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Dati del bando

PROCEDURA APERTA ART. 71, D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER OPERATORI CON PROFILI PROFESSIONALI DEI DIPENDENTI DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, PER UN PERIODO DI 24 MESI RINNOVABILI ASP “EPPI-MANICA-SALVATORI” ARGENTA (FE) – CPV 79620000-6 - CUI S01760920387202600003
Ente appaltanteUNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto170.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema04/08/2026
Termine richiesta chiarimenti28/08/2026 12:00
Termine presentazione delle offerte04/09/2026 12:00
Apertura busta amministrativa04/09/2026 12:01
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

DISCIPLINARE
(310.17 kB)
ALTRI ALLEGATI
(489.62 kB)

Referenti

Prampolini Alberto

telefono: 0522655414

Pubblicazioni

COMMISSIONE
(1.17 MB)

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1PROCEDURA APERTA ART. 71, D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER OPERATORI CON PROFILI PROFESSIONALI DEI DIPENDENTI DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, PER UN PERIODO DI 24 MESI RINNOVABILI ASP “

CIG: BCA18BE448
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI416818-26

Ultimo aggiornamento: 02/09/2026 08:31

Domanda : Egregi, si richiedono i seguenti chiarimenti: •Si chiede conferma che le festività infrasettimanali non lavorate, retribuite ai lavoratori, saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria. Invero, essendo le stesse dovute in forza del CCNL applicabile, della Legge n.260/1949 e s.m.i. , e di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 art. 33, secondo cui in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. •Si chiede conferma, che le ulteriori assenze non previste nel costo del lavoro (permessi, malattia) verranno rimborsate al COSTO in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede, dunque, conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia •Egregi, si chiede conferma che la materia salute e sicurezza è in capo all’utilizzatore ( Art. 34 c.3 – 35 c. 4 Dlgs 81/15). L’idoneità fisica allo svolgimento della mansione e i necessari accertamenti sanitari rientrano in una unitaria attribuzione di oneri tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 che comprende: “a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.” Ebbene, dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria. •Si chiede conferma che la Stazione appaltante terra' conto della disciplina normativa di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. nonche' l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato e' equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sara', di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell’osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno, dunque, a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonche' tutte le relative responsabilita'. •Si chiede gentile conferma che l’unica formazione in materia di salute e sicurezza in capo all’Agenzia sia quella generale e che, dunque, la formazione specifica e l’addestramento saranno effettuati da codesta spett.le Amministrazione . Infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l’addestramento che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art, 34, comma 3 del d.lgs 81/2015 e art. 37 co. 5 D.lgs. n. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l’addestramento è definito dallo stesso d.lgs 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Pertanto si chiede conferma che l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario sia la formazione generale restando in capo a codesta spett.le Amministrazione l’addestramento e la formazione specifica ed ogni altro onere informativo e formativo. •Nel momento in cui un lavoratore somministrato gode dei giorni di ferie maturati, accade che sulle ore usufruite matura una quota di ratei di retribuzione che non è compresa all’interno dei costi del lavoro indicati. Occorre considerare che i lavoratori somministrati percepiscono una retribuzione oraria e non mensilizzata così come accade per i lavoratori diretti, pertanto occorre sempre garantire per legge una parità di trattamento. Di conseguenza, gestendo economicamente il lavoratore solo sulle ore lavorate, affinché possa maturare e quindi o godere o vedersi liquidare le ore di ferie/permessi spettanti, per compensare la differenza è necessario fatturare la quota di retribuzione maturata durante le ore di ferie godute. Inoltre, trattandosi a tutti gli effetti di costo di lavoro, si specifica che i suddetti ratei non possono essere coperti dal margine di agenzia (anche in virtù del differente campo di applicazione delle imposte, ossia IVA su margine ed IRAP su costo del lavoro). Alla luce di quanto su esposto si chiede di confermare che i suddetti ratei potranno essere oggetto di fatturazione ad evento al costo (senza applicazione del margine). - Si chiede in ultimo a quanto ammontano le spese contrattuali - Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici;

Risposta : Di seguito riscontro ai quesiti posti:


Quesito n. 1
Si conferma.
Ai sensi dell'Art. 9, comma 6 del Capitolato, il costo delle festività infrasettimanali ricadenti in giornate lavorative sarà fatturato dal Fornitore alla stessa tariffa concordata per l'ora ordinaria. Si precisa che tale disciplina, come previsto dal medesimo comma, non si estende al personale assente ad altro titolo, il cui costo rimane a carico del Fornitore.
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Quesito n. 2
La richiesta non può essere accolta, per le medesime ragioni già rappresentate in risposta a precedente quesito analogo. Ai sensi dell'Art. 9, comma 8 del Capitolato, ASP corrisponde al Fornitore l'importo orario unicamente per le ore effettivamente prestate, rimanendo a carico del Fornitore ogni assenza a qualsiasi titolo, ivi comprese quelle tutelate da norme di legge o contrattuali. Tale esclusione opera a prescindere dalla componente di tariffa richiesta (con o senza margine di agenzia), non essendo prevista dal Capitolato alcuna fatturazione, nemmeno al solo costo, per le ore di assenza.
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Quesito n. 3, 4 e 5
Si conferma quanto già chiarito in risposta al quesito analogo relativo alla sorveglianza sanitaria. Ai sensi dell'Art. 7, comma 6, quarto alinea, e dell'Art. 8, commi 3 e 8 del Capitolato, sono a carico del Fornitore esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sulla sicurezza, parte generale (4 ore), mentre restano in capo ad ASP — con oneri a proprio carico e con tutte le relative responsabilità — gli obblighi di formazione sicurezza parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, in coerenza con il combinato disposto degli artt. 34, comma 3, e 35, comma 4, D.Lgs. 81/2015 e art. 41 D.Lgs. 81/2008.
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Quesito n. 6
La richiesta non può essere accolta, per le medesime ragioni già rappresentate in risposta a precedente quesito analogo.
Il costo orario posto a base d'asta, come risultante dall'Allegato A, è calcolato dividendo il costo annuo totale della risorsa — comprensivo di tutte le mensilità e di tutti gli elementi retributivi diretti, indiretti e differiti (TFR, tredicesima, contributi ed oneri riflessi) — per le sole ore effettivamente lavorate. Il rateo generato durante il godimento delle ferie è pertanto già interamente ricompreso e remunerato dalla tariffa oraria riconosciuta per le ore di lavoro effettivamente prestate, a prescindere dalla modalità di fatturazione richiesta (a piè di lista o ad evento, con o senza margine). Non è pertanto ammessa alcuna fatturazione ulteriore per tale voce.
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Quesito n. 7
Si chiede di prendere nota del chiarimento pubblicato in data 26/08/2026 (Rif. PI415785-26).
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Quesito n. 8
Si chiede di prendere nota del chiarimento pubblicato in data 31/08/2026 (Rif. PI422814-26).

Il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI418921-26

Ultimo aggiornamento: 31/08/2026 14:58

Domanda : Spett.le Ente, Inviamo le seguenti richieste di chiarimenti: Art.4 c.5 – Art. 7 c.9 CAPITOLATO L’Agenzia potrà fornire, nel rispetto della normativa sulla privacy e con oscurati i dati sensibili, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati nonché prova dell’avvenuto pagamento del dovuto mediante autocertificazione al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata; Art.5 CAPITOLATO La verifica dell’idoneità alla mansione è un onere in capo all’utilizzatore e pertanto accertata dal Medico competente dello stesso. Tale verifica è riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii che, in quanto onere di natura preventiva, ai sensi di legge, grava sull’utilizzatore (art. 35 comma 4 del D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii) e comprende: “a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase pre assuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.” Per quanto sopra, si ribadisce che dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.ii. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria; Art.6 c.8 CAPITOLATO L’interruzione per causa di forza maggiore non dipende dall’agenzia o dal lavoratore pertanto permane in capo a quest’ultimo il diritto alla retribuzione fino al termine del contratto; Il lavoratore somministrato ha diritto a prestare la sua opera sino alla naturale scadenza contrattuale salvo il mancato superamento del periodo di prova o di giusta causa di recesso. Pertanto fuori dalle predette ipotesi, si chiede che vengano portati a termine i contratti di prestazione in essere alla data di recesso, o che in caso di interruzione, venga comunque rimborsato il costo del lavoro ex art 33 c. 2 D. lgs. 81/15; Art.12 CAPITOLATO Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.”Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici. Si chiede infine conferma che in caso di applicazione delle penali il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il costo del lavoro; Art.15 – Art. 16 CAPITOLATO – Art. 8 SCHEMA CONTRATTO Si chiede in caso di recesso/risoluzione/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15); Art. 19 CAPITOLATO Si segnala che le Agenzie per il Lavoro, con riferimento al servizio di somministrazione di lavoro, trattano i dati dei candidati e dei lavoratori somministrati in qualità di Titolari del Trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 4.7 del Reg. UE 679/2016. Ne deriva, dunque, che le Agenzie per il Lavoro e l’ente Utilizzatore saranno ciascuno Titolare autonomo del trattamento ognuno per il proprio ambito di competenza e per esigenze e finalità diverse. Questo perché l’APL non ha accesso ai dati di cui l’azienda utilizzatrice è titolare. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore che fornisce ai lavoratori somministrati gli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di protezione dei dati personali. A supporto di questa posizione, il nuovo Codice di condotta per il settore delle Agenzie per il Lavoro (Art. 40 del Regolamento) stabilisce chiaramente che, nell’ambito dei servizi di somministrazione e ricerca e selezione, le Parti coinvolte rivestono il ruolo di Titolari Autonomi del trattamento. Per ulteriori approfondimenti, vi invitiamo a consultare il Provvedimento del Garante, che contiene il Codice di Condotta, dell'11 gennaio 2024, disponibile al seguente link: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9983415. Si chiede conferma dell’applicazione normativa sopra delineata. Cordiali saluti

Risposta : Di seguito riscontro ai quesiti posti:


1 - Si conferma che l'Agenzia potrà fornire, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati con oscuramento dei dati non necessari, nonché prova dell'avvenuto pagamento anche mediante autocertificazione.
Si precisa tuttavia che tale modalità non esclude la facoltà di ASP, ai sensi dell'Art. 7, comma 9 del Capitolato, di richiedere in qualsiasi momento la documentazione probante nella sua interezza, ove ciò si renda necessario ai fini della verifica della regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.
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2 - Si conferma quanto rappresentato dall'operatore economico. Si precisa che tale disciplina non è contenuta nell'Art. 5 del Capitolato (relativo ai profili professionali), bensì nell'Art. 7, comma 6, quarto alinea, e nell'Art. 8, commi 3 e 8 del medesimo Capitolato, i quali già assegnano espressamente ad ASP — con oneri a proprio carico — tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza (parte speciale), addestramento e sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori somministrati, ivi compresa la facoltà di richiedere la sostituzione del lavoratore in caso di giudizio di idoneità con limitazioni o prescrizioni.
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3 - La richiesta non può essere accolta.
L'Art. 6, comma 8 del Capitolato dispone testualmente che, in caso di interruzione del rapporto per cause di forza maggiore o giustificato motivo, il Fornitore ha diritto al pagamento del corrispettivo esclusivamente per le ore di lavoro effettivamente rese sino alla interruzione. Tale clausola regola esplicitamente l'ipotesi di interruzione anticipata della singola assegnazione, escludendo qualsiasi diritto al compenso per il periodo residuo non lavorato.
La sostenibilità di tale assetto è confermata dall'Art. 2, comma 3 del Capitolato, il quale configura l'appalto "a misura" e privo di minimi garantiti, escludendo in capo al Fornitore l'insorgenza di diritti o pretese in assenza di effettiva prestazione.
Il richiamo all'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 non muta tale conclusione. La disposizione normativa richiamata limita infatti il rimborso agli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti dal somministratore, fattispecie che non può configurarsi per prestazioni future non ancora rese a causa dell'interruzione del rapporto.
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4 - In merito al richiamo alla Delibera ANAC n. 73 del 17 gennaio 2024, si prende atto dell'orientamento dell'Autorità in ordine all'applicazione dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023.
Al riguardo, si evidenzia che le fattispecie elencate all'Art. 12, comma 9 del Capitolato sono pienamente conformi al dettato normativo. Infatti, come si evince dal combinato disposto dei commi 3 and 4 del medesimo Art. 12, le penali sono configurate esclusivamente in misura giornaliera e commisurate alla durata della violazione.
Pertanto, sia le condotte legate al mancato rispetto dei termini (punti 1 e 2 del comma 9), sia quelle legate all'omessa trasmissione di dati o documenti (punti 3 e 4), rilevano ed operano unicamente come ritardato adempimento rispetto alle scadenze contrattuali o temporali fissate dall'Amministrazione, cessando di decorrere al momento dell'effettiva ricezione di quanto richiesto.
Si conferma, infine, che l'eventuale applicazione delle penali troverà capienza esclusivamente sulla quota di margine di agenzia (corrispettivo del Fornitore), lasciando totalmente impregiudicata e intangibile la componente della fattura costituente il costo del lavoro, a garanzia della provvista retributiva e contributiva dei lavoratori somministrati.
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5 - La richiesta non può essere accolta.
L'eventuale obbligo dell'Agenzia di garantire ai propri dipendenti la prosecuzione del rapporto di lavoro individuale, ai sensi della contrattazione collettiva di settore applicata dall'Agenzia medesima, attiene al rapporto Agenzia-lavoratore e non si trasferisce automaticamente in capo all'utilizzatore. Il rapporto tra ASP e Fornitore resta disciplinato dal Capitolato e dall'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 81/2015, il quale limita l'obbligo di rimborso agli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti in relazione al periodo di missione effettivamente svolto presso ASP.
Il rischio connesso ad eventuali obblighi retributivi ulteriori, derivanti dalla disciplina interna del rapporto tra Agenzia e proprio dipendente, rientra nel rischio d'impresa dell'operatore economico e deve essere da questo preventivamente valutato e ponderato in sede di formulazione dell'offerta.
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6 - Si conferma. Nell'ambito del servizio di somministrazione di lavoro, ASP e Agenzia operano quali titolari autonomi del trattamento, ciascuno per il proprio ambito di competenza e per le rispettive finalità, ai sensi dell'art. 4, punto 7, del Regolamento (UE) 2016/679, in coerenza con quanto previsto dal Codice di condotta per il settore delle Agenzie per il Lavoro approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento dell'11 gennaio 2024.
Resta fermo che, per specifiche attività di trattamento svolte dal Fornitore su istruzione e per conto di ASP, potrà rendersi necessaria la designazione del Fornitore quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del medesimo Regolamento, da valutarsi in relazione alla natura e alle finalità dei singoli trattamenti concretamente effettuati.

Il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI416907-26

Ultimo aggiornamento: 28/08/2026 16:11

Domanda : Oggetto: Chiarimento relativo al punto F del Disciplinare – Conferma percentuali di riduzione cumulabili sulla Garanzia Provvisoria (Art. 106, c. 8, D.Lgs. 36/2023) CIG BCA18BE448 ASP “EPPI-MANICA-SALVATORI” ARGENTA (FE) In riferimento a quanto indicato al punto F della Documentazione Amministrativa del Disciplinare di gara, relativo all'importo della garanzia provvisoria (fissato a € 3.400,00), si rileva che il testo rinvia alle riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023. Si richiede conferma che, ai sensi del citato art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, sia ammissibile l'applicazione cumulativa delle seguenti riduzioni sull'importo della cauzione provvisoria: Riduzione del 30% per il possesso della certificazione del sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001; Riduzione del 20% per il possesso delle ulteriori certificazioni previste dall'Allegato II.13 al Codice (es. UNI/PdR 125); Riduzione del 10% in caso di garanzia emessa e gestita mediante modalità digitale verificabile.

Risposta : Si conferma evidenziando che le riduzioni successive incidono percentualmente solo sull'importo ridotto dall'applicazione delle riduzioni precedenti.

Il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI413989-26

Ultimo aggiornamento: 28/08/2026 16:09

Domanda : Spettabile Ente, con riferimento alla procedura di gara in oggetto, ai fini della corretta formulazione della propria offerta tecnica ed economica, formula le seguenti motivate richieste di chiarimento (quesiti): QUESITO 1: Richiesta di rimborso del “rateo su rateo” maturato in occasione del godimento di ferie ed ex-festività Si fa riferimento all'Articolo 9 del Capitolato Speciale d'Appalto (commi 6 e 8), il quale statuisce che rimangono a carico del Fornitore le assenze a qualsiasi titolo (malattia, infortunio, ferie, permessi) e che l'Amministrazione Committente riconoscerà unicamente le ore di lavoro effettivamente prestate dal personale somministrato. Al riguardo, si evidenzia che mentre i ratei ordinari di accantonamento delle ferie e delle ex-festività sono calcolati sulle ore lavorate e risultano pertanto già integrati e scontati all'interno del costo medio orario del lavoro (venendo di conseguenza regolarmente rimborsati tramite la tariffa oraria applicata alle ore effettivamente prestate), diversa è la natura del "rateo su rateo" che si genera esclusivamente in occasione dell’effettivo godimento delle ferie o delle ore di ex-festività. Durante tali periodi di assenza indennizzata, infatti, il lavoratore non presta attività lavorativa (impedendo all'Agenzia di fatturare le relative ore), ma matura comunque per legge e per contratto gli elementi retributivi differiti riflessi (TFR, tredicesima mensilità, e ulteriori ferie e permessi). Tale "rateo su rateo" costituisce un costo obbligatorio per l'Agenzia, che tuttavia non è preventivabile in anticipo, poiché non è possibile conoscere ex-ante se, quando e in quale misura il lavoratore usufruirà di tali giornate di riposo durante la vigenza contrattuale. Tutto ciò premesso, si chiede di confermare che il costo relativo al "rateo su rateo" che matura inderogabilmente durante i periodi di effettivo godimento delle ferie e delle ex-festività da parte del personale somministrato sia integralmente rimborsabile all'Agenzia a piè di lista, in quanto elemento di costo non preventivabile e non recuperabile attraverso la sola tariffa oraria delle ore lavorate. QUESITO 2: Rimborso dei costi per ore di Permesso godute Si fa riferimento all'**Articolo 9, comma 8 del Capitolato Speciale**, laddove si prevede che il Fornitore provveda a corrispondere al lavoratore somministrato la retribuzione pattuita nei casi di assenza dal lavoro tutelati dalla legge o dal contratto collettivo applicato. Considerando che la fruizione delle ore di permesso retribuito (ROL, permessi studio, permessi per motivi personali, ecc.) rappresenta un diritto contrattuale incomprimibile dei lavoratori dipendenti che determina l'assenza temporanea del lavoratore dal posto di lavoro ma mantiene inalterato l'obbligo retributivo e contributivo in capo all'Agenzia per il Lavoro, tutto ciò premesso, si chiede di chiarire se i costi relativi alle ore di permesso effettivamente godute dai lavoratori somministrati siano rimborsabili dall'Amministrazione all'Agenzia e con quali modalità (es. rimborso al solo costo o mediante l'applicazione della tariffa oraria standard comprensiva del moltiplicatore d'agenzia offerto). QUESITO 3: Applicazione del moltiplicatore in caso di rinnovo economico del CCNL Comparto Funzioni Locali Si fa riferimento all'**Articolo 9, comma 7 del Capitolato Speciale**, ai sensi del quale, in caso di rinnovo contrattuale economico del CCNL del Comparto Funzioni Locali applicato alle prestazioni, verrà rimborsato al Fornitore l'adeguamento derivante dai rinnovi contrattuali medesimi "senza applicazione ad esso del moltiplicatore unico orario d'agenzia". Al riguardo, si fa presente che in data 21 luglio 2026 è stata sottoscritta l'Ipotesi di rinnovo contrattuale per il triennio 2025-2027 del CCNL Comparto Funzioni Locali. Tale circostanza rende evidente che, all'atto dell'avvio o del corso dell'appalto, il costo del lavoro di riferimento sarà sensibilmente modificato. Si evidenzia che il rimborso del "solo aumento economico" con l'esclusione del moltiplicatore d'agenzia determinerebbe un'immediata e progressiva erosione della marginalità reale offerta dall'Agenzia per il Lavoro in sede di gara. L'adeguamento delle retribuzioni tabellari comporta infatti un incremento automatico e proporzionale anche di tutti gli oneri riflessi obbligatori per legge (quali TFR, contributi previdenziali INPS, premi assicurativi INAIL, ratei tredicesima, ferie e permessi) che resterebbero impropriamente a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario, annullando di fatto la remuneratività della gestione. Inoltre, trattandosi ad oggi di un'ipotesi di rinnovo, l'impatto economico definitivo non può essere correttamente stimato e ponderato in fase di formulazione del ribasso. Tutto ciò premesso, si ritiene indispensabile che il moltiplicatore d'agenzia trovi applicazione sull'intero costo del lavoro aggiornato. Pertanto, si chiede di confermare che il moltiplicatore unico orario offerto in sede di gara verrà regolarmente applicato al nuovo costo del lavoro risultante a seguito del recepimento definitivo del nuovo CCNL, preservando l'equilibrio economico-finanziario originario dell'appalto ed evitando penalizzazioni sulla marginalità dell'operatore economico. Certi che la presente richiesta troverà accoglimento per garantire la massima trasparenza e parità di trattamento tra i concorrenti, si porgono cordiali saluti.

Risposta : Di seguito riscontro ai quesiti posti:


1 - Il riscontro al quesito è negativo.
Non si concorda con l'assunto espresso dall'operatore economico. Ai sensi dell'Articolo 9 del Capitolato Speciale d'Appalto, questa Amministrazione riconosce e remunera esclusivamente le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate dal personale somministrato.
La tariffa oraria onnicomprensiva da corrispondere al Fornitore è determinata applicando il moltiplicatore offerto al costo del lavoro del CCNL vigente. Tale costo orario — come risultante dall'Allegato A ("Tabelle di composizione del costo orario") — è calcolato dividendo il costo annuo totale della risorsa, comprensivo di tutte le mensilità (13, incluse quelle godute durante i periodi di ferie retribuite) e di tutti gli elementi retributivi diretti, indiretti e differiti (TFR, tredicesima, contributi ed oneri riflessi), per le sole ore effettivamente lavorate (1.656 ore annue, al netto di ferie ed ex-festività). Il cosiddetto "rateo su rateo" richiamato nel quesito non costituisce quindi un costo ulteriore e non preventivabile: esso matura in ogni caso sull'intero costo annuo già interamente ripartito, per costruzione, sulle sole ore lavorate, ed è
Il rischio connesso alla modulazione, alla quantificazione e alle tempistiche di godimento delle ferie e dei permessi da parte dei lavoratori somministrati rientra nel pieno e tipico rischio d'impresa dell'Agenzia di Somministrazione. Tale elemento deve essere preventivamente valutato e ponderato dall'operatore economico in sede di formulazione del proprio moltiplicatore/offerta economica.
Pertanto, non è ammesso alcun rimborso "a piè di lista" o extra-tariffario per i costi indicati nel quesito, rimanendo gli stessi a totale esclusivo carico del Fornitore.

2 - Il riscontro al quesito è negativo.
Ai sensi dell'Articolo 9, comma 8 del Capitolato Speciale d'Appalto, questa Amministrazione corrisponde al Fornitore l'importo orario «unicamente [...] per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori».
La medesima disposizione contrattuale statuisce espressamente che rimane «a carico del Fornitore ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi», specificando altresì che «in caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscano una tutela al lavoratore, il Fornitore provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita».
Pertanto, le ore di permesso retribuito (ROL, permessi studio o personali) godute dal personale somministrato configurano a tutti gli effetti delle assenze dal lavoro che non sono oggetto di rimborso o fatturazione nei confronti di ASP, né al costo né mediante tariffa standard.
Tali oneri economici, derivanti dall'applicazione del CCNL, sono quantificabili ex-ante su base annua e devono essere obbligatoriamente considerati e "spalmati" dall'operatore economico all'interno della propria strategia d'offerta e nella determinazione del moltiplicatore di agenzia proposto.

3 - Il riscontro al quesito è negativo.
Si conferma integralmente quanto tassativamente disposto dall'Articolo 9, comma 7 del Capitolato Speciale d'Appalto, ai sensi del quale: «In caso di rinnovo dei CCNL del Comparto funzioni Locali relativi alla parte economica, sarà rimborsato al Fornitore il solo aumento per le ore effettuate dal prestatore di lavoro che saranno contabilizzate in fattura e pertanto non soggetto al moltiplicatore offerto».
La Stazione Appaltante non può derogare a tale previsione, definita nella documentazione di gara prima della presentazione delle offerte. Il meccanismo di revisione dei prezzi previsto dal Capitolato garantisce già pienamente il mantenimento dell'equilibrio contrattuale, in quanto ristora l'Agenzia di Somministrazione di tutti i maggiori costi vivi e obbligatori derivanti dal rinnovo del CCNL (comprensivi della quota di retribuzione e dei relativi oneri riflessi di legge ad essa applicabili).
Per contro, il moltiplicatore orario d'agenzia esprime in valore assoluto il corrispettivo spettante al Fornitore a copertura dei propri costi di gestione e del proprio utile d'impresa. L'adeguamento delle tabelle salariali nazionali non altera i costi interni di struttura dell'Agenzia per la gestione della commessa. Pertanto, l'applicazione del moltiplicatore anche sulla quota di aumento contrattuale si tradurrebbe in un ingiustificato incremento del margine di profitto del Fornitore, non consentito dalla legge e in palese violazione delle regole di gara.
L'operatore economico è tenuto a formulare la propria offerta economica tenendo conto del quadro normativo e contrattuale vigente, ivi inclusi i meccanismi di fluttuazione dei costi espressamente regolati dal Capitolato.

Il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI413985-26

Ultimo aggiornamento: 28/08/2026 16:06

Domanda : Spettabile Ente, 1) Con riferimento alla previsione di cui all'art.AVVERTENZE del disciplinare di gara -allegato 1 ove al punto XV. viene previsto che L’aggiudicatario sarà designatoresponsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 del Regolamento U.E. 679/2016, e del comma 6 e ss.dell'art. Articolo 19 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento del capitolato si rende necessario precisare che lacaratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) èquella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell’Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspettoamministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice in cui siinserisce “nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo” di quest’ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015). Il personalesomministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell’impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamentodei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire ilpersonale somministrato che tratterà dei Dati Personali. Per definizione (art. 4, par.1, n.8 e art. 28 Reg.UE 2016/679),infatti, il Responsabile del Trattamento è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismoche tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”. Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo dicontrollo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non èipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed allacompliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione,infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che dota ilavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone allemedesime procedure, anche in tema di data protection. Quindi, i trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutelerichieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da partedell’utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di titolare del trattamento, con i suoidipendenti diretti. Sul punto si rimanda altresì alla previsione di cui all'art. 4 del codice di condotta privacy delleAgenzie di somministrazione lavoro. Si chiede quindi di confermare che l'aggiudicatario agirà quale titolare autonomodel trattamento dati. 2) Con riferimento alla richiesta di documentazione inerente il rapporto contrattuale tra l'agenziaper il lavoro e il somministrato, a titolo esemplificativo e non esaustivo contratti di lavoro, buste paga. etc... si chiedeconferma che che la suddetta documentazione potrà essere fornita, nel rispetto della normativa in materia di privacy edata protection oscurata nei dati particolari e non necessari, ciò al fine di ridurre al minimo il flusso di informazionieffettivamente necessarie, evitando che siano trattati dati superflui ed eccessivi. 3) Con riferimento alla previsione dicui all' Articolo 23 - Clausola sociale del capitolato di gara in applicazione del principio di trasparenza della procedurasi chiede a codesta spett.le Stazione Appaltante di comunicare, al fine di permettere agli operatori economici lemigliori valutazioni: l'attuale gestore del servizio, il numero dei lavoratori somministrati attualmente attivi con le relativemansioni, la durata/scadenza dei contratti attualmente in essere e se i lavoratori sono assunti a tempo indeterminato dall'attuale gestore, il possesso della formazione base in materia di salute e sicurezza e quant’altro possa risultareutile per tali valutazioni. Cordiali saluti.

Risposta : Di seguito riscontro ai quesiti posti:

1- Si conferma.

2 - Si conferma.
La documentazione richiesta dall'ASP nell'ambito dell'esecuzione del contratto potrà essere trasmessa nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e dei principi di necessità, pertinenza e minimizzazione dei dati.
Pertanto, qualora la documentazione contenga dati personali non necessari ai fini delle verifiche e degli adempimenti di competenza dell'ASP, tali dati potranno essere opportunamente oscurati o resi non intelligibili, purché ciò non pregiudichi la possibilità per l'ASP di effettuare le verifiche previste dalla legge, dal Capitolato e dal contratto.
Resta fermo che l'ASP potrà richiedere, ove necessario e motivato dalle specifiche finalità di verifica, la documentazione o le informazioni strettamente necessarie all'esercizio delle proprie funzioni e all'accertamento della corretta esecuzione del servizio.

3 - In merito all'applicazione della clausola sociale di cui all'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto, si forniscono di seguito le informazioni richieste in forma aggregata e anonimizzata, al fine di consentire agli operatori economici la formulazione della migliore offerta:
Attuale gestore del servizio: L'attuale servizio è gestito dall'operatore economico TEMPI MODERNI S.P.A.
Personale attualmente impiegato:
Numero lavoratori: 1 unità
Mansioni / Qualifiche: 1 Addetto amministrativo
Tipologia contrattuale e scadenze:
I contratti di lavoro attualmente in essere con l'attuale gestore sono a tempo determinato.
L’attuale contratto di somministrazione scade in concomitanza con l'avvio del nuovo servizio, previsto per il 1/11/2026.
Formazione Sicurezza e Salute (D.Lgs. 81/08): Si conferma che il personale attualmente impiegato è in possesso della formazione generale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il relativo attestato in corso di validità verrà consegnato all'aggiudicatario in fase di subentro.
Il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI411608-26

Ultimo aggiornamento: 28/08/2026 16:04

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, riportiamo le seguenti richieste di chiarimento: •Capitolato art. 6. Si chiede di precisare che, a fronte della sostituzione di una risorsa richiesta dall'Ente, la risoluzione del contratto di lavoro dovrà comunque aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa; •Capitolato art. 12 accordo quadro art. 8. Si chiede di precisare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all’agenzia e che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia; •Capitolato art. 16. Si chiede di rettificare specificando che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, laddove l’ente eserciti facoltà di recesso dovrà rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”. •Capitolato art. 19. Si chiede di precisare che ai fini del servizio di somministrazione entrambe le parti ricopriranno il ruolo di titolari autonomi del trattamento •Capitolato art. 24. Si chiede di confermare che il foro potrà essere variato con quello di Roma o Milano •Capitolato art. 24. Cordiali Saluti

Risposta : Di seguito riscontro ai quesiti posti:


1. La richiesta non può essere accolta nei termini formulati.

La facoltà dell'ASP di richiedere la sostituzione del lavoratore somministrato attiene al rapporto contrattuale di somministrazione tra utilizzatore e Agenzia e non comporta, di per sé, l'imposizione all'Agenzia di risolvere il rapporto di lavoro con il lavoratore secondo modalità o causali predeterminate dal Capitolato.

Resta pertanto ferma la responsabilità e l'autonomia del Somministratore, in qualità di datore di lavoro, nella gestione del rapporto di lavoro e nell'individuazione degli strumenti giuridici e contrattuali conseguenti alla cessazione o alla sostituzione, nel rispetto della normativa vigente e del CCNL applicabile, senza che il Capitolato debba o possa vincolare tale autonomia a specifiche causali (mancato superamento del periodo di prova, licenziamento per giusta causa) non proprie della disciplina del rapporto di somministrazione.

Pertanto, l'ASP può richiedere la sostituzione del lavoratore nell'ambito del rapporto di somministrazione, mentre ogni eventuale cessazione o risoluzione del rapporto di lavoro tra Agenzia e lavoratore dovrà avvenire esclusivamente nei casi e con le modalità consentiti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva applicabile.

2. Si conferma che l'applicazione delle penali avverrà previa contestazione scritta dell'inadempimento e previa valutazione delle deduzioni formulate dal Fornitore, secondo la procedura già prevista dall'art. 12 del Capitolato.

La quantificazione e l'applicazione della penale saranno formalizzate con apposito provvedimento o comunicazione dell'ASP. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di legge e contrattuali in materia di pagamento, compensazione sui corrispettivi dovuti al Fornitore, rivalsa sulla garanzia definitiva e recupero delle somme eventualmente dovute. Non si accoglie pertanto la richiesta di limitare il recupero delle penali alla sola emissione di nota di debito.

Non si ritiene di accogliere la richiesta di introdurre preventivamente una limitazione generale della responsabilità risarcitoria dell'aggiudicatario, né un tetto convenzionale del 20% del corrispettivo, trattandosi di limitazione non prevista dalla documentazione di gara e suscettibile di incidere sulla tutela delle ragioni dell'Amministrazione in relazione agli inadempimenti contrattuali.

Resta fermo il limite massimo delle penali previsto dall'art. 12 del Capitolato, pari al 10% del valore dell'appalto, nonché il diritto dell'ASP al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei casi e nei limiti consentiti dall'ordinamento.

3. La richiesta, nei termini formulati, non può essere accolta.

Si precisa che l'esercizio del diritto di recesso da parte dell'ASP avverrà nel rispetto della disciplina inderogabile vigente e, in particolare, delle disposizioni applicabili in materia di contratti pubblici (art. 123 D.Lgs. 36/2023) e di somministrazione di lavoro (art. 33, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015).

L'art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce l'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori per il periodo di missione già svolto. Tale disposizione non comporta il riconoscimento, in caso di recesso, di tutte le retribuzioni teoricamente dovute sino alla naturale scadenza della missione, indipendentemente dalla loro effettiva maturazione.

Per l'eventuale quota di prestazione non ancora eseguita alla data di efficacia del recesso, troverà applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, la disciplina di cui all'art. 123 D.Lgs. 36/2023, ferme restando le ipotesi di recesso per giusta causa imputabile al Fornitore di cui all'Art. 16, commi 1-2 del Capitolato, per le quali detta disciplina potrebbe non trovare applicazione.

Resta inteso che le previsioni del Capitolato devono essere interpretate e applicate conformemente alla normativa imperativa vigente.

4. La richiesta è accolta nei termini di seguito precisati.

Nell'ambito delle attività di somministrazione di lavoro, ASP e Agenzia di somministrazione operano, per i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito delle rispettive competenze e per l'adempimento dei rispettivi obblighi di legge e contrattuali, quali autonomi titolari del trattamento.

Resta fermo che tale qualificazione deve essere verificata con riferimento alle concrete operazioni di trattamento effettuate. Qualora, per specifiche attività ulteriori rispetto alla fisiologica gestione dei rispettivi rapporti e obblighi, il Fornitore sia chiamato a trattare dati personali esclusivamente per conto dell'ASP e secondo le istruzioni di quest'ultima, potrà essere necessaria la designazione del Fornitore quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Si precisa pertanto che l'art. 19 del Capitolato deve essere interpretato nel senso sopra indicato, avuto riguardo alla natura e alle finalità dei singoli trattamenti concretamente effettuati.

5. Non si conferma.
Il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI406178-26

Ultimo aggiornamento: 26/08/2026 09:55

Domanda : -Si chiede di dettagliare il costo orario utilizzato per la predisposizione degli atti di gara -Si chiede di chiarire il fabbisogno orario ipotizzato per ciascuna figura professionale, nel biennio oggetto di gara. -Nel momento in cui un lavoratore somministrato gode dei giorni di ferie maturati, accade che sulle ore usufruite matura una quota di ratei di retribuzione (TFR, 13ma, ferie) che non è compresa all’interno del costo orario base. Si chiede che tali ratei possano essere rifatturati al verificarsi dell’evento e al costo -Considerato che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relativamente alla stipula del contratto, si chiede di poter ricevere una stima delle stesse, che dovranno essere rimborsate a codesta spettabile S.A -Si chiede di pubblicare l’allegato A, citato nel chiarimento PI1402810 risposta 8

Risposta : Di seguito riscontro ai quesiti posti:

- Si rimanda alla documentazione pubblicata in sede di gara, in particolare all'allegato A "Tabelle di composizione del costo orario";

- Si precisa che l’appalto è strutturato "a misura" con un plafond economico massimo e invalicabile pari a € 170.000,00 IVA esclusa per il biennio (Art. 2, comma 2 del Capitolato).
I tre profili professionali individuati all'Art. 5 (Educatore, Istruttore contabile, Assistente sociale) rappresentano il paniere delle figure attivabili da ASP, ma sono da intendersi fungibili e alternativi tra loro. L'Amministrazione si riserva la piena e insindacabile facoltà di attivare, nel corso del biennio, solo uno, alcuni o tutti i profili indicati, ovvero di richiedere più unità dello stesso profilo e nessuna di un altro, in base alle effettive e contingenti esigenze organizzative dell'Ente.
Ai fini della formulazione dell'offerta, i concorrenti devono considerare un fabbisogno teorico massimo complessivo per ciascuna risorsa eventualmente attivata pari a 36 ore settimanali (Art. 6, comma 4). L'effettiva attivazione dei contratti e il relativo monte ore complessivo saranno governati unicamente dalle singole richieste di fornitura (Art. 4) e fino a concorrenza del budget totale di gara. Come stabilito dall'Art. 2, comma 3, l'aggiudicazione non costituisce un obbligo di acquisto minimo garantito per nessuna delle figure professionali indicate;

- La richiesta non può essere accolta. Come chiaramente evidenziato nel prospetto analitico di cui all'Allegato A, il costo orario posto a base d'asta è determinato dal rapporto tra il costo annuo totale della risorsa — comprensivo di tutte le quote di TFR, 13ma, contributi ed oneri riflessi — e le sole ore effettivamente lavorate (pari a 1.656 ore annue), calcolate al netto delle ore di ferie (187,20 ore) e delle ex festività (28,80 ore).
Di conseguenza, l'onere economico relativo alla maturazione di tutti i ratei contrattuali durante i periodi di ferie e assenza del lavoratore risulta già interamente coperto e remunerato dalla tariffa oraria riconosciuta per le ore di lavoro effettivo. Ai sensi dell'Art. 9, comma 1 e comma 6 del Capitolato, l'Amministrazione corrisponderà il compenso esclusivamente per le ore di lavoro effettivamente prestate, restando tassativamente esclusa qualsiasi forma di rifatturazione o integrazione separata di ratei al verificarsi di eventi di assenza o godimento ferie;

- Come previsto ex allegato 1 disciplinare di gara, il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata, pertanto gravato solo dall'imposta di bollo (ex allegato I.4 D.Lgs. 36/23);

- Si chiede di prendere nota dell'avviso pubblicato in data 14/08/2026 (Rif. PI389425-26).
Il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI404841-26

Ultimo aggiornamento: 26/08/2026 09:43

Domanda : 1) Si chiede conferma che copertina ed indice non rientrino nel computo delle facciate. 2) Con[VR1.1] riferimento all'art. 7.6 del capitolato speciale, si chiede di precisare cosa debba intendersi per "personale già istruito e formato in relazione alle tipologie di attività da svolgere", considerato che le mansioni saranno svolte presso l'organizzazione del Committente e che la formazione specifica sulla sicurezza, l'addestramento operativo e la sorveglianza sanitaria risultano espressamente a carico di ASP. 3) Si chiede conferma che per assenze inferiori a 20 giorni lavorativi continuativi non sussista alcun obbligo di sostituzione da parte del somministratore, salvo diversa esplicita richiesta dell'Amministrazione. 4) Si rileva che il disciplinare indica quale luogo di esecuzione il territorio dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord. Si chiede di confermare che trattasi di mero refuso e che le attività saranno svolte presso le sedi e i servizi gestiti da ASP Eppi-Manica-Salvatori nel territorio di competenza dell'Ente. 5) Si chiede di confermare che il termine di 7 giorni lavorativi previsto dall'art. 4 comma 4 del capitolato speciale decorra dalla comunicazione formale di individuazione del candidato da parte di ASP e non dalla richiesta preliminare di fornitura. 6) L'art. 4 del capitolato speciale prevede che il somministratore presenti i nominativi e successivamente ASP svolga una propria procedura selettiva. Si chiede di specificare le modalità operative della procedura selettiva effettuata da ASP, indicando a titolo esemplificativo se la stessa consisterà in colloqui, prove scritte, prove pratiche o altre verifiche, nonché i tempi medi previsti per la conclusione della selezione. 7)Si chiede se possano essere forniti allegati alla Relazione Tecnica, quali ad esempio CV e schede esplicative dei servizi proposti, e che questi non concorrano al conteggio del numero massimo di facciate previste (20 facciate). 8) Si chiede di confermare che la seguente dicitura relativa al punto OFFERTA TECNICA del Disciplinare di gara “con riferimento a questi ultimi sub-criteri il punteggio è integralmente attribuito se la certificazione è posseduta, altrimenti è assegnato punteggio pari a zero e, inoltre, in caso di mancata allegazione di copia della relativa certificazione il punteggio non è attribuito, in caso di mancata selezione il punteggio è attribuito solo se risulta allegata copia della certificazione, in caso di RTI il punteggio è attribuito solo se tutti i componenti posseggono la certificazione, altrimenti è assegnato punteggio pari a zero” sia un refuso in quanto i criteri di valutazione n. 1 e 2 non sono riferiti al possesso di certificazioni da parte dell’Operatore Economico

Risposta :

Di seguito riscontro ai quesiti posti:
1. Si chiede di prendere nota del quesito pubblicato in data 13/08/2026 (Rif. PI402810-26 - risposta n. 6).
2. Si precisa che per "personale già istruito e formato in relazione alle tipologie di attività da svolgere" (art. 7.6 del Capitolato) si intende che l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione lavoratori somministrati che possiedano già le competenze professionali, i titoli di studio, le abilitazioni e la formazione generale (inclusa la formazione generale sulla sicurezza ex D.Lgs. 81/08) necessari per l'immediato ed efficace svolgimento delle mansioni previste dal profilo richiesto.
3. Si conferma.
4. Si conferma. Il luogo di esecuzione è il Territorio di Eppi-Manica-Salvatori - Argenta (FE).
5. Si conferma.
6. Si precisa che la procedura selettiva operata da ASP sui candidati presentati dall'Agenzia — finalizzata a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali in relazione alle posizioni da ricoprire, nel rispetto dell'art. 35 e 36 del D.Lgs. 165/2001 — consisterà, di norma, in una valutazione dei curricula e in un colloquio tecnico-attitudinale volto a riscontrare le competenze specifiche richieste per il profilo (Educatore professionale socio-pedagogico, Istruttore amministrativo contabile, Assistente sociale). L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a brevi prove pratiche attinenti all'uso del computer o dei software di base per il profilo amministrativo.
Per quanto riguarda la tempistica, al fine di garantire la celerità dello strumento della somministrazione, la selezione si concluderà mediamente entro 3-5 giorni lavorativi dall'esame dei profili proposti dall'operatore economico.
7. Si chiede di prendere nota del quesito pubblicato in data 13/08/2026 (Rif. PI402810-26 - risposta n. 6)
8. Si chiede di prendere nota del quesito pubblicato in data 13/08/2026 (Rif. PI389425-26).

Il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI398142-26

Ultimo aggiornamento: 14/08/2026 10:43

Domanda : in merito all’offerta economica, si chiede conferma che la mancata indicazione dei costi della sicurezza non rappresenta una causa di esclusione, in quanto trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del Codice non sussiste l’obbligo a carico degli operatori economici di indicare la stima dei suddetti costi.

Risposta :

Non si conferma, come indicato nel Disciplinare di gara a pagina 5 :"La formulazione dell’offerta economica, che deve avvenire secondo le modalità predisposte dal gestore della piattaforma, a pena di esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio, secondo le modalità indicate dalla piattaforma telematica deve esplicitare la stima degli oneri della sicurezza interni/aziendali ex art. 108 c. 9 D.Lgs.36/2023"


Il Dirigente dell’Area Appalti

f.to dott. Alberto Prampolini


Chiarimento PI398073-26

Ultimo aggiornamento: 14/08/2026 10:34

Domanda : In riferimento alla presente procedura di gara, siamo ad inviarLe i seguenti chiarimenti: 1. stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15); 2. in riferimento all’applicazione della clausola sociale, si chiede di conoscere il numero delle risorse attualmente somministrate suddivise per mansione, livello e tipologia contrattuale (se a tempo determinato o indeterminato) e se ci dovessero essere degli accordi integrativi di secondo livello, che consentano di superare il limite temporale previsto per il ricorso alla somministrazione. In caso affermativo si chiede di conoscere anche il limite concordato; 3. Si chiede di confermare che ASP EPPI MANICA rientra nella classificazione di Pubbliche Amministrazioni in senso stretto individuate all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001. Tale precisazione si rende necessaria, in quanto la riforma del contratto a tempo determinato, non si applica alle Pubbliche Amministrazioni in senso stretto individuate all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e peertanto possono continuare a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato della durata di 36 mesi così come disciplinato all'art. 36 del D. Lgs. 165/2001. 4. Si chiede conferma che quanto riportato all’interno del modello requisiti, ossia che “a pena di esclusione il moltiplicatore unico orario offerto dovrà essere compreso tra di 1,03 e 1,10 (quest’ultimo assunto come base di gara)" trattasi di un refuso; 5. Si chiede di specificare se “l’allegato a” di cui viene fatta mansione in corrispondenza dell’art 9 – contabilizzazione del servizio, del capitolato, trattasi di un refuso. In alternativa, si chiede la cortesia di integrare la documentazione di gara allegata sul portale; 6. In riferimento alla relazione tecnica, si chiede conferma che carattere / formato e interlinea, sono liberi e che eventuali allegati, oltre all’indice ed alla copertina, non rientrano nel limite delle 20 pagine (No fronte retro) stabilite per l’elaborato. Da ultimo si chiede di specificare se si debba allegare anche una copia oscurata da segreti tecnici e commerciali; 7. In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia; 8. Si chiede conferma che, a differenza dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento al costo (ossia senza applicazione del margine di agenzia).

Risposta :

Di seguito riscontro ai quesiti posti:

Risposta n. 1

Con riferimento al quesito formulato, si precisa che trovano piena applicazione le disposizioni contenute negli artt. 6, comma 8, e 16 del Capitolato Speciale.

In particolare, l’art. 16 disciplina espressamente le ipotesi e le modalità di esercizio del diritto di recesso da parte di ASP, prevedendo, tra l’altro, un preavviso di almeno 30 giorni solari nei casi ivi contemplati.

Pertanto, non si conferma la richiesta dell’operatore economico nella parte in cui si chiede di garantire, in ogni caso di recesso o risoluzione anticipata del contratto, la prosecuzione dei singoli rapporti di lavoro fino alla loro naturale scadenza, con conseguente integrale rimborso ad ASP dei relativi costi fino a tale scadenza.


Risposta n. 2

Ai fini della corretta applicazione della clausola sociale, si riportano di seguito i dati relativi al personale attualmente somministrato presso ASP:

  • n. 1 Istruttore amministrativo-contabile – Area Istruttori – rapporto di lavoro a tempo determinato;

Con riferimento ad eventuali accordi integrativi di secondo livello relativi alla durata dei rapporti di somministrazione, si precisa che non risultano attualmente in essere accordi integrativi di secondo livello che prevedano deroghe o limiti temporali ulteriori rispetto alla disciplina applicabile.


Risposta n. 3

Si conferma che ASP “Eppi-Manica-Salvatori”, in quanto Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, rientra nell’ambito delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. Tale disposizione ricomprende, tra le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.

Non si conferma, invece, l’interpretazione prospettata dall’operatore economico in ordine alla possibilità di stipulare automaticamente contratti di lavoro a tempo determinato della durata di 36 mesi.

L’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 consente alle pubbliche amministrazioni, nei limiti e con le modalità previste dall’ordinamento, di stipulare anche contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

La durata dei singoli rapporti sarà pertanto determinata da ASP in relazione alle esigenze temporanee che ne giustificano l’attivazione e nel rispetto della normativa vigente, senza che il presente Capitolato possa essere interpretato quale riconoscimento generalizzato della durata di 36 mesi per ciascun rapporto di somministrazione.


Risposta n. 4

Si conferma che la previsione contenuta nel modello requisiti non costituisce un refuso.

Il moltiplicatore unico orario desunto dal ribasso offerto dovrà risultare essere compreso tra 1,03 (= massimo ribasso consentito del 70%) e 1,10, con 1,10 quale valore assunto a base di gara.

Pertanto, saranno ammesse offerte con moltiplicatore compreso nell’intervallo indicato nella documentazione di gara.

La previsione deve intendersi integralmente confermata.


Risposta n. 5

Il riferimento all’“Allegato A” contenuto nell’art. 9, comma 2, del Capitolato Speciale è corretto.

L’Allegato A costituisce parte integrante della documentazione di gara e contiene la composizione del costo orario richiamata dal medesimo articolo.

Per mero errore materiale l’Allegato, costituito invero da due documenti, non è stato reso disponibile sul portale unitamente alla restante documentazione di gara, si è proceduto in data odierna alla sua pubblicazione sul portale di gara.

Tale pubblicazione è finalizzata esclusivamente a rendere disponibile un documento già espressamente richiamato dal Capitolato e non comporta modifiche alle condizioni economiche e contrattuali poste a base di gara.


Risposta n. 6

Si conferma che, in assenza di specifiche prescrizioni nella documentazione di gara, il concorrente può scegliere liberamente carattere, formato e interlinea della relazione tecnica.

L’indice e la copertina non sono computati nel limite delle 20 cartelle.

Eventuali ulteriori allegati potranno essere prodotti nei limiti e secondo le modalità previste dalla documentazione di gara, fermo restando che gli stessi non potranno essere utilizzati per eludere il limite massimo di pagine previsto per la relazione tecnica.

Con riferimento alla richiesta di presentazione di una copia oscurata della relazione tecnica, non sono consentiti oscuramenti ex allegato 1 disciplinare di gara.


Risposta n. 7

Con riferimento alla richiesta formulata, si precisa che l’art. 9, comma 8, del Capitolato Speciale stabilisce espressamente che ASP corrisponderà al Fornitore l’importo orario previsto dal medesimo articolo per le ore effettivamente prestate, rimanendo a carico del Fornitore le assenze del lavoratore.

La disciplina economica della gara è pertanto quella espressamente prevista dall’art. 9 del Capitolato e dall’Allegato A.

Di conseguenza, non è prevista l’applicazione del margine di agenzia sulle ore di assenza, né è prevista la loro contabilizzazione come ore ordinarie effettivamente lavorate.


Risposta n. 8

Non si conferma la richiesta nei termini prospettati.

L’art. 9 del Capitolato Speciale disciplina puntualmente le modalità di contabilizzazione e remunerazione del servizio e, al comma 8, prevede che ASP corrisponda al Fornitore l’importo orario relativo alle ore effettivamente prestate, rimanendo a carico del Fornitore le assenze a qualsiasi titolo effettuate dai lavoratori.

Pertanto, non è prevista una specifica e autonoma voce di fatturazione relativa ai ratei di ferie e permessi goduti, ulteriore rispetto alle componenti del costo del lavoro già considerate nella determinazione del costo orario secondo l’Allegato A.

Non potranno in ogni caso essere fatturate separatamente voci di costo già ricomprese nella tariffa oraria determinata secondo la documentazione di gara, al fine di evitare duplicazioni di costo.

La disciplina economica prevista dal Capitolato Speciale deve pertanto intendersi confermata.

Il Dirigente dell'Area Appalti

f.to dott. Alberto Prampolini

Chiarimento PI401727-26

Ultimo aggiornamento: 13/08/2026 13:34

Domanda : Spett.le Ente, Con riferimento a quanto previsto nel Disciplinare di gara, sezione “Offerta tecnica”, relativamente ai sub criteri 1 e 2 dell’Allegato 4, si chiede cortesemente di precisare quale certificazione debba essere posseduta ai fini dell’attribuzione del punteggio tabellare previsto. Il Disciplinare infatti riporta che: “con specifico riferimento ai sub criteri 1 e 2 l’offerta dovrà essere redatta utilizzando l’apposito Allegato 4; con riferimento a questi ultimi sub criteri il punteggio è integralmente attribuito se la certificazione è posseduta, altrimenti è assegnato punteggio pari a zero”. Si richiede pertanto di conoscere la denominazione esatta della/e certificazione/i cui i sub criteri 1 e 2 fanno riferimento (es. certificazioni di sistema quali ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA8000, ecc.), al fine di predisporre correttamente la documentazione tecnica. Si ringrazia anticipatamente per il riscontro. Cordiali saluti

Risposta : Spett.le

si comunica che per mero errore materiale nel Disciplinare di gara a pagina 5 sezione "OFFERTA TECNICA" è stata inserita erroneamente la seguente indicazione "con riferimento a questi ultimi sub-criteri il punteggio è integralmente attribuito se la certificazione è posseduta, altrimenti è assegnato punteggio pari a zero e, inoltre, in caso di mancata allegazione di copia della relativa certificazione il punteggio non è attribuito, in caso di mancata selezione il punteggio è attribuito solo se risulta allegata copia della certificazione, in caso di RTI il punteggio è attribuito solo se tutti i componenti posseggono la certificazione, altrimenti è assegnato punteggio pari a zero.".
Tale indicazione deve intendersi come non apposta e, pertanto, non deve essere considerata.

Distinti saluti

Il Dirigente dell'Area Appalti
f.to dott. Alberto Prampolini

Ultimo aggiornamento: 15-09-2026, 13:41