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Dati del bando

Procedura aperta ai sensi dell’articolo dell'art. 71 del D.lgs 36/23 per la fornitura in acquisto chiavi in mano di n° 4 sistemi radiologici digitali polifunzionali per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara e Azienda USL di Ferrara – lotto unico.
Ente appaltanteAZIENDA USL DI BOLOGNA
Stato proceduraPresentazione Offerte/Risposte
Importo appalto1.602.780,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema07/08/2026
Termine richiesta chiarimenti11/09/2026 12:00
Termine presentazione delle offerte29/09/2026 16:00
Apertura busta amministrativa30/09/2026 09:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Cigarini Roberta

telefono: 0516079522

Ghedini Anna

telefono: 0516079904

Giorgi Giuseppe

telefono: 0516079636

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1 — Sistemi Radiologici polifunzionali digitali

CIG: BCA68E7ABD
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI450308-26

Ultimo aggiornamento: 17/09/2026 11:25

Domanda : In risposta alla richiesta di ” Elaborati architettonici, impiantistici e strutturali”, la Stazione appaltante viste le dimensioni dei documenti da mettere a disposizione degli operatori economici, ritiene necessario predisporre nr. 3 quesiti; le relative risposte ai 3 quesiti conterranno gli allegati richiesti.

Risposta :

In allegato i file "IMPIANTI ELETTRICI "


Chiarimento PI450295-26

Ultimo aggiornamento: 17/09/2026 11:23

Domanda : In risposta alla richiesta di ” Elaborati architettonici, impiantistici e strutturali”, la Stazione appaltante viste le dimensioni dei documenti da mettere a disposizione degli operatori economici, ritiene necessario predisporre nr. 3 quesiti; le relative risposte ai 3 quesiti conterranno gli allegati richiesti.

Risposta :

In allegato i file "IMPIANTI TERMOMECCANICI "


Chiarimento PI450273-26

Ultimo aggiornamento: 17/09/2026 11:22

Domanda : In risposta alla richiesta di ” Elaborati architettonici, impiantistici e strutturali”, la Stazione appaltante viste le dimensioni dei documenti da mettere a disposizione degli operatori economici, ritiene necessario predisporre nr. 3 quesiti; le relative risposte ai 3 quesiti conterranno gli allegati richiesti.

Risposta :

In allegato i file "Strutturali Delta "


Chiarimento PI441216-26

Ultimo aggiornamento: 17/09/2026 11:21

Domanda : Buongiorno, con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si richiede cortesemente: 1-) Caratteristiche dettagliate (spessore e altezza) della piombatura esistente nelle sale radiologiche oggetto di gara, comprese porte e visive; 2-) Nel caso la piombatura esistente in ciascuna sala oggetto di gara risultasse non idonea, si chiede se l'integrazione e/o sostituzione ricade a carico dell'Ente appaltante; 3-) Dovendo realizzare piccoli tratti di canalizzazione a pavimento, si chiede se sarà possibile eseguire il rifacimento parziale del rivestimento dei suddetti tratti o se sarà necessario sostituire integralmente il rivestimento del pavimento in ciascuna sala; 4-) Dovendo aggiungere in ciascuna sala un nuovo quadro elettrico dedicato alla nuova apparecchiatura, si chiede conferma che l'Ente appaltante provveda a proprio carico alla posa di adeguati cavi di alimentazione fino ai suddetti quadri elettrici; 5-) Copia delle relazioni statiche e relativi progetti delle strutture strutture esistenti a sostegno dei pensili; 6-) Copia dei progetti as-built dello stato di fatto delle sale di radiologia oggetto di gara; Ringraziamo a porgiamo distinti saluti.

Risposta :

Risposta 1:vedi documentazione allegata a risposte ad altri quesiti;

Risposta 2:trattasi di un chiavi in mano, eventuali adeguamenti sono a carico dell’offerente;

Risposta 3:Dipende dal livello di esecuzione e di finitura;

Risposta 4:si conferma;

Risposta 5:vedi documentazione allegata a risposte ad altri quesiti;

Risposta 6:vedi documentazione allegata a risposte ad altri quesiti.





Chiarimento PI441097-26

Ultimo aggiornamento: 17/09/2026 11:19

Domanda : Spettabile Amministrazione, in riferimento alle specifiche contenute nella documentazione di gara e al sopralluogo effettuato, siamo a formulare la seguente richiesta di chiarimenti e di informazioni per ogni sito oggetto di gara: 1.Si chiede di fornire l’esecutivo di installazione completo relativo alle apparecchiature attualmente installate nei locali oggetto di intervento. 2.Si chiede di fornire elaborati as-built dell'impianto elettrico legato al sistema radiologico esistente comprendenti planimetria della distribuzione terminale, ubicazione dei dispositivi di sicurezza (lampade RX, pulsanti di sgancio emergenza, contatti magnetici porte) e lo schema del quadro elettrico apparecchiatura esistente. 3.Confermare che gli importi indicati possano essere singolarmente superabili, fermo restando il rispetto dell’importo complessivo previsto a base d’asta. 4.Confermare che il Direttore dei lavori ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione siano a carico della Stazione Appaltante 5.Si chiede di fornire gli elaborati strutturali (pianta e sezione), possibilmente in formato dwg, e le caratteristiche del solaio di pavimento e di soffitto del piano oggetto di intervento (tipologia e spessori del sottofondo), unitamente alla loro composizione e all’eventuale presenza di rinforzi strutturali e strutture di sospensione già realizzate. Per quest’ultimi si chiede di specificare dimensioni e caratteristiche. 6.Per procedere con la verifica proteximetrica, si chiede di: oindicare eventuali prescrizioni di minima da parte dall’Esperto di Radioprotezione dell’ASL; oindicare le protezioni anti-x esistenti (parete e relativa altezza, serramenti, pavimento e soffitto) delle sale esami; ofornire il carico di lavoro (n. pazienti/giorno) delle sale esami e il fattore di occupazione dei locali confinanti (compresi quelli sovrastanti e sottostanti); ospecificare la composizione delle pareti e dei solai inferiore e superiore delle sale esami. 7.Confermare che la consegna, il montaggio e l’installazione dell’apparecchiatura dovranno essere effettuati a cura ed a carico della Ditta Aggiudicataria entro e non oltre i 45 giorni solari dall’effettiva data di disponibilità dei locali e non dall’ordine. 8.Si chiede di fornire il dato relativo alla potenza frigorifera degli impianti di climatizzazione a servizio delle sale radiologiche 9.Si chiede di fornire gli elaborati as built dell’impianto di distribuzione aria e di climatizzazione relativi alle aree oggetto dell’intervento. 10.Si chiede di fornire il dato relativo al carico termico generato dalle apparecchiature radiologiche attualmente installate all’interno delle sale XR 11.Con riferimento alla gara di cui all’oggetto e alla complessità del progetto, chiediamo di voler concedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione dell’offerta di almeno tre settimane, onde permetterci di potervi presentare un progetto di offerta consono alle Vs. richieste ed esigenze. Contestualmente, chiediamo una congrua proroga del termine ultimo dell’invio dei chiarimenti. 12.Si chiede di confermare che il bollo possa essere assolto mediante una Dichiarazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona avente i poteri di impegnare la ditta o in possesso di Procura, di autorizzazione all’assolvimento virtuale dell’imposta di bollo ai sensi dell’art.15 del DPR 642/1972 con estremi della relativa autorizzazione. 13.Tutta la documentazione viene richiesta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, corredata da traduzione in lingua italiana. Si chiede di confermare che alcuni documenti che per loro natura sono spesso redatti in lingua diversa dall’italiano (marchi CE, certificazioni di qualità, DICOM Conformance Statement, IHE, checklist, pubblicazioni scientifiche ecc.) possano essere prodotti nella lingua originale. 14.Chiediamo di confermare che gli unici aggiornamenti richiesti nel periodo di garanzia full-risk, senza aggravio di spesa, sono da intendersi relativi a tutti gli aggiornamenti, sia hardware che software, inerenti la sicurezza nell’utilizzo delle apparecchiature oggetto della presente fornitura che nel periodo contrattuale l’azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili sul mercato. Chiediamo di confermare che altri aggiornamenti non potranno essere richiesti dopo la consegna, ovvero eventuali diversi aggiornamenti integrativi, che dovessero rispondere a Vostri futuri fabbisogni ex art. 120 del D.lgs. 36/2023, saranno oggetto di speculari negoziazioni, ai fini del necessario mantenimento della remuneratività dell’offerta 15.Si chiede di confermare se l’“Allegato 10 - Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)” debba essere obbligatoriamente compilato e presentato in sede di gara oppure se, in tale fase, sia sufficiente la sola sottoscrizione per presa visione, rinviando la compilazione e la sottoscrizione integrale alla fase di aggiudicazione. 16.Si chiede di precisare le modalità di presentazione e caricamento del file demo richiesto. Qualora il file debba essere caricato sulla piattaforma telematica, tenuto conto dei limiti di capienza della stessa indicati nella documentazione di gara, si chiede di confermare la possibilità di trasmettere le immagini cliniche mediante supporto digitale fisico (ad esempio chiavetta USB e/o CD/DVD), da recapitare alla Stazione Appaltante entro il termine previsto per la presentazione delle offerte. Si richiede, altresì, di indicare l'indirizzo di consegna, le modalità di trasmissione e ogni ulteriore prescrizione operativa necessaria ai fini della corretta presentazione della documentazione. 17.Si chiede di confermare che i documenti “Capitolato Speciale”, “Allegato 3 - Schema di contratto”, “Allegato 4 - Patto di Integrità” e “Allegato 8 - Istruzioni per il Responsabile del Trattamento_REW_2026” debbano essere prodotti esclusivamente sottoscritti per accettazione, senza necessità di ulteriori compilazioni o integrazioni da parte dell’operatore economico. Distinti Saluti.

Risposta :

Risposta 1:Non disponibili, quanto disponibile è vedi allegato a risposte ad altri quesiti;

Risposta 2:Quanto disponibile è stato fornito negli as-built; vedi documentazione allegata a risposte ad altri quesiti;

Risposta 3:Su indicazione dell’Azienda Committente e a rettifica di quanto pubblicato, sì comunica che gli importi relativi alle singole voci di cui si compone la fornitura sono da intendersi indicativi, mentre deve intendersi non superabile l'importo complessivo messo a base d'asta;

Risposta 4:Si conferma;

Risposta 5:Vedi documentazione allegata a risposte ad altri quesiti;

Risposta 6:vedi documentazione allegata a risposte ad altri quesiti;

Risposta 7:Dall’ordine per singolo sito, se successivamente all’ordine i locali non saranno disponibili per motivi clinici-organizzativi imprevisti, verrà data comunicazione e concordato nuovo cronoprogramma;

Risposta 8:Quanto disponibile è nella documentazione allegata a risposte ad altri quesiti;

Risposta 9;Quanto disponibile è nella documentazione allegata a risposte ad altri quesiti;

Risposta 10:Non disponile. Si tratta di radiologici standard, per cui il dato richiesto, se necessario, in fase di sopraluogo andava desunto dal dato di targa del tubo e di relativi componenti del sistema presenti. Si forniscono in ogni caso i modelli dei sistemi presenti nella documentazione allegata a risposte ad atri quesiti;

Risposta 11:Ai sensi dell’art. 92 del Dlgs. 36/2023 non si ravvisano al momento o motivazioni sufficienti per la proroga dei termini;

Risposta 12:Si conferma;

Risposta 13:Si conferma;

Risposta 14:Si conferma;

Risposta 15:Il DUVRI deve essere obbligatoriamente compilato e firmato digitalmente;

Risposta 16:NON SI CONFERMA; qualora superiore ai 100 MB, limite massimo previsto dal PAD, le ditte possono dividere in due o più parti la demo e zipparle, una parte andrà caricata nell’apposita sezione e la seconda parte dovrà nel caso essere caricata in altri slot della sezione documentazione tecnica, dando evidenza dove la ditta ha inteso caricare la demo complessiva;

Risposta 17:Si conferma.














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Chiarimento PI440410-26

Ultimo aggiornamento: 17/09/2026 11:19

Domanda : Buongiorno con la presente si sollecitano le risposte ai chiarimenti richiesti, utili alla predisposizione di un progetto offerta piu' confacente alle Vostre esigenze. Ringraziando anticipatamente si porgono distinti saluti.

Risposta : vedi risposte pubblicate

Chiarimento PI440395-26

Ultimo aggiornamento: 17/09/2026 11:17

Domanda : 1)Si chiede di confermare che tutte le apparecchiature oggetto dell’appalto debbano essere nuove di fabbrica e in particolare anche le strutture dedicate ai binari che sono parte integrante delle apparechiature stesse. 2)In relazione all’ Art. 2) Disinstallazione/ smaltimento / lavori di installazione del capitolato Speciale, si richiede se i sistemi radiologici fissi polifunzionali presenti nelle sale oggetto di installazione possano essere sottoposti a smontaggio conservativo in luogo di smontaggio non conservativo e successivo smaltimento. 3) Con riferimento alla procedura in oggetto e, in particolare, alla tabella riportata a pagina 11 del disciplinare/documentazione di gara, si rileva che l'importo complessivo della fornitura è indicato in € 800.480,00 IVA esclusa, suddiviso come segue: - fornitura di n. 4 sistemi radiologici digitali: € 740.000,00; - Oneri di progettazione: € 4.480,00; - lavori di adeguamento: € 40.000,00; - lavori di disinstallazione e smaltimento: € 16.000,00; Al riguardo, si chiede di confermare: se gli importi indicati per le singole voci costituiscano basi economiche vincolanti e non superabili singolarmente, oppure se l'operatore economico possa formulare un'offerta con una diversa distribuzione degli importi tra le varie prestazioni, fermo restando il non superamento dell'importo complessivo posto a base di gara

Risposta :

Risposta 1:Si conferma che devono essere nuove di fabbrica;

Risposta 2:Non si dispone di locale di stoccaggio, per cui devono essere disinstallati, ritirati e smaltiti;

Risposta 3 . Su indicazione dell’Azienda Committente e a rettifica di quanto pubblicato, sì comunica che gli importi relativi alle singole voci di cui si compone la fornitura sono da intendersi indicativi, mentre deve intendersi non superabile l'importo complessivo messo a base d'asta.



Chiarimento PI437186-26

Ultimo aggiornamento: 17/09/2026 11:03

Domanda : Spett.le Ente, Si chiede gentilmente di confermare che per la richiesta del paragrafo 16 c del Disciplinare il riferimento all’Allegato A1 trattasi di refuso poiché quest’ultimo sembrerebbe relativo ai requisiti di minima. Si chiede invece di confermare che il documento/tabella di riferimento su cui produrre la Relazione tecnica sui requisiti qualitativi sia in realtà la tabella riportata al paragrafo 18.1 del Disciplinare.

Risposta :

Risposta Si conferma quanto indicato nel disciplinare di gara che prevede la presentazione della documentazione ivi indicata.


Chiarimento PI436541-26

Ultimo aggiornamento: 17/09/2026 11:02

Domanda : Si chiedono i seguenti chiarimenti: 1) Si richiede di ricevere la seguente documentazione tecnica per ciascun sito di installazione: -Si richiede di ricevere gli elaborati grafici relativi alle strutture in carpenteria metallica attualmente installata a soffitto, a sostegno dell’attuale apparecchiatura; -Si richiede di ricevere i progetti di installazione delle apparecchiature attualmente in esercizio; -Si richiede di ricevere gli elaborati as-built impiantistici 2) Data l’entità degli interventi, si chiede cortesemente di confermare che la non superabilità dell’importo a base d’asta sia da intendersi riferito all’importo complessivo e non ai singoli importi riportati nel Disciplinare di Gara, art. 3 pag. 10 3) Per ciascun sito di installazione, relativamente alla protezionistica anti-X esistente, si chiede di conoscere: -spessori e altezze della protezionistica anti-X esistente (a parete, a soffitto, a pavimento); -spessore della protezionistica su porte e visiva; -spessori e consistenza/tipologia delle pareti e delle solette (pavimento e soffitto) in sala esame; -al fine di una corretta valutazione proteximetrica si chiede di conoscere infine il carico di lavoro; grazie, saluti.

Risposta :

Risposta 1:Quanto disponibile, è presente nella documentazione allegata a risposte ad altri quesiti;

Risposta 2: Su indicazione dell’Azienda Committente e a rettifica di quanto pubblicato, sì comunica che gli importi relativi alle singole voci di cui si compone la fornitura sono da intendersi indicativi, mentre deve intendersi non superabile l'importo complessivo messo a base d'asta;

Risposta 3:vedi documentazione allegata a risposte ad altri quesiti.


Chiarimento PI436267-26

Ultimo aggiornamento: 17/09/2026 11:01

Domanda : Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, con la presente siamo a chiedere quanto segue: 1) Si chiede cortesemente di poter ricevere le planimetrie corrette, conformemente alle indicazioni riportate a pagina 3 del Capitolato Speciale, in formato .dwg. Si segnala, infatti, che le planimetrie attualmente presenti nella documentazione di gara non risultano corrispondenti ai siti indicati nel Capitolato Speciale. Si richiede, pertanto, la trasmissione della documentazione aggiornata e corretta, al fine di consentire una corretta predisposizione dell’offerta. 2) Capitolato tecnico – art. 5 Modalità di consegna, installazione e collaudo delle apparecchiature. All’articolo 5 è indicato “La consegna, il montaggio e l’installazione delle apparecchiature dovranno essere effettuati a cura ed a carico della Ditta aggiudicataria entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni solari dalla data dell’ordine da parte dell’Azienda USL e AZIENDA OSPEDALIERA. Si precisa che, come data di installazione delle apparecchiature, si intende la data a partire dalla quale le stesse apparecchiature risultano in grado di funzionare correttamente.” Vi chiediamo di voler confermare che i 45 giorni solari sopra indicati decorrono dal termine dei lavori propedeutici all’installazione delle sale diagnostiche e non dall'emissione dell'ordine. Rimaniamo in attesa di una vostra risposta e porgiamo distinti saluti

Risposta :

Risposta 1: vedi documentazione allegata a risposte ad altri quesiti;

RiRisposta 2: dall’emissione dell’ordine.


Chiarimento PI420931-26

Ultimo aggiornamento: 17/09/2026 11:00

Domanda : Spett.le Ente, Si richiede cortesemente di fornire, per ciascuna delle quattro sale oggetto dell'intervento, le seguenti informazioni e la relativa documentazione tecnica: 1.Apparecchiature attualmente installate: a) produttore e modello del sistema radiologico attualmente installato; b) progetti esecutivi di installazione delle apparecchiature attualmente presenti; c) eventuali componenti e/o infrastrutture destinate a essere mantenute e riutilizzate 2.Elaborati architettonici, impiantistici e strutturali: a) elaborati as-built strutturali, incluse sezioni verticali; b) elaborati as-built impiantistici, inclusi impianti di condizionamento con indicazioni delle unità interne / esterne e dei relativi percorsi impiantistici; c) stratigrafia dei solai esistenti, sia di pavimento sia di soffitto, con indicazione, della relativa portata/capacità di carico ammissibile e dei carichi massimi applicabili ai punti di ancoraggio eventualmente presenti. d) elaborati as-built e calcoli strutturali di eventuali sottostrutture a soffitto (binari, carpenterie, rinforzi, strutture portanti) destinate al sostegno di apparecchiature elettromedicali sospese. e) presenza di eventuali basamenti strutturali di rinforzo in calcestruzzo dedicati al sostegno dell'apparecchiatura (es. basamento tavolo/stativo/colonna porta-tubo), con indicazione di dimensioni, armatura e capacità di carico ammissibile. f) conferma che tutti i locali medici oggetto dell'intervento siano classificati come Gruppo 1 ai sensi della norma CEI 64-8/7 3.Radioprotezione: a) spessori e altezze delle schermature anti-X esistenti (pareti, pavimento, soffitto, porte e visive schermate); b) carico di lavoro previsto e, per ogni ambiente adiacente alle sale oggetto degli interventi, indicazione della destinazione d'uso e del relativo fattore di occupazione. Distinti saluti

Risposta :

In risposta ai tre quesiti vedi file allegato e quesiti/risposte generati dalla Stazione Appaltante con file zippati.
Cordiali saluti.

Chiarimento PI441033-26

Ultimo aggiornamento: 14/09/2026 14:24

Domanda : Spett.le Ente, Si chiedono i seguenti chiarimenti: a) Con riferimento ai paragrafi 9.2 e 9.3 della domanda di partecipazione, si rileva quanto segue. In particolare, gli artt. 14, 17 e 26 del Regolamento (UE) 2024/1689 ivi richiamati disciplinano obblighi riferiti ai sistemi di IA ad alto rischio, la cui applicazione è stata differita dalle recenti modifiche normative introdotte al reg. (UE) 2024/1689 da parte del reg. (UE) 2026/1744. Inoltre, il quadro riepilogativo di cui al paragrafo 9.3 richiama i paragrafi 9.4 e 9.5 della domanda di partecipazione, che non risultano tuttavia presenti nella stessa. Si chiede pertanto conferma della possibilità di (i) considerare, ai fini della compilazione della domanda di partecipazione, esclusivamente le prime due righe del quadro riepilogativo, relative ai paragrafi 9.1 e 9.2; e (ii) di considerare allo stato non applicabili le prescrizioni che richiamano le disposizioni del reg. (UE) 2024/1689 non ancora entrate in vigore. b) Con riferimento alla dichiarazione da rendere ai sensi del paragrafo 9.2 della domanda di partecipazione, si evidenzia che alcuni elaborati tecnici (e.g. il progetto esecutivo) andranno predisposti successivamente all’aggiudicazione della gara e, pertanto, in una fase successiva alla presentazione dell’offerta. Si chiede quindi di confermare se l’eventuale utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale per la predisposizione di elaborati tecnici affidati a professionisti debba essere ricompreso nella dichiarazione relativa all’utilizzo dell’IA in fase di esecuzione della prestazione. Si chiede inoltre di confermare se tale eventuale utilizzo possa essere dichiarato non già in sede di offerta, trattandosi di un’attività futura ed eventuale, subordinata all’aggiudicazione e non ancora definita al momento della presentazione della domanda di partecipazione, bensì in un momento successivo all’eventuale aggiudicazione. c) Il punto 30 del Disciplinare di gara e gli artt. 21, 21.1, 21.2 e 21.3 del Capitolato Speciale richiamano disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1689 relative ai sistemi di IA ad alto rischio che, alla luce delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2026/1744, non risultano ancora applicabili. A titolo esemplificativo, l’art. 21.1 richiama obblighi riferiti ai sistemi di IA ad alto rischio di cui all’Allegato III del Regolamento, la cui applicazione non è prevista prima di dicembre 2027. Si chiede pertanto conferma che tutte le prescrizioni del Disciplinare di gara e del Capitolato speciale (in particolare quelle citate al paragrafo che precede) che rinviano, direttamente o indirettamente, a disposizioni dell’AI Act non ancora entrate in vigore debbano considerarsi, allo stato, non applicabili. d) La scrivente potrebbe avvalersi, in sede di predisposizione dell’offerta tecnica, del supporto di Microsoft 365 Copilot, assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale fornito nell’ambito della dotazione aziendale. Poiché tale strumento è fornito da terzi, la scrivente potrebbe non disporre della documentazione tecnica del sistema, metriche di accuratezza e ulteriori informazioni richiamate dall’art. 21.2. Si chiede pertanto conferma che gli obblighi di cui all’art. 21.2 non trovino applicazione con riferimento a tale strumento o che si applichino unicamente nella misura in cui le relative informazioni siano state effettivamente rese disponibili alla scrivente.

Risposta :

a) Sul richiamo, nel quadro riepilogativo (punto 9.3), ai paragrafi 9.4 e 9.5 non presenti nel corpo della domanda, si conferma che, allo stato, le dichiarazioni richieste ai concorrenti sono solo quelle correlate ai punti 9.1, 9.2 e 9.3 effettivamente presenti nel modulo riferite alle disposizioni applicabili, ritenendosi escluse quelli che si richiamano espressamente alle parti del Regolamento (UE) 2026/1744 procastinate;

b.Si precisa che la presente procedura di gara, oltre alla fornitura dei sistemi radiologici, richiede espressamente, a carico del concorrente, la presentazione di un Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) in sede di offerta e, in caso di aggiudicazione, di un Progetto Esecutivo (art. 7 del Capitolato Speciale; art. 6.3 del Disciplinare, requisiti di capacità tecnica per la redazione di PFTE, PSC e progetto esecutivo). Si tratta quindi di un appalto a oggetto misto (fornitura con posa in opera + prestazioni di progettazione.

c. Si precisa che sono da ritenersi non ancora esigibile quelli il cui richiamo esplicito attiene i sistemi "ad alto rischio", stante il differimento al 2 dicembre 2027 disposto dal Regolamento (UE) 2026/1744. Tutte le restanti prescrizioni (es. art. 21.1, commi 1, 3 e 4: dichiarazione preventiva dei sistemi utilizzati, prevalenza del lavoro intellettuale e supervisione umana, piena responsabilità dell'Appaltatore anche per malfunzionamenti o "allucinazioni", riservatezza dei dati; art. 21.2, comma 4: audit su bias/privacy/SLA; art. 21.3: sistema di penali) non richiamano né presuppongono la qualificazione "ad alto rischio" e restano pienamente vigenti ed esigibili, in quanto fondate sui principi generali della L. 132/2025.

d. Sull'utilizzo di Microsoft 365 Copilot in sede di predisposizione dell'offerta tecnica. Si precisa che gli obblighi di accesso a documentazione tecnica, log di sistema e metriche di accuratezza di cui all'art. 21.2 del Capitolato si intendono assolti nei limiti di quanto effettivamente reso disponibile all'operatore economico dal fornitore dello strumento, in ragione della sua qualità di semplice utilizzatore (deployer) di un sistema di terzi e non di provider. Ciò non esonera in alcun caso il concorrente dagli obblighi di dichiarazione dell'utilizzo (punto 9.1 della domanda), di garanzia della prevalenza del lavoro intellettuale e della supervisione umana sui contenuti prodotti, e dalla piena responsabilità professionale sui risultati e sulla conformità dell'offerta, che gravano sul concorrente a prescindere dalla disponibilità della documentazione tecnica del sistema di IA impiegato.

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Chiarimento PI441018-26

Ultimo aggiornamento: 14/09/2026 14:23

Domanda : Spett.le Amministrazione, 1)A pag. 13 del Disciplinare è riportata la seguente previsione: "L'esecuzione del contratto è riservata a operatori economici, cooperative sociali o loro consorzi che nell'ambito di programmi di lavoro protetto occupano almeno il trenta per cento di lavoratori con disabilità o svantaggiati". Considerato che la procedura è qualificata nella Determina a contrarre come procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e che nella documentazione di gara non risultano richiami a procedure riservate ai sensi dell'art. 61 del medesimo decreto, si chiede di confermare che la suddetta previsione costituisca un mero refuso materiale e che alla procedura possano partecipare tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dalla lex specialis di gara. 2)Con riferimento alla prestazione secondaria “Quota complessiva lavori adeguamento” quantificata in € 40.000,00 chiediamo di voler confermare che siano ammesse le seguenti possibilità: a) la partecipazione alla gara in RTI ai sensi e per gli effetti dell’art. 68 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. con una o più imprese; b) la possibilità che la mandante del raggruppamento esegua i lavori di installazione compresi nell’oggetto della gara; c) esplicitare i requisiti di qualificazione necessari per l’esecuzione delle opere comprese nell’oggetto dell’appalto, le relative categorie SOA nonché l’indicazione dell’attività prevalente e di quella scorporabile, oppure i requisiti di qualificazione per lavori inferiori ai € 150.000,00 di cui all’art. 90 DPR 207/2010 e le abilitazioni di cui al D.M. 37/2008; atteso che la documentazione di gara non individua le categorie di lavori, i relativi requisiti di qualificazione né le modalità di esecuzione delle prestazioni accessorie. d) che i lavori possono essere subappaltati in toto a impresa dotata dei necessari requisiti e che non è necessario procedere con avvalimento stante la natura “qualificante” del subappalto 3)Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 6.3 del Disciplinare di gara, ove è richiesto il possesso dei requisiti di qualificazione e capacità per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del progetto esecutivo, si chiede di voler confermare quanto segue: a) che, nell'ipotesi di partecipazione mediante costituendo RTI, avvalimento oppure ricorso a subappalto qualificante per l'esecuzione delle opere di predisposizione dei locali necessarie all'installazione delle apparecchiature con impresa non in possesso di tale requisito, sia sufficiente indicare il professionista o i professionisti incaricati della redazione del PFTE, del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell'art. 44, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, senza che gli stessi debbano necessariamente assumere la veste di componenti del Raggruppamento; b) che, in caso di indicazione di più professionisti incaricati della redazione del PFTE, del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, gli stessi possano essere indicati singolarmente e non siano tenuti a costituirsi in Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti (RTP). 4)Con riferimento agli oneri di progettazione quantificati in € 4.480,00, si chiede di voler fornire il dettaglio del relativo calcolo, specificando le prestazioni professionali incluse (PFTE, progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ecc.), i parametri utilizzati per la determinazione del corrispettivo e gli eventuali riferimenti al D.M. 17 giugno 2016 o ad altra metodologia adottata. 5)Con riferimento all’art. 7 del Capitolato Speciale, si chiede di voler chiarire il significato dell’espressione “dettaglio puntuale dei protocolli di installazione e di collaudo delle apparecchiature”, atteso che la documentazione di gara non specifica i contenuti minimi richiesti né il livello di dettaglio atteso per tale documentazione, al fine di consentire la predisposizione di offerte omogenee e comparabili. 6)Si chiede di voler indicare in modo dettagliato gli elaborati minimi richiesti a corredo del PFTE da presentare in sede di gara, specificando altresì se debbano essere predisposti tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente per tale livello progettuale o soltanto quelli ritenuti necessari dalla Stazione Appaltante, al fine di garantire la predisposizione di offerte omogenee e comparabili.

Risposta :

1.Si precisa che trattasi di un refuso;

2.Si conferma;

3.a Si conferma;

3.b Si conferma;

4. L'importo è commisurato alla natura dell'intervento, che consiste nell'adeguamento delle sale peraltro già dotata di analoghi sistemi funzionante e non in una nuova installazione ex novo; le lavorazioni previste sono quelle elencate all'art. 7 del Capitolato .";

5. L’art. 7 (rubricato) Termini di garanzia e Assistenza tecnica, non riporta il testo contenuto nella richiesta dei chiarimenti. Tuttavia il riferimento al “dettaglio puntuale dei protocolli di installazione e di collaudo delle apparecchiature” è riportato nell’articolo 10. Riferito all’artiicolo 10 si intende che il PFTE deve contenere, quale contenuto minimo: - la sequenza operativa delle fasi di disinstallazione/smontaggio conservativo, installazione e collaudo, con relativa tempistica di massima coerente con il cronoprogramma offerto; - le modalità di esecuzione delle prove funzionali e di collaudo (documentale e strumentale) previste all'art. 11 del Capitolato, con riferimento alle check-list di installazione e collaudo previste dal costruttore; - le interfacce con gli impianti esistenti;


6. Si precisa che non è richiesto, in questa fase, un livello di dettaglio esecutivo (rinviato al Progetto Esecutivo da presentare post-aggiudicazione entro 15 giorni), ma un livello sufficiente a consentire la valutazione tecnica e la comparabilità delle offerte.

Chiarimento PI440706-26

Ultimo aggiornamento: 14/09/2026 14:20

Domanda : Spett.le Ente,relativamente alla procedura in oggetto siamo a richiedere quanto segue: a) in relazione alle basi d’asta, chiediamo conferma del fatto che quelle indicate a pag. 10 del disciplinare di gara non siano singolarmente superabili, soprattutto in riferimento alla posizione 1 – Fornitura di nr. 4 sistemi radiologici digitali polifunzionali e 3 – quota lavori di adeguamento. b)In relazione alla richiesta indicata a pag. 1 dell’allegato A – “caratteristiche di minima” relativamente a “sistemi anticollisione per evitare collisioni con pazienti ed operatori” segnaliamo come l’apparecchiatura venga solitamente movimentata manualmente o automaticamente a paziente già posizionato sul tavolo o al teleradiografo, tramite telecomando wireless con operatore in sala esame o sala controllo, o direttamente da remoto dalla sala controllo: pertanto riteniamo pienamente corrispondente alle esigenze la dotazione di “sistemi che evitino il contatto con il tavolo ed il teleradiografo, comprensivi dei loro vari posizionamenti” (ad esempio scorrimento longitudinale e trasversale del piano del tavolo). Chiediamo di conseguenza di confermare che tale soluzione possa essere accettata.

Risposta :

a)a) Le basi d’asta indicate non sono superabili;

b)Premesso che il principio di equivalenza tecnica si applica, cosi come espressamente richiamato dalla documentazione, alla procedura in oggetto. Pertanto si conferma che il requisito può essere soddisfatto in un una delle due modalità indicate nel chiarimento, fermo restando una valutazione positiva da parte della Commissione per i sistemi che presentano entrambi le soluzioni (manuale e automatica)

Chiarimento PI440603-26

Ultimo aggiornamento: 14/09/2026 14:19

Domanda : Con riferimento al criterio premiale previsto al paragrafo 18.1 del Disciplinare ossia “Possesso della certificazione della parità di genere, di cui all’art 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D.Lgs 11 aprile 2006 n.198”, si chiede cortesemente di chiarire se, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, possa essere presa in considerazione anche la posizione dell’operatore economico che, alla data di presentazione dell’offerta, abbia formalmente avviato presso un organismo accreditato l’iter per il conseguimento della certificazione UNI/PdR 125:2022. In tale ipotesi, si chiede altresì di precisare se possa essere ritenuta idonea un’attestazione rilasciata dall’organismo certificatore, comprovante la presa in carico della domanda e l’avvio del relativo procedimento.

Risposta :

Per ottenere il punteggio premiale, la ditta deve essere già in possesso della certificazione della parità di genere


Chiarimento PI440493-26

Ultimo aggiornamento: 14/09/2026 14:19

Domanda : Spett.le Ente, Con riferimento al requisito previsto dal paragrafo 6.3, lettera b), si chiede gentilmente di chiarire se la previsione costituisca un refuso, considerato che la prestazione principale della procedura è la fornitura di sistemi radiologici, mentre la progettazione e le opere edili e impiantistiche sono indicate come prestazioni secondarie e accessorie. Si chiede quindi di confermare se tali requisiti debbano effettivamente essere posseduti direttamente dal concorrente ai fini della partecipazione. In caso affermativo, tenuto conto che nel mercato di riferimento i fornitori si avvalgono normalmente di professionisti e imprese esterne specializzate per tali attività, si chiede di confermare che: 1.i requisiti di progettazione possano essere posseduti da uno o più professionisti qualificati esterni all’operatore economico, indicati nell’offerta e incaricati della compilazione dell’Allegato G; 2.le opere edili e impiantistiche possano essere affidate in subappalto a un’impresa in possesso dei requisiti necessari; 3.tenuto conto che l’attestazione SOA risulta riferita alla qualificazione per l’esecuzione dei lavori, si chiede di chiarire se la stessa sia effettivamente richiesta nel caso in esame, considerando che il Disciplinare indica € 40.000 per i lavori di adeguamento ed € 16.000 per le attività di disinstallazione e smaltimento. In caso affermativo, si chiede di confermare che possa essere prodotta la SOA pertinente dell’impresa indicata quale subappaltatrice per l’esecuzione dei lavori. 4.Con riferimento ai paragrafi 3 e 9 del Disciplinare, si chiede di confermare che il CCNL Edilizia, o altro contratto equivalente, possa essere applicato dal subappaltatore al personale impiegato nelle lavorazioni edili, mentre il concorrente applichi al proprio personale il CCNL relativo alle attività direttamente svolte.

Risposta :

1) Si conferma che i requisiti di progettazione possano essere posseduti da uno o più professionisti qualificati esterni all’operatore economico, indicati nell’offerta e incaricati della compilazione dell’Allegato G;

2) Si conferma;

3) Si conferma;

4)Si conferma

Chiarimento PI437170-26

Ultimo aggiornamento: 14/09/2026 14:18

Domanda : Spett.le Ente, Si chiede gentilmente di confermare che la richiesta di produzione di una “Relazione tecnica sui requisiti di minima punto a punto” del paragrafo 16 b del disciplinare vada espletata attraverso la sola compilazione del documento Allegato A1- Questionario offerta tecnica.

Risposta :

Si conferma che può essere espletata con il questionario oppure con le brochure dei prodotti offerti in gara;


Chiarimento PI424663-26

Ultimo aggiornamento: 11/09/2026 20:34

Domanda : QUESITO N. 1 – Allegato A, punto 6 – movimentazione del tavolo porta-paziente/detettore Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento all'Allegato A – Caratteristiche di minima, punto 6 “Caratteristiche tavolo porta-paziente”, tra i requisiti minimi a pena di esclusione è prevista la seguente caratteristica: «movimentazione longitudinale e trasversale = 10 cm (manuale e automatica) del piano porta-paziente o del detettore». Si rileva che la richiesta della contemporanea disponibilità delle modalità manuale e automatica della movimentazione può risultare particolarmente selettiva rispetto alle differenti architetture tecnologiche presenti sul mercato. Esistono infatti soluzioni nelle quali la movimentazione del piano porta-paziente è realizzata mediante piano flottante/manuale, mentre il posizionamento, la centratura e la sincronizzazione automatica vengono assicurati attraverso la movimentazione motorizzata dello stativo porta-tubo e/o del detettore, mediante funzionalità di auto-positioning e tracking. Tale impostazione appare peraltro coerente con le ulteriori caratteristiche richieste nello stesso Allegato A, tra cui la funzione di centratura automatica del tubo sul detettore, l'auto-positioning in base al programma d'esame selezionato e la sincronizzazione tubo-detettore. Si richiama inoltre l'art. 3 del Capitolato Speciale, secondo cui le caratteristiche richieste devono essere interpretate in coerenza con l'art. 79 e con l'Allegato II.5 del D.Lgs. 36/2023 e, laddove possano individuare una specifica soluzione tecnologica, devono intendersi integrate dalla menzione “o equivalente”. Si chiede pertanto di confermare che il requisito possa essere soddisfatto anche mediante una soluzione nella quale la movimentazione longitudinale e trasversale = 10 cm sia realizzata in modalità manuale oppure automatica, potendosi pertanto intendere la prescrizione come: «movimentazione longitudinale e trasversale = 10 cm (manuale o automatica) del piano porta-paziente o del detettore». In subordine, si chiede di confermare che sia ritenuta ammissibile, ai sensi del principio di equivalenza di cui all'art. 79 e all'Allegato II.5 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 3 del Capitolato Speciale, una soluzione tecnologica che preveda la movimentazione manuale/flottante del piano porta-paziente e che consegua automaticamente le medesime finalità di posizionamento, centratura e sincronizzazione tubo-detettore attraverso lo stativo porta-tubo e/o il detettore.

Risposta :

Risposta 1:Il requisito in questione è molto articolato, quindi per consentire una adeguata valutazione delle varie architetture offerte che potrebbero funzionalmente soddisfare in modo equivalente e/o migliorativo alle necessità cliniche di progetto, si ritiene che le valutazioni di rispondenza saranno esaminate nell’ambito delle specifiche qualitative di funzionalità ed ergonomia generali dell’apparecchiatura e non nell’ambito di una testuale rispondenza di minima alle specifiche tecniche del requisito.


Chiarimento PI418372-26

Ultimo aggiornamento: 11/09/2026 20:33

Domanda : Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti relativamente ad alcune caratteristiche tecniche richieste. Quesito 1: 1. Sistema di comunicazione operatore-paziente È richiesto un sistema interfonico dedicato per la comunicazione tra la sala comandi e la sala esame. Si chiede di confermare l'accettabilità di una soluzione che non preveda un sistema interfonico integrato nell'apparecchiatura radiologica, in quanto tale funzionalità non risulta direttamente correlata alle prestazioni cliniche e diagnostiche del sistema RX. La comunicazione con il paziente può comunque essere garantita secondo le procedure operative adottate dalla struttura sanitaria, anche mediante accesso diretto alla sala esame nelle fasi precedenti all'esposizione radiologica. Quesito 2: Detector wireless formato 40 x 40 cm È richiesta la fornitura di detector wireless formato 40 x 40 cm. Si chiede di confermare l'accettabilità di una configurazione migliorativa composta da: •n. 2 detector digitali fissi formato 43 x 43 cm installati rispettivamente nel tavolo radiologico e nel teleradiografo; •n. 1 detector wireless formato 35 x 43 cm. Tale configurazione garantisce un'elevata flessibilità operativa e la disponibilità contemporanea di due detector dedicati alle principali postazioni di esame, riducendo i tempi di movimentazione e ottimizzando il workflow clinico. Quesito 3: Sistema di ricarica del detector wireless È richiesta la possibilità di ricarica del detector wireless tramite alloggiamento integrato nel tavolo radiologico e/o nel teleradiografo. Si chiede di confermare l'accettabilità di una soluzione alternativa che preveda un supporto dedicato alla ricarica delle batterie del detector wireless, fornito nell'ambito della fornitura. Tale soluzione garantisce la piena operatività del sistema e la corretta gestione delle batterie, mantenendo inalterata la funzionalità del detector wireless.

Risposta :

Risposta 1:Deve essere prevista la fornitura di un sistema interfono tra la sala comandi e la sala esame, è necessaria la presenza della funzionalità.
Risposta 2:I detettori wireless garantiscono sia versatilità operativa, riducendo eventuali tempi di fermo macchina in caso di verifiche, controlli o interventi di manutenzione correttiva sul detettore stesso, che la possibilità di ridurre la dotazione dei detettori stessi, essendo potenzialmente possibile l’interscambialità degli stessi, ottimizzando in tal modo costi di fornitura e di manutenzione.

La soluzione a soli detettori fissi può essere considerata un elemento aggiuntivo non essendo necessari eventuali spostamenti del detettore wireless (se non deve essere utilizzato clinicamente fuori alloggiamento) ma potrebbe essere anche deficitaria, come sopra spiegato, in caso di controlli o fermi macchina dovuti ad un problema tecnico al detettore fisso che potrebbero impedire potenzialmente l’utilizzo ad esempio del tavolo radiologico.

Inoltre se i detettori wireless non vengono forniti con le caratteristiche di dimensioni richieste, potrebbero esserci anche limiti funzionali per esami fuori alloggiamento del tavolo/teleradiografo.

Per tutte le considerazioni sopra espresse non si ritiene accettabile la vostra proposta.

Risposta 3:La soluzione alternativa non è accettabile in quanto, essendo richiesta una soluzione a detettori wireless, tale proposta impatta negativamente sulle modalità di gestione dei detettori stessi.


Chiarimento PI424667-26

Ultimo aggiornamento: 08/09/2026 20:38

Domanda : QUESITO N. 2 – Allegato A, punti 8.1 e 8.2 – formato dei detettori Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento all'Allegato A – Caratteristiche di minima, si rileva che: al punto 8.1, per i sistemi destinati all'Azienda Ospedaliera, sono richiesti complessivamente n. 6 detettori, di cui n. 3 con area attiva = 40×40 cm² (Tipo A) e n. 3 con area attiva = 34×40 cm² (Tipo B); al punto 8.2, per i sistemi destinati all'AUSL Ferrara, sono richiesti complessivamente n. 2 detettori, di cui n. 1 Tipo A e n. 1 Tipo B. La dotazione complessiva richiesta risulta pertanto costituita da n. 4 detettori Tipo A e n. 4 detettori Tipo B. Si osserva che un detettore di grande formato con area attiva pari, ad esempio, a circa 43×43 cm, oltre a soddisfare il requisito dimensionale previsto per il Tipo A, presenta dimensioni non inferiori alla soglia minima richiesta per il Tipo B (= 34×40 cm). L'impiego uniforme di pannelli di grande formato consente inoltre di evitare, nelle diverse proiezioni anatomiche, la necessità di modificare l'orientamento del pannello o del relativo supporto, con conseguente semplificazione del workflow operativo. Resta naturalmente fermo il rispetto di tutte le ulteriori caratteristiche minime previste dall'Allegato A, incluse matrice attiva, profondità in bit, dimensione del pixel, DQE, peso massimo inclusa batteria, caratteristiche wireless, sistemi di ricarica e resistenza/protezione del detettore. Si chiede pertanto di confermare che sia ritenuta ammissibile, ai fini del rispetto dei requisiti minimi di cui ai punti 8.1 e 8.2, la fornitura di detettori tutti di grande formato Tipo A, con area attiva = 40×40 cm² (ad es. 43×43 cm), anche in sostituzione dei detettori indicati come Tipo B, senza modifica del numero complessivo dei detettori richiesti. In caso di risposta affermativa, la configurazione proposta potrebbe pertanto essere costituita da: 1.Azienda Ospedaliera di Ferrara: n. 6 detettori di grande formato Tipo A; 2.AUSL Ferrara: n. 2 detettori di grande formato Tipo A; per un totale complessivo di n. 8 detettori di grande formato, tutti conformi alle restanti caratteristiche minime previste dall'Allegato A

Risposta : Risposta 2:Si conferma che le caratteristiche di minima dei detettori di tipo A soddisfano i requisiti di minima richiesti dei detettori di tipo B.

Chiarimento PI428165-26

Ultimo aggiornamento: 08/09/2026 20:26

Domanda : Q1 – Regime di sicurezza applicabile e condizioni di produzione dell'Allegato G Rilevato che i documenti di gara includono un DUVRI ex art. 26 D.Lgs. 81/2008 (Allegati 9 e 10, valido come ricognitivo in gara e definitivo in contratto), mentre il par. 6.3.b del Disciplinare e l'art. 10 del Capitolato richiamano il PSC proprio del Titolo IV, si chiede di chiarire: i.quale sia il regime applicabile alle opere di adeguamento/disinstallazione (art. 26 – rischi da interferenza, gestiti con DUVRI e POS dell'impresa esecutrice; ovvero Titolo IV – cantieri temporanei o mobili con PSC), e se sia dovuto un PSC in aggiunta al DUVRI; ii.se la dichiarazione di cui all'Allegato G relativa alla figura che redige il PSC sia richiesta in ogni caso, ovvero solo qualora le opere configurino un cantiere ex Titolo IV con presenza di più imprese esecutrici (art. 90, cc. 3-4); e se, nel caso di esecuzione dei lavori mediante un'unica impresa esecutrice, sia sufficiente il POS coordinato con il DUVRI, fermo restando il possesso dei requisiti di progettazione ex par. 6.3.b; iii.che, in ogni caso, in sede di offerta è dovuto il solo PFTE comprensivo delle "prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza" (art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e art. 15 dell'Allegato I.7 al medesimo decreto) e non un PSC completo — costituendo quest'ultimo "documento complementare al progetto esecutivo" ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato I.7; e, ove il PSC sia dovuto, si chiede di precisare a chi ne competa la redazione — considerato che l'art. 10 del Capitolato la pone a carico dell'aggiudicatario, mentre ai sensi degli artt. 90-91 del D.Lgs. 81/2008 il PSC è di norma redatto dal CSP nominato dalla Stazione Appaltante — e quale sia il ruolo attribuito al professionista indicato dal concorrente, ossia se redazione del PSC in qualità di CSP designato dalla Stazione Appaltante, ovvero mero apporto specialistico al progetto esecutivo e coordinamento dei POS delle imprese esecutrici da sottoporre ai coordinatori della Stazione Appaltante. Si chiede altresì di confermare che le eventuali funzioni di CSP e CSE saranno designate dalla Stazione Appaltante nei termini di legge (rispettivamente all'affidamento della progettazione e prima dell'affidamento dei lavori).

Risposta :

I. Le due discipline non sono alternative ma concorrenti, e l'una non esclude l'altra per definizione: il DUVRI ex art. 26 D.Lgs. 81/2008 governa i rischi da interferenza tra le attività dell'Azienda Committente (o di terzi presenti nei luoghi) e le lavorazioni dell'appaltatore; il Titolo IV (artt. 88 ss.) si applica invece quando le opere configurano un cantiere temporaneo o mobile ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. a), del medesimo decreto. Il discrimine non è la natura dei lavori in sé, ma la presenza — anche non contemporanea — di più imprese esecutrici nel cantiere (art. 90, commi 3 e 4). Qualora le opere di disinstallazione, adeguamento e installazione siano eseguite da un'unica impresa esecutrice, non sussiste l'obbligo di nomina di CSP/CSE né si applica la disciplina del PSC di cui agli artt. 90-91 e 100: la gestione dei rischi interferenziali resta affidata al DUVRI, integrato dal Piano Operativo di Sicurezza (POS) della singola impresa esecutrice, coordinato con il DUVRI stesso. Qualora invece risultino coinvolte più imprese esecutrici (anche in tempi diversi — ad esempio impresa edile e impresa elettrica, o subappaltatori distinti), scatta l'obbligo di nomina del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione e con esso la redazione del PSC. Si tratta quindi di una verifica da condurre sulla configurazione concreta dell'intervento, che la ditta aggiudicataria dovrà rappresentare nel progetto esecutivo.

II. Dichiarazione Allegato G. La dichiarazione di cui al par. 6.3.b del Disciplinare attiene al possesso, in capo al concorrente, dei requisiti di qualificazione e capacità tecnico-professionale per la redazione degli elaborati progettuali con contenuto di sicurezza — in sede di gara il PFTE comprensivo delle indicazioni di cui all'art. 15 dell'Allegato I.7, in sede di contratto il progetto esecutivo e, ove dovuto, il PSC. È quindi un requisito di partecipazione legato alla capacità di progettazione, non alla nomina del coordinatore per la sicurezza, e va pertanto reso in ogni caso, indipendentemente dal fatto che l'esecuzione dei lavori configuri poi, in concreto, un cantiere ex Titolo IV con più imprese esecutrici. Nel caso di esecuzione mediante un'unica impresa esecutrice, in fase esecutiva sarà sufficiente il POS coordinato con il DUVRI, fermo restando che il concorrente deve comunque disporre — e attestarlo con l'Allegato G — della capacità professionale per la componente di sicurezza della progettazione richiesta dal par. 6.3.b.;

III. Si conferma che in sede di offerta è dovuto il solo PFTE comprensivo delle prime indicazioni e misure di cui all'art. 15 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023, e non un PSC completo: quest'ultimo, ai sensi dell'art. 28 del medesimo Allegato, costituisce documento complementare al progetto esecutivo e viene quindi elaborato, ove dovuto, nella successiva fase di progettazione esecutiva.

Si precisa, a parziale rettifica di quanto indicato all'art. 10 del Capitolato speciale, quanto segue. L'onere economico e prestazionale di elaborare il progetto esecutivo — e, ove il cantiere configuri le condizioni del Titolo IV, il relativo PSC — resta a carico della ditta aggiudicataria, che vi provvede tramite il professionista in possesso dei requisiti dichiarati con l'Allegato G. Tale professionista, tuttavia, non assume la funzione di CSP: fornisce un apporto tecnico-specialistico alla redazione del progetto esecutivo e della relativa componente di sicurezza, che dovrà essere sottoposta al coordinatore per la progettazione designato dalla Stazione Appaltante, il quale ne cura la validazione ai sensi dell'art. 91 D.Lgs. 81/2008. In fase esecutiva, i POS delle imprese esecutrici saranno del pari sottoposti al coordinatore per l'esecuzione nominato dalla Stazione Appaltante. Si conferma pertanto che le eventuali funzioni di CSP e CSE, ove dovute in base alla configurazione concreta del cantiere, saranno designate dalla Stazione Appaltante, rispettivamente contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva e prima dell'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 90, commi 3 e 4, D.Lgs. 81/2008.

Chiarimento PI433044-26

Ultimo aggiornamento: 08/09/2026 17:33

Domanda : Con riferimento alla previsione del Capitolato Speciale - Art. 10, secondo cui "la ditta aggiudicataria avrà l'onere di elaborare il Progetto Esecutivo dei lavori e dovrà consegnarlo entro 15 giorni solari dalla data di aggiudicazione", si chiede di confermare che il predetto termine decorra dalla sottoscrizione del contratto tra le parti, costituendo quest'ultima il presupposto necessario per l'affidamento delle attività professionali richieste Tale chiarimento si rende necessario in quanto la sottoscrizione del contratto costituisce presupposto indispensabile per garantire la remunerazione delle prestazioni professionali richieste, anche nell'eventualità in cui codesta Amministrazione dovesse successivamente esercitare il diritto di recesso dal rapporto contrattuale. In subordine, qualora non sia prevista la contestuale stipula del contratto, si chiede di confermare che, nelle more della formalizzazione dello stesso, codesta Amministrazione provvederà all'adozione e alla trasmissione di un provvedimento di esecuzione anticipata del contratto, idoneo a legittimare l'avvio delle attività progettuali e a garantire la copertura economica delle prestazioni richieste all'aggiudicatario. Distinti saluti

Risposta : Sì conferma

Chiarimento PI436107-26

Ultimo aggiornamento: 08/09/2026 17:32

Domanda : Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, facciamo presente che a pagina 4 del Disciplinare di gara è indicato che "la durata del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando". A pagina 21 del Disciplinare è chiesto che la fideiussione "...deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta" e a pagina 25 si dichiara che "l'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta". Vi chiediamo di voler confermare la correttezza delle tempistiche sopra indicate, posto che solitamente la durata della fideiussione corrisponde alla durata dell'offerta e del procedimento di gara. Distinti saluti

Risposta : Considerando che quanto previsto a pag. 4 del disciplinare di gara rappresenta il limite massimo entro il quale si conclude la procedura, si conferma la validità dei 180 giorni previsti dallo stesso disciplinare

Chiarimento PI426120-26

Ultimo aggiornamento: 04/09/2026 11:32

Domanda : Quesito1:Con riferimento al patto di integrità da voi menzionato e agli obblighi che l’O.E. deve assumere in tema di conflitti di interesse, si chiede di confermare: 1.A) che l’ambito applicativo della dichiarazione sia limitato, per l’operatore economico, ai soggetti giuridicamente abilitati a rappresentare l’O.E./aggiudicatario, ovvero componenti del CDA e procuratori rilevanti ai sensi dell’art. 94, comma 1, lett. a), b), c), d, e), f), g), h), comma 2 e dell’art. 98, comma 3, lettera f) del D. Lgs 36/2023 ed i procuratori dotati di poteri, seppur non rilevanti ai sensi dell’art. 94, comma 1, lett. a), b), c), d, e), f), g), h) del D. Lgs n. 36/2023; 1.B) che l’ambito applicativo della dichiarazione richiesta sia limitato, per codesto Ente, al solo personale coinvolto nella procedura in oggetto e che abbia o debba esercitare poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., come previsto dall’art. 53 d.lgs. 165/01 pertanto il RUP e gli altri soggetti espressamente indicati negli atti di gara come rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza di un possibile conflitto di interessi.>> Quesito 2: si chiede di confermare che il rispetto del Codice di Comportamento aziendale di codesta Amministrazione da parte della scrivente debba essere riferito alle sole previsioni ivi contenute applicabili anche per l’Operatore Economico per quanto compatibili ex art. 2 comma 3 DPR 16 aprile 2013, n. 62>> Quesito 3:In via preliminare, si chiede se il modulo di cui all’Allegato 8– “ Istruzione Trattamento dei dati personali” debba essere considerato un fac-simile, pertanto suscettibile di valutazione e possibile negoziazione tra l’operatore economico aggiudicatario e l’Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento. Questo, nell’ottica dialogante e collaborativa di prevedere una procedura di trattamento dei dati conforme a quanto previsto dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali. Con riferimento specifico al contenuto del suddetto modulo, formuliamo fin da ora la seguente richiesta di chiarimento, considerando le facoltà riconosciute al Responsabile del Trattamento ai sensi del GDPR: Quesito 4:SUB RESPONSABILE Con riferimento alla possibilità di ricorrere a subappaltatori, in caso di aggiudicazione della gara in oggetto, al fine di evitare rallentamenti o ostacoli nell’esecuzione delle attività previste dalla presente procedura, si chiede se sia possibile prevedere, già in sede di designazione, un’autorizzazione generale all’impiego di sub-responsabili del trattamento. Tali soggetti saranno individuati in un elenco che verrà trasmesso al momento della sottoscrizione della designazione e regolarmente aggiornato in caso di modifiche nella composizione dei sub-responsabili impiegati, conformemente a quanto previsto dall’art. 28, paragrafo 2, del GDPR Quesito 5:Si chiede conferma che l' Allegato_7_-_Descrizione_attivit_trattamento_dati debba essere firmato per accettazione e presa visione essendo già compilato. Quesito 6: Con riferimento alla dichiarazione che il concorrente è tenuto a rendere in merito all’eventuale utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nella predisposizione dell’offerta tecnica, si chiede a codesta spettabile Amministrazione di confermare che, ai fini di tale obbligo informativo, rilevino unicamente impieghi di natura sostanziale, nei quali il sistema di intelligenza artificiale abbia contribuito in modo significativo all’elaborazione dell’offerta tecnica – nonché in caso di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale appositamente sviluppati per la predisposizione della documentazione di gara in procedure di affidamento – e non anche forme di utilizzo meramente ausiliarie e non idonee a incidere materialmente sul contenuto finale dell’offerta quali, ad esempio, l’impiego di strumenti come Microsoft Copilot, ivi inclusi eventuali agenti sviluppati con quest’ultimo, per attività di supporto strumentale, come, ad esempio, la revisione linguistica e formale di testi o ricerca di informazioni in un documento, il cui contenuto generato è in ogni caso oggetto di revisione umana. Questio 7: Con riferimento alla dichiarazione che il concorrente è tenuto a rendere in merito all’eventuale utilizzo, in caso di aggiudicazione, di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, e premesso che la descrizione dei software basati sull’intelligenza artificiale eventualmente installati nel prodotto fornito è contenuta nell’offerta tecnica, si chiede a codesta spettabile Amministrazione di confermare se tale dichiarazione si riferisca ad attività strumentali o accessorie connesse all’esecuzione della prestazione contrattuale quali, ad esempio, attività di installazione, verifica o collaudo dei prodotti forniti o attività di formazione. Quesito 8:Con riferimento all’art. “13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA” del Disciplinare di gara nell’ambito del quale viene richiesto che tutta la documentazione tecnica venga prodotta o tradotta in lingua italiana, si chiede di confermare che per le certificazioni ISO rilasciate in lingua inglese dall’ente certificatore, così come le dichiarazioni di conformità dei prodotti offerti e le checklist, brochure, eventuali pubblicazioni scientifiche, Dicom Conformance statement emesse in lingua inglese dal produttore non sia necessaria alcuna traduzione anche in virtù del recente orientamento giurisprudenziale (Cons. di Stato Sez. V, sent. Ud. 28.01.2021 15.02.2021 n. 1313) Quesito 9: Con riferimento all’art. 17 “offerta economica” del disciplinare di gara, ove viene richiesto : “Le Giustificazioni dell’offerta di cui all’articolo 110 del codice. La mancata presentazione delle giustificazioni sarà oggetto di soccorso istruttorio”, e alla luce della previsione dell’art. 110, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo la quale il termine non superiore a quindici giorni ivi previsto per fornire spiegazioni sulle predette voci di prezzo non può che decorrere dall‘accertamento dell’anomalia dell’offerta a seguito dell’apertura delle offerte economiche, con la presente si chiede, al fine di evitare l’ulteriore onere della formulazione in sede di offerta delle spiegazioni relative all’offerta e fermo restando l’impegno ad ottemperare agli obblighi previsti dall’art.110 del predetto Decreto in caso di anomalia della propria offerta, di confermare la possibilità di produrre le suddette giustificazioni solo a seguito dell’apertura delle offerte economiche in caso di riscontrata anomalia dell'offerta. Quesito 10: Con riferimento alla procedura in oggetto, ed in particolare alle previsioni riportate all’ Art.15) Penali del Capitolato Speciale, con la presente, si chiede di prevedere il limite massimo che non superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale della fornitura. Quesito 11: Si segnala che all’art. Art. 10) Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e lavori da realizzare”, viene fatto riferimento sull’ultimo capoverso alla tac, si chiede di confermare che trattasi di refuso.

Risposta :

Risposta 1.A:Si conferma. Risposta 1.B:con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione lato Amministrazione aggiudicataria — NON SI PUO' CONFERMARE la limitazione proposta. Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, il conflitto di interessi rileva rispetto a qualsiasi soggetto che, a qualsiasi titolo, intervenga con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione, potendone influenzare l'esito, la gestione o i risultati. L'ambito soggettivo comprende pertanto — oltre al RUP — i componenti della commissione giudicatrice, i dirigenti e ogni altro soggetto che eserciti una funzione rilevante nell'ambito della procedura o dell'esecuzione contrattuale, senza che tale platea sia limitata ai soli soggetti espressamente nominati negli atti di gara.

Risposta 2:Si conferma.

Risposta 3:Il modulo Allegato 8 non è suscettibile di modifiche. Resta salva la facoltà dell’Azienda Sanitaria Committente, in sede di stipula del contratto, di apportare eventuali precisazioni.

Risposta 4:Con riferimento alla possibilità di ricorrere a subappaltatori e in relazione alla nomina di un sub responsabile, si segnala che in fase di stipula del contratto è possibile chiedere all’azienda sanitaria committente, l’autorizzazione a nominare un sub responsabile.

Risposta 5:Si conferma.

Risposta 6:Si conferma.

Risposta 7:Si conferma.

Risposta 8:Si conferma.

Risposta 9:La richiesta è dettata dalla necessità di contrarre le tempistiche della procedura, in caso di mancata presentazione dei suddetti giustificativi, la Stazione Appaltante opererà secondo quanto previsto dalla normativa del codice degli appalti.

Risposta 10:Si conferma quanto indicato all’art. 15 del Capitolato Speciale.

Risposta 11:Si conferma.








Chiarimento PI428146-26

Ultimo aggiornamento: 03/09/2026 15:38

Domanda : 1) Relativamente agli allegati “Allegato 7 - Descrizione attività trattamento dati” e “Allegato 8 - Istruzioni per il responsabile del trattamento_REW_2026” si chiede se gli stessi debbano essere sottoscritti per mera presa visione. 2) Posto che, il CCNL applicato ai propri dipendenti è stato sottoscritto congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale con organizzazione datoriali diverse da quelle firmatarie del CCNL indicato dalla stazione appaltante (Metalmeccanici Industria), si chiede di confermare che, ai sensi dell’art. 11 comma 4 del D. Lgs 36/2023, per tali contratti vige la presunzione di equivalenza di cui all’art. 3 dell’Allegato I01 contratti collettivi e, di conseguenza, non debba essere prodotta la dichiarazione di equivalenza ai sensi dell’art. 11, comma 3, del Codice.

Risposta : 1) Si conferma;


2) Si conferma

Ultimo aggiornamento: 24-09-2026, 11:24