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Dati del bando

PROCEDURA APERTA ART. 71, D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AZIENDA SPECIALE “I MILLEFIORI” NOVELLARA (RE) – CPV 79620000-6 - CUI S02809180355202600003
Ente appaltanteUNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Stato proceduraPresentazione Offerte/Risposte
Importo appalto333.666,56 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema17/08/2026
Termine richiesta chiarimenti10/09/2026 12:00
Termine presentazione delle offerte17/09/2026 12:00
Apertura busta amministrativa17/09/2026 12:01
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Prampolini Alberto

telefono: 0522655414

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1PROCEDURA APERTA ART. 71, D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AZIENDA SPECIALE “I MILLEFIORI” NOVELLARA (RE) – CPV 79620000-6 - CUI S02809180355202600003

CIG: BCB8578FA1
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI417299-26

Ultimo aggiornamento: 07/09/2026 14:14

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, riportiamo le seguenti richieste di chiarimento: •Capitolato art. 5. In merito al possibile giudizio di inidoneità alla mansione, si invita a confermare che la sostituzione di una risorsa e la risoluzione del contratto di lavoro potrà aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa. Invero, in caso di accertamento sanitario che attesti l'inidoneità alla mansione, il lavoratore dovrà essere adibito a mansione compatibile al proprio status di salute o, in difetto, garantire comunque la sua retribuzione fino a fine missione •Capitolato art. 6-8. Con riferimento agli aspetti di riservatezza cui è tenuto a conformarsi anche il personale somministrato, nonché al rispetto degli obblighi di condotta gravanti sui lavoratori stessi, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2015, il potere direttivo e di controllo nei confronti dei lavoratori somministrati è attribuito all'utilizzatore. Considerato, inoltre, che le informazioni riservate sono nella disponibilità e titolarità della Committenza, qualora l'Ente ravvisi specifiche esigenze in merito ai contenuti degli obblighi di riservatezza, si invita codesta Amministrazione a predisporre un apposito documento disciplinante tali aspetti e a vigilare sul rispetto delle relative prescrizioni da parte dei lavoratori temporanei. In presenza di eventuali condotte non conformi, l'Ente potrà richiedere all'Agenzia per il Lavoro l'attivazione del procedimento disciplinare previsto dalla normativa e dalla disciplina contrattuale applicabile. •Capitolato art. 15. Si chiede di precisare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all’agenzia e che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia •Capitolato art. 16. Si chiede di rettificare specificando che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, laddove l’ente eserciti facoltà di recesso dovrà rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori” •Capitolato art. 19. Si chiede di precisare che ai fini del servizio di somministrazione entrambe le parti ricopriranno il ruolo di titolari autonomi del trattamento •Capitolato art. 2 e Chiarimento n. 6: si evidenzia che nella costruzione del costo indicata è verificata la presenza dei ratei ferie/permessi nella costruzione di costo ma questi risultano essere quelli non goduti; invece, nella somministrazione di lavoro, sono presenti anche i ratei ferie/permessi goduti che si verificano solo quando quest'ultimi vengono usufruiti. Pertanto, si chiede conferma che, data la possibilità di rifatturare tutti gli elementi di costo del lavoro senza margine sostenuti, che anche quest'ultimi ratei siano fatturati al costo sostenuto senza margine. Cordiali Saluti

Risposta : Di seguito riscontro ai quesiti posti:

1 - Il lavoratore che diventa inidoneo alla mansione durante il periodo contrattuale dovrà di norma essere sostituito per garantire continuità al servizio. In merito alla sopraggiunta inidoneità del lavoratore alla mansione si applicano le previsioni del Dlgs. 81/2008 e smi;
2 - Il quesito non è pertinente per la formulazione dell'offerta;
3 - Si conferma che l'a comminazione delle eventuali penali avverrà tramite apposita nota di debito e non potrà eccedere il 20% del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia;
4 - Il recesso dal contratto con l'agenzia salvaguarda le missioni in essere al momento dell'interruzione del contratto che verranno rispettate fino alla naturale scadenza;
5 - Si conferma;
6 - Si conferma.
Il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI427214-26

Ultimo aggiornamento: 07/09/2026 13:50

Domanda : Gentilissimi, si chiedono i seguenti chiarimenti: 1) Si chiede conferma che, in conformità a quanto previsto dall’art. 35, comma 4 del D. Lgs. n.81/2015 e dal D. Lgs. n. 81/2008, l'aggiudicatario ha in capo l'obbligo di formazione generale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, mentre la formazione specifica, l’addestramento all’uso delle attrezzature e l’informazione sui rischi connessi alle attività svolte presso i luoghi di lavoro dell’Ente utilizzatore siano di esclusiva competenza e responsabilità dell’Ente stesso, in quanto soggetto che dirige e controlla l’attività lavorativa dei lavoratori somministrati. 2) Con riferimento all’art. 23 del Capitolato Speciale d’Appalto, che per “massimo di 4 fogli fronte-retro” si intendano 8 facciate formato A4. 3) Si chiede se possano essere forniti allegati alla Relazione Tecnica, quali ad esempio CV e schede esplicative dei servizi proposti, e che questi non concorrano al conteggio del numero massimo di facciate previste.

Risposta : Di seguito riscontro ai quesiti posti:

1 - Si conferma che la competenza dell'aggiudicatario si limita alla formazione generale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2 - Si conferma che 4 fogli fronte/retro equivalgono a 8 facciate/cartelle.
3 - La scelta dei contenuti dell'offerta tecnica è a discrezione del concorrente, ma sono esclusi dal computo solamente indici e copertine.
Il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI406577-26

Ultimo aggiornamento: 28/08/2026 14:11

Domanda : Spettabile Stazione Appaltante, Siamo a chiedere di poter avere il dato degli indicatori di tempestività di pagamento anno 2025 e I II trimestre 2026 non presente nel sito dell'amministrazione . La richiesta viene effettuata per avere contezza del rispetto dei tempi di pagamento delle fatture correttamente emesse e conformi al servizio prestato fissato per legge a 30 giorni dal ricevimento fattura. In attesa di riscontro porgiamo cordiali saluti.

Risposta : In allegato quanto richiesto.

Il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI406425-26

Ultimo aggiornamento: 26/08/2026 10:22

Domanda : Spett.le Ente: CHIARIMENTO 1: Si rileva una discordanza tra l'art. 25 del Capitolato Speciale, che individua quale foro competente quello di Reggio Emilia, e il disciplinare di gara, che indica invece la competenza esclusiva del Foro di Ferrara. Si chiede di confermare quale sia il foro effettivamente competente. CHIARIMENTO 2: L'art. 23 del Capitolato prevede per l'offerta tecnica un limite di 4 fogli fronte/retro in formato A4, esclusi copertina e indice. Si chiede di confermare che entro tale limite siano ammesse anche eventuali tabelle o schemi riepilogativi, e se debba trattarsi di un unico documento omnicomprensivo per tutti i sub-criteri. CHIARIMENTO 3: Lallegato 1 al Capitolato indica n. 2 infermieri con contratto in scadenza al 31/08/2026, data anteriore al termine della presentazione dell'offerta. Si chiede di confermare se tali unità continueranno a prestare serviio presso L'Azienda Speciale I Millefiori oltre tale scadenza e se pertanto debbano essere considerate ai fini dell'applicazione della clausola sociale. CHIARIMENTO 4: L'art. 12 del Capitolato prevede che, in caso di malattia, il corrispettivo corrisponda al costo effettivamente sostenuto per il dipendente al netto del trattamento a carico INPS. Si chiede di confermare che tale voce venga fatturata al costo, senza applicazione del margine di agenzia offerto. CHIARIMENTO 5: Il Capitolato non disciplina espressamente il trattamento economico e le modalità di fatturazione del periodo di infortunio del lavoratore somministrato. Si chiede di confermare se, analogamente a quanto previsto per la malattia dall'art. 12, il relativo costo, debba essere fatturato al solo costo, senza applicazione del margine di agenzia. CHIARIMENTO6: Il prospetto annaltico del costo orario di cui all'art. 2 del Capitolato risulta già comprensivo nella determinazione della retribuzione mensile lorda con ratei, dei ratei di tredicesima e delle ferie/permessi, da cui deriva la retribuzione oraria complessiva offerta a base di gara. Si chiede di confermare che tali ratei siano pertanto interamente assorbiti nella tariffa oraria e non possano/debbano formare oggetto di ulteriore e autonoma fatturazione in aggiunta a costo orario. CHIARIMENTO 7: L'art. 23 del Capitolato, nel disciplinare i limiti redazionali della redazione tecnica, indica esclusivamente il limite massimo di 4 fogli frote/retro in formato A4, senza specificare carattere, dimensione e interlinea da utilizzare. Si chiede di confermare che tali parametri siano liberamente determinati dal concorrente, purchè nel rispetto della leggibilità del documento e del limite dimensionale massimo previsto. CHIARIMENTO 8: Si chiede di conoscere quale sia l'Agenzia che attualmente svolge il servizio di somministrazione di lavoro presso l'Azienda Speciale "I Millefiori", nonchè il margine/aggio orario attualmente applicato CHIARIMENTO 9: Si chiede di redere noto il tasso di assenteismo, al netto delle ferie, registrato dal personale attualmente somministrato, se disponibile disaggregato per profilo professionale.

Risposta : Di seguito riscontro ai quesiti posti:

1. Il disciplinare di gara riporta un refuso. Il foro competente è quello di Reggio Emilia.
2. Come indicato nel capitolato, la relazione deve essere unica.
3. Solo uno dei due infermieri potrebbe continuare.
4. Si conferma.
5. Si conferma.
6. Si conferma.
7. Si conferma.
8. Attualmente una delle figure infermieristiche è fornita da During spa, mentre le altre figure da OASI lavoro.
Il secondo dato non è stato fornito dal Committente.
9. Il tasso di assenteismo è 0 ( zero) per una delle due figure (infermiere che potrebbe proseguire) e 2,6% per la figura oss.
Il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)

Ultimo aggiornamento: 07-09-2026, 14:55