilasciate esclusivamente a fronte della norma ISO/IEC 27001:2022. L'operatore economico scrivente è in possesso di certificazione ISO/IEC 27001:2022 in corso di validità, rilasciata da organismo accreditato Accredia, e chiede pertanto conferma che tale certificazione sia idonea a soddisfare il requisito richiesto in sede di gara.

Risposta : Si conferma che il possesso di una certificazione ISO/IEC 27001:2022 in corso di validità e rilasciata da organismo accreditato soddisfa il requisito di partecipazione previsto dalla documentazione di gara,dovendosi intendere il riferimento all'edizione precedente della norma quale richiamo alla medesima certificazione, aggiornata secondo la versione vigente.

Chiarimento PI351093-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 12:06

Domanda : Spett.le Ente si inoltra il seguente quesito: - La scrivente in relazione alle attività di PT previste all'art 16 dell'all. 3 Capitolato specifica che I Penetration Test (WAPT) vengono eseguiti una volta l'anno o quando una particolare change lo richiede. I test vengono effettuati tramite fornitore esterno con le seguenti metodologie: •Black box con tool ed ethical hacker •Gray box con tool ed ethical hacker •White box con tool ed ethical hacker Inoltre, mensilmente vengono effettuate analisi per garantire che le applicazioni software siano protette da potenziali minacce e vulnerabilità, attraverso: •Dynamic Application Security Testing (DAST) •Static Application Security Testing (SAST) In ultimo quindi la scrivente condividerebbe i risultati dei test dietro firma di NDA. Si chiede se tale assetto soddisfi le richieste della Stazione Appaltante? Si chiede, inoltre, un cortese e sollecito riscontro al quesito posto in precedenza che qui si ripropone per immediata lettura: 1)In relazione al documento all.3 Capitolato tecnico ed alla previsione "PAG. 4 Art. 2 – DESCRIZIONE DELLA PIATTAFORMA E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI EROGATI garantire modalità di autenticazione sicura mediante standard riconosciuti a livello nazionale ed europeo (SPID/CIE/CNS/EiDAS) nonché sistemi di Single Sign-on (SSO) compatibili con le infrastrutture degli Enti aderenti in conformità al D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), al Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) e alle Linee guida AgID" si chiede se sia sufficiente offrire come modalità di autenticazione esclusivamente l'SSO?

Risposta : 1) Si conferma; la metodologia di esecuzione del Penetration Test è rimessa all'operatore economico, purchè siano rispettati i requisiti minimi previsti dal Capitolato e che siano garantiti gli obiettivi di sicurezza richiesti.

2) Come già risposto nel precedente chiarimento, la sola autenticazione mediante SSO non soddisfa integralmente il requisito previsto in Capitolato tecnico.

Chiarimento PI349006-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 12:05

Domanda : 1-Con riferimento all’ allegato 6 art.17 comma 3 ove la stazione appaltante rimanda a ogni singola amministrazione aderente le modalità e le tempistiche di rendicontazione, fatturazione e pagamento, si chiede di conoscere preventivamente in che tempi sarà possibile emettere le fatture con quale cadenza e in che tempo le amministrazioni verificheranno la conformità ed emetteranno il certificato di pagamento. Trattandosi di un servizio welfare dove esiste una esposizione finanziaria suddetta informazione è rilevante al fine dell’elaborazione di un’offerta. 2- Si chiede di poter conoscere l’elenco delle amministrazioni che aderiranno alla gara con ragione sociale e codice fiscale con importo parziale di utilizzo per singola amministrazione. La richiesta viene effettuata al fine di conoscere i tempi di pagamento, pari a 30 giorni ricevimento fattura per le amministrazioni degli enti locali ed a 60 giorni per gli enti del servizio sanitario Nazionale.

Risposta : 1) Si conferma quanto previsto dallo schema di Convenzione all'art. 17 comma 3; pertanto, le modalità e le tempistiche di rendicontazione, fatturazione, pagamenti saranno definite da ciascuna Amministrazione contraente nell'ambito del relativo Ordinativo di fornitura nel rispetto della normativa vigente.

2) Non è possibile fornire l'elenco richiesto in quanto le Amministrazioni Contraenti saranno individuate solo a seguito di adesione alla Convenzione mediante emissione degli Ordinativi di fornitura.

Chiarimento PI346339-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 12:04

Domanda : Spett.le Ente, si inoltra il seguente quesito: In relazione al documento all.3 Capitolato tecnico ed alla previsione "PAG. 4 Art. 2 – DESCRIZIONE DELLA PIATTAFORMA E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI EROGATI garantire modalità di autenticazione sicura mediante standard riconosciuti a livello nazionale ed europeo (SPID/CIE/CNS/EiDAS) nonché sistemi di Single Sign-on (SSO) compatibili con le infrastrutture degli Enti aderenti in conformità al D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), al Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) e alle Linee guida AgID" si chiede se sia sufficiente offrire come modalità di autenticazione esclusivamente l'SSO?

Risposta : Non si conferma. Secondo quanto espresso in Capitolato, la piattaforma deve garantire modalità di autenticazione sicura mediante gli standard riconosciuti a livello nazionale ed europeo (SPID/CIE/CNS/eIDAS) nonchè sistemi di SSO compatibili con le infrastrutture delle Amministrazioni aderenti.

Chiarimento PI345274-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 12:03

Domanda : 1_In riferimento al requisito presente nell'art.2: "garantire modalità di autenticazione sicura mediante standard riconosciuti a livello nazionale ed europeo (SPID/CIE/CNS/EiDAS) nonché sistemi di Single Sign-on (SSO) compatibili con le infrastrutture degli Enti aderenti in conformità al D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), al Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) e alle Linee guida AgID;", si chiede se possa ritenersi parimenti soddisfacente — o migliorativa in termini di sicurezza granulare — una soluzione SaaS che preveda un sistema di autenticazione forte nativo, basato su Multi-Factor Authentication (MFA).Nello specifico, la piattaforma proposta prevede l'accesso tramite credenziali univoche integrate da OTP (One-Time Password) erogati via SMS, email o app di autenticazione google o microsoft. 2_In riferimento al requisito presente nell'art.2: "consentire la personalizzazione del portale stesso su richiesta del Committente (logo,immagini, colori)" si chiede se possa ritenersi parimenti soddisfacente la personalizzazione del logo per tutti gli enti che aderiranno al piano, mantenendo i colori della piattaforma nativa. 3_In riferimento a quanto previsto all'Art. 2 del Capitolato Tecnico, ove si richiede che la piattaforma sia accessibile "tramite una app dedicata [...] resa disponibile sia per il sistema operativo Android che iOS" Si chiede di confermare se il requisito di base e le relative caratteristiche premianti possano ritenersi pienamente soddisfatti anche mediante la fornitura di un'infrastruttura di tipo Progressive Web App (PWA) o Web-App Responsive, quindi non nativa e pubblicata su store apple e android. 4_Siamo a richiedere un elenco con ragione sociale e codice fiscale o partita iva delle Amministrazioni Contraenti: Amministrazioni/Aziende Sanitarie presso le quali il Fornitore si impegna a eseguire i servizi richiesti.

Risposta : 1) Il requisito di cui all'art.2 del Capitolato tecnico richiede che la Piattaforma garantisca modalità di autenticazione sicura mediante gli standard riconosciuti a livello nazionale ed europeo nonchè sistemi di Single Sign-On (SSO) compatibili con el infrastrutture degli Enti aderenti. Pertanto, una soluzione basata esclusivamente su autenticazione nativa mediante credenziali e Multi-Factor Authentication (MFA), pur rappresentando un'ulteriore misura di sicurezza, non può sostituire quanto previsto negli atti di gara, può soltanto aggiungersi alle previsioni in Capitolato.

2) Secondo quanto previsto in Capitolato, la piattaforma deve consentire la personalizzazione del portale, comprensiva di logo, immagini e colori oltre alla personalizzazione dei servizi da fornire in base alle esigenze delle Amministrazioni. La sola personalizzazione del logo non soddisfarrebbe integralmente il requisito.
3) Non si conferma, il requisito si intende soddisfatto come espressamente previsto in Capitolato.
4) Non è possibile fornire l'elenco richiesto, in quanto le Amministrazioni Contraenti saranno individuate a seguito dell'adesione alla Convenzione mediante emissione degli Ordinativi di fornitura. Tutte le Amministrazioni/Aziende Sanitarie indicate negli atti di gara costituiscono, pertanto, potenziali amministrazioni aderenti e non contraenti già individuate.

Chiarimento PI348258-26

Ultimo aggiornamento: 10/07/2026 16:40

Domanda : 1)Si chiede di confermare che trattasi di mero refuso aver previsto la lettera “c” a pag. 8 dell’Allegato 3 Capitolato Tecnico, prg. 2.1, in quanto non ne segue alcun contenuto. In caso contrario, si chiede di aggiungere il contenuto mancate riferito a tale punto; 2)Considerato il numero totale di Comuni (330) indicato nell’ALLEGATO 4a, Ripartizione Territoriale della Regione Emilia-Romagna, e il criterio relativo alla “Capillarità territoriale”, criterio 4, che attribuisce il massimo dei punti (4) al concorrente che offra oltre 150 Comuni con ciascuno almeno 5 convenzioni con esercenti di vicinato, si chiede di confermare che il concorrente non abbia vincoli sul territorio e che potranno esserci anche Comuni in cui non sono presenti locali convenzionati; 3)Si chiede cortesemente di valutare una concessione di una proroga del termine previsto per la presentazione delle offerte relative alla procedura di gara in oggetto, prevedendo una nuova scadenza almeno per inizio mese di settembre. La richiesta è motivata dalla particolare ristrettezza dei tempi intercorrenti tra la pubblicazione della documentazione di gara e la scadenza fissata per la presentazione delle offerte, si tenga altresì in considerazione la concomitanza con il periodo delle ferie estive. Si evidenzia, inoltre, che la procedura presenta un elevato grado di complessità tecnica, richiedendo approfondite analisi e il coinvolgimento di diversi soggetti per un’accurata elaborazione dell’offerta, al fine di garantirne completezza, qualità e piena conformità alle prescrizioni di gara. Si confida in un positivo accoglimento della presente istanza, che consentirebbe agli operatori economici di predisporre proposte maggiormente accurate e competitive, nel rispetto dei principi di massima partecipazione, concorrenza e parità di trattamento.

Risposta : Si conferma che il criterio premiale (criterio 4 sulla Capillarità terrritoriale) è finalizzato a valorizzare la capillarità della rete degli esercizi convenzionati, secondo le modalità e le soglie previste dalla documentazione di gara. Non è richiesta la copertura di tutti i 330 Comuni della Regione Emilia-Romagna; pertanto, ai fini dell'attribuzione del punteggio, possono essere presenti Comuni nei quali non risultano esercizi convenzionati, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi e dei criteri previsti dalla lex specialis. In merito alla richiesta di proroga, quest'ultima non può essere accolta in quanto incompatibile con il cronoprogramma della procedura e le esigenze di tempestiva conclusione della stessa. Si ricorda che il termine indicato nel disciplinare rappresenta il termine ultimo per la presentazione delle offerte e che gli operatori economici possono procedere al caricamento e all'invio dell'offerta anche nei giorni antecedenti la scadenza.

Chiarimento PI344749-26

Ultimo aggiornamento: 10/07/2026 10:45

Domanda : Spett.le Ente, relativamente alla procedura in oggetto: 1)si chiede quale sia lo spaccato dello speso in servizi, rimborsi, buoni acquisto, voucher welfare etc., nelle annualità precedenti; 2)si chiede quale sia il numero orientativo dei beneficiari coinvolti nel progetto.

Risposta : Con riferimento al primo quesito relativo allo spaccato della spesa sostenuta nelle annualità precedenti per servizi, rimborsi, buoni acquisto, voucher welfare e altre misure, si precisa che non è disponibile uno storico articolato per le diverse tipologie di prestazioni previste dalla presente procedura, in quanto, fino ad oggi, il welfare aziendale è stato erogato esclusivamente mediante buoni spesa digitali. In relazione, invece, alla seconda richesta, il numero orientativo dei beneficiari stimato è di circa 60.000 dipendenti sulla base della rilevazione dei fabbisogni effettuata. Si fa presente, come anche chiarito negli atti di gara, che tale valore è puramente indicativo e non vincolante, in quanto dipende dall'effettivo numero di Amministrazioni/Aziende Sanitarie che aderiranno alla Convenzione e dalle relative determinazioni in ordine all'attivazione del servizio.

Ultimo aggiornamento: 28-07-2026, 10:34