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Dati del bando

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI INTERCONNESSIONE DELLA A14DIR CON LA SP 253R SAN VITALE NEL COMUNE DI BAGNACAVALLO IN LOCALITÀ BORGO STECCHI – CUI L00356680397201800009 - CUP J31B16000320009
Ente appaltantePROVINCIA DI RAVENNA
Stato proceduraPresentazione Offerte/Risposte
Importo appalto23.237.124,06 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema24/09/2026
Termine richiesta chiarimenti23/11/2026 12:00
Termine presentazione delle offerte30/11/2026 12:00
Apertura busta amministrativa03/12/2026 09:30
Requisiti di sostenibilità ambientalesi

ELEMENTO PREMIANTE DI NATURA QUALITATIVA – CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL D.M. 05/08/2024 Tale criterio premia soluzioni gestionali ed operative a minor impatto ambientale che il Concorrente intende mettere in atto per la realizzazione dell’opera.

Requisiti di sostenibilità socialeno
NoteINDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA "BUSTA TECNICA" Nel campo "RELAZIONE TECNICA" inserire SOLO ed esclusivamente l'INDICE delle Relazioni Tecniche inserite nei successivi punti. ALTRE INDICAZIONI Come meglio specificato nell’art.2.4 del Capitolato Speciale d' Appalto - Parte Generale, l’importo complessivo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 14 comma 4 del Codice, ammonta ad euro 23.237.124,06 così come meglio riepilogato: • Euro 21.242.840,40 quali lavori a misura soggetti al ribasso d’asta; • Euro 1.994.283,66 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta L’importo a base di gara soggetto a ribasso d’asta è pari a euro 21.242.840,40 al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge.

Allegati

Referenti

Sassi Livia

telefono: 0544258022

Nobile Paolo

telefono: 0544258707

Bentini Chiara

telefono: 0544258009

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1 — GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI INTERCONNESSIONE DELLA A14DIR CON LA SP 253R SAN VITALE NEL COMUNE DI BAGNACAVALLO IN LOCALITÀ BORGO STECCHI – CUI L00356680397201800009 - CUP J31B16000320009

CIG: BD1A55464B
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI524484-26

Ultimo aggiornamento: 30/10/2026 08:55

Domanda : In riferimento all’Elaborato QUADRO ECONOMICO, identificato nell’Elenco elaborati con il codice (N.158 Codice Lav. 421 – N.5 – Ver. 1 N.All. C -9), lo stesso non si riscontra tra gli “elaborati economici e prestazionali” pubblicati. Si richiede vs. cortese riscontro in merito e rispettiva pubblicazione dell’elaborato mancante. Cordiali saluti

Risposta :

La determina a contrarre n.1315 del 23/09/2026 recante “DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERCONNESSIONE DELLA A14DIR CON LA SP 253R SAN VITALE NEL COMUNE DI BAGNACAVALLO IN LOCALITÀ BORGO STECCHI - CUI L00356680397201800009 - CUP J31B16000320009" - VALORE DELL'APPALTO EURO 23.237.124,06 - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA APERTA PREDETTA.”, reperibile al link dedicato al bando di gara, indicato a pagina 9 del Disciplinare di gara, riporta integralmente il quadro economico del progetto che è pertanto già a disposizione dell’Operatore Economico.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento

Dott.ssa Livia Sassi


Chiarimento PI487543-26

Ultimo aggiornamento: 08/10/2026 15:54

Domanda : Con riferimento all’Elemento OT-2, si chiede se il profilo professionale e le competenze professionali delle figure tecniche inserite nell’organigramma debbano essere documentati mediante la presentazione dei relativi curricula vitae.”

Risposta :

In conformità a quanto indicato al punto 3.3.2 “OT-2 Elemento qualificante di natura qualitativa - Struttura tecnica organizzativa dedicata alla commessa” dell’allegato 1 al Disciplinare di gara, il profilo professionale e le competenze professionali delle figure tecniche inserite nell’organigramma non devono essere documentate mediante la presentazione dei relativi curricula vitae bensì indicate e descritte nella relazione di offerta relativa all’elemento in parola formulata dal Concorrente.

Il Responsabile unico del progetto

Ing. Chiara Bentini


Chiarimento PI477904-26

Ultimo aggiornamento: 02/10/2026 10:02

Domanda : Si chiede un chiarimento sulle modalità di partecipazione e qualificazione di un consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 36/2023, alla luce degli artt. 67 e 104 del medesimo Codice. lo scrivente consorzio stabile (art. 65, comma 2, lett. d), D.Lgs. 36/2023) possiede, nella stessa attestazione SOA, due qualificazioni per la stessa categoria: -la classifica della colonna "Class.", ottenuta con il cumulo dei requisiti delle consorziate; -la classifica della colonna "Class. in proprio". Si chiede se è ammesso la presente forma MISTA esecutiva, ai sensi degli artt. 67 e 104 del D.Lgs. 36/2023, che il consorzio: 1.esegua direttamente con la propria struttura d'impresa (senza deisgnare soci) una quota della categoria con la classifica della colonna "Class."; 2.designi una consorziata per la quota restante della stessa categoria e la qualifichi mediante avvalimento tra consorzio e consorziato utilizzando la propria classifica "in proprio". Le due qualifiche SOA nell'attestato del Consorzio sarebbero distinte e non sovrapposte.

Risposta :

In relazione al quesito posto da codesto consorzio stabile, tenuto conto di quanto stabilito nel Disciplinare di gara al punto 6.5, al punto 7 dello stesso, dall’articolo 67 comma 1, lett. b) e c) del Codice, dal comma 7 dello stesso articolo 67 del Codice e dal Comunicato del Presidente Anac del 28/05/2025, si precisa che:

- la modalità individuata da codesto consorzio stabile, di eseguire direttamente con la propria struttura d'impresa (senza designare soci) una quota della categoria con la classifica della colonna "Class.", designando poi una consorziata per la quota restante della stessa categoria, consorziata che si qualifica tramite avvalimento utilizzando i requisiti che il consorzio ha maturato in proprio nella stessa categoria “classifica in proprio", è corretta.

Si precisa poi, che nella modulistica predisposta da questa Stazione Appaltante e precisamente A1 “Domanda di partecipazione” e A1.1 “Dichi. consorziate esecutrici”, tale casistica è prevista per cui si chiede di apporre un segno grafico nella relativa sezione.

Allegato A1

· che il consorzio stabile intende eseguire parte delle prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile (in proprio) e parte delle prestazioni tramite consorziate esecutrici;

Allegato A1.1

La/le consorziata/e esecutrice/i dichiara/no

· di avvalersi del medesimo consorzio stabile nei limiti di cui all’art. 67, comma 7, del Codice, nonché, nei limiti di cui all’art. 104 del Codice;

Nel contratto di avvalimento, oltre a quanto stabilito al punto 7 del Disciplinare di gara, dovrà essere specificato che l’ausiliario consorzio stabile presta alla consorziata ausiliata solo i requisiti che ha maturato in proprio e non quelli derivanti dal mero cumulo delle qualificazioni delle consorziate (c.d. cumulo alla rinfusa), ai sensi di quanto stabilito all’art. 67 comma 7 del Codice.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento

Dott.ssa Livia Sassi


Chiarimento PI476724-26

Ultimo aggiornamento: 01/10/2026 13:20

Domanda : Spett.le ente si richiede se è possibile per un operatore economico in possesso della OG3 VII, delle scorporabili OS21,OS12-A,OS11, OG10 e OS10, e privo della qualificazione OS34, di partecipare alla procedura mediante ricorso al subappalto qualificatorio per l'importo della categoria OS34, considerando l'importo più un quinto della categoria prevalente OG3 VII

Risposta :

Non è possibile rispondere al quesito posto da codesto operatore economico in quanto nello stesso non è stato indicato, ai sensi dell’art. 67 comma 1, lett. b) e c) del Codice, se codesto consorzio stabile intenda eseguire i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrice, o tramite le consorziate esecutrici, che in quest’ultimo caso devono possedere i requisiti in proprio.

Si rimanda al punto 6.5 del Disciplinare di gara:

“….

Per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, il requisito di qualificazione è computato cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduto dalle singole consorziate, laddove il consorzio esegue i lavori esclusivamente con propria struttura; nel caso in cui il consorzio esegua i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, il requisito di qualificazione deve essere posseduto e comprovato da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento (si rimanda al punto 7 “Avvalimento” del presente disciplinare), ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 67, comma 1 del Codice.”

Tra l’altro nel quesito non si deduce in quale classifica sono possedute le scorporabili indicate e comunque si rimanda al punto 6.2, ultima alinea, del Disciplinare di gara che a buon fine si riporta sotto:

“Pertanto, qualora l’operatore economico, singolo o associato, non sia qualificato nelle categorie OG10 – OS10 – OS11 – OS12 A – OS21 – OS34 dovrà obbligatoriamente indicare nell’offerta di voler subappaltare le lavorazioni delle suddette categorie scorporabili a soggetti in possesso di idonei requisiti (subappalto “qualificatorio).

In tal caso l’operatore economico dovrà possedere una certificazione SOA nella categoria prevalente “capiente” anche per l’importo della categoria scorporabile per la quale si intenda qualificarsi tramite sub appalto qualificatorio ai sensi dell’art. 30 comma 1, secondo periodo, dell’allegato II.12 al Codice”

Si riporta inoltre l’art. 30, comma 1, secondo periodo, dell’allegato II.12 al Codice:

“…

I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente”.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento

Dott.ssa Liva Sassi


Chiarimento PI476795-26

Ultimo aggiornamento: 01/10/2026 13:07

Domanda : Spett.le ente, si richiede se è possibile partecipare alla gara mediante il possesso della qualificazione OG3 VII e delle classifiche idonee richieste per le scorporabili OS12-A, OS11, OS10, OG10(con l'incremento di un quinto della classifica II), ricorrendo al subappalto qualificatorio per la categoria scorporabile OS21 di cui si possiede la classifica III-BIS, inferiore rispetto a quella richiesta dal bando e per la categoria scorporabile OS34 di cui l'operatore economico è priva.

Risposta :

Si rimanda al punto 6.2, ultima alinea, del Disciplinare di gara che a buon fine si riporta sotto:

“Pertanto, qualora l’operatore economico, singolo o associato, non sia qualificato nelle categorie OG10 – OS10 – OS11 – OS12 A – OS21 – OS34 dovrà obbligatoriamente indicare nell’offerta di voler subappaltare le lavorazioni delle suddette categorie scorporabili a soggetti in possesso di idonei requisiti (subappalto “qualificatorio).

In tal caso l’operatore economico dovrà possedere una certificazione SOA nella categoria prevalente “capiente” anche per l’importo della categoria scorporabile per la quale si intenda qualificarsi tramite sub appalto qualificatorio ai sensi dell’art. 30 comma 1, secondo periodo, dell’allegato II.12 al Codice”

Si riporta inoltre l’art. 30, comma 1, secondo periodo, dell’allegato II.12 al Codice:

“…

I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente”.

Si precisa che quanto sopra specificato vale anche qualora l’operatore economico, singolo o associato, sia qualificato nelle categorie OG10 – OS10 – OS11 – OS12 A – OS21 – OS34 per una classifica inferiore a quella prevista nel disciplinare di gara.

Il surplus di qualificazione della categoria prevalente OG3, quindi, deve coprire anche la quota residua non qualificata della categoria scorporabile.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento,

Dott.ssa Livia Sassi

Chiarimento PI468857-26

Ultimo aggiornamento: 28/09/2026 12:18

Domanda : Un operatore qualificato in OS12-A classifica I può eseguire direttamente la quota di OS12-A corrispondente alla propria classifica (anche eventualmente incrementata del quinto) e ricorrere al subappalto qualificatorio per il solo importo residuo, computando nella capienza della OG3 prevalente esclusivamente tale residuo?

Risposta :

Sì, l'operatore economico può qualificarsi e partecipare alla gara eseguendo direttamente la quota della categoria scorporabile OS12-A coperta dalla propria classifica I (eventualmente incrementata del quinto) e ricorrendo al subappalto qualificatorio (o necessario) per la restante parte dell'importo. Il surplus di qualificazione della categoria prevalente OG3 andrà a coprire esclusivamente la quota residua non qualificata della categoria scorporabile.

A tal fine si rimanda al punto 6.2, ultima alinea, del Disciplinare di gara che a buon fine si riporta sotto:

“Pertanto, qualora l’operatore economico, singolo o associato, non sia qualificato nelle categorie OG10 – OS10 – OS11 – OS12 A – OS21 – OS34 dovrà obbligatoriamente indicare nell’offerta di voler subappaltare le lavorazioni delle suddette categorie scorporabili a soggetti in possesso di idonei requisiti (subappalto “qualificatorio).

In tal caso l’operatore economico dovrà possedere una certificazione SOA nella categoria prevalente “capiente” anche per l’importo della categoria scorporabile per la quale si intenda qualificarsi tramite sub appalto qualificatorio ai sensi dell’art. 30 comma 1, secondo periodo, dell’allegato II.12 al Codice”

Si riporta inoltre l’art. 30, comma 1, secondo periodo, dell’allegato II.12 al Codice:

“…

I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente”

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento

Dott.ssa Livia Sassi


Ultimo aggiornamento: 30-10-2026, 08:55