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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - BANDO RETTIFICATO - PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2026-2029 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE TRIENNIO
Ente appaltanteCENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI SALSOMAGGIORE TERME E FIDENZA
Stato proceduraPresentazione Offerte/Risposte
Importo appalto181.350,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema27/08/2026
Termine richiesta chiarimenti28/09/2026 12:00
Termine presentazione delle offerte07/10/2026 10:00
Apertura busta amministrativa07/10/2026 11:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Botti Filippo

telefono: 0524517509

Saccani Andrea

telefono: 0524580135
cellulare: 0524580132

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1 — SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2026-2029

CIG: BCCBBCD7BA
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI456376-26

Ultimo aggiornamento: 25/09/2026 11:44

Domanda : Buongiorno, si segnala che nel portale pagamenti ANAC, al fine di scaricare il bollettino per il pagamento del relativo contributo, all'inserimento del CIG BCCBBCD7BA compare il seguente avviso "codice cig valido ma non attualmente disponibile per il pagamento, opportuno contattare la stazione appaltante". Pertanto, si resta in attesa di comunicazione sulla sistemazione al fine di poter procedere con il pagamento. Cordiali saluti

Risposta :

Buongiorno,

a seguito di un confronto con ANAC, il problema segnalato dovrebbe essere stato risolto.

Si invita pertanto a riprovare ad accedere al portale dei pagamenti ANAC e a procedere nuovamente con il pagamento del contributo relativo al CIG BCCBBCD7BA.

Qualora dovessero persistere anomalie, si prega di darne nuovamente comunicazione.

Chiarimento PI462707-26

Ultimo aggiornamento: 24/09/2026 09:59

Domanda : Quesito 13 Con riferimento al vostro riscontro fornito al Quesito 5 “Le suddette fideiussioni costituiscono le garanzie attualmente in essere e indicate dall'Ente ai fini dell'applicazione dell'art. 12, comma 8, dello schema di convenzione. Restano ferme le procedure e gli adempimenti di competenza del Tesoriere subentrante previsti dalla normativa bancaria applicabile” _si chiede di confermare che l'eventuale subentro del nuovo Tesoriere in tali affidamenti sarà in ogni caso subordinato all'esito positivo delle ordinarie valutazioni creditizie e deliberative di competenza del Tesoriere medesimo e che pertanto tale assunzione non costituisce un obbligo automatico e incondizionato per il Tesoriere subentrante.

Risposta :

Non si conferma. Come già precisato nel riscontro al Quesito n. 5, le fideiussioni indicate dall'Ente costituiscono le garanzie attualmente in essere e dichiarate ai fini dell'applicazione dell'art. 12, comma 8, dello schema di convenzione. La partecipazione alla procedura comporta l'accettazione delle condizioni previste dalla documentazione di gara, ivi comprese quelle relative all'assunzione delle fideiussioni indicate dall'Ente nei limiti comunicati in sede di gara. Restano ferme le procedure e gli adempimenti di competenza del Tesoriere subentrante previsti dalla normativa bancaria applicabile. Per le eventuali fideiussioni non indicate dall'Ente in sede di procedura trova applicazione quanto previsto dall'art. 12, comma 9, dello schema di convenzione.


Chiarimento PI461552-26

Ultimo aggiornamento: 24/09/2026 09:54

Domanda : Con riferimento agli Art. 6 e 7 dello Schema di Convenzione si chiede di conoscere per l’anno 2025: •Nr. incassi e pagamenti per cassa; •Nr. bonifici Sepa; •nr. bonifici disposti fuori ambito SEPA; •nr. incassi e pagamenti tramite assegni; •nr. pagamenti effettuati tramite bollettini postali; •nr. addebiti e accrediti SEPA Direct Debit; •nr. incassi e pagamenti PagoPA/C BILL; In attesa di gentile riscontro. Cordiali saluti.

Risposta :

Si comunica che nel corso dell'esercizio 2025 sono stati estinti per cassa n. 76 mandati di pagamento, per un importo complessivo pari a € 20.763,64. Relativamente agli incassi effettuati per cassa, gli stessi ammontano complessivamente a € 100.584,70 e corrispondono a n. 173 provvisori di entrata

• nr. bonifici Sepa. Con riferimento all'anno 2025, il numero dei bonifici SEPA effettuati dall'Ente è pari a n. 5.185.

•nr. bonifici disposti fuori ambito SEPA. Con riferimento all'anno 2025, il numero dei bonifici disposti fuori ambito SEPA è pari a n. 4.

•nr. incassi e pagamenti tramite assegni. Con riferimento agli incassi e pagamenti effettuati mediante assegni, si comunica che il numero dei pagamenti tramite assegni risulta pari a 0, mentre il numero degli incassi tramite assegni risulta pari a 3

•nr. pagamenti effettuati tramite bollettini postali. Con riferimento all'anno 2025, il numero dei pagamenti effettuati tramite bollettini postali è pari a n. 0.

•nr. addebiti e accrediti SEPA Direct Debit. Con riferimento all'anno 2025, l'Ente ha registrato n. 207 addebiti SEPA Direct Debit (SDD) e nessun accredito SEPA Direct Debit (SDD).

•nr. incassi e pagamenti PagoPA/C BILL; Con riferimento alle operazioni PagoPA/CBILL, si precisa che il numero complessivo degli incassi PagoPA registrati dall'Ente è pari a circa n. 1.217. Le operazioni di pagamento riconducibili ai servizi richiesti risultano pari a n. 791.


Chiarimento PI461936-26

Ultimo aggiornamento: 23/09/2026 15:42

Domanda : Con riferimento alla presente Procedura di gara si pone il seguente quesito: Il comma 1 dell’Art. 12 dello Schema di Convenzione prevede che il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia è correlata alla corrispondente riduzione della disponibilità della quota di anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi dell’art. 222 del Tuel. Il comma 8 del medesimo articolo prevede inoltre che eventuali fideiussioni bancarie rilasciate nell’interesse e per conto dell’Ente dal Tesoriere uscente, sono assunte dal Tesoriere subentrante nei limiti di quanto indicato dall’Ente in sede di procedura di affidamento. A tal proposito non essendo specificato dalla documentazione di gara si chiede di confermare che a)le condizioni riguardanti il rilascio delle suddette fideiussioni saranno concordate di volta in volta dalle Parti, al momento della effettiva richiesta, prendendo a riferimento i fogli informativi dell’Istituto Tesoriere; b)Qualora così non fosse si chiede di specificare se dette condizioni saranno oggetto di Offerta in gara, con riformulazione dell’attribuzione dei punteggi previsti dal punto 19.3 del Disciplinare di gara; In attesa di gentile riscontro. Cordiali saluti.

Risposta :

Si conferma che le eventuali fideiussioni rilasciate dal Tesoriere ai sensi dell'art. 12 dello Schema di Convenzione costituiscono prestazioni accessorie non oggetto di specifica valutazione nell'ambito della procedura di gara. Le relative condizioni economiche e operative saranno pertanto definite al momento dell'eventuale richiesta da parte dell'Ente, applicando le condizioni previste dai fogli informativi vigenti dell'Istituto Tesoriere, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, comma 6, dello Schema di Convenzione. Conseguentemente, le condizioni relative al rilascio delle fideiussioni non costituiscono oggetto di offerta e non danno luogo ad alcuna modifica dei criteri di valutazione e dei punteggi previsti dall'art. 19.3 del Disciplinare di gara.



Chiarimento PI459588-26

Ultimo aggiornamento: 23/09/2026 15:40

Domanda : Con riferimento alla Procedura per l’Affidamento del Servizio di Tesoreria CIG BCCBBCD7BA si pongono i seguenti quesiti: 1.Con riferimento al criterio n.3 del paragrafo 19.1 del Disciplinare di gara si chiede di confermare che al fine dell’assegnazione del punteggio (0,5 punti per ente con un massimo di 8 punti), si terrà conto del numero di tesoreria di Province, Comuni ed altri enti pubblici gestiti nell’ambito regionale o ancor meglio nell’ambito del territorio nazionale. 2.Con riferimento al criterio n. 7 del paragrafo 19.1 del Disciplinare di gara si chiede di confermare che il possesso della Certificazione UNI/PDR 125:2022 possa essere assimilabile ai fini dell’attribuzione di n. 2 punti in caso di possesso della Certificazione ISO 30415:2021. In attesa di gentile riscontro è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

Risposta :

1. Al fine dell’assegnazione del punteggio riferito al criterio n. 3 del paragrafo 19.1 del Disciplinare di gara, si terrà conto del solo ambito relativo alla Provincia di Parma.

2. Non si conferma l'equivalenza tra la certificazione UNI/PdR 125:2022 e la certificazione ISO 30415:2021 ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal criterio n. 7 dell'offerta tecnica. L'attribuzione del punteggio avverrà esclusivamente sulla base di quanto espressamente previsto dal disciplinare di gara, che prevede il possesso della certificazione ISO 30415:2021.


Chiarimento PI435111-26

Ultimo aggiornamento: 23/09/2026 15:27

Domanda : Quesito 1 Al fine di effettuare una valutazione complessiva, si richiedono le seguenti informazioni: 1.si richiede il volume del transato dichiarato suddiviso per bancomat e carta di credito 2.Si chiede di confermare la tipologia di POS attualmente attivi 3.Servizio incasso SDD: Si chiede di conoscere la tipologia di entrata e il numero delle disposizioni presentate negli ultimi 2 anni. 4.Si chiede di confermare la tipologia di titoli e valori presenti nel deposito titoli presso l’attuale tesoriere 5.Numero e tipologia di operazioni effettuate per cassa su base annua Quesito 2 Con riferimento alla durata del servizio, all’art.21 dello schema di convenzione, ed in particolare alla decorrenza indicata, si richiede con la presente, qualora fosse necessario, la disponibilità a concedere un’eventuale proroga del termine per la stipula del contratto per il tempo strettamente necessario all’attivazione dei servizi oggetto di Convenzione. L’Aggiudicatario rimarrà comunque impegnato con la sollecita esecuzione di tutti gli adempimenti previsti, a salvaguardia del primario interesse della Stazione Appaltante Quesito 3 Si chiede di confermare che CCNL bancario applicato, cfr. Disciplianre, sia il CCNL per le lavoratrici e i lavoratori Quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali (codice alfanumerico J241) Quesito 4 Con riferimento al Disciplinare di Gara (c.d. “proroga tecnica”), tenuto conto degli attuali orientamenti giurisprudenziali ex multis il D. Lgs. 50/2016 che all’art. 106 comma 11 prevede che la proroga tecnica è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, si chiede conferma che la durata massima della proroga alle stesse condizioni offerte in sede di gara, e pertanto fisse ed invariabili, avrà durata massima di sei mesi, fermo restando che il cassiere non potrà interrompere un servizio di pubblica utilità. Per eventuali periodi di proroga che si rendessero necessari oltre i sei mesi, le condizioni verranno concordate nuovamente. Quesito 5 Con riferimento all'art. 13 dello Schema di Convenzione considerato che: •il comma 8 prevede l'assunzione da parte del Tesoriere subentrante delle fideiussioni indicate dall'Ente in sede di procedura di affidamento; •il comma 9 dispone che le eventuali fideiussioni non indicate possano essere assunte dal Tesoriere subentrante previa valutazione da parte di quest'ultimo; si rileva che la documentazione di gara non riporta alcun elenco né dettagli circa le fideiussioni bancarie rilasciate dal Tesoriere uscente e attualmente in essere. Si chiede pertanto di confermare che l'eventuale subentro del nuovo Tesoriere in tali affidamenti sarà in ogni caso subordinato all'esito positivo delle ordinarie valutazioni creditizie e deliberative di competenza del Tesoriere medesimo e che pertanto tale assunzione non costituisce un obbligo automatico e incondizionato per il Tesoriere subentrante. Si chiede altresì di confermare che l'eventuale mancata assunzione delle predette fideiussioni a seguito di esito negativo della valutazione creditizia non potrà costituire causa di inadempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione di Tesoreria. Quesito 5.1 Con riferimento all'art. 13 dello Schema di Convenzione comma 1, relativo al rilascio di garanzie fideiussorie, si chiede di confermare che il rilascio delle garanzie sia subordinato all'esito positivo delle ordinarie valutazioni creditizie e deliberative di competenza del Tesoriere medesimo e che, pertanto, tale assunzione non costituisce un obbligo automatico e incondizionato per il Tesoriere subentrante. Quesito 5.2 Con riferimento all'art. 13 dello Schema di Convenzione comma 1 si chiede di confermare che il rilascio delle garanzie sia subordinato esclusivamente all'assunzione di impegni di firma di natura commerciale e finanziaria, limitatamente alle seguenti fattispecie: garanzia dell'obbligo di corresponsione di canoni, corrispettivi o pagamenti connessi a prestazioni e forniture di beni e servizi, nonché a eventuali obbligazioni aventi natura risarcitoria derivanti da inadempimenti contrattuali dell'Ente. Si chiede altresì conferma che saranno escluse dall'ambito di applicazione le fideiussioni rilasciate in favore di banche o istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi concessi. Quesito 6 Con riferimento al disciplinare di gara e al punto 4 dei Criteri di Valutazione dell’Offerta Tecnica si chiede di precisare se il servizio possa ritenersi soddisfatto qualora il Comune provveda direttamente al trasporto e alla consegna dei proventi dei parcometri presso il Tesoriere, che si farà carico esclusivamente del conteggio delle somme e del successivo versamento sul conto di tesoreria, senza necessità di effettuare un servizio di ritiro e trasporto valori presso le strutture dell'Ente. Quesito 7 Con il presente quesito si chiede conferma che la variazione sostanziale o la cessazione di un indice di riferimento saranno disciplinate secondo i termini di legge e che, quindi, in conformità con le previsioni normative recate dall’art. 118 bis del Testo Unico Bancario, introdotto dal Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 207, in caso di sostanziale variazione o cessazione del parametro di riferimento applicato alla convenzione, si applicheranno le modifiche all’indice di riferimento sostitutivo secondo quanto indicato nei piani di sostituzione, tempo per tempo previsti e pubblicati sul sito internet della Banca. Gli eventuali aggiornamenti dei piani saranno portati a conoscenza almeno una volta l’anno o alla prima occasione utile, nell’ambito delle comunicazioni periodiche Quesito 8 In riferimento alla liquidazione degli interessi sia creditori che debitori di cui art.15 dello schema di convenzione, presente che il Decreto 3 agosto 2016 del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio avente per oggetto "Modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria" ha disposto la liquidazione annuale degli interessi e non più trimestrale, Si chiede conferma che detto riferimento sia da leggere come annuale e non trimestrale. Quesito 9 Con riferimento all'art. 15, commi 3 e 4, dello Schema di Convenzione, considerato che il tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa dell'Ente e il tasso di interesse passivo sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria non risultano essere oggetto di offerta nell'ambito della presente procedura, si chiede di confermare che tali condizioni economiche saranno definite successivamente e concordate di comune accordo tra l'Ente e il Tesoriere. Quesito 10 Con riferimento all’art.18 del disciplinare di gara e alle modalità di compilazione dell'offerta economica, si chiede di confermare che, per tutti i campi presenti nella piattaforma, il valore da inserire sia esclusivamente il ribasso percentuale rispetto alla base di gara e non il valore economico/aliquota risultante. A titolo esemplificativo, qualora il concorrente intenda offrire un ribasso del 10% rispetto alla base posta a gara per ciascuna voce economica, si chiede di confermare che debba essere inserito il valore "10,00" in corrispondenza di ogni voce interessata.

Risposta :

1. Con riferimento all'esercizio 2025, gli incassi derivanti da pagamenti elettronici risultano così suddivisi:

  • € 31.560,53 per operazioni effettuate tramite carta di debito (Bancomat);

  • € 11.873,84 per operazioni effettuate tramite carta di credito.

L'importo complessivo derivante dalle suddette tipologie di pagamento coincide con il totale del transato POS registrato nell'anno 2025, pari a complessivi € 43.434,37.

2. Si conferma che risultano attualmente attivi presso l'Ente n. 4 terminali POS, di cui n. 3 collegati al circuito PagoPA e n. 1 non collegato al circuito PagoPA.

3. Attualmente il servizio incasso SDD non è attivo presso l'Ente e pertanto non si registrano volumi di operazioni SDD riferiti all'anno 2025. Resta ferma la facoltà dell'Ente di attivare il servizio nel corso della vigenza contrattuale, secondo le proprie esigenze organizzative e gestionali.

4. Si comunica che, alla data del 30/06/2026, il deposito titoli presso l'attuale Tesoriere risulta costituito da titoli azionari per un valore complessivo di euro 465.180,00.

5. Con riferimento alla richiesta concernente il numero e la tipologia delle operazioni effettuate per cassa su base annua, si comunica che nel corso dell'esercizio 2025 sono stati estinti per cassa n. 76 mandati di pagamento, per un importo complessivo pari a € 20.763,64.

Relativamente agli incassi effettuati per cassa, gli stessi ammontano complessivamente a € 100.584,70 e corrispondono a n. 173 provvisori di entrata.

2. Si comunica che è in corso la procedura per addivenire ad un ulteriore proroga tecnica.

3. Si conferma che il CCNL individuato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 è il CCNL per le lavoratrici e i lavoratori Quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali (codice alfanumerico J241). Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di applicare un diverso contratto collettivo, purché ne dimostri l'equivalenza delle tutele secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4. Si conferma che l'eventuale proroga tecnica, ai sensi dell'art. 120, comma 11, D.Lgs. 36/2023, avverrà alle medesime condizioni offerte in sede di gara, fisse e invariabili, e che il Cassiere non potrà comunque interrompere il servizio, trattandosi di servizio di pubblica utilità. Si precisa che il Comune si riserva, quale limite convenzionale, di contenere la durata della proroga tecnica entro un termine massimo di sei mesi, salva la facoltà — nei soli casi in cui permangano i presupposti eccezionali di legge (ritardi oggettivi e insuperabili nella conclusione della nuova procedura di affidamento) — di disporre ulteriori periodi di proroga tecnica, sempre alle medesime condizioni contrattuali originarie, e non già mediante rinegoziazione delle stesse.

5. Si comunica che alla data di pubblicazione della procedura risultano in essere n. 2 fideiussioni rilasciate dall'attuale Tesoriere a favore di istituti finanziatori a garanzia di mutui contratti dalla società partecipata Fidenza Sport S.r.l., controllata dal Comune di Fidenza nella misura del 78%.

Fideiussione n. 1

Beneficiario: ex Banca Popolare di Verona e Novara - San Geminiano e San Prospero S.p.A.;

Soggetto garantito: Fidenza Sport S.r.l.;

Valore nominale della garanzia: € 1.130.000,00;

Importo residuo garantito al 30/06/2026: € 126.072,75;

Scadenza: 31/12/2027.

Fideiussione n. 2

Beneficiario: ex Banca Carige S.p.A.;

Soggetto garantito: Fidenza Sport S.r.l.;

Valore nominale della garanzia: € 500.000,00;

Importo residuo garantito al 30/06/2026: € 173.064,51;

Scadenza: 31/12/2031

Le suddette fideiussioni costituiscono le garanzie attualmente in essere e indicate dall'Ente ai fini dell'applicazione dell'art. 12, comma 8, dello schema di convenzione. Restano ferme le procedure e gli adempimenti di competenza del Tesoriere subentrante previsti dalla normativa bancaria applicabile.

6. Il rilascio delle garanzie fideiussorie previste dall'art. 12, comma 1, della convenzione non costituisce un obbligo automatico e incondizionato in capo al Tesoriere. Resta fermo che l'eventuale rilascio delle stesse avviene nel rispetto della normativa vigente, delle procedure interne e delle valutazioni di competenza del Tesoriere.

7. L'art. 12, comma 1, della convenzione disciplina in termini generali la facoltà del Tesoriere di rilasciare, su richiesta dell'Ente, garanzie fideiussorie a favore di terzi creditori e non prevede limitazioni riferite a specifiche categorie di creditori né esclusioni riferite a istituti bancari o finanziari. Restano ferme le disposizioni contenute nella documentazione di gara e nello schema di convenzione.

8. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal criterio n. 4 dell'offerta tecnica, il servizio deve comprendere il ritiro dei proventi presso la struttura individuata dal Comune e il successivo riversamento in tesoreria entro cinque giorni lavorativi. La sola attività di ricezione, conteggio e versamento delle somme consegnate direttamente dal Comune non è equivalente al servizio richiesto dal criterio di valutazione.

9. Si conferma. Eventuali variazioni sostanziali o cessazioni degli indici di riferimento richiamati nella convenzione saranno disciplinate in conformità alla normativa vigente tempo per tempo applicabile.

10. Si precisa che l'art. 15 della convenzione disciplina la valuta da attribuire agli interessi riconosciuti sulle giacenze di cassa e non la periodicità della relativa liquidazione. Resta fermo che il rapporto sarà gestito nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo applicabile, ivi comprese le disposizioni in materia di calcolo, contabilizzazione e liquidazione degli interessi.

11. Si veda avviso di rettifica pubblicato tra i documenti di gara.

12. Si conferma come già previsto all'art. 18 del Disciplinare di gara.


Chiarimento PI456351-26

Ultimo aggiornamento: 23/09/2026 11:52

Domanda : Buongiorno, relativamente al punto 7 dell'art. 19.1 del Disciplinare di gara, ove si richiede il possesso della certificazione ISO 30415:2021, si chiede conferma che la certificazione ad oggi posseduta dalla Banca UNI PdR 125:2022 relativa al Sistema di Gestione per la Parità di Genere, possa essere considerata equivalente per l'attribuzione del punteggio. Cordiali saluti

Risposta :

Non si conferma l'equivalenza tra la certificazione UNI/PdR 125:2022 e la certificazione ISO 30415:2021 ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal criterio n. 7 dell'offerta tecnica. L'attribuzione del punteggio avverrà esclusivamente sulla base di quanto espressamente previsto dal disciplinare di gara, che prevede il possesso della certificazione ISO 30415:2021.


Chiarimento PI450571-26

Ultimo aggiornamento: 23/09/2026 11:50

Domanda : Buongiorno, relativamente al punto 7 del capitolo 19.1 del disciplinare di gara ove si richiede il possesso della certificazione ISO 30415:2021, si chiede conferma che la certificazione posseduta ad oggi dalla Banca relativa al Sistema di gestione per la parità di genere (UNI PdR 125:2022) sia da considerarsi valida per l'ottenimento dei punti previsti. Cordiali saluti

Risposta :

Non si conferma l'equivalenza tra la certificazione UNI/PdR 125:2022 e la certificazione ISO 30415:2021 ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal criterio n. 7 dell'offerta tecnica. L'attribuzione del punteggio avverrà esclusivamente sulla base di quanto espressamente previsto dal disciplinare di gara, che prevede il possesso della certificazione ISO 30415:2021.


Chiarimento PI452254-26

Ultimo aggiornamento: 23/09/2026 11:49

Domanda : Con riferimento alla Procedura in oggetto si pongono i seguenti quesiti: 1.Il Disciplinare di gara alla lettera a) del punto 17 nell’ambito dell’ Offerta Tecnica, prevede la presentazione di una “relazione tecnico-organizzativa” che in base alle indicazioni previste dalla tabella riportata al punto 19.1 dello stesso Disciplinare illustri le soluzioni che il concorrente intende adottare per la gestione globale del servizio. E’ previsto inoltre che tale relazione dovrà essere suddivisa in paragrafi riferiti a ciascuno dei criteri di valutazione indicati nella citata Tabella e deve essere redatta per un massimo di 10 facciate, in formato A4, carattere Arial 12, interlinea minima. Il punto 19.1 del Disciplinare nel definire i criteri di valutazione dell’offerta tecnica prevede che la ripartizione dei punteggi avverrà in maniera predefinita, secondo la tabella presente nel medesimo punto. Il punto 19.2 dello stesso Disciplinare in apparente contraddizione, prevede invece che i punteggi per i criteri e i sub criteri di cui alla tabella riportata al punto 19.1, verranno determinati attraverso la media dei coefficienti variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la tabella riportata al punto 19.2. A tal proposito si chiede di confermare che i punteggi dell’offerta tecnica saranno effettivamente ed esclusivamente attribuiti secondo i criteri di valutazione evidenziati dalla tabella presente al punto 19.1 del Disciplinare; 2.Lo schema di Convenzione al comma 16 dell’art. 7 prevede che ” Il Tesoriere è tenuto a verificare la corrispondenza fra il beneficiario del mandato di pagamento ed il titolare del conto corrente su cui i fondi devono essere accreditati ai sensi del Regolamento (UE) 2024/886 e delle circolari MEF/RGS. In ogni caso il Tesoriere è sempre tenuto al controllo di corrispondenza fra il beneficiario del mandato ed il titolare del conto corrente per il pagamento dei mandati accreditati presso conti correnti dell'Istituto bancario Tesoriere ed ovunque sia possibile, stante l’esigenza di garantire la massima sicurezza dei pagamenti.”. A tal proposito si rappresenta che: -ai sensi dell’art. 1, co. 533, della legge 11 dicembre 2016 che ha introdotto SIOPE+, l’applicazione dello standard AgID per l’OPI riveste carattere obbligatorio per gli enti soggetti a SIOPE+ e per i rispettivi Tesorieri -il GDL AgID per l’evoluzione delle Regole Tecniche per l’OPI ha definito una specifica soluzione per l’esecuzione della VoP per la PA che ha portato all’approvazione della Scheda 55, i cui contenuti sono compliant sia al Regolamento UE 886/2024 che alla circolare MEF n. 2/2025 -il secondo periodo del comma 16, ovvero “ In ogni caso il Tesoriere è sempre tenuto al controllo di corrispondenza fra il beneficiario del mandato ed il titolare del conto corrente per il pagamento dei mandati accreditati presso conti correnti dell'Istituto bancario Tesoriere ed ovunque sia possibile, stante l’esigenza di garantire la massima sicurezza dei pagamenti.” non risulta coerente con il protocollo di colloquio definito per gli enti soggetti a SIOPE+ né con il complessivo impianto normativo di riferimento per la PA, in quanto il Tesoriere dal 30.11.2026, eseguirà il controllo di corrispondenza tra il beneficiario del mandato ed il titolare del conto corrente, secondo le indicazioni fornite dall’ente all’interno dell’OPI, senza distinzione tra correntisti del Tesoriere e correntisti di altri Istituti; Si chiede pertanto di confermare che, in fase di stipula, il relativo testo convenzionale sarà adeguato come segue: “Il Tesoriere è tenuto a verificare la corrispondenza fra il beneficiario del mandato di pagamento ed il titolare del conto corrente su cui i fondi devono essere accreditati ai sensi del Regolamento (UE) 2024/886, delle circolari MEF/RGS e delle Regole Tecniche AgID per l’OPI come integrate dalla Scheda 55, stante l’esigenza di garantire la massima sicurezza dei pagamenti.” In attesa di gentile riscontro è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

Risposta : 1. Si conferma che l'attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica avverrà sulla base dei criteri e delle modalità di assegnazione indicate nella tabella di cui al punto 19.1 del Disciplinare di gara. Per esigenze tecniche, sul sistema SATER verranno inseriti i coefficienti di cui alla tabella dell'art. 19.2 che riprodurranno fedelmente i punteggi ed i risultati di cui alla tabella del punto 19.1 del Disciplinare di gara.

2. Si conferma che l'obbligo di verifica della corrispondenza tra il beneficiario indicato nel mandato di pagamento e il titolare del conto corrente di accredito è effettuato dal Tesoriere secondo le modalità, i controlli e le procedure previste dalla normativa vigente e dalle regole tecniche applicabili, ivi comprese quelle introdotte in attuazione del Regolamento (UE) 2024/886 e delle correlate evoluzioni del sistema SIOPE+ e dell'OPI. Resta altresì inteso che tali verifiche sono svolte nei limiti delle informazioni e degli esiti resi disponibili dai sistemi interbancari, dai prestatori di servizi di pagamento coinvolti e dagli strumenti previsti dalla disciplina applicabile, non potendosi estendere la responsabilità del Tesoriere a difformità non rilevabili mediante i controlli normativamente previsti.

Chiarimento PI448836-26

Ultimo aggiornamento: 23/09/2026 11:44

Domanda : Quesito 11 Con riferimento all'art. 7 comma 16 della Convenzione, si chiede di confermare che l'obbligo del Tesoriere di verificare la corrispondenza tra il beneficiario del mandato di pagamento e il titolare del conto corrente debba intendersi assolto mediante l'applicazione delle procedure di Verification of Payee (VoP) previste dal Regolamento (UE) 2024/886 e dalla normativa tempo per tempo vigente, nel rispetto delle modifiche apportate al tracciato Siope +. Si chiede inoltre di confermare che tale obbligo operi nei limiti delle informazioni e delle verifiche rese disponibili dai circuiti interbancari e dai prestatori di servizi di pagamento coinvolti e che il Tesoriere non assuma responsabilità per eventuali difformità non rilevabili attraverso i sistemi previsti dalla normativa applicabile. Quesito 12 Con riferimento alla durata dell’appalto, prevista all’art.21 comma 2 della Convenzione e all’art. 3 comma 1 del Disciplinare ed in particolare alla eventualità che Il contratto possa essere oggetto di rinnovo contrattuale ai sensi dell’art. 120, comma 10 del Codice, si chiede di confermare che il riferimento al "rinnovo" debba intendersi come mero refuso terminologico, atteso che il citato art. 120, comma 10, disciplina l'esercizio di opzioni contrattuali previamente previste nei documenti di gara e non contempla l'istituto del rinnovo contrattuale in senso proprio. Si chiede pertanto di confermare che la previsione debba essere interpretata come riferita esclusivamente all'opzione di proroga/estensione contrattuale prevista negli atti di gara. Si chiede inoltre di confermare che la facoltà di proroga convenzionale sia subordinata all’accettazione da parte del tesoriere e che pertanto non si tratti di atto unilaterale dell'Ente e quindi di obbligo per il tesoriere.

Risposta : 11. Si conferma che l'obbligo di verifica della corrispondenza tra il beneficiario indicato nel mandato di pagamento e il titolare del conto corrente di accredito è effettuato dal Tesoriere secondo le modalità, i controlli e le procedure previste dalla normativa vigente e dalle regole tecniche applicabili, ivi comprese quelle introdotte in attuazione del Regolamento (UE) 2024/886 e delle correlate evoluzioni del sistema SIOPE+ e dell'OPI. Resta altresì inteso che tali verifiche sono svolte nei limiti delle informazioni e degli esiti resi disponibili dai sistemi interbancari, dai prestatori di servizi di pagamento coinvolti e dagli strumenti previsti dalla disciplina applicabile, non potendosi estendere la responsabilità del Tesoriere a difformità non rilevabili mediante i controlli normativamente previsti.

12. Si conferma che l'art. 21 dello schema di convenzione, laddove prevede la possibilità di rinnovo alle stesse condizioni previa comunicazione al Tesoriere almeno 3 mesi prima della scadenza, configura un'opzione di proroga prevista ab origine nella documentazione di gara quale “clausola chiara, precisa e inequivocabile”, ai sensi dell'art. 120, commi 1, lett. a) , e 10, del D.Lgs. 36/2023. Trattandosi di un'opzione già determinata nei suoi presupposti e condizioni fin dalla documentazione posta a base di gara, il relativo esercizio da parte del Comune costituisce atto unilaterale e non richiede una nuova accettazione discrezionale da parte del Tesoriere, il quale la accetta con la sottoscrizione della convenzione stessa. Il nuovo atto contrattuale richiamato dall'art. 21 ha pertanto natura meramente formale/ricognitiva.

Chiarimento PI461568-26

Ultimo aggiornamento: 23/09/2026 11:40

Domanda : Si richiede all’Ente di indicare l’eventuale sussistenza di mutui o finanziamenti in essere, specificando, per ciascun rapporto di indebitamento, l’ammontare iniziale, il debito residuo, la durata residua del piano di ammortamento e l’Istituto erogante (specificare solo se Banca o Cassa Depositi e Prestiti).

Risposta : Si pubblica il prospetto analitico dei mutui e dei finanziamenti in ammortamento al 31/12/2025 a corredo della risposta al relativo quesito

Chiarimento PI449070-26

Ultimo aggiornamento: 23/09/2026 11:35

Domanda : si chiede alla spettabile Stazione Appaltante di dare esito alla richiesta dei seguenti chiarimenti: 1)ANTICIPAZIONE DI TESORERIA Si chiede alla SA quanto segue: 1)CONVENZIONE POSTE – CDP In merito al ricorso all’anticipazione di tesoreria, si richiede la disponibilità del Comune di Fidenza a sottoscrivere l’atto denominato “Condizioni di Anticipazione CDP” reso disponibile da Poste, in quanto, ancorché Poste e CDP rappresentino soggetti istituzionali distinti, il Legislatore ha stabilito che gli stessi operassero congiuntamente in base a un rapporto convenzionale, prevedendo che Poste presti il servizio di tesoreria in favore degli Enti Locali e CDP eroghi le relative anticipazioni di tesoreria. L’articolo 40, 1° comma, della L. 23 dicembre 1998 n. 448, ha, infatti, autorizzato Poste “all’esercizio del servizio di tesoreria degli enti pubblici, secondo modalità stabilite con convenzione”. Successivamente, l’articolo 1, comma 878, lett. a), della L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha modificato il suddetto articolo 40, 1° comma, della L. 23 dicembre 1998 n. 448, prevedendo che, nell’ambito del Servizio di Tesoreria svolto da Poste, “sulla base di apposite convenzioni, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei princìpi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione”. Data la circostanza eccezionale prevista dalla normativa sopra richiamata, ossia che le anticipazioni di tesoreria siano erogate da un soggetto diverso da quello che presta il servizio di tesoreria, l’atto richiamato sopra (“Condizioni di Anticipazione CDP”) è da considerarsi funzionalmente collegato allo schema di convenzione di tesoreria, in quanto reca le disposizioni che regolano e disciplinano nello specifico l’anticipazione in questione. Si fa anche presente che, in caso di aggiudicazione, lo schema dell’atto richiamato sopra Condizioni di Anticipazione CDP dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale prima della sottoscrizione in quanto parte integrante della Convenzione. 2)TASSO CREDITORE Si chiede alla stazione appaltante se può essere indicato un tasso creditore lordo pari a 0,00% (zero%) sulle giacenze senza riferimento al parametro Euribor. 3)PRESENZA DI FINANZIAMENTI/MUTUI Si richiede all’Ente di indicare l’eventuale sussistenza di mutui o finanziamenti in essere, specificando, per ciascun rapporto di indebitamento, l’ammontare iniziale, il debito residuo, la durata residua del piano di ammortamento e l’Istituto erogante (specificare solo se Banca o Cassa Depositi e Prestiti). 4)GIACENZE Si richiede all’Ente di indicare eventuali giacenze fuori del circuito di Tesoreria Unica al 30/06/2026 ed eventuali giacenze prospettiche future. 5)RICHIESTA MANDATI E REVERSALI Al fine di una più approfondita valutazione economica per la determinazione del Canone annuo, si richiede alla stazione appaltante di fornire il numero annuale dei mandati e delle reversali dell’ultimo triennio 2023/2025. 6) DEPOSITO TITOLI Si chiede alla stazione appaltante di specificare se ha già in essere titoli in custodia e in caso positivo, di specificare la tipologia. 7)FIDEIUSSIONI Si richiede alla stazione appaltante di specificare se ci sono fideiussioni in essere e in caso positivo, di indicarne gli importi e la natura. 8)Con riferimento a quanto indicato nel Disciplinare di gara (pag. 27), ove si fa rinvio all'Allegato C per i dati storici relativi ai servizi POS, si chiede di rendere disponibili i dati di transato POS del periodo 2023-2025 distinti per circuito di pagamento. Si evidenzia che dalla documentazione messa a disposizione è stato possibile rilevare esclusivamente il dato complessivo di transato POS riportato nell'Allegato 2, senza ulteriore dettaglio per circuito. Si richiede pertanto di fornire, per ciascun anno del periodo 2023-2025: •il transato complessivo POS; •il transato suddiviso tra circuito PagoBANCOMAT e circuiti internazionali (Visa, Mastercard e altri eventualmente utilizzati); •il ticket medio delle operazioni; •eventuali ulteriori dati di dettaglio richiamati nell'Allegato C. 9)Si chiede di precisare: 1.il numero di POS che si prevede debbano essere forniti oltre ai tre inclusi nel servizio; 2.la tipologia richiesta per ciascun terminale; 3.se i terminali richiesti debbano necessariamente supportare l'accettazione di avvisi e pagamenti pagoPA; 4.se l'abilitazione al circuito pagoPA costituisca un requisito obbligatorio per tutti i POS oppure soltanto per specifiche postazioni che saranno eventualmente individuate dall'Ente; 5.il numero stimato di POS che dovranno essere abilitati ai pagamenti pagoPA; 6.se sia richiesta l'integrazione con uno specifico intermediario tecnologico pagoPA già in uso presso l'Ente e, in caso affermativo, di indicarne la denominazione e le eventuali specifiche tecniche necessarie all'integrazione. 10) Con riferimento al requisito di idoneità professionale relativo all'abilitazione all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, con iscrizione all'Albo delle banche di cui all'art. 13 del medesimo T.U.B. di cui al punto 6.1. del DdG, si chiede se, in caso di partecipazione in RTI, detto requisito possa essere posseduto dalla sola mandataria, qualora la mandante sia incaricata esclusivamente dell'esecuzione del servizio di acquiring. Si chiede pertanto di confermare che il requisito debba essere posseduto unicamente dal soggetto che eseguirà le prestazioni per le quali l'abilitazione risulta necessaria, in coerenza con l'art. 68, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, che richiede il possesso dei requisiti in capo all'esecutore delle relative prestazioni.”

Risposta :

1. In merito al quesito formulato, si conferma la disponibilità del Comune di Fidenza a sottoscrivere l'atto denominato "Condizioni di Anticipazione CDP", qualora Poste Italiane S.p.A. risulti aggiudicataria della procedura. L'atto è considerato funzionalmente collegato alla convenzione di tesoreria posta a base di gara e ne potrà costituire documento accessorio ai fini della disciplina delle eventuali anticipazioni di tesoreria erogate da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., secondo la normativa vigente. Resta inteso che la sottoscrizione dell'atto avverrà nell'ambito del perfezionamento del rapporto convenzionale e secondo le procedure e gli adempimenti previsti dall'ordinamento dell'Ente. La sottoscrizione dell'atto non comporta alcun obbligo di ricorso all'anticipazione di tesoreria da parte dell'Ente.

2. Si veda avviso di rettifica pubblicato tra i documenti di gara.

3. Si allega il prospetto analitico dei mutui e dei finanziamenti in ammortamento al 31/12/2025, nel quale sono riportati, per ciascun rapporto:

  • l'ammontare iniziale del finanziamento;

  • il debito residuo al 31/12/2025;

  • la scadenza del piano di ammortamento (da cui è desumibile la durata residua);

  • l'istituto erogante (Banca o Cassa Depositi e Prestiti).

Il debito residuo complessivo al 31/12/2025 ammonta ad euro 49.716.246,34.

4. Alla data odierna il Comune dispone di disponibilità fruttifere non soggette all'accentramento presso la Tesoreria Provinciale dello Stato per un importo pari a € 375.437,08 allocate sul conto mutui.

5. Il numero dei mandati e delle reversale relativo al triennio 2023/2025 è il seguente:


2023

2024

2025

MANDATI

9294

9927

9807

REVERSALI

9783

8751

10125

6. Si comunica che, alla data del 30/06/2026, il deposito titoli presso l'attuale Tesoriere risulta costituito da titoli azionari per un valore complessivo di euro 465.180,00.

7. Si comunica che alla data di pubblicazione della procedura risultano in essere n. 2 fideiussioni rilasciate dall'attuale Tesoriere a favore di istituti finanziatori a garanzia di mutui contratti dalla società partecipata Fidenza Sport S.r.l., controllata dal Comune di Fidenza nella misura del 78%.

Fideiussione n. 1

Beneficiario: ex Banca Popolare di Verona e Novara - San Geminiano e San Prospero S.p.A.;

Soggetto garantito: Fidenza Sport S.r.l.;

Valore nominale della garanzia: € 1.130.000,00;

Importo residuo garantito al 30/06/2026: € 126.072,75;

Scadenza: 31/12/2027.

Fideiussione n. 2

Beneficiario: ex Banca Carige S.p.A.;

Soggetto garantito: Fidenza Sport S.r.l.;

Valore nominale della garanzia: € 500.000,00;

Importo residuo garantito al 30/06/2026: € 173.064,51;

Scadenza: 31/12/2031

Le suddette fideiussioni costituiscono le garanzie attualmente in essere e indicate dall'Ente ai fini dell'applicazione dell'art. 12, comma 8, dello schema di convenzione. Restano ferme le procedure e gli adempimenti di competenza del Tesoriere subentrante previsti dalla normativa bancaria applicabile.

8. Con riferimento all'esercizio 2025, gli incassi derivanti da pagamenti elettronici risultano così suddivisi:

  • € 31.560,53 per operazioni effettuate tramite carta di debito (Bancomat);

  • € 11.873,84 per operazioni effettuate tramite carta di credito.

L'importo complessivo derivante dalle suddette tipologie di pagamento coincide con il totale del transato POS registrato nell'anno 2025, pari a complessivi € 43.434,37. Si precisa che i dati sopra riportati si riferiscono all'attuale configurazione del servizio, caratterizzata dalla presenza di n. 3 POS pagoPA e di n. 1 POS cordless, dispositivi attualmente in esercizio. Tale configurazione non era presente negli anni 2023 e 2024, per cui i dati relativi a tali annualità non risultano omogenei né direttamente comparabili con quelli dell'anno 2025. L'Amministrazione non dispone di ulteriori dati storici disaggregati per circuito di pagamento (PagoBANCOMAT, Visa, Mastercard o altri circuiti) relativi agli anni richiesti.

9. Il servizio prevede la fornitura e gestione senza corrispettivo di n. 3 terminali POS, come previsto dalla documentazione di gara. Eventuali terminali ulteriori rispetto ai primi tre potranno essere richiesti dall'Ente nel corso dell'esecuzione del contratto in funzione delle esigenze organizzative che dovessero manifestarsi.

La tipologia dei terminali eventualmente richiesti sarà individuata dall'Ente in relazione alle esigenze dei servizi interessati.

I terminali destinati all'incasso di pagamenti tramite il sistema pagoPA dovranno essere idonei all'accettazione degli avvisi e dei pagamenti pagoPA.

L'abilitazione al circuito pagoPA è richiesta esclusivamente per i terminali destinati alle postazioni che gestiscono incassi tramite tale sistema.

Alla data odierna risultano attivi presso l'Ente n. 4 terminali POS, di cui n. 3 collegati al circuito pagoPA e n. 1 non collegato al circuito pagoPA.

L'Ente utilizza quale intermediario tecnologico pagoPA la piattaforma Maggioli Informatica. Eventuali integrazioni dovranno pertanto garantire la piena interoperabilità con tale sistema secondo gli standard previsti dalla normativa pagoPA e dalle specifiche tecniche vigenti.

10. Si conferma che, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, il requisito di cui al punto 6.1 del Disciplinare relativo all'abilitazione all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e all'iscrizione all'Albo delle banche di cui all'art. 13 del medesimo decreto deve essere posseduto dal soggetto del raggruppamento che esegue le prestazioni per le quali tale abilitazione è richiesta dalla normativa vigente.

Pertanto, qualora la mandante sia incaricata esclusivamente dell'esecuzione del servizio di acquiring e non svolga attività riservate agli intermediari bancari ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, il predetto requisito potrà essere posseduto dalla sola mandataria incaricata dell'esecuzione del servizio di tesoreria.

Resta fermo l'obbligo per ciascun componente del raggruppamento di possedere i requisiti di idoneità professionale eventualmente richiesti dalla normativa per le prestazioni di rispettiva competenza.


Chiarimento PI437522-26

Ultimo aggiornamento: 23/09/2026 11:27

Domanda : Si chiede se se il possesso della certificazione UNI/PdR 125:2022 (Sistema di gestione per la parità di genere) possa essere considerato equivalente, ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto, alla certificazione ISO 30415:2021.

Risposta :

Non si conferma l'equivalenza tra la certificazione UNI/PdR 125:2022 e la certificazione ISO 30415:2021 ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal criterio n. 7 dell'offerta tecnica. L'attribuzione del punteggio avverrà esclusivamente sulla base di quanto espressamente previsto dal disciplinare di gara, che prevede il possesso della certificazione ISO 30415:2021.


Chiarimento PI428618-26

Ultimo aggiornamento: 23/09/2026 11:25

Domanda : 1)DURATA DELLA CONVENZIONE – L’ART. 21 prevede che la convenzione possa essere oggetto di rinnovo, comunicando la richiesta di rinnovo almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto. Si chiede conferma che la possibilità di Rinnovo del contratto sia CONCORDATA TRA LE PARTI e PREVIA ACCETTAZIONE DEL TESORIERE 2)GIACENZE - Si richiede se l’Ente ha in deposito presso l’attuale Tesoriere disponibilità fruttifere per le quali non è obbligatorio l’accentramento presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, e nel caso l’importo delle stesse ad oggi 3)Spese di registrazione Si chiede una quantificazione delle spese di stipula del contratto/convenzione a carico del tesoriere 4)Firma documentazione di gara Il Disciplinare di gara prevede la sottoscrizione di tutta la documentazione da parte del rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Si chiede di confermare la validità della sottoscrizione da parte di soggetto facoltizzato e che, in luogo della procura, sia ritenuto idoneo a legittimare il potere di sottoscrizione un estratto di verbale di Consiglio di Amministrazione della scrivente in ordine all’attribuzione dei poteri di firma per la partecipazione a gare per l’acquisizione di servizi di tesoreria e/o cassa, corredato di una Dichiarazione attestante le generalità del sottoscrittore , l’abilitazione dello stesso all’esercizio delle facoltà di firma previste dal predetto verbale del Consiglio di Amministrazione 5)Periodicità di liquidazione degli interessi all’art. 15 dello schema di Convenzione – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO, TASSO DEBITORE E CREDITORE - viene indicato al paragrafo 3 che sulle giacenze di cassa viene applicato un tasso di interesse . La valuta di accredito degli interessi è quella dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento Tenuto conto che la nuova disciplina, prevista dall’art. 120 del TUB e dal Decreto CICR n. 343/2016 prevede che nei rapporti di conto corrente sia prevista la periodicità annuale nel calcolo degli interessi sia debitori che creditori, si chiede conferma che la liquidazione degli interessi, in vigenza di convenzione, avverrà con la periodicità prevista dalla normativa vigente tempo per tempo, (attualmente art. 120 TUB e Decreto CICR n. 343/2016). 6)si richiede di esplicitare se è richiesto al Tesoriere di effettuare anche il servizio di Tramitazione e/o conservazione 7)PagoPA : si richiede se al Tesoriere è richiesto di svolgere il ruolo di partner tecnologico per la gestione degli incassi tramite il Nodo dei Pagamenti 8)Si chiede se oggi sia attivo il servizio di portafoglio elettronico SDD e i volumi presentati nel corso del 2025

Risposta : 1. Si conferma che l'art. 21 dello schema di convenzione, laddove prevede la possibilità di rinnovo alle stesse condizioni previa comunicazione al Tesoriere almeno 3 mesi prima della scadenza, configura un'opzione di proroga prevista ab origine nella documentazione di gara quale “clausola chiara, precisa e inequivocabile”, ai sensi dell'art. 120, commi 1, lett. a) , e 10, del D.Lgs. 36/2023. Trattandosi di un'opzione già determinata nei suoi presupposti e condizioni fin dalla documentazione posta a base di gara, il relativo esercizio da parte del Comune costituisce atto unilaterale e non richiede una nuova accettazione discrezionale da parte del Tesoriere, il quale la accetta con la sottoscrizione della convenzione stessa. Il nuovo atto contrattuale richiamato dall'art. 21 ha pertanto natura meramente formale/ricognitiva.


2. Alla data odierna il Comune dispone di disponibilità fruttifere non soggette all'accentramento presso la Tesoreria Provinciale dello Stato per un importo pari a € 375.437,08 allocate sul conto mutui.
3. Non è possibile indicare in questa sede un importo certo delle spese contrattuali, in quanto le stesse sono determinate ex lege in base a parametri variabili (tra cui il valore del contratto effettivamente stipulato) e alle tariffe/aliquote vigenti al momento della stipula. A titolo meramente indicativo prendendo a riferimenti il valore a base d'asta, il valore indicativo è pari ad € 800,00.
4. Si conferma che, in luogo della procura, è ritenuto idoneo a comprovare il potere di sottoscrizione anche un estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione recante l'attribuzione dei poteri di firma per la partecipazione a procedure di gara per l'acquisizione di servizi di tesoreria e/o cassa, purché corredato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio (artt. 46-47 D.P.R. 445/2000) attestante le generalità del sottoscrittore, gli estremi del verbale e la vigenza, alla data di presentazione dell'offerta, dei poteri di firma ivi conferiti con specifico riferimento alla partecipazione a gare.
5. Si precisa che l'art. 15 della convenzione disciplina la valuta da attribuire agli interessi riconosciuti sulle giacenze di cassa e non la periodicità della loro liquidazione. Resta fermo che il rapporto sarà gestito nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo applicabile, ivi comprese le disposizioni in materia di calcolo e liquidazione degli interessi.
6. Non è richiesto al Tesoriere lo svolgimento del servizio di Tramite PA né del servizio di conservazione digitale. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della convenzione, l'Ente si avvale di un proprio intermediario tecnologico per il colloquio con la piattaforma SIOPE+ e per la conservazione dei documenti informatici. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, la trasmissione e la conservazione degli ordinativi competono all'Ente e sono a suo carico.
7. Non è richiesto al Tesoriere di svolgere il ruolo di Partner Tecnologico PagoPA. La convenzione non prevede tale servizio tra le prestazioni oggetto dell'affidamento. Restano fermi gli obblighi previsti dalla convenzione in materia di gestione degli incassi e delle postazioni POS eventualmente abilitate al circuito PagoPA.
8. Si conferma che il servizio di incasso tramite SDD è previsto dall'art. 3, comma 7, dello schema di convenzione. Attualmente tale servizio non è attivo presso l'Ente e pertanto non si registrano volumi di operazioni SDD riferiti all'anno 2025. Resta ferma la facoltà dell'Ente di attivare il servizio nel corso della vigenza contrattuale, secondo le proprie esigenze organizzative e gestionali.

Chiarimento PI458887-26

Ultimo aggiornamento: 22/09/2026 16:48

Domanda : In considerazione della vs rettifica al bando di gara con l’applicazione di un tasso pari all’Euribor a 3 mesi diminuito dello spread del 0,50% sulle giacenze presso il Tesoriere, chiediamo con cortese urgenza di comunicare se ad oggi ci sono giacenze presso il Tesoriere , e di quale importo, informazione da noi già richiesta con Quesiti del 03/09 a cui al momento non abbiamo avuto risposta

Risposta :

Alla data odierna il Comune dispone di disponibilità fruttifere non soggette all'accentramento presso la Tesoreria Provinciale dello Stato per un importo pari a € 375.437,08 allocate sul conto mutui.


Chiarimento PI446408-26

Ultimo aggiornamento: 22/09/2026 09:40

Domanda : Con riferimento alla Procedura in oggetto si pongono i seguenti quesiti: 1.Il punto 26 del Disciplinare di Gara prevede che l’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati. L’Art. 24 dello Schema di convenzione a proposito, in evidente contraddizione, prevede che “l’Ente e il Tesoriere si conformano alla disciplina di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, tenuto conto della Delibera ANAC n. 556 del 31.05.2017. Ne consegue che gli obblighi di tracciabilità sono assolti con l’acquisizione del CIG al momento dell’avvio della procedura di affidamento.” A tal proposito si chiede di confermare che in materia di tracciabilità dei flussi finanziari si terrà conto della Determinazione AVCP/ANAC n. 4 in data 7 luglio 2011, paragrafo 4.2, confermata dalla Delibera Anac n. 556/2017, sulla quale viene riportato quanto segue: “a motivo della qualificazione del tesoriere come organo funzionalmente incardinato nell’organizzazione dell’ente, in qualità di agente pagatore (Corte dei conti Lombardia n. 244/2007), e, quindi, della tesoreria come un servizio bancario a connotazione pubblicistica, gli obblighi di tracciabilità possono considerarsi assolti con l’acquisizione del CIG al momento dell’avvio della procedura di affidamento”. Nessun conto corrente dedicato deve essere quindi comunicato dall’affidatario alla stazione appaltante per l’esecuzione del servizio in appalto; 2. Con riferimento all’Art. 4 dello Schema di Convenzione si chiede di confermare che l’aggiudicatario del Servizio di Tesoreria: a)non dovrà svolgere il ruolo di intermediario tecnologico “tramite PA” per il colloquio con la piattaforma SIOPE+; b)non dovrà svolgere il ruolo di partner tecnologico “pagoPA” 3.Con riferimento al comma 6 dell’Art. 6 dello Schema di Convenzione preso atto che nell’ultimo esercizio 2025 sono state incassate nr. 10125 Reversali, si chiede di conoscere il numero di “provvisori di entrata” emessi dall’attuale Tesoriere; 4.Con riferimento al comma 9 dell’Art. 6 dello Schema di Convenzione preso atto che risultano in essere 4 (quattro) conti correnti postali intestati all’Ente, per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, si chiede di confermare che per gli stessi sia attivo il Servizio BPIOL dispositivo di Poste Italiane o comunque ci sia la volontà da parte di codesta stazione appaltante ad attivare il citato servizio; 5.Con riferimento all’Art. 7 dello Schema di Convenzione preso atto che per l’ultimo esercizio 2025 sono stati emessi nr. 9807 mandati, si chiede di conoscere il numero di pagamenti effettuati dal Tesoriere tramite “provvisori di uscita”; 6.Con riferimento al comma 3 dell’Art. 9 dello Schema di Convenzione si chiede: a)di rendere noti i link di accesso allo Statuto, al Regolamento di contabilità e al Regolamento economale di codesto Ente; b)di confermare che codesto Ente terrà informato il Tesoriere in caso di aggiornamento dei documenti pubblicati; 7.Con riferimento all’Art 12 dello Schema di Convenzione si chiede di conoscere: a)se per l’anno in corso codesto Ente ha richiesto all’attuale Tesoriere l’Anticipazione di Tesoreria specificandone l’importo; b)rendere noto l’importo attualmente utilizzato; c)preso atto che al 31/12 u.s. era presente presso il Tesoriere uscente un valore residuo di fidejussioni pari a Eur 353.409,19 , specificando i relativi importi e le relative scadenze, si chiede di conoscere il numero di fideiussioni che il Tesoriere subentrante dovrà farsi carico al momento dell’avvio del Servizio con corrispondente riduzione della disponibilità della quota di tesoreria concessa su espressa richiesta da parte di codesta stazione appaltante ai sensi della normativa vigente. 8.Con riferimento all’Art. 13 dello Schema di Convenzione si chiede di confermare che l’Ente potrà utilizzare le somme aventi specifica destinazione per il pagamento di spese correnti, nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 195 del TUEL, solo previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi ad inizio dell’esercizio finanziario notificata al Tesoriere e subordinatamente all’attivazione dell’Anticipazione di Tesoreria prevista dal comma 1 dell’Art. 12 della medesima convenzione; 9.Con riferimento all’Art. 14 dello Schema di Convenzione si chiede di conoscere il numero e l’ammontare delle procedure esecutive in essere presso l’attuale Tesoriere, con evidenza di quelle notificate negli ultimi dodici mesi; 10.Con riferimento ai commi 3 e 4 dell’Art. 15 dello Schema di Convenzione, non essendo specificato dalla documentazione di gara si chiede di confermare che: a)sulle giacenze di cassa dell’Ente, per i depositi costituiti presso il Tesoriere, nei casi ammessi dalla legge, comprese le somme provenienti dall’attivazione dei mutui verrà applicato il tasso di interesse previsto a riguardo dai fogli informativi dell’Istituto Tesoriere; b)sull’ anticipazione di tesoreria prevista dall’Art. 12 dello Schema di Convenzione verrà applicato un tasso di interesse passivo che verrà concordato di volta in volta dalle Parti, al momento della effettiva richiesta di attivazione, prendendo a riferimento i fogli informativi dell’Istituto Tesoriere; c)qualora così non fosse si chiede di specificare se detti tassi saranno oggetto di Offerta in gara, con riformulazione dell’attribuzione dei punteggi previsti dal punto 19.3 del Disciplinare di gara; 11.Con riferimento al comma 5 dell’Art. 15 dello Schema di Convenzione preso atto che le eventuali anticipazioni aventi natura straordinaria che dovessero essere previste da specifiche leggi saranno regolate alle condizioni previste per l’Anticipazione di Tesoreria di cui al comma 1 dell’art 12 della medesima convenzione, si chiede di confermare che in ogni caso tali Anticipazioni di carattere straordinario saranno concesse dall’Istituto Tesoriere esclusivamente previa valutazione del merito creditizio di codesta stazione appaltante; 12.Con riferimento all’Art. 17 dello Schema di Convenzione si chiede di conoscere l’ammontare dei titoli in custodia ed amministrazione depositati presso il Tesoriere uscente, che saranno trasferiti in custodia e amministrazione al Tesoriere subentrante; 13.Con riferimento al comma 3 dell’Art. 23 dello Schema di Convenzione preso atto che ove nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l’Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Tesoriere agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento, si chiede di confermare che il relativo Atto di nomina da parte del titolare verrà concordato tra le Parti post aggiudicazione del Servizio. 14.Considerato il grado di complessità della procedura, l’Anticipazione di cassa che l’Aggiudicatario del Servizio è tenuto a concedere su richiesta di codesta stazione appaltante, in attesa dei chiarimenti ai presenti quesiti e non ultimo al fine di consentire una più ampia partecipazione da parte di più OO.EE., si chiede voler concedere una proroga dei termini per la presentazione delle offerte non inferiore a giorni 7 (sette) di calendario. In attesa di gentile riscontro. Cordiali saluti.

Risposta : Di seguito si riscontra ai vari quesiti:

1) Si conferma. In ragione della qualificazione del tesoriere come organo funzionalmente incardinato nell'organizzazione dell'ente locale, in qualità di agente pagatore, e della tesoreria come servizio bancario a connotazione pubblicistica, gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 si considerano assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento, secondo quanto previsto dalle Linee guida ANAC in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (paragrafo 3.2 della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, nel testo vigente aggiornato da ultimo con Delibera n. 176 del 15 aprile 2026).
2) Non è richiesto al Tesoriere di svolgere il ruolo di Partner Tecnologico PagoPA. La convenzione non prevede tale servizio tra le prestazioni oggetto dell'affidamento. Restano fermi gli obblighi previsti dalla convenzione in materia di gestione degli incassi e delle postazioni POS eventualmente abilitate al circuito PagoPA. Non è richiesto al Tesoriere lo svolgimento del servizio di Tramite PA né del servizio di conservazione digitale. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della convenzione, l'Ente si avvale di un proprio intermediario tecnologico per il colloquio con la piattaforma SIOPE+ e per la conservazione dei documenti informatici. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, la trasmissione e la conservazione degli ordinativi competono all'Ente e sono a suo carico.
3) Con riferimento alla richiesta formulata, si comunica che nell'esercizio 2025, a fronte di n. 10.125 reversali emesse, l'attuale Tesoriere ha emesso n. 3.627 provvisori di entrata.
4) Si conferma che per tutti i n. 4 conti correnti postali intestati all'Ente è attivo il servizio BancoPostaImpresa Online (BPIOL) di Poste Italiane. L'Ente utilizza attualmente tale servizio mediante credenziali e profili di accesso differenziati per gli operatori autorizzati, secondo le rispettive competenze.
5) Con riferimento alla richiesta formulata, si comunica che nell'esercizio 2025, a fronte di n. 9.807 mandati emessi, l'attuale Tesoriere ha effettuato n. 256 pagamenti mediante emissione di provvisori di uscita.
6) a) Lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità, comprensivo della disciplina del servizio di cassa economale, sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Fidenza nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Disposizioni generali” - “Atti generali”. Non è previsto un separato Regolamento economale, essendo la relativa disciplina contenuta nel Regolamento di contabilità.
b) Si conferma altresì che l'Ente provvederà a comunicare al Tesoriere l'avvenuta pubblicazione di eventuali aggiornamenti dei documenti di interesse, come previsto dall'art. 9, comma 3, dello schema di convenzione.

7) a) Per l'anno in corso l'Ente ha autorizzato il ricorso all'anticipazione di tesoreria per un importo massimo di € 10.122.647,32, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 267/2000.

b) Alla data odierna l'anticipazione non è stata utilizzata. L'importo effettivamente utilizzato risulta pertanto pari a € 0,00.

c) Si comunica che alla data di pubblicazione della procedura risultano in essere n. 2 fideiussioni rilasciate dall'attuale Tesoriere a favore di istituti finanziatori a garanzia di mutui contratti dalla società partecipata Fidenza Sport S.r.l., controllata dal Comune di Fidenza nella misura del 78%.

Fideiussione n. 1

Beneficiario: ex Banca Popolare di Verona e Novara - San Geminiano e San Prospero S.p.A.;

Soggetto garantito: Fidenza Sport S.r.l.;

Valore nominale della garanzia: € 1.130.000,00;

Importo residuo garantito al 30/06/2026: € 126.072,75;

Scadenza: 31/12/2027.

Fideiussione n. 2

Beneficiario: ex Banca Carige S.p.A.;

Soggetto garantito: Fidenza Sport S.r.l.;

Valore nominale della garanzia: € 500.000,00;

Importo residuo garantito al 30/06/2026: € 173.064,51;

Scadenza: 31/12/2031

Le suddette fideiussioni costituiscono le garanzie attualmente in essere e indicate dall'Ente ai fini dell'applicazione dell'art. 12, comma 8, dello schema di convenzione. Restano ferme le procedure e gli adempimenti di competenza del Tesoriere subentrante previsti dalla normativa bancaria applicabile.

8) Si conferma che l'utilizzo delle somme aventi specifica destinazione per il pagamento di spese correnti è subordinato all'adozione della deliberazione dell'organo esecutivo prevista dall'art. 13, comma 1, dello schema di convenzione, nonché all'attivazione dell'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 12, comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli 195 e 222 del D.Lgs. 267/2000. La relativa deliberazione sarà trasmessa al Tesoriere ai fini degli adempimenti di competenza.

9) Si comunica che, alla data odierna, non risultano procedure esecutive presso il Tesoriere dell'Ente. Conseguentemente, non risultano procedure esecutive notificate negli ultimi dodici mesi.

10) Si veda avviso di rettifica pubblicato tra i documenti di gara.

11) Si conferma che le eventuali anticipazioni aventi natura straordinaria saranno disciplinate secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 5, dello schema di convenzione. In particolare, le anticipazioni straordinarie la cui concessione sia obbligatoria in forza di specifiche disposizioni normative saranno regolate alle condizioni previste dall’art 12 comma 4 della convenzione, mentre quelle la cui concessione non sia obbligatoria potranno essere oggetto di specifico accordo tra le Parti. Restano ferme le verifiche e gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente e dalle procedure interne del Tesoriere.

12) Si comunica che, alla data del 30/06/2026, il deposito titoli presso l'attuale Tesoriere risulta costituito da titoli azionari per un valore complessivo di euro 465.180,00.

13) L'atto di nomina sarà formalizzato per iscritto dall'Ente, quale titolare del trattamento, nei confronti del solo operatore economico aggiudicatario, successivamente all'aggiudicazione.

14) Si veda avviso di rettifica pubblicato tra i documenti di gara.


Chiarimento PI454617-26

Ultimo aggiornamento: 22/09/2026 09:10

Domanda : Spettabile Stazione Appaltante, si chiede di precisare le modalità di regolamento per addebiti relativi a commissioni, storni e chargeback. In particolare, per le commissioni applicate al transato POS, si rende necessario sapere se le stesse saranno trattenute direttamente in fase di accredito degli incassi (regolamento al netto) o addebitate separatamente all'Ente (regolamento al lordo), nonché la periodicità di rendicontazione e regolamento." In attesa di un riscontro, si coglie occasione per porgere Distinti Saluti. Poste Italiane S.p.A.

Risposta :

Si precisa che gli incassi effettuati tramite terminali POS dovranno essere accreditati sul conto di tesoreria intestato all'Ente al lordo delle commissioni applicate. Le commissioni, nonché gli eventuali addebiti derivanti da storni, chargeback o altre rettifiche contabili, dovranno essere oggetto di separata rendicontazione e di autonomo regolamento nei confronti dell'Ente. La rendicontazione e il relativo regolamento dovranno avvenire con periodicità mensile, in modo da consentire la puntuale riconciliazione delle operazioni e delle competenze applicate.


Chiarimento PI455054-26

Ultimo aggiornamento: 22/09/2026 09:08

Domanda : Con riferimento alla Procedura di gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2026 -2029 con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio – CIG BCCBBCD7BA, si pone il seguente quesito: •Il secondo capoverso del comma 3, Art. 15 dell’aggiornato “Schema di Convenzione” prevede che: “La valuta di accredito degli interessi è quella dell'ultimo giorno del trimestre di riferimento. Qualora l’ultimo giorno dell’anno sia un giorno festivo o non lavorativo la valuta è quella dell’ultimo giorno lavorativo dell’anno.” A tal proposito si fa presente che giusta previsione art. 1283 del Codice civile (divieto anatocismo), disciplinata dall’Art. 120 del Testo Unico Bancario, gli interessi maturati sia a credito che a debito siano da contabilizzare con periodicità annuale. Pertanto si chiede di confermare che gli interessi maturati sulle giacenze di cassa di cui al comma 3 dell’Art. 15 dello Schema di Convenzione, nonché gli interessi maturati sull’utilizzo delle Anticipazioni ordinarie di Tesoreria, comma 4 del medesimo articolo, saranno contabilizzati con periodicità annuale. In attesa di gentile riscontro è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

Risposta :

L'art. 15 dello Schema di Convenzione disciplina esclusivamente la valuta da attribuire agli interessi e non la periodicità della loro contabilizzazione o liquidazione, che resta regolata dalla normativa vigente tempo per tempo applicabile, ivi comprese le disposizioni di cui all'art. 120 del D.Lgs. 385/1993 e alla disciplina attuativa del CICR.

Il riferimento alla valuta dell'ultimo giorno del trimestre ha esclusivamente finalità di determinazione della valuta da applicare agli interessi maturati, mentre la previsione secondo cui, qualora l'ultimo giorno dell'anno sia festivo o non lavorativo, la valuta è quella dell'ultimo giorno lavorativo dell'anno, è finalizzata unicamente a disciplinare il criterio di attribuzione della valuta in tale circostanza.


Chiarimento PI455533-26

Ultimo aggiornamento: 22/09/2026 09:07

Domanda : Spettabile Stazione Appaltante, con riferimento all'art. 18 "Liquidazione corrispettivo, spese di gestione ed interessi" dello Schema di Convenzione, si chiede conferma che la fatturazione avverrà con cadenza annuale e che il relativo pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. con riferimento all'art. 26 "Penali" dello Schema di Convenzione, si chiede conferma che, nel caso in cui il Tesoriere abbia maturato penali, si conviene che le stesse vengano recuperate mediante emissione di nota di debito (fuori campo I.V.A ex art.15 del DPR n.633 del 26/10/72 e succ mod) da parte dell’Ente. L’importo della suddetta nota di debito sarà pagato dal Tesoriere entro 60 giorni dalla data di emissione, con accredito sul conto indicato dall’Ente o eventualmente e previa autorizzazione del Tesoriere, in compensazione finanziaria sul primo pagamento utile effettuato dall’Ente. In attesa di un cortese riscontro, si coglie occasione per porgere Distinti Saluti. Poste Italiane S.p.A.

Risposta :

Si precisa che le modalità di fatturazione e di pagamento del corrispettivo sono disciplinate dall'art. 18 dello Schema di Convenzione. I relativi pagamenti saranno effettuati dall'Ente nei termini previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni contrattuali applicabili. Non si confermano ulteriori modalità o tempistiche diverse da quelle previste dalla documentazione di gara.

Le penali eventualmente applicate saranno gestite secondo quanto previsto dall'art. 26 dello Schema di Convenzione e dalla normativa vigente. Non si confermano modalità di recupero automatiche né condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla documentazione di gara. Resta ferma la facoltà dell'Ente di adottare le modalità di recupero delle somme dovute ritenute più idonee e consentite dall'ordinamento.


Chiarimento PI451928-26

Ultimo aggiornamento: 21/09/2026 12:08

Domanda : In merito all’ Accordo per i trattamento dei dati personali allegato al Bando , siamo a richiedere la vostra disponibilità a perfezionare la nomina e il suo testo dopo l’eventuale aggiudicazione

Risposta :

Come previsto dall'art. 23 dello Schema di convenzione, nell'esecuzione del servizio l'Ente opera in qualità di titolare del trattamento e il Tesoriere in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

L'atto di nomina a responsabile del trattamento, con le relative istruzioni documentate, le misure tecniche e organizzative e la disciplina del ricorso a eventuali sub-responsabili, sarà formalizzato per iscritto dall'Ente nei confronti del solo operatore economico aggiudicatario, prima dell'avvio del servizio e comunque non oltre la stipula della convenzione. L'Ente predisporrà il relativo schema, redatto in conformità all'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

In tale fase l'Ente potrà tenere conto, senza alcun vincolo, delle proposte formulate dall'aggiudicatario, fermo restando che le stesse non potranno derogare alle previsioni della convenzione né a quanto prescritto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.


Chiarimento PI452813-26

Ultimo aggiornamento: 21/09/2026 12:06

Domanda : Si chiede se le commissioni per le eventuali ( se presenti) presentazioni di portafoglio elettronico ( SDD) siano o meno comprese nel canone annuo del servizio di tesoreria

Risposta :

Attualmente tale servizio non è attivo presso l'Ente e pertanto non si registrano volumi di operazioni SDD riferiti all'anno 2025. Resta ferma la facoltà dell'Ente di attivare il servizio nel corso della vigenza contrattuale, secondo le proprie esigenze organizzative e gestionali.



Chiarimento PI445399-26

Ultimo aggiornamento: 21/09/2026 12:04

Domanda : Spettabile Stazione Appaltante, con riferimento a quanto previsto dall’art 9 (REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESCLUSIONE) del DdG, in merito all’obbligo di trasmissione della relazione attestante l’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, si precisa che il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 ha introdotto l’Allegato II.3 al D.Lgs. 36/2023, il cui articolo 1 distingue espressamente: •al comma 1, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 198/2006; •ai commi 2 e 3, gli operatori economici diversi da quelli di cui al comma 1 e con almeno quindici dipendenti, ai quali soli si applica l’obbligo di redazione e trasmissione della relazione di genere e della relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, nonché la trasmissione alle rappresentanze sindacali. Ne consegue che per gli operatori economici soggetti all’obbligo di cui all’art. 46 del D.Lgs. 198/2006 la normativa primaria non prevede l’ulteriore obbligo di produrre la relazione ex L. 68/1999, né quello di trasmetterla alle rappresentanze sindacali. Tale disciplina, in quanto contenuta in una fonte normativa primaria, prevale su eventuali indicazioni difformi contenute in atti di soft law, quali le linee guida ANAC o le Linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia (D.M. 20 giugno 2023), che hanno natura non vincolante e non possono introdurre obblighi ulteriori o più gravosi rispetto a quelli espressamente previsti dalla legge, in ossequio ai principi di gerarchia delle fonti, legalità dell’azione amministrativa e tassatività degli obblighi di partecipazione. Si rileva, tuttavia, che tale distinzione normativa non risulta integralmente recepita nel DdG, mentre è correttamente richiamata nella domanda di partecipazione. Alla luce di quanto sopra, si chiede di voler confermare che, per gli operatori economici soggetti all’art. 46 del D.Lgs. 198/2006, la produzione del rapporto sulla situazione del personale esaurisca gli adempimenti richiesti, senza necessità di presentare anche la relazione di cui alla Legge n. 68/1999. In attesa di un riscontro nel merito si coglie occasione per porgere Distinti Saluti. Poste Italiane S.p.A.

Risposta :

Si conferma che, in coerenza con il testo vigente dell'art. 1, comma 3, dell'Allegato II.3 al D.Lgs. 36/2023 (come modificato dal D.Lgs. 209/2024), l'obbligo di consegnare la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla L. 68/1999, di cui al quarto paragrafo dell'art. 9 del Disciplinare di gara, si applica esclusivamente agli operatori economici di cui al terzo paragrafo del medesimo articolo (15-50 dipendenti, non tenuti alla redazione del rapporto ex art. 46 D.Lgs. 198/2006), e non anche agli operatori economici di cui al quinto paragrafo (oltre 50 dipendenti, soggetti alla redazione del rapporto ex art. 46 D.Lgs. 198/2006), per i quali la produzione di detto rapporto esaurisce gli adempimenti richiesti in materia. Resta in ogni caso fermo, per tutti gli operatori economici, l'obbligo sostanziale di rispetto della normativa di cui alla L. 68/1999, quale obbligo di legge generale gravante sui datori di lavoro indipendentemente dalla presente procedura di gara, nonché l'eventuale requisito di partecipazione di aver assolto a tali obblighi al momento della presentazione dell'offerta, come previsto nella domanda di partecipazione.


Chiarimento PI437391-26

Ultimo aggiornamento: 21/09/2026 11:54

Domanda : Quesito 9.1 Si chiede di chiarire quali siano il parametro di riferimento e le modalità di determinazione del tasso di interesse attivo sulle giacenze e del tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria previsti dall'art. 15 dello Schema di convenzione, posto che tali elementi non sono richiesti nell'offerta economica ma dovranno essere riportati nella convenzione da sottoscrivere con l'aggiudicatario.

Risposta :

Si veda avviso di rettifica pubblicato tra i documenti di gara.


Chiarimento PI435137-26

Ultimo aggiornamento: 21/09/2026 11:53

Domanda : Quesito DPA In relazione al trattamento dei dati personali prevista all’art.23 Schema di Convenzione, si chiede conferma che codesto spettabile ente si rende disponibile a sottoscrivere il modello DPA e Misure di Sicurezza utilizzati di norma in tali fattispecie dalla Banca, che a tal fine si allega per pronta visione. In caso di indisponibilità si richiede di fornire Vs DPA così da esaminare il contenuto per tempo. Per una migliore fruibilità del documento, si conferma la disponibilità dell'Istituto a trasmetterlo tramite PEC. ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO Il presente Accordo sul Trattamento dei Dati Personali, predisposto sul modello delle Clausole Contrattuali Tipo emanate dalla Commissione Europea in data 4 giugno 2021, che costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto viene stipulato tra (i)[inserire il nome del titolare del trattamento-Ente pubblico] con sede legale in [inserire l'indirizzo] ("Titolare"); e (ii)[inserire il nome del responsabile del trattamento-Tesoriere] con sede legale in [inserire l'indirizzo] ("Responsabile"); (di seguito denominati singolarmente come "Parte" e congiuntamente come "Parti"). *** SEZIONE I Clausola 1 Scopo e ambito di applicazione a) Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole») è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e dell'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE. b) I titolari del trattamento e i responsabili del trattamento di cui all'Allegato I hanno accettato le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 e/o dell'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/1725. c) Le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'Allegato II. d) Gli allegati da I a IV costituiscono parte integrante delle clausole. e) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725. f) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725. Clausola 2 Invariabilità delle clausole a) Le Parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati. b) Ciò non impedisce alle Parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati. Clausola 3 Interpretazione a) Quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti, rispettivamente, nel regolamento (UE) 2016/679 o nel regolamento (UE) 2018/1725, tali termini hanno lo stesso significato di cui al regolamento interessato. b) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725, rispettivamente. c) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 / dal regolamento (UE) 2018/1725, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati. Clausola 4 Gerarchia In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole. SEZIONE II Clausola 6 Descrizione del trattamento I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento, sono specificati nell'allegato II. Clausola 7 Obblighi delle parti 7.1 Istruzioni a) Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento. In tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate. b) Il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del titolare del trattamento violino il regolamento (UE) 2016/679/ il regolamento (UE) 2018/1725 o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. 7.2 Limitazione delle finalità Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato II, salvo ulteriori istruzioni del titolare del trattamento. 7.3 Durata del trattamento dei dati personali Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato II. 7.4 Sicurezza del trattamento a) Il responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato III per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati. b) Il responsabile del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza. 7.5 Dati sensibili Se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili»), il responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari. 7.6 Documentazione e rispetto a) Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole. b) Il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole. c) Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679 e/o dal regolamento (UE) 2018/1725. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento. d) Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole. e) Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione. 7.7 Ricorso a sub-responsabili del trattamento a) AUTORIZZAZIONE GENERALE SCRITTA: Il responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo di almeno trenta (30) giorni solari, dando così al titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il responsabile del trattamento fornisce al titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione. b) Qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725. c) Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia. d) Il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali. e) Il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali. 7.8 Trasferimenti internazionali a) Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725. b) Il titolare del trattamento conviene che, qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento conformemente alla clausola 7.7 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/679, il responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte. Clausola 8 Assistenza al titolare del trattamento a) Il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento. b) Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e b), il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento. c) Oltre all'obbligo di assistere il titolare del trattamento in conformità della clausola 8, lettera b), il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento: 1) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche; 2) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio; 3) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti; 4) gli obblighi di cui all'articolo 32 regolamento (UE) 2016/679/o agli articoli 33 e da 36 a 38 del regolamento (UE) 2018/1725. d) Le parti stabiliscono nell'allegato III le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta. Clausola 9 Notifica di una violazione dei dati personali In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679 o degli articoli 34 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725, ove applicabile, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento. 9.1 Violazione riguardante dati trattati dal titolare del trattamento In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento: a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso/(a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche); b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità [dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679/ o dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno: 1) la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; 2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali; 3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo. c) nell'adempiere, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679/ o dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1725, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 9.2. Violazione riguardante dati trattati dal responsabile del trattamento In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno: a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione); b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali; c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo. Le parti stabiliscono nell'allegato III tutti gli altri elementi che il responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al titolare del trattamento a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679 o degli articoli 34 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725. SEZIONE III Disposizioni Finali Clausola 10 Inosservanza delle clausole e risoluzione a) Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole. b) Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora: 1) il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione; 2) il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725; 3) il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725. c) Il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili in conformità della clausola 7.1, lettera b), il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni. d) Dopo la risoluzione del contratto il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole. Firme per il Titolare Firmato da [inserire il nome del Titolare]: Nome:_________________________________ Titolo:_________________________________ Data: Firma: _________________________________ Firma per il Responsabile Firmato da [inserire il nome del Responsabile]: Nome: Titolo: Data: Firma: ALLEGATO I Elenco delle parti Titolare/i del trattamento: [Identità e dati di contatto del/dei titolari del trattamento e, ove applicabile, del suo/loro responsabile della protezione dei dati] 1. Nome: ..................................................................................................................... Indirizzo: ...................................................................................................................... Nome, qualifica e dati di contatto del referente: ............................................................................... Responsabile della protezione dei dati Dati di contatto Nome/Ufficio Indirizzo Email Pec Firma e data di adesione: ...................................................................................................... Responsabile/i del trattamento [Identità e dati di contatto del/dei responsabili del trattamento e, ove applicabile, del suo/loro responsabile della protezione dei dati] 1. Nome: Indirizzo: Nome, qualifica e dati di contatto del referente: ............................................................................... Responsabile della protezione dei dati Dati di contatto: Indirizzo PEC: Indirizzo Email: Firma e data di adesione: ...................................................................................................... ALLEGATO II Descrizione del trattamento Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati Fruitori del servizio di tesoreria quali …… Categorie di dati personali trattati . •nome e cognome del versante/debitore/creditore •dati contenuti nella causale del versamento •Codice fiscale del versante/debitore/creditore •residenza anagrafica del versante/debitore/creditore •IBAN del creditore Dati sensibili trattati (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, ad esempio una rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all'accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata), tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari. ................................................................................................................................ Natura del trattamento Svolgimento di operazioni di trattamento necessarie per l’erogazione dei soli servizi di tesoreria per conto del Titolare come previsto dal Contratto Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento Esecuzione dei soli servizi di tesoreria come previsto dal Contratto Durata del trattamento Il Tesoriere tratterà i dati personali a cui avrà accesso nell’ambito del servizio di tesoreria per tutta la durata dell’erogazione del servizio di tesoreria medesimo. A partire dalla data di cessazione del servizio di tesoreria, il Tesoriere conserverà, in qualità di titolare autonomo, i dati personali precedentemente trattati per l’ulteriore periodo di undici (11) anni, tempistica che tiene conto del termine prescrizionale decennale stabilito per finalità difensive (ex art. 2946 c.c.) e contabili (ex art. 2220 c.c.) e dell’ulteriore anno previsto per ragioni fiscali e tributarie (ex D.P.R. n. 600/1973). Per il trattamento da parte di (sub-)responsabili del trattamento, specificare anche la materia disciplinata, la natura e la durata del trattamento. Sub-responsabile Non vi sono sub responsabili ALLEGATO III Misure tecniche e organizzative, comprese misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati Il Responsabile del trattamento, per quanto di propria competenza, è tenuto, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il Responsabile, in allineamento con il Titolare, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano in grado di ridurre il rischio di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, nonché a ridurre il trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento. In particolare, il Responsabile si impegna a: 1)Adottare le misure tecniche e organizzative di cui all’art. 32 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in modo da garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali trattati. Tali misure comprendono, tra le altre, ove applicabili: •la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; •la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; •la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; •una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. 2)Garantire che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso ai dati personali del Titolare, sia stato adeguatamente istruito in tema di responsabilità e riservatezza dei dati personali. In tale prospettiva il Responsabile attua un programma formale di formazione e sensibilizzazione dei dipendenti per rendere consapevole il personale delle politiche relative alla sicurezza dei dati. 3)In caso di violazione dei dati personali (ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), darne comunicazione al Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore da quando ne è venuto a conoscenza con ragionevole certezza. Il Responsabile deve altresì raccogliere e fornire al Titolare le seguenti informazioni: •una descrizione della natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; •il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni; •una descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi. Resta inteso tra le parti che il Responsabile non notificherà al Titolare casi in cui il dato violato sia inutilizzabile e quindi non si configuri alcun rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Risposta :

Come previsto dall'art. 23 dello Schema di convenzione, nell'esecuzione del servizio l'Ente opera in qualità di titolare del trattamento e il Tesoriere in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

L'atto di nomina a responsabile del trattamento, con le relative istruzioni documentate, le misure tecniche e organizzative e la disciplina del ricorso a eventuali sub-responsabili, sarà formalizzato per iscritto dall'Ente nei confronti del solo operatore economico aggiudicatario, prima dell'avvio del servizio e comunque non oltre la stipula della convenzione. L'Ente predisporrà il relativo schema, redatto in conformità all'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

In tale fase l'Ente potrà tenere conto, senza alcun vincolo, delle proposte formulate dall'aggiudicatario, fermo restando che le stesse non potranno derogare alle previsioni della convenzione né a quanto prescritto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Si precisa pertanto che la documentazione in materia di protezione dei dati personali non costituisce documento di gara né elemento dell'offerta, e che la sua eventuale trasmissione in questa fase non è richiesta né valutata ai fini della procedura.


Chiarimento PI424033-26

Ultimo aggiornamento: 03/09/2026 15:09

Domanda : Richiesta Proroga Scadenza Termini Presentazione Offerta Con la presente la sottoscritta Kathia Marioni nato ad Aulla (MS) il 31.05.1975, domiciliato per la carica presso UniCredit S.p.A. - nella sua qualità di Procuratore Speciale giusta procura speciale del 18/03/2024 a ministero del Dottor Stefano Ajello, Notaio in Milano, Rep. n. 80778, Raccolta n. 19418, registrata il 20 marzo 2024 presso l’Agenzia delle Entrate di Milano II al n. 25168 serie 1T di UniCredit S.p.A. con sede legale e direzione generale in Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A – 20154 Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Roma (R.E.A.: MI 992) Codice Fiscale e Partita Iva n. 00348170101 chiede in nome e per conto di UniCredit S.p.A. che rappresenta, a codesta spettabile Azienda una proroga del termine di presentazione dell’offerta, originariamente previsto dal Bando di Gara per le ore 10:00 del 28/09/2026 Tale richiesta è formalizzata in considerazione: ?della numerosità e caratteristiche dei quesiti e delle diverse valutazioni di merito in conseguenza dell’esito degli stessi; ?delle diverse incombenze di carattere amministrativo, gestionale e di natura tecnico/procedurale; ?dell’ottenimento delle necessarie delibere creditizie nell’ambito del gruppo di rischio di appartenenza dell’Ente visti gli obblighi normativi di concessione dell’anticipazione di tesoreria; ?della salvaguardia del primario interesse della Stazione Appaltante di favorire il maggior numero di partecipanti, attesa la tipologia di procedura attivata. Alla luce di quanto sopra evidenziato, la richiesta di proroga è da intendersi per un termine di almeno 10 gg. Lavorativi dalla corrente scadenza e pertanto 12/10/2026, con conseguente proroga dei termini per la presentazione di richieste di chiarimento al 05/10/2026 Confidando in una positiva valutazione della presente richiesta, ci è gradita l’occasione per porgere distinti saluti.

Risposta :

In riscontro alla richiesta di proroga del termine per la presentazione delle offerte, pur comprendendo le esigenze rappresentate, la stessa non può essere accolta. La Stazione Appaltante ha infatti previsto un periodo di 31 giorni tra la pubblicazione del bando (28 agosto 2026) e la scadenza per la presentazione delle offerte (28 settembre 2026), ritenuto congruo e coerente con le caratteristiche dell'affidamento, fissato anche in virtù della scadenza dell'attuale contratto. Si informa che l'eventuale differimento dei termini (che costituisce una facoltà rimessa alla valutazione discrezionale della Stazione Appaltante) viene generalmente disposto in presenza di circostanze oggettive (es. malfunzionamenti della piattaforma) che incidano sul regolare svolgimento della procedura o rendano opportuna una modifica della tempistica originariamente stabilita.

Ultimo aggiornamento: 25-09-2026, 11:44