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Dati del bando

Gara Europea a Procedura Aperta, divisa in due lotti, finalizzata alla stipula di un accordo quadro con un operatore economico, senza rilancio competitivo, per l’affidamento di servizi di noleggio a lungo termine senza conducente, con servizi di gestione complessiva della flotta e del car sharing aziendale, per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna e dell’Azienda USL della Romagna
Ente appaltanteAZIENDA USL DI BOLOGNA
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto73.647.605,43 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema26/08/2026
Termine richiesta chiarimenti21/09/2026 16:00
Termine presentazione delle offerte30/09/2026 16:00
Apertura busta amministrativa01/10/2026 09:00
Requisiti di sostenibilità ambientalesi

D.M. 17/06/2021 (veicoli)

Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Grigoras Constantin

telefono: 0516079771

Zuccarelli Stefania

telefono: 0516079938
cellulare: 0516079643

Giorgi Giuseppe

telefono: 0516079636

Capobianco Antonio

telefono: 0516079921

Mercadante Rossella

telefono: 0516079803

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1 — servizio di noleggio a lungo termine senza conducente con servizi di gestione complessiva della flotta e del car sharing aziendale (AUSL Bologna)

CIG: BCC393D95E
OpenData ANAC

Lotto 2 — servizio di noleggio a lungo termine senza conducente con servizi di gestione (AUSL della Romagna)

CIG: BCC393EA31
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI457692-26

Ultimo aggiornamento: 22/09/2026 18:26

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, per tutti i campi inerenti l'offerta produrre a portare in relazione ai quali, è previsto obbligatoriamente l'inserimento di un documento, si chiede di poter inserire, laddove non necessario, un documento standard al fine di poter concludere l'invio dell'offerta. Cordiali saluti

Risposta :

Si conferma, nei termini di seguito precisati.

Qualora la Piattaforma richieda tecnicamente il caricamento obbligatorio di un documento in corrispondenza di un campo che, in relazione alla specifica offerta presentata dall’operatore economico, non risulti applicabile o per il quale la documentazione di gara non richieda la produzione di uno specifico documento, sarà possibile inserire nel relativo campo un documento recante la dicitura “Non applicabile”, accompagnata, ove opportuno, da una sintetica indicazione della relativa motivazione.

Si precisa che l’obbligatorietà tecnica del campo sulla Piattaforma non determina, di per sé, l’obbligatorietà sostanziale di un documento non richiesto dalla lex specialis per la specifica fattispecie.

Tale modalità potrà essere utilizzata esclusivamente nei casi in cui il documento non sia effettivamente dovuto in relazione all’offerta presentata e non potrà in alcun modo essere utilizzata in sostituzione di documenti, dichiarazioni, schede tecniche o altri elementi dell’offerta espressamente richiesti dalla documentazione di gara e applicabili al concorrente o alla soluzione offerta.

Resta fermo l’obbligo dell’operatore economico di presentare integralmente tutta la documentazione richiesta dalla lex specialis in relazione alla propria offerta.

La predetta modalità è pertanto finalizzata esclusivamente a consentire il completamento tecnico delle operazioni di caricamento sulla Piattaforma nei casi in cui il relativo campo informatico risulti obbligatorio pur non essendo applicabile, nel caso concreto, il documento ad esso associato.


Chiarimento PI457663-26

Ultimo aggiornamento: 22/09/2026 18:26

Domanda : Lotto 1 – Veicoli in Gestione -Al fine di poter operare un corretto calcolo delle voci di spesa, si richiede di produrre, analogamente alla precedente procedura, l’elenco veicoli oggetto del servizio di gestione. In particolare, si chiede di dettagliare per ciascun veicolo le seguenti voci: tipo di auto, descrizione del modello, alimentazione, anno di immatricolazione, percorrenza attuale, percorrenza media annua, periodo sostituzione. -Con riferimento all’ALLEGATO E1 – SCHEDA OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1, ed in particolare alla lettera “a) Gestione proprietà”, si chiede di specificare il riferimento al periodo O riportato nella colonna B nonché, sempre con riferimento alla medesima lettera “a) Gestione proprietà”, si chiede di chiarire la voce economica riportata nella colonna H “Car Sharing Valore Massimo”.

Risposta :

Con riferimento al primo punto, le informazioni relative ai veicoli oggetto del servizio di gestione sono quelle riportate nella documentazione di gara e, in particolare, nell’Allegato D – Elenco veicoli oggetto del servizio di gestione, da leggere in coordinamento con il Capitolato Speciale, con il tempo-programma e con gli ulteriori allegati di gara.

L’Allegato D riporta, per i singoli veicoli interessati, le informazioni disponibili ai fini della formulazione dell’offerta, comprese le relative caratteristiche, i Km/anno medi indicativi e, ove prevista, l’indicazione del relativo periodo di sostituzione. Tali dati costituiscono pertanto il riferimento messo a disposizione degli operatori economici ai fini della formulazione dell’offerta.

Con riferimento al secondo punto, si precisa che l’indicazione “Periodo O” ovvero “Periodo 0”, rinvenibile nella documentazione di gara, identifica convenzionalmente i n. 25 automezzi di proprietà dell’Azienda USL di Bologna che non saranno oggetto di sostituzione con veicoli a noleggio nel corso dell’appalto e che rimarranno pertanto in gestione all’Appaltatore per l’intera durata del contratto, secondo le condizioni previste dalla documentazione di gara.

La differenza grafica tra la lettera “O” e il numero “0” è, pertanto, del tutto ininfluente ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione della documentazione di gara, in quanto entrambe le indicazioni devono intendersi riferite alla medesima categoria dei predetti n. 25 veicoli di proprietà AUSL Bologna.

Con riferimento alla colonna H dell’Allegato E1, denominata “Car Sharing – VALORE MASSIMO”, il valore ivi indicato rappresenta la quota massima prevista per l’allestimento e per il servizio di Corporate Car Sharing riferita ai veicoli interessati e costituisce una delle componenti economiche che concorrono alla determinazione del canone complessivo.

In particolare, per i n. 25 veicoli di proprietà AUSL Bologna ricompresi nel Periodo O/0, non è prevista la componente economica relativa al noleggio del veicolo, trattandosi di mezzi già di proprietà dell’Azienda. Il relativo canone è pertanto composto dalle sole componenti economiche applicabili ai servizi effettivamente previsti per tali veicoli, tra cui la componente relativa al Corporate Car Sharing indicata nella colonna H dell’Allegato E1.

Resta fermo quanto già precisato dalla Stazione Appaltante nei precedenti chiarimenti: il quantitativo di n. 25 veicoli riportato nella sezione “Gestione proprietà” dell’Allegato E1 non rappresenta il limite complessivo dei veicoli interessati dai servizi di Fleet Management e Corporate Car Sharing, né costituisce un limite dimensionale della relativa piattaforma di gestione.

Ai fini della corretta interpretazione dell’Allegato E1, la Scheda deve pertanto essere letta congiuntamente al Capitolato Speciale, al tempo-programma e agli Allegati C e D, restando ferme tutte le ulteriori previsioni della documentazione di gara e i chiarimenti già pubblicati.


Chiarimento PI457657-26

Ultimo aggiornamento: 22/09/2026 18:25

Domanda : Allegato 1 “Specifiche Tecniche Autoveicoli - DOTAZIONI AGGIUNTIVE DA QUOTARE COME CANONI MENSILI AGGIUNTIVI -Si chiede di confermare che la presa necessaria per connettere il frigorifero è di tipo accendisigari e non connettore di altro tipo. La presa accendisigari necessita di una protezione massima di 15A e non di 50 A. -Si chiede di produrre la scheda tecnica recante le caratteristiche del frigorifero che verrà collegato. Tale documento risulta infatti necessario per costruire l’impianto elettrico dei veicoli richiesti. -Considerato che sui veicoli di nuova immatricolazione sono presenti degli alternatori di nuova generazione che ricaricano la batteria di trazione con tensioni di ricarica basse, mentre le batterie ausiliare AGM hanno curve e tensioni di ricarica differenti, al fine di preservare eventuali danneggiamenti alle batterie AGM o precoci sostituzioni, si chiede conferma se è necessario il montaggio anche di un converter . -Si chiede di confermare che qualsiasi utilizzo improprio della “doppia batteria” e/o “dell’attacco frigorifero 12V”, che dovesse comportare danni al veicolo e/o alla batteria stessa, tali danni resteranno esclusivamente a carico della Stazione Appaltante. Si pensi a titolo esemplificativo all’utilizzo fino al completo esaurimento della batteria, a veicolo spento, per l’alimentazione del frigorifero.

Risposta :

Si conferma, nei termini di seguito precisati.

Con riferimento alla dotazione aggiuntiva “Attacco frigorifero 12V” e “Doppia Batteria”, si conferma che la presa destinata al collegamento del frigorifero è una presa di tipo accendisigari 12V, da installare nel vano posteriore del furgone.

In accoglimento della richiesta formulata e sulla base delle valutazioni tecniche effettuate, si precisa che l’amperaggio massimo erogabile dalla presa accendisigari 12V è pari a 15 A.

Con riferimento alla richiesta di produrre la scheda tecnica del frigorifero, si precisa che non è possibile individuare un’unica scheda tecnica di riferimento, in quanto marca, modello e caratteristiche dell’apparecchiatura possono variare.

A titolo meramente esemplificativo e non vincolante ai fini della formulazione dell’offerta, si segnala che il frigorifero portatile modello T0056 Type FDN/US, avente capacità di 56 litri e alimentazione in corrente continua a 12V, presenta un assorbimento massimo pari a 9 A. Tale indicazione è fornita esclusivamente quale riferimento tecnico esemplificativo e non comporta la prescrizione di una specifica marca o modello di frigorifero.

Con riferimento all’eventuale necessità di installare un converter o ulteriori componenti tecnici, la documentazione di gara non prescrive espressamente l’impiego di tale componente.

L’operatore economico dovrà pertanto assicurare che la soluzione proposta e installata sia tecnicamente idonea, sicura e pienamente compatibile con il veicolo, con la batteria ausiliaria e con le caratteristiche dell’impianto richieste dalla documentazione di gara, nel rispetto della normativa applicabile e delle prescrizioni del costruttore.

Con riferimento, infine, agli eventuali danni derivanti dall’utilizzo della presa o delle apparecchiature ad essa collegate, non può essere confermata una preventiva e generalizzata imputazione degli stessi all’Azienda Sanitaria committente.

L’eventuale responsabilità sarà valutata in relazione alla concreta causa del danno e alla relativa imputabilità. Restano pertanto a carico dell’Appaltatore gli eventuali malfunzionamenti o danni riconducibili a difetti, inadeguatezza, errata installazione o non corretta configurazione della soluzione fornita; gli eventuali danni direttamente riconducibili a un utilizzo improprio o non conforme alle istruzioni fornite saranno invece valutati secondo le disposizioni contrattuali e le ordinarie regole di responsabilità.


Chiarimento PI457647-26

Ultimo aggiornamento: 22/09/2026 18:24

Domanda : Documentazione offerta tecnica – art. 16, lett. e), del Disciplinare di gara Con riferimento all’art. 16, lett. e), del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che la previsione relativa alla produzione, a pena di esclusione, della documentazione tecnico-scientifica concernente gli accumulatori costituisca un refuso e che, pertanto, tale documentazione non debba essere prodotta dagli Operatori Economici che offrano veicoli dotati di accumulatori al litio e non intendano proporre una soluzione tecnologica migliorativa. La richiesta di conferma appare coerente con la stessa impostazione del Disciplinare e con il regime premiale previsto dal D.M. 17/06/2021, Allegato I, lettera D, “Criteri premianti”, punto 8), sub-criterio c), espressamente richiamato dalla documentazione di gara. In particolare, il citato sub-criterio c) prevede l’attribuzione di punteggi tecnici premianti qualora gli accumulatori utilizzati per la trazione dei veicoli elettrici e ibridi siano realizzati con materiali “più efficienti e recuperabili rispetto agli accumulatori a litio”. La relativa modalità di verifica prevede, coerentemente, la presentazione della “documentazione tecnico-scientifica degli accumulatori che ne dimostri la maggiore capacità di accumulo e la maggiore durata rispetto agli accumulatori a litio (IEC 62660) e la recuperabilità del materiale”. La previsione del Disciplinare risulta pertanto coerente con tale impostazione solo qualora riferita all’Operatore Economico che intenda proporre una soluzione tecnologica migliorativa rispetto agli accumulatori al litio e conseguire il relativo punteggio premiale. Diversamente, nel caso in cui l’Operatore Economico offra veicoli dotati di accumulatori al litio, senza proporre alcuna soluzione tecnologica migliorativa, non risulta individuabile alcuna caratteristica ulteriore da dimostrare né alcun termine di comparazione rispetto al quale attestare la “maggiore capacità di accumulo” e la “maggiore durata” richieste dal citato sub-criterio c). In tale ipotesi, infatti, l’Operatore Economico non sta rivendicando il possesso delle caratteristiche oggetto del criterio premiale e, conseguentemente, non vi è alcuna documentazione tecnico-scientifica da produrre ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio. Diversamente, l'obbligo di produrre tale documentazione a pena di esclusione anche da parte degli Operatori Economici che offrano accumulatori al litio determinerebbe un effetto sostanzialmente escludente in relazione ad un elemento che il D.M. 17/06/2021 qualifica espressamente come “criterio premiante”, trasformando di fatto una facoltà dell'Operatore Economico di proporre una soluzione migliorativa in un onere documentale imposto quale condizione di partecipazione. Tale interpretazione non appare inoltre coerente con la funzione della documentazione richiesta, che il medesimo D.M. individua quale modalità di verifica della caratteristica migliorativa oggetto del sub-criterio c) e non quale requisito generalizzato riferibile a tutti gli accumulatori offerti. Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare che il riferimento, contenuto nell’art. 16, lett. e), del Disciplinare, alla produzione della documentazione tecnico-scientifica “a pena di esclusione” debba intendersi quale refuso e che, per l’Operatore Economico che offra veicoli dotati di accumulatori al litio e non proponga alcuna soluzione tecnologica migliorativa rispetto agli stessi, non debba essere prodotta alcuna documentazione tecnico-scientifica relativa al predetto criterio premiale. Resta inteso che potrà essere prodotto il documento relativo alla recuperabilità del materiale.

Risposta :

Si conferma.

La previsione di cui all’art. 16, lett. e) del Disciplinare relativa alla documentazione tecnico-scientifica degli accumulatori deve essere letta in coordinamento con la disciplina del relativo criterio premiale.

In particolare, la documentazione finalizzata a dimostrare la maggiore capacità di accumulo, la maggiore durata e la recuperabilità del materiale rispetto agli accumulatori al litio è richiesta ai fini della valutazione del relativo criterio premiale qualora l’operatore economico proponga accumulatori realizzati con materiali aventi caratteristiche migliorative rispetto agli accumulatori al litio.

Pertanto, qualora l’operatore economico offra veicoli dotati di accumulatori agli ioni di litio, conformemente a quanto previsto dagli Allegati tecnici A1 e A2, e non proponga una soluzione tecnologica migliorativa ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio premiale, non è richiesta la produzione della documentazione tecnico-scientifica finalizzata a dimostrare caratteristiche migliorative rispetto agli accumulatori al litio.

In tale ipotesi, la mancata produzione della predetta documentazione non costituisce causa di esclusione, fermo restando che non potrà essere attribuito il relativo punteggio premiale.


Chiarimento PI457641-26

Ultimo aggiornamento: 22/09/2026 18:24

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente si chiede la concessione di una proroga del termine per la presentazione delle offerte e, per l’effetto, anche del termine per la proposizione dei quesiti. La suddetta richiesta è motivata dall’esigenza di garantire un’adeguata e approfondita disamina della documentazione di gara, nonché dalla necessità di disporre di un congruo lasso temporale per acquisire i necessari riscontri tecnico-economici da parte dei fornitori coinvolti. I medesimi, infatti, necessitano di tempi tecnici adeguati all’elaborazione delle proprie quotazioni e per le relative verifiche di fattibilità, elementi indispensabili ai fini della strutturazione di un’offerta coerente, attendibile e pienamente rispondente alle prescrizioni di gara. La proroga richiesta consentirebbe, pertanto, di assicurare la predisposizione e la presentazione di un’offerta quanto più puntuale, completa e consapevole, nel rispetto dei principi di correttezza e massima partecipazione. In attesa di un Vostro cortese riscontro, con l’occasione porgiamo cordiali saluti.

Risposta :

La richiesta non può essere accolta.

La Stazione Appaltante ritiene che il termine attualmente previsto per la presentazione delle offerte consenta agli operatori interessati di completare le attività necessarie alla predisposizione dell’offerta.

Si evidenzia, al riguardo, che la Stazione Appaltante ha assicurato nel corso della procedura il tempestivo riscontro ai quesiti pervenuti, rendendo progressivamente disponibili sulla Piattaforma i relativi chiarimenti, al fine di consentire agli operatori economici di tenerne conto nella predisposizione delle offerte.

Tenuto conto di quanto sopra, non si ravvisano i presupposti per disporre un ulteriore differimento del termine di presentazione delle offerte né, conseguentemente, del termine per la proposizione dei quesiti.

Restano pertanto confermati i termini attualmente indicati sulla Piattaforma.


Chiarimento PI456030-26

Ultimo aggiornamento: 21/09/2026 15:10

Domanda : Gent.mi, in merito alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti: 1. Proroga tecnica - riparametrazione chilometraggio Si chiede di confermare che, in caso di esercizio della proroga tecnica prevista dalla documentazione di gara, il chilometraggio contrattuale dei veicoli venga conseguentemente riparametrato in funzione della durata effettiva della proroga stessa. ________________________________________ 2. Validità dell'offerta Considerato che il termine di presentazione delle offerte è fissato al 30/09/2026 e che la validità dell'offerta è prevista per 180 giorni, si chiede di indicare l'eventuale durata massima dell'estensione della validità dell'offerta che la Stazione Appaltante potrebbe richiedere agli operatori economici qualora le operazioni di gara non risultassero concluse entro tale termine. ________________________________________ 3. Audit e verifiche Si chiede di confermare che, con riferimento ai servizi oggetto dell'appalto (Noleggio a Lungo Termine, Fleet Management dei veicoli di proprietà/comodato e Corporate Car Sharing), eventuali verifiche, controlli o audit siano effettuati prevalentemente su base documentale e che non sia ordinariamente richiesto l'accesso presso i locali dell'Aggiudicatario, fatta salva diversa esigenza motivata della Stazione Appaltante. ________________________________________ 4. Privacy Si chiede di confermare che, in coerenza con la natura del servizio di noleggio senza conducente, l'Aggiudicatario operi in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali per i trattamenti di propria competenza, mentre la Stazione Appaltante operi quale autonomo Titolare per i trattamenti di propria pertinenza. In tal caso, si chiede di confermare che non sia richiesta la sottoscrizione della documentazione predisposta per il Responsabile del trattamento, ed in particolare dei documenti denominati "Descrizione attività di trattamento" e "Istruzioni operative per il Responsabile del trattamento dati". ________________________________________ 5. Team dedicato 1. Si chiede di chiarire se il Team dedicato previsto per il Lotto 1 sia richiesto esclusivamente per i servizi di Fleet Management relativi ai veicoli di proprietà o in comodato dell'AUSL Bologna oppure anche per i servizi di Noleggio a Lungo Termine. 2. Si chiede di confermare che per "Servizio Operativo della AUSL" si intenda la struttura/funzione interna dell'AUSL Bologna incaricata della gestione del contratto. ________________________________________ 6. Penale Team dedicato Con riferimento alla previsione relativa alla risoluzione delle problematiche entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta di assistenza: a) si chiede di confermare che tale previsione si riferisca esclusivamente al Team dedicato previsto per il Lotto 1; b) si chiede di chiarire quali tipologie di problematiche siano ricomprese nella previsione e se sia possibile una migliore definizione dell'ambito applicativo della relativa penale. ________________________________________ 7. Corporate Car Sharing e Black Box Con riferimento alla previsione "in caso di non motivato funzionamento delle funzionalità dei dispositivi customizzati forniti", si chiede di chiarire il significato dell'espressione "non motivato funzionamento" e, in particolare, se essa debba intendersi riferita a malfunzionamenti non imputabili all'utilizzatore del veicolo. ________________________________________ 8. SLA risposta Team dedicato 1. Si chiede di confermare se lo SLA relativo alle risposte del Team dedicato sia riferito al canale di assistenza dedicato (indirizzo e-mail e/o call center dedicato). 2. Si chiede inoltre di chiarire se tale SLA sia previsto per entrambi i Lotti e, in caso affermativo, se la relativa penale sia applicabile esclusivamente al Lotto 1. ________________________________________ 9. Recesso dal Contratto Quadro Si chiede di confermare che, in caso di recesso della Stazione Appaltante dal Contratto Quadro per motivazioni non imputabili all'Aggiudicatario, restino validi fino alla loro naturale scadenza i singoli contratti di noleggio già attivati nonché gli ordinativi già emessi per veicoli in corso di approvvigionamento/consegna. ________________________________________ 10. Veicoli sostitutivi flottino Si chiede di confermare che le modalità di consegna presso aree esterne o parcheggi adiacenti alle sedi dell'AUSL si applichino anche ai veicoli sostitutivi appartenenti al parco veicoli dedicato ("flottino"). ________________________________________ 11. Decorrenza termini di consegna Si chiede di confermare che il termine di consegna del veicolo debba considerarsi rispettato con la comunicazione di messa a disposizione del veicolo al referente indicato dalla Stazione Appaltante e che eventuali ritardi imputabili alla successiva fissazione dell'appuntamento di consegna non rilevino ai fini dell'applicazione delle penali. ________________________________________ 12. Riconsegna a fine contratto Si chiede di confermare che la riconsegna dei veicoli a fine noleggio presso sedi dell'AUSL o altre aree nella disponibilità della stessa sia prevista per tutti i veicoli in NLT e per entrambi i Lotti. ________________________________________ 13. Preassegnazioni Si chiede di chiarire se le eventuali preassegnazioni obbligatorie debbano essere consegnate presso il centro RAC più vicino alla sede di riferimento oppure presso le sedi AUSL secondo le modalità previste per la consegna dei veicoli nuovi. ________________________________________ 14. Verbale di consegna Si chiede di confermare che il Verbale di Consegna sia predisposto dall'Aggiudicatario e compilato al momento della consegna con rilascio di copia al referente incaricato dalla Stazione Appaltante, senza necessità di ulteriori adempimenti documentali. ________________________________________ 15. Prenotazioni manutenzione Si chiede di confermare che l'Aggiudicatario fornisca supporto nell'individuazione del centro convenzionato più idoneo, mentre la prenotazione dell'intervento resti in capo all'utilizzatore del veicolo. ________________________________________ 16. API e integrazioni Questa la renderei molto più neutra: Con riferimento alle API di integrazione previste dal Capitolato, si chiede di chiarire se eventuali sviluppi personalizzati o integrazioni aggiuntive richieste dalla Stazione Appaltante, non espressamente definibili sulla base della documentazione di gara, possano essere oggetto di successiva valutazione tecnica ed economica sulla base dei requisiti di dettaglio resi disponibili. ________________________________________ 17. Modifiche report ed esportazioni Si chiede di chiarire se le modifiche evolutive richieste successivamente all'avvio del contratto, non previste dalla documentazione di gara né comprese nella configurazione inizialmente offerta, possano essere oggetto di separata valutazione tecnico-economica. ________________________________________ 18. Manutenzione Lotto 1 Si chiede di confermare che il servizio di manutenzione previsto per il Lotto 1 riguardi esclusivamente i veicoli di proprietà dell'AUSL Bologna oppure anche gli eventuali veicoli in comodato d'uso. ________________________________________ 19. Diesel e AdBlue 1. Si chiede di confermare che per i veicoli oggetto di NLT non sia prevista la fornitura di veicoli diesel per l'intera durata dell'appalto. 2. In caso di presenza di veicoli diesel di proprietà o in comodato, si chiede di confermare se il consumo di AdBlue debba intendersi ricompreso nel servizio manutentivo. ________________________________________ 20. Call center Si chiede di confermare che il Call Center dedicato fornisca assistenza nell'individuazione del centro convenzionato, mentre la prenotazione dell'intervento resti in capo al Cliente utilizzatore. ________________________________________ 21-22. Presa e riconsegna per manutenzione Si chiede di confermare che il servizio di presa e riconsegna del veicolo per attività manutentive sia previsto esclusivamente per il Lotto 1 e che l'eventuale riferimento esteso a tutti i veicoli costituisca un refuso. ________________________________________ 23-24. Veicoli sostitutivi AUSL Romagna Si chiede di chiarire se, per l'AUSL Romagna, i veicoli sostitutivi debbano essere sia ritirati che riconsegnati presso le stazioni RAC presenti sul territorio oppure se la riconsegna debba essere effettuata presso sedi dell'AUSL Romagna. ________________________________________ 25. Sostituzione definitiva veicolo Si chiede di confermare che il conteggio dei sei interventi straordinari in dodici mesi debba riferirsi a guasti reiterati della medesima componente o sistema del veicolo. ________________________________________ 26. Veicolo irreparabile Si chiede di chiarire se, nei casi di irreparabilità del veicolo, la sostituzione definitiva debba considerarsi automatica oppure subordinata a specifica richiesta della Stazione Appaltante. ________________________________________ 27. Veicolo sostitutivo per cambio pneumatici Si chiede di chiarire il rapporto tra la previsione di veicolo sostitutivo per fermo superiore a 3 ore in occasione della sostituzione pneumatici e quella generale prevista per indisponibilità superiori a 24 ore, specificando se si tratti di una disciplina speciale riferita esclusivamente agli interventi sugli pneumatici. ________________________________________ 28. Pneumatici quattro stagioni Si chiede di confermare che l'adozione di pneumatici quattro stagioni costituisca una facoltà e non un obbligo e che sia pertanto ammessa una gestione basata esclusivamente su pneumatici estivi e invernali. ________________________________________ 29. Servizio lavaggi Si chiede di confermare se il servizio lavaggi previsto per il Lotto 1 debba essere erogato anche per i veicoli di proprietà e/o in comodato dell'AUSL Bologna. ________________________________________ 30. Modello organizzativo sinistri Con riferimento all'art. 8 del Capitolato Sezione II, si chiede di chiarire cosa debba intendersi per "modello organizzativo" nell'ambito della gestione dei sinistri. ________________________________________ 31. Denuncia danni fine contratto Si chiede di confermare che tutti i danni debbano essere denunciati prima della riconsegna del veicolo e che, in sede di riconsegna, sia comunque possibile formalizzare eventuali ulteriori danni rilevati mediante specifica denuncia contestuale ("denuncia dell'ultimo minuto"). ________________________________________ 32. Servizi utilizzatori Si chiede di chiarire se per "servizi utilizzatori", ai fini della riconsegna dei veicoli a fine contratto, debbano intendersi le sedi delle Aziende Sanitarie utilizzatrici. 33. Si evidenzia che numerosi quesiti sopra riportati riguardano aspetti suscettibili di incidere significativamente sull'impostazione tecnica del servizio, sulla definizione degli SLA, sull'organizzazione operativa e sulla formulazione dell'offerta economica. Pertanto si chiede cortesemente che i relativi riscontri siano pubblicati con congruo anticipo rispetto alla scadenza del 30/09/2026 e, possibilmente, almeno 6 giorni lavorativi prima della medesima data. Qualora ciò non fosse possibile, si chiede di valutare una proroga del termine di presentazione delle offerte, al fine di consentire di recepire correttamente i chiarimenti forniti e formulare un'offerta pienamente consapevole e competitiva.

Risposta :

1.

Si conferma.

In caso di eventuale esercizio della proroga tecnica, la percorrenza chilometrica contrattuale dovrà essere considerata in relazione all’effettiva durata del periodo di utilizzo del veicolo, secondo criteri di proporzionalità temporale e in coerenza con la disciplina del conguaglio chilometrico prevista dall’art. 11 del Capitolato Speciale.

2.

Il Disciplinare prevede che l’offerta vincoli il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Qualora alla scadenza di tale periodo le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata nella relativa richiesta, unitamente alla corrispondente estensione della garanzia provvisoria.

Non è pertanto predeterminata un’ulteriore durata massima dell’offerta diversa da quanto previsto dalla documentazione di gara, fermo restando che l’eventuale richiesta sarà formulata in relazione alle concrete esigenze di completamento della procedura e nel rispetto della normativa vigente.

3.

Si precisa che le attività di verifica e controllo saranno svolte secondo modalità proporzionate alla natura delle prestazioni da verificare e, ove possibile, potranno essere effettuate mediante l’esame della documentazione e delle informazioni rese disponibili dall’Appaltatore.

Resta ferma la facoltà delle Aziende Sanitarie di effettuare le verifiche e i controlli previsti dalla documentazione di gara, anche con modalità ulteriori rispetto alla verifica documentale, qualora ciò risulti necessario in relazione alla natura dell’attività oggetto di controllo, a specifiche esigenze istruttorie o all’accertamento della corretta esecuzione delle prestazioni.

4.

Si rinvia a quanto già chiarito dalla Stazione Appaltante in risposta al quesito avente Registro di Sistema n. PI450740-26.

In particolare, la qualificazione dei rispettivi ruoli privacy deve essere effettuata con riferimento alle concrete attività di trattamento svolte nell’ambito dell’esecuzione contrattuale.

L’Appaltatore è designato Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 per i trattamenti di dati personali effettuati per conto della Stazione Appaltante e/o delle Aziende Committenti, secondo le relative istruzioni.

Resta salva l’eventuale qualità dell’Appaltatore quale autonomo Titolare con riferimento a distinti trattamenti effettuati per proprie finalità e sulla base di un autonomo presupposto di liceità.

Conseguentemente, non si conferma che gli Allegati 4 e 5 possano essere esclusi in via generale dall’applicazione della documentazione contrattuale: gli stessi trovano applicazione in relazione ai trattamenti per i quali l’Appaltatore assume il ruolo di Responsabile ai sensi dell’art. 28 del GDPR. Pertanto, essi fanno parte della documentazione di gara.

5.

5.1) Il Team Fleet e Mobility Management previsto dall’art. 4.1.a è riferito al Lotto 1 e supporta la gestione complessiva dei servizi espressamente indicati dal Capitolato, compresi quelli relativi al noleggio a lungo termine.

Non deve pertanto intendersi limitato ai soli veicoli di proprietà o in comodato dell’Azienda USL di Bologna.

5.2) Si conferma che per “Servizio Operativo della Azienda Appaltante che gestisce il contratto” deve intendersi la struttura/funzione aziendale competente alla gestione operativa del contratto, secondo l’organizzazione definita dall’Azienda USL di Bologna.

6.

6.a) Si conferma che la previsione relativa alla presa in carico e alla risoluzione delle problematiche da parte del Team dedicato è riferita al Team Fleet e Mobility Management previsto per il Lotto 1.

6.b) Il termine di 15 giorni lavorativi riguarda le problematiche inerenti ai servizi affidati alla gestione del Team dedicato e indicate dall’art. 4.1.a del Capitolato, quali, a titolo esemplificativo, ordinativi di noleggio, manutenzione, soccorso stradale, black box e Corporate Car Sharing, vetture sostitutive, assicurazioni e sinistri e fatturazione.

La relativa penale trova applicazione in presenza di problematiche concretamente riconducibili alle prestazioni contrattuali di competenza del Team e non risolte entro il termine previsto, fermo restando quanto stabilito dal Capitolato in relazione alle cause non imputabili all’Appaltatore.

7.

Si precisa che l’espressione “non motivato funzionamento” deve essere intesa come malfunzionamento delle funzionalità dei dispositivi e dei sistemi interessati non riconducibile a cause estranee alla sfera di responsabilità dell’Appaltatore.

Pertanto, ai fini dell’eventuale applicazione della penale, saranno considerate le concrete circostanze del caso e l’imputabilità del malfunzionamento, fermo restando quanto previsto dal Capitolato in materia di disapplicazione delle penali per cause non imputabili all’Appaltatore.

8.

8.1) Lo SLA relativo alla presa in carico delle problematiche deve essere riferito ai canali di comunicazione previsti dalla documentazione di gara per il Team/servizio interessato e, in particolare, alle richieste trasmesse dal Servizio Operativo secondo le modalità previste dal Capitolato.

8.2) La specifica disciplina del Team Fleet e Mobility Management di cui all’art. 4.1.a è riferita al Lotto 1.

Per il Lotto 2 resta ferma la distinta disciplina del Call Center prevista dall’art. 4.1.b e delle ulteriori prestazioni e livelli di servizio specificamente previsti dal Capitolato per tale Lotto.

9.

Non si conferma nei termini prospettati.

L’eventuale recesso sarà disciplinato dall’art. 23 del Capitolato Speciale e dall’art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, tenendo conto della concreta configurazione dei rapporti contrattuali in essere al momento dell’esercizio del recesso.

Non può pertanto essere riconosciuta in via generale e preventiva l’automatica prosecuzione fino alla naturale scadenza di tutti i contratti attuativi o ordinativi già emessi, restando applicabile la disciplina prevista dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente.

10.

Si precisa che, per il Lotto 1, le modalità di consegna e ritiro dei veicoli sostitutivi dovranno essere coordinate con l’Azienda sanitaria committente secondo quanto previsto dagli artt. 4.7 e 4.8 del Capitolato.

Ove compatibile con le caratteristiche del luogo e con le esigenze operative dell’Azienda, la consegna potrà avvenire anche presso aree o parcheggi di pertinenza o adiacenti alle sedi aziendali, previo coordinamento con il referente dell’Azienda.

11.

Si precisa che il rispetto del termine di consegna deve essere valutato con riferimento all’effettiva messa a disposizione del veicolo, completo e pronto per la consegna secondo le condizioni previste dal Capitolato.

Qualora il veicolo sia effettivamente disponibile entro il termine contrattuale e la consegna non possa essere materialmente completata esclusivamente per cause imputabili all’Azienda Sanitaria, il relativo periodo non sarà considerato ritardo imputabile all’Appaltatore, purché la tempestiva messa a disposizione del veicolo e la causa del differimento risultino adeguatamente documentate.

La mera comunicazione formale di disponibilità non è invece sufficiente qualora il veicolo non sia concretamente pronto per la consegna secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.

12.

Si conferma.

La disciplina dell’art. 6 della Parte Operativa Tecnica relativa alla riconsegna a fine noleggio è espressamente prevista per tutti i Lotti.

Gli autoveicoli saranno resi disponibili per il ritiro presso le rispettive sedi operative/sedi predefinite delle Aziende Sanitarie, secondo la programmazione concordata con l’Appaltatore. Le spese e l’organizzazione del ritiro sono a carico dell’Appaltatore.

13.

Si precisa che le modalità di consegna dei veicoli in preassegnazione saranno definite in relazione alla concreta modalità di reperimento del mezzo e concordate tra le parti.

La documentazione di gara non impone in via generale che il veicolo in preassegnazione sia ritirato esclusivamente presso il centro RAC più vicino.

14.

Si conferma che l’attestazione/verbale di consegna è predisposta dall’Appaltatore e sottoscritta in occasione della consegna, con rilascio della relativa documentazione al referente incaricato.

Restano comunque fermi tutti gli ulteriori documenti, informazioni e adempimenti espressamente previsti dalla documentazione di gara per la consegna e la presa in carico del veicolo.

15.

Non si conferma nei termini prospettati.

Relativamente al Lotto 1, il Capitolato attribuisce al servizio di Call Center funzioni di prenotazione e gestione delle manutenzioni.

L’utilizzatore è tenuto a contattare preventivamente il numero messo a disposizione dall’Appaltatore per concordare i tempi e le modalità del ricovero del veicolo; l’Appaltatore dovrà assicurare il necessario supporto e la gestione della richiesta secondo quanto previsto dal Capitolato.

16.

Si precisa che la disponibilità delle API necessarie a consentire l’integrazione del sistema di gestione della flotta con altri sistemi informativi, on premise o in cloud, in uso presso la Stazione Appaltante costituisce prestazione ricompresa nel perimetro contrattuale.

Eventuali richieste ulteriori, aventi ad oggetto sviluppi personalizzati o integrazioni aggiuntive non riconducibili alle funzionalità e agli obblighi già previsti dalla documentazione di gara, saranno valutate, qualora si rendessero necessarie in fase esecutiva, sotto il profilo tecnico e, ove ne ricorrano i presupposti, economico, nel rispetto della disciplina contrattuale e della normativa vigente.

17.

Le funzionalità di reportistica, estrazione ed esportazione espressamente previste dal Capitolato sono comprese nelle prestazioni contrattuali e nel relativo corrispettivo.

Eventuali sviluppi evolutivi ulteriori, non riconducibili alle funzionalità richieste dalla documentazione di gara né alla configurazione necessaria per assicurare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, potranno essere oggetto, ove se ne manifesti l’esigenza, di preventiva valutazione tecnica e, qualora ne ricorrano i presupposti, economica, nel rispetto della normativa vigente.

18.

Si precisa che, per il Lotto 1, il sistema di gestione della flotta riguarda sia i veicoli forniti a noleggio a lungo termine sia i veicoli di proprietà o in comodato d’uso all’Azienda.

Per i veicoli di proprietà o in comodato, la manutenzione straordinaria è remunerata extra canone secondo le modalità previste dall’art. 5 del Capitolato, mentre resta ferma la disciplina specifica prevista per la manutenzione ordinaria.

19.

19.1) Non si conferma.

Come già precisato nei chiarimenti precedentemente pubblicati, per alcune tipologie di veicolo del Lotto 1 è stata ammessa anche l’alimentazione diesel, fermo restando il rispetto delle ulteriori caratteristiche tecniche e della disciplina complessiva prevista dalla documentazione di gara.

19.2) Con riferimento agli eventuali veicoli diesel di proprietà o in comodato oggetto del servizio di gestione, l’AdBlue, ove necessario al normale funzionamento del veicolo, è riconducibile ai materiali/prodotti di consumo necessari al funzionamento del mezzo nell’ambito della manutenzione ordinaria, secondo la disciplina prevista dall’art. 4.4 del Capitolato.

20.

Non si conferma nei termini prospettati.

Relativamente al Lotto 1, il Call Center non svolge esclusivamente una funzione informativa di individuazione del centro convenzionato, ma assicura le attività di prenotazione e gestione delle manutenzioni previste dal Capitolato.

21-22.

Si conferma.

Il servizio di presa e riconsegna del veicolo presso le sedi dell’Azienda sanitaria committente costituisce una prestazione specificamente prevista per il Lotto 1.

Per il Lotto 2 trovano applicazione le modalità previste per i Centri di Servizio e per le singole prestazioni contemplate dal Capitolato.

23-24.

Per il Lotto 2, in caso di manutenzione, il veicolo temporaneamente sostitutivo deve essere reso disponibile presso un punto di ritiro situato nella provincia in cui viene effettuato l’intervento; in caso di furto, incendio o altro evento che determini l’indisponibilità definitiva del mezzo deve essere reso disponibile presso un punto di ritiro nella provincia di utilizzo dell’autovettura.

La disciplina non prevede, per il Lotto 2, un obbligo generalizzato di consegna e ritiro del veicolo sostitutivo presso le sedi dell’AUSL della Romagna. Restano ferme le ulteriori modalità operative previste dal Capitolato.

25.

Non si conferma.

Il requisito dei sei interventi di manutenzione straordinaria nell’arco di dodici mesi non è limitato ai guasti reiterati della medesima componente o del medesimo sistema.

Ai fini della previsione del Capitolato rileva il verificarsi di almeno sei interventi di manutenzione straordinaria nel periodo considerato, purché riferiti a malfunzionamenti non attribuibili a incuria del conducente, usura o sinistri.

26.

Si precisa che occorre distinguere le diverse fattispecie previste dall’art. 4.8.

Nei casi per i quali il Capitolato stabilisce l’obbligo di sostituzione definitiva, l’Appaltatore è tenuto a procedervi secondo le modalità ivi previste.

Nel caso, invece, di danno grave che renda antieconomica la riparazione, trova applicazione la specifica previsione del Capitolato che riconosce all’Appaltatore la possibilità di procedere alla sostituzione definitiva, ferme restando le condizioni previste per il nuovo veicolo e il necessario coordinamento con l’Azienda nei casi contemplati dalla lex specialis.

27.

Si conferma.

La previsione contenuta nell’art. 4.9 costituisce disciplina specifica riferita alle operazioni di sostituzione degli pneumatici: qualora il veicolo risulti indisponibile per meno di 3 ore, potrà non essere richiesta la consegna del veicolo sostitutivo.

Resta ferma la disciplina generale dell’art. 4.8 per le altre ipotesi di indisponibilità temporanea del veicolo.

28.

Non si conferma nei termini prospettati.

Per il Lotto 1 il Capitolato prevede la gestione degli pneumatici estivi e invernali e la relativa sostituzione stagionale.

Per il Lotto 2 trova applicazione la specifica disciplina prevista dalla documentazione di gara in materia di pneumatici estivi/quattro stagioni.

L’eventuale utilizzo di pneumatici “all season” avviene secondo quanto previsto dall’art. 4.9 e su richiesta della Stazione Appaltante; non può pertanto essere desunta dalla relativa previsione una facoltà generale dell’Appaltatore di sostituire autonomamente il regime previsto per ciascun Lotto con una diversa organizzazione basata esclusivamente su pneumatici estivi e invernali.

29.

Si conferma.

Il servizio di pulizia/lavaggio previsto dall’art. 4.10 è riferito al Lotto 1 e, nei limiti e secondo le condizioni previste dal medesimo articolo, riguarda i veicoli ricompresi nella flotta aziendale oggetto del servizio.

30.

Per “modello organizzativo” deve intendersi la descrizione dell’assetto organizzativo e operativo che l’operatore economico intende adottare per assicurare la corretta gestione dei sinistri nell’ambito del servizio.

A titolo esemplificativo, dovranno risultare comprensibili l’organizzazione delle attività, i soggetti e le funzioni coinvolte, i canali di comunicazione e presa in carico, le modalità di gestione e monitoraggio delle pratiche, i rapporti con le eventuali compagnie assicurative e/o gli ulteriori soggetti coinvolti, nonché le modalità con cui viene assicurata l’assistenza alle Aziende Sanitarie e agli utilizzatori.

31.

Si precisa che resta fermo l’obbligo di denunciare tempestivamente i sinistri e i danni secondo le modalità e i termini previsti dalla documentazione di gara.

In sede di riconsegna potranno essere rilevati e verbalizzati eventuali ulteriori danni riscontrati in contraddittorio, ferma restando la disciplina prevista dal Capitolato in ordine all’imputabilità e all’eventuale addebito delle spese di ripristino.

Resta altresì fermo quanto previsto dall’art. 6 della Parte Operativa Tecnica in relazione ai danni non denunciati prima della fine del contratto.

32.

Si conferma.

Per “servizi utilizzatori” devono intendersi le strutture/sedi delle Aziende Sanitarie alle quali i veicoli risultano assegnati o presso le quali sono ordinariamente utilizzati, secondo la programmazione concordata ai fini del ritiro a fine contratto.

33.

Le risposte ai quesiti presentati entro il termine stabilito saranno rese pubbliche nel rispetto dei termini previsti dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente.

Quanto alla richiesta di proroga del termine per la presentazione delle offerte, tenuto conto della tempestività con cui la Stazione Appaltante ha sinora provveduto a fornire riscontro ai quesiti pervenuti e dei tempi ancora disponibili per la predisposizione delle offerte, non si ravvisano, allo stato, i presupposti per disporre un differimento del termine attualmente previsto.

Resta pertanto confermato il termine di presentazione delle offerte stabilito dalla documentazione di gara.

Chiarimento PI451941-26

Ultimo aggiornamento: 21/09/2026 15:08

Domanda : Richiesta di chiarimento – Garanzia aggiuntiva prevista in caso di self-insurance Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento all’art. 4.12, paragrafo B, del Capitolato Speciale, relativo alla “Garanzia aggiuntiva per la self-insurance”, si rappresenta quanto segue. Come noto, la self-insurance costituisce una modalità di gestione del rischio alternativa al trasferimento del medesimo rischio ad una compagnia assicurativa. Nel regime di self-insurance, il Fornitore non trasferisce il rischio ad un soggetto terzo, ma lo assume direttamente a proprio carico, impegnandosi contrattualmente a sostenere integralmente i costi derivanti dai sinistri e dagli eventi dannosi ricompresi nel perimetro della copertura. Tale modalità non determina, pertanto, alcun trasferimento del rischio sull’Amministrazione. Anzi, il Capitolato prevede espressamente che il ricorso alla self-insurance non possa comportare franchigie, scoperti, limiti, esclusioni, decadenze, condizioni od oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dal Capitolato e stabilisce che non possa essere opposta alle Amministrazioni l’eventuale insufficienza di accantonamenti, fondi, riserve o risorse interne del Fornitore. Il Fornitore assume quindi integralmente il rischio economico connesso agli eventi oggetto di self-insurance e rimane direttamente obbligato nei confronti dell'Amministrazione al relativo ristoro, secondo le condizioni previste dal Capitolato. La self-insurance rappresenta, pertanto, una modalità di assunzione e gestione diretta del rischio nell'ambito degli obblighi contrattuali del Fornitore e non una forma di mancata copertura dei medesimi. Giova inoltre considerare che l'art. 117, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce espressamente che la garanzia definitiva è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. Tale previsione evidenzia come la garanzia definitiva costituisca il presidio generale posto dal legislatore a tutela dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel caso di specie, la garanzia aggiuntiva prevista dall'art. 4.12, paragrafo B, è invece destinata a garantire proprio gli “obblighi risarcitori, indennitari e gestionali” assunti dal Fornitore nell'ambito della self-insurance. La medesima garanzia può inoltre essere escussa per somme dovute e non corrisposte dal Fornitore, costi anticipati dalle Amministrazioni, penali connesse alla gestione dei sinistri e danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi di self-insurance. Si tratta dunque di obbligazioni derivanti dall'esecuzione del rapporto contrattuale che, in quanto tali, risultano riconducibili all'ambito oggettivo della garanzia definitiva prevista dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023. Ne deriva una evidente sovrapposizione funzionale tra le due garanzie, non risultando individuata dal Capitolato una specifica obbligazione o un distinto rischio che, pur non essendo già ricompreso nell'ambito di operatività della garanzia definitiva, giustifichi la costituzione di un'ulteriore garanzia fideiussoria. La previsione della garanzia aggiuntiva appare, per gli effetti che produce, finalizzata ad assicurare all'Amministrazione un ulteriore presidio patrimoniale rispetto alle obbligazioni assunte dal Fornitore. Tuttavia, nel regime di self-insurance, il Fornitore assume contrattualmente l'obbligo di provvedere direttamente e integralmente al pagamento dei danni e alla gestione dei sinistri, senza poter opporre all'Amministrazione l'insufficienza delle proprie risorse finanziarie. La garanzia fideiussoria aggiuntiva non modifica quindi l'allocazione del rischio prevista dal contratto, ma introduce un ulteriore presidio patrimoniale a fronte di obbligazioni già assistite dalla garanzia definitiva. Tale ulteriore presidio dovrebbe pertanto essere sorretto da una specifica e distinta esigenza di tutela e da una puntuale correlazione con il rischio che si intende presidiare. Di tale esigenza la S.A. è tenuta a fornire adeguata e specifica motivazione. A tal proposito, si osserva come il Capitolato determini la garanzia aggiuntiva in misura fissa, pari a € 200.000,00 per il Lotto 1 e € 75.000,00 per il Lotto 2, senza individuare i criteri tecnico-economici utilizzati per la determinazione di tali importi. Non risultano, in particolare, indicati elementi quali il numero dei veicoli, il valore della flotta, la frequenza e la severità storica dei sinistri, l'esposizione massima al rischio o altri parametri oggettivi idonei a giustificare l'importo della garanzia. La previsione appare pertanto caratterizzata da una quantificazione forfetaria del presidio fideiussorio, non correlata al rischio concretamente assunto dal Fornitore. Nel caso in esame, non risulta invece individuabile quale specifica esigenza di tutela renda necessaria, oltre alla garanzia definitiva, una garanzia autonoma di importo predeterminato, né quale sia il criterio in base al quale gli importi di € 200.000,00 e € 75.000,00 siano stati correlati al rischio assunto dal Fornitore. Tale circostanza assume particolare rilievo alla luce dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e par condicio che devono informare le prescrizioni della lex specialis. Sul punto, l'ANAC ha avuto modo di evidenziare, con riferimento alle garanzie richieste dalle Stazioni Appaltanti, che devono essere salvaguardati i principi di proporzionalità e ragionevolezza e che l'importo della garanzia deve risultare proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto. La self-insurance è espressamente ammessa dal Capitolato quale modalità alternativa alla stipula delle corrispondenti coperture assicurative. Tuttavia, la scelta di assumere direttamente il rischio comporta, oltre all'integrale esposizione patrimoniale del Fornitore rispetto ai sinistri, anche l'obbligo di costituire un'ulteriore garanzia fideiussoria di importo significativo. L'operatore economico che ricorre alla self-insurance viene quindi assoggettato ad un ulteriore onere finanziario – costituito dai costi di rilascio della fideiussione e dall'assorbimento di capacità finanziaria e/o affidamenti bancari o assicurativi – che si aggiunge alla garanzia definitiva prevista dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023. Tale aggravio risulta particolarmente significativo considerando che la garanzia aggiuntiva deve permanere per tutta la durata dei contratti attuativi e successivamente fino alla completa definizione dei sinistri e comunque per almeno ulteriori 24 mesi dalla scadenza dell'ultimo contratto attuativo, salva l'ulteriore estensione in presenza di sinistri pendenti. Nel contesto appena analizzato, non risulta dunque individuabile una distinta funzione della garanzia aggiuntiva richiesta rispetto alla garanzia definitiva, né una specifica esposizione dell'Amministrazione che rimarrebbe priva di tutela in assenza della medesima. Per tali ragioni, la previsione appare suscettibile di determinare una duplicazione delle garanzie a presidio delle medesime obbligazioni contrattuali, con conseguente aggravio economico e finanziario a carico dell'operatore economico non adeguatamente giustificato dalla specifica funzione della self-insurance. Tutto ciò premesso, si chiede alla Stazione Appaltante, in applicazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, di voler eliminare la previsione di cui all’art. 4.12, paragrafo B, relativa alla costituzione della garanzia aggiuntiva per la self-insurance, consentendo agli operatori economici che intendano ricorrere a tale modalità di gestione del rischio di farvi ricorso senza che ciò comporti un ingiustificato aggravio economico e finanziario, ulteriore rispetto agli obblighi e alle garanzie già previsti dalla normativa e dalla documentazione di gara. Tutto ciò premesso, si chiede alla Stazione Appaltante, in virtù dei principi di ragionevolezza, efficacia e, più in generale ai principi di fiducia correttezza e buona fede, di rimuovere, per i motivi sopra esposti, la previsione analizzata consentendo agli O.E. che intendano avvalersene, di ricorrere al regime di self insurance senza che ciò possa comportare un maggiore aggravio economico sia in termini economici che di vincolatività del contratto. Tale impostazione risulterebbe altresì in linea con il principio di favor partecipationis e di concorrenza. Restiamo in attesa di un Vs. cortese riscontro. Cordiali saluti

Risposta :

La richiesta è accolta.

La Stazione Appaltante, valutate le osservazioni formulate e nell’ottica di favorire la più ampia partecipazione alla procedura, contemperando le esigenze di tutela delle Aziende Sanitarie committenti con quelle di proporzionalità degli oneri posti a carico degli operatori economici, ritiene di poter accogliere la richiesta.

Conseguentemente, non sarà richiesta la costituzione della garanzia aggiuntiva prevista dall’art. 4.12, paragrafo B, del Capitolato Speciale in caso di ricorso alla self-insurance e la relativa previsione deve intendersi modificata in tal senso.

Si precisa altresì che, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla documentazione di gara, l’Appaltatore potrà ricorrere alla self-insurance anche limitatamente a una parte dei rischi, avvalendosi, per la restante parte, di idonea copertura assicurativa, purché sia sempre assicurata la piena e continuativa copertura dei rischi previsti dal Capitolato.

Nell’ipotesi di adozione di un regime misto, dovranno essere chiaramente individuati i rischi gestiti in self-insurance e quelli oggetto di copertura assicurativa, in modo da assicurare certezza in ordine al relativo regime di gestione e alle responsabilità dell’Appaltatore.

Resta fermo che, per i rischi gestiti in regime di self-insurance, l’Appaltatore ne assume direttamente e integralmente i relativi obblighi economici, risarcitori, indennitari e gestionali, secondo quanto previsto dal Capitolato.

Il ricorso alla self-insurance, totale o parziale, non potrà pertanto comportare, a carico delle Aziende Sanitarie committenti, franchigie, scoperti, limitazioni, esclusioni, decadenze, condizioni od oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla documentazione di gara.

Resta altresì fermo che l’Appaltatore non potrà opporre alle Aziende Sanitarie committenti l’eventuale insufficienza o indisponibilità di accantonamenti, fondi, riserve o altre risorse interne e rimarrà direttamente responsabile dell’integrale e tempestivo adempimento delle obbligazioni relative ai rischi assunti in self-insurance.

Restano ferme la garanzia definitiva prevista dall’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e tutte le ulteriori condizioni, responsabilità e obbligazioni previste dalla documentazione di gara.

Pertanto, l’art. 4.12, paragrafo B, del Capitolato Speciale deve intendersi modificato esclusivamente nella parte in cui prevede la costituzione della garanzia aggiuntiva in caso di ricorso alla self-insurance, che non sarà richiesta. Restano ferme tutte le ulteriori disposizioni del medesimo articolo.


Chiarimento PI455078-26

Ultimo aggiornamento: 21/09/2026 15:03

Domanda : Richiesta di chiarimento – Obblighi relativi al personale impiegato nell’esecuzione del servizio Con riferimento alla previsione del Capitolato relativa agli obblighi dell’aggiudicatario in materia di personale, si rileva che la stessa prevede, tra l’altro, l’obbligo di trasmettere, prima dell’avvio del servizio, un elenco dettagliato degli operatori che la Ditta intende impiegare nell’espletamento del servizio, con indicazione delle relative qualifiche professionali e dei corsi di aggiornamento effettuati e/o in essere. La medesima disposizione prevede che l’Azienda Sanitaria possa disporre la non utilizzazione degli operatori privi dei requisiti o ritenuti, a proprio “insindacabile giudizio”, non idonei, nonché l’obbligo per la Ditta di tenere, per ciascun dipendente, il certificato sanitario e il certificato penale, da esibire su richiesta. Al riguardo, considerato che l’oggetto della procedura è costituito dal servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, con annessi servizi di gestione complessiva della flotta e Corporate Car Sharing, si chiede di voler rettificare la suddetta previsione, in quanto la richiesta, per ampiezza e contenuto, appare maggiormente riconducibile ad affidamenti caratterizzati da un impiego strutturato e continuativo di personale nell’esecuzione diretta delle prestazioni, piuttosto che alla tipologia di servizio oggetto della presente procedura. In particolare, non risulta individuata nel Capitolato una specifica esigenza oggettiva che renda necessario, nell’ambito del presente affidamento, sottoporre preventivamente alla verifica dell’Azienda Sanitaria la generalità degli operatori che l’Operatore Economico potrebbe impiegare, mediante la trasmissione dei relativi nominativi, qualifiche, percorsi formativi e, soprattutto, della documentazione sanitaria e penale riferita ai singoli dipendenti. Si rileva, inoltre, che la previsione attribuisce all’Azienda Sanitaria la facoltà di disporre la non utilizzazione degli operatori ritenuti, a proprio “insindacabile giudizio”, non idonei, senza tuttavia specificare i requisiti, i criteri e le condizioni oggettive e verificabili sulla base dei quali dovrebbe essere effettuata tale valutazione. Tale formulazione appare particolarmente ampia, in quanto non consente all’Operatore Economico di individuare preventivamente quali caratteristiche o requisiti debbano necessariamente possedere gli operatori impiegati nell’esecuzione del servizio, né consente di comprendere quale sia la concreta correlazione tra le informazioni richieste e le specifiche prestazioni oggetto dell’affidamento. A ciò si aggiunge che la richiesta di acquisire e conservare, per ciascun dipendente, certificati sanitari e certificati penali, nonché di renderli disponibili all’Azienda Sanitaria su richiesta, comporterebbe il trattamento di una rilevante quantità di dati personali, alcuni dei quali appartenenti a categorie particolarmente tutelate, senza che nel Capitolato risulti esplicitata la specifica finalità e necessità di tale acquisizione con riferimento alle concrete modalità di esecuzione del servizio. Tale previsione appare meritevole di revisione anche alla luce del principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. c), del Regolamento (UE) 2016/679, secondo cui i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati. Alla luce di quanto sopra, si chiede alla Stazione Appaltante di voler chiarire quali siano le specifiche esigenze oggettive e le finalità che rendono necessario acquisire e mantenere la documentazione sopra indicata con riferimento al personale dell’Operatore Economico e, conseguentemente, quali siano i requisiti e i criteri oggettivi sulla base dei quali l’Azienda Sanitaria potrà eventualmente disporre la non utilizzazione di un determinato operatore. Si chiede, pertanto, di voler rettificare la previsione del Capitolato, limitando gli obblighi relativi al personale ai soli operatori effettivamente e direttamente coinvolti nelle specifiche attività oggetto dell’affidamento per le quali tali informazioni risultino concretamente necessarie, escludendo in ogni caso la richiesta generalizzata di dati e documentazione riferiti alla totalità dei dipendenti dell’Operatore Economico. In particolare, si chiede di confermare che non debba essere trasmesso l’elenco nominativo della generalità del personale dell’Operatore Economico, né debbano essere detenuti e messi a disposizione dell’Azienda Sanitaria i relativi certificati sanitari e penali, qualora tali soggetti non siano direttamente coinvolti in attività per le quali tali informazioni risultino necessarie in forza di specifici obblighi normativi o di comprovate esigenze connesse all’esecuzione del servizio. Si chiede, conseguentemente, di procedere alla rettifica della relativa disposizione del Capitolato, rendendola coerente con l’oggetto e le concrete modalità di esecuzione dell’affidamento e con i principi di pertinenza, necessità e minimizzazione applicabili al trattamento dei dati personali ed in linea con la normativa di riferimento. Cordiali saluti

Risposta :

Si conferma, nei termini di seguito precisati.

La Stazione Appaltante, valutate le osservazioni formulate dall’operatore economico e nell’ottica di favorire la più ampia partecipazione alla procedura, ritiene di accogliere l’esigenza rappresentata, precisando e circoscrivendo gli adempimenti relativi al personale in funzione dell’effettiva natura delle prestazioni oggetto dell’affidamento.

In tale prospettiva, l’obbligo di comunicazione dell’elenco degli operatori deve intendersi riferito esclusivamente al personale effettivamente e direttamente impiegato nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali per le quali, in relazione alla natura dell’attività svolta, risulti concretamente necessario conoscerne preventivamente il ruolo, le qualifiche professionali e, ove pertinente, la relativa formazione.

Non è pertanto richiesta la trasmissione dell’elenco nominativo della generalità dei dipendenti dell’Appaltatore, né del personale che non risulti direttamente coinvolto nelle predette attività.

Resta fermo che l’Appaltatore, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e sotto la propria responsabilità, assicura che il personale concretamente impiegato nell’esecuzione del servizio sia adeguatamente qualificato e in possesso degli eventuali requisiti professionali e formativi necessari in relazione alle attività affidate, garantendo altresì il rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, salute e sicurezza.

Con riferimento alla previsione relativa alla possibilità per l’Azienda Sanitaria di richiedere la non utilizzazione di determinati operatori, si precisa che tale facoltà non sarà esercitata in modo generalizzato, ma esclusivamente ove necessario e sulla base di elementi oggettivi e pertinenti rispetto alle prestazioni concretamente svolte, avuto riguardo, a titolo esemplificativo, al possesso degli eventuali requisiti professionali o formativi richiesti, al rispetto degli obblighi contrattuali e delle disposizioni in materia di sicurezza, nonché delle regole di accesso e comportamento applicabili presso le strutture delle Aziende Sanitarie.

Analogamente, con riferimento alla documentazione sanitaria e penale richiamata dal Capitolato, si accoglie l’esigenza di evitare adempimenti generalizzati non strettamente correlati alle attività oggetto dell’affidamento.

Pertanto, non è richiesta, in via generalizzata, l’acquisizione, la conservazione o la messa a disposizione di certificati sanitari e penali riferiti indistintamente a tutto il personale dell’Appaltatore.

Tali adempimenti potranno trovare applicazione esclusivamente nei casi e nei limiti in cui risultino concretamente necessari e pertinenti rispetto alle specifiche attività svolte e trovino fondamento nella normativa applicabile, nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e minimizzazione dei dati personali.

In particolare, l’eventuale documentazione relativa a requisiti di carattere sanitario o penale sarà richiesta o verificata soltanto ove effettivamente necessaria in relazione alla specifica attività affidata e nei limiti previsti o consentiti dalla normativa vigente.

Resta in ogni caso ferma la responsabilità dell’Appaltatore in ordine alla corretta gestione del proprio personale e al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara, nonché alla produzione della sola documentazione che risulti legittimamente necessaria per le verifiche di competenza delle Aziende Sanitarie.

Alla luce di quanto sopra, le disposizioni del Capitolato relative al personale devono intendersi precisate e circoscritte nei termini sopra indicati, in coerenza con l’oggetto e con le concrete modalità di esecuzione dell’affidamento, secondo criteri di proporzionalità, pertinenza e necessità.


Chiarimento PI450740-26

Ultimo aggiornamento: 18/09/2026 10:33

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, si chiede di confermare che la Valutazione d’Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA), ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, sia rimessa al titolare del trattamento con riferimento ai trattamenti inerenti al sistema di gestione della flotta e ai dispositivi installati sui veicoli. Si chiede altresì di confermare che l’eventuale designazione dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 non operi in via automatica o generalizzata, ma esclusivamente con riferimento ai trattamenti di dati personali effettivamente svolti per conto della Stazione Appaltante e sulla base delle istruzioni da questa impartite. Resta pertanto inteso che, con riferimento ai dati connessi al sistema di fleet management e ai dispositivi di bordo, laddove l’Appaltatore si limiti alla messa a disposizione della piattaforma e dei connessi servizi tecnologici, anche per il tramite di propri fornitori, senza determinare finalità e modalità del relativo trattamento né svolgere attività di trattamento per conto della Stazione Appaltante, non ricorrono i presupposti per la designazione ai sensi dell’art. 28. L’Appaltatore assicura in ogni caso la piena collaborazione, mettendo a disposizione tutte le informazioni tecniche, organizzative e di sicurezza necessarie ai fini degli adempimenti di competenza della Stazione Appaltante.

Risposta :

Si chiarisce quanto segue: con riferimento alla Valutazione d’Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA), resta fermo quanto previsto dalla documentazione di gara e, in particolare, dal Capitolato Speciale e dagli allegati relativi alla disciplina del trattamento dei dati personali.

La valutazione circa la necessità di effettuare una DPIA e la relativa responsabilità ai sensi dell’art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679 competono al Titolare del trattamento, sulla base delle caratteristiche concrete ed effettive dei trattamenti posti in essere.

Resta, tuttavia, fermo lo specifico obbligo previsto dall’art. 4.2 del Capitolato Speciale con riferimento al sistema di gestione della flotta, ai sensi del quale, entro 60 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dell’installazione, l’aggiudicatario dovrà produrre, senza costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante, una Valutazione d’Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) conforme alla normativa vigente, con particolare riguardo all’art. 35 del GDPR, nonché garantire piena collaborazione e assistenza per tutti gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali.

Tale previsione deve essere letta in coordinamento con l’art. 13 del Capitolato Speciale e con gli Allegati 4 e 5 alla documentazione di gara. In particolare, l’Appaltatore, tenuto conto della natura dei trattamenti e delle informazioni a propria disposizione, è tenuto a fornire al Titolare tutti gli elementi tecnici, organizzativi e di sicurezza necessari ai fini della valutazione dei trattamenti e della predisposizione e/o integrazione della DPIA, nonché a garantire la massima cooperazione e assistenza e l’attuazione delle eventuali misure di mitigazione individuate dal Titolare.

Quanto alla qualificazione soggettiva dell’Appaltatore ai fini della normativa in materia di protezione dei dati personali, si precisa che, ai sensi dell’art. 13 del Capitolato Speciale, con la stipula del contratto l’Appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 ogniqualvolta, nell’esecuzione del contratto o delle prestazioni ad esso connesse, effettui trattamenti di dati personali per conto della Stazione Appaltante e/o delle Aziende Committenti.

La designazione quale Responsabile non deve, pertanto, essere intesa come riferita indistintamente a qualsiasi trattamento di dati personali eventualmente effettuato dall’Appaltatore, ma opera con riferimento ai trattamenti concretamente svolti per conto della Stazione Appaltante e/o delle Aziende Committenti, secondo le relative istruzioni e nel rispetto dell’atto di designazione e della normativa vigente.

Resta infatti espressamente salva, secondo quanto previsto dal medesimo art. 13 del Capitolato, l’eventuale qualità dell’Appaltatore quale autonomo Titolare del trattamento con riferimento a distinti trattamenti effettuati per finalità proprie, sulla base di un autonomo e distinto presupposto di liceità.

Conseguentemente, la qualificazione dei rispettivi ruoli privacy deve essere effettuata con riferimento alle concrete attività di trattamento svolte nell’ambito dell’esecuzione contrattuale e alle finalità e modalità effettive del trattamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara.

Con specifico riferimento al sistema di Fleet Management, alle black box, ai dispositivi di bordo e ai sistemi di geolocalizzazione, non può pertanto essere confermata in via generale l’affermazione secondo cui la mera qualificazione dell’attività come “messa a disposizione della piattaforma e dei connessi servizi tecnologici” escluda, di per sé, l’applicazione dell’art. 28 del GDPR. Qualora, nell’erogazione di tali servizi, l’Appaltatore o soggetti dallo stesso legittimamente coinvolti effettuino operazioni di trattamento di dati personali per conto delle Aziende Committenti, troverà applicazione la disciplina prevista per il Responsabile del trattamento, secondo quanto stabilito dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente.

Diversamente, eventuali trattamenti effettuati dall’Appaltatore per proprie autonome finalità, sulla base di un autonomo presupposto di liceità e non per conto delle Aziende Committenti, resteranno soggetti alla disciplina propria del relativo ruolo privacy concretamente assunto.

In ogni caso, i sistemi di bordo, di gestione della flotta e di geolocalizzazione dovranno essere realizzati e gestiti nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali; l’accesso ai dati dovrà essere consentito esclusivamente ai soggetti legittimati e nei limiti strettamente necessari alle rispettive finalità.

Resta altresì fermo l’obbligo dell’Appaltatore di assicurare piena collaborazione, mettendo a disposizione tutte le informazioni tecniche, organizzative e di sicurezza necessarie ai fini degli adempimenti di competenza dei Titolari del trattamento, nonché il rispetto di tutti gli ulteriori obblighi previsti dal Capitolato Speciale, dagli atti di designazione, dagli Allegati 4 e 5 e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.


Chiarimento PI452696-26

Ultimo aggiornamento: 18/09/2026 10:31

Domanda : RICHIESTA CHIARIMENTO DEL 17/09/2026: 1) ART. 4.1.a TEAM FLEE E MOBILITY MANAGEMENT: si chiede di confermare che per gestione delle vetture sostitutive si intenda solo la gestione delle prenotazioni da parte del tema dedicato; 2. In merito all SCHEDE TECNICHE dei veicolo: essendo le batterie al litio è necessario produrre nell'offerta tecnica la documentazione tecnico-scientifica degli accumulatori richiesta nel punto e) art. 16 OFFERTA TECNICA, del disciplinare di gara? 3. Con riferimento al Lotto 1 (AUSL Bologna), si chiede di confermare che per i veicoli con allestimento frigorifero siano applicabili i medesimi termini di consegna previsti per gli automezzi frigoriferi del Lotto 2, pari a 365 giorni. 4. Con riferimento al Lotto 2, si chiede di confermare la possibilità di fornire pneumatici invernali in luogo dei pneumatici quattro stagioni, analogamente a quanto previsto/ammesso per il Lotto 1. 5.Con riferimento al veicolo commerciale trasporto persone M1 del Lotto 2, si chiede di chiarire se debba essere equipaggiato con l'attacco frigorifero 12V e doppia batteria previsto per i furgoni oppure con l'attacco elettrico 12V nel baule previsto per auto e auto elettriche, ovvero se non sia richiesto alcuno dei due accessori 6. si chiede per i veicoli oggetto di FLEET MANAGEMENT: a. se è previsto il servizio pneumatici oppure no e in caso di risposta affermativa il servizio deve intendersi a consumo; b. se per la STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE si parla della formula "paga e riaddebita". Si ringrazia. Cordiali saluti.

Risposta :

1)

Non si conferma nei termini prospettati.

La previsione di cui all’art. 4.1.a del Capitolato Speciale, relativa alla “gestione delle vetture sostitutive” nell’ambito delle attività del Team Fleet e Mobility Management, non deve intendersi limitata alla mera prenotazione del veicolo sostitutivo.

Il Team dedicato dovrà assicurare, per quanto di competenza, la gestione e il coordinamento delle attività connesse alla messa a disposizione delle vetture sostitutive, in coerenza con quanto complessivamente previsto dal Capitolato Speciale e, in particolare, dall’art. 4.8, garantendo l’assistenza necessaria nelle diverse fasi del servizio.

La prenotazione e la gestione delle richieste di veicoli sostitutivi rientrano altresì tra le funzioni attribuite al servizio di Call Center.

Restano ferme tutte le condizioni, modalità operative, tempistiche e ulteriori obbligazioni previste dalla documentazione di gara relativamente alla fornitura e alla gestione dei veicoli sostitutivi.

2)

Si precisa che la documentazione tecnico-scientifica prevista dall’art. 16, lett. e) del Disciplinare di gara è funzionale alla dimostrazione del criterio premiante relativo all’impiego di accumulatori realizzati con materiali più efficienti e recuperabili rispetto agli accumulatori agli ioni di litio.

Pertanto, qualora i veicoli elettrici o ibridi proposti siano equipaggiati con ordinari accumulatori agli ioni di litio e il concorrente non intenda conseguire il relativo punteggio premiante mediante l’offerta di accumulatori realizzati con materiali più efficienti e recuperabili, non è richiesta, ai fini del predetto criterio premiante, la produzione della documentazione tecnico-scientifica volta a dimostrare una maggiore capacità di accumulo, una maggiore durata e la recuperabilità del materiale rispetto agli accumulatori al litio.

Restano invece fermi gli obblighi di produzione delle schede tecniche dei veicoli e della documentazione prevista dalla lex specialis e dai CAM per la verifica delle caratteristiche minime e della garanzia delle batterie di trazione.

3)

Non si conferma.

Per il Lotto 1 resta fermo quanto previsto dall’art. 3.1.A del Capitolato Speciale, ai sensi del quale i primi 464 autoveicoli devono essere messi a disposizione per la consegna entro il termine massimo di 210 giorni solari consecutivi dal relativo ordine, fatto salvo l’eventuale termine migliorativo offerto dall’aggiudicatario e le ulteriori disposizioni previste dal Capitolato.

Il predetto termine è espressamente riferito al veicolo completo degli accessori e degli allestimenti montati.

Il termine di 365 giorni previsto dall’art. 3.1.B per i veicoli con allestimento frigorifero è riferito esclusivamente al Lotto 2 e non è pertanto estensibile ai veicoli del Lotto 1.

4)

Non si conferma.

Resta ferma la disciplina prevista dall’art. 4.9 del Capitolato Speciale.

Per il Lotto 2 il servizio è riferito agli pneumatici estivi/quattro stagioni secondo quanto previsto dalla documentazione di gara, mentre la fornitura e la sostituzione stagionale dei treni completi di pneumatici invernali costituiscono una specifica prestazione prevista per il Lotto 1.

Non è pertanto ammessa, per il Lotto 2, la sostituzione della configurazione prevista dalla lex specialis mediante applicazione della disciplina specificamente stabilita per il Lotto 1.

Restano ferme tutte le ulteriori prescrizioni previste dall’art. 4.9 del Capitolato Speciale.

5)

Si precisa che le dotazioni in esame sono indicate nell’Allegato A2 quali “dotazioni aggiuntive da quotare come canoni mensili aggiuntivi” e non costituiscono dotazioni standard da installare indistintamente su tutti i veicoli.

Come già chiarito con riferimento alla medesima questione, per la tipologia “Veicolo commerciale trasporto persone” M1, ai fini delle dotazioni aggiuntive da quotare, trova applicazione la dotazione prevista per la categoria “Auto/Auto elettriche”.

Pertanto, per tale tipologia di veicolo, la dotazione aggiuntiva di riferimento è l’“attacco elettrico nel baule 12V” e non l’“attacco frigorifero 12V e doppia batteria”, previsto per la categoria Furgoni/Furgoni elettrici.

L’eventuale installazione della predetta dotazione sarà richiesta in fase esecutiva sulla base delle effettive esigenze dell’Azienda sanitaria committente, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.

6.a)

Si conferma che il servizio pneumatici rientra tra le prestazioni previste dal Capitolato, secondo il differente perimetro stabilito per i due Lotti.

Per il Lotto 1, l’art. 4.9 prevede il servizio pneumatici per tutti i veicoli gestiti, compresi quelli di proprietà dell’Azienda sanitaria committente; per il Lotto 2, il servizio è previsto per tutti i veicoli forniti a noleggio a lungo termine.

Il servizio comprende altresì le prestazioni accessorie espressamente indicate dal Capitolato, quali montaggio, smontaggio, equilibratura, assetto e controllo, riparazione delle forature e smaltimento.

Il servizio non deve pertanto intendersi quale prestazione genericamente “a consumo”, ma trova applicazione secondo le condizioni, i criteri di sostituzione e il perimetro economico espressamente stabiliti dall’art. 4.9 e dalla restante documentazione di gara.

6.b)

Si precisa che occorre distinguere tra i veicoli forniti a noleggio a lungo termine e, per il Lotto 1, i veicoli di proprietà o in comodato dell’Azienda sanitaria committente.

Per i veicoli forniti a noleggio a lungo termine, la manutenzione ordinaria e straordinaria è a totale carico dell’Appaltatore ed è ricompresa nei relativi canoni, secondo quanto previsto dall’art. 4.4 del Capitolato Speciale.

Per il Lotto 1, con riferimento ai veicoli di proprietà o in comodato dell’Azienda sanitaria committente, la manutenzione ordinaria è compresa nel canone di gestione, mentre le riparazioni di manutenzione straordinaria sono remunerate extra canone secondo le modalità previste dall’art. 5 del Capitolato.

Per tali interventi l’Appaltatore dovrà presentare preventivamente apposito preventivo alla Stazione Appaltante, con distinta evidenza della componente relativa alla manodopera e dei pezzi di ricambio, applicando le condizioni e gli sconti previsti dalla documentazione di gara.

Pertanto, la relativa disciplina non deve essere ricondotta genericamente alla formula “paga e riaddebita”, ma alle specifiche modalità di autorizzazione, esecuzione e remunerazione extra canone stabilite dall’art. 5 del Capitolato Speciale.


Chiarimento PI442456-26

Ultimo aggiornamento: 12/09/2026 12:27

Domanda : RETTIFICA DI MERI ERRORI MATERIALI DI PUBBLICAZIONE/ TRASPOSIZIONE A SISTEMA

Risposta :

A seguito di una verifica delle risposte ai chiarimenti pubblicate sulla Piattaforma SATER, la Stazione Appaltante ha riscontrato alcune difformità meramente materiali nella trasposizione a sistema di taluni simboli matematici contenuti nei testi originariamente predisposti.

In particolare, in fase di trasposizione/pubblicazione a sistema, i simboli matematici indicanti “minore o uguale” e “maggiore o uguale” sono stati visualizzati mediante il simbolo “=”, determinando una rappresentazione non corrispondente al contenuto delle risposte formulate dalla Stazione Appaltante.

Pertanto, al solo fine di eliminare ogni possibile equivoco interpretativo e di assicurare la corretta lettura delle risposte già pubblicate, si forniscono le seguenti precisazioni integrative e correttive, che sostituiscono, limitatamente ai passaggi di seguito indicati, le corrispondenti formulazioni precedentemente pubblicate.

1) Chiarimento avente Registro di Sistema n. PI436088-26 – punto 2)

Con riferimento al Lotto 2 – tipologia “CITY CAR COMPATTA IBRIDA 4x4”, le caratteristiche dimensionali devono intendersi correttamente formulate come segue:

lunghezza: compresa tra 3.600 mm e 4.250 mm, estremi inclusi;

altezza totale del veicolo: compresa tra 1.400 mm e 1.650 mm, estremi inclusi.

Pertanto, le indicazioni visualizzate sulla Piattaforma mediante il simbolo “=” tra i predetti valori non devono essere interpretate come requisiti di uguaglianza, bensì come intervalli dimensionali comprensivi degli estremi sopra specificati.

Restano ferme tutte le ulteriori caratteristiche tecniche minime indicate nella medesima risposta e nella documentazione di gara. Nel testo originariamente predisposto dalla Stazione Appaltante i due requisiti erano infatti espressi come intervalli dimensionali.

2) Chiarimento avente Registro di Sistema n. PI437265-26 – punto 2)

Con riferimento al Lotto 1 – tipologia “FURGONE VAN corto”, il requisito relativo al numero di porte deve intendersi correttamente formulato come segue:

numero di porte: pari o superiore a 3.

Resta, pertanto, confermata l’ammissibilità di veicoli dotati di n. 5 porte, come già espressamente indicato nel medesimo chiarimento.

La formulazione visualizzata sulla Piattaforma “da n. porte = 3 a n. porte = 3” è conseguenza della predetta difformità materiale di trasposizione e deve intendersi sostituita dalla presente precisazione.

Resta altresì confermato che, per la medesima tipologia di veicolo, sono ammessi veicoli con potenza pari o superiore a 45 kW, in luogo della potenza minima pari o superiore a 70 kW originariamente prevista dall’Allegato A1.

3) Chiarimento avente Registro di Sistema n. PI438150-26

Con riferimento al Lotto 1 – tipologia “FURGONE VAN corto”, le specifiche tecniche oggetto della deroga già accordata devono intendersi correttamente formulate come segue:

potenza: pari o superiore a 45 kW;

numero di porte: pari o superiore a 3.

Resta pertanto confermato che sono ammessi veicoli con potenza pari o superiore a 45 kW, in luogo della potenza minima pari o superiore a 70 kW originariamente prevista dall’Allegato A1, nonché veicoli dotati di n. 5 porte.

Conseguentemente, le formulazioni visualizzate sulla Piattaforma “da n. porte = 3 a n. porte = 3” e “potenza = 45 kW; numero porte = 3” sono conseguenza della predetta difformità materiale di trasposizione e non devono essere interpretate come requisiti di uguaglianza.

Le corrispondenti specifiche tecniche dell’Allegato A1 devono pertanto intendersi modificate, esclusivamente per la tipologia “FURGONE VAN corto” del Lotto 1, nel senso sopra precisato: potenza pari o superiore a 45 kW e numero di porte pari o superiore a 3. Restano invariati tutti gli ulteriori requisiti previsti per la medesima tipologia di veicolo. Ciò corrisponde al contenuto della risposta originariamente predisposta.

Il presente chiarimento ha natura esclusivamente integrativa e correttiva di meri errori materiali verificatisi nella trasposizione/pubblicazione a sistema e non introduce ulteriori modifiche rispetto ai contenuti sostanziali delle risposte già formulate dalla Stazione Appaltante.

Restano ferme e integralmente confermate tutte le ulteriori disposizioni contenute nella documentazione di gara e nei chiarimenti già pubblicati.


Chiarimento PI439570-26

Ultimo aggiornamento: 11/09/2026 12:45

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento ai Lotti 1 e 2 si richiede il seguente chiarimento: 1.con riferimento a quanto previsto dall’Art. 4.1.a), b) del Capitolato Speciale, relativo al servizio di Call Center (Numero Verde) operativo nella fascia oraria 08:00 – 18:00, si richiede un chiarimento in merito alla possibilità di adottare una diversa articolazione oraria. La scrivente Società eroga attualmente servizi analoghi con copertura 08:30 – 18:30, garantendo comunque un presidio continuativo di 10 ore giornaliere, in linea con il monte ore complessivo richiesto e nel pieno rispetto dei livelli di servizio previsti. Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di confermare se possa ritenersi ammissibile l’adozione dell’articolazione oraria 08:30 – 18:30, in alternativa alla fascia 08:00 – 18:00 indicata nei documenti di gara, fermo restando il rispetto integrale degli SLA e delle prestazioni richieste. Restiamo in attesa di un Vs. cortese riscontro. Cordiali saluti

Risposta :

Si conferma, limitatamente al Lotto 2.

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 4.1, lett. a) e b), del Capitolato Speciale relativamente all’orario di operatività del servizio di Call Center (Numero Verde), per il Lotto 2 è ammessa, in alternativa alla fascia oraria 08:00–18:00, anche l’articolazione oraria 08:30–18:30.

Tale articolazione è ritenuta idonea a garantire, per il Lotto 2, la continuità del presidio giornaliero richiesto e le esigenze operative connesse al servizio, fermo restando il rispetto integrale di tutti gli ulteriori obblighi, livelli di servizio (SLA), tempi di risposta e prestazioni previsti dalla documentazione di gara.

Conseguentemente, limitatamente al Lotto 2, la previsione di cui all’art. 4.1, lett. a) e b), del Capitolato Speciale relativa alla fascia oraria di operatività del Call Center deve intendersi integrata nel senso che sono ammesse entrambe le seguenti articolazioni orarie: 08:00–18:00 oppure 08:30–18:30.

Per il Lotto 1 resta invece integralmente confermata la fascia oraria 08:00–18:00 prevista dal Capitolato Speciale, senza possibilità di adottare l’articolazione alternativa 08:30–18:30.

Restano ferme, per entrambi i Lotti, tutte le ulteriori disposizioni, condizioni e prestazioni previste dalla lex specialis.

Chiarimento PI438150-26

Ultimo aggiornamento: 11/09/2026 12:42

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento alla procedura in oggetto siamo a sottoporre il seguente quesito riferito al lotto 1 e non al lotto 2 come indicato precedentemente. Lotto 1 in riferimento al Modello - Segmento FURGONE VAN corto si comunica che il veicolo individuato come potenzialmente conforme risulta disponibile esclusivamente con una potenza kw >=45kW e 5 porte mentre la scheda tecnica di gara prevede un requisito minimo di potenza kW = 70 e un numero di porte = 3. Pertanto, si chiede formale deroga al requisito di potenza e numero di porte, autorizzando l’ammissione della configurazione con potenza = 45 kW e della configurazione 5 porte. Restiamo in attesa di Vs. cortese riscontro. Cordiali saluti

Risposta :

Si prende atto della rettifica formulata dall’operatore economico rispetto al precedente quesito PI435834-26, punto 2), e si conferma che il presente chiarimento è riferito al Lotto 1 – tipologia “FURGONE VAN corto”.

La richiesta di deroga è accolta limitatamente ai requisiti relativi alla potenza minima e al numero di porte. Resta fermo che il veicolo offerto deve appartenere alla tipologia “VAN” richiesta dalla documentazione di gara e risultare conforme alla relativa configurazione e a tutte le ulteriori caratteristiche tecniche minime previste dall’Allegato A1.

Con riferimento alla predetta tipologia di veicolo, sono pertanto ammessi veicoli con potenza pari o superiore a 45 kW, in luogo della potenza minima pari o superiore a 70 kW originariamente prevista dall’Allegato A1.

È altresì ammessa una configurazione con n. 5 porte. A tal fine, il requisito relativo al numero di porte deve intendersi modificato da “n. porte = 3” a “n. porte = 3”.

Conseguentemente, limitatamente alla tipologia “FURGONE VAN corto” del Lotto 1, le corrispondenti specifiche tecniche dell’Allegato A1 devono intendersi modificate esclusivamente come segue: potenza = 45 kW; numero porte = 3. Restano invariati tutti gli ulteriori requisiti previsti per la medesima tipologia di veicolo.

Chiarimento PI437265-26

Ultimo aggiornamento: 11/09/2026 12:39

Domanda : Gentili Signori, con riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti. 1. Lotto 1 Bologna – Segmento "Furgone Commerciale" Si chiede di confermare se possano essere considerati ammissibili anche veicoli con alimentazione diesel, purché conformi a tutti gli altri requisiti tecnici e funzionali previsti dalla documentazione di gara. 2. Lotto 1 Bologna – Segmento "Furgone Van Corto" Con riferimento al requisito di potenza minima pari a 70 kW, si chiede di confermare l'ammissibilità di veicoli con potenza pari o superiore a 45 kW, purché pienamente idonei alle esigenze operative del servizio e conformi a tutti gli ulteriori requisiti richiesti. Si chiede inoltre di confermare l'ammissibilità di veicoli dotati di n. 5 porte in luogo delle n. 3 porte indicate, fermo restando il rispetto di tutte le altre caratteristiche tecniche e funzionali previste dalla documentazione di gara. Ringraziando per la collaborazione, restiamo in attesa di un cortese riscontro. Cordiali saluti Ufficio Gare

Risposta :

1)

Si conferma.

Ad integrazione di quanto previsto nell’Allegato A1 – Specifiche tecniche autoveicoli, con riferimento alla tipologia “FURGONE (Furgone commerciale)” del Lotto 1, sono ammessi, in alternativa alle alimentazioni mild hybrid e full hybrid originariamente previste, anche veicoli con motorizzazione diesel e Plug-In Hybrid (PHEV), come già specificato al punto 3) del quesito avente Registro di Sistema n. PI436088-26.

Conseguentemente, la corrispondente specifica tecnica dell’Allegato A1 relativa all’alimentazione della predetta tipologia di veicolo deve intendersi modificata nel senso che sono ammesse le seguenti alimentazioni: mild hybrid, full hybrid, Plug-In Hybrid (PHEV) e diesel.

Restano ferme tutte le ulteriori caratteristiche tecniche, dimensionali, funzionali, prestazionali ed emissive previste dall’Allegato A1 e dalla restante documentazione di gara per la medesima tipologia di veicolo, nonché il rispetto della normativa applicabile.

2)

Si conferma.

Con riferimento al Lotto 1 – tipologia “FURGONE VAN corto”, in accoglimento della richiesta formulata, sono ammessi veicoli con potenza pari o superiore a 45 kW, in luogo della potenza minima pari o superiore a 70 kW prevista dall’Allegato A1.

Si conferma, altresì, l’ammissibilità di veicoli dotati di n. 5 porte. A tal fine, il requisito relativo al numero di porte deve intendersi modificato da “n. porte = 3” a “n. porte = 3”.

Chiarimento PI436088-26

Ultimo aggiornamento: 11/09/2026 12:34

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti: 1.Ruotino di scorta Si chiede di confermare se, qualora un veicolo non preveda la disponibilità del ruotino di scorta in configurazione di fabbrica, sia ammessa l'installazione dello stesso successivamente (after market) anche senza la predisposizione e con la semplice consegna dello stesso nel bagagliaio. 2.Segmento City Car 4x4 Con riferimento al segmento "City Car 4x4", si chiede di confermare che eventuali veicoli con caratteristiche tecniche analoghe o migliorative rispetto ai requisiti richiesti possano essere considerati ammissibili, indipendentemente dalla classificazione commerciale adottata dal costruttore. Per esempio, no city car ma berlina media seppur presente in altri segmenti. 3.Furgoni ibridi Considerato che il mercato dei veicoli commerciali leggeri offre prevalentemente motorizzazioni diesel o elettriche, si chiede se, per i segmenti richiesti come ibridi, possano essere ammessi veicoli diesel. Qualora fosse confermata la necessità di alimentazione ibrida/full hybrid, si chiede di confermare l'ammissibilità di veicoli Plug-In Hybrid (PHEV). 4.Furgoni frigoriferi Con riferimento ai veicoli frigoriferi, si chiede di confermare se la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'unità frigorifera debba essere inclusa nei servizi oggetto del noleggio per tutta la durata contrattuale. 5.Furgone piccolo Con riferimento al segmento "Furgone piccolo", si chiede di specificare se il requisito di potenza minima pari a 70 sia espresso in kW oppure in CV. 6.Colore veicolo Si chiede di confermare che la colorazione bianco metallizzato possa essere considerata equivalente alla colorazione bianca pastello richiesta. 7.Pulmino 9 posti Si richiede inoltre di confermare se siano necessari specifici equipaggiamenti per i passeggeri posteriori, quali climatizzazione posteriore e tappetini posteriori. 8.Veicolo commerciale trasporto persone 9 posti Con riferimento al veicolo commerciale adibito al trasporto persone, si chiede di confermare quale delle seguenti dotazioni debba essere considerata obbligatoria ai fini della conformità dell'offerta: •attacco frigorifero 12V e doppia batteria (categoria Furgoni/Furgoni Elettrici); •attacco elettrico nel bagagliaio 12V (categoria Auto/Auto Elettriche). Si chiede pertanto di chiarire quale requisito debba essere applicato alla suddetta tipologia di veicolo. 9.Cavi di ricarica Si chiede di confermare se la dotazione del cavo di ricarica Tipo 2 per ricarica AC sia richiesta per tutti i veicoli elettrici, compresi i veicoli commerciali elettrici. 10.Fleet Management e Corporate Car Sharing Con riferimento ai servizi di Fleet Management e Corporate Car Sharing, si chiede di confermare che i quantitativi riportati nell’offerta economica di gara (n. 25 veicoli per il servizio di Fleet Management e n. 25 veicoli per il servizio di Corporate Car Sharing) rappresentino il perimetro dei veicoli da gestire tramite tali servizi. Considerato che la documentazione di gara fa riferimento a una flotta complessiva di maggiore consistenza, si chiede di chiarire l'esatto perimetro di applicazione dei servizi sopra richiamati e le relative quantità da considerare ai fini dell'offerta. 11.In merito alla richiesta di chiarimento n. PI431001-26 e risposta PI434152-26, Si precisa che la procedura alla quale fa riferimento il presente chiarimento non risulta accessibile alla scrivente Società, non avendo la stessa avuto evidenza della relativa procedura. Pertanto, le informazioni richiamate non risultano più reperibili. Al fine di garantire la piena conoscenza di tutti gli elementi necessari alla predisposizione dell'offerta, si chiede cortesemente di ripubblicare tali informazioni nell'ambito della presente procedura, qualora ritenute ancora rilevanti. Si ribadisce, altresì, la necessità di prevedere una proroga dei termini di presentazione delle offerte, al fine di disporre del tempo necessario per una corretta valutazione della documentazione resa disponibile. Ringraziando per la disponibilità, restiamo in attesa di un cortese riscontro. Cordiali saluti

Risposta :

1)

Si conferma.

Le dotazioni minime comuni prevedono, in alternativa, kit fix&go di riparazione e gonfiaggio pneumatici, ruota di scorta oppure ruotino, secondo le normali dotazioni del veicolo proposto. Per i veicoli 4x4 è invece espressamente richiesta la dotazione aggiuntiva di ruota o ruotino di scorta.

Qualora, per la specifica tipologia di veicolo, sia richiesta la fornitura della ruota o del ruotino di scorta, è ammissibile anche una soluzione after market, purché pienamente compatibile con il veicolo, conforme alla normativa applicabile e alle prescrizioni del costruttore, idonea all’uso e collocata in condizioni di sicurezza.

Con specifico riferimento al Lotto 2, l’Allegato A2 prevede, tra le dotazioni minime comuni, il “Kit fix&go di riparazione e gonfiaggio pneumatici oppure ruota di scorta oppure ruotino secondo le normali dotazioni del veicolo proposto”. Pertanto, qualora il veicolo proposto non preveda, nella propria normale dotazione, la ruota o il ruotino di scorta, è sufficiente la dotazione del kit fix&go di riparazione e gonfiaggio pneumatici.


2)

Si precisa che la denominazione o classificazione commerciale adottata dal costruttore non assume, di per sé, carattere determinante ai fini della conformità del veicolo offerto. È pertanto ammissibile un veicolo commercialmente classificato in un segmento diverso, purché rispetti integralmente tutte le caratteristiche tecniche minime previste dalla documentazione di gara per la tipologia richiesta.

Con specifico riferimento al Lotto 2 e alla tipologia “CITY CAR COMPATTA IBRIDA 4x4”, il veicolo offerto dovrà essere dotato di trazione integrale (4x4) e rispettare integralmente le caratteristiche tecniche, dimensionali, prestazionali, emissive e di dotazione previste dall’Allegato A2 – Specifiche tecniche autoveicoli (Lotto 2). In particolare, non saranno ritenuti conformi i veicoli le cui dimensioni non rientrino negli intervalli espressamente previsti dall’Allegato A2, ossia: lunghezza: 3.600 mm = L = 4.250 mm; altezza totale del veicolo: 1.400 mm = H = 1.650 mm.

Non è pertanto sufficiente una generica equivalenza o superiorità derivante dalla classificazione commerciale del modello proposto: la conformità sarà verificata con riferimento a ciascuna delle caratteristiche tecniche minime richieste dalla lex specialis.

3)

Si conferma.

Per il Lotto 1, con riferimento alla tipologia “FURGONE (Furgone commerciale)”, in alternativa all’alimentazione “Ibrida: mild hybrid o full hybrid” prevista dall’Allegato A1, sono ammesse anche motorizzazioni diesel e Plug-In Hybrid (PHEV).

Il veicolo proposto dovrà in ogni caso rispettare integralmente tutte le ulteriori caratteristiche tecniche minime previste dall’Allegato A1 per la specifica tipologia, comprese quelle relative all’omologazione, alla potenza, alle dimensioni, al volume di carico e ai limiti emissivi applicabili.

Conseguentemente, la corrispondente specifica tecnica dell’Allegato A1 relativa all’alimentazione del “FURGONE (Furgone commerciale)” deve intendersi modificata nel senso che sono ammesse le alimentazioni mild hybrid, full hybrid, Plug-In Hybrid (PHEV) e diesel.

Con riferimento al Lotto 2, resta fermo quanto già previsto dall’Allegato A2 – Specifiche tecniche autoveicoli (Lotto 2) per le tipologie di furgone a combustione interessate.

In particolare, ove previsto per la specifica tipologia di veicolo, sono ammesse le seguenti alimentazioni: benzina, benzina mild hybrid, benzina full hybrid, gasolio, gasolio mild hybrid e gasolio full hybrid.

Sono pertanto ammesse anche le configurazioni a benzina o a gasolio non ibride, fermo restando il rispetto di tutte le ulteriori caratteristiche tecniche, dimensionali, prestazionali ed emissive previste dall’Allegato A2 per la specifica tipologia di veicolo.

4)

Si conferma.

Per i veicoli forniti a noleggio a lungo termine, il Capitolato prevede che la manutenzione ordinaria e straordinaria sia a carico dell’Appaltatore e ricompresa nei relativi canoni.

Con specifico riferimento alla tipologia “Furgone commerciale Frigo”, il vano coibentato e refrigerato, nonché la relativa unità frigorifera, costituiscono parte integrante dell’allestimento richiesto e sono funzionali alla corretta utilizzazione del veicolo secondo le caratteristiche previste dalla documentazione di gara.

Pertanto, per tutta la durata del noleggio, l’Appaltatore dovrà garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria, il mantenimento in piena efficienza e la conformità alle caratteristiche, prestazioni e certificazioni richieste dalla lex specialis, senza oneri aggiuntivi per le Aziende sanitarie committenti.


5)

Si conferma che i valori di potenza riportati negli Allegati tecnici A1 e A2 sono espressi in kW (kilowatt) e non in CV (cavalli vapore).


6)

Si conferma.

La colorazione bianco metallizzato è ammessa in alternativa alla colorazione bianco pastello prevista dalla documentazione di gara, purché il veicolo sia effettivamente di colore bianco, senza alcun onere aggiuntivo per l’Azienda sanitaria committente.


7)

Si precisa che, per il “Pulmino medio trasporto persone 9 posti”, non sono richieste dotazioni ulteriori specificamente denominate “climatizzazione posteriore” o “tappetini posteriori”, rispetto a quelle espressamente previste dagli Allegati tecnici.

Restano ferme le dotazioni minime comuni previste per i veicoli, tra cui il climatizzatore manuale e i tappetini, nonché tutte le ulteriori caratteristiche e dotazioni specificamente richieste per la tipologia di veicolo.

Con particolare riferimento alla climatizzazione, non è richiesta la presenza di un impianto di climatizzazione posteriore autonomo o separato; il sistema di climatizzazione installato sul veicolo dovrà, tuttavia, essere idoneo ad assicurare un’adeguata climatizzazione dell’intero abitacolo destinato al trasporto delle persone, in relazione alla configurazione a 9 posti del veicolo.

Eventuali dotazioni ulteriori rispetto a quelle minime richieste potranno essere offerte, ove consentito dalla documentazione di gara.

8)

Le due voci richiamate sono indicate negli Allegati A1 e A2 quali “dotazioni aggiuntive da quotare come canoni mensili aggiuntivi” e nelle Schede di Offerta Economica E1/E2 quali accessori da quotare; esse non costituiscono, pertanto, dotazioni standard obbligatorie da installare indistintamente su tutti i veicoli ai fini della conformità dell’offerta.

L’operatore economico è tenuto a quotare le relative voci nelle Schede di Offerta Economica, secondo le modalità ivi previste. L’eventuale installazione delle dotazioni sarà richiesta in fase esecutiva, in relazione alla tipologia di veicolo interessata e alle effettive esigenze dell’Azienda sanitaria committente.

Si precisa che l’“attacco frigorifero 12V e doppia batteria” è riferito alla categoria Furgoni/Furgoni elettrici, mentre l’“attacco elettrico nel bagagliaio 12V” è riferito alla categoria Auto/Auto elettriche, secondo quanto indicato negli Allegati tecnici.

Con specifico riferimento alla tipologia “Veicolo commerciale trasporto persone 9 posti”, ai fini delle dotazioni aggiuntive da quotare si applicano quelle previste per la categoria “Auto/Auto elettriche”; pertanto, per tale tipologia, la dotazione aggiuntiva di riferimento è l’“attacco elettrico nel bagagliaio 12V”.

9)

Si conferma.

Gli Allegati A1 e A2 prevedono, tra le “dotazioni aggiuntive veicoli elettrici”, il cavo di ricarica Tipo 2 per ricarica in corrente alternata (AC).

Tale dotazione è pertanto richiesta per tutti i veicoli a propulsione 100% elettrica oggetto della fornitura, compresi i veicoli commerciali elettrici, fermo restando il rispetto delle caratteristiche e delle ulteriori dotazioni tecniche previste per ciascuna specifica tipologia di veicolo.


10)

Non si conferma.

Il quantitativo di n. 25 veicoli riportato in specifiche voci della Scheda di Offerta Economica E1 non rappresenta il limite complessivo dei veicoli interessati dai servizi di Fleet Management e Corporate Car Sharing, né costituisce un limite dimensionale della relativa piattaforma di gestione.

Ai sensi dell’art. 4.2 del Capitolato, il servizio di Fleet Management riguarda tutti i veicoli forniti a noleggio a lungo termine dall’Appaltatore e, per il Lotto 1, anche i veicoli di proprietà o in comodato d’uso all’Azienda sanitaria committente (AUSL di Bologna). Per il Lotto 1, il Capitolato individua una flotta iniziale complessiva di n. 514 veicoli, suscettibile delle variazioni previste dalla documentazione di gara.

Con riferimento al Corporate Car Sharing, previsto per il Lotto 1, il relativo sistema dovrà essere dimensionato e configurato in modo da consentire la gestione dei veicoli della flotta interessati dal servizio secondo le modalità previste dall’art. 4.3 del Capitolato, distinguendo tra veicoli completamente condivisi, condivisi con priorità e non condivisi.

I quantitativi riportati nella Scheda E1 devono, pertanto, essere letti in coordinamento con il perimetro delle prestazioni definito dal Capitolato e non possono essere interpretati come una limitazione a n. 25 veicoli dell’ambito del Fleet Management o della capacità del sistema di Corporate Car Sharing.


11)

Si precisa che, con riferimento al presente specifico punto, la Stazione Appaltante ha già provveduto a fornire separato riscontro mediante il chiarimento avente Registro di Sistema n. PI439772-26, al quale si rinvia.

Chiarimento PI435834-26

Ultimo aggiornamento: 11/09/2026 12:29

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento ai Lotti 1 e 2, si richiedono i seguenti chiarimenti: 1.Lotto 1 in riferimento al Modello Furgone (Furgone commerciale) si rappresenta che l’attuale configurazione richiesta (alimentazione ibrida: mild hybrid o full hybrid) non risulta disponibile sul mercato per veicoli che rispettino contestualmente tutte le restanti caratteristiche dimensionali, prestazionali ed emissive previste dal Capitolato. Si chiede alla Stazione Appaltante di concedere deroga al requisito dell’alimentazione ibrida, autorizzando la presentazione di veicoli diesel. 2. Lotto 2 in riferimento al Modello - Segmento FURGONE VAN corto si comunica che il veicolo individuato come potenzialmente conforme risulta disponibile esclusivamente con una potenza kw >=45kW e 5 porte mentre la scheda tecnica di gara prevede un requisito minimo di potenza kW = 70 e un numero di porte = 3. Pertanto, si chiede formale deroga al requisito di potenza e numero di porte, autorizzando l’ammissione della configurazione con potenza = 45 kW e della configurazione 5 porte. 3. Con riferimento alle dotazioni aggiuntive previste negli Allegati di gara, la scrivente chiede cortesemente di fornire una stima, anche meramente indicativa, del numero di veicoli che, per ciascun lotto, si prevede possano richiedere gli allestimenti. 4. Con riferimento all’Art. 7 – Obblighi dell’aggiudicatario, si rileva che tra gli oneri a carico dell’Appaltatore sono indicate le spese e le pratiche di immatricolazione e, per il solo Lotto 1, la tassa di proprietà degli autoveicoli a noleggio oggetto del contratto. Si chiede cortesemente di confermare che tale previsione debba intendersi quale refuso, e che il pagamento verrà effettuato in nome e per conto della SA e successivamente rimborsato come previsto all’Art. 4.14 – Tassa di proprietà (Bollo) stabilisce che la tassa di proprietà viene pagata dall’Appaltatore in nome e per conto della Stazione Appaltante.

Risposta :

1)

Si conferma.

Con riferimento al Lotto 1 – tipologia “FURGONE (Furgone commerciale)”, in accoglimento della richiesta formulata, sono ammessi anche veicoli con alimentazione diesel, in alternativa alle alimentazioni mild hybrid o full hybrid previste dall’Allegato A1.

Resta fermo che il veicolo proposto dovrà rispettare integralmente tutte le ulteriori caratteristiche tecniche minime previste dall’Allegato A1 per la specifica tipologia, con particolare riferimento all’omologazione, alla potenza minima, al numero di porte e di posti, alle dimensioni, al volume di carico e ai limiti di emissione previsti.

2)

Si precisa che, per il Lotto 2, l’Allegato A2 non contempla la tipologia di veicolo denominata “FURGONE VAN corto” avente le caratteristiche indicate nel quesito, ossia potenza minima pari a 70 kW e numero di porte pari a 3.

Si invita, pertanto, l’operatore economico a riformulare il quesito, specificando il Lotto e l’esatta tipologia di veicolo cui la richiesta si riferisce, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di fornire un riscontro puntuale.

3)

Le dotazioni aggiuntive indicate negli Allegati A1 e A2 e nelle Schede di Offerta Economica E1 ed E2 costituiscono prestazioni la cui eventuale attivazione dipenderà dalle effettive esigenze delle Aziende sanitarie nel corso dell’esecuzione. Non è pertanto possibile fornire un quantitativo minimo garantito né una stima vincolante ulteriore rispetto ai dati già contenuti nella documentazione di gara.

Ai fini della formulazione dell’offerta, l’operatore economico dovrà pertanto valorizzare le singole voci richieste secondo le modalità previste dalle Schede di Offerta Economica, senza poter fare affidamento su quantitativi minimi di attivazione.

Fermo quanto sopra, sulla base delle esigenze attualmente prevedibili e a titolo meramente indicativo, si stima che, per il Lotto 2, il numero di veicoli per i quali potrà rendersi necessario lo specifico allestimento possa essere inferiore a n. 10 automezzi. Tale indicazione ha carattere esclusivamente previsionale e non costituisce né un quantitativo minimo garantito né un limite massimo vincolante per l’Azienda sanitaria committente. Il quantitativo effettivo sarà determinato in fase esecutiva sulla base delle concrete esigenze aziendali e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla documentazione di gara.

4)

Si precisa che le disposizioni dell’art. 7 e dell’art. 4.14 del Capitolato devono essere lette in modo coordinato.

L’art. 4.14, recante la disciplina specifica della tassa automobilistica, prevede che il relativo onere economico resti a carico dell’Azienda sanitaria committente. Nello specifico, per il solo Lotto 1, l’Appaltatore provvede materialmente al pagamento della tassa in nome e per conto dell’Azienda sanitaria committente (AUSL di Bologna), con successivo rimborso del relativo importo mediante fatturazione dedicata e distinta, secondo le modalità previste dal medesimo art. 4.14.

La previsione dell’art. 7 deve, pertanto, essere intesa come riferita all’obbligo dell’Appaltatore di curare gli adempimenti connessi al pagamento della tassa, e non come attribuzione definitiva allo stesso del relativo onere economico.

Resta integralmente confermata la disciplina specifica di cui all’art. 4.14 del Capitolato.

Chiarimento PI439772-26

Ultimo aggiornamento: 10/09/2026 13:32

Domanda : Con riferimento al quesito avente Registro di Sistema n. PI436088-26, la Stazione Appaltante fornisce il riscontro di seguito riportato, esclusivamente con riferimento a quanto specificamente richiesto al punto 11). A titolo meramente informativo si riporta nella risposta il link della precedente procedura di gara.

Risposta :

Si precisa che la precedente procedura di gara è stata richiamata nei chiarimenti già pubblicati esclusivamente quale elemento storico e di contesto. La disciplina vincolante della presente procedura è costituita dalla lex specialis attualmente pubblicata, dai relativi allegati e dai chiarimenti resi nell’ambito della presente gara.

La documentazione, i quesiti e i chiarimenti relativi alla precedente procedura non costituiscono parte della documentazione della presente gara e non assumono autonoma efficacia ai fini della partecipazione e della formulazione dell’offerta, se non nella misura in cui i relativi contenuti siano stati espressamente recepiti negli atti attualmente vigenti.

Non si rende, pertanto, necessaria la ripubblicazione, nell’ambito della presente procedura, della documentazione relativa alla precedente gara, atteso che gli operatori economici sono tenuti a formulare l’offerta esclusivamente sulla base della documentazione di gara attualmente vigente e dei chiarimenti resi nell’ambito della presente procedura.

A titolo meramente informativo e al solo fine di agevolarne la consultazione, si precisa che la precedente procedura, conclusasi senza aggiudicazione, nonché la relativa documentazione e i chiarimenti pubblicati, risultano comunque consultabili sul portale Intercent-ER, nella sezione dedicata ai bandi e alle procedure di gara chiuse.

In particolare, la precedente procedura è consultabile al seguente indirizzo:



https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/bandi-altri-enti/altri-enti-bandi-e-procedure-di-gara/bandi-altri-enti-chiusi/BANDO_GARA_PORTALE@13284925

In alternativa, è possibile accedervi dal portale Intercent-ER, selezionando la sezione “Altri Enti – Bandi e Procedure di gara”, accedendo al “Motore di ricerca bandi”, impostando lo stato della procedura su “Chiuso” ed effettuando la ricerca mediante le parole chiave “car sharing”.

Quanto alla richiesta di proroga del termine per la presentazione delle offerte, si confermano le valutazioni già espresse nei chiarimenti PI427105-26, PI431001-26 e PI433952-26, cui si rinvia.

Resta, pertanto, confermato il termine di presentazione delle offerte indicato sulla Piattaforma.

Chiarimento PI433952-26

Ultimo aggiornamento: 07/09/2026 22:52

Domanda : RICHIESTA DI PROROGA Buonasera, Considerata la complessità della procedura di gara e la necessità di completare le attività propedeutiche alla formulazione dell’offerta, con particolare riferimento all’individuazione e alla verifica dei modelli di veicoli maggiormente rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste, si rende necessario disporre di un termine più ampio per effettuare le opportune valutazioni. La definizione dei modelli richiede infatti un’attenta analisi della rispondenza alle specifiche previste dalla documentazione di gara, nonché le conseguenti verifiche di disponibilità e quotazione. Ulteriori approfondimenti risultano inoltre necessari per le componenti di Fleet Management e Corporate Car Sharing previste dalla procedura, che richiedono specifiche valutazioni tecniche e operative, anche con riferimento alle piattaforme di gestione, ai dispositivi telematici, alle modalità di prenotazione e accesso ai veicoli e alla relativa integrazione con i sistemi di bordo. Alla luce di quanto sopra, al fine di consentire la predisposizione di un’offerta completa, accurata e pienamente conforme ai requisiti richiesti, chiediamo cortesemente di valutare la possibilità di concedere una proroga del termine attualmente previsto per la presentazione dell’offerta fino al 30 ottobre 2026. Tale estensione consentirebbe di completare adeguatamente sia le verifiche relative ai veicoli sia gli approfondimenti necessari per la corretta configurazione dei servizi di Fleet Management e Corporate Car Sharing, garantendo così una proposta quanto più possibile puntuale, completa e coerente con le esigenze della procedura. Cordiali saluti. Ufficio Gare

Risposta :

La richiesta di proroga del termine per la presentazione delle offerte non può essere accolta, per le motivazioni già puntualmente illustrate nei riscontri ai quesiti precedentemente evasi, ai quali si rinvia integralmente.

Chiarimento PI431001-26

Ultimo aggiornamento: 07/09/2026 22:52

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, relativamente alla procedura per la quale si scrive ed in riferimento al lotto 1 e lotto 2 si rappresenta che: 1.a seguito del confronto tecnico avviato con costruttori e fornitori, sono emerse ulteriori verifiche necessarie per confermare la piena fattibilità delle configurazioni richieste. Il mercato automotive è in continua evoluzione, con aggiornamenti frequenti sia sulle disponibilità produttive sia sulle caratteristiche tecniche dei modelli. Pertanto, pur essendo in gran parte recepite le informazioni acquisite nella precedente procedura andata deserta, si rende necessario procedere a una nuova verifica puntuale dei dati di produzione, delle configurazioni tecniche e delle dotazioni richieste, anche ai fini della corretta predisposizione delle relazioni tecniche previste dalla documentazione di gara. Alla luce di quanto sopra, si evidenzia che l’attuale termine di presentazione dell’offerta non risulta sufficiente. Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante di valutare una proroga del termine di presentazione dell’offerta. 2.Con riferimento all’Art. 15 Penalità e in particolare, al punto m) relativo all’applicazione della penale per il mancato rispetto del Paragrafo 4.10 “Pulizia/Lavaggi Auto”, si chiede alla Stazione Appaltante di confermare che tale servizio sia previsto esclusivamente per il Lotto 1. 3.Si richiede una cortese conferma in merito all’esatto perimetro dei servizi da erogare sui veicoli di proprietà dell’Azienda, così come disciplinati dal Capitolato Speciale e dalla Parte Operativa Tecnica, al fine di formulare un’offerta pienamente conforme alle aspettative della Stazione Appaltante. Nello specifico si chiede di confermare che per i veicoli in gestione debbano intendersi ricompresi esclusivamente i seguenti servizi: 1.Manutenzione ordinaria, come previsto dall’Art. 4.4; 2.Fornitura e sostituzione degli pneumatici, ai sensi dell’Art. 4.9; 3.Controlli periodici, come richiamati dall’Art. 4.4. 4.Lavaggi, come richiamati dall’Art. 4.10 Mentre le Manutenzioni straordinarie saranno remunerate extra canone ai sensi dell’Art. 4.4. 4. In riferimento all’Art. 7 – Obblighi dell’aggiudicatario, si prende atto che sono a carico dell’Appaltatore, e si intendono remunerate nei corrispettivi contrattuali, le spese e le pratiche relative al servizio di rottamazione dei veicoli di proprietà dell’Azienda Sanitaria, qualora richiesto. Si chiede cortesemente di confermare che tali oneri non comprendono le imposte di bollo e gli eventuali tributi amministrativi connessi alle pratiche di radiazione presso gli uffici competenti, in quanto trattasi di imposte dovute per legge e non riconducibili a servizi o attività dell’Appaltatore. Si rimane in attesa di un cortese riscontro. Distinti saluti.

Risposta :

1) La richiesta di proroga del termine per la presentazione delle offerte non può essere accolta.

Al riguardo, si evidenzia che la presente procedura costituisce la riedizione di una precedente procedura di gara conclusasi senza aggiudicazione e ne riprende, mutatis mutandis, l’impianto sostanziale della lex specialis, tenendo altresì conto delle questioni interpretative emerse e dei chiarimenti già resi nell’ambito della precedente procedura.

Ciò premesso, la Stazione Appaltante ritiene congrui e proporzionati i termini stabiliti dalla documentazione di gara per la predisposizione e la presentazione delle offerte, avuto riguardo alla natura, all’oggetto e alla complessità dell’affidamento, nonché alla circostanza che si tratta della riedizione di una procedura già precedentemente portata a conoscenza del mercato e ampiamente pubblicizzata.

Si precisa, inoltre, che i chiarimenti resi nell’ambito della presente procedura hanno natura meramente esplicativa e interpretativa delle disposizioni contenute nella lex specialis e non introducono nuovi elementi, prescrizioni ulteriori o modifiche sostanziali della disciplina di gara, né incidono sulla predisposizione delle offerte in misura tale da rendere necessario il differimento del relativo termine di presentazione.

Non ricorrono, pertanto, i presupposti per disporre la proroga richiesta. Il termine per la presentazione delle offerte resta conseguentemente confermato nella data e nell’ora indicate nella documentazione di gara.

2) Si conferma.

L’art. 4.10 è espressamente rubricato “Pulizia/Lavaggi auto (LOTTO 1)” e il servizio è previsto tra le prestazioni aggiuntive unicamente del Lotto 1.

La dicitura dell’art. 15, lett. m), “Esclusivamente per lotti 1 e 2” è quindi un mero refuso e deve essere letta come riferita esclusivamente al Lotto 1.

3) Si conferma quanto previsto e disciplinato dalla lex specialis di gara.

4) Si conferma integralmente quanto previsto e disciplinato dalla lex specialis di gara.

Conseguentemente, restano a carico dell’Appaltatore le spese, gli oneri e gli adempimenti connessi all’espletamento del servizio di rottamazione dei veicoli di proprietà delle Aziende sanitarie committenti, ivi comprese le relative pratiche amministrative.

Restano esclusi esclusivamente eventuali tributi, tasse o altri oneri che, in forza di disposizioni normative inderogabili, siano posti direttamente ed esclusivamente a carico dell’Azienda proprietaria del veicolo e non possano essere legittimamente assolti, anticipati o comunque gestiti dal soggetto incaricato del servizio.

Chiarimento PI427105-26

Ultimo aggiornamento: 07/09/2026 22:51

Domanda : Spett.le Ente, Data la complessità del tender e la riapertura appena avvenuta delle Case Costruttrici e degli Allestitori, si segnala la necessità di una proroga della scadenza del termine di presentazione dei chiarimenti e della scadenza di gara di 20 giorni lavorativi e la necessità di ricevere un riscontro alle richieste di chiarimento inviate con almeno 20 giorni di anticipo, al fine di lavorare le risposte per la costruzione dell’offerta di gara. 1)Capitolato Tecnico Art.15 – Penalità a) “3. E’ ammessa, su richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali già comminate qualora l’Appaltatore dimostri che l’inadempienza o il ritardo è stato determinato da forza maggiore o da altra causa a lui non imputabile; non costituiscono cause di forza maggiore l’indisponibilità di personale, di mezzi o di pezzi di ricambio, salvo che non sia dimostrata l’impossibilità di avvalersi di altro personale o diverse modalità di approvvigionamento. 4. Nel caso di applicazione di 3 (tre) penali nell’arco di un anno la Stazione Appaltante si riserva di valutare la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.” Chiarimento: a1) Si segnala che non può essere accettata dai partecipanti l’imputazione di penali per disservizi non riconducibili alla responsabilità del Noleggiatore. Si chiede pertanto conferma che sia prevista la disapplicazione delle penali per cause di forza maggiore o comunque non imputabili al noleggiatore (es. ritardi di produzione, indisponibilità dei ricambi per intervento manutentivo, complessità dell’intervento manutentivo), che potranno essere opportunamente giustificate anche con documentazione rilasciata a supporto dai fornitori. A2) Si segnala che per la tipologia di servizio offerto e le penali che potrebbero essere applicate, la previsione di risoluzione contrattuale in caso di applicazione di n.3 penali nell’arco di un anno non risulta accettabile (Es. ritardo di consegna anche di un solo giorno di n.3 veicoli su 739). Si chiede conferma che il grave inadempimento sarà condiviso e approfondito fra le parti prima di procedere con la risoluzione contrattuale. b)“TERMINI DI CONSEGNA - mancato rispetto dei termini di cui al paragrafo 3.1 “Consegna mezzi a noleggio: luogo e tempi” : per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna, oltre il termine indicato nell’art.3.1 della Parte Operativa Tecnica, potrà essere applicata una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00) per ogni veicolo che subisca la ritardata consegna o che venisse consegnato senza i dispositivi Black Box e/o Corporate Car Sharing, fino ad un massimo del 25% del valore del singolo ordine di noleggio.” Chiarimento: Si segnala che il limite massimo del 25% del valore del singolo ordine di noleggio risulta non commisurato all’effettivo disservizio (specie laddove il ritardo sia imputabile a ritardi di produzione delle case costruttrici o degli allestitori, eventualmente giustificati) né oggettivamente sostenibile, poiché tale rischio dovrebbe essere ponderato all’interno dell’offerta di gara (es. canone mensile €700 x 60 mesi = 42.000,00x0,25 = €10.500,00 quale ammontare delle penali per singolo veicolo). Si chiede pertanto di poter riportare al limite del 10% previsto dalla legge il tetto massimo delle penali applicabili, al fine di rendere sostenibile la partecipazione al tender. Si chiede inoltre conferma che l’eventuale erogazione di un veicolo in preassegnazione comporti la disapplicazione delle penali previste. c)“Esclusivamente per lotti 1 e 2: TEAM DEDICATO – potrà essere applicata una penale pari ad € 100,00 (cento/00) se entro 8 ore dall’invio dell’e-mail da parte del Servizio Operativo della AZIENDA APPALTANTE che gestisce il contratto, non verrà ricevuta risposta di presa in carico del problema. Potrà essere applicata una penale di € 50,00 (cinquanta/00) al giorno sino alla risoluzione del problema, per ogni problematica non risolta entro 15 gg lavorativi dall’invio della e-mail di richiesta assistenza da parte del Servizio Operativo della AZIENDA APPALTANTE che gestisce il contratto.” Chiarimento: Si chiede conferma che la conferma di presa in carico della e-mail possa avvenire entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione della stessa (dato che le 8 ore potrebbero scadere in orari di chiusura degli uffici e/o giorni festivi). Si segnala che talvolta la risoluzione delle problematiche relative a temi di cui è richiesta la gestione da parte del Team Dedicato può protrarsi anche oltre i 15 giorni lavorativi, laddove richieda un confronto e un’analisi approfondita fra le parti (es. disallineamenti contabili e/o di fatturazione). Si chiede pertanto conferma che la penale sia applicata laddove entro 15 giorni lavorativi il noleggiatore non abbia dato prova dell’avvio della procedura di risoluzione della problematica segnalata. d)“f) MANUTENZIONI - omesso o irregolare intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui al paragrafo 4.4 “Controlli periodici e manutenzione”: la Stazione Appaltante potrà applicare una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni evento rilevato. Potrà essere applicata inoltre una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche di ricovero mezzi in officina previste da art. 4.4 “Controlli periodici e manutenzione” della Parte Operativa tecnica.” Chiarimento: Si chiede conferma che in caso di fornitura di veicolo sostitutivo non saranno applicate le penali previste, dato che viene garantita la mobilità del Driver. Inoltre si chiede di poter modificare, in un’ottica di sostenibilità dell’offerta, l’importo di penale giornaliera per ciascun giorno di ritardo, in 1/30 del canone mensile di noleggio. Si chiede conferma che sarà applicata soltanto una delle due penali previste per il disservizio, dato che risulta eccessivamente onerosa l’applicazione di doppie penali per il medesimo evento. e)“h) VEICOLO SOSTITUTIVO - omessa fornitura del veicolo temporaneamente sostitutivo alle condizioni previste e descritte al Paragrafo 4.8, “Autoveicolo in sostituzione” della Parte Operativa tecnica: la Stazione Appaltante potrà applicare una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00); Mancato rispetto dei termini temporali di cui al Paragrafo 4.8 “Autoveicolo in sostituzione”, Punto 1. lettera a) e b): la Stazione Appaltante potrà applicare una penale pari ad Euro 100 (cento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella messa a disposizione del veicolo” Chiarimento: Nel caso in cui non fosse reperibile un veicolo sostitutivo della categoria richiesta, si chiede che la penale possa essere disapplicata nel caso in cui il noleggiatore metta a disposizione un veicolo, anche di categoria inferiore, che possa garantire la mobilità del driver. Inoltre, si chiede di poter modificare, in un’ottica di sostenibilità dell’offerta, l’importo di penale giornaliera per ciascun giorno di ritardo, in 1/30 del canone mensile di noleggio. 2)Capitolato Tecnico Art.25 – Clausola di adesione “Le condizioni contrattuali della presente gara, qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere estese anche ad altre Aziende appartenenti all’Area Vasta Emilia Centrale. Si precisa inoltre che il confronto concorrenziale di cui alla presente procedura di gara sarà esteso anche alle specifiche prestazioni contrattuali richieste dalle stazioni appaltanti che potrebbero aderire successivamente agli esiti della gara.” Chiarimento: Si segnala che eventuali adesioni da parte di altre aziende potranno essere valide soltanto a fronte dell’accettazione del noleggiatore, che perverrà a seguito del buon esito delle verifiche amministrative (in materia di anti-riciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo e anti-corruzione) e finanziarie eseguite sulle ragioni sociali aderenti. Tale procedura non può essere derogata. 3)Capitolato Tecnico Sez.II Art.1.1, 3.1, 3.2 – Ordini e tempi di consegna “b) fornire a noleggio a lungo termine i veicoli in sostituzione di quelli attualmente a noleggio con altro fornitore, alla scadenza dei noleggi stessi: ?375 ad avvio del contratto; c) fornire a noleggio a lungo termine i veicoli in sostituzione di quelli attualmente di proprietà della Amministrazione Appaltante: ?89 ad avvio del contratto; ?25 dopo dodici mesi dall’avvio del contratto;” “L'Appaltatore deve mettere a disposizione i primi 464 autoveicoli per la consegna non oltre 210 giorni solari consecutivi dal relativo ordine (ovvero offerta migliorativa del fornitore). Il termine è riferito al veicolo compreso di accessori e allestimenti completi montati..” Chiarimento: Si chiede conferma che all’avvio del contratto sia il termine di emissione dei primi ordinativi del Lotto 1 e non la data di consegna attesa. Per entrambi i Lotti di gara le tempistiche di consegna devono essere fissate in base a tempi di produzione, allestimento e approntamento indicati dalle Case Costruttrici e dagli Allestitori. Si chiede pertanto di poterne dare evidenza in fase di offerta, in base alle indicazioni dei fornitori, dato che le tempistiche richieste sono attualmente oggetto di verifica con gli stessi. Nel caso in cui fosse confermata la richiesta di consegna all’avvio del contratto, la previsione dovrebbe ritenersi contraria al favor partecipationis, dato che solo l’attuale fornitore potrebbe garantire la mobilità del personale e l’erogazione dei servizi a partire da tale data, proseguendo con il noleggio della flotta attualmente in uso. 4)Capitolato Tecnico Sez.II Art.2.2 – Manuale operativo “L'Appaltatore deve dotare ogni autoveicolo oggetto del presente appalto – ivi comprese le auto sostitutive - di un “Manuale Operativo” (o documentazione equivalente), inteso come l’insieme delle procedure, regolamenti e comportamenti che il conducente e/o la Azienda Appaltane debbono seguire per la corretta fruizione del servizio di noleggio. Tale manuale deve essere custodito all’interno del veicolo unitamente alla documentazione di bordo e deve contenere almeno: a) i dati identificativi dell'Azienda USL di Bologna; b) il regolamento e comportamento da seguire in caso di manutenzione, sinistri, furto; c) le modalità di ritiro degli autoveicoli, di riconsegna degli autoveicoli al termine contrattuale, di richiesta auto sostitutiva; d) la richiesta di intervento su strada, di rabbocchi e di interventi di emergenza; e) la copia del modello CID (Convenzione di Indennizzo Diretto), due copie di modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e il numero di telefono di emergenza dell'Appaltatore e dell’organizzazione di assistenza su strada. f) i recapiti telefonici dell'Appaltatore e dell’organizzazione di assistenza su strada H24/24 – 7/7 giorni e trasporto verso il centro di riparazione; g) le modalità di rifornimento carburante e il tipo di carburante; h) i permessi di accesso alle zone a traffico limitato e le modalità di sosta nelle strisce blu; (Solo in riferimento a Lotto 1); i) copia delle schede di Consegna di cui al successivo Punto 3.2 – Attestazione di avvenuta consegna.” Chiarimento: a)Si segnala che a bordo del veicolo sarà fornita una drive case con i contatti utili e i link a cui reperire le informazioni operative per l’erogazione dei servizi. Si chiede conferma che tale operatività sia conforme a quanto richiesto b)Si segnala che eventuali permessi ZTL e di sosta nelle strisce blu dovranno essere richiesti da parte dell’Azienda Appaltante. Il noleggiatore, in quanto proprietario del veicolo, fornirà nulla osta per procedere con la richiesta. 5)Capitolato Tecnico Sez.II Art.3 – Carburante alla consegna “Ciascun autoveicolo dovrà essere consegnato con almeno 5 litri di carburante.” Chiarimento: Si chiede conferma che sia conforme alla richiesta la consegna dei veicoli con spia carburante spenta. 6)Capitolato Tecnico Sez.II Art.3.2 – Documenti a bordo del veicolo “b) dotato della documentazione di bordo composta da: - certificato assicurativo e carta verde; - carta di circolazione; - bollo - manuale operativo;” Chiarimento: Si segnala che la documentazione sopra elencata sarà messa a disposizione in via digitale, sul portale messo a disposizione dell’Azienda Appaltante per il monitoraggio della flotta, o via e-mail su richiesta della stessa. Si chiede conferma che tale operatività risponda alle esigenze della Stazione Appaltante. 7)Capitolato Tecnico Art.4.5.b) – Centri di servizio “Dovrà essere garantita la presenza di almeno un punto di assistenza tecnica specializzata nelle città: Ravenna, Rimini, Forlì, Cesena, Faenza, Lugo” Chiarimento: Si segnala che eventuali interventi di manutenzione in garanzia e/o richiami tecnici dovranno essere obbligatoriamente svolti presso la rete di casa madre, che potrebbe canalizzare il veicolo presso un centro di servizio fuori dai territori indicati. 8)Capitolato Tecnico Sez.II Art.4.8 – Veicolo in sostituzione “Il veicolo temporaneamente sostitutivo deve avere tutti i permessi di circolazione (zona ZTL, ecc.) previsti per il veicolo che viene sostituito (solo per Lotto 1) e deve necessariamente presentare le coperture assicurative e massimali non inferiori a quanto previsto nel presente Capitolato per il veicolo sostituito.” “Il veicolo sostitutivo deve essere previsto “a guida libera” da parte di tutto il personale della Azienda Appaltante e quindi rientrare nell’utilizzo cosiddetto “in pool”; gli operatori che dovessero usufruirne non dovranno rilasciare documenti di riconoscimento privati o quant’altro di similare al momento del ritiro del veicolo sostitutivo.” Chiarimento: a)Si segnala che eventuali richieste di permesso di circolazione sono a carico dell’Utilizzatore. b)I veicoli sostitutivi vengono principalmente reperiti presso società di noleggio a breve termine, prevedono un limite di Driver registrati per l’utilizzo del veicolo. Nel caso in cui il veicolo sostitutivo sia di proprietà del noleggiatore sarà consentita la “guida libera”; c)Si segnala che le società di noleggio a breve termine prevedono coperture assicurative rispondenti agli obblighi di legge, ma che potrebbero differire per coperture (es. diritto alla rivalsa) e/o massimali rispetto alle coperture richieste nel Capitolato di gara. Il noleggiatore non può in alcun modo far fronte ad eventuali differenze assicurative su asset non di sua proprietà, poiché non ha la possibilità di stipulare polizze integrative a tal fine; dunque, si chiede di accettare le coperture e i massimali previste dai singoli RAC, che garantiranno comunque le coperture minime di legge. d)Si chiede conferma che per il Lotto 1 siano accettati veicoli appartenenti a società di noleggio a breve termine come veicoli sostitutivi provvisori. Non è possibile rispondere all’esigenza della Committente soltanto con flotta interna del noleggiatore. 9)Capitolato Tecnico Sez.II Art.4.12 – Assicurazione a)Si segnala che, come in uso in tutto il mercato del noleggio a lungo termine, le garanzie diverse da RCA, Infortunio Conducente e Tutela Legale saranno fornite senza polizza assicurativa, mediante formula di limitazione di responsabilità (c.d. autoassicurazione), secondo cui il rischio resta in capo al noleggiatore, senza alcun aggravio di costi per il locatario. Tale operatività risponde, pertanto, alle richieste della Stazione Appaltante b)Si segnala che per i veicoli in noleggio a lungo termine il diritto di rivalsa è previsto, nei confronti del solo driver (e non anche dell’Amministrazione) in caso di patente scaduta o mai conseguita. Si chiede di accettare. 10)Capitolato Tecnico Sez.II Art.6 – Riconsegna a)“La Azienda Appaltante sosterrà le spese di ripristino dell’autoveicolo, previa presentazione da parte dell’appaltatore di regolare fattura, solo nel caso di danneggiamenti imputabili ad un accertato uso improprio, incuria o negligenza, colpa grave, dolo; tali spese saranno comunque valorizzate in base ai costi applicati dai fornitori dell’appaltatore abitualmente utilizzati per le attività di manutenzione ed abbattuti percentualmente in base alla vetustà e al chilometraggio dei mezzi. Non potranno essere addebitate spese di ripristino per i danni non denunciati prima della fine del contratto per i quali sarebbe stato previsto l’azzeramento delle relative franchigie. Tutte le eventuali spese di ripristino prevedono preventivamente un accordo in contraddittorio tra rappresentati dell’Amministrazione Appaltante e dell’appaltatore per fissare numero e valore economico delle stesse (anche in relazione all’abbattimento percentuale per vetustà e chilometraggio dei mezzi).” Chiarimento: Si segnala che, come in uso in tutto il mercato del noleggio a lungo termine, oltre ai danni riconducibili a incuria, negligenza, dolo, colpa grave, saranno oggetto di fatturazione extracanone a fine noleggio tutti quei danni non denunciati, attraverso i canali dedicati, prima della riconsegna del veicolo. I veicoli a fine noleggio non saranno necessariamente riparati, ma il noleggiatore emetterà fattura sulla base di un preventivo di riparazione e gli importi oggetto di fatturazione di fine contratto potranno essere anticipati alla Stazione Appaltante attraverso un file di prefatturato. Si chiede conferma che tale operatività corrisponda a quanto richiesto nel Capitolato. b)“Sarà cura del Fornitore contattare l’Amministrazione assegnataria almeno 30 giorni solari prima della scadenza naturale o rinnovata del contratto, per fissare un appuntamento per la riconsegna che dovrà essere pianificata in accordo con le Azienda Appaltante prevedendo il ritiro o presso i servizi utilizzatori o in punti di raccolta dedicati con programmazione di max 40 unità per volta. E’ previsto un periodo di tolleranza di 90 giorni solari per la restituzione dei veicoli a fine contratto. Nel caso in cui usufruisca di tale periodo di tolleranza, l’Amministrazione è comunque tenuta al pagamento della quota di canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quella effettiva di riconsegna. In nessun caso la mancata restituzione dell’autoveicolo alla data di scadenza prevista dal contratto, salva l’ipotesi del periodo di tolleranza di cui sopra, è considerata alla stregua di proroga di fatto.” Chiarimento: Si segnala che l’Amministrazione dovrà dapprima segnalare al Fornitore la volontà di restituire il veicolo, tramite i canali dedicati. Dopodiché sarà cura del noleggiatore far contattare l’Utilizzatore per organizzare il ritiro. 11)Capitolato Tecnico Art.7 - Obblighi a)“4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto e nei relativi allegati, e l'Appaltatore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti della Azienda Sanitaria, assumendosene ogni relativa alea.” Chiarimento: Nel caso in cui una nuova normativa in materia di tassa di possesso dovesse riportare sul locatore l’obbligo di pagamento del bollo auto, il canone di noleggio dovrebbe eventualmente essere riadeguato al fine di includere il relativo importo all’interno del canone. b)“comunicare alla Azienda Sanitaria i dati relativi alle altre imprese coinvolte, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del presente appalto, con indicazione dei soggetti responsabili, per ciascuna di esse, dell’adempimento delle rispettive obbligazioni” Chiarimento: Data la numerosità dei fornitori nel mercato del noleggio a lungo termine (es. si pensi alle officine), si chiede conferma che tale obbligo sussista in caso di richiesta, da parte della Stazione Appaltante, rispetto a una specifica prestazione erogata; si segnala che potranno essere forniti i dati che il noleggiatore ha la facoltà di divulgare. c)“L'Appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Azienda Sanitaria e/o da terzi autorizzati per esigenze istituzionali o altre cause di forza maggiore.” Chiarimento: Si segnala che, ai fini della conservazione dell’equilibrio contrattuale e della sostenibilità dell’offerta imposti anche dal codice dei contratti pubblici, tale clausola non risulta accettabile dal momento in cui non si possono conoscere, ad oggi, eventuali cause di forza maggiore che potrebbero obbligare a richiedere l’attivazione dei rimedi contrattuali e/o normativi previsti per la revisione dei prezzi offerti in gara. Si chiede conferma che la clausola non escluda la facoltà di revisione dei prezzi e/o la disapplicazione delle penalità contrattualmente previste in caso di richieste che comportino maggiori oneri e/o variazioni di condizioni di mercato. d)“8. L'Appaltatore prima dell’avvio dell’esecuzione del servizio, si obbliga a: garantire l’individuazione e la presenza, sul territorio di pertinenza del lotto, per i lotti 1 e 2, di almeno un Referente Operativo che possa assicurare il necessario supporto durante l’esecuzione del contratto più un sostituto in sua vece;” Chiarimento: Si chiede conferma che la disponibilità di un referente commerciale dedicato che può recarsi in visita presso le sedi della Committente per consulenza e supporto ai fini dell’emissione degli ordinativi, sia una soluzione operativa in linea con le esigenze sottese alla richiesta. In caso contrario, potrebbe essere leso il favor partecipationis, in caso di fornitore già presente sul territorio. 12) Capitolato Tecnico Art.6 – Periodo di prova “L’impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di quattro mesi a far data dall’inizio effettivo delle attività/fornitura. Qualora, durante tale periodo, l’esecuzione della prestazione/la consegna della fornitura non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all’offerta tecnica proposta dall’impresa in fase di gara, la Azienda Sanitaria comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere. Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Azienda Sanitaria ha la facoltà di risolvere il contratto, con lettera inviata via PEC e di aggiudicare il servizio all’impresa che segue in classifica, senza che l’Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (Art.1456 c.c. Clausola risolutiva espressa).” Chiarimento: Si rileva che tale clausola sembra porsi in contrasto con il carattere continuativo tipico del servizio di noleggio e, inoltre, non sembra neppure necessaria, giacché in caso di inadeguatezza (grave inadempimento) dell’appaltatore, sia il codice appalti che il codice civile, oltre che la lex specialis di gara, consentono all’Azienda Appaltante di risolvere il contratto con il fornitore, peraltro con aggravio per il fornitore inadempiente. Si chiede pertanto conferma che tale clausola non sia applicabile alla fornitura in oggetto. 13)Capitolato Tecnico Art.13 – Riservatezza “Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell’Azienda”. Chiarimento: Si chiede conferma che si preveda la possibilità di utilizzare sistemi di memorizzazione e conservazione dei dati con accesso limitato internamente al gruppo del noleggiatore, benché appartenenti ai principali servizi di cloud disponibili sul mercato. 14)Capitolato Tecnico Art.27 – Intesa per la Legalità a)“Clausola n. 2 L’impresa si impegna a comunicare alla Azienda Sanitaria l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’art.3, lett. a) dell’Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.” Chiarimento: Si segnala che, per la tipologia di servizio erogato, il noleggiatore prevede numerosi contratti di collaborazione continuativa per la fornitura dei servizi a tutti i propri clienti, in continua variazione (es. si pensi alla rete di officine convenzionate su tutto il territorio nazionale), per cui tale obbligo risulterebbe eccessivamente oneroso da adempiere. Si conferma, come indicato in precedente richiesta di chiarimento, la possibilità, a richiesta della Stazione Appaltante, di dare informazione sui fornitori coinvolti per l’erogazione di specifiche prestazioni. b)“Clausola n. 4 La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.” “Clausola n. 8 La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.” Chiarimento: Si chiede conferma che tali clausole, che obbligano a comunicazioni verso la specifica Prefettura con cui l’Azienda Appaltante ha siglato l’Intesa, siano applicabili soltanto verso eventuali Appaltatori che abbiano sede sullo stesso territorio. c)“Clausola n. 10 La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.” Chiarimento: I subcontratti relativi alla fornitura in oggetto sono, per definizione, contratti già conclusi al momento della partecipazione alla gara, per cui non è possibile procedere all'inserimento di una specifica clausola. I fornitori del noleggiatore hanno sottoscritto contratti che prevedono il rispetto del Codice Etico dello stesso, con principi assimilabili a quanto sancito nell’Intesa per la Legalità siglata dalla Stazione Appaltante. Si ritiene pertanto che la richiesta sia ottemperata tramite la sottoscrizione di tali accordi. 15)Capitolato Tecnico Sez.II Art.7 – Fornitura stazioni di ricarica a)Si chiede conferma che la fornitura sia esclusa dalla base d’asta per ciascun Lotto indicata all’art.3 del Disciplinare di gara alla voce “Noleggio veicoli e loro gestione”; b)Si chiede di poter specificare, per entrambi i lotti, le sedi presso cui dovrebbero essere installate le colonnine/wall box; c)Si chiede di specificare se unitamente alla stazione di ricarica debba essere inclusa nel servizio anche l’erogazione dell’energia elettrica. Laddove l’approvvigionamento di energia elettrica sia in capo alla Stazione Appaltante, si chiede di poter conoscere il fornitore ingaggiato; d)Per la tipologia di servizio richiesto, che esula dal settore di mercato del noleggio a lungo termine, al fine di fornire un servizio di primaria qualità, si chiede conferma che lo stesso possa essere erogato mediante contratti stipulati direttamente tra l’Azienda Appaltante e un fornitore terzo, individuato dal noleggiatore, pertanto svincolato dall’offerta di gara, relativa al servizio di noleggio di veicoli.

Risposta :

Richiesta di proroga dei termini: la richiesta di proroga del termine per la presentazione delle offerte non può essere accolta.

Al riguardo, si evidenzia che la presente procedura costituisce la riedizione di una precedente procedura di gara conclusasi senza aggiudicazione e ne riprende, mutatis mutandis, l’impianto sostanziale della lex specialis, tenendo altresì conto delle questioni interpretative emerse e dei chiarimenti già resi nell’ambito della precedente procedura.

Ciò premesso, la Stazione Appaltante ritiene congrui e proporzionati i termini stabiliti dalla documentazione di gara per la predisposizione e la presentazione delle offerte, avuto riguardo alla natura, all’oggetto e alla complessità dell’affidamento, nonché alla circostanza che si tratta della riedizione di una procedura già precedentemente portata a conoscenza del mercato e ampiamente pubblicizzata.

Si precisa, inoltre, che i chiarimenti resi nell’ambito della presente procedura hanno natura meramente esplicativa e interpretativa delle disposizioni contenute nella lex specialis e non introducono nuovi elementi, prescrizioni ulteriori o modifiche sostanziali della disciplina di gara, né incidono sulla predisposizione delle offerte in misura tale da rendere necessario il differimento del relativo termine di presentazione.

Non ricorrono, pertanto, i presupposti per disporre la proroga richiesta. Il termine per la presentazione delle offerte resta conseguentemente confermato nella data e nell’ora indicate nella documentazione di gara.

1.a1)

Si conferma.

Ai sensi dell’art. 15 del Capitolato Speciale, la penale può essere disapplicata, in tutto o in parte, qualora l’Appaltatore dimostri che il ritardo o l’inadempimento sia dipeso da causa di forza maggiore ovvero da altra circostanza a esso non imputabile.

Resta fermo che eventuali ritardi di produzione, indisponibilità di ricambi, difficoltà di approvvigionamento o particolare complessità degli interventi manutentivi non costituiscono, di per sé e automaticamente, cause esimenti. Tali circostanze dovranno essere valutate caso per caso, sulla base di idonea documentazione probatoria, previa tempestiva comunicazione al Servizio Gestore dell’Azienda sanitaria committente e purché risulti dimostrato il concreto nesso causale tra l’evento dedotto e l’inadempimento, nonché l’impossibilità, nonostante l’adozione della dovuta diligenza professionale, di ricorrere a soluzioni alternative ragionevolmente esigibili.

Resta pertanto impregiudicata la valutazione del Servizio Gestore dell’Azienda sanitaria committente in ordine alla sussistenza, nel caso concreto, dei presupposti per la disapplicazione totale o parziale della penale.

1.a2)

Si conferma.

La sussistenza di un “grave inadempimento” sarà oggetto di specifica istruttoria e non potrà essere desunta automaticamente dal mero numero delle penali applicate.

La clausola, infatti, non configura un’ipotesi di risoluzione automatica al verificarsi della terza penale, bensì attribuisce al Servizio Gestore dell’Azienda sanitaria committente la facoltà di valutare, in concreto, la ricorrenza dei presupposti per la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Tale valutazione sarà effettuata nel rispetto del principio del contraddittorio, previa contestazione degli addebiti e valutazione delle eventuali controdeduzioni dell’Appaltatore, tenendo conto, tra l’altro, della natura e gravità degli inadempimenti, della loro eventuale reiterazione, dell’incidenza degli stessi sulla regolare e continuativa esecuzione delle prestazioni e della proporzionalità della misura risolutiva rispetto alle circostanze concretamente accertate.

1.b)

Si conferma il limite complessivo delle penali nella misura del 10% dell’ammontare netto contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo, ricorrendone i presupposti, il risarcimento dell’eventuale maggior danno.

Si conferma, altresì, che la tempestiva messa a disposizione di un veicolo in preassegnazione, conforme alle condizioni previste dal Capitolato, comporta, per il periodo di preassegnazione ivi disciplinato, la non applicazione della penale relativa al ritardo nella consegna del veicolo definitivo.

Resta fermo che, decorso il periodo massimo di preassegnazione previsto dal Capitolato senza che sia intervenuta la consegna del veicolo definitivo, troverà applicazione la disciplina delle penali prevista dalla lex specialis.

1.c)

Si precisa che il termine di 8 ore deve intendersi riferito a ore lavorative ricadenti nell’orario di operatività del servizio, in coerenza con quanto previsto dall’art. 4.1 del Capitolato e con la disciplina di cui all’art. 15 relativa alle comunicazioni trasmesse in fascia feriale.

Con riferimento al termine di 15 giorni, si precisa che la mera apertura della pratica o della segnalazione non equivale, di per sé, alla risoluzione della problematica. Resta tuttavia fermo che la penale non trova applicazione qualora l’Appaltatore dimostri che il mancato completamento dell’intervento entro il termine previsto sia dipeso da circostanze oggettive a esso non imputabili, adeguatamente documentate, purché risulti altresì comprovata la tempestiva e diligente attivazione dell’Appaltatore, nonché l’adozione di tutte le misure ragionevolmente esigibili per assicurare la risoluzione della problematica nel minor tempo possibile.

La valutazione circa la sussistenza delle predette circostanze sarà effettuata dal Servizio Gestore dell’Azienda sanitaria committente sulla base degli elementi documentali prodotti e delle circostanze del caso concreto; inoltre, mantiene in capo al Servizio Gestore dell’Azienda sanitaria committente la valutazione concreta della causa esimente, evitando che la semplice allegazione di una difficoltà da parte dell’operatore determini automaticamente la disapplicazione della penale.

1.d)

Si precisa che la messa a disposizione di un veicolo sostitutivo è finalizzata a garantire la continuità della mobilità, ma non fa venir meno, di per sé, l’obbligo dell’Appaltatore di eseguire tempestivamente gli interventi di manutenzione sul veicolo interessato; conseguentemente, tale circostanza non determina automaticamente la disapplicazione della relativa penale.

Non si accoglie la richiesta di sostituire la penale giornaliera prevista dalla lex specialis con una penale commisurata a 1/30 del canone mensile. Resta pertanto confermata, sul punto, la disciplina prevista dal Capitolato.

Si precisa, altresì, che le diverse penali possono trovare applicazione cumulativa esclusivamente qualora siano riferite a condotte o inadempimenti distinti e autonomamente rilevanti (a titolo esemplificativo, irregolarità nell’esecuzione dell’intervento e autonomo ritardo nel ricovero del veicolo). Non si procederà, viceversa, alla duplicazione dell’applicazione di penali aventi ad oggetto il medesimo fatto o il medesimo inadempimento, nel rispetto dei principi di proporzionalità, correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.

1.e)

Si conferma che il Capitolato ammette espressamente che il veicolo temporaneamente sostitutivo possa essere anche di tipologia inferiore rispetto a quello sostituito. Pertanto, la mera assegnazione di un veicolo di tipologia inferiore non integra, di per sé, un inadempimento contrattuale e non costituisce autonomo presupposto per l’applicazione della penale, purché il veicolo sostitutivo risulti idoneo all’utilizzo richiesto e siano integralmente rispettate tutte le ulteriori condizioni previste dalla lex specialis, con particolare riferimento ai tempi di messa a disposizione, alle coperture assicurative e ai relativi massimali, nonché alle condizioni di utilizzo e di guida.

Non si accoglie, invece, la richiesta di rideterminare la penale giornaliera nella misura di 1/30 del canone mensile. Resta pertanto confermata, sul punto, la disciplina prevista dal Capitolato, fermo restando il limite complessivo delle penali previsto dalla normativa vigente e dalla lex specialis.

2)

Si precisa che l’adesione, configurata dalla lex specialis quale opzione ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, è riferita agli enti pubblici individuati negli atti di gara e, nella fattispecie, alle ulteriori Aziende sanitarie appartenenti all’Area Vasta Emilia Centrale (AVEC).

L’eventuale esercizio dell’opzione sarà disposto dalla Stazione Appaltante, sulla base delle esigenze concretamente rilevate, entro il perimetro soggettivo, prestazionale, quantitativo ed economico già previsto e valorizzato negli atti di gara e, comunque, nei limiti massimi dell’Accordo Quadro.

Non si accoglie, pertanto, la richiesta di subordinare l’adesione a una nuova e discrezionale accettazione da parte dell’Appaltatore, trattandosi dell’esercizio di un’opzione contrattuale già contemplata dalla lex specialis e considerata ai fini della determinazione del valore complessivo dell’affidamento.

Resta fermo il rispetto degli obblighi inderogabili previsti dalla normativa vigente; tali adempimenti, tuttavia, non attribuiscono all’Appaltatore un autonomo diritto potestativo di rifiutare l’adesione.

3)

Si conferma che l’espressione “ad avvio del contratto” individua il momento programmato per l’emissione e/o l’attivazione dei primi ordinativi e non implica la contestuale o immediata consegna dei veicoli.

Restano, pertanto, integralmente confermati i termini e le modalità di consegna previsti dal Capitolato Speciale, decorrenti secondo quanto ivi specificamente stabilito.

4)

a) Si precisa che la “drive case”, contenente contatti e collegamenti alla documentazione, può essere ammessa quale modalità equivalente di messa a disposizione delle informazioni purché garantisca, a bordo del veicolo e in modo immediatamente accessibile e fruibile, la disponibilità di tutte le informazioni e della documentazione espressamente richiesta dal Capitolato.

La mera indicazione di collegamenti (link) non è, invece, sufficiente con riferimento ai documenti o agli elementi che la lex specialis richiede espressamente siano presenti e disponibili a bordo del veicolo, anche ai fini del loro immediato utilizzo.

b) Con riferimento al Lotto 1, si conferma che tutti i veicoli sostitutivi devono essere muniti dei medesimi permessi e delle autorizzazioni alla circolazione previsti per il veicolo sostituito, ivi compresi, ove applicabili, i permessi necessari per l’accesso e la circolazione nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL).

Resta pertanto confermato, sul punto, quanto espressamente previsto dal Capitolato Speciale.

5)

Non si conferma quanto prospettato. Resta fermo l’obbligo, previsto dal Capitolato Speciale, di consegnare ciascun veicolo con una dotazione minima di carburante pari ad almeno 5 litri.

Non sono pertanto ammesse modalità alternative o equivalenti rispetto al quantitativo minimo espressamente previsto dalla lex specialis.

6)

Si ammette la disponibilità in formato digitale esclusivamente per i documenti per i quali la normativa vigente consenta tale modalità, purché la relativa consultazione sia immediata e agevole e non pregiudichi né l’utilizzo del veicolo né l’espletamento degli eventuali controlli su strada da parte delle Autorità competenti.

Per i documenti per i quali la normativa vigente o la lex specialis richiedano la presenza a bordo del veicolo, resta fermo l’obbligo di garantirne la disponibilità secondo le modalità prescritte.

Non è pertanto ammessa una generalizzata sostituzione della documentazione di bordo con documentazione esclusivamente digitale.

7)

Resta fermo l’obbligo di garantire la presenza di almeno un punto di assistenza tecnica specializzata nelle città indicate dal Capitolato.

Si precisa, tuttavia, che, qualora specifici interventi in garanzia o richiami tecnici debbano essere necessariamente eseguiti, in forza di prescrizioni vincolanti della Casa costruttrice, presso strutture appartenenti alla rete ufficiale ubicate al di fuori dei territori indicati dalla lex specialis, il ricorso a tali strutture è ammesso in via eccezionale e limitatamente agli interventi per i quali ricorra tale necessità.

In tali ipotesi, l’Appaltatore dovrà fornire idonea documentazione comprovante la necessità del ricorso alla struttura esterna e garantire, a propria cura e onere, la continuità del servizio, restando integralmente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi contrattuali e dei livelli prestazionali previsti dal Capitolato.

Tale previsione non costituisce deroga generale al requisito territoriale previsto dalla lex specialis e non potrà, pertanto, tradursi in una modalità ordinaria di esecuzione del servizio.

8)

a) Non si conferma, in via generale, che gli adempimenti relativi ai permessi di circolazione siano posti a carico dell’Utilizzatore. L’art. 4.8 del Capitolato prevede, infatti, che il veicolo sostitutivo disponga dei permessi previsti per il veicolo sostituito. Resta pertanto fermo, sul punto, quanto stabilito dalla lex specialis.

b) Con riferimento al Lotto 2, si conferma che il Capitolato ammette espressamente il ricorso a società di noleggio a breve termine per la messa a disposizione del veicolo sostitutivo e consente la registrazione di più driver, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Azienda.

c) Si conferma.

d) Si conferma che il Capitolato consente espressamente che il veicolo temporaneamente sostitutivo possa essere anche di tipologia inferiore rispetto al veicolo sostituito, fermo restando il rispetto di tutte le ulteriori condizioni e caratteristiche richieste dalla lex specialis.

9)

a) Si conferma integralmente quanto previsto dalla lex specialis.

b) Si conferma.

10.a)

Si conferma integralmente quanto previsto e disciplinato dal Capitolato Speciale.

10.b)

Non si accoglie la richiesta di modificare la procedura di riconsegna prevista dal Capitolato. La lex specialis stabilisce espressamente che sia il Fornitore a contattare l’Amministrazione almeno 30 giorni prima della scadenza, al fine di concordare e pianificare le operazioni di riconsegna dei veicoli.

Resta ferma la necessaria collaborazione dell’Amministrazione nella definizione delle modalità operative della riconsegna, con particolare riferimento alla data, al luogo e alla messa a disposizione dei veicoli, secondo quanto previsto dal Capitolato.

Resta pertanto integralmente confermata, sul punto, la disciplina recata dalla lex specialis.

11.a)

Si conferma integralmente quanto previsto e disciplinato dal Capitolato Speciale.

11.b)

Si conferma.

11.c)

Si conferma che la clausola in esame non esclude né limita l’applicazione delle disposizioni imperative del D.Lgs. n. 36/2023 e dei relativi rimedi, ivi compresi quelli previsti dagli artt. 9, 60 e 120 del Codice, né preclude la disapplicazione, totale o parziale, delle penali qualora ricorrano cause di forza maggiore o altre circostanze non imputabili all’Appaltatore, secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 3, del Capitolato Speciale.

Resta fermo, tuttavia, che non sussiste un diritto generalizzato e automatico alla revisione dei prezzi, alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali o al riconoscimento di maggiori compensi in conseguenza di qualsiasi sopravvenienza, maggiore onere o variazione delle condizioni di mercato.

11.d)

Si conferma integralmente quanto previsto e disciplinato dal Capitolato Speciale.

Al riguardo, si precisa che il requisito della “presenza sul territorio” non implica necessariamente la disponibilità di una sede operativa, né il domicilio o la residenza stabile del referente nel territorio del Lotto, purché siano in concreto garantite l’effettiva reperibilità, la tempestività di intervento e la possibilità di assicurare la presenza presso le sedi della Committente ogniqualvolta ciò si renda necessario per la corretta esecuzione del servizio.

La figura del referente potrà pertanto coincidere anche con un referente commerciale, a condizione che quest’ultimo svolga effettivamente tutte le funzioni operative attribuite al Referente Operativo dalla lex specialis e che sia altresì garantita la disponibilità del relativo sostituto, secondo quanto previsto dal Capitolato.

Resta fermo che la qualificazione formale attribuita al referente non può comportare alcuna limitazione o attenuazione delle funzioni, degli obblighi e dei livelli di operatività richiesti dal Capitolato.

12)

Si conferma l’applicabilità della clausola. Il periodo di prova costituisce una specifica fase di verifica iniziale della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e il Capitolato Speciale prevede, in caso di riscontrate criticità o difformità, la relativa contestazione e la preventiva diffida ad adempiere prima dell’eventuale risoluzione del contratto.

L’eventuale risoluzione non opera automaticamente, ma presuppone l’accertamento di inadempimenti effettivi e persistenti, adeguatamente contestati e motivati, all’esito del relativo procedimento e nel rispetto della disciplina inderogabile prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, ivi compreso quanto disposto dall’art. 122.

L’eventuale affidamento al concorrente che segue in graduatoria potrà avvenire esclusivamente in presenza dei presupposti e secondo le modalità previste dall’art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023.

Resta pertanto integralmente confermata, sul punto, la disciplina prevista dal Capitolato Speciale, da applicarsi in conformità alle disposizioni imperative del Codice dei contratti pubblici.

13)

La possibilità è ammessa previa specifica autorizzazione delle Aziende sanitarie committenti e subordinatamente alla verifica della conformità della soluzione proposta alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), nonché alle ulteriori disposizioni applicabili in materia di sicurezza e trattamento dei dati.

La relativa valutazione sarà effettuata con il coinvolgimento dei Responsabili della Protezione dei Dati (RPD/DPO) delle Aziende sanitarie committenti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine di verificare la conformità della soluzione proposta agli obblighi e alle garanzie previsti dalla normativa vigente.

L’autorizzazione non potrà, pertanto, ritenersi concessa in via generale o preventiva, ma sarà subordinata alla positiva conclusione delle verifiche di competenza.

14.a)

Si conferma integralmente quanto previsto e disciplinato dal Capitolato Speciale. La clausola in esame recepisce le previsioni dell’Intesa per la Legalità richiamata dalla lex specialis e trova applicazione secondo le modalità e nei limiti ivi previsti.

14.b)

Non si conferma la prospettata limitazione dell’applicabilità delle clausole ai soli operatori economici aventi sede nel territorio bolognese. Le relative disposizioni sono recepite nella lex specialis quale disciplina contrattuale dell’affidamento e, pertanto, sono vincolanti per l’aggiudicatario indipendentemente dall’ubicazione della relativa sede legale, nei termini e secondo le modalità previste dalla documentazione di gara.

14.c)
Non si conferma che il richiamo al Codice Etico adottato dal noleggiatore possa ritenersi equivalente all’adempimento dello specifico obbligo previsto dalla clausola n. 10. Con riferimento ai subcontratti rientranti nell’ambito di applicazione della predetta disposizione e comunque rilevanti ai fini dell’esecuzione dell’appalto, l’aggiudicatario dovrà assicurare l’inserimento e l’espressa accettazione della clausola risolutiva prevista dalla lex specialis.

Resta pertanto fermo che l’adozione o il richiamo a disposizioni interne di carattere etico o comportamentale non può sostituire uno specifico obbligo contrattuale espressamente previsto dalla documentazione di gara.

15)

a) La fornitura delle stazioni di ricarica costituisce una fornitura opzionale, remunerata a misura sulla base dei prezzi offerti dall’aggiudicatario. Il relativo importo non è ricompreso nell’importo posto a base della voce relativa al “noleggio dei veicoli e relativa gestione”, ma è considerato nell’ambito del valore delle opzioni e nei relativi limiti economici individuati dalla documentazione di gara. Si conferma, altresì, che il prezzo relativo a tale opzione non concorre all’attribuzione del punteggio economico.

b) Le sedi di destinazione delle stazioni di ricarica non sono predeterminate e saranno individuate dalle Aziende sanitarie committenti in relazione alle rispettive esigenze, in sede di emissione dei relativi ordinativi. L’installazione delle stazioni di ricarica sarà curata dagli Uffici Tecnici delle Aziende interessate, secondo le modalità organizzative di rispettiva competenza.

c) Si conferma che la fornitura e i relativi costi dell’energia elettrica non rientrano tra le prestazioni poste a carico dell’aggiudicatario ai sensi della lex specialis di gara e restano, pertanto, a carico delle Aziende sanitarie committenti.

Conseguentemente, l’indicazione del relativo fornitore di energia elettrica non assume rilevanza ai fini della partecipazione alla procedura né incide sulla corretta formulazione dell’offerta e, pertanto, non si ritiene necessario fornire tale informazione.

d) Non si conferma la possibilità che, in caso di esercizio dell’opzione, la relativa prestazione venga svincolata dall’appalto mediante la stipulazione diretta, da parte dell’Azienda, di un autonomo rapporto contrattuale con un soggetto terzo individuato dall’aggiudicatario. Qualora l’opzione venga esercitata, la relativa obbligazione contrattuale resta in capo all’aggiudicatario, secondo quanto previsto dalla lex specialis.

L’eventuale coinvolgimento di soggetti terzi nell’esecuzione della prestazione dovrà avvenire nel rispetto delle forme, delle condizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara, in relazione alla concreta configurazione del rapporto, ferma restando la responsabilità dell’aggiudicatario nei confronti della Committente per la corretta esecuzione della prestazione.

Ultimo aggiornamento: 07-10-2026, 14:16