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Dati del bando

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 176 DEL D.LGS. N.36/2023, DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI PER CONTO DEL COMUNE DI SISSA TRECASALI
Ente appaltantePROVINCIA DI PARMA
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto85.516,40 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema10/09/2026
Termine richiesta chiarimenti02/10/2026 18:00
Termine presentazione delle offerte14/10/2026 18:00
Apertura busta amministrativa15/10/2026 08:30
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Giudice Ugo

telefono: 0521931704
cellulare: 3204315584

Pinardi Giordana

telefono: 0521931922

Magnani Alessia

telefono: 0521931381

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1 — AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 176 D.LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI PER CONTO DEL COMUNE DI SISSA TRCASALI

CIG: BCEE8F4E8B
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI479922-26

Ultimo aggiornamento: 07/10/2026 09:18

Domanda : La presente per formulare le seguenti richieste di chiarimenti. 1.La griglia di valutazione dell’offerta tecnica chiede, al criterio 4 lett. B_ presenza sportello al pubblico: Sportello aperto al pubblico: Lo sportello deve essere ubicato in un raggio di massimo 50 km dalla sede Comunale sita in Soragna. Fermo restando il criterio della distanza per l’ammissibilità della proposta, il punteggio è assegnato in forma comparativa valutando in particolare i tempi di percorrenza partendo dalla sede Comunale e l’accessibilità. (per esempio necessità o meno di percorrere strade a pagamento pedaggio). Tutte le valutazioni e misurazioni avverranno considerando i dati acquisibili mediante google maps. Si ritiene che tale sub criterio di valutazione dell’offerta tecnica sia in contrasto con i principi di concorrenza, proporzionalità, ragionevolezza e massima partecipazione, sanciti dal D. Lgs. 36/2023. Il sub criterio infatti, per come formulato, sembra favorire marcatamente quegli operatori economici che sono già dotati di una struttura organizzativa articolata e capillare sul territorio di riferimento. Anche la consolidata giurisprudenza amministrativa e l'ANAC sono unanimi nel ritenere che la localizzazione territoriale della sede o la vicinanza geografica non possono costituire elemento di valutazione premiale dell'offerta tecnica, in quanto attribuiscono un vantaggio competitivo ingiustificato ed esogeno a favore degli operatori economici già radicati sul territorio, a danno dei concorrenti geograficamente più distanti ma dotati di pari (o superiore) capacità tecnico-organizzativa. Vieppiù che il punteggio viene assegnato sulla base del minor tempo di percorrenza dalla sede comunale, ed inoltre, tutte le valutazioni e le misurazioni avverranno considerando i dati acquisibili mediante google maps, così determinando una ulteriore incertezza della valutazione del criterio, in quanto i tempi forniti da Google Maps variano in base all'orario di consultazione, alle condizioni del traffico in tempo reale e agli algoritmi proprietari, privando la gara dei requisiti minimi di oggettività, verificabilità e parità di condizioni ex ante. Tanto premesso dunque, si chiede di rettificare il sub criterio che attribuisce carattere premiale alla presenza di uno sportello nel raggio di 50 km e in relazione anche ai metodi di valutazione, confermando che, lo stesso, più che criterio di valutazione dell’offerta possa e debba ritenersi un impegno da assumere in fase di esecuzione del contratto da parte dell’aggiudicatario della procedura. Inoltre, si chiede comunque conferma che “Soragna” sia un refuso. 2.Con riferimento alla clausola sociale si chiede se vi sia effettivamente, personale da riassorbire e, in caso di risposta affermativa, di renderne disponibile i dati. 3.Con riguardo al front office si chiede se vi sia un numero minimo di ore da garantire.

Risposta : Vedasi file allegato.

Chiarimento PI467592-26

Ultimo aggiornamento: 07/10/2026 09:12

Domanda : In merito alla procedura in oggetto si necessita di riscontro alle seguenti richieste di chiarimenti: 1.All’art. 2 del Capitolato è disposto che “entro 12 mesi dalla presentazione delle posizioni ritenute inesigibili, l’Ente effettuerà i controlli sull’operato del concessionario e riconoscerà l’eventuale discarico”. Si chiede se, trascorso il suddetto termine in assenza di discarico formale, le posizioni ritenute inesigibili sono automaticamente discaricate; 2.In ordine all’eventuale riassorbimento del personale già operante alle dipendenze del Concessionario uscente, si chiede cortesemente di fornire i seguenti dati: •Numero complessivo delle unità di personale attualmente impiegate sulla commessa e aventi diritto all'applicazione della clausola sociale; •Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato dall'operatore uscente; •Inquadramento contrattuale di ciascun lavoratore (Livello / Qualifica); •Tipologia contrattuale (es. Tempo indeterminato / determinato, Full-time / Part-time con indicazione della percentuale di ore settimanali effettivamente dedicate al servizio); •Anzianità di servizio e scatti di anzianità maturati da ciascun dipendente; •Eventuali superminimi (assorbibili o non assorbibili) o indennità ad personam applicate. 3.Si chiede conferma che la cura del contenzioso riguardi esclusivamente le attività e/o gli atti posti in essere dal Concessionario stesso con esclusione delle attività ed atti di competenza dell’Ente; si chiede inoltre conferma che eventuali spese di giudizio di competenza dell’Ente e/o spese di lite a cui l’Ente impositore dovesse essere condannato, restano a carico dell’Ente impositore stesso. 4.Si chiede di sapere se al Concessionario sarà fornito gratuitamente l’accesso alle informazioni relative ai debitori presenti nell’Anagrafe tributaria, così come disposto dall’art. 1, comma 791, art. 1, L. 160/2019; 5.Si chiede di sapere se al Concessionario sarà fornito gratuitamente l’accesso alle informazioni relative ai debitori presenti nelle banche dati anagrafiche del Comune; 6.Si chiede di precisare se la procedura mobiliare eseguita a mezzo Funzionario Responsabile della Riscossione prevista dal Titolo II del D.P.R. n. 602/1973 debba essere effettuata a discrezione del Concessionario, qualora ritenuta la miglior procedura esperibile per ottenere la riscossione in termini di efficacia ed efficienza, o se invece debba essere svolta per tutte le partite affidate indistintamente e nel caso di esito infruttuoso addebitando i relativi costi alla Stazione appaltante; 7.Si chiede di quantificare le spese contrattuali a carico del concessionario ex art. 34 del Capitolato; 8.Con riferimento alle disposizioni del Capitolato in merito alla prescrizione delle quote imputabile al concessionario, si richiede di chiarire quanto segue: •Cumulo sanzionatorio: Si chiede di specificare se la penale dell'80% e l'obbligo di versamento dell'80% per il diniego del discarico siano alternative o cumulabili tra loro, al fine di escludere una duplicazione sanzionatoria (pari al 160% del credito). •Paradosso del termine annuale: Poiché una quota prescritta è giuridicamente inesigibile, si chiede di chiarire la ratio dell'applicazione della penale subordinata al decorso di un anno dalla prescrizione senza che sia avvenuta la riscossione. •Esimenti per la regolare esecuzione: Si chiede di confermare che nessuna sanzione o diniego di discarico trovi applicazione laddove il concessionario dimostri di aver attivato tempestivamente tutte le procedure cautelari ed esecutive di legge, e la mancata riscossione sia dipesa dall'oggettiva incapienza o irreperibilità del debitore (oltre alle ipotesi di caso fortuito e forza maggiore). 9.Si rilevano discordanze tra la durata quinquennale della concessione (60 mesi) sancita all'Art. 2, comma 1, e lo sviluppo cronologico del PEF inserito all'Art. 3, comma 2, il quale estende la pianificazione dei flussi finanziari su un arco di 7 annualità (dal 2026 al 2032). Si chiede di chiarire se l'importo posto a base d'asta e il valore stimato della concessione siano determinati esclusivamente in relazione ai carichi affidati nel quinquennio di vigenza contrattuale, intendendosi le annualità 2031 e 2032 come mera proiezione della riscossione delle code residue. 10.Si richiedono chiarimenti in merito al coordinamento dei canali di incasso. Si prega di specificare se lo specifico conto corrente postale intestato al Comune (Art. 7) debba essere censito ed integrato sussidiariamente ed esclusivamente all'interno della piattaforma PagoPA (Art. 10, lett. I) tramite l'emissione di avvisi dotati di codice IUV, o se l'Ente intenda mantenere canali di pagamento postali tradizionali (es. bollettini bianchi extra-nodo), e in tal caso con quali modalità di riconciliazione. 11.Il Capitolato prevede che, qualora il concessionario consegua incassi superiori al 38% per anno solare, l’ente riconoscerà una maggiorazione dell’aggio di 10 punti percentuali, applicabili alla soglia del riscosso eccedente il 38%. Ai sensi del Capitolato, le somme eventualmente dovute quale maggiorazione saranno calcolate a decorrere dal terzo anno, al termine dell’esercizio finanziario (31.12) con riferimento anche ai due esercizi precedenti; gli incassi eventualmente successivi a tale data non rilevano ai fini della maggiorazione; l’operatore economico pertanto deve garantire il completamento della procedura di riscossione nell’arco del predetto triennio; la percentuale di riscossione sarà determinata rapportando le riscossioni effettive al totale del carico affidato nell'anno e la liquidazione verrà effettuata a partire dall'anno 2029 entro il 30 aprile. Con gli stessi criteri verrà applicata la penale (pari alla differenza tra importo effettivamente riscosso ed importo minimo da riscuotere) prevista in caso di riscossione complessiva inferiore al 26%. Il meccanismo di questa maggiorazione solleva alcuni interrogativi: •prevede 10 punti di aggio in più sull’incassato eccedente il 38% del carico. L’esempio che viene fornito nel capitolato, seguito dal capoverso sui “presupposti”, risolve, a nostro avviso, l’ambiguità tra applicazione su base annuale e calcolo per gruppo triennale di carico; il presupposto si può considerare verificato rapportando gli incassi di tre anni (quello di consegna e i due successivi) al carico consegnato nel primo di essi; •restano invece incerti i termini del rapporto. Non è sicuro che il numeratore (“riscossioni effettive”) comprenda oneri di riscossione e interessi di mora, che sono invece estranei al carico che fa da denominatore: sembrerebbe che si guardi a tutte le riscossioni (“effettive”), ma non è ben specificato; del denominatore, inoltre, non si dice se sia al netto di sgravi, sospensioni e definizioni agevolate. •Inoltre, va notato che gli incassi successivi al terzo anno non sono considerati. Le rateazioni (che non dipendono dal concessionario) e le procedure ancora pendenti riducono il riscosso del periodo a discapito dell’applicabilità del premio. Le stesse incertezze si riflettono sulla penale per mancato raggiungimento del 26% (co. 7 e art. 27, n. 1). La penale è commisurata all’intero importo non riscosso fino al 26% (non solo all’aggio che ne sarebbe derivato) e presenta, rispetto all’art. 10, lett. K (livelli minimi di servizio), anche una discordanza sull’anno iniziale della verifica (l’art. 10, lett. K, co. 2, fissa la verifica a partire dal secondo anno e sulla base dell’importo da riscuotere determinato dall’amministrazione, mentre il co. 6 dell’art. 5, richiamato dal co. 7, parla invece del terzo anno e del carico affidato nei tre anni. Si chiede un cortese chiarimento in merito ai suddetti punti; 12.Nel riepilogo dei costi indicati nel PEF, la voce 'S2 - Costi sportello utenza' è quantificata a zero per l'intera durata dell'affidamento e delle code. Considerati i numerosi obblighi di assistenza all'utenza, front-office, attivazione obbligatoria del Call-Center e del portale web interattivo (con autenticazione SPID/CIE) stabiliti dagli articoli 9 e 10 del Capitolato, si chiede di chiarire se i costi vivi di tali infrastrutture e servizi debbano intendersi inclusi nella voce generica delle spese generali (S3) o se l'azzeramento della voce S2 costituisca un'omissione nel calcolo dei costi della concessione.

Risposta : Vedasi file allegato.

Chiarimento PI449064-26

Ultimo aggiornamento: 23/09/2026 13:16

Domanda : Con riferimento alla presente procedura, formulo i seguenti quesiti: 1) si chiede di conoscere il nome del software in uso presso l'ufficio tributi e l'ufficio ragioneria; 2) si chiede di conoscere il nominativo e/o la ragione sociale del concessionario uscente; 3) si segnala la mancanza del DGUE request in formato xml nella documentazione di gara; 4) si chiede di confermare, come indicato all'articolo 1, comma 3 del capitolato speciale, che l'affidamento dell'incarico avverrà in regime di concessione, con il conseguente trasferimento all'aggiudicatario di tutte le pubbliche funzioni (redazione, firma e notifica degli atti relativi alla riscossione coattiva); 5) si chiede di confermare, come indicato all'articolo 2, comma 2 del capitolato speciale, che il concessionario dovrà comunque portare a termine la riscossione per gli atti affidati dall'ente prima della scadenza dell'affidamento.

Risposta : Risposte

1) si chiede di conoscere il nome del software in uso presso l'ufficio tributi e l'ufficio ragioneria

I nomi dei software sono i seguenti:

- S.i.c.i. Web Service – per i tributi

- hyperSIC – per ragioneria;

2) si chiede di conoscere il nominativo e/o la ragione sociale del concessionario uscente

Si comunica che il concessionario uscente del servizio oggetto della presente procedura è: Ditta ICA Imposte Comunali Affini Spa.

3) si segnala la mancanza del DGUE request in formato xml nella documentazione di gara

La piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) utilizzata per la gestione della gara: Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER), prevede che l’O.E. compili il DGUE già disponibili sulla piattaforma. Si invita a consultare i manuali messi a disposizione da SATER (Link: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide ).

4) si chiede di confermare, come indicato all'articolo 1, comma 3 del capitolato speciale, che l'affidamento dell'incarico avverrà in regime di concessione, con il conseguente trasferimento all'aggiudicatario di tutte le pubbliche funzioni (redazione, firma e notifica degli atti relativi alla riscossione coattiva)

Secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 3 del Capitolato Speciale. L’affidamento del servizio avverrà in regime di concessione e comporterà, in capo al concessionario aggiudicatario, lo svolgimento delle funzioni e delle attività connesse alla riscossione coattiva delle entrate oggetto dell’affidamento, ivi comprese l’emissione degli atti di riscossione coattiva, la sottoscrizione e la notificazione degli atti relativi alla riscossione, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente. Pertanto, si conferma che le suddette attività rientrano nell’ambito delle prestazioni oggetto della concessione.

5) si chiede di confermare, come indicato all'articolo 2, comma 2 del capitolato speciale, che il concessionario dovrà comunque portare a termine la riscossione per gli atti affidati dall'ente prima della scadenza dell'affidamento.

In riferimento al quesito formulato, si precisa che l’art. 2 del capitolato stabilisce espressamente che il contraente è tenuto a garantire la continuità del servizio oltre la scadenza dell’affidamento, alle medesime condizioni in essere a tale data, fino al completamento della procedura per il nuovo affidamento e, in ogni caso, fino al subentro del nuovo gestore.

Come specificato al successivo articolo 3 l’Ente provvederà alla consegna delle liste di carico nei 60 mesi oggetto della concessione ed il Concessionario dovrà concludere ogni procedimento entro il 31 dicembre del terzo anno portando a termine le procedure iniziate per gli atti emessi e notificati.

Si precisa che le liste di carico si riferiscono a posizioni di riscossione coattiva di nuova formazione, non precedentemente oggetto di procedure di riscossione coattiva.


Ultimo aggiornamento: 15-10-2026, 09:25