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Dati del bando

PROCEDURA APERTA ART. 71, D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AZIENDA SPECIALE “I MILLEFIORI” NOVELLARA (RE) – CPV 79620000-6 - CUI S02809180355202600003
Ente appaltanteUNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto333.666,56 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema17/08/2026
Termine richiesta chiarimenti10/09/2026 12:00
Termine presentazione delle offerte17/09/2026 12:00
Apertura busta amministrativa17/09/2026 12:01
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Prampolini Alberto

telefono: 0522655414

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1 — PROCEDURA APERTA ART. 71, D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AZIENDA SPECIALE “I MILLEFIORI” NOVELLARA (RE) – CPV 79620000-6 - CUI S02809180355202600003

CIG: BCB8578FA1
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI437075-26

Ultimo aggiornamento: 14/09/2026 14:52

Domanda : Spett. Ente, nel momento in cui un lavoratore somministrato gode dei giorni di ferie maturati, accade che sulle ore usufruite matura una quota di ratei di retribuzione che non è compresa all’interno dei costi del lavoro indicati. Occorre considerare che i lavoratori somministrati percepiscono una retribuzione oraria e non mensilizzata così accade per i lavoratori diretti, pertanto occorre operare per legge una giusta di trattamento. Di conseguenza, gestendo economicamente il lavoratore solo sulle ore, affinché possa maturare i giorni a godere e liquidare le ferie/premessi spettanti, per compensare la differenza è necessario fatturare la quota di retribuzione maturata durante le ore di ferie godute. Inoltre, trattandosi a tutti gli effetti di costo del lavoro, si specifica che i suddetti ratei non possono essere coperti dal margine di agenzia (anche in virtù del differente campo di applicazione delle imposte, ossia IVA su margine e IRAP su costo del lavoro). Alla luce di quanto esposto si chiede di confermare che i suddetti ratei potranno essere oggetto di fatturazione ad evento a costo (senza applicazione del margine);

Risposta : Si conferma


Il Dirigente dell'Area Appalti
f.to dott. Alberto Prampolini

Chiarimento PI414200-26

Ultimo aggiornamento: 10/09/2026 09:52

Domanda : Spett.le Ente, siamo a porre i seguenti quesiti: 1-Si segnala che B1 e B2 hanno minimi retributivi differenti. Si chiede quindi di pubblicare il costo del lavoro anche per il livello B1. 2-Si segnala un refuso nell’indicazione del minimo retributivo per il livello A2 che risulta essere di 1.544,35€ 3-Si segnala che i contributi da considerare nel conteggio del costo del lavoro sono quelli da CCNL delle Agenzie di Somministrazione (CNEL V212 e V213) , ovvero 28,68% di INPS e 1,40% di Aspi. Si chiede quindi di aggiornare le tabelle del costo del lavoro. 4-Considerato che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relativamente alla stipula del contratto, si chiede di poter ricevere una stima delle stesse, che dovranno essere rimborsate a codesta spettabile S.A 5-Nell’eventualità in cui si dovesse rendere necessario l’inserimento di nuove risorse, si chiede conferma che a saranno a carico dell’agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008 6-Si chiede conferma che possano essere rifatturate alla Azienda speciale Millefiori, tutte le assenze che possono intervenire durante il rapporto di lavoro, per la parte non direttamente rimborsata a dagli enti previdenziali e senza aggio di agenzia. 7-Visto che il ccnl di categoria dell’utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali e domenicali “non lavorate” ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo dell’ora ordinaria 8-Si chiede di chiarire quanti sono i lavoratori attualmente impiegati tramite somministrazione e se questi saranno oggetto di clausola sociale 9-Nel momento in cui un lavoratore somministrato gode dei giorni di ferie maturati, accade che sulle ore usufruite matura una quota di ratei di retribuzione (TFR, 13ma, 14ma e ferie) che non è compresa all’interno del costo orario base indicato in capitolato. Si chiede che tali ratei possano essere rifatturati al verificarsi dell’evento e al costo

Risposta :

Di seguito il riscontro ai quesiti posti:

1- 1.L''indicazione del livello B1 è un refuso, i costi sono riferiti al B2 categoria applicata alla figura OSS

2- 2.Si conferma un'errata digitazione , la retribuzione corretta è 1.544, 35 e non 1554,35. I costi sono corretti, calcolati sull'importo di 1.544,35

3- 3. Il calcolo dei contributi si ottiene sommando la voce " CONTRIBUTI EX INPDAP" e "CONTRIBUTI iNPS" e la somma va a coprire l'intera % indicata nel quesito. Lla voce " aspi" è quella descritta con "DIP TEMPO DET "

4- 4. Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata da registrare in caso d'uso.

5- 5.Si conferma che a carico dell'aggiudicatario è prevista solo la formazione sulla sicurezza, parte generale . Risposta già fornita a precedenti quesiti.

6- 6.Risposta già fornita a quesiti precedenti.

7- 7.Si conferma.

8- 8.Risposta già fornita a quesiti precedenti.

9- 9.Risposta già fornita a quesiti precedenti.


Il Dirigente dell’Area Appalti

f.to dott. Alberto Prampolini


Chiarimento PI435917-26

Ultimo aggiornamento: 10/09/2026 09:30

Domanda : Con la presente, in riferimento alla documentazione di gara e nello specifico a quanto previsto nel paragrafo "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", si richiedono i seguenti chiarimenti: 1. 2.1) con riferimento ai punti A) (Istanza di ammissione alla gara in bollo da € 16,00) e B) (Ricevuta di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00 mediante modello F24 ELIDE), si chiede conferma che l’imposta di bollo debba essere corrisposta una sola volta, alternativamente secondo la modalità di cui al punto A o di cui al punto B. 3. 4.2) in riferimento a quanto indicato al punto F) della Documentazione Amministrativa, relativo all'importo della garanzia provvisoria (fissato a € 6.673,33), si rileva che il testo rinvia alle riduzioni previste dall'art. 106, del D.Lgs. 36/2023. Si richiede conferma che, ai sensi del citato art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, sia ammissibile l'applicazione cumulativa delle seguenti riduzioni sull'importo della cauzione provvisoria: • •Riduzione del 30% per il possesso della certificazione del sistema di gestione della qualità (es. UNI EN ISO 9001); •Riduzione del 20% per il possesso ad esempio, del Rating di Legalità; •Riduzione del 10% in caso di garanzia emessa e gestita mediante modalità digitale verificabile.

Risposta :

Di seguito il riscontro ai quesiti posti:
1) Come da chiarimento pubblicato in data 08/09/26 (Rif. PI434481-26) l'imposta di bollo da € 16,00 deve essere versata in sede di gara una sola volta; tuttavia, deve essere corrisposta secondo le modalità di cui al punto B) del disciplinare di gara (p. 4/8) e come da modello F24 elide allegato.
2) Si conferma evidenziando che le riduzioni successive incidono percentualmente solo sull'importo ridotto dall'applicazione delle riduzioni precedenti.

Il Dirigente dell'Area Appalti
f.to dott.Alberto Prampolini

Chiarimento PI430643-26

Ultimo aggiornamento: 10/09/2026 08:47

Domanda : Spett.le Ente, con riferimento alla procedura di gara in oggetto, e presi favorevolmente in esame i chiarimenti già pubblicati in data 28/08/2026, la scrivente Società formula le seguenti residue richieste di chiarimento al fine di poter formulare un'offerta tecnica ed economica consapevole: 1. Si conferma che l'aggio massimo dell'8,10% stabilito a pagina 15 del Disciplinare di gara (a rettifica dell'Art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto) si applica uniformemente sia al periodo di contratto base di 24 mesi sia al periodo di proroga tecnica di 4 mesi? Si chiede inoltre di confermare che la percentuale di ribasso offerta in sede di offerta economica si applicherà sull'importo complessivo di aggio a base di gara pari a € 23.421,56, superando l'incongruenza matematica presente nella scomposizione economica allegata che limita l'aggio in proroga al 3,75% (€ 1.491,56 su un costo del personale di € 39.775,00). 2. Si conferma che la durata massima dell'eventuale proroga tecnica è stabilita in via definitiva in 4 mesi, così come indicato a pagina 15 del Disciplinare di gara, intendendosi superata e rettificata l'indicazione di "sei (6) mesi" riportata in modo contraddittorio in alcuni paragrafi dell'Art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto? 3. Si conferma che le quote retributive relative alle festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel periodo lavorativo (giornate festive non lavorate ma retribuite al personale somministrato per legge e in forza del CCNL AIOP Sanità Privata applicato) saranno regolarmente rimborsate all'Agenzia a costo puro, in quanto oneri retributivi obbligatori spettanti al lavoratore? 4. Si conferma che la quota di ratei contrattuali e contributivi (tredicesima mensilità, TFR, ferie e permessi) che si genera e matura in capo al lavoratore in forza di legge durante le ore di ferie e permessi effettivamente goduti nel corso della missione sarà regolarmente rimborsata all'Agenzia a costo puro? A tal riguardo, si evidenzia che tale specifica quota (ovvero il rateo maturato sul goduto), differentemente da quanto indicato nel Chiarimento n. 6, non è compresa e non può essere coperta dal calcolo del costo orario a base di gara, in quanto durante il godimento delle ferie le ore lavorate fatturabili sono pari a zero (impedendo l'applicazione della tariffa oraria di cui all'Art. 13 del Capitolato). Inoltre, non sapendo né quando né quante ferie il lavoratore potrà effettivamente godere nel corso della somministrazione, questo dato risulta oggettivamente incalcolabile a priori, rendendo del tutto aleatoria e imprevedibile la pianificazione della marginalità dell'Agenzia aggiudicataria. Trattandosi pertanto di un costo vivo, non preventivabile ma dovuto per legge, se ne richiede la conferma del rimborso. 5. Si conferma che, in caso di aggiudicazione e di effettivo assorbimento del personale in adempimento della clausola sociale (Art. 10 bis del Capitolato), qualora l'operatore OSS attualmente in servizio debba essere assunto con l'inquadramento in Categoria B3 in conformità all'Allegato 1 del Capitolato (a fronte della Categoria B2 prevista per il medesimo profilo nel prospetto dei costi orari a base di gara di cui all'Art. 2), all'Agenzia aggiudicataria sarà riconosciuto il ricalcolo e il conseguente adeguamento della tariffa oraria di rimborso sulla base del costo contrattuale reale di tale superiore inquadramento? 6. Si chiede di comunicare, in sede di riscontro alla presente richiesta di chiarimento, le date contrattuali (inizio e scadenza dei rapporti in corso) e l'anzianità di servizio reale di ciascuno dei lavoratori interessati dalla clausola sociale di cui all'Allegato 1 del Capitolato.

Risposta :

Di seguito riscontro ai quesiti posti:

1. L'aggio si applica a tutte le prestazioni, quindi anche a quelle eventualmente richieste con la proroga, che come tutte le opzioni di durata presuppone l'esecuzione delle prestazioni alle medesime condizioni offerte e contrattualizzate.

2.Si conferma che la proroga tecnica è prevista di 4 mesi; laddove è rimasto scritto 6 mesi si tratta di un refuso

3. Risposta già fornita a quesito analogo

4. Si conferma

5. Non si conferma, il CCNL prevede l'inquadramento in cat B3 per il personale OSS solo dopo 3 anni di servizi, altrimenti è inquadrato in cat B2

6. Gli elementi utili sono già stati forniti rispondendo ad altri quesiti.

Il Dirigente dell’Area Appalti

f.to dott. Alberto Prampolini


Chiarimento PI430632-26

Ultimo aggiornamento: 08/09/2026 15:54

Domanda : Spett.le Ente, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 1) Con riferimento alla previsione di cui al disciplinare di gara allegato 1, ove previsto che "L’aggiudicatario sarà designato responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 del Regolamento U.E. 679/2016" si rende necessario precisare che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell’Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice in cui si inserisce “nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo” di quest’ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015). Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell’impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali. Per definizione (art. 4, par.1, n.8 e art. 28 Reg.UE 2016/679), infatti, il Responsabile del Trattamento è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”. Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection. Quindi, i trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da parte dell’utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di titolare del trattamento, con i suoi dipendenti diretti. Si chiede quindi di confermare che l'aggiudicatario agirà quale titolare autonomo del trattamento dati così come anche stabilito dall'art. 4 del codice di condotta privacy delle agenzie di somministrazione lavoro 2) Con riferimento alla richiesta di documentazione necessaria per la verifica della responsabilità solidale (a titolo esemplificativo e non esaustivo contratto di lavoro, busta paga. etc..) si chiede a Codesta Stazione Appaltante che la suddetta documentazione potrà essere fornita, nel rispetto della normativa in materia di privacy e data protection oscurata nei dati particolari e non necessari, ciò al fine di ridurre al minimo il flusso di informazioni effettivamente necessarie, evitando che siano trattati dati superflui ed eccessivi. 3) Con riferimento alla previsione di cui all'art. Art. 8 - Obblighi di condotta del capitolato di gara, si segnala che il lavoratore somministrato, ai sensi dell'art. 30 d. lgs. 81/15, agisce nell'interesse e sotto la direzione e controllo dell'azienda utilizzatrice. L'agenzia per il lavoro potrà quindi avere un mero onere informativo ma non di controllo sull'operato dei somministrati. Di conseguenza alcuna contestazione potrà essere sollevata alla stessa alcuna contestazione in caso di violazione ovvero essere previste ipotesi di risoluzione contrattuale. Per contro sarà possibile agire a livello disciplinare nei confronti dei somministrati. Si chiede di confermare 4) Con riferimento alla previsione di cui all'Art. 15 - Inadempienze e penalità del capitolato di gara si chiede di espungere dalle ipotesi di applicazione delle penali tutte le circostanze che esulano dal servizio fornito ovvero la somministrazione di lavoro e che attengono all'operato dei somministrati che si ricorda agiscono nell'interesse e sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore (comportamento gravemente scorretto degli addetti al servizio nei confronti degli utenti o familiari o dipendenti dell'Azienda o nell'esecuzione del servizio e per i quali l’Azienda ha chiesto l’avvio dell’azione disciplinare €. 100,00) 5) Si chiede di confermare che nelle ipotesi di recesso i contratti di lavoro in essere saranno onorati sino al termine contrattualmente pattuito con oneri a carico dell'azienda speciale (ex artt. 33, comma 2 d. lgs. 81/15 e 45 CCNL agenzie per il lavoro) salvo nel caso di mancato superamento del periodo di prova e/o giusta causa di recesso. Cordiali Saluti

Risposta : Di seguito riscontro ai quesiti posti:

1) Il quesito non è ritenuto rilevante per la formulazione dell'offerta.
2) Si conferma, i dati devono essere sufficienti a garantire lo scopo.
3) Come già riscontrato con chiarimento pubblicato in data 07/09/2026 (Rif. PI433461-26), il quesito non è pertinente per la formulazione dell'offerta.
4) Si rettifica richiamando l'applicazione della riduzione unicamente alle previsioni del CCNL sanità privata per quanto riguarda le sanzioni eventualmente applicate al dipendente (es. multa).
5) Si chiede di prendere nota del chiarimento pubblicato in data 07/09/2026 - Rif. PI433461-26.
Il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI432816-26

Ultimo aggiornamento: 08/09/2026 09:35

Domanda : Buongiorno, si chiede conferma che l'imposta di bollo di cui al punto B) previsto nella sezione DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA sia lo stesso bollo previsto al punto A) della medesima sezione, e che NON debbano essere considerati come due imposte di bollo da 16€ l'una.

Risposta : Si conferma.

Il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI417299-26

Ultimo aggiornamento: 07/09/2026 14:14

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, riportiamo le seguenti richieste di chiarimento: •Capitolato art. 5. In merito al possibile giudizio di inidoneità alla mansione, si invita a confermare che la sostituzione di una risorsa e la risoluzione del contratto di lavoro potrà aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa. Invero, in caso di accertamento sanitario che attesti l'inidoneità alla mansione, il lavoratore dovrà essere adibito a mansione compatibile al proprio status di salute o, in difetto, garantire comunque la sua retribuzione fino a fine missione •Capitolato art. 6-8. Con riferimento agli aspetti di riservatezza cui è tenuto a conformarsi anche il personale somministrato, nonché al rispetto degli obblighi di condotta gravanti sui lavoratori stessi, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2015, il potere direttivo e di controllo nei confronti dei lavoratori somministrati è attribuito all'utilizzatore. Considerato, inoltre, che le informazioni riservate sono nella disponibilità e titolarità della Committenza, qualora l'Ente ravvisi specifiche esigenze in merito ai contenuti degli obblighi di riservatezza, si invita codesta Amministrazione a predisporre un apposito documento disciplinante tali aspetti e a vigilare sul rispetto delle relative prescrizioni da parte dei lavoratori temporanei. In presenza di eventuali condotte non conformi, l'Ente potrà richiedere all'Agenzia per il Lavoro l'attivazione del procedimento disciplinare previsto dalla normativa e dalla disciplina contrattuale applicabile. •Capitolato art. 15. Si chiede di precisare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all’agenzia e che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia •Capitolato art. 16. Si chiede di rettificare specificando che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, laddove l’ente eserciti facoltà di recesso dovrà rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori” •Capitolato art. 19. Si chiede di precisare che ai fini del servizio di somministrazione entrambe le parti ricopriranno il ruolo di titolari autonomi del trattamento •Capitolato art. 2 e Chiarimento n. 6: si evidenzia che nella costruzione del costo indicata è verificata la presenza dei ratei ferie/permessi nella costruzione di costo ma questi risultano essere quelli non goduti; invece, nella somministrazione di lavoro, sono presenti anche i ratei ferie/permessi goduti che si verificano solo quando quest'ultimi vengono usufruiti. Pertanto, si chiede conferma che, data la possibilità di rifatturare tutti gli elementi di costo del lavoro senza margine sostenuti, che anche quest'ultimi ratei siano fatturati al costo sostenuto senza margine. Cordiali Saluti

Risposta : Di seguito riscontro ai quesiti posti:

1 - Il lavoratore che diventa inidoneo alla mansione durante il periodo contrattuale dovrà di norma essere sostituito per garantire continuità al servizio. In merito alla sopraggiunta inidoneità del lavoratore alla mansione si applicano le previsioni del Dlgs. 81/2008 e smi;
2 - Il quesito non è pertinente per la formulazione dell'offerta;
3 - Si conferma che l'a comminazione delle eventuali penali avverrà tramite apposita nota di debito e non potrà eccedere il 20% del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia;
4 - Il recesso dal contratto con l'agenzia salvaguarda le missioni in essere al momento dell'interruzione del contratto che verranno rispettate fino alla naturale scadenza;
5 - Si conferma;
6 - Si conferma.
Il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI427214-26

Ultimo aggiornamento: 07/09/2026 13:50

Domanda : Gentilissimi, si chiedono i seguenti chiarimenti: 1) Si chiede conferma che, in conformità a quanto previsto dall’art. 35, comma 4 del D. Lgs. n.81/2015 e dal D. Lgs. n. 81/2008, l'aggiudicatario ha in capo l'obbligo di formazione generale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, mentre la formazione specifica, l’addestramento all’uso delle attrezzature e l’informazione sui rischi connessi alle attività svolte presso i luoghi di lavoro dell’Ente utilizzatore siano di esclusiva competenza e responsabilità dell’Ente stesso, in quanto soggetto che dirige e controlla l’attività lavorativa dei lavoratori somministrati. 2) Con riferimento all’art. 23 del Capitolato Speciale d’Appalto, che per “massimo di 4 fogli fronte-retro” si intendano 8 facciate formato A4. 3) Si chiede se possano essere forniti allegati alla Relazione Tecnica, quali ad esempio CV e schede esplicative dei servizi proposti, e che questi non concorrano al conteggio del numero massimo di facciate previste.

Risposta : Di seguito riscontro ai quesiti posti:

1 - Si conferma che la competenza dell'aggiudicatario si limita alla formazione generale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2 - Si conferma che 4 fogli fronte/retro equivalgono a 8 facciate/cartelle.
3 - La scelta dei contenuti dell'offerta tecnica è a discrezione del concorrente, ma sono esclusi dal computo solamente indici e copertine.
Il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI406577-26

Ultimo aggiornamento: 28/08/2026 14:11

Domanda : Spettabile Stazione Appaltante, Siamo a chiedere di poter avere il dato degli indicatori di tempestività di pagamento anno 2025 e I II trimestre 2026 non presente nel sito dell'amministrazione . La richiesta viene effettuata per avere contezza del rispetto dei tempi di pagamento delle fatture correttamente emesse e conformi al servizio prestato fissato per legge a 30 giorni dal ricevimento fattura. In attesa di riscontro porgiamo cordiali saluti.

Risposta : In allegato quanto richiesto.

Il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI406425-26

Ultimo aggiornamento: 26/08/2026 10:22

Domanda : Spett.le Ente: CHIARIMENTO 1: Si rileva una discordanza tra l'art. 25 del Capitolato Speciale, che individua quale foro competente quello di Reggio Emilia, e il disciplinare di gara, che indica invece la competenza esclusiva del Foro di Ferrara. Si chiede di confermare quale sia il foro effettivamente competente. CHIARIMENTO 2: L'art. 23 del Capitolato prevede per l'offerta tecnica un limite di 4 fogli fronte/retro in formato A4, esclusi copertina e indice. Si chiede di confermare che entro tale limite siano ammesse anche eventuali tabelle o schemi riepilogativi, e se debba trattarsi di un unico documento omnicomprensivo per tutti i sub-criteri. CHIARIMENTO 3: Lallegato 1 al Capitolato indica n. 2 infermieri con contratto in scadenza al 31/08/2026, data anteriore al termine della presentazione dell'offerta. Si chiede di confermare se tali unità continueranno a prestare serviio presso L'Azienda Speciale I Millefiori oltre tale scadenza e se pertanto debbano essere considerate ai fini dell'applicazione della clausola sociale. CHIARIMENTO 4: L'art. 12 del Capitolato prevede che, in caso di malattia, il corrispettivo corrisponda al costo effettivamente sostenuto per il dipendente al netto del trattamento a carico INPS. Si chiede di confermare che tale voce venga fatturata al costo, senza applicazione del margine di agenzia offerto. CHIARIMENTO 5: Il Capitolato non disciplina espressamente il trattamento economico e le modalità di fatturazione del periodo di infortunio del lavoratore somministrato. Si chiede di confermare se, analogamente a quanto previsto per la malattia dall'art. 12, il relativo costo, debba essere fatturato al solo costo, senza applicazione del margine di agenzia. CHIARIMENTO6: Il prospetto annaltico del costo orario di cui all'art. 2 del Capitolato risulta già comprensivo nella determinazione della retribuzione mensile lorda con ratei, dei ratei di tredicesima e delle ferie/permessi, da cui deriva la retribuzione oraria complessiva offerta a base di gara. Si chiede di confermare che tali ratei siano pertanto interamente assorbiti nella tariffa oraria e non possano/debbano formare oggetto di ulteriore e autonoma fatturazione in aggiunta a costo orario. CHIARIMENTO 7: L'art. 23 del Capitolato, nel disciplinare i limiti redazionali della redazione tecnica, indica esclusivamente il limite massimo di 4 fogli frote/retro in formato A4, senza specificare carattere, dimensione e interlinea da utilizzare. Si chiede di confermare che tali parametri siano liberamente determinati dal concorrente, purchè nel rispetto della leggibilità del documento e del limite dimensionale massimo previsto. CHIARIMENTO 8: Si chiede di conoscere quale sia l'Agenzia che attualmente svolge il servizio di somministrazione di lavoro presso l'Azienda Speciale "I Millefiori", nonchè il margine/aggio orario attualmente applicato CHIARIMENTO 9: Si chiede di redere noto il tasso di assenteismo, al netto delle ferie, registrato dal personale attualmente somministrato, se disponibile disaggregato per profilo professionale.

Risposta : Di seguito riscontro ai quesiti posti:

1. Il disciplinare di gara riporta un refuso. Il foro competente è quello di Reggio Emilia.
2. Come indicato nel capitolato, la relazione deve essere unica.
3. Solo uno dei due infermieri potrebbe continuare.
4. Si conferma.
5. Si conferma.
6. Si conferma.
7. Si conferma.
8. Attualmente una delle figure infermieristiche è fornita da During spa, mentre le altre figure da OASI lavoro.
Il secondo dato non è stato fornito dal Committente.
9. Il tasso di assenteismo è 0 ( zero) per una delle due figure (infermiere che potrebbe proseguire) e 2,6% per la figura oss.
Il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)

Ultimo aggiornamento: 24-09-2026, 14:03