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Dati del bando

Procedura aperta per l'affidamento del contratto di concessione del servizio di distributori di bevande e alimenti presso il Liceo Leonardo da Vinci di Casalecchio di Reno (Bo)
Ente appaltantePROVINCIA DI FORLI' - CESENA
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto615.600,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema28/07/2026
Termine richiesta chiarimenti14/08/2026 10:00
Termine presentazione delle offerte31/08/2026 10:00
Apertura busta amministrativa31/08/2026 10:30
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Hafi Alemani Soufian

telefono: 0543714217

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Concessione servizio di distributori di bevande e alimenti Liceo Leonardo da Vinci

CIG: BC8BAA7D08
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI415282-26

Ultimo aggiornamento: 25/08/2026 18:28

Domanda : Si pubblica il seguente quesito pervenuto in data 25/08/2026 tramite PEC oltre il termine. Buongiorno, in merito alla procedura avente ad oggetto il servizio di distribuzione automatica segnaliamo le seguenti criticità: Con riferimento al criterio di valutazione dell’offerta tecnica che prevede l’attribuzione di n. 4 punti al concorrente che dichiari di essere una cooperativa sociale di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), della Legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che le persone con disabilità impiegate siano almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa, al netto delle altre categorie di lavoratori svantaggiati di cui all’art. 4 della medesima legge, si chiede un chiarimento in merito alla portata del suddetto criterio. La scrivente, pur non rivestendo la forma giuridica di cooperativa sociale di tipo B, ottempera regolarmente agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro e di inserimento lavorativo delle persone con disabilità, con particolare riferimento alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 . Dalla formulazione del criterio sembrerebbe, tuttavia, che l’attribuzione dei 4 punti sia subordinata alla specifica natura giuridica del concorrente quale cooperativa sociale di tipo B e non al rispetto della normativa in materia di inserimento lavorativo delle persone con disabilità né all’effettiva adozione, da parte dell’operatore economico, di misure volte a favorirne l’occupazione. Ne conseguirebbe che operatori economici che rispettano pienamente gli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999 e garantiscono concretamente l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità sarebbero, per la sola forma giuridica rivestita, impossibilitati ad accedere ai 4 punti previsti dal criterio. Si chiede pertanto di chiarire se il relativo punteggio possa essere riconosciuto, secondo un principio di equivalenza sostanziale, anche agli operatori economici che, pur non essendo cooperative sociali di tipo B, dimostrino il rispetto della normativa sul collocamento delle persone con disabilità e l’effettivo impiego delle stesse , eventualmente secondo percentuali o condizioni equivalenti a quelle individuate dal criterio. In caso contrario, si chiede alla Stazione Appaltante di valutare la riformulazione del criterio , al fine di consentire l’accesso al relativo punteggio sulla base di elementi sostanziali e oggettivamente verificabili, indipendentemente dalla forma giuridica dell’operatore economico, nel rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e accesso al mercato. Con riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica relativi all’offerta di prodotti a “chilometro zero”, si chiede alla Stazione Appaltante di voler riesaminare e rettificare la relativa articolazione del punteggio. In particolare, la documentazione di gara prevede l’attribuzione di 0,25 punti per l’offerta di prodotti esotici , tra i quali cacao, cioccolata, ananas, banane e zucchero di canna, nonché ulteriori 0,25 punti con riferimento alle categorie uova e bevande calde e fredde a chilometro zero . Al riguardo si evidenzia come l’applicazione indistinta del requisito del “chilometro zero” alle suddette categorie determini, per alcune di esse, una oggettiva impossibilità o comunque un’estrema difficoltà di conseguimento del relativo punteggio , indipendentemente dalla capacità organizzativa e dalla qualità dell’offerta presentata dal concorrente. Ai sensi dell’art. 2 della Legge 17 maggio 2022, n. 61, infatti, sono considerati prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero quelli provenienti da luoghi di produzione e trasformazione delle materie prime agricole primarie situati entro il raggio previsto dalla normativa rispetto al luogo di vendita o consumo. Con particolare riferimento ai prodotti esotici , appare evidente come materie prime quali cacao, banane, ananas e zucchero di canna siano, per loro stessa natura e provenienza, normalmente prodotte in aree geografiche incompatibili con il requisito del chilometro zero riferito al luogo di esecuzione del servizio. Ne deriva che l’attribuzione di uno specifico punteggio per prodotti che non risultano concretamente reperibili a chilometro zero sul mercato di riferimento rischia di configurare un criterio meramente teorico, non concretamente accessibile agli operatori economici. Analoghe considerazioni valgono, pur con le dovute differenze, per le categorie bevande calde, bevande fredde e uova , in relazione alle quali non è sufficiente verificare l’esistenza di una produzione locale, dovendo altresì considerarsi la concreta disponibilità di referenze conformi alle prescrizioni di gara e ai CAM, confezionate e commercializzate in formati tecnicamente compatibili con il servizio di distribuzione automatica. Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante di voler rettificare la griglia di attribuzione del punteggio , eliminando dal criterio “chilometro zero” le categorie per le quali tale caratteristica risulti oggettivamente incompatibile con la natura e la provenienza delle relative materie prime, ovvero prevedendo, per tali categorie, criteri ambientali alternativi e concretamente conseguibili, quali ad esempio la provenienza da filiera corta, da agricoltura biologica, da commercio equo e solidale o altre caratteristiche ambientali previste dai CAM. Si chiede altresì che il punteggio attualmente attribuito alle categorie non concretamente reperibili a chilometro zero venga redistribuito tra le ulteriori categorie di prodotti. Alla luce delle criticità sopra rappresentate, che incidono direttamente sulla concreta possibilità degli operatori economici di predisporre un’offerta tecnica pienamente competitiva e di accedere all’intero punteggio previsto dalla lex specialis, si chiede alla Stazione Appaltante di procedere a un riesame complessivo dei criteri di valutazione sopra richiamati e, ove ritenuto necessario, alla conseguente rettifica del Disciplinare di gara . Considerato inoltre che il termine previsto per la presentazione delle richieste di chiarimento risulta già scaduto , mentre le questioni sopra evidenziate assumono carattere sostanziale e incidono direttamente sulla formulazione dell’offerta tecnica, si ritiene necessario che l’eventuale revisione della documentazione di gara sia accompagnata da una congrua proroga del termine per la presentazione delle offerte . Tale proroga appare indispensabile affinché tutti gli operatori economici interessati possano prendere piena conoscenza delle eventuali modifiche apportate alla lex specialis, valutarne gli effetti e predisporre conseguentemente la propria offerta in condizioni di effettiva parità, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e favor partecipationis. Si chiede pertanto formalmente alla Stazione Appaltante: di riesaminare e rettificare il Disciplinare di gara , con particolare riferimento ai criteri premiali sopra evidenziati; di pubblicare tempestivamente le conseguenti modifiche e/o precisazioni , rendendole disponibili a tutti gli operatori economici; di disporre una congrua proroga del termine di presentazione delle offerte , tale da consentire agli operatori economici di adeguare consapevolmente le proprie proposte tecniche alle eventuali modifiche intervenute. Rimaniamo in attesa di un cortese e urgente riscontro

Risposta :

Si fornisce il seguente riscontro: 1. Il criterio premiante “Cooperative sociali” sottende la condizione che le persone con disabilità impiegate siano almeno il 30 percento dei lavoratori come individuati dall’art. 4 della legge 381/1991; pertanto, si ritiene soddisfatto il criterio premiante laddove il concorrente soddisfi tale requisito o si impegni a garantire tale quota di lavoratori nello svolgimento della prestazione, quale garanzia sostanziale di equivalenza in ordine a volari di inclusione sociale, che si differenzia ed eccede il regime di tutela legale parte della verifica sul possesso dei requisiti generali ex artt. 94-98 del d.lgs. 36/2023; 2. Il criterio “KM0” sottende l’attribuzione di un punteggio tecnico premiante ai sensi del punto 2.3.4.2. di cui al d.m. 9/4/2025 in relazione alle categorie di prodotti elencate nel criterio 2.2.2. come previsto dalla norma; parimenti vale il richiamo in tal senso “ll punteggio è attribuito in proporzione al maggior numero di categorie di prodotti biologici da km 0 offerti”. Al riguardo il d.m. in parola non esclude ne prevede deroghe relative all’applicazione di detto criterio premiante in relazione alla categoria dei “prodotti esotici”, che dunque segue il criterio proporzionale di attribuzione del punteggio definito dal d.m. in relazione al maggior numero di categorie da esso considerate. Parimenti, dette considerazioni valgono per le categorie di prodotti considerate dal d.m. 9/4/2025 citate “bevande calde, bevande fredde e uova”. Rimane fermo quanto previsto in ordine alla verifica di conformità in sede di esecuzione contrattuale parte della Relazione CAM. Le informazioni richieste a chiarimento sono pubblicate tramite la PAD – SATER entro il termine di sei giorni prima dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte che si conferma al 31/08/2026, ore 10:00.

Chiarimento PI386888-26

Ultimo aggiornamento: 18/08/2026 16:08

Domanda : Spettabile Stazione Appaltante, con riferimento alla procedura in oggetto, la scrivente SOGEDAI S.p.A., in vista della formulazione della propria offerta, rileva una discordanza fra i dati riportati negli atti di gara e quanto riscontrato in sede di sopralluogo. Il Capitolato Speciale d'Appalto indica un numero di distributori automatici pari a 30. In occasione del sopralluogo effettuato presso i plessi dell'Istituto, il nostro incaricato ha invece verificato la presenza di 18 apparecchiature effettivamente installate. Nel corso del medesimo sopralluogo, il Dirigente Scolastico ha rappresentato che, a seguito dell'ultimazione dei lavori del nuovo plesso, potranno rendersi necessarie ulteriori 2 installazioni, per un totale complessivo di 20 apparecchiature, e non 30. Poiché il numero delle apparecchiature incide in modo diretto e determinante sulla quantificazione dell'investimento iniziale, sul dimensionamento del piano di gestione e assistenza tecnica, nonché sulla formulazione del canone offerto, si chiede di voler chiarire quanto segue: quale sia il numero di distributori automatici da considerare vincolante ai fini della predisposizione dell'offerta tecnica ed economica, e se il dato di 30 unità riportato nel Capitolato debba intendersi quale mero errore materiale; se il canone posto a base di gara sia stato determinato con riferimento al numero di 30 apparecchiature ovvero al numero di quelle effettivamente installate, e se, in caso di conferma del numero inferiore, la stazione appaltante intenda procedere a una corrispondente rideterminazione dell'importo posto a base d'asta; con quali modalità e tempistiche verrà comunicata all'aggiudicatario l'eventuale attivazione dei nuovi punti di ristoro presso il plesso in corso di ultimazione, e se il canone contrattuale sarà oggetto di adeguamento proporzionale in ipotesi di variazione, in aumento o in diminuzione, del numero delle apparecchiature installate rispetto a quello indicato in sede di gara. Si resta in attesa di un cortese riscontro, utile a consentire la formulazione di un'offerta pienamente aderente all'effettivo fabbisogno dell'Istituto. Distinti saluti.

Risposta : Buongiorno,


a seguito di verifica si conferma quanto indicato nel Capitolato in ordine al fabbisogno complessivo di distributori di bevande ed alimenti pari a 30 apparecchiature. A quanto risulta, il sopralluogo è stato svolto come d'intesa nella sola porzione dei locali scolastici accessibili alla data del sopralluogo vista la presenza del personale nel plesso di Via Cavour 6. Da qui evidentemente il conteggio parziale delle apparecchiature di tale sola parte del complessivo, che ricomprendono invece quelle già indicate nel Capitolato del plesso sito in Via Panfili, oggetto di ampliamento, e che determina il numero complessivo di n. 30 apparecchiature come articolate nel Capitolato.

Distinti saluti

Chiarimento PI377184-26

Ultimo aggiornamento: 29/07/2026 08:23

Domanda : In che data verrà effettuata la prima seduta pubblica?

Risposta : Si fa presente che, per mero errore materiale, sul disciplinare di gara è stato indicato il 12/08/2026 come data della prima seduta di gara. La prima seduta pubblica, come indicato su SATER e salvo nuove comunicazioni da parte della stazione appaltante, si terrà alle ore 10:30 del 31/08/2026.


Ultimo aggiornamento: 14-09-2026, 12:40