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Dati del bando

PROCEDURA APERTA, AI SENSI ART. 71 D.LGS 36/2023, PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO SIMULATORE CON 128 STRATI (SLICES) PRESSO LA UO RADIOTERAPIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA.
Ente appaltanteAZIENDA USL DI BOLOGNA
Stato proceduraPresentazione Offerte/Risposte
Importo appalto1.149.920,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema24/07/2026
Termine richiesta chiarimenti04/09/2026 12:00
Termine presentazione delle offerte16/09/2026 16:00
Apertura busta amministrativa17/09/2026 09:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Leto Jessica

telefono: 0516079663

Giorgi Giuseppe

telefono: 0516079636

Crugliano Antonia

telefono: 0516225580

Capobianco Antonio

telefono: 0516079921

Cigarini Roberta

telefono: 0516079522

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO SIMULATORE

CIG: BC8029FEFA
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI428248-26

Ultimo aggiornamento: 04/09/2026 21:41

Domanda : In relazione al chiarimento PI406130-26 e relativa risposta PI409730-26 inerente all’impianto di condizionamento si chiede di confermare che il Fan Coil tipo AERMEC FCL32 in sala esami TAC sia a due tubi e a funzionamento in raffreddamento durante tutto il corso dell’anno. In relazione all’eventuale necessità di integrazione della potenzialità frigorifera si chiede di confermare che l’eventuale nuovo fan coil aggiuntivo o sostitutivo sia in carico all’impresa aggiudicataria, rimanendo in capo alla Stazione Appaltante invece le linee idrauliche di alimentazione fino allo stesso (come per il quadro elettrico TAC a carico dell'Azienda Committente da realizzarsi con il contratto nell'ambito di un contratto già attivo). Ovvero nel caso che anche le linee siano a carico dell’impresa aggiudicataria di indicare materiale, dimensioni, percorso e distanza della linea dell’attuale fan coil fino alla montante principale da cui eventualmente derivare la nuova linea frigorifera con disponibilità 365 gg/a. Distinti saluti.

Risposta :

in merito al quesito si conferma che l'attuale fan coil è collegato a 2 tubi sulla rete di acqua refrigerata primaria, pertanto il funzionamento in raffreddamento è garantito per tutto l'anno.

In allegato si trova la tavola con la distribuzione di interesse (foglio "8079_M15-16_4005 e 8079_M14_VVF 0022"), che è realizzata in ferro nero saldato, da dove dedurre anche la collocazione delle tubazioni per eventuale integrazione e aggiunta.

Sia l'eventuale fornitura ed installazione di un nuovo fan coil (aggiuntivo o sostituitivo) che la fornitura ed installazione di nuove linee idrauliche di alimentazione sono a carico dell'azienda aggiudicataria.

Chiarimento PI430100-26

Ultimo aggiornamento: 04/09/2026 21:37

Domanda : Con riferimento alla procedura in oggetto, la scrivente intende sottoporre all’attenzione di codesta Amministrazione alcuni profili di criticità relativi alle dichiarazioni in materia di intelligenza artificiale (“IA”) contenute nella domanda di partecipazione, nonché alla disciplina concernente l’utilizzo di sistemi di IA nell’esecuzione del contratto, prevista dal punto 30 del Disciplinare di gara e dagli artt. 21, 21.1, 21.2 e 21.3 del Capitolato speciale. 1.Dichiarazioni in materia di uso di IA contenute nella domanda di partecipazione La procedura in oggetto risulta predisposta in conformità al Bando tipo n. 1/2023, aggiornato al D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, al parere del Consiglio di Stato n. 61 del 13 gennaio 2026 e alle successive modifiche introdotte dalla Delibera ANAC n. 148 del 1° aprile 2026. Tuttavia, le dichiarazioni in materia di IA previste al punto 9 della domanda di partecipazione richiamano espressamente il Bando tipo n. 2/2023, destinato a disciplinare l’affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria, anziché il Bando tipo n. 1/2023. Si chiede pertanto conferma della possibilità di rendere le dichiarazioni di cui ai punti 9.1 e 9.2 della domanda di partecipazione secondo quanto previsto dal Bando tipo n. 1/2023, il quale contempla due distinti modelli dichiarativi, tra cui il primo destinato alle procedure che non prevedono l’affidamento di servizi intellettuali resi da professionisti. Con riferimento al punto 9.3 della domanda di partecipazione, rubricato “Quadro riepilogativo delle dichiarazioni IA”, si rileva che alcuni dei riferimenti normativi richiamati non appaiono applicabili alla procedura in oggetto. In particolare, il richiamo alla sezione 15.1 del Bando tipo n. 2/2023 non appare pertinente in quanto la procedura è stata predisposta sulla base del Bando tipo n. 1/2023. Gli artt. 14, 17 e 26 del Regolamento (UE) 2024/1689 disciplinano obblighi riferiti ai sistemi di IA ad alto rischio, la cui applicazione è stata differita dalle recenti modifiche normative introdotte al reg. (UE) 2024/1689 da parte del reg. (UE) 2026/1744. Da ultimo, il quadro riepilogativo richiama i paragrafi 9.4 e 9.5 della domanda di partecipazione, che non risultano tuttavia presenti nella stessa. Si chiede pertanto altresì conferma della possibilità di considerare, ai fini della compilazione della domanda di partecipazione e considerata l’assenza di affidamento di servizi intellettuali resi da professionisti, esclusivamente le prime due righe del quadro riepilogativo, relative rispettivamente alla dichiarazione concernente l’utilizzo dell’IA nella predisposizione dell’offerta e alla dichiarazione concernente l’utilizzo dell’IA nell’esecuzione del contratto, facendo riferimento ai modelli previsti dal Bando tipo n. 1/2023. 2.Disciplina e condizioni d’uso di sistemi di intel ligenza artificiale nell’esecuzione del contratto Sulla base di quanto precedentemente riferito in merito alle dichiarazioni nella domanda di partecipazione, si chiede conferma che il punto 30 del Disciplinare di gara nonché gli artt. 21, 21.1, 21.2 e 21.3 del Capitolato Speciale debbano essere interpretati coerentemente con quanto sopra rappresentato e che, conseguentemente, gli obblighi e il sistema sanzionatorio ivi previsti trovino applicazione esclusivamente nei limiti delle dichiarazioni in materia di IA che la scrivente renderà in conformità ai modelli previsti dal Bando tipo n. 1/2023. Si evidenzia, altresì, che il punto 30 del Disciplinare di gara e gli artt. 21, 21.1, 21.2 e 21.3 del Capitolato Speciale richiamano disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1689 relative ai sistemi di IA ad alto rischio che, alla luce delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2026/1744, non risultano ancora applicabili. A titolo esemplificativo, l’art. 21.1 richiama obblighi riferiti ai sistemi di IA ad alto rischio di cui all’Allegato III del Regolamento, la cui applicazione non è prevista prima di dicembre 2027. Si chiede pertanto conferma che tutte le prescrizioni del Disciplinare di gara e del Capitolato speciale (in particolare quelle citate al paragrafo che precede) che rinviano, direttamente o indirettamente, a disposizioni dell’AI Act non ancora entrate in vigore debbano considerarsi, allo stato, non applicabili. Da ultimo, si evidenzia che la scrivente potrebbe avvalersi, in sede di predisposizione dell’offerta tecnica, del supporto di Microsoft 365 Copilot, assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale fornito nell’ambito della dotazione aziendale. Poiché tale strumento è fornito da terzi, la scrivente potrebbe non disporre della documentazione tecnica del sistema, metriche di accuratezza e ulteriori informazioni richiamate dall’art. 21.2. Si chiede pertanto conferma che gli obblighi di cui all’art. 21.2 non trovino applicazione con riferimento a tale strumento o che si applichino unicamente nella misura in cui le relative informazioni siano state effettivamente rese disponibili alla scrivente. Cordiali saluti.

Risposta :

Premessa:

La ricostruzione del concorrente muove da una premessa che non è coerente per questa gara: si presuppone che la procedura non comporti "affidamento di servizi intellettuali resi da professionisti". In realtà, oltre alla fornitura del TC simulatore, la procedura richiede espressamente, a carico del concorrente, la presentazione di un Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) in sede di offerta e, in caso di aggiudicazione, di un Progetto Esecutivo (art. 7 del Capitolato Speciale; art. 6.3 del Disciplinare, requisiti di capacità tecnica per la redazione di PFTE, PSC e progetto esecutivo). Si tratta quindi di un appalto a oggetto misto (fornitura con posa in opera + prestazioni di progettazione.

1)

Si segnala che la domanda di partecipazione (Allegato 2) non richiama il "Bando tipo n. 2/2023". Il richiamo effettivamente presente nel quadro riepilogativo di cui al punto 9.3 è al "§ 15.1 Bando-tipo n. 2/2026", ossia il nuovo Bando tipo ANAC per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura (SIA), approvato con Delibera ANAC n. 153 del 15 aprile 2026, che ha introdotto per la prima volta un obbligo dichiarativo specifico sull'uso dell'IA nella predisposizione di offerte tecniche di natura progettuale, come nella gara oggetto del quesito in esame.

Si conferma, pertanto, che il modello di domanda di partecipazione utilizzato per la presente gara è quello del Bando tipo n. 1/2023, aggiornato — anche nella sezione dichiarativa sull'IA — dalla Delibera ANAC n. 148 del 1° aprile 2026, che ha introdotto le clausole generali di cui ai punti 9.1 e 9.2 (uso IA in fase di offerta e di esecuzione), fondate sull'art. 13 della L. 132/2025.

Sulla richiesta di applicare esclusivamente il modello semplificato del Bando tipo 1/2023. Non si può accogliere. Come chiarito in premessa, la procedura comporta l'affidamento di prestazioni di progettazione (PFTE e progetto esecutivo) rese da professionisti indicati dal concorrente. Il richiamo, nel quadro riepilogativo della domanda, anche ai riferimenti propri del Bando tipo 2/2026 (oltre al modello generale del Bando tipo 1/2023 aggiornato) è pertanto corretto e non erroneo, in quanto riflette la natura mista dell'appalto: le dichiarazioni ai punti 9.1 e 9.2 vanno rese secondo il modello contenuto nella domanda di partecipazione così come pubblicata, senza che sia possibile sostituirlo con un modello "semplificato" riferito a procedure prive di componente progettuale, che non è il caso della presente gara.

Sul richiamo, nel quadro riepilogativo (punto 9.3), ai paragrafi 9.4 e 9.5 non presenti nel corpo della domanda, si conferma che, allo stato, le dichiarazioni richieste ai concorrenti sono solo quelle correlate ai punti 9.1, 9.2 e 9.3 effettivamente presenti nel modulo.

Sul rilievo relativo agli artt. 14, 17 e 26 del Regolamento (UE) 2024/1689 si concorda con quanto evidenziato dal concorrente, con la precisazione che il differimento riguarda solo la disciplina specifica dei sistemi qualificati "ad alto rischio", non l'intero impianto dichiarativo, la cui base primaria — L. 132/2025 — resta pienamente vigente e non è in alcun modo condizionata dalla classificazione di rischio del Regolamento europeo.

2

a) Sulla richiesta di ritenere "non applicabili" tutte le prescrizioni che rinviano all'AI Act. Si precisa che sono da ritenersi non ancora esigibile quelli il cui richiamo esplicito attiene i sistemi "ad alto rischio", stante il differimento al 2 dicembre 2027 disposto dal Regolamento (UE) 2026/1744. Tutte le restanti prescrizioni (es. art. 21.1, commi 1, 3 e 4: dichiarazione preventiva dei sistemi utilizzati, prevalenza del lavoro intellettuale e supervisione umana, piena responsabilità dell'Appaltatore anche per malfunzionamenti o "allucinazioni", riservatezza dei dati; art. 21.2, comma 4: audit su bias/privacy/SLA; art. 21.3: sistema di penali) non richiamano né presuppongono la qualificazione "ad alto rischio" e restano pienamente vigenti ed esigibili, in quanto fondate sui principi generali della L. 132/2025.

b) Sull'utilizzo di Microsoft 365 Copilot in sede di predisposizione dell'offerta tecnica. Si precisa che gli obblighi di accesso a documentazione tecnica, log di sistema e metriche di accuratezza di cui all'art. 21.2 del Capitolato si intendono assolti nei limiti di quanto effettivamente reso disponibile all'operatore economico dal fornitore dello strumento, in ragione della sua qualità di semplice utilizzatore (deployer) di un sistema di terzi e non di provider. Ciò non esonera in alcun caso il concorrente dagli obblighi di dichiarazione dell'utilizzo (punto 9.1 della domanda), di garanzia della prevalenza del lavoro intellettuale e della supervisione umana sui contenuti prodotti, e dalla piena responsabilità professionale sui risultati e sulla conformità dell'offerta, che gravano sul concorrente a prescindere dalla disponibilità della documentazione tecnica del sistema di IA impiegato.

Chiarimento PI424676-26

Ultimo aggiornamento: 02/09/2026 09:48

Domanda : Con riferimento alla risposta al quesito n. PI421030-26, nel disciplinare viene indicato come importo complessivo l’importo di € 749.920,00, mentre l’importo di € € 1.149.920,00 viene indicato come valore globale stimato, si chiede pertanto di chiarire se il 2% di cauzione è da calcolare sull’importo complessivo o sull’importo globale. Distinti saluti

Risposta : La garanzia è stata erroneamente calcolata sulla base d'asta e non sull'importo totale.


Ragion per cui , l'importo corretto della garanzia è € 22.998,40.

Cordiali Saluti


Chiarimento PI423693-26

Ultimo aggiornamento: 02/09/2026 09:47

Domanda : Con riferimento al Disciplinare di gara, par. 18.1 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica", tabella dei punteggi, si rileva quanto segue. Il criterio "Accuratezza del posizionamento (mm)" risulta classificato come parametro quantitativo Q(MAX) (formula Pi = Pmax × Vi/Vmax), per il quale un valore dichiarato più elevato produce un punteggio maggiore. Si fa notare che, trattandosi di un parametro di accuratezza/precisione espresso in mm, un valore numerico più basso corrisponde tecnicamente a una maggiore precisione di posizionamento del tavolo (minore scarto dal valore nominale), analogamente a quanto correttamente previsto per il criterio "Altezza da terra minima (cm)", classificato Q(MIN) nella medesima tabella in quanto un valore più basso rappresenta la prestazione migliore. Si chiede pertanto di confermare se la classificazione Q(MAX) per il criterio "Accuratezza del posizionamento (mm)" sia effettivamente quella intesa dalla Stazione Appaltante, oppure se si tratti di un refuso e il criterio debba essere corretto in Q(MIN) (Pi = Pmax × Vmin/Vi), coerentemente con la logica dei restanti parametri prestazionali della sezione "Tavolo porta paziente". Distinti saluti.

Risposta : Sì conferma che si trattasi di refuso, il criterio corretto deve intendersi Q(MIN) (Pi = Pmax × Vmin/V

Chiarimento PI421030-26

Ultimo aggiornamento: 01/09/2026 13:04

Domanda : Disciplinare di gara art. 10 Garanzia provvisoria "L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 14.998,40" Ci risulta però che il 2% di 1.149.920,00 è pari a € 22.998,4" Si chiede di chiarire il suddetto valore. Distinti saluti.

Risposta : Si conferma il refuso. Era stato calcolato il 2% solo sulla base d'asta.


Si conferma l'importo di euro 22.998,40 come importo corretto della Garanzia Provvisoria.

Chiarimento PI415816-26

Ultimo aggiornamento: 01/09/2026 13:04

Domanda : Si chiede se l' Allegato 4 - Responsabile trattamento dati debba essere firmato per accettazione e presa visione essendo già compilato. Distinti saluti

Risposta : Si conferma.


Cordiali Saluti

Chiarimento PI417443-26

Ultimo aggiornamento: 29/08/2026 13:13

Domanda : Spett.le Amministrazione, 1)A pag. 11 del Disciplinare è riportata la seguente previsione: "L'esecuzione del contratto è riservata a operatori economici, cooperative sociali o loro consorzi che nell'ambito di programmi di lavoro protetto occupano almeno il trenta per cento di lavoratori con disabilità o svantaggiati". Considerato che la procedura è qualificata nella Determina a contrarre come procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e che nella documentazione di gara non risultano richiami a procedure riservate ai sensi dell'art. 61 del medesimo decreto, si chiede di confermare che la suddetta previsione costituisca un mero refuso materiale e che alla procedura possano partecipare tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dalla lex specialis di gara. 2)Con riferimento alla prestazione secondaria “Quota Lavori (comprensiva delle attività smontaggio conservativo e reinstallazione del sistema esistente SGRT – e del montaggio del LASER oggetto di fornitura)” quantificata in € 64.990,00 chiediamo di voler confermare che siano ammesse le seguenti possibilità: a) la partecipazione alla gara in RTI ai sensi e per gli effetti dell’art. 68 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. con una o più imprese; b) la possibilità che la mandante del raggruppamento esegua i lavori di installazione compresi nell’oggetto della gara; c) esplicitare i requisiti di qualificazione necessari per l’esecuzione delle opere comprese nell’oggetto dell’appalto, le relative categorie SOA nonché l’indicazione dell’attività prevalente e di quella scorporabile, oppure i requisiti di qualificazione per lavori inferiori ai € 150.000,00 di cui all’art. 90 DPR 207/2010 e le abilitazioni di cui al D.M. 37/2008; atteso che la documentazione di gara non individua le categorie di lavori, i relativi requisiti di qualificazione né le modalità di esecuzione delle prestazioni accessorie. d) che i lavori possono essere subappaltati in toto a impresa dotata dei necessari requisiti e che non è necessario procedere con avvalimento stante la natura “qualificante” del subappalto 3)Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 6.3 del Disciplinare di gara, ove è richiesto il possesso dei requisiti di qualificazione e capacità per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del progetto esecutivo, si chiede di voler confermare quanto segue: a) che, nell'ipotesi di partecipazione mediante costituendo RTI, avvalimento oppure ricorso a subappalto qualificante per l'esecuzione delle opere di predisposizione dei locali necessarie all'installazione delle apparecchiature con impresa non in possesso di tale requisito, sia sufficiente indicare il professionista o i professionisti incaricati della redazione del PFTE, del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell'art. 44, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, senza che gli stessi debbano necessariamente assumere la veste di componenti del Raggruppamento; b) che, in caso di indicazione di più professionisti incaricati della redazione del PFTE, del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, gli stessi possano essere indicati singolarmente e non siano tenuti a costituirsi in Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti (RTP). 4)Con riferimento all’art. 7 del Capitolato Speciale, si chiede di voler chiarire il significato dell’espressione “dettaglio puntuale dei protocolli di installazione e di collaudo delle apparecchiature”, atteso che la documentazione di gara non specifica i contenuti minimi richiesti né il livello di dettaglio atteso per tale documentazione, al fine di consentire la predisposizione di offerte omogenee e comparabili. 5)Si chiede di voler indicare in modo dettagliato gli elaborati minimi richiesti a corredo del PFTE da presentare in sede di gara, specificando altresì se debbano essere predisposti tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente per tale livello progettuale o soltanto quelli ritenuti necessari dalla Stazione Appaltante, al fine di garantire la predisposizione di offerte omogenee e comparabili. 6)Con riferimento alla risposta al quesito PI407752-26, punto 5, ove viene precisato che “dovranno essere nominati con apposito incarico da definire con architetto indicato dall'Azienda Committente, non trattandosi di attività manutentive, ma di nuove installazioni che non saranno realizzate nell'ambito del contratto già attivo se non per le sole opere propedeutiche le cui figure sono già nominate come D.O.” si chiede di confermare che, essendo le figure professionali individuate mediante incarico definito con professionista indicato dall'Azienda Committente, la relativa nomina e i conseguenti oneri professionali del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) restino integralmente a carico della Stazione Appaltante. 7)Con riferimento agli oneri di progettazione quantificati in € 5.920,00, si chiede di voler fornire il dettaglio del relativo calcolo, specificando le prestazioni professionali incluse (PFTE, progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ecc.), i parametri utilizzati per la determinazione del corrispettivo e gli eventuali riferimenti al D.M. 17 giugno 2016 o ad altra metodologia adottata. Distinti saluti

Risposta : 1) Si conferma che trattasi di un refuso, per alla procedura possono tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dalla lex specialis di gara;


2.a) Si conferma che è ammessa la partecipazione in forma associata ai sensi e per gli effetti degli artt. 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023, come espressamente previsto dal par. 4 del Disciplinare di gara. Ai sensi del par. 6.4, i requisiti di ordine speciale devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso;
2.b) Si conferma che nulla vieta che la quota lavori sia eseguita dalla mandante del raggruppamento. La ditta aggiudicataria risponde comunque, in via unitaria, della corretta esecuzione dell'intera fornitura. Fermo restando quanto previsto dal par. 15.5 del Disciplinare in ordine alla dichiarazione delle parti eseguite dai singoli operatori riuniti, la mandante dovrà risultare in possesso dei requisiti necessari all'esecuzione delle prestazioni che le sono demandate;
2.c) Trattandosi di lavori di importo complessivo inferiore a € 150.000,00, non è richiesta l'attestazione SOA. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023, nonché, per le attività a carattere impiantistico, delle abilitazioni di cui al D.M. 37/2008 se necessarie. Non si prevede attività prevalente/scorporabile in quanto i lavori costituiscono prestazione accessoria e funzionale alla fornitura principale

3.a) Si conferma;
3.b) Si conferma

4) Il PFTE deve contenere, quale contenuto minimo:
  • la sequenza operativa delle fasi di disinstallazione/smontaggio conservativo, installazione e collaudo, con relativa tempistica di massima coerente con il cronoprogramma offerto;
  • le modalità di esecuzione delle prove funzionali e di collaudo (documentale e strumentale) previste all'art. 11 del Capitolato, con riferimento alle check-list di installazione e collaudo previste dal costruttore;
  • le interfacce con gli impianti esistenti (SGRT, rete MOSAIQ, RIS-PACS) e le relative modalità di verifica.
Si precisa che non è richiesto, in questa fase, un livello di dettaglio esecutivo (rinviato al Progetto Esecutivo da presentare post-aggiudicazione entro 15 giorni), ma un livello sufficiente a consentire la valutazione tecnica e la comparabilità delle offerte.

5) Si rimanda a quanto previsto nell'articolo 7 del capitolato speciale e all'articolo 16, punto g) del disciplinare di gara e di tutto quanto ritenuto utile dai Operatori Economici ai fini della valutazione della proposta;

6) Come già chiarito in risposta al quesito PI407752-26 punto 5, trattandosi di nuove installazioni e non di attività manutentive rientranti nel contratto di manutenzione già attivo, la nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione sarà effettuata con incarico conferito a professionista indicato dall'Azienda Committente, con i relativi oneri professionali interamente a carico della Stazione Appaltante.

7) L'importo è commisurato alla natura dell'intervento, che consiste nell'adeguamento di una sala già dotata di TC simulatore funzionante e non in una nuova installazione ex novo; le lavorazioni previste sono quelle elencate all'art. 7 del Capitolato ."

Chiarimento PI417268-26

Ultimo aggiornamento: 28/08/2026 11:06

Domanda : Si segnala che, nell’Allegato A.1 "Questionario tecnico", all’interno dei quesiti del questionario tecnico, non è presente la sezione relativa agli "Ulteriori", che invece risulta inclusa nella tabella dei punteggi. Si chiede integrazione del file. Distinti saluti

Risposta : Si rimanda all'articolo 16 del disciplinare di gara (pag.31 di 48) laddove al punto i) viene richiesta la presentazione delle .. " Caratteristiche dell’Assistenza tecnica con riferimento al periodo di garanzia (Contiene il progetto di

assistenza tecnica, con particolare riferimento alla proposta della Ditta volta a minimizzare i tempi diindisponibilità del sistema offerto e suoi accessori/componenti) L’Allegato deve contenere una proposta di assistenza tecnica post garanzia e progetto di Formazione del personale sanitario e tecnico; "

Chiarimento PI416562-26

Ultimo aggiornamento: 26/08/2026 20:24

Domanda : Con riferimento alla procedura in oggetto, ed in particolare alle previsioni riportate all’ Art.18) Penali del Capitolato Speciale, con la presente, si chiede di prevedere il limite massimo che non superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale della fornitura. Distinti saluti

Risposta : Si rimanda al contenuto dell'articolo 18 del Capitolato speciale laddove viene precisato " Ai sensi dell’articolo 126 del Codice degli Appalti, l'entità delle penali legate al ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali non può comunque superare, complessivamente, il limite previsto dalla normativa in vigore. "

Chiarimento PI414077-26

Ultimo aggiornamento: 26/08/2026 11:58

Domanda : Spett.le Ente, si chiedono i seguenti chiarimenti: <> C) si chiede di confermare che il rispetto del Codice di Comportamento aziendale di codesta Amministrazione da parte della scrivente debba essere riferito alle sole previsioni ivi contenute applicabili anche per l’Operatore Economico per quanto compatibili ex art. 2 comma 3 DPR 16 aprile 2013, n. 62>> Distinti saluti

Risposta : A) si conferma;

B) con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione lato Amministrazione aggiudicataria — NON SI PUO' CONFERMARE la limitazione proposta. Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, il conflitto di interessi rileva rispetto a qualsiasi soggetto che, a qualsiasi titolo, intervenga con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione, potendone influenzare l'esito, la gestione o i risultati. L'ambito soggettivo comprende pertanto — oltre al RUP — i componenti della commissione giudicatrice, i dirigenti e ogni altro soggetto che eserciti una funzione rilevante nell'ambito della procedura o dell'esecuzione contrattuale, senza che tale platea sia limitata ai soli soggetti espressamente nominati negli atti di gara
C) si conferma;

Chiarimento PI409141-26

Ultimo aggiornamento: 21/08/2026 09:39

Domanda : Con riferimento al chiarimento PI393383-26 e alla relativa risposta pubblicata dalla Stazione Appaltante, si chiede cortesemente di confermare che il vano previsto per l'installazione del nuovo sistema TAC simulatore sia il locale T.15.20, come indicato nell'elaborato grafico trasmesso "Cona_Radioterapia_1D0.dwg", e non il locale T.16.20, come riportato nella risposta al chiarimento sopra richiamato. Si chiede inoltre di confermare che, conseguentemente, il foglio n. 1 dell'elaborato RINFOR_1.pdf debba essere considerato quale scheda strutturale del basamento relativa al locale che attualmente ospita la TAC Philips e che sarà oggetto dell'intervento di sostituzione previsto nell'ambito della presente procedura. Cordiali Saluti

Risposta : Si conferma che il locale interessato è il T.15.20 e non, come erroneamente indicato , il T.16.20

Chiarimento PI406130-26

Ultimo aggiornamento: 20/08/2026 21:35

Domanda : Si richiede cortesemente di fornire: 1) il dato di dissipazione termica in aria dell'attuale sistema CT Philips installato 2) la potenza frigorifera dei ventilconvettori a cassetta attualmente installati nella sala esame Tali informazioni risultano necessarie per la verifica delle condizioni impiantistiche esistenti e per la valutazione dell'eventuale necessità e consistenza di adeguamenti dell'impianto di climatizzazione connessi alla soluzione tecnologica oggetto dell'offerta.

Risposta : 1) la dissipazione termica del tubo è di 1.608 kHU/min

2) si allega la cartella all'interno della quale sono presenti i dati richiesti


Chiarimento PI409448-26

Ultimo aggiornamento: 20/08/2026 21:25

Domanda : Con riferimento al punto 5) della Risposta PI407752-26, si chiede di confermare che anche gli oneri relativi alle figure di Direzione Lavori (DL) e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) siano a carico della Stazione Appaltante. Cordiali Saluti

Risposta : Si precisa che al chiarimento si è già data risposta

Chiarimento PI407885-26

Ultimo aggiornamento: 20/08/2026 10:51

Domanda : file relativo al riforzo strutturale macchine- scheda basamenti

Risposta : Al fine di consentire agli OE interessati la presentazione di un offerta completa ed esauriente, si condivide il file "Rinforzi strutturali macchine - Schede basamenti"

Chiarimento PI397368-26

Ultimo aggiornamento: 20/08/2026 10:16

Domanda : Buongiorno, si chiedono i seguenti chiarimenti: ************************** 1) STRUTTURE oSi richiede di fornire chiarimenti in merito allo stato di fatto del solaio sul quale si prevede l’installazione della nuova TAC. Nello specifico, si richiede di trasmettere la documentazione tecnica disponibile relativa a: tipologia strutturale del solaio, stratigrafia e spessori degli elementi che lo costituiscono. 2) IMPIANTI ELETTRICI oSi richiede di confermare che la linea di alimentazione del Q.TAC sia da intendersi esclusa dai lavori in quanto in capo alla Stazione Appaltante. In caso contrario, si chiede di trasmettere le specifiche tecniche della linea esistente e di indicare la distanza tra il Q.TAC e il Quadro Principale. oSi richiede di specificare la classificazione del locale medico secondo la norma CEI 64-8. 3) IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO oSi richiede di trasmettere elaborati grafici e documentazione attestante lo stato di fatto dell'impianto di condizionamento, con l'indicazione delle unità interne ed esterne esistenti e dei relativi percorsi impiantistici. 4) PROTEZIONISTA oSi chiede cortesemente di fornire informazioni riguardanti gli spessori e le altezze della protezionistica anti-X esistente (a parete, a soffitto, a pavimento, porte e visiva) ed inoltre di voler indicare spessori e consistenza/tipologia delle pareti e delle solette (pavimento e soffitto) in sala esame; al fine di una corretta valutazione proteximetrica si chiede di conoscere infine il carico di lavoro. 5) FIGURE PROFESSIONALI oSi richiede di confermare che le figure di DL e CSE saranno a cura della Stazione Appaltante 6) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE oAi fini dell'assolvimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3 lett. B) del disciplinare di gara, si chiede di confermare che il concorrente sprovvisto di attestazione di qualificazione SOA per prestazioni di progettazione, possa "indicare uno o più soggetti abilitati che eseguiranno la progettazione" in sede di offerta; non sussiste pertanto l’obbligo per l’operatore economico di costituire un RTI con il progettista medesimo. La presente richiesta tiene conto di quanto previsto all’art. 44 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 ovvero di consentire all’operatore economico un’ampia libertà nell’individuazione della forma di collaborazione professionale che intende effettuare con il progettista 7) IMPORTI GARA oSi chiede cortesemente di confermare che la non superabilità dell’importo a base d’asta sia da intendersi riferito all’importo complessivo e non ai singoli importi riportati a pag. 4, Art. 2 del Capitolato Speciale Grazie, cordiali saluti.

Risposta :

1) vedasi allegati strutture e basamenti;

2) si conferma le opere di fornitura e posa di alimentazione del Q.E. sono a carico dell'Azienda Committente da realizzarsi con il contratto nell'ambito di un contratto già attivo. Il locale medico secondo la norma CEI 64-8 è di Gruppo 2;

3) vedasi allegati impianti meccanici;

4) a) i locali attigui alla sala T.16.20 sono classificati come Zona Libera; b) le pareti della sala T.15.20 hanno una schermatura pari a di 1,5 mmPbeq fino a soffitto, la porta antiX e la visiva offrono la stessa schermatura, al soffitto, oltre al potere schermante dello stesso è stato aggiunto in barriera antiX pari a 1,0 mm-Pbeq c) il carico di lavoro previsto, fornito in termini di pazienti a settimana e non di mAmin/week per una più precisa valutazione è il seguente
  • 30 pazienti/settimana
  • 120 kV
  • 75% CT standard
  • 25% 4D-CT

5) dovranno essere nominati con apposito incarico da definire con architettoindicato dall'Azienda Committente, non trattandosi di attività manutentive, ma di nuove installazioni che non saranno realizzate nell'ambito del contratto dià attivo se non per le sole opere propedeutiche le cui figure sono già nominate come D.O. ;

6) si conferma;

7) si precisa che i costi della sicurezza e quelli relativi alla progettazzione NON SONO SOGGETTI A MODIFICHE, mentre gli altri (costo sistema, lavori e costi smaltimento), FERMO RESTANDO LA BASE D'ASTA COMPLESSIVA NON SUPERABILE, possono essere soggetto a ritocchi;



Chiarimento PI393383-26

Ultimo aggiornamento: 20/08/2026 09:48

Domanda : Con riferimento all'Art. 7) del Disciplinare di gara, ad integrazione delle planimetrie già allegate, si chiede che venga messa a disposizione la seguente documentazione tecnica relativa ai locali interessati: •gli elaborati as-built impiantistici •gli elaborati as-built strutturali, comprensivi di sezioni verticali; •la stratigrafia del solaio esistente, con indicazione, ove disponibile, della relativa portata/capacità di carico ammissibile; •il progetto di installazione della TC Simulatore attualmente in esercizio (Philips Brilliance Big Bore), comprensivo di eventuali elaborati grafici ed esecutivi predisposti in occasione della sua posa in opera; •la relazione di radioprotezione e il progetto delle schermature del locale attualmente sede della TC Simulatore in esercizio, con indicazione dei parametri tecnici e del carico di lavoro (workload) assunti in sede di dimensionamento delle barriere strutturali esistenti. Tale documentazione risulta necessaria per la corretta predisposizione del progetto preliminare richiesto in sede di offerta e per una puntuale valutazione, sia strutturale/impiantistica sia radioprotezionistica, degli interventi eventualmente necessari. Distinti saluti

Risposta : Si allega la documentazione disponibile presso l'Azienda Committente. Si precisa che il locale della TAC è il T.16.20 con annessi locali tecnici.

Chiarimento PI396539-26

Ultimo aggiornamento: 16/08/2026 13:39

Domanda : Si chiede se l’allegato 7 “DATI OE PER DUVRI” in fase di gara debba essere firmato solo per presa visione oppure se deve essere compilato. Distinti saluti

Risposta : L’allegato deve essere compilato e sottoscritto per presa visione.

Chiarimento PI396532-26

Ultimo aggiornamento: 16/08/2026 13:34

Domanda : Spett.le Ente, si chiedono i seguenti chiarimenti: 1) Con riferimento all’art. 13.1 del Disciplinare di gara nell’ambito del quale viene richiesto che tutta la documentazione venga prodotta o tradotta in lingua italiana, si chiede di confermare che per le certificazioni ISO rilasciate in lingua inglese dall’ente certificatore, così come le dichiarazioni di conformità dei prodotti offerti e le checklist, brochure, eventuali pubblicazioni scientifiche, Dicom Conformance statement emesse in lingua inglese dal produttore non sia necessaria alcuna traduzione nche in virtù del recente orientamento giurisprudenziale (Cons. di Stato Sez. V, sent. Ud. 28.01.2021 15.02.2021 n. 1313) 2) con riferimento all’art. 17 “offerta economica” del disciplinare di gara, ove viene richiesto : “Le Giustificazioni dell’offerta di cui all’articolo 110 del codice. La mancata presentazione delle giustificazioni sarà oggetto di soccorso istruttorio”, e alla luce della previsione dell’art. 110, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo la quale il termine non superiore a quindici giorni ivi previsto per fornire spiegazioni sulle predette voci di prezzo non può che decorrere dall‘accertamento dell’anomalia dell’offerta a seguito dell’apertura delle offerte economiche, con la presente si chiede, al fine di evitare l’ulteriore onere della formulazione in sede di offerta delle spiegazioni relative all’offerta e fermo restando l’impegno ad ottemperare agli obblighi previsti dall’art.110 del predetto Decreto in caso di anomalia della propria offerta, di confermare la possibilità di produrre le suddette giustificazioni solo a seguito dell’apertura delle offerte economiche in caso di riscontrata anomalia dell'offerta. Distinti saluti

Risposta : 1) si conferma;

%
2) la scelta da parte della Stazione Appaltante di richiedere la presentazione dei giustificativi di cui all’articolo 110 del codice degli appalti già in sede di presentazione delle offerte, è finalizzata alla contrazione dei tempi necessari all’aggiudicazione della procedura di gara. In caso di mancata presentazione dei suddetti giustificativi, la Stazione Appaltante opererà secondo quanto previsto dalla normativa del codice degli appalti.

Chiarimento PI396311-26

Ultimo aggiornamento: 16/08/2026 13:24

Domanda : Spett.le Ente, In via preliminare, si chiede se il modulo di cui all’Allegato 5– “ Istruzione Trattamento dei dati personali” debba essere considerato un fac-simile, pertanto suscettibile di valutazione e possibile negoziazione tra l’operatore economico aggiudicatario e l’Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento. Questo, nell’ottica dialogante e collaborativa di prevedere una procedura di trattamento dei dati conforme a quanto previsto dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali. Con riferimento specifico al contenuto del suddetto modulo, formuliamo fin da ora la seguente richiesta di chiarimento, considerando le facoltà riconosciute al Responsabile del Trattamento ai sensi del GDPR: SUB RESPONSABILE Con riferimento alla possibilità di ricorrere a subappaltatori, in caso di aggiudicazione della gara in oggetto, al fine di evitare rallentamenti o ostacoli nell’esecuzione delle attività previste dalla presente procedura, si chiede se sia possibile prevedere, già in sede di designazione, un’autorizzazione generale all’impiego di sub-responsabili del trattamento. Tali soggetti saranno individuati in un elenco che verrà trasmesso al momento della sottoscrizione della designazione e regolarmente aggiornato in caso di modifiche nella composizione dei sub-responsabili impiegati, conformemente a quanto previsto dall’art. 28, paragrafo 2, del GDPR. Distinti saluti.

Risposta : Sì conferma il contenuto del modulo. Resta salva la facoltà dell’Azienda Sanitaria Committente, in sede di stipula del contratto, di apportare eventuali precisazioni.

Chiarimento PI390330-26

Ultimo aggiornamento: 16/08/2026 13:20

Domanda : Spett.le Ente, si chiede il seguente chiarimento A) Con riferimento alla dichiarazione che il concorrente è tenuto a rendere in merito all’eventuale utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nella predisposizione dell’offerta tecnica, si chiede a codesta spettabile Amministrazione di confermare che, ai fini di tale obbligo informativo, rilevino unicamente impieghi di natura sostanziale, nei quali il sistema di intelligenza artificiale abbia contribuito in modo significativo all’elaborazione dell’offerta tecnica – nonché in caso di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale appositamente sviluppati per la predisposizione della documentazione di gara in procedure di affidamento – e non anche forme di utilizzo meramente ausiliarie e non idonee a incidere materialmente sul contenuto finale dell’offerta quali, ad esempio, l’impiego di strumenti come Microsoft Copilot, ivi inclusi eventuali agenti sviluppati con quest’ultimo, per attività di supporto strumentale, come, ad esempio, la revisione linguistica e formale di testi o ricerca di informazioni in un documento, il cui contenuto generato è in ogni caso oggetto di revisione umana. B) Con riferimento alla dichiarazione che il concorrente è tenuto a rendere in merito all’eventuale utilizzo, in caso di aggiudicazione, di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, e premesso che la descrizione dei software basati sull’intelligenza artificiale eventualmente installati nel prodotto fornito è contenuta nell’offerta tecnica, si chiede a codesta spettabile Amministrazione di confermare se tale dichiarazione si riferisca ad attività strumentali o accessorie connesse all’esecuzione della prestazione contrattuale quali, ad esempio, attività di installazione, verifica o collaudo dei prodotti forniti o attività di formazione. Distinti saluti

Risposta : A) si conferma


B) sì conferma

Chiarimento PI385120-26

Ultimo aggiornamento: 04/08/2026 10:49

Domanda : In merito alla richiesta di presentazione della documentazione integralmente in lingua italiana, si chiede di confermare che le certificazioni e/o la documentazione rilasciate dalla casa madre possano essere presentate in lingua inglese. Distinti saluti.

Risposta : Sì conferma

Chiarimento PI383943-26

Ultimo aggiornamento: 03/08/2026 09:51

Domanda : Si chiedono cortesemente i seguenti allegati in formato editabile: Allegato 7 -Dati OE per Duvri Allegato 2 - Domanda di partecipazione Allegato 4 - Responsabile trattamento dati Allegato 6 - Autorizzazione trattamento dei dati Allegato G - Dichiarazione professionisti Si chiedono inoltre cortesemente anche gli elaborati grafici della Radioterapia in formato DWG editabili e - se disponibili - comprensivi delle sezioni, oltre al pdf che avete già trasmesso. Distinti saluti

Risposta : Spettabile Ditta,


si allega una cartella con la documentazione richiesta nel formato editabile, compresa il file dei locali oggetto di intervento in formato .DWG.

Ultimo aggiornamento: 04-09-2026, 21:41