Domanda : Si pubblica il seguente quesito pervenuto in data 25/08/2026 tramite PEC oltre il termine. Buongiorno, in merito alla procedura avente ad oggetto il servizio di distribuzione automatica segnaliamo le seguenti criticità: Con riferimento al criterio di valutazione dell’offerta tecnica che prevede l’attribuzione di n. 4 punti al concorrente che dichiari di essere una cooperativa sociale di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), della Legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che le persone con disabilità impiegate siano almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa, al netto delle altre categorie di lavoratori svantaggiati di cui all’art. 4 della medesima legge, si chiede un chiarimento in merito alla portata del suddetto criterio. La scrivente, pur non rivestendo la forma giuridica di cooperativa sociale di tipo B, ottempera regolarmente agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro e di inserimento lavorativo delle persone con disabilità, con particolare riferimento alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 . Dalla formulazione del criterio sembrerebbe, tuttavia, che l’attribuzione dei 4 punti sia subordinata alla specifica natura giuridica del concorrente quale cooperativa sociale di tipo B e non al rispetto della normativa in materia di inserimento lavorativo delle persone con disabilità né all’effettiva adozione, da parte dell’operatore economico, di misure volte a favorirne l’occupazione. Ne conseguirebbe che operatori economici che rispettano pienamente gli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999 e garantiscono concretamente l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità sarebbero, per la sola forma giuridica rivestita, impossibilitati ad accedere ai 4 punti previsti dal criterio. Si chiede pertanto di chiarire se il relativo punteggio possa essere riconosciuto, secondo un principio di equivalenza sostanziale, anche agli operatori economici che, pur non essendo cooperative sociali di tipo B, dimostrino il rispetto della normativa sul collocamento delle persone con disabilità e l’effettivo impiego delle stesse , eventualmente secondo percentuali o condizioni equivalenti a quelle individuate dal criterio. In caso contrario, si chiede alla Stazione Appaltante di valutare la riformulazione del criterio , al fine di consentire l’accesso al relativo punteggio sulla base di elementi sostanziali e oggettivamente verificabili, indipendentemente dalla forma giuridica dell’operatore economico, nel rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e accesso al mercato. Con riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica relativi all’offerta di prodotti a “chilometro zero”, si chiede alla Stazione Appaltante di voler riesaminare e rettificare la relativa articolazione del punteggio. In particolare, la documentazione di gara prevede l’attribuzione di 0,25 punti per l’offerta di prodotti esotici , tra i quali cacao, cioccolata, ananas, banane e zucchero di canna, nonché ulteriori 0,25 punti con riferimento alle categorie uova e bevande calde e fredde a chilometro zero . Al riguardo si evidenzia come l’applicazione indistinta del requisito del “chilometro zero” alle suddette categorie determini, per alcune di esse, una oggettiva impossibilità o comunque un’estrema difficoltà di conseguimento del relativo punteggio , indipendentemente dalla capacità organizzativa e dalla qualità dell’offerta presentata dal concorrente. Ai sensi dell’art. 2 della Legge 17 maggio 2022, n. 61, infatti, sono considerati prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero quelli provenienti da luoghi di produzione e trasformazione delle materie prime agricole primarie situati entro il raggio previsto dalla normativa rispetto al luogo di vendita o consumo. Con particolare riferimento ai prodotti esotici , appare evidente come materie prime quali cacao, banane, ananas e zucchero di canna siano, per loro stessa natura e provenienza, normalmente prodotte in aree geografiche incompatibili con il requisito del chilometro zero riferito al luogo di esecuzione del servizio. Ne deriva che l’attribuzione di uno specifico punteggio per prodotti che non risultano concretamente reperibili a chilometro zero sul mercato di riferimento rischia di configurare un criterio meramente teorico, non concretamente accessibile agli operatori economici. Analoghe considerazioni valgono, pur con le dovute differenze, per le categorie bevande calde, bevande fredde e uova , in relazione alle quali non è sufficiente verificare l’esistenza di una produzione locale, dovendo altresì considerarsi la concreta disponibilità di referenze conformi alle prescrizioni di gara e ai CAM, confezionate e commercializzate in formati tecnicamente compatibili con il servizio di distribuzione automatica. Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante di voler rettificare la griglia di attribuzione del punteggio , eliminando dal criterio “chilometro zero” le categorie per le quali tale caratteristica risulti oggettivamente incompatibile con la natura e la provenienza delle relative materie prime, ovvero prevedendo, per tali categorie, criteri ambientali alternativi e concretamente conseguibili, quali ad esempio la provenienza da filiera corta, da agricoltura biologica, da commercio equo e solidale o altre caratteristiche ambientali previste dai CAM. Si chiede altresì che il punteggio attualmente attribuito alle categorie non concretamente reperibili a chilometro zero venga redistribuito tra le ulteriori categorie di prodotti. Alla luce delle criticità sopra rappresentate, che incidono direttamente sulla concreta possibilità degli operatori economici di predisporre un’offerta tecnica pienamente competitiva e di accedere all’intero punteggio previsto dalla lex specialis, si chiede alla Stazione Appaltante di procedere a un riesame complessivo dei criteri di valutazione sopra richiamati e, ove ritenuto necessario, alla conseguente rettifica del Disciplinare di gara . Considerato inoltre che il termine previsto per la presentazione delle richieste di chiarimento risulta già scaduto , mentre le questioni sopra evidenziate assumono carattere sostanziale e incidono direttamente sulla formulazione dell’offerta tecnica, si ritiene necessario che l’eventuale revisione della documentazione di gara sia accompagnata da una congrua proroga del termine per la presentazione delle offerte . Tale proroga appare indispensabile affinché tutti gli operatori economici interessati possano prendere piena conoscenza delle eventuali modifiche apportate alla lex specialis, valutarne gli effetti e predisporre conseguentemente la propria offerta in condizioni di effettiva parità, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e favor partecipationis. Si chiede pertanto formalmente alla Stazione Appaltante: di riesaminare e rettificare il Disciplinare di gara , con particolare riferimento ai criteri premiali sopra evidenziati; di pubblicare tempestivamente le conseguenti modifiche e/o precisazioni , rendendole disponibili a tutti gli operatori economici; di disporre una congrua proroga del termine di presentazione delle offerte , tale da consentire agli operatori economici di adeguare consapevolmente le proprie proposte tecniche alle eventuali modifiche intervenute. Rimaniamo in attesa di un cortese e urgente riscontro
Risposta :
Si fornisce il seguente riscontro: 1. Il criterio premiante “Cooperative sociali” sottende la condizione che le persone con disabilità impiegate siano almeno il 30 percento dei lavoratori come individuati dall’art. 4 della legge 381/1991; pertanto, si ritiene soddisfatto il criterio premiante laddove il concorrente soddisfi tale requisito o si impegni a garantire tale quota di lavoratori nello svolgimento della prestazione, quale garanzia sostanziale di equivalenza in ordine a volari di inclusione sociale, che si differenzia ed eccede il regime di tutela legale parte della verifica sul possesso dei requisiti generali ex artt. 94-98 del d.lgs. 36/2023; 2. Il criterio “KM0” sottende l’attribuzione di un punteggio tecnico premiante ai sensi del punto 2.3.4.2. di cui al d.m. 9/4/2025 in relazione alle categorie di prodotti elencate nel criterio 2.2.2. come previsto dalla norma; parimenti vale il richiamo in tal senso “ll punteggio è attribuito in proporzione al maggior numero di categorie di prodotti biologici da km 0 offerti”. Al riguardo il d.m. in parola non esclude ne prevede deroghe relative all’applicazione di detto criterio premiante in relazione alla categoria dei “prodotti esotici”, che dunque segue il criterio proporzionale di attribuzione del punteggio definito dal d.m. in relazione al maggior numero di categorie da esso considerate. Parimenti, dette considerazioni valgono per le categorie di prodotti considerate dal d.m. 9/4/2025 citate “bevande calde, bevande fredde e uova”. Rimane fermo quanto previsto in ordine alla verifica di conformità in sede di esecuzione contrattuale parte della Relazione CAM. Le informazioni richieste a chiarimento sono pubblicate tramite la PAD – SATER entro il termine di sei giorni prima dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte che si conferma al 31/08/2026, ore 10:00.