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Dati del bando

A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA BASSA ROMAGNA - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE QUALIFICHE PROFESSIONALI ASCRIVIBILI ALL’AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI, ALL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, ALL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL VIGENTE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI
Ente appaltanteUNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto374.357,63 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema04/08/2026
Termine richiesta chiarimenti04/09/2026 18:00
Termine presentazione delle offerte14/09/2026 13:00
Apertura busta amministrativa15/09/2026 09:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Cenni Giancarla

telefono: 0545299533

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1 — ASP BASSA ROMAGNA - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

CIG: BC96855040
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI425799-26

Ultimo aggiornamento: 08/09/2026 13:00

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, considerata l’articolazione della procedura e tenuto conto dei chiarimenti recentemente pubblicati, alcuni dei quali incidono direttamente sulla corretta impostazione dell’offerta tecnica ed economica, si chiede cortesemente di valutare la possibilità di prorogare il termine attualmente previsto per la presentazione delle offerte. Il differimento consentirebbe agli operatori economici di recepire in modo puntuale le indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante, approfondire adeguatamente la soluzione organizzativa proposta e verificare con la necessaria accuratezza le componenti rilevanti ai fini della formulazione dell’offerta economica. In particolare, alcuni chiarimenti hanno precisato aspetti con impatto diretto sulla determinazione del costo complessivo del servizio e sulla corretta valorizzazione delle singole componenti economiche, rendendo opportuno un ulteriore approfondimento ai fini della piena coerenza dell’offerta con la disciplina di gara e con le indicazioni successivamente fornite dalla Stazione Appaltante. Una proroga del termine contribuirebbe pertanto a favorire la predisposizione di offerte complete, correttamente strutturate e pienamente sostenibili, nell’interesse della Stazione Appaltante e del più efficace confronto concorrenziale. Si chiede quindi di voler valutare un congruo differimento del termine per la presentazione delle offerte, con conseguente adeguamento delle eventuali scadenze connesse. Ringraziando per l’attenzione, si resta in attesa di cortese riscontro.

Risposta :

In relazione alla richiesta di differimento del termine per la presentazione delle offerte, si precisa che il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE in data 03/08/2026, con termine per la presentazione delle offerte fissato al 14/09/2026, assicurando pertanto un periodo complessivo di 42 giorni. Tale termine risulta superiore al termine minimo di 30 giorni previsto dall’art. 71, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 per le procedure aperte. Si evidenzia, inoltre, che i chiarimenti pubblicati nel corso della procedura hanno natura meramente esplicativa delle informazioni già contenute nella documentazione di gara e non comportano modifiche sostanziali al bando, al capitolato o agli altri elaborati posti a base di gara, né incidono sui requisiti di partecipazione o sulle condizioni di formulazione dell’offerta. Pertanto, non ricorrendo le condizioni che impongono una proroga del termine di presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, e considerata altresì la necessità di garantire la continuità del servizio e di evitare ulteriori slittamenti dei tempi di conclusione della procedura di gara, si ritiene che non sussistano i presupposti per disporre il differimento del termine.


Chiarimento PI423315-26

Ultimo aggiornamento: 02/09/2026 08:47

Domanda : Si chiede conferma che la copertura della reperibilità del giorno di sabato possa essere garantita mettendo a disposizione dell'ASP un team da remoto, già istruito sulle specifiche della Committente, attivabile in caso di esigenza.

Risposta :

Si conferma la possibilità garantire la reperibilità con un team da remoto.


Chiarimento PI416908-26

Ultimo aggiornamento: 02/09/2026 08:45

Domanda : •Si chiede conferma che le festività infrasettimanali non lavorate, retribuite ai lavoratori, saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria. Invero, essendo le stesse dovute in forza del CCNL applicabile, della Legge n.260/1949 e s.m.i. , e di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 art. 33, secondo cui in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. •Si chiede conferma, che le ulteriori assenze non previste nel costo del lavoro (permessi, malattia) verranno rimborsate al COSTO in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede, dunque, conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia. •si chiede conferma che la materia salute e sicurezza è in capo all’utilizzatore ( Art. 34 c.3 – 35 c. 4 Dlgs 81/15). L’idoneità fisica allo svolgimento della mansione e i necessari accertamenti sanitari rientrano in una unitaria attribuzione di oneri tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 che comprende: “a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.” Ebbene, dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria. •Si chiede conferma che la Stazione appaltante terra' conto della disciplina normativa di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. nonche' l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato e' equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sara', di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell’osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno, dunque, a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonche' tutte le relative responsabilita'. •Si chiede gentile conferma che l’unica formazione in materia di salute e sicurezza in capo all’Agenzia sia quella generale e che, dunque, la formazione specifica e l’addestramento saranno effettuati da codesta spett.le Amministrazione . Infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l’addestramento che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art, 34, comma 3 del d.lgs 81/2015 e art. 37 co. 5 D.lgs. n. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l’addestramento è definito dallo stesso d.lgs 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Pertanto si chiede conferma che l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario sia la formazione generale restando in capo a codesta spett.le Amministrazione l’addestramento e la formazione specifica ed ogni altro onere informativo e formativo. •Nel momento in cui un lavoratore somministrato gode dei giorni di ferie maturati, accade che sulle ore usufruite matura una quota di ratei di retribuzione che non è compresa all’interno dei costi del lavoro indicati. Occorre considerare che i lavoratori somministrati percepiscono una retribuzione oraria e non mensilizzata così come accade per i lavoratori diretti, pertanto occorre sempre garantire per legge una parità di trattamento. Di conseguenza, gestendo economicamente il lavoratore solo sulle ore lavorate, affinché possa maturare e quindi o godere o vedersi liquidare le ore di ferie/permessi spettanti, per compensare la differenza è necessario fatturare la quota di retribuzione maturata durante le ore di ferie godute. Inoltre, trattandosi a tutti gli effetti di costo di lavoro, si specifica che i suddetti ratei non possono essere coperti dal margine di agenzia (anche in virtù del differente campo di applicazione delle imposte, ossia IVA su margine ed IRAP su costo del lavoro). Alla luce di quanto su esposto si chiede di confermare che i suddetti ratei potranno essere oggetto di fatturazione ad evento al costo (senza applicazione del margine). - Si chiede in ultimo a quanto ammontano le spese contrattuali - Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici;

Risposta : Si veda allegato

Chiarimento PI422139-26

Ultimo aggiornamento: 01/09/2026 12:08

Domanda : In riferimento a quanto indicato nell’art 10 Disciplinare di gara, che rinvia alle disposizioni dell’art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, si richiede conferma che sia ammissibile l’applicazione cumulativa delle seguenti riduzioni sull’importo della cauzione provvisoria: 1. Riduzione del 30% per il possesso della certificazione del sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001; 2. Riduzione del 20% per il possesso delle ulteriori certificazioni previste dell’Allegato II.13 al Codice (es. report di legalità); 3. Riduzione del 10% in caso di garanzia emessa e gestita mediante modalità digitale verificabile

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI424189-26

Ultimo aggiornamento: 01/09/2026 11:37

Domanda : Si chiede di specificare ulteriormente la risposta al quesito n 13 pervenuto in data 06/08/2026 con registro di sistema PI394659-26.

Risposta : si veda l'allegato

Chiarimento PI419259-26

Ultimo aggiornamento: 01/09/2026 10:15

Domanda : si chiede di chiarire, rispetto ai requisiti di capacità tecnica e professionale ex art 6.3 del disciplinare, se per “importo complessivo minimo delle retribuzioni erogate iva esclusa” si possa intendere il costo del lavoro. Quindi l’importo fatturato escluso l’aggio.

Risposta : si veda l'allegato

Chiarimento PI414143-26

Ultimo aggiornamento: 01/09/2026 10:07

Domanda : Si chiede: -Si fa presente che il costo del lavoro pubblicato non tiene conto dell’aggiornamento dell’ivc. Si chiede quindi di ripubblicare le tabelle allegate alla documentazione di gara. -Si chiede di specificare come siano stati calcolati i costi orari presenti del quadro economico, in quanto differiscono da quelli indicati nel file “tariffe lavoro somministrato” -Nel momento in cui un lavoratore somministrato gode dei giorni di ferie maturati, accade che sulle ore usufruite matura una quota di ratei di retribuzione che non è compresa all’interno del costo orario base indicato nei prospetti del file “tariffe lavoro somministrato”. Si chiede che tali ratei possano essere rifatturati al verificarsi dell’evento e al costo -Considerato che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relativamente alla stipula del contratto, si chiede di poter ricevere una stima delle stesse, che dovranno essere rimborsate a codesta spettabile S.A

Risposta : si veda l'allegato

Chiarimento PI404959-26

Ultimo aggiornamento: 01/09/2026 09:44

Domanda : Si chiede conferma che quanto previsto dall'art. 11 del Capitolato in merito alle assenze del personale somministrato (malattie, infortuni, maternità, permessi studio, congedi straordinari, permessi per lutto, permessi sindacali), poste a carico dell'Agenzia e ricomprese nel margine orario, sia coerente con l'art. 33, comma 2, del D.lgs. 81/2015, richiamato nel medesimo articolo, e se sia possibile prevedere che tali assenze vengano rendicontate e fatturate al costo, senza applicazione del margine di agenzia.

Risposta : si veda l'allegato

Chiarimento PI404912-26

Ultimo aggiornamento: 01/09/2026 09:40

Domanda : si chiede: CHIARIMENTO 1: Si chiede conferma che possano essere fatturate le festività infrasettimanali e anche quelle cadenti di domenica, visto che il CCNL di categoria dell'utilizzatore prevede che le festività "non lavorate" debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore; si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo. CHIARIMENTO 2: Si chiede di rendere noto il tasso di assenteismo, al netto delle ferie, registrato dal personale attualmente somministrato presso le strutture oggetto dell'appalto. CHIARIMENTO 3: Si chiede conferma che la formazione generale obbligatoria ai sensi del D.lgs. 81/2008 sia a carico dell'Apl, come previsto dall'art. 1.4 del Capitolato, mentre la formazione sui rischi specifici e sulle procedure di gestione dell'emergenza propri delle sedi di lavoro sia a carico dell'ASP dei Comuni della Bassa Romagna. CHIARIMENTO 4: Si chiede conferma che gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria, ivi comprese le visite pre-assuntive e periodiche, siano interamente a carico dell'ASP dei Comuni della Bassa Romagna, tramite il proprio medico competente, come previst dall'art. 1.4 del Capitolato. CHIARIMENTO 5: L'allegato 1 (Tariffe) riporta il tasso INAIL applicabile solo per tre profili: operatori socio sanitari, Istruttore amministrativo e Infermieri. Si chiede di fornire il tasso INAIL applicabile anche agli altri profili richiamati nel Capitolato Tecnico, in particolare Fiosioterapista, Operatore cuoco, assistente tecnico e Operatore addetto alle cure estetiche. CHIARIMENTO 6: Il Par. 16 lett. a) del Disciplinare stabilisce un limite massimo di 12 facciate A4 per la relazione tecnica, senza indicare vinoli su tipo e dimensione del carattere, interlinea o margini di pagina. Si chiede conferma che, in assenza di ulteriori prescrizioni nella documentazione di gara, la scelta di tali parametri tipografici sia rimessa alla libera determinazione del concorrente, fermo restando il limite delle 12 facciate. CHIARIMENTO 7: Si chiede inoltre conferma che, per le eventuali tabelle inserite nella relazione tecnica, sia consentito utilizzare un carattere di dimensione inferiore rispetto al corpo del testo, al fine di garantire la leggibilità e la completezza dei contenuti tabellari nel rispetto del limite di 12 facciate. CHIARIMENTO 8: Si segnala che nel costo del lavoro riportato nell'Allegato 1 (Tariffe) non risulta indicato il Contributo F.S.B.S., istituto tipicamente previsto nel costo complessivo delle Agenzie per il Lavoro accanto ai contributi EBITEMP e Formazione già presenti in tabella. Si chiede di specificare se tale voce sia da considerarsi già ricompresa nel costo orario base indicato oppure se debba essere aggiunta a cura del concorrente in sede di quantificazione dei costi della manodopera

Risposta : si veda l'allegato

Chiarimento PI404788-26

Ultimo aggiornamento: 01/09/2026 09:31

Domanda : si chiede: CHIARIMENTO 1: Si chiede di poter conoscere qual è l'agenzia che attualmente somministra le risorse presso ASP dei Comuni della Bassa Romagna, nonchè il margine/aggio orario attualmente applicato. CHIARIMENTO 2: Si chiede conferma che, a differenza dei ratei di tredicesima, quattordicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata del contratto, il rateo su ferie e permessi annui retribuiti "goduti", ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento al costo senza applicazione del margine di agenzia.

Risposta : si veda l'allegato

Chiarimento PI396482-26

Ultimo aggiornamento: 18/08/2026 14:02

Domanda : Si richiedono cortesemente i seguenti chiarimenti. 1) Si chiede conferma alla Stazione Appaltante che sia in carico all’aggiudicatario esclusivamente la formazione generale sulla sicurezza e che il criterio 2 dell’offerta tecnica, relativo ai Progetti formativi per il personale, faccia riferimento alla formazione generale sulla sicurezza e alla formazione continua. 2) Si chiede inoltre se sia possibile allegare all’offerta tecnica i corsi di formazione per ogni figura professionale oppure se occorra indicarli all’interno dello stesso criterio. 3) Si chiede conferma che, nel computo delle 12 facciate dell’offerta tecnica, oltre all’indice, non debba essere inclusa anche la copertina. Restiamo a disposizione, Cordiali Saluti

Risposta : Si veda l'allegato

Chiarimento PI396326-26

Ultimo aggiornamento: 18/08/2026 13:58

Domanda : Si chiedono gentilmente i seguenti chiarimenti: Art.1.3 CAPITOLATO Si chiede di conoscere a quanto ammontano le spese per l’acquisizione dei dati di presenza e il formato sarà prodotto il tracciato. Si chiede inoltre di ricevere i cartellini presenze entro il 2 del mese successivo al fine di consentire il pagamento dei lavoratori nei termini di legge e nel rispetto delle tempistiche dettate dalla fatturazione elettronica; Art.1.6 lettera g) - Art.6 CAPITOLATO Posto che il lavoratore, ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015 ss.mm.ii, tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione sono in capo all’utilizzatore, ne deriva che la formazione sui rischi specifici e l’addestramento non possano che essere posti in capo all'azienda utilizzatrice. L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii).La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede conferma che solo l’informazione e la formazione in materia di sicurezza con riferimento al solo “modulo generale” sarà posta in capo all’aggiudicatario; Art.7 CAPITOLATO Si segnala che l’affidamento de quo non ha ad oggetto la concessione di servizi di pubblica utilità/servizi essenziali ma il diverso istituto della somministrazione di lavoro temporaneo attraverso il quale l’Agenzia fornisce il personale richiesto dall’utilizzatore che dovrà gestire gli eventuali scioperi. L’Agenzia non può intervenire/impedire che i lavoratori aderiscano allo sciopero, ma potrà sicuramente impegnarsi ad informare tempestivamente la Committente qualora dovesse essere informata dalle rappresentanze sindacali dell’imminenza di uno sciopero. Si chiede conferma dell’applicazione della normativa; Art. 9 CAPITOLATO - Art.11 SCHEMA CONTRATTO La responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015); L’Agenzia potrà rispondere esclusivamente in caso di fatti diretti e accertati e ad esso imputabili a titolo di dolo o colpa commessi durante l’espletamento delle attività oggetto dell’appalto e non potrà operare alcuna manleva per conseguenze derivanti dall’applicazione di normativa e prescrizioni a carico dell’utilizzatore; L’Agenzia non entra in contatto con terzi poiché non gestisce il servizio, che rimane in capo all’utilizzatore, ma fornisce lavoratori che per tutta la durata della missione svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo di quest’ultimo. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007);Si chiede conferma dell’applicazione della normativa; Art. 16 – Art. 17 – Art.18 – Art.23 CAPITOLATO - Art. 12 SCHEMA CONTRATTO -Si chiede in caso di recesso/risoluzione/sospensione/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15); -Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici. Si chiede infine conferma che in caso di applicazione delle penali, qualora la Stazione Appaltante decida di compensare il credito con quanto dovuto all’Agenzia, il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il costo del lavoro.

Risposta : Si veda l'allegato

Chiarimento PI394659-26

Ultimo aggiornamento: 13/08/2026 09:00

Domanda : Spett.le S.A. chiediamo cortesemente di riscontrare ai seguenti chiarimenti 1)In merito all’elaborato tecnico si chiede di specificare se c’è un carattere ed interlinea da rispettare 2)Si chiede di poter conoscere le pat inail e le voci tariffa da considerare per tutte le mansioni oggetto del bando di gara 3)In merito all’offerta economica, si chiede conferma che la mancata indicazione dei costi della sicurezza nonché i propri costi della manodopera riferiti all’appalto non rappresenta una causa di esclusione, in quanto trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del Codice non sussiste l’obbligo a carico degli operatori economici di indicare la stima dei suddetti costi 4)Si chiede di specificare sia le ricorse che dovranno prestare servizio su 5 giorni settimanali sia le risorse che dovranno prestare servizio su 6 giorni settimanali 5)in merito alla presenza della clausola sociale e alle risorse interessate, si chiede di poter conoscere l’agenzia che attualmente somministra il personale e con quale margine orario applicato per ciascuna figura professionale o in alternativa il ribasso percentuale offerto nella precedente procedura di gara; 6)Si chiede di poter conoscere il tasso di assenteismo maturato nel corso dell’ultimo triennio dal personale somministrato, al netto delle ore di assenze per ferie e festività infrasettimanali; 7)Si chiede conferma che il rapporto contrattuale legato ad una assunzione in staff leasing o assunzione in somministrazione a tempo indeterminato non abbia una durata inferiore a 12 mesi. In caso di risoluzione del rapporto a tempo indeterminato richiesta dalla Stazione appaltante, salvo che essa non derivi dalla volontà di assunzione diretta da parte del Cliente, nel rispetto dei termini di comunicazione riferiti alla rescissione del rapporto che saranno riportati nel contratto, rimangono a carico della stazione appaltante i costi relativi alla chiusura del rapporto di lavoro riferiti a: ticket NASPI e fee di uscita per accesso all’art. 32 del ccnl delle Agenzie per il Lavoro (messa in disponibilità) . Inoltre, in caso di assunzioni a tempo indeterminato, ove intercorrano durante il rapporto di lavoro, periodi in cui il lavoratore somministrato non dovesse prestare attività lavorativa, ma dovesse rimanere in disponibilità alla stazione appaltante, dovendo comunque percepire l’indennità di disponibilità, così come previsto dall’art. 32 del CCNL Agenzie di Somministrazione di Lavoro del 07 aprile 2014 e s.m.i., sarà riconosciuta all’operatore economica l’indennità oraria prevista. 8)stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15) 9)Essendo in possesso della firma elettronica qualificata (FEQ), si chiede a codesta Spettabile S.A. se, in caso di aggiudicazione, si possa procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza. 10)nell’eventualità in cui si dovesse rendere necessario l’inserimento di nuove risorse, si chiede conferma che a saranno a carico dell’agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come anche previsto dal D.lgs. 81/2008. 11)In tali fattispecie di affidamento, la responsabilità civile, secondo la normativa di settore è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati ai terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art.35, comma 7, d.lggs.n.81/2015). In capo all’Apl sussiste, invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.9 del 2007). Si chiede conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata. 12)Considerato che possono essere fatturate solo le ore effettivamente lavorate, visto che il Ccnl di categoria dell’utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali “non lavorate” ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo; 13)Si chiede conferma che, a differenza dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento al costo (ossia senza applicazione del margine di agenzia). La suddetta richiesta deriva anche dalla considerazione che il margine orario posto a base d’asta, non sarebbe sufficiente a garantire la copertura di tale voce e l’offerta sarebbe antieconomica; 14)Si chiede di confermare che il ribasso percentuale offerto, verrà applicato sul costo del lavoro annuo rapportato alle ore effettivamente lavorate al netto delle ore di ferie e permessi il cui godimento rappresenta un diritto del lavoratore, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 dell’ispettorato nazionale del lavoro, in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori 15)Si chiede conferma che nel costo orario complessivo, debbano essere considerati anche i contributi previsti dal ccnl delle agenzie per il lavoro (aspi, monetizzazione permessi sindacali ecc); 16) In merito al requisito di cui all’art.6.3 “requisiti di capacità tecnica e professionale” si chiede di specificare cosa si debba intendere per “retribuzioni erogate”, in quanto non sinonimo di fatturati realizzati, e se l’importo indicato pari a 6.000.000,00 (6 milioni) sia frutto o meno di un refuso. In caso affermativo si chiede di specificare l’importo corretto. 17)In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento Irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia; 18)si ritiene utile evidenziare che le penali in caso di inadempienze derivate da caso fortuito o forza maggiore non sono applicabili. Chiediamo, pertanto, cortesemente alla Stazione Appaltante di esprimersi in merito

Risposta : si veda l'allegato

Ultimo aggiornamento: 23-09-2026, 12:20