Domanda : Buonasera, si richiedono i seguenti chiarimenti: Quesito 1 - Con riferimento al par. 7 del disciplinare, Tabella del gruppo di lavoro, Ruolo n. 10 – Responsabile settore ambientale, il requisito è così formulato: "Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura, abilitazione allo svolgimento della professione e iscrizione al relativo Albo professionale". Si chiede pertanto di confermare che il requisito sia soddisfatto da un professionista in possesso di Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria, indipendentemente dal ramo della laurea conseguita, così come previsto dal disciplinare. Quesito 2 - Con riferimento al par. 17.1, criterio G – CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ E PROJECT MANAGEMENT, sezione "Certificazione Project Management", si osserva quanto segue. Le certificazioni PMP e CAPM sono rilasciate direttamente dal Project Management Institute che è organismo di certificazione accreditato da ANSI secondo la norma ISO/IEC 17024. La nota apposta alla voce che ammette "esclusivamente certificazioni rilasciate da Organismo di Certificazione Accreditato ACCREDIA" renderebbe pertanto tale voce non concretamente conseguibile. Il disciplinare assegna inoltre un punteggio inferiore alla certificazione UNI 11648 rispetto alla certificazione PMP, che è la norma nazionale definente i requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità del project manager, adottata nel quadro della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 in materia di professioni non organizzate. La relativa certificazione è rilasciata da organismi di certificazione delle persone accreditati da ACCREDIA – unico organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 – secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Si tratta, nell'ordinamento nazionale, dello schema assistito dal più elevato grado di terzietà e di riconoscimento istituzionale, e non appare ragionevole che ad esso sia attribuito un valore inferiore rispetto a uno schema proprietario di un'associazione privata di diritto estero, quale il PMP. Si osserva, in tal senso, che la Circolare Tecnica ACCREDIA DC n. 09/2023, relativa alla certificazione del Project Manager secondo la norma UNI 11648:2022, colloca le credenziali PMI PMP, PgMP e PfMP, IPMA Level A, B e C, ISIPM-Av e PRINCE2 Practitioner tra le qualificazioni che consentono l'esonero dalle prove scritte nell'ambito del percorso di conseguimento della certificazione accreditata UNI 11648, e le credenziali PMI CAPM e ACP, IPMA Level D, ISIPM-Base e PRINCE2 Foundation tra quelle che consentono l'esonero dalla sola prima prova. La certificazione UNI 11648 si colloca dunque, nella tassonomia del medesimo organismo nazionale di accreditamento, a valle e non al di sotto delle predette qualificazioni. Si rileva altresì che la voce da 3 punti accorpa indistintamente "PMP o IPMA", mentre il sistema IPMA si articola in quattro livelli (A, B, C e D), di cui il Level D è collocato dalla citata Circolare ACCREDIA nella medesima fascia del PMI CAPM, al quale il disciplinare attribuisce 1 punto. Si osserva, infine, che non risultano sussistere conoscenze, abilità, autonomia o responsabilità – rilevanti rispetto al coordinamento tecnico, gestionale ed economico degli interventi di sistemazione e mitigazione del rischio idraulico in ambito fluviale – che siano attestate dalla certificazione PMP e non siano attestate dalla certificazione UNI 11648. La differenziazione di punteggio risulta pertanto priva di motivazione tecnica e si pone in contrasto con l'art. 108, commi 4 e 5, del Codice, secondo cui i criteri di valutazione devono essere collegati all'oggetto dell'appalto e garantire la possibilità di una concorrenza effettiva, nonché con il principio di equivalenza di cui all'art. 79 del Codice, atteso che il punteggio maggiore risulta ancorato alla denominazione commerciale dello schema di certificazione e non al livello di competenza effettivamente attestato. Si chiede pertanto di rettificare la tabella del criterio G – sezione "Certificazione Project Management", attribuendo alla certificazione conforme alla norma UNI 11648, rilasciata da organismo di certificazione delle persone accreditato ACCREDIA, il punteggio massimo previsto per la medesima sezione. Distinti saluti.
Risposta :
In risposta al punto 1, si richiamano i contenuti del paragrafo 7 del Disciplinare di gara, ove vengono specificati sia i requisiti richiesti sia l'equiparazione dei titoli di laurea. Pertanto, si conferma che il requisito può essere soddisfatto da un professionista in possesso di laurea magistrale o laurea quinquennale in Ingegneria, indipendentemente dal ramo di specializzazione della laurea conseguita.
In riferimento al quesito formulato al punto 2, si chiarisce che la finalità del criterio in oggetto è quella di valorizzare il possesso di certificazioni professionali in ambito Project Management rilasciate da organismi di certificazione delle persone operanti in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024.
Con riferimento alla previsione del Disciplinare relativa alle certificazioni rilasciate da Organismi di Certificazione accreditati Accredia, si precisa che tale previsione deve essere interpretata nel rispetto dei principi di equivalenza, non discriminazione e massima partecipazione previsti dalla normativa vigente. Pertanto, ai fini dell'attribuzione del punteggio, saranno considerate ammissibili anche certificazioni rilasciate da organismi accreditati per la certificazione delle persone secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 da enti di accreditamento esteri aderenti agli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/IAF, in quanto equivalenti agli accreditamenti rilasciati da Accredia. Accredia aderisce infatti ai citati sistemi internazionali di mutuo riconoscimento, che garantiscono l'equivalenza degli accreditamenti rilasciati dagli enti nazionali firmatari.
Inoltre, in relazione alle osservazioni formulate con riguardo alla certificazione UNI 11648 e alla graduazione dei punteggi prevista dal criterio G, si precisa che la definizione dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi costituisce espressione della discrezionalità tecnica della Stazione Appaltante, esercitata in relazione alle specifiche caratteristiche dell'affidamento e agli obiettivi perseguiti dalla procedura. La graduazione dei punteggi prevista dal Disciplinare non è finalizzata a definire una gerarchia assoluta tra i diversi schemi di certificazione professionale operanti nel settore del Project Management, né a esprimere una valutazione comparativa del valore intrinseco delle singole certificazioni. Essa risponde esclusivamente alla finalità di valorizzare, nell'ambito della presente procedura, profili professionali ritenuti particolarmente coerenti con le attività oggetto dell'appalto e con le specifiche esigenze organizzative e gestionali connesse all'esecuzione delle prestazioni richieste.
Le eventuali correlazioni, equipollenze o modalità di riconoscimento reciproco previste dai diversi schemi certificativi, nonché dalle disposizioni o circolari emanate dagli enti di accreditamento, attengono alle regole proprie dei rispettivi sistemi di certificazione e non determinano necessariamente una corrispondenza diretta con i criteri premiali individuati dalla Stazione Appaltante ai fini della valutazione delle offerte.
Analogamente, l'attribuzione del medesimo punteggio a determinate certificazioni o categorie di certificazioni non implica una loro piena equivalenza sotto il profilo ordinamentale o professionale, rappresentando esclusivamente una scelta valutativa effettuata ai fini della presente procedura. Pertanto, si confermano integralmente le disposizioni di cui al paragrafo 17.1 del Disciplinare di gara.