Salta al contenuto

Dati del bando

PROCEDURA APERTA CON MODALITÀ TELEMATICA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER LE ESIGENZE DELL’OSPEDALE DI SASSUOLO SPA. IMPORTO ECONOMICO COMPLESSIVO QUADRIENNALE NETTO DELLA COMMESSA € 810.000,00.
Ente appaltanteOSPEDALE DI SASSUOLO - S.P.A.
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto1.072.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema31/07/2026
Termine richiesta chiarimenti21/09/2026 12:00
Termine presentazione delle offerte02/10/2026 12:00
Apertura busta amministrativa06/10/2026 10:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Ferroci Andrea

telefono: 3396676872

Berni Guendalina

telefono: 3341557328

Carbini Andrea

telefono: 0536846595

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1 — SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

CIG: BC9689985B
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI456683-26

Ultimo aggiornamento: 21/09/2026 12:45

Domanda : 1) Si chiede gentilmente di, considerando l’esclusivo servizio di somministrazione, limitare la clausola privacy alla sola casistica di titolarità autonoma rimuovendo la previsione della responsabilità art.28GDPR del fornitore. 2) Capitolato art. 4.3. Si chiede di precisare che, a fronte della sostituzione di una risorsa da parte dell'Ente, la risoluzione del contratto di lavoro dovrà comunque aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa. 3) Capitolato art. 5.1.p) e 5.2 n). In merito al possibile giudizio di inidoneità alla mansione, si invita a confermare che la sostituzione di una risorsa e la risoluzione del contratto di lavoro potrà aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa. Invero, in caso di accertamento sanitario che attesti l'inidoneità alla mansione, il lavoratore dovrà essere adibito a mansione compatibile al proprio status di salute o, in difetto, garantire comunque la sua retribuzione fino a fine missione 4) Capitolato art. 9. Si chiede di precisare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all’agenzia e che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia

Risposta : 1) La tutela della riservatezza dei dati resta collegata alla stretta natura del servizio di somministrazione e non si estende ad altre casistiche non contemplate negli atti di gara.

2) il testo dell’art. 4.3 del capitolato speciale d’appalto elenca le casistiche in cui può essere prevista la sostituzione dei lavoratori in somministrazione che qui si conferma nei contenuti.
3) Riguardo all’interpretazione dell’art. 5.1 p) del capitolato si precisa che il lavoratore ritenuto inidoneo per accertamento sanitario, successivo al proprio inserimento, potrà essere adibito a mansione compatibile con il proprio stato di salute, in accordo con l’utilizzatore e purché detta mansione sia disponibile presso l’organizzazione dell’utilizzatore medesimo. Nessun’altra obbligazione grava sull’utilizzatore, trattandosi di impossibilità sopravvenuta della prestazione determinata da causa di forza maggiore.
4) si conferma integralmente il testo dell’art. 9 del capitolato speciale d’appalto a cui non appare opportuno aggiungere alcuna modifica o integrazione.

Chiarimento PI456250-26

Ultimo aggiornamento: 21/09/2026 11:16

Domanda : 1) in merito all’offerta economica, si chiede conferma che la mancata indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza non rappresenta una causa di esclusione, in quanto trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del Codice non sussiste l’obbligo a carico degli operatori economici di indicare la stima dei suddetti costi; 2) si chiede conferma che i cv del team potranno essere allegati alla relazione tecnica, senza concorrere al raggiungimento delle 25 facciate e che saranno oggetto di valutazione da parte della commissione; 3) si chiede conferma che ai fini della riduzione del 20% dell'importo della polizza provvisoria, si possa considerare anche la UNI/PdR. 4) in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia; 5) considerando il limite dei 36 mesi previsto dal ccnl del Comparto Sanità per la stipula dei contratti a termine nonché la durata dell'appalto pari a 48 mesi, si chiede conferma che nell'eventualità in cui i contratti di somministrazione si dovessero trasformare a tempo indeterminato, in caso di risoluzione del rapporto su richiesta dalla Stazione appaltante, salvo che essa non derivi dalla volontà di assunzione diretta, nel rispetto dei termini di comunicazione riferiti alla rescissione del rapporto che saranno riportati nel contratto, rimangono a carico della stazione appaltante i costi relativi alla chiusura del rapporto di lavoro riferiti a: ticket NASPI e fee di uscita per accesso all’art. 32 del ccnl delle Agenzie per il Lavoro (messa in disponibilità). Inoltre, in caso di assunzioni a tempo indeterminato, ove intercorrano durante il rapporto di lavoro, periodi in cui il lavoratore somministrato non dovesse prestare attività lavorativa, ma dovesse rimanere in disponibilità alla stazione appaltante, dovendo comunque percepire l’indennità di disponibilità, così come previsto dall’art. 32 del CCNL Agenzie di Somministrazione di Lavoro del 07 aprile 2014 e s.m.i., sarà riconosciuta all’operatore economica l’indennità oraria prevista.

Risposta : 1) l’offerta economica andrà prodotta utilizzando il fac simile del documento reso disponibile da questa stazione appaltante la cui corretta compilazione non determinerà alcuna sanzione in capo agli operatori economici partecipanti.

2) si conferma quanto sopra indicato.
3) la norma Uni/PdR 125 sulla Parità di Genere può essere considerata per l’eventuale riduzione dell’importo della garanzia provvisoria.
4) si conferma l’interpretazione suddetta che peraltro ha costituito oggetto di analoga risposta già pubblicata.
5) l’aggiudicazione della presente procedura darà luogo unicamente a contratti a tempo determinato.

Chiarimento PI452786-26

Ultimo aggiornamento: 17/09/2026 17:21

Domanda : 1) Si chiede di poter conoscere il margine/aggio orario attualmente applicato dalle Agenzie che erogano il servizio di somministrazione lavoro presso Ospedale di Sassuolo (Etjca e Adecco). 2) l'art. 2 del Capitolato Speciale elenca, tra le voci comprese nel costo orario e sulle quali si applica il margine di agenzia, il "rateo ferie ed ex festività di legge. Si chiede conferma che, a differenza del rateo maturato mensilmente, la quota di retribuzione corrispondente alle ferie e alle ex festività effettivamente godute dal lavoratore possa essere fatturata al momento della fruizione, al costo, senza applicazione del margine di agenzia. 3) L'art. 2 del Capitolato prevede che le diverse tipologie di assenza del lavoratore somministrato (malattia oltre il periodo di carenza, infortuni, maternità, permessi di studio, congedi straordinari, permessi per lutto, permessi sindacali, permessi elettorali, permessi per matrimonio) restino a carico dell'Agenzia e si intendano compensate nell'offerta di gara. Si chiede di chiarire se tale previsione sia suscettibile di revisione, e se le suddette assenze - la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa vigente in materia di lavoro - possano invece essere rendicontate e fatturate al costo, senza applicazione del margine di agenzia. 4)Si chiede di poter conoscere il tasso di assenteismo, al netto delle ferie, registrato dal personale attualmente somministrato presso Ospedale di Sassuolo, se disponibile disaggregato per area professionale. 5) Le schede AC allegate alla documentazione di gara riportano, per ciascuna area professionale, la voce INAIL come percentuale, senza tuttavia indicare la relativa PAT . Si chiede di fornire, ove disponibile, la PAT di riferimento per ciascuna area professionale. 6) L'art. 13 del Disciplinare (Modalità di presentazione e dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara), richiamando l'art. 13 della legge n. 132/2025, richiede che il concorrente dichiari nella documentazione tecnica di offerta l'eventuale utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell'elaborazione dell'offerta economica. Si chiede di confermare che tale dichiarazione debba essere inserita come documento distinto rispetto alla relazione tecnica dei servizi offerti, e che non rientri pertanto nel limite delle 25 facciate previsto dall'art. 16 del Disciplinare.

Risposta :

1) Si rappresenta che il contratto vigente con l’Agenzia per l’impiego Adecco cesserà al momento dell’aggiudicazione della presente gara e pertanto non assume rilievo la conoscenza del relativo margine di agenzia attualmente praticato. Si rappresenta per contro che il contratto stipulato con la ditta Etjca, previa adesione a gara su domanda aggregata con l’Azienda Usl di Modena Capofila, comporta un margine di agenzia basato su un moltiplicatore sul costo del lavoro pari a 1,59.

2) Si conferma la possibilità di fatturare i ratei ferie godute al verificarsi dell'evento. Sarà fatturato il valore del costo senza aggiunta del margine di agenzia.

3) Allo stato attuale non sono previste revisioni.

4)Il tasso di assenteismo è il seguente: 0,6% anno 2026 da gennaio ad agosto.

5) Assistente Impiegato voce 0722 PAT 91367276 / Operatore OSS voce 311 Pat 91774371 / Funzionari_ infermiere voce 311 Pat 91774371.

6) La breve relazione sulla legge Gribaudo (n.132-2025) sarà parte dell’offerta tecnica e rientra nei limiti massimi di pagina da noi indicati.


Chiarimento PI452779-26

Ultimo aggiornamento: 17/09/2026 17:15

Domanda : Con riferimento all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto e al chiarimento PI397009-26, con il quale è stata confermata l’applicazione di una percentuale fissa di margine d’Agenzia, determinata sulla base del ribasso offerto, si chiede di confermare che: 1.in caso di incremento del costo del lavoro conseguente al rinnovo del CCNL applicabile o alla variazione degli oneri contributivi e previdenziali, la percentuale di margine d’Agenzia risultante dall’offerta economica sarà applicata al nuovo costo orario aggiornato, con conseguente adeguamento del margine espresso in valore assoluto; 2.l’adeguamento del costo del lavoro e del relativo margine comporterà un corrispondente incremento del valore massimo dell’Accordo Quadro e delle quote economiche attribuite ai singoli aggiudicatari, oppure se, mantenendo invariati tali importi, determinerà esclusivamente un più rapido esaurimento dei rispettivi plafond contrattuali. Si richiede pertanto di precisare se il rimborso conseguente all’incremento del costo del lavoro comprenderà anche il proporzionale adeguamento del margine d’Agenzia, e non il solo differenziale relativo al costo del personale

Risposta :

Entrambe le richieste di precisazioni sollevano quesiti analoghi in termini di risposta; pertanto si conferma che l'eventuale incremento del costo del lavoro derivante dal Ccnl, non incidera' sul margine d'impresa e che sara' conseguentemente onere del committente reperire le necessarie risorse per assicurare la regolare e completa prosecuzione degli accordi quadro fino alla loro naturale scadenza.


Chiarimento PI450699-26

Ultimo aggiornamento: 17/09/2026 11:53

Domanda : 1) Art.5.1. lettera l) CAPITOLATO L’Agenzia potrà fornire, nel rispetto della normativa sulla privacy e con oscurati i dati sensibili, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati nonché prova dell’avvenuto pagamento del dovuto mediante autocertificazione al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata; 2) Art. 8 CAPITOLATO Considerato che l’azione disciplinare viene sollecitata dall’utilizzatore, si ritiene che, in caso di impugnativa, ciascuna parte debba assumersi i relativi oneri e responsabilità. Si chiede conferma; 3) Art. 9 CAPITOLATO Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici; 4) Art.15 CAPITOLATO – Art.10 SCHEMA CONTRATTO Si chiede a quanto ammontano le spese contrattuali a carico dell’aggiudicatario; 5) Art.7 SCHEMA CONTRATTO Si segnala che le Agenzie per il Lavoro, con riferimento al servizio di somministrazione di lavoro, trattano i dati dei candidati e dei lavoratori somministrati in qualità di Titolari del Trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 4.7 del Reg. UE 679/2016. Ne deriva, dunque, che le Agenzie per il Lavoro e l’ente Utilizzatore saranno ciascuno Titolare autonomo del trattamento ognuno per il proprio ambito di competenza e per esigenze e finalità diverse. Questo perché l’APL non ha accesso ai dati di cui l’azienda utilizzatrice è titolare. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore che fornisce ai lavoratori somministrati gli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di protezione dei dati personali. A supporto di questa posizione, il nuovo Codice di condotta per il settore delle Agenzie per il Lavoro (Art. 40 del Regolamento) stabilisce chiaramente che, nell’ambito dei servizi di somministrazione e ricerca e selezione, le Parti coinvolte rivestono il ruolo di Titolari Autonomi del trattamento. Per ulteriori approfondimenti, vi invitiamo a consultare il Provvedimento del Garante, che contiene il Codice di Condotta, dell'11 gennaio 2024, disponibile al seguente link: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9983415. Si chiede conferma dell’applicazione normativa sopra delineata.

Risposta :

1) l’interpretazione sopra indicata è da ritenersi corretta;

2) anche in tal caso l'interpretazione sopra indicata è da ritenersi corretta;

3) è nota a questa stazione appaltante la delibera ANAC citata i cui contenuti sono pienamente applicabili alla presente gara. Tuttavia, residuano in capo al committente pubblico margini di discrezionalità nell'individuare altri casi di applicazioni di penali diversi dal ritardo temporale, purché legati a difetti nell'esecuzione delle prestazioni e contenuti nel 10% del valore del contratto, come nei casi indicati all'art.4.3 e dall'art. 7 del capitolato speciale d'appalto che qui si riconferma;

4) le spese contrattuali ed ogni altro onere di partecipazione alla procedura di gara sono riportate nell'allegato I punto 4 del Codice dei Contratti Pubblici alla cui lettura appositamente si rimanda;

5) si condivide l'interpretazione sopra indicata che è da ritenersi corretta.

Chiarimento PI447124-26

Ultimo aggiornamento: 15/09/2026 16:49

Domanda : Si chiede alla Stazione Appaltante, alla luce della suddivisione del servizio tra primo, secondo e terzo classificato, di specificare come verranno ripartite le risorse presenti in clausola sociale.

Risposta :

L’applicazione della clausola sociale delle risorse professionali che ricadranno nel suddetto istituto, sarà fatta in modo proporzionale al valore degli accordi quadro riportati all’art. 1 del capitolato speciale d’appalto che esauriscono l’intera commessa e che qui si riportano:

- primo classificato 50% del valore dell’accordo;

- secondo classificato 30% del valore dell’accordo.

- terzo classificato 20% del valore dell’accordo.

Chiarimento PI397071-26

Ultimo aggiornamento: 10/08/2026 10:04

Domanda : Si chiede conferma che, dal computo delle 25 pagine previste per l' offerta tecnica, vadano esclusi sia l’indice che la copertina.

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI397009-26

Ultimo aggiornamento: 10/08/2026 10:01

Domanda : Spett.le Ente, con riferimento alla presente procedura di gara, si inviano di seguito Nostre richieste di chiarimento. Sulla fatturazione Con riferimento a quanto prescritto in tema di fatturazione considerato che l’Agenzia per il Lavoro: - per emettere fattura, deve ricevere le presenze dei lavoratori dal cliente e, successivamente le deve elaborare, - per legge, deve retribuire i lavoratori somministrati entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione proprio per la tempistica occorrente ad elaborare i cedolini correttamente e nel rispetto della normativa, - ha un sistema di fatturazione automatizzato che deve seguire determinati step che sono tipici per il servizio di somministrazione di lavoro e delle Agenzie di grandi dimensioni, tutto ciò considerato, si chiede cortese conferma che: 1) la fattura potrà essere emessa, specularmente all’elaborazione dei cedolini, sulla base dei fogli presenze autorizzati e trasmessi da Codesta Stazione Appaltante; 2) potrà essere prodotta una fattura che rechi solo la distinzione “Costo del lavoro” e “Base imponibile” e che eventuali report dettagliati customizzati sulla base delle specifiche esigenze (dettaglio delle voci; margine di Agenzia; IVA sul margine di Agenzia…) verranno prodotti separatamente. 3) qualora dal controllo delle fatture dovessero emergere degli errori, quest’ultimi saranno gestiti tramite contestazione ed emissione di documenti di rettifica. Sul margine d’agenzia Fermo che gli atti di gara prevedono l’indicazione di uno sconto percentuale da applicare al margine di agenzia complessivo quadriennale pari a € 135.000,00. Considerato che non è indicato nella legge di gara un monte orario complessivo per tutta la durata dell'appalto (in quanto, d’altronde, non prevedibile a priori), essendo la somministrazione un servizio a misura e non a corpo, al fine di individuare il margine orario di agenzia, si chiede cortese conferma che: 4) il margine di agenzia complessivo offerto (quindi al netto del ribasso), verrà riproporzionato/relazionato al costo del lavoro complessivo indicato nella legge di gara, così da poter individuare la percentuale di ricarico sul costo (margine di agenzia uguale per ogni profilo) fissa per tutta la durata dell’appalto, che sarà applicata per l'erogazione del servizio. Si riporta di seguito un esempio: costo complessivo lavoro indicato in legge di gara: 675.000,00 € margine agenzia complessivo da ribassare: 135.000,00 € pari a % su costo 20,00% sconto offerto su margine agenzia:10% pari a € 13.500,00 € margine agenzia complessivo offerto: 121.500,00 € pari a % su costo18,00% margine orario % da applicare a tutte le ore fatturabili =18%

Risposta : 1) L'ipotesi formulata è da ritenersi corretta e condivisibile.

2) L'ipotesi formulata è da ritenersi corretta e condivisibile.
3) L'ipotesi formulata è da ritenersi corretta e condivisibile.
4) L'ipotesi formulata è da ritenersi corretta e condivisibile.

Chiarimento PI389419-26

Ultimo aggiornamento: 04/08/2026 17:20

Domanda : Al fine della applicazione della cosiddetta Clausola Sociale (art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro), ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere se la Stazione Appaltante ha in forza dei lavoratori somministrati e in caso affermativo chiediamo: 1) Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione; 2) L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni; 3) La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori; 4) La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi; 5) La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione; 6) L’attuale fornitore.

Risposta :

1) Attualmente risultano in attività n. 4 risorse con contratto di somministrazione lavoro.

2) Trattasi di lavoratori a cui sono assegnati i seguenti profili professionali:
Area degli operatori - Coadiutore amministrativo senior – ufficio libera professione
Area degli operatori - Coadiutore amministrativo senior – ufficio codifica e monitoraggio ricoveri
Area degli assistenti - Assistente amministrativo – ufficio formazione
Area degli assistenti - Assistente amministrativo – ufficio acquisti
Detti lavoratori svolgono le mansioni tipiche dei profili medesimi secondo il CCNL di pertinenza.

3) Tali lavoratori beneficiano di un contratto di somministrazione a tempo determinato le cui rispettive naturali scadenze rientreranno nel quadriennio temporale oggetto dell’appalto e che, nell’ipotesi in cui il committente mantenga la necessità di proseguire nel rapporto, transiteranno in capo al nuovo esecutore del servizio.

4) La durata media è stata pari a 12 mesi.

5) Trattasi delle Agenzie per l’impiego Etjca ed Adecco con le quali sono stati stipulati autonomi contratti.

Chiarimento PI386986-26

Ultimo aggiornamento: 04/08/2026 09:18

Domanda : - Si chiede conferma che nella stringa CERTIFICAZIONI ISO/UNI della sezione prodotti si possa allegare uno zip contenente tutte le certificazioni disponibili. - Si chiede se nel documento "schema di offerta" il CCNL da indicare al punto 4 sia quello dei dipendenti diretti della ditta che formula il quesito, oppure quello dei lavoratori somministrati. - Si chiede conferma che il CCNL indicato dalla Vostra stazione appaltante all'interno del portale nella sezione "Prodotti" non debba essere modificato, mantenendo "V02 - agenzie di somministrazione di lavoro".

Risposta :

In merito al quesito 1) si conferma che la soluzione indicata è perseguibile.

In merito al quesito 2) si conferma che il CCNL da indicare sarà quello che si intenderà applicare ai lavoratori somministrati di pertinenza della ditta offerente.

In merito al quesito 3) si conferma che il campo riportato dalla Stazione Appaltante in cui compare il CCNL dalla stessa indicato, non deve essere modificato dall’offerente.


Chiarimento PI383122-26

Ultimo aggiornamento: 31/07/2026 11:20

Domanda : Si comunica che i campi “codifica articolo operatore economico” e “denominazione articolo operatore economico” presenti nella sezione Busta Tecnica della procedura in oggetto, sono stati generati dal sistema Sater. Non essendo pertinenti con il servizio richiesto, sarà sufficiente in sede di partecipazione inserire nei relativi campi la dicitura “non previsto (n.p.)”.

Risposta : Si comunica che i campi “codifica articolo operatore economico” e “denominazione articolo operatore economico” presenti nella sezione Busta Tecnica della procedura in oggetto, sono stati generati dal sistema Sater. Non essendo pertinenti con il servizio richiesto, sarà sufficiente in sede di partecipazione inserire nei relativi campi la dicitura “non previsto (n.p.)”.

Ultimo aggiornamento: 16-10-2026, 11:34