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Dati del bando

2026_136_AQ. PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SETTORE PROGETTI SPECIALI ANNI 2026-2030
Ente appaltanteAGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto24.000.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema06/08/2026
Termine richiesta chiarimenti11/09/2026 16:00
Termine presentazione delle offerte24/09/2026 16:00
Apertura busta amministrativa25/09/2026 10:00
Requisiti di sostenibilità ambientalesi

APPLICAZIONE CAM, con particolare riferimento al DM 24.11.2025 (Edilizia) e al DM 11.09.2025 (Infrastrutture)

Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Guidi Ortensina

telefono: 0515275766

Paparella Francesco

telefono: 3383624720

Bitelli Lorenza

telefono: 331 4040006

Falconeri Rosario

telefono: 051 5278112

Pulga Federico

telefono: 0515274373

Bonini Serena

telefono: 0532218856

Testa Daniela

telefono: 0532218829

Taddei Saltini Michela

telefono: 0515275766

Caneponi Nicola

telefono: 3384576129
cellulare: 3382276003

Grossi Eliana

telefono: 3314903142

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1 — SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA – Bacino Reno

CIG: BCA46094C7
OpenData ANAC

Lotto 2 — SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA – Bacini Romagnoli e Bacino Conca-Marecchia

CIG: BCA460A59A
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI439226-26

Ultimo aggiornamento: 16/09/2026 16:14

Domanda : Si chiede conferma che il requisito richiesto per la categoria P.01 possa essere soddisfatto con requisiti nella categoria P.02 e P.03 grazie

Risposta : Si conferma che il requisito richiesto per la categoria P.01 può essere comprovato anche mediante servizi svolti nelle categorie P.02 e P.03 del D.M. 17/06/2016, in applicazione dell'art. 8 del medesimo decreto.

Chiarimento PI430484-26

Ultimo aggiornamento: 16/09/2026 16:13

Domanda : Si chiede conferma che, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17/06/2016, i requisiti di cui al punto 6.2, lett. c) e d), del Disciplinare possano essere soddisfatti mediante servizi svolti nelle categorie ID V.03 per le categorie V.01-V.02, D.01 per le categorie D.02-D.03 e P.03 per la categoria P.01, trattandosi di prestazioni appartenenti alla medesima categoria e aventi grado di complessità pari o superiore a quello richiesto.

Risposta :

Si conferma quanto richiesto, fermo restando l'obbligo per il concorrente di documentare adeguatamente la riconducibilità delle prestazioni svolte alle categorie oggetto del requisito e il raggiungimento degli importi minimi prescritti dal Disciplinare.


Resta riservata alla Stazione Appaltante la verifica, in sede di valutazione della documentazione amministrativa e di comprova dei requisiti, della corretta classificazione dei servizi dichiarati e della relativa conformità alle prescrizioni della lex specialis di gara.

Chiarimento PI436270-26

Ultimo aggiornamento: 16/09/2026 16:11

Domanda : In particolare, si chiede di confermare se servizi classificati S.05 relativi alla progettazione di dighe e/o opere di ritenuta e regolazione idraulica ad uso plurimo possano concorrere, per i relativi importi, al soddisfacimento del requisito richiesto per la categoria D.02, tenuto conto della natura idraulica delle opere progettate, dell’analogia delle prestazioni professionali svolte e del maggiore grado di complessità della categoria S.05.

Risposta : Vedere Risposta Quesito Registro di Sistema: PI436273-26

Chiarimento PI436266-26

Ultimo aggiornamento: 16/09/2026 16:09

Domanda : Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dal Disciplinare al punto 6.2 per le categorie D.01- D.02 – D.03 Idraulica, si chiede di chiarire se, ai fini della comprova del relativo requisito, possano essere utilizzati anche servizi di ingegneria e architettura classificati nella categoria S.05, avente grado di complessità G = 1,05, e quindi superiore a quello delle categorie D.01 - D.02 – D.03, qualora tali servizi abbiano avuto ad oggetto dighe, opere di ritenuta e di difesa, rilevati e altre opere idrauliche sostanzialmente analoghe alle opere oggetto dell’affidamento.

Risposta : Vedere Risposta Quesito Registro di Sistema: PI436273-26.

Chiarimento PI436273-26

Ultimo aggiornamento: 16/09/2026 16:07

Domanda : Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dal Disciplinare al punto 6.2 per le categorie D.01- D.02 – D.03 Idraulica, si chiede di chiarire se, ai fini della comprova del relativo requisito, possano essere utilizzati anche servizi di ingegneria e architettura classificati nella categoria S.05, avente grado di complessità G = 1,05, e quindi superiore a quello delle categorie D.01 - D.02 – D.03, qualora tali servizi abbiano avuto ad oggetto dighe, opere di ritenuta e di difesa, rilevati e altre opere idrauliche sostanzialmente analoghe alle opere oggetto dell’affidamento. In particolare, si chiede di confermare se servizi classificati S.05 relativi alla progettazione di dighe e/o opere di ritenuta e regolazione idraulica ad uso plurimo possano concorrere, per i relativi importi, al soddisfacimento del requisito richiesto per la categoria D.02, tenuto conto della natura idraulica delle opere progettate, dell’analogia delle prestazioni professionali svolte e del maggiore grado di complessità della categoria S.05.

Risposta :

Si conferma quanto previsto dal paragrafo 6.2 del Disciplinare di gara, il quale richiama espressamente l'art. 8 del D.M. 17.06.2016, secondo cui l'idoneità dei servizi ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale è riconosciuta con riferimento ad attività svolte per opere analoghe ricomprese nella medesima categoria di opere e caratterizzate da un grado di complessità almeno pari a quello dei servizi da affidare.
Ne consegue che il possesso di servizi svolti nella categoria S.05, ancorché contraddistinti da un grado di complessità superiore a quello delle categorie D.01, D.02 e D.03 richieste dal Disciplinare, non consente di per sé la dimostrazione del requisito, in quanto il criterio della maggiore complessità opera esclusivamente nell'ambito della medesima categoria di opere.
Pertanto, ai fini del soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.2 del Disciplinare, non sono ammissibili, in sostituzione dei servizi richiesti nelle categorie D.01, D.02 e D.03, servizi riferiti alla categoria S.05.

Chiarimento PI440473-26

Ultimo aggiornamento: 16/09/2026 08:37

Domanda : Con riferimento all'offerta tecnica e, in particolare, al criterio G - CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ E PROJECT MANAGEMENT, si chiede conferma che per ottenere il punteggio relativo alla "Certificazione Project Management", la stessa possa essere posseduta dal Responsabile Tecnico di Riferimento SOSTITUTO

Risposta : Il punteggio sarà assegnato qualora la certificazione sia posseduta dal Responsabile Tecnico di Riferimento, sia “Principale” che “Sostituto” (con riferimento al solo punto N.1 della Tabella di cui al paragrafo 7 del disciplinare di gara).

Chiarimento PI440044-26

Ultimo aggiornamento: 16/09/2026 08:31

Domanda : Qualora intendessimo ricorrere al medesimo avvalimento premiale per entrambi i lotti, si chiede conferma che sia possibile stipulare un unico contratto di avvalimento specificando nello stesso che è riferito ad entrambi i lotti. Ovviamente il contratto, corredato da tutta la documentazione amministrativa correlata, sarà caricato per entrambe le offerte tecniche.

Risposta : Si conferma che, qualora il concorrente intenda ricorrere al medesimo avvalimento premiale per entrambi i lotti, è possibile stipulare un unico contratto di avvalimento, purché dal relativo contenuto risulti in modo espresso ed inequivocabile che le risorse, i mezzi e le competenze messi a disposizione dall'impresa ausiliaria sono riferiti a entrambi i lotti per i quali viene presentata offerta. Il medesimo contratto, contenente concreta individuazione delle risorse e delle professionalità oggetto di messa a disposizione ai fini del miglioramento dell'offerta tecnica, nonché corredato della documentazione richiesta per l'avvalimento premiale, dovrà essere inserito nell'offerta tecnica di ciascun lotto per il quale il concorrente intende avvalersene.

Chiarimento PI439901-26

Ultimo aggiornamento: 16/09/2026 08:29

Domanda : Si chiede conferma che anche le certificazioni di cui al criterio E dell'offerta tecnica possano essere oggetto di avvalimento volto a migliorare l'offerta. grazie

Risposta :

Si conferma quanto richiesto e si precisa che, in tal caso, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, il concorrente dovrà produrre idonea documentazione attestante l'effettiva messa a disposizione, da parte dell'impresa ausiliaria, delle risorse professionali e dei mezzi necessari affinché le competenze certificate siano concretamente impiegate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Chiarimento PI437951-26

Ultimo aggiornamento: 16/09/2026 08:27

Domanda : Buonasera, si richiedono i seguenti chiarimenti in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria previsti dal Paragrafo 6.1.1 del Disciplinare di gara, il quale stabilisce quale requisito da possedere per ciascun lotto: a) una polizza RC professionale con massimale pari a € 7.750.000,00; oppure b) un fatturato globale, nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni, pari a € 7.000.000,00. Tutto ciò premesso, si chiede di chiarire quanto segue. 1. Nel caso di partecipazione in costituendo RTP: 1.a (Polizza RC): Il massimale della polizza RC professionale di cui alla lett. a) può essere posseduto e dimostrato cumulativamente dai soggetti raggruppati, oppure l'intero importo deve essere posseduto dalla sola mandataria (o da ciascun componente)? 1.b (Fatturato): Il fatturato globale di cui alla lett. b) può essere dimostrato mediante la sommatoria dei fatturati dei singoli componenti il raggruppamento? 2. Nel caso di partecipazione di un Consorzio Stabile (che indica due consorziate esecutrici): 2.a (Polizza RC): Il massimale di cui alla lett. a) può essere posseduto e dimostrato cumulativamente dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici indicate, oppure deve essere posseduto per l'intero importo dal solo Consorzio? 2.b (Fatturato): Ai fini del soddisfacimento del requisito del fatturato globale di cui alla lett. b), si conferma la possibilità di ricorrere al "cumulo alla rinfusa", sommando il fatturato proprio del Consorzio a quello delle consorziate designate per l'esecuzione?

Risposta :

In merito alla richiesta di cui al punto 1.a) si conferma che il requisito di cui al paragrafo 6.1.1, lett. a), del disciplinare di gara può essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso, mediante il concorso dei soggetti componenti il RTP.
In merito alla richiesta di cui al punto 1.b) si conferma che il requisito alternativo di cui al paragrafo 6.1.1, lett. b) del disciplinare di gara può essere soddisfatto cumulativamente dai componenti del costituendo RTP e, pertanto, è ammessa la sommatoria dei fatturati dei singoli operatori economici partecipanti al raggruppamento fino al raggiungimento dell'importo richiesto.
In merito alla richiesta di cui al punto 2) si chiarisce che il requisito di cui al paragrafo 6.1.1, lett. a), è computato cumulativamente in capo al Consorzio ancorchè posseduto dalle singole imprese consorziate

Chiarimento PI437369-26

Ultimo aggiornamento: 16/09/2026 08:24

Domanda : ?Con riferimento alla documentazione di gara e, in particolare, ai requisiti di attribuzione del punteggio offerta tecnica, si formulano i seguenti quesiti di specificazione: ?1. Ambito di applicazione del vincolo al Par. 17.1 (pag. 72) ?Con riferimento alla prescrizione secondo cui "almeno il 50% degli incarichi presentati dovrà essere stato svolto da uno o più responsabili di settore indicati nel gruppo di lavoro descritto nella Tabella di cui al par. 7", si chiede di chiarire se tale percentuale debba essere calcolata: ?a) Sul totale complessivo dei servizi presentati nell'ambito dell'offerta; ?b) Singolarmente per ciascuno dei sub-criteri di valutazione (H, I, L, M). ?2. Incongruenza documentale relativa al Criterio I ?Si rileva una disallineamento formale in merito al Criterio I: il testo prescrittivo richiede la presentazione di 6 servizi, mentre le specifiche relative alla modulistica indicano la produzione di 5 elaborati in formato A3 (allineandosi erroneamente alla configurazione del Criterio H). ?Si richiede di confermare se si tratti di un refuso tipografico e, di conseguenza, di validare la produzione di 6 elaborati A3 in coerenza numerica con i servizi richiesti dal criterio in oggetto.

Risposta :

In merito al quesito di cui al punto 1), la previsione secondo cui “almeno il 50% degli incarichi presentati dovrà essere stato svolto da uno o più responsabili di settore indicati nel gruppo di lavoro descritto nella Tabella di cui al par. 7” deve intendersi riferita ai servizi presentati nell’ambito di ciascun criterio di valutazione interessato, rispettivamente H, I, L e M e non sul totale complessivo dei servizi presentati nell’offerta tecnica.
In merito al quesito di cui al punto 2) si confermano tutte le prescrizioni del Disciplinare di gara in merito alle pagine relative ad ogni criterio.

Chiarimento PI436803-26

Ultimo aggiornamento: 16/09/2026 08:21

Domanda : Quesito 1 - Con riferimento alla procedura in oggetto, il par. 8 del Disciplinare prevede che «nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, il contratto di avvalimento è inserito all'interno dell'offerta tecnica», Si chiede di precisare, se anche gli ulteriori documenti relativi all'impresa ausiliaria — DGUE, dichiarazione di avvalimento, consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, Allegato 1b, Allegato 2 — debbano essere inseriti nella nella busta "Offerta tecnica". Quesito 2 - Con riferimento alla Tabella dei criteri discrezionali e tabellari di valutazione dell’offerta tecnica di cui al par. 17.1 del Disciplinare, si osserva che per i criteri H ed L risultano previste 2 facciate A4 e 1 facciata A3 per servizio, mentre per i criteri I ed M il numero di facciate assegnato non risulta proporzionato al numero di servizi che ciascun criterio richiede di illustrare. Atteso che i criteri richiedono la medesima tipologia di illustrazione (descrizione dell’oggetto, della significatività, della complessità tecnica affrontata e dell’estensione delle prestazioni alla direzione dei lavori, secondo quanto previsto dal medesimo paragrafo), si chiede di poter presentare, analogamente al rapporto già adottato per i criteri H ed L: – criterio I: 12 facciate A4 di relazione e 6 facciate A3 di allegato; – criterio M: 4 facciate A4 di relazione e 2 facciate A3 di allegato. L’adeguamento richiesto non incide sui punteggi né sui contenuti dei criteri di valutazione, ma consente di illustrare adeguatamente i contenuti dei servizi presentati e, per tale via, di mettere la commissione giudicatrice in condizione di apprezzarli compiutamente, in coerenza con i principi di proporzionalità e di par condicio fra i criteri.

Risposta :

In merito al quesito di cui al punto 1) si ribadisce che in caso di avvalimento premiale finalizzato esclusivamente al miglioramento dell’offerta, il contratto di avvalimento deve essere inserito nella busta tecnica; la restante documentazione deve essere inserita nella busta amministrativa, avendo cura di non inserire nella suddetta busta elementi idonei ad anticipare il contenuto dell’offerta tecnica.

In merito al quesito di cui al punto 2) si confermano tutte le prescrizioni del Disciplinare di gara in merito alle pagine relative ad ogni criterio.


Chiarimento PI436286-26

Ultimo aggiornamento: 16/09/2026 08:13

Domanda : Relativamente al criterio di offerta tecnica E. “Certificazioni in materia di edilizia sostenibile”, si chiede di confermare che per l’attribuzione del punteggio, sia possibile presentare le seguenti certificazione del personale: -LEED AP -Esperto in Criteri Ambientali Minimi (CAM rif.to SCH137 CEPAS vigente).

Risposta :

Si conferma che possono essere utilmente presentate le seguenti certificazioni:
- LEED AP (Accredited Professional);
- Esperto in Criteri Ambientali Minimi (CAM) - schema CEPAS SCH137 in corso di validità.

Chiarimento PI436274-26

Ultimo aggiornamento: 16/09/2026 08:12

Domanda : Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dal Disciplinare al punto 6.2 per la categoria D.02 Idraulica, si chiede di chiarire se, ai fini della comprova del relativo requisito, possano essere utilizzati anche servizi di ingegneria e architettura con una diversa classificazione nell’ambito della stessa categoria (idraulica) con ID Opere D.01, D.04, D.05 aventi grado di complessità superiore.

Risposta :

Si conferma che, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.2 del Disciplinare per la categoria D.02, possono essere utilizzati anche servizi di ingegneria e architettura classificati con ID Opere D.01, D.04 e D.05, riferiti a opere analoghe per natura e caratteristiche a quelle oggetto dell’affidamento, in base a quanto previsto dall’art. 8 del D.M. 17/06/2016 e dal disciplinare di gara.

Chiarimento PI434033-26

Ultimo aggiornamento: 16/09/2026 08:09

Domanda : 1.Con riferimento agli elaborati di progetto scaricati nella cartella PROGETTO 2026_136_AQ.zip, nel documento denominato “Elaborato 7 - CAPITOLATO INFORMATIVO BIM”, in ultima pagina, sono citati 8 allegati; si chiede dove sia possibile reperire tali documenti; 2.In merito al subappalto, la scrivente intende dichiarare la possibilità di subappaltare “eventualmente” indagini, rilievi, misurazioni e picchettazioni, scavi archeologici, nonché elaborati specialistici e di dettaglio e delle attività per le quali sono richieste apposite certificazioni (es. settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura); tali attività non si configurano pertanto come “subappalti necessari” finalizzati alla qualificazione del concorrente; si chiede pertanto conferma che sia sufficiente dichiarare nell’istanza e nel DGUE tale volontà fornendo una percentuale indicativa del subappalto rispetto al Contratto applicativo;

Risposta :

Con riferimento al quesito di cui al punto 1), si conferma che, per mero errore materiale, non è stato precisato che gli otto allegati richiamati nell'ultima pagina del Capitolato Informativo BIM sono attualmente in fase di revisione e saranno resi disponibili all'atto dell'affidamento dei singoli contratti attuativi.
Al riguardo si precisa che il riferimento alla metodologia BIM contenuto nelle declaratorie dei criteri C e D ha carattere generale e attiene, rispettivamente, agli strumenti organizzativi e di controllo del processo progettuale nonché alle competenze professionali eventualmente messe a disposizione dal concorrente. I predetti allegati del Capitolato Informativo BIM non costituiscono elementi autonomi di valutazione dell'offerta tecnica né parametri ai fini dell'attribuzione dei punteggi. Conseguentemente, la loro temporanea indisponibilità non incide sulla formulazione delle offerte, sul confronto concorrenziale tra gli operatori economici né sulle modalità di attribuzione dei punteggi.
Con riferimento al quesito di cui al punto 2), si conferma che le attività indicate nel quesito possono essere oggetto di “subappalto facoltativo”, nel rispetto della normativa vigente e che tale volontà deve essere indicata nella domanda di partecipazione e nel DGUE, come previsto dalla documentazione di gara.

Chiarimento PI429444-26

Ultimo aggiornamento: 16/09/2026 08:06

Domanda : Con la presente, si pongono i seguenti quesiti: 1)In riferimento ai requisiti richiesti al punto 7 del Disciplinare di gara per la figura di "Responsabile settore ambientale" si chiede se, oltre alle lauree indicate, siano accettate anche altre lauree scientifiche e, nello specifico, quella in Scienze Forestali. Si evidenzia infatti come tale percorso formativo preveda competenze e un piano di studi che coprono tutte le materie e gli aspetti legati alla valutazione degli impatti, procedure di VINCA ed autorizzazioni ambientali in generale oltre ad una specializzazione sulle discipline naturalistiche, ecosistemi ed aspetti biotici comprovabili attraverso il CV della figura indicata. In tal senso si richiama lo spirito citato nel medesimo paragrafo del bando che chiarisce come tali figure non vadano intese come una "cristallizzazione delle risorse professionali in sede di gara" ma intendersi come "impegno contrattuale all’esecuzione e non come requisito soggettivo partecipativo" evidenziando come sia l'aspetto qualitativo e delle competenze delle figure indicate l'elemento che il concorrente deve garantire. Si chiede pertanto di confermare che, ai fini della copertura del ruolo di Responsabile del settore ambientale, possa essere considerato idoneo anche un professionista in possesso di Laurea in Scienze Forestali, purché dotato delle competenze e dell'esperienza professionale coerenti con le attività richieste dall'appalto. 2)Con riferimento al criterio H – “Esperienza settore idraulico casse d’espansione e impianti di regolazione e manovra”, si chiede di confermare se il numero massimo di servizi presentabili sia pari a 5 (3 servizi di progettazione di strutture e 2 servizi di progettazione di impianti elettromeccanici). 3)Con riferimento al punto c) “Garanzia provvisoria” del paragrafo 10 del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che, oltre alla riduzione del 50% prevista per la partecipazione di micro, piccole e medie imprese, in presenza di entrambe le certificazioni UNI EN ISO 9001 e UNI/PdR 125:2022, sia possibile applicare tali riduzioni in modo cumulativo, ossia una riduzione del 10% per il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 e un’ulteriore riduzione del 10% per il possesso della certificazione UNI/PdR 125:2022, da calcolarsi sull’importo risultante dalla riduzione precedente. Si chiede inoltre di specificare se sia applicabile l’ulteriore riduzione del 10% prevista dall’art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 in caso di presentazione di una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente sul sito internet dell'emittente e, in caso affermativo, se tale riduzione sia cumulabile con quelle previste alle lettere b) e c) del medesimo paragrafo del Disciplinare.

Risposta :

Con riferimento al punto 1), la previsione contenuta nel Disciplinare secondo cui le figure professionali richieste sono finalizzate a verificare l'idoneità organizzativa dell'operatore economico e non comportano la "cristallizzazione" delle risorse professionali in sede di gara, s’intende riferita alle modalità di organizzazione ed esecuzione del servizio senza che ciò comporti una deroga ai requisiti minimi espressamente prescritti per i singoli ruoli professionali.

Pertanto, l'indicazione, per il ruolo di Responsabile settore ambientale, di un professionista in possesso della sola Laurea in Scienze Forestali, ancorché dotato di comprovata esperienza nelle materie ambientali, non è idonea a soddisfare il requisito previsto dalla lex specialis.

Con riferimento al punto 2) si conferma che il concorrente può presentare fino a un massimo complessivo di 5 servizi:

- massimo n. 3 servizi di progettazione di strutture in casse d'espansione e/o impianti di regolazione e manovra;

- massimo n. 2 servizi di progettazione di impianti elettromeccanici in casse d'espansione e/o impianti di regolazione e manovra (anche associati a uno dei precedenti).

In risposta al punto 3) si conferma l'interpretazione contenuta nel quesito rispetto alla possibilità di cumulo.


Chiarimento PI427680-26

Ultimo aggiornamento: 16/09/2026 08:02

Domanda : Con riferimento alla offerta tecnica, ed in particolare alla quantità di facciate ammesse per la relazione e gli allegati descrittivi dei servizi, indicati nella tabella a pag.65 del Disciplinare di Gara, relative ai criteri di offerta tecnica I ed M, viene indicato un numero di facciate che non è multiplo dei servizi da descrivere. Si chiede di precisare se trattasi di refuso e se invece, tale quantità debba essere così considerata: 2 (A4) per relazione descrittiva ed 1 (A3) per l’allegato, per ogni servizio di progettazione presentato.

Risposta :

Per quanto concerne il n. di facciate, si confermano le indicazioni del disciplinare di gara.

Chiarimento PI422396-26

Ultimo aggiornamento: 15/09/2026 10:19

Domanda : Spett.le Ente Con riferimento al criterio F "Politiche di personale inclusive" si chiede di chiarire: 1. se il possesso in capo a tutti i componenti debba riferirsi a ciascuna certificazione autonomamente, con la conseguenza che un raggruppamento i cui componenti siano tutti in possesso della UNI/PdR 125:2022 e uno solo anche della ISO 30415:2021 consegua 1 punto e non 0. Si osserva al riguardo che la ISO 30415:2021 è valutata dal Disciplinare più della UNI/PdR 125:2022 (2 punti contro 1): la lettura cumulativa condurrebbe pertanto all'esito illogico di attribuire 0 punti a un raggruppamento che possiede integralmente la certificazione di parità di genere e, in capo a un componente, anche quella ritenuta di maggior valore, penalizzandolo rispetto al medesimo raggruppamento che ne fosse privo. 2. se un'impresa in possesso di entrambe le certificazioni possa prestarne una sola, mediante l'avvalimento premiale espressamente ammesso per il criterio F, conservando l'altra in capo a sé ai fini del punteggio. In particolare, si chiede se l'impresa che possiede sia la UNI/PdR 125:2022 sia la ISO 30415:2021 possa mettere a disposizione di una mandante dello stesso raggruppamento che ne è priva la sola UNI/PdR 125:2022. Si ringrazia per il riscontro.

Risposta :

Con riferimento al criterio F - Politiche di personale inclusive, si precisa quanto segue.
Il criterio F prevede due certificazioni distinte e autonomamente valutabili:
•UNI/PdR 125:2022 (Parità di genere): 1 punto;
•ISO 30415:2021 (Diversity & Inclusion): 2 punti.
La previsione contenuta nel disciplinare secondo cui, per gli operatori economici composti da più soggetti, "tutte le imprese costituenti l'operatore economico dovranno essere in possesso delle citate certificazioni; in difformità verranno conferiti punti 0" deve essere interpretata con riferimento alla singola certificazione per la quale si richiede il punteggio.
Pertanto:
•il punteggio relativo alla UNI/PdR 125:2022 è attribuibile qualora tutti i componenti dell'operatore economico ne siano in possesso;
•il punteggio relativo alla ISO 30415:2021 è attribuibile qualora tutti i componenti dell'operatore economico ne siano in possesso.
Conseguentemente, un raggruppamento nel quale tutti i componenti possiedano la UNI/PdR 125:2022 e soltanto uno di essi possieda anche la ISO 30415:2021 consegue 1 punto e non 0.
In relazione al punto 2, in coerenza con la sentenza del Consiglio di Stato Sezione V n. 3117 dell'11 aprile 2025 ed in conformità alla lex specialis, si ritiene che non sia consentito ottenere il punteggio previsto dal criterio F mediante avvalimento premiale infragruppo, vale a dire tra componenti del medesimo raggruppamento.

Chiarimento PI424365-26

Ultimo aggiornamento: 07/09/2026 12:29

Domanda : Buongiorno, si richiedono i seguenti chiarimenti: 1) a pag. 42 compare la dicitura "Errore. L'origine riferimento non è stata trovata", si chiede gentilmente di chiarire a quale paragrafo si riferisce; 2) a pag. 61 compare per 3 volte la dicitura "Errore. L'origine riferimento non è stata trovata", si chiede gentilmente di chiarire a quali paragrafi si riferiscano i 3 errori; 3) in merito ai servizi svolti per soddisfare i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti al paragrafo 6.2, anche alla luce delle prestazioni oggetto di affidamento riportate a pag. 12 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che possano intendersi analoghi anche i seguenti servizi: - Valutazioni di impatto ambientale - Revisione di elaborati progettuali - attività di verifiche dei progetti - Studi di compatibilità idraulica Cordiali saluti.

Risposta :

In risposta ai punti 1) e 2) si chiarisce che si tratta di refusi e pertanto la dicitura "Errore. L'origine riferimento non è stata trovata" non va presa in considerazione.
In riferimento al punto 3) del quesito formulato, si conferma che, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.2 del Disciplinare, possono essere considerati servizi analoghi anche i servizi di verifica dei progetti, nonché gli studi di fattibilità e di impatto ambientale, purché riconducibili ai servizi di ingegneria e architettura e riferiti a opere appartenenti alle categorie e ID richieste dal Disciplinare, con adeguata evidenza dell'importo dei lavori cui le prestazioni si riferiscono.
Parimenti, possono essere valutati studi di compatibilità idraulica qualora costituiscano attività tecnico-specialistiche direttamente connesse alla progettazione di interventi riconducibili alle categorie e ID previste dal Disciplinare e ne sia dimostrabile la riconducibilità alle opere oggetto dei requisiti richiesti.
Diversamente, la mera revisione di elaborati progettuali, ove non configurabile come attività di verifica della progettazione ai sensi della normativa vigente o come servizio di ingegneria e architettura riferibile alle categorie richieste, non è di per sé considerata servizio analogo ai fini del soddisfacimento del requisito.

Chiarimento PI423265-26

Ultimo aggiornamento: 07/09/2026 12:28

Domanda : Buonasera, si richiedono i seguenti chiarimenti: Quesito 1 - Con riferimento al par. 7 del disciplinare, Tabella del gruppo di lavoro, Ruolo n. 10 – Responsabile settore ambientale, il requisito è così formulato: "Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura, abilitazione allo svolgimento della professione e iscrizione al relativo Albo professionale". Si chiede pertanto di confermare che il requisito sia soddisfatto da un professionista in possesso di Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria, indipendentemente dal ramo della laurea conseguita, così come previsto dal disciplinare. Quesito 2 - Con riferimento al par. 17.1, criterio G – CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ E PROJECT MANAGEMENT, sezione "Certificazione Project Management", si osserva quanto segue. Le certificazioni PMP e CAPM sono rilasciate direttamente dal Project Management Institute che è organismo di certificazione accreditato da ANSI secondo la norma ISO/IEC 17024. La nota apposta alla voce che ammette "esclusivamente certificazioni rilasciate da Organismo di Certificazione Accreditato ACCREDIA" renderebbe pertanto tale voce non concretamente conseguibile. Il disciplinare assegna inoltre un punteggio inferiore alla certificazione UNI 11648 rispetto alla certificazione PMP, che è la norma nazionale definente i requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità del project manager, adottata nel quadro della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 in materia di professioni non organizzate. La relativa certificazione è rilasciata da organismi di certificazione delle persone accreditati da ACCREDIA – unico organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 – secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Si tratta, nell'ordinamento nazionale, dello schema assistito dal più elevato grado di terzietà e di riconoscimento istituzionale, e non appare ragionevole che ad esso sia attribuito un valore inferiore rispetto a uno schema proprietario di un'associazione privata di diritto estero, quale il PMP. Si osserva, in tal senso, che la Circolare Tecnica ACCREDIA DC n. 09/2023, relativa alla certificazione del Project Manager secondo la norma UNI 11648:2022, colloca le credenziali PMI PMP, PgMP e PfMP, IPMA Level A, B e C, ISIPM-Av e PRINCE2 Practitioner tra le qualificazioni che consentono l'esonero dalle prove scritte nell'ambito del percorso di conseguimento della certificazione accreditata UNI 11648, e le credenziali PMI CAPM e ACP, IPMA Level D, ISIPM-Base e PRINCE2 Foundation tra quelle che consentono l'esonero dalla sola prima prova. La certificazione UNI 11648 si colloca dunque, nella tassonomia del medesimo organismo nazionale di accreditamento, a valle e non al di sotto delle predette qualificazioni. Si rileva altresì che la voce da 3 punti accorpa indistintamente "PMP o IPMA", mentre il sistema IPMA si articola in quattro livelli (A, B, C e D), di cui il Level D è collocato dalla citata Circolare ACCREDIA nella medesima fascia del PMI CAPM, al quale il disciplinare attribuisce 1 punto. Si osserva, infine, che non risultano sussistere conoscenze, abilità, autonomia o responsabilità – rilevanti rispetto al coordinamento tecnico, gestionale ed economico degli interventi di sistemazione e mitigazione del rischio idraulico in ambito fluviale – che siano attestate dalla certificazione PMP e non siano attestate dalla certificazione UNI 11648. La differenziazione di punteggio risulta pertanto priva di motivazione tecnica e si pone in contrasto con l'art. 108, commi 4 e 5, del Codice, secondo cui i criteri di valutazione devono essere collegati all'oggetto dell'appalto e garantire la possibilità di una concorrenza effettiva, nonché con il principio di equivalenza di cui all'art. 79 del Codice, atteso che il punteggio maggiore risulta ancorato alla denominazione commerciale dello schema di certificazione e non al livello di competenza effettivamente attestato. Si chiede pertanto di rettificare la tabella del criterio G – sezione "Certificazione Project Management", attribuendo alla certificazione conforme alla norma UNI 11648, rilasciata da organismo di certificazione delle persone accreditato ACCREDIA, il punteggio massimo previsto per la medesima sezione. Distinti saluti.

Risposta :

In risposta al punto 1, si richiamano i contenuti del paragrafo 7 del Disciplinare di gara, ove vengono specificati sia i requisiti richiesti sia l'equiparazione dei titoli di laurea. Pertanto, si conferma che il requisito può essere soddisfatto da un professionista in possesso di laurea magistrale o laurea quinquennale in Ingegneria, indipendentemente dal ramo di specializzazione della laurea conseguita.
In riferimento al quesito formulato al punto 2, si chiarisce che la finalità del criterio in oggetto è quella di valorizzare il possesso di certificazioni professionali in ambito Project Management rilasciate da organismi di certificazione delle persone operanti in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024.
Con riferimento alla previsione del Disciplinare relativa alle certificazioni rilasciate da Organismi di Certificazione accreditati Accredia, si precisa che tale previsione deve essere interpretata nel rispetto dei principi di equivalenza, non discriminazione e massima partecipazione previsti dalla normativa vigente. Pertanto, ai fini dell'attribuzione del punteggio, saranno considerate ammissibili anche certificazioni rilasciate da organismi accreditati per la certificazione delle persone secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 da enti di accreditamento esteri aderenti agli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/IAF, in quanto equivalenti agli accreditamenti rilasciati da Accredia. Accredia aderisce infatti ai citati sistemi internazionali di mutuo riconoscimento, che garantiscono l'equivalenza degli accreditamenti rilasciati dagli enti nazionali firmatari.
Inoltre, in relazione alle osservazioni formulate con riguardo alla certificazione UNI 11648 e alla graduazione dei punteggi prevista dal criterio G, si precisa che la definizione dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi costituisce espressione della discrezionalità tecnica della Stazione Appaltante, esercitata in relazione alle specifiche caratteristiche dell'affidamento e agli obiettivi perseguiti dalla procedura. La graduazione dei punteggi prevista dal Disciplinare non è finalizzata a definire una gerarchia assoluta tra i diversi schemi di certificazione professionale operanti nel settore del Project Management, né a esprimere una valutazione comparativa del valore intrinseco delle singole certificazioni. Essa risponde esclusivamente alla finalità di valorizzare, nell'ambito della presente procedura, profili professionali ritenuti particolarmente coerenti con le attività oggetto dell'appalto e con le specifiche esigenze organizzative e gestionali connesse all'esecuzione delle prestazioni richieste.
Le eventuali correlazioni, equipollenze o modalità di riconoscimento reciproco previste dai diversi schemi certificativi, nonché dalle disposizioni o circolari emanate dagli enti di accreditamento, attengono alle regole proprie dei rispettivi sistemi di certificazione e non determinano necessariamente una corrispondenza diretta con i criteri premiali individuati dalla Stazione Appaltante ai fini della valutazione delle offerte.
Analogamente, l'attribuzione del medesimo punteggio a determinate certificazioni o categorie di certificazioni non implica una loro piena equivalenza sotto il profilo ordinamentale o professionale, rappresentando esclusivamente una scelta valutativa effettuata ai fini della presente procedura. Pertanto, si confermano integralmente le disposizioni di cui al paragrafo 17.1 del Disciplinare di gara.

Chiarimento PI430519-26

Ultimo aggiornamento: 04/09/2026 14:18

Domanda : Spett.le Amministrazione, con riferimento alla procedura in oggetto, pubblicata in data 6 agosto 2026 e con termine di presentazione delle offerte fissato al 24 settembre 2026, desideriamo sottoporre alla Vostra cortese attenzione una richiesta di proroga dei termini di presentazione delle offerte. La presente richiesta nasce dalla volontà di garantire la più ampia e qualificata partecipazione possibile alla procedura, nell'interesse sia degli operatori economici sia della Stazione Appaltante. In particolare, si ritiene che la gara presenti elementi di rilevante complessità tecnica, organizzativa ed economica. L'affidamento riguarda infatti un Accordo Quadro di valore particolarmente significativo, pari a complessivi 24 milioni di euro suddivisi in due lotti da 12 milioni di euro ciascuno, avente ad oggetto una pluralità di servizi specialistici di ingegneria e architettura riferiti ad interventi di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, con requisiti tecnici e professionali particolarmente articolati e multidisciplinari. La presentazione di una offerta richiede normalmente un'approfondita analisi della documentazione di gara, la costituzione e il coordinamento di gruppi di lavoro altamente specializzati, la raccolta e verifica della documentazione tecnica e amministrativa, nonché la definizione di eventuali raggruppamenti temporanei o accordi di collaborazione tra operatori economici. Nel caso specifico, si riscontra una vasta tipologia di prestazioni oggetto di ogni singolo lotto, 6 categorie e 12 ID, un per un totale di 24 "servizi di punta" a cui si aggiungono i servizi per soddisfare il più generico requisito dei "servizi analoghi". In aggiunta, è richiesta la presentazione dettagliata di ulteriori 15 servizi, diversi da quelli presentati come servizi di "punta", e su cui sarà basata la valutazione dell'offerta tecnica. A tali aspetti si aggiunge la circostanza che la procedura è stata pubblicata all'inizio del mese di agosto, periodo che tradizionalmente coincide in Italia con la riduzione delle attività lavorative e amministrative, nonché con la programmazione delle ferie estive di professionisti, imprese, enti pubblici e soggetti potenzialmente coinvolti nella predisposizione delle offerte. Tale situazione ha inevitabilmente limitato la possibilità di svolgere tempestivamente le necessarie attività di coordinamento tra le diverse strutture tecniche, amministrative e professionali chiamate a concorrere alla formulazione dell'offerta. Riteniamo che una ragionevole estensione del termine di presentazione delle offerte, pari a un mese, consentirebbe agli operatori economici di elaborare proposte maggiormente approfondite, complete e qualitative, favorendo una più ampia partecipazione e una più efficace competizione, in piena coerenza con i principi di concorrenza e massima partecipazione, visto anche che si tratta di un accordo quadro che avrà la durata di ben 4 anni e per cui si vorrebbe selezionare tra 3 e 4 soggetti affidatari, tra primi e secondi classificati. La richiesta è motivata dall'obiettivo di assicurare le migliori condizioni per esprimere offerte tecnicamente ed economicamente solide, all'altezza dell'importanza strategica degli interventi previsti nella procedura. Confidando nella Vostra sensibilità rispetto alle motivazioni sopra esposte, si chiede pertanto di voler valutare favorevolmente una proroga del termine di presentazione delle offerte al 24 ottobre 2026. Ringraziando anticipatamente per l'attenzione e restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Risposta :

In riferimento alla Vostra richiesta, si rappresenta che questa Stazione Appaltante ha definito i termini di pubblicazione del bando di gara nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti, tenendo altresì conto del fisiologico rallentamento delle attività lavorative connesso al periodo estivo, nonché delle proprie esigenze organizzative e delle attività istituzionali ritenute prioritarie. Pertanto, non si ritiene di accogliere la richiesta di proroga dei termini di gara. Resta conseguentemente confermata la scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 24 settembre 2026, termine considerato congruo e proporzionato rispetto alla natura e alla complessità dell'affidamento, nonché idoneo ad assicurare un adeguato livello di partecipazione alla procedura.


Ultimo aggiornamento: 25-09-2026, 13:09