1) Le percentuali vengono calcolate sull'importo costo/bambino mensile offerto in sede di gara e successivamente aggiudicato. Pertanto, la quota a carico dell'Ente è determinata applicando tali percentuali al costo/bambino mensile aggiudicato. Anche le eventuali riduzioni previste per assenze o inserimenti saranno parametrate al medesimo importo di riferimento.
Le assenze vengono compensate tramite la compartecipazione ISAC. In tali casi, la famiglia corrisponde una retta ridotta, mentre il Comune integra la quota residua fino al raggiungimento dell'importo offerto in sede di gara e successivamente aggiudicato al concessionario. Pertanto, le riduzioni previste per assenze e inserimenti non determinano una diminuzione del corrispettivo dovuto al concessionario.
2) Con riferimento al prolungamento del servizio fino alle ore 18.30, si precisa che, trattandosi di un servizio aggiuntivo il cui costo è interamente a carico della famiglia, la maggiorazione del 15% della retta familiare rappresenta il corrispettivo versato dall'utenza per tale estensione oraria. Il Comune non riconosce alcuna quota integrativa specifica per il prolungamento del servizio. Rimane a carico dell'Ente esclusivamente l'eventuale differenza tra il costo/bambino offerto e aggiudicato in sede di gara e la retta maggiorata della percentuale corrisposta dalla famiglia. Pertanto, non è prevista alcuna ulteriore quota integrativa ISAC per tale servizio aggiuntivo.
Si precisa che il servizio di prolungamento costituisce un servizio individuale. Pertanto, non è previsto alcun numero minimo di adesioni per la sua attivazione. In presenza anche di una sola richiesta da parte dell'utenza, il servizio dovrà essere attivato e garantito dal concessionario secondo le modalità previste dal capitolato.
3) Con riferimento all’articolazione delle sezioni indicata all’art. 7 del Capitolato, si precisa che la suddivisione dei bambini non deve intendersi come rigida o vincolata alla dotazione di arredi attualmente presente nella struttura. I quantitativi riportati nell’allegato relativo agli arredi (8 lattanti, 12 semidivezzi e 10 divezzi) hanno carattere meramente indicativo e rappresentano un’ipotesi di allestimento degli spazi, non costituendo né un vincolo di capienza per singolo gruppo né la composizione obbligatoria dell’utenza iniziale. Ai fini della predisposizione della proposta organizzativa e del dimensionamento dell’organico, i concorrenti dovranno fare riferimento alla normativa regionale vigente e, in particolare, a quanto previsto dall’Allegato A della DGR Veneto n. 84/2007, con specifico riguardo agli standard organizzativi e ai rapporti educatore/bambini riferiti alle diverse fasce d’età (0-12 mesi, 12-24 mesi e 24-36 mesi). Resta pertanto demandata al concessionario l’organizzazione delle sezioni e delle risorse professionali nel rispetto della normativa applicabile, dell’età effettiva dei bambini iscritti e della capienza complessiva autorizzata del servizio
Con riferimento alla richiesta di dati aggiornati sulla domanda prevista per febbraio 2027, distinti per età e tipologia di frequenza, si comunica che non sono attualmente disponibili dati definitivi, in quanto le iscrizioni per l'anno educativo di riferimento saranno raccolte nel periodo dal 2 al 27 novembre prossimo. Solo all'esito della fase di raccolta delle domande sarà possibile disporre di dati aggiornati e dettagliati relativi all'utenza prevista, distinti per fascia d'età e tipologia di frequenza.
Si precisa che, poiché nel nido comunale attualmente in esercizio da diversi anni non è prevista né attivata la frequenza a tempo parziale, le stime dei ricavi riportate nel PEF sono state elaborate assumendo la frequenza a tempo pieno per tutti i bambini accolti. Le previsioni economiche sono pertanto basate esclusivamente su iscrizioni a tempo pieno. Inoltre, ai fini della stima dei ricavi, è stato considerato un progressivo raggiungimento della capienza prevista nei primi mesi di attività, come desumibile dalle ipotesi poste alla base del PEF.
4) Si conferma che, alla consegna della struttura, verrà redatto apposito verbale di consegna contenente l'elenco degli arredi e delle attrezzature presenti e installati nella struttura, che risultano a carico di ISAC/Comune. Le dotazioni effettivamente disponibili al momento della consegna saranno pertanto quelle risultanti dal verbale sottoscritto dalle parti. L'Amministrazione provvederà alla fornitura degli arredi e delle attrezzature indicati come di propria competenza.
Con riferimento all'art. 12 dello schema di contratto, si precisa che la struttura comunale sarà consegnata al concessionario completa della documentazione attestante l'agibilità e delle autorizzazioni di competenza dell'Ente necessarie all'utilizzo dei locali.
Si precisa che la decorrenza e la durata della concessione sono stabilite dagli atti di gara nel periodo compreso tra il 01.02.2027 e il 31.08.2031. Qualora l'avvio del servizio dovesse subire un differimento per cause non imputabili al concessionario, la decorrenza effettiva delle prestazioni sarà conseguentemente posticipata e le parti procederanno agli adempimenti necessari in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e della documentazione contrattuale. Con riferimento agli eventuali costi preparatori sostenuti dal concessionario, si evidenzia che la concessione è caratterizzata dal trasferimento in capo al concessionario del rischio operativo connesso alla gestione del servizio. Pertanto, non è previsto un automatico riconoscimento o rimborso dei costi sostenuti nella fase preparatoria. Resta fermo che, qualora il rinvio dipenda da eventi non imputabili al concessionario e determini una significativa alterazione dell'equilibrio economico-finanziario della concessione, potranno trovare applicazione gli strumenti di riequilibrio previsti dagli artt. 32 e 33 del Capitolato e dalla normativa vigente in materia di concessioni, previa dimostrazione dell'effettiva incidenza dell'evento sul Piano Economico-Finanziario.
5) Il PEF deve essere prodotto dal concorrente in sede di offerta, nella busta C inerente i documenti dell’offerta economica, sulla base degli elementi indicati nel PEF allegato al disciplinare. Esso deve dimostrare la sostenibilità dell’offerta, contenendo elementi tali da evidenziare la sostenibilità dell’ipotesi di gestione e l’equilibrio economico della stessa per tutta la durata della concessione. Si precisa che la mancata indicazione nell’elenco dei documenti da produrre nella busta C inerenti all’offerta economica di cui al punto 17 del disciplinare di gara del “PEF” costituisce mero refuso. Infatti in portale gare è stata predisposta la sezione dedicata per l'inserimento del "PEF" da parte del concorrente. Pertanto l'operatore economico deve produrre tra i documenti della busta economica il “PEF”, che formerà poi parte integrante del contratto come previsto dall’art. 3 dello schema di contratto.
Cordiali saluti
Il RUP