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Dati del bando

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE ED ALIMENTI PRESSO L'ISTITUTO "RUFFILLI" DI FORLI
Ente appaltantePROVINCIA DI FORLI' - CESENA
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto324.545,50 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema04/09/2026
Termine richiesta chiarimenti14/09/2026 10:00
Termine presentazione delle offerte21/09/2026 10:00
Apertura busta amministrativa21/09/2026 10:30
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Hafi Alemani Soufian

telefono: 0543714217

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1 — CONCESSIONE DEL SERVIZIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE ED ALIMENTI PRESSO L'ISTITUTO "RUFFILLI" DI FORLI

CIG: BCDE4E424E
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI442859-26

Ultimo aggiornamento: 15/09/2026 07:55

Domanda : Buongiorno, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 1) Il Disciplinare di gara, a pag. 5-6, sezione “TUTELA DELLA MANODOPERA”, prevede che al personale impiegato dal Concessionario/Gestore sia applicato uno dei seguenti CCNL di riferimento: •CCNL contratto collettivo del settore pubblici esercizi, della ristorazione collettiva e commerciale e turismo; •CCNL commercio; •CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo (cooperazione sociale). Il medesimo elenco è riprodotto nell’Allegato 3 — Dichiarazioni integrative al DGUE, sezione “CCNL E TUTELA DELLA MANODOPERA”, in riferimento all’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023. Si chiede pertanto di confermare che l’indicazione, da parte del concorrente, del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi (codice CNEL H011) — comunemente denominato “CCNL Commercio” e sottoscritto da Confcommercio Imprese per l’Italia con Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL — sia da intendersi ricompresa nella seconda delle opzioni elencate a pag. 5-6 del Disciplinare (“CCNL commercio”) e, conseguentemente, che il concorrente debba barrare la prima opzione dell’Allegato 3 (“di applicare al personale per svolgere il servizio uno fra questi CCNL”), senza necessità di rendere alcuna dichiarazione di equivalenza ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023. Preme rilevare che l'Articolo 11 del D. Lgs. 36/2023 (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti) prevede l'applicazione del "contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale". A tal proposito, si giova ricordare che CCNL H011 che ad oggi costituisce la più grande rappresentanza d'impresa in Italia associando oltre 700.000 imprese è stato sottoscritto da "ConfCommercio Italia", da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs (che sono le tre più grandi sigle sindacali dei lavoratori) ed è il contratto applicato nel settore vending con pochissime eccezioni. L’attività oggetto della concessione – installazione e gestione di distributori automatici di bevande e alimenti preconfezionati – corrisponde in modo puntuale al codice ATECO 47.11.02 – “Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco per mezzo di distributori automatici”. Si tratta di attività ricompresa nella divisione 47 (commercio al dettaglio) della sezione G della classificazione ATECO: non nella sezione I, che raccoglie le attività dei servizi di alloggio e di ristorazione presidiate dal CCNL del settore Turismo. Applicando il percorso di individuazione codificato dall’art. 2 dell’Allegato I.01 e dal Comunicato del Presidente ANAC n. 2/2026, il CCNL riferibile alla divisione ATECO 47 è, secondo i dati dell’Archivio nazionale dei contratti collettivi del CNEL alimentato dalle denunce contributive UNIEMENS, il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi – codice H011, che nel 2025 risulta applicato da circa 374.500 datori di lavoro a oltre 2,5 milioni di lavoratori dipendenti. Le medesime fonti INPS/CNEL sono indicate dall’ANAC, nel Bando tipo n. 1/2023, come la base di riferimento per la rilevazione dei lavoratori per contratto collettivo applicato. Che il contratto collettivo effettivamente e prevalentemente applicato nel settore del vending sia quello del Terziario/Commercio è circostanza attestata dalla stessa associazione di categoria del settore. CONFIDA – Associazione Italiana Distribuzione Automatica, aderente a Confcommercio e rappresentativa delle imprese di gestione di distributori automatici (un parco installato di circa 785.000 apparecchiature, il più ampio d’Europa), in occasione degli Stati Generali del Vending del 29 ottobre 2025 ha pubblicamente affrontato “le criticità legate all’applicazione del Contratto Collettivo del Commercio, che non rispecchia pienamente le specificità professionali del settore della distribuzione automatica”, istituendo un gruppo di lavoro per la definizione di una proposta di Protocollo integrativo al Contratto del Commercio. Il dato che il contratto di riferimento del settore – e quello la cui applicazione l’associazione di categoria dà per presupposta presso le imprese associate – è il CCNL del Commercio/Terziario. Nella stessa direzione si orientano numerose stazioni appaltanti che hanno affidato concessioni del tutto analoghe a quella in oggetto e che hanno individuato il CCNL applicabile muovendo dal codice ATECO dell’attività, tra le quali: – il Comune di Forlì, che nella lex specialis della propria concessione di distributori automatici ha indicato che “il contratto collettivo applicabile stimato dall’Ente Concedente e riconducibile al codice ATECO 47.11.02 è il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi – cod. H011”, con una motivazione sovrapponibile al caso di specie; – la Provincia di Pavia, il Comune di Acireale, il Comune di Pescara, l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara e l’Università degli Studi di Palermo, che in procedure di analogo oggetto hanno parimenti indicato il CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi. Si segnala infine che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con il parere di precontenzioso n. 118 del 1° aprile 2026, ha ritenuto illegittima l’indicazione, nella documentazione di gara, di un contratto collettivo non pertinente all’attività oggetto dell’affidamento, invitando la stazione appaltante a rettificare la lex specialis. Il presente chiarimento è reso quindi anche nell’interesse della corretta conduzione della procedura, considerato che i pareri ANAC n. 377 del 1° ottobre 2025 e n. 11 del 21 gennaio 2026 hanno affermato che l’omessa acquisizione e verifica della dichiarazione di equivalenza inficia la legittimità dell’aggiudicazione. 2) Il Disciplinare, a pag. 5, prevede che “il costo stimato della manodopera è pari ad Euro 10.338,12, come determinato nel Capitolato” e che “il concorrente nell’Offerta economica indica il costo della manodopera. Ove sia inferiore a quella stimata, sarà attivata la verifica di anomalia”. Si osserva che: •il valore di € 10.338,12 indicato nel Disciplinare corrisponde a € 3.446,04 × 3 anni, ossia alla durata contrattuale di 36 mesi; •il Piano economico-finanziario riportato nel Capitolato sviluppa invece il costo del personale su 5 (cinque) annualità, per un importo complessivo di € 17.230,20, coerentemente con l’arco temporale comprensivo dell’eventuale proroga di 24 mesi. Si chiede pertanto di chiarire: a) quale sia il valore di raffronto rispetto al quale la Stazione Appaltante verificherà l’eventuale scostamento del costo della manodopera dichiarato in offerta ai fini dell’attivazione della verifica di anomalia: se l’importo di € 10.338,12 riferito ai 36 mesi di durata contrattuale indicato nel Disciplinare, ovvero l’importo di € 17.230,20 riferito alle cinque annualità sviluppate nel Piano economico-finanziario del Capitolato; b) quale sia il periodo di riferimento su cui il concorrente deve esprimere il costo della manodopera nell’Offerta economica (annuale, triennale ovvero quinquennale); 3) La sezione “GARANZIA E ASSICURAZIONE” del Disciplinare (pag. 5) richiede esclusivamente la garanzia definitiva pari al 5% del valore complessivo del Contratto e le polizze RCT/RCO. Coerentemente, la tabella dei documenti da inserire nella “Busta documentazione” (pag. 8) non contempla la garanzia provvisoria tra i documenti da allegare, e il § 11 del Disciplinare è rubricato “INFORMAZIONI SULLA GARANZIA DEFINITIVA E SULL’ASSICURAZIONE”. Si rilevano tuttavia, nel corpo del Disciplinare, alcuni riferimenti alla garanzia provvisoria che appaiono refusi non coerenti con l’impianto sopra descritto: •pag. 29, § 8 “Soccorso istruttorio”: “la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta”; •pag. 39: “In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all’esclusione, alla segnalazione all’ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria”; •pag. 35: “sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data”. Si chiede pertanto di confermare che per la presente procedura non è richiesta la prestazione di alcuna garanzia provvisoria e che i riferimenti sopra riportati costituiscono meri refusi materiali.

Risposta : Con riferimento ai quesiti proposti si conferma che:


1. Il CCNL identificato dal codice CNEL H011 è conforme ai parametri normativi di cui all'art. 11 del Codice dei contratti pubblici e riferibile alla seconda opzione di cui ai documenti di gara ed alla modulistica correlata in relazione al "CCNL Commercio", non ricorrendo il caso per cui è necessario rendere la dichiarazione sull'equivalenza del CCNL applicato

2. Il concorrente indica il costo della manodopera ai sensi dell'art. 108 comma 9, quale componente del complessivo PEF. In tal senso la durata ordinaria del contratto è pari a 36 mesi, pertanto il correlato PEF da presentare affinché si consideri completo individua almeno tale orizzonte temporale minimo di gestione in ordine alle voci di ricavo e costo, tra cui quelli della manodopera. Resta inteso che la validità dell'offerta si fonda sull'intellegibilità della stessa così che la Stazione appaltante possa in ogni caso comprendere la volontà espressa dal concorrente nella costruzione della propria offerta

3. Ogni riferimento alla garanzia provvisoria non è da tenere in considerazione in quanto la stessa non è prevista per la partecipazione alla gara aperta

Ultimo aggiornamento: 25-09-2026, 12:17