Domanda : Con riferimento alla procedura in oggetto, la scrivente intende sottoporre all’attenzione di codesta Amministrazione alcuni profili di criticità relativi alle dichiarazioni in materia di intelligenza artificiale (“IA”) contenute nella domanda di partecipazione, nonché alla disciplina concernente l’utilizzo di sistemi di IA nell’esecuzione del contratto, prevista dal punto 30 del Disciplinare di gara e dagli artt. 21, 21.1, 21.2 e 21.3 del Capitolato speciale. 1.Dichiarazioni in materia di uso di IA contenute nella domanda di partecipazione La procedura in oggetto risulta predisposta in conformità al Bando tipo n. 1/2023, aggiornato al D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, al parere del Consiglio di Stato n. 61 del 13 gennaio 2026 e alle successive modifiche introdotte dalla Delibera ANAC n. 148 del 1° aprile 2026. Tuttavia, le dichiarazioni in materia di IA previste al punto 9 della domanda di partecipazione richiamano espressamente il Bando tipo n. 2/2023, destinato a disciplinare l’affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria, anziché il Bando tipo n. 1/2023. Si chiede pertanto conferma della possibilità di rendere le dichiarazioni di cui ai punti 9.1 e 9.2 della domanda di partecipazione secondo quanto previsto dal Bando tipo n. 1/2023, il quale contempla due distinti modelli dichiarativi, tra cui il primo destinato alle procedure che non prevedono l’affidamento di servizi intellettuali resi da professionisti. Con riferimento al punto 9.3 della domanda di partecipazione, rubricato “Quadro riepilogativo delle dichiarazioni IA”, si rileva che alcuni dei riferimenti normativi richiamati non appaiono applicabili alla procedura in oggetto. In particolare, il richiamo alla sezione 15.1 del Bando tipo n. 2/2023 non appare pertinente in quanto la procedura è stata predisposta sulla base del Bando tipo n. 1/2023. Gli artt. 14, 17 e 26 del Regolamento (UE) 2024/1689 disciplinano obblighi riferiti ai sistemi di IA ad alto rischio, la cui applicazione è stata differita dalle recenti modifiche normative introdotte al reg. (UE) 2024/1689 da parte del reg. (UE) 2026/1744. Da ultimo, il quadro riepilogativo richiama i paragrafi 9.4 e 9.5 della domanda di partecipazione, che non risultano tuttavia presenti nella stessa. Si chiede pertanto altresì conferma della possibilità di considerare, ai fini della compilazione della domanda di partecipazione e considerata l’assenza di affidamento di servizi intellettuali resi da professionisti, esclusivamente le prime due righe del quadro riepilogativo, relative rispettivamente alla dichiarazione concernente l’utilizzo dell’IA nella predisposizione dell’offerta e alla dichiarazione concernente l’utilizzo dell’IA nell’esecuzione del contratto, facendo riferimento ai modelli previsti dal Bando tipo n. 1/2023. 2.Disciplina e condizioni d’uso di sistemi di intel ligenza artificiale nell’esecuzione del contratto Sulla base di quanto precedentemente riferito in merito alle dichiarazioni nella domanda di partecipazione, si chiede conferma che il punto 30 del Disciplinare di gara nonché gli artt. 21, 21.1, 21.2 e 21.3 del Capitolato Speciale debbano essere interpretati coerentemente con quanto sopra rappresentato e che, conseguentemente, gli obblighi e il sistema sanzionatorio ivi previsti trovino applicazione esclusivamente nei limiti delle dichiarazioni in materia di IA che la scrivente renderà in conformità ai modelli previsti dal Bando tipo n. 1/2023. Si evidenzia, altresì, che il punto 30 del Disciplinare di gara e gli artt. 21, 21.1, 21.2 e 21.3 del Capitolato Speciale richiamano disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1689 relative ai sistemi di IA ad alto rischio che, alla luce delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2026/1744, non risultano ancora applicabili. A titolo esemplificativo, l’art. 21.1 richiama obblighi riferiti ai sistemi di IA ad alto rischio di cui all’Allegato III del Regolamento, la cui applicazione non è prevista prima di dicembre 2027. Si chiede pertanto conferma che tutte le prescrizioni del Disciplinare di gara e del Capitolato speciale (in particolare quelle citate al paragrafo che precede) che rinviano, direttamente o indirettamente, a disposizioni dell’AI Act non ancora entrate in vigore debbano considerarsi, allo stato, non applicabili. Da ultimo, si evidenzia che la scrivente potrebbe avvalersi, in sede di predisposizione dell’offerta tecnica, del supporto di Microsoft 365 Copilot, assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale fornito nell’ambito della dotazione aziendale. Poiché tale strumento è fornito da terzi, la scrivente potrebbe non disporre della documentazione tecnica del sistema, metriche di accuratezza e ulteriori informazioni richiamate dall’art. 21.2. Si chiede pertanto conferma che gli obblighi di cui all’art. 21.2 non trovino applicazione con riferimento a tale strumento o che si applichino unicamente nella misura in cui le relative informazioni siano state effettivamente rese disponibili alla scrivente. Cordiali saluti.
Risposta :
Premessa:
La ricostruzione del concorrente muove da una premessa che non è coerente per questa gara: si presuppone che la procedura non comporti "affidamento di servizi intellettuali resi da professionisti". In realtà, oltre alla fornitura del TC simulatore, la procedura richiede espressamente, a carico del concorrente, la presentazione di un Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) in sede di offerta e, in caso di aggiudicazione, di un Progetto Esecutivo (art. 7 del Capitolato Speciale; art. 6.3 del Disciplinare, requisiti di capacità tecnica per la redazione di PFTE, PSC e progetto esecutivo). Si tratta quindi di un appalto a oggetto misto (fornitura con posa in opera + prestazioni di progettazione.
1)
Si segnala che la domanda di partecipazione (Allegato 2) non richiama il "Bando tipo n. 2/2023". Il richiamo effettivamente presente nel quadro riepilogativo di cui al punto 9.3 è al "§ 15.1 Bando-tipo n. 2/2026", ossia il nuovo Bando tipo ANAC per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura (SIA), approvato con Delibera ANAC n. 153 del 15 aprile 2026, che ha introdotto per la prima volta un obbligo dichiarativo specifico sull'uso dell'IA nella predisposizione di offerte tecniche di natura progettuale, come nella gara oggetto del quesito in esame.
Si conferma, pertanto, che il modello di domanda di partecipazione utilizzato per la presente gara è quello del Bando tipo n. 1/2023, aggiornato — anche nella sezione dichiarativa sull'IA — dalla Delibera ANAC n. 148 del 1° aprile 2026, che ha introdotto le clausole generali di cui ai punti 9.1 e 9.2 (uso IA in fase di offerta e di esecuzione), fondate sull'art. 13 della L. 132/2025.
Sulla richiesta di applicare esclusivamente il modello semplificato del Bando tipo 1/2023. Non si può accogliere. Come chiarito in premessa, la procedura comporta l'affidamento di prestazioni di progettazione (PFTE e progetto esecutivo) rese da professionisti indicati dal concorrente. Il richiamo, nel quadro riepilogativo della domanda, anche ai riferimenti propri del Bando tipo 2/2026 (oltre al modello generale del Bando tipo 1/2023 aggiornato) è pertanto corretto e non erroneo, in quanto riflette la natura mista dell'appalto: le dichiarazioni ai punti 9.1 e 9.2 vanno rese secondo il modello contenuto nella domanda di partecipazione così come pubblicata, senza che sia possibile sostituirlo con un modello "semplificato" riferito a procedure prive di componente progettuale, che non è il caso della presente gara.
Sul richiamo, nel quadro riepilogativo (punto 9.3), ai paragrafi 9.4 e 9.5 non presenti nel corpo della domanda, si conferma che, allo stato, le dichiarazioni richieste ai concorrenti sono solo quelle correlate ai punti 9.1, 9.2 e 9.3 effettivamente presenti nel modulo.
Sul rilievo relativo agli artt. 14, 17 e 26 del Regolamento (UE) 2024/1689 si concorda con quanto evidenziato dal concorrente, con la precisazione che il differimento riguarda solo la disciplina specifica dei sistemi qualificati "ad alto rischio", non l'intero impianto dichiarativo, la cui base primaria — L. 132/2025 — resta pienamente vigente e non è in alcun modo condizionata dalla classificazione di rischio del Regolamento europeo.
2
a) Sulla richiesta di ritenere "non applicabili" tutte le prescrizioni che rinviano all'AI Act. Si precisa che sono da ritenersi non ancora esigibile quelli il cui richiamo esplicito attiene i sistemi "ad alto rischio", stante il differimento al 2 dicembre 2027 disposto dal Regolamento (UE) 2026/1744. Tutte le restanti prescrizioni (es. art. 21.1, commi 1, 3 e 4: dichiarazione preventiva dei sistemi utilizzati, prevalenza del lavoro intellettuale e supervisione umana, piena responsabilità dell'Appaltatore anche per malfunzionamenti o "allucinazioni", riservatezza dei dati; art. 21.2, comma 4: audit su bias/privacy/SLA; art. 21.3: sistema di penali) non richiamano né presuppongono la qualificazione "ad alto rischio" e restano pienamente vigenti ed esigibili, in quanto fondate sui principi generali della L. 132/2025.
b) Sull'utilizzo di Microsoft 365 Copilot in sede di predisposizione dell'offerta tecnica. Si precisa che gli obblighi di accesso a documentazione tecnica, log di sistema e metriche di accuratezza di cui all'art. 21.2 del Capitolato si intendono assolti nei limiti di quanto effettivamente reso disponibile all'operatore economico dal fornitore dello strumento, in ragione della sua qualità di semplice utilizzatore (deployer) di un sistema di terzi e non di provider. Ciò non esonera in alcun caso il concorrente dagli obblighi di dichiarazione dell'utilizzo (punto 9.1 della domanda), di garanzia della prevalenza del lavoro intellettuale e della supervisione umana sui contenuti prodotti, e dalla piena responsabilità professionale sui risultati e sulla conformità dell'offerta, che gravano sul concorrente a prescindere dalla disponibilità della documentazione tecnica del sistema di IA impiegato.