Domanda : 1.Con riferimento ai requisiti assicurativi previsti dal CSA l’art. 13 prevede l'esibizione delle polizze assicurative recanti specifici limiti di franchigia e scoperto. Si osserva che, nell'ambito del mercato del noleggio full service, le coperture assicurative sono normalmente inserite in programmi assicurativi di tipo "Libro Matricola", caratterizzati da condizioni uniformi applicate all'intera flotta aziendale. In tale contesto, franchigie e scoperti possono risultare differenti rispetto ai valori richiesti dalla S.A. ed indicati nel Capitolato. Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare che – in eventuale presenza del suindicato scostamento - il requisito possa ritenersi soddisfatto qualora l'aggiudicatario dichiari di garantire contrattualmente alla Stazione Appaltante il pieno rispetto delle condizioni economiche previste dalla lex specialis, assumendo integralmente a proprio carico l'eventuale differenza tra le franchigie e/o gli scoperti previsti dalla propria polizza assicurativa e i limiti massimi indicati dal Capitolato, assicurando in ogni caso che la Stazione Appaltante non sostenga alcun onere economico ulteriore né subisca una riduzione del livello di tutela richiesto dalla documentazione di gara. 2.Con riferimento all’obbligo di rendicontazione entro 10 giorni dalla chiusura delle pratiche di sinistro (artt. 2 e 13 del CSA), si chiede di confermare se, con specifico riferimento ai rimborsi, la previsione debba intendersi finalizzata al monitoraggio dell'andamento della flotta e dei relativi costi, piuttosto che alla trasmissione analitica delle singole movimentazioni economiche riferite a ciascuna pratica. Si chiede di confermare se l'obbligo - di cui sopra - previsto dal Capitolato, possa ritenersi assolto mediante la trasmissione di report periodici bimestrali di sintesi contenenti le informazioni necessarie al monitoraggio del servizio, anziché mediante la comunicazione di ciascuna singola transazione economica. 3.Art.5.1 CSA (pag.3): “piano di compressione con pala e carrello”. Si chiede conferma che si intenda “gruppo di compressione/compattazione” composto da pala e carrello (senza paratie interne di contropressione). 4.In relazione all’espressione “Il trasferimento del mezzo da e per l’officina/e autorizzata, se necessita di intervento con carroattrezzi, resta a cura ed a carico dell’Appaltatore” (rif. Art. 15 CSA e art. 4 pag.5 Progetto della Fornitura), si chiede conferma che i trasferimenti da e per le officine autorizzate dei mezzi “marcianti” rimangano a carico della SA. 5.Art. 14.1 CSA (pag.9) + art. 20 CSA (pag.15):” tempistiche di riparazione...entro 48 ore dall’accettazione di cui sopra”. Giacché il trasferimento in officina – salvo i casi in cui risulti necessario l’impiego di carro attrezzi - resta a carico della SA (ex Art. 15 CSA), si chiede chiarire che il periodo di 48 ore per l’effettuazione della riparazione (o quello più breve eventualmente offerto) parte dal momento della consegna e relativa accettazione del mezzo, presso il centro di assistenza indicato. 6.Art.2 CSA (pag.1); si chiede conferma che per “mezzi sostitutivi”, ai fini del calcolo del punteggio, si debbano intendere più propriamente “mezzi di scorta”, ovvero veicoli targati, contrattualizzati, già iscritti agli Albi di riferimento e pronti per essere inseriti nei contesti di raccolta. 7.Art. 20 CSA (pag.15) in relazione all’espressione “in caso di mancata consegna del mezzo sostitutivo ...”. si chiede di chiarire se sia obbligatorio o meno offrire almeno un mezzo sostitutivo e, qualora ciò non sia obbligatorio, si chiede conferma che il comma si applichi esclusivamente al concorrente che abbia offerto uno o più mezzi sostitutivi. 8.Art. 20 CSA (pag.15): “per ogni riparazione/intervento effettuato oltre il termine ...verrà applicata una penale pari a euro 20 per ogni ora di ritardo”. Si chiede conferma che tale penale venga applicata esclusivamente in caso di mancata disponibilità del mezzo sostitutivo “a copertura” del mezzo fermo per riparazione.
Risposta :
- Si conferma che, qualora le franchigie e gli scoperti previsti dal programma assicurativo dell’operatore risultino differenti dai limiti indicati all’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto, il requisito può ritenersi soddisfatto a condizione che l’aggiudicatario si obblighi contrattualmente ad assumere integralmente a proprio carico la differenza tra le franchigie e/o gli scoperti previsti dalla propria polizza e i limiti massimi stabiliti dal Capitolato, in modo che nessun onere economico ulteriore gravi sulla Stazione Appaltante e non risulti in alcun modo ridotto il livello di tutela richiesto dalla documentazione di gara.
A tal fine il concorrente rende, nell’ambito della documentazione amministrativa, apposita dichiarazione di impegno conforme a quanto sopra; l’impegno è recepito nel contratto e la sua inosservanza rileva ai sensi degli artt. 20 e 21 del Capitolato.
Restano in ogni caso inderogabili, e non suscettibili di deroga per il tramite del meccanismo di accollo sopra descritto:
· i massimali minimi RCA di cui all’art. 13 del Capitolato (€ 6.070.000,00 per danni alle persone ed € 1.220.000,00 per danni alle cose);
· l’estensione delle coperture ai rischi elencati all’art. 13 (cristalli, sottrazione e smarrimento chiavi, atti vandalici, eventi atmosferici, danneggiamenti da caso fortuito o causati da ignoti);
· l’espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti di San Donnino Multiservizi S.r.l.;
· la trasmissione della documentazione attestante le coperture assicurative il giorno della consegna di ciascun mezzo.
L’accollo della differenza tra franchigie di polizza e limiti del Capitolato è una condizione di conformità, non una copertura aggiuntiva, e non concorre al punteggio.
- Con riferimento all’obbligo di rendicontazione di cui agli artt. 2 e 13 del Capitolato Speciale d’Appalto si precisa quanto segue.
L’art. 2 pone a carico del Fornitore la trasmissione alla Stazione Appaltante dei singoli report delle transazioni economiche attive e passive relative a rimborsi ed eventuali franchigie; l’art. 13 fissa in 10 giorni dalla chiusura della pratica il termine entro il quale il Locatore dà conto dell’esito dell’istruttoria delle pratiche assicurative di rimborso. Le due previsioni non possono ritenersi assolte mediante la sola trasmissione di report periodici bimestrali di sintesi. Si conferma peraltro che l’obbligo ha finalità di monitoraggio dell’andamento della flotta e dei relativi costi. A tal fine la trasmissione può avvenire in forma cumulativa, mediante un unico invio riferito a tutte le pratiche chiuse nel periodo, a condizione che ciascun invio rechi il dettaglio delle movimentazioni economiche per singola pratica e sia effettuato entro 10 giorni dalla chiusura della più risalente tra le pratiche in esso ricomprese. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere in qualsiasi momento la documentazione relativa alla singola pratica.
- Con riferimento all’art. 5.1 del Capitolato Speciale d’Appalto si conferma che l’espressione “piano di compressione con pala e carrello” individua il gruppo di compressione/compattazione composto da pala e carrello, senza paratie interne di contropressione.
- Si conferma che il trasferimento dei mezzi “marcianti” da e per le officine autorizzate resta a carico della Stazione Appaltante, mentre resta a cura e a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’ultimo capoverso dell’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto, il trasferimento che richieda l’impiego di carroattrezzi.
- Il termine per l’effettuazione della riparazione è disciplinato in modo uniforme dagli artt. 14.1 e 16 del Capitolato Speciale d’Appalto, che ne individuano la decorrenza nell’accettazione/presa in carico della richiesta di intervento manutentivo da parte del Fornitore; tale accettazione deve intervenire entro 24 ore dalla comunicazione del guasto da parte della Stazione Appaltante attraverso i mezzi di comunicazione ivi indicati.
Si conferma pertanto che il periodo di 48 ore per l’effettuazione della riparazione, ovvero il minor termine eventualmente offerto in sede di gara, decorre dal momento dell’accettazione/presa in carico della richiesta e non dalla consegna del mezzo presso il centro di assistenza.
Tenuto conto che il trasferimento dei mezzi “marcianti” resta a carico della Stazione Appaltante, si precisa che il tempo occorso per il trasferimento, ove imputabile alla Stazione Appaltante, non è computato ai fini del termine di 48 ore.
- Ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, per “veicoli sostitutivi di cortesia” si intendono veicoli targati e immatricolati, nella disponibilità contrattuale dell’Appaltatore e pronti per essere inseriti nei contesti di raccolta, aventi le medesime caratteristiche di carico in metri cubi complessivamente individuate nel Capitolato e rispondenti alle ulteriori specifiche nello stesso definite. La denominazione “mezzi di scorta” proposta nel quesito può ritenersi equivalente.
Quanto all’iscrizione agli Albi di riferimento, si precisa che, ai sensi del medesimo art. 2, l’iscrizione dei veicoli locati all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e al REN è effettuata a favore della Stazione Appaltante, cui compete il relativo adempimento; è onere dell’Appaltatore fornire tempestivamente, e comunque contestualmente alla messa a disposizione del veicolo, tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria a tale iscrizione. Non è pertanto richiesto che i veicoli sostitutivi risultino già iscritti al momento della messa a disposizione.
- L’obbligo di messa a disposizione di uno o più veicoli sostitutivi di cortesia è previsto dall’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto quale condizione minima di esecuzione del contratto e non è pertanto rimesso alla scelta del concorrente. Esso sorge per ognuno dei veicoli locati che si renda indisponibile per oltre 72 ore continuative.
Un ulteriore e distinto obbligo di identico contenuto è previsto dall’art. 9 del Capitolato per il periodo in cui intervenga la sostituzione della fornitura a seguito di esito negativo del collaudo.
Ne consegue che le previsioni dell’art. 20 del Capitolato in materia di mancata consegna del veicolo sostitutivo si applicano a tutti gli operatori economici e non ai soli concorrenti che abbiano eventualmente offerto veicoli sostitutivi in sede di offerta tecnica.
- Non può essere confermata la lettura prospettata nel quesito. Il Capitolato prevede due penali autonome: quella di € 20,00 per ogni ora di ritardo (artt. 16 e 20), riferita alla riparazione eseguita oltre 48 ore dall'accettazione della richiesta, e quella di € 350,00 per giorno solare (art. 20), riferita alla mancata consegna del veicolo sostitutivo entro 48 ore dalla richiesta. Le due penali hanno presupposti diversi e operano indipendentemente: la messa a disposizione del veicolo sostitutivo non esonera l'Appaltatore dalla penale per il ritardo nella riparazione.