Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, la presente per richiedere alcune informazioni relative alla gara in oggetto. Considerato che, ai fini della determinazione del costo della manodopera e della base di gara, la Stazione Appaltante ha assunto quale riferimento per entrambe le figure di bibliotecario il profilo Fascia III – Livello VI del CCNL per i dipendenti dei servizi della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero – codice T711, applicando un costo medio orario di € 31,18 riferito, come espressamente indicato negli atti di gara, ai valori di marzo 2023, si chiede di chiarire il criterio professionale, contrattuale ed economico che ha condotto all’individuazione di tale specifico livello e di tale parametro di costo. Dalla declaratoria del CCNL citato, infatti, il livello individuato appare caratterizzato da funzioni di elevata responsabilità e autonomia professionale, gestionale e organizzativa, con competenze relative anche alla programmazione e alla soluzione di problematiche gestionali e organizzative. Tali caratteristiche non sembrano immediatamente corrispondenti alle mansioni attribuite negli atti di gara ai due operatori di biblioteca, prevalentemente riferite ad attività di front-office, prestito, catalogazione, supporto bibliografico, promozione della lettura, attività culturali e back office, mentre le funzioni di coordinamento del servizio risultano autonomamente individuate. Si rileva inoltre che il personale attualmente impiegato e interessato dalla clausola sociale è costituito da n. 2 bibliotecari inquadrati rispettivamente ai livelli D2 e D1 del CCNL Cooperative Sociali. A mero titolo comparativo, i costi medi orari tabellari relativi a tali livelli risultano sensibilmente inferiori al costo di € 31,18/ora assunto dalla Stazione Appaltante, con uno scostamento indicativo nell’ordine di circa il 17-22%, prima di considerare gli specifici elementi retributivi individuali del personale attualmente impiegato. Si evidenzia altresì che il costo di € 31,18/ora assunto dalla Stazione Appaltante è ricavato da valori tabellari riferiti a marzo 2023, mentre l’esecuzione dell’appalto è prevista per il biennio 2027-2028. Si chiede pertanto di chiarire se la Stazione Appaltante ritenga tale parametro tuttora idoneo ai fini della determinazione del costo della manodopera e della base di gara oppure se debba essere considerato unicamente quale riferimento estimativo. Alla luce di quanto sopra, si chiede in particolare di precisare: 1.per quale ragione sia stato assunto quale riferimento, per entrambe le figure di bibliotecario, il VI livello della III Fascia del CCNL T711, anziché un livello maggiormente corrispondente alle mansioni concretamente richieste nell’ambito del presente appalto; 2.se il riferimento alla Fascia III – Livello VI costituisca uno specifico livello di inquadramento professionale ed economico che la Stazione Appaltante ritiene necessario garantire nell’esecuzione del servizio oppure rappresenti esclusivamente un parametro utilizzato ai fini della determinazione estimativa della base di gara e del costo della manodopera; 3.se, tenuto conto che il costo medio orario di € 31,18 utilizzato negli atti di gara è riferito a marzo 2023, la Stazione Appaltante ritenga confermata tale quantificazione anche ai fini dell’esecuzione del servizio nel biennio 2027-2028; 4.qualora il predetto livello e il relativo costo costituiscano esclusivamente parametri estimativi, se l’operatore economico possa determinare il costo della manodopera da indicare in offerta sulla base degli effettivi inquadramenti del personale impiegato e delle mansioni concretamente svolte, nel rispetto del CCNL applicato e delle disposizioni relative all’equivalenza delle tutele; 5.in particolare, se sia ammissibile, nell’ambito dell’applicazione della clausola sociale, mantenere gli attuali inquadramenti D1 e D2 del CCNL Cooperative Sociali, ove compatibili con le mansioni richieste e previa dimostrazione dell’equivalenza delle tutele rispetto al CCNL individuato dalla Stazione Appaltante, indicando conseguentemente in offerta un costo della manodopera inferiore rispetto all’importo di € 137.690,88 stimato negli atti di gara; 6.in caso affermativo, se il differenziale derivante dai diversi inquadramenti contrattuali possa costituire elemento idoneo a giustificare il minor costo della manodopera in sede di verifica della congruità dell’offerta e quali elementi o documenti debbano essere prodotti dall’operatore economico a relativa dimostrazione. Si chiede pertanto di chiarire, in definitiva, se il costo della manodopera indicato negli atti di gara debba essere considerato quale parametro economico vincolante collegato allo specifico inquadramento Fascia III – Livello VI, oppure se possa essere legittimamente rideterminato dall’operatore economico sulla base del CCNL effettivamente applicato, degli inquadramenti del personale e delle mansioni richieste, fermo restando il rispetto dei minimi retributivi e dell’equivalenza delle tutele prevista dalla normativa vigente. Si rimane pertanto in attesa di cortese riscontro in merito, ricordando l’eventualità prevista dall’art. 92 comma 2 del d.lgs. 36/2023. Qualora all’interno degli atti di gara trovino risposta uno o più dei quesiti posti, o in caso questi ultimi siano non pertinenti in relazione alla procedura in oggetto, si prega la stazione appaltante di soprassedere alla nostra richiesta.
Risposta :
Buongiorno, in relazione al quesito formulato sentito il Responsabile Unico di Progetto (RUP) dell’Ente delegante la procedura di appalto in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti richiesti:
1) Il riferimento, per entrambe le figure di bibliotecario, al VI livello della III fascia del CCNL T711 è stato assunto dalla Stazione appaltante ai fini della determinazione del costo della manodopera posto a base di gara, quale parametro retributivo ritenuto idoneo a garantire un'adeguata valorizzazione economica dei profili professionali richiesti per l'esecuzione del servizio. La scelta è stata effettuata in via prudenziale, tenendo conto della qualificazione professionale richiesta e al fine di evitare una sottostima del costo della manodopera. Il livello indicato negli atti di gara costituisce pertanto il parametro utilizzato dalla Stazione appaltante per la stima del costo della manodopera e non implica necessariamente che l'operatore economico debba organizzare il servizio mediante personale inquadrato nel medesimo livello, fermo restando che l'eventuale diverso inquadramento dovrà essere coerente con le mansioni effettivamente svolte, con il CCNL applicato e con i relativi minimi salariali inderogabili.
2) Tale riferimento non costituisce uno specifico requisito di esecuzione e non comporta, pertanto, l’obbligo per l’operatore economico di applicare al personale impiegato nell’esecuzione del servizio il medesimo livello di inquadramento. Resta ferma la facoltà dell’operatore economico di organizzare il servizio secondo la propria autonomia imprenditoriale e di applicare al personale i livelli di inquadramento coerenti con le mansioni effettivamente svolte e con il CCNL applicabile, nel rispetto della normativa vigente e dei trattamenti salariali minimi inderogabili. Il livello indicato negli atti di gara rileva, pertanto, quale parametro per la stima effettuata dalla Stazione Appaltante e non quale livello minimo contrattuale imposto per l’esecuzione del servizio.
3) Il costo medio orario di € 31,18, assunto negli atti di gara, costituisce il parametro utilizzato dalla Stazione Appaltante ai fini della determinazione estimativa del costo della manodopera posto a base di gara, sulla base dei valori risultanti dalle tabelle ministeriali allora assunte a riferimento.
Si precisa, inoltre, che il valore di € 31,18 è quello risultante dalle tabelle di cui al D.D. n. 36 del 19 maggio 2025, con decorrenza marzo 2023. Il successivo D.D. n. 80 del 23 settembre 2026 ha aggiornato i valori del costo medio orario del lavoro per il settore Federculture, con decorrenza dicembre 2024, marzo 2026 e luglio 2026. Tale decreto, però, è successivo alla pubblicazione della presente procedura.
4) Il riferimento relativo al costo della manodopera costituisce un parametro utilizzato dalla Stazione Appaltante ai fini della determinazione estimativa del costo della manodopera posto a base di gara e non costituisce, di per sé, un livello di inquadramento obbligatorio per l’esecuzione del servizio.
L’operatore economico può pertanto determinare il costo della manodopera indicato in offerta sulla base degli effettivi inquadramenti del personale che intende impiegare e delle mansioni concretamente svolte, purché tali inquadramenti risultino coerenti con le mansioni richieste, con il CCNL applicato e con i relativi trattamenti economici e normativi, nel rispetto dei minimi salariali inderogabili.
Qualora l’operatore economico intenda applicare un CCNL diverso da quello individuato dalla Stazione Appaltante negli atti di gara, dovrà rendere la dichiarazione prevista dall’art. 11 del d.lgs. 36/2023 in ordine all’equivalenza delle tutele economiche e normative. La relativa dichiarazione di equivalenza sarà oggetto di verifica da parte della Stazione Appaltante. Tale verifica costituisce un autonomo adempimento rispetto alla verifica della congruità del costo della manodopera.
Resta altresì fermo che l’eventuale costo della manodopera indicato dall’operatore economico in misura inferiore rispetto alla stima effettuata dalla Stazione Appaltante dovrà risultare adeguatamente giustificabile nell’ambito della verifica di congruità dell’offerta, ove dovuta.
5) sì è possibile
6) Il diverso livello di inquadramento contrattuale può incidere sul costo della manodopera e può, pertanto, costituire uno degli elementi idonei a giustificare un eventuale scostamento rispetto alla stima effettuata dalla Stazione Appaltante. Tale elemento, tuttavia, non è di per sé sufficiente a dimostrare la congruità dell’offerta, la quale deve essere valutata complessivamente, avuto riguardo all’effettiva organizzazione del servizio e alla sostenibilità dei relativi costi.
In particolare, nell’ambito della verifica di congruità, potranno assumere rilievo, ove effettivamente sussistenti e adeguatamente documentati, elementi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diversa composizione del personale impiegato, i relativi livelli di inquadramento e gli elementi retributivi connessi all’anzianità, il diverso monte ore necessario per l’esecuzione delle prestazioni, eventuali agevolazioni contributive legittimamente applicabili, nonché specifiche modalità di organizzazione ed efficientamento del servizio.
Il differenziale derivante da un diverso inquadramento contrattuale può concorrere a giustificare un minor costo della manodopera rispetto alla stima della Stazione Appaltante, ma deve essere valutato unitamente agli ulteriori elementi dell’offerta e adeguatamente documentato, non potendo il solo diverso inquadramento essere considerato, di per sé, dimostrazione della congruità dell’offerta.