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Dati del bando

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DEI LAVORI DI: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEI LABORATORI DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "L. SALVINI".
Ente appaltanteCOMUNE DI FIDENZA
Stato proceduraPresentazione Offerte/Risposte
Importo appalto26.716,97 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema15/09/2026
Termine richiesta chiarimenti07/10/2026 12:00
Termine presentazione delle offerte15/10/2026 08:00
Apertura busta amministrativa15/10/2026 10:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Rossi Samantha

telefono: 0524517272
cellulare: 3292108243

Rampini Cristina

telefono: 0524517377

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DEI LAVORI DI: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEI LABORATORI DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "L. SALVINI"

CIG: BCF83532AB
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI460477-26

Ultimo aggiornamento: 23/09/2026 14:30

Domanda : Nel disciplinare di gara al punto 6.1 REQUISITI DI IDONEITA', è indicata la necessità di almeno una figura di supporto al CSE. Si legge che per tale figura sono poi richieste iscrizioni e abilitazioni professionali. Nell'ultimo paragrafo non si capisce il senso logico dell'ultimo capoverso: Nel caso si voglia formalizzare una ATI con un professionista abilitato per formare il gruppo di lavoro che senso si deve dare alla parte finale del capoverso stesso ai fini della fatturazione nei confronti del concorrente di una quota > 50% del fatturato? Al punto 6.4 è poi indicato che nei raggruppamenti temporanei è richiesta inoltre la presenza di un giovane professionista. Ma quindi è un refuso oppure se privo dei requisiti di abilitazione il raggruppamento temporaneo dovrebbe contare 3 soggetti?

Risposta :

L'inciso relativo alla quota di fatturato superiore al 50% si riferisce esclusivamente all'ipotesi in cui il rapporto professionale con il professionista indicato nel gruppo di lavoro sia qualificato come 'consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua'. Tale condizione non si applica alle altre forme di rapporto elencate nel medesimo capoverso (componente di un raggruppamento temporaneo, associato di associazione professionale, socio/amministratore/direttore tecnico di società, dipendente). Pertanto, nel caso di costituzione di un raggruppamento temporaneo con un professionista abilitato, il rapporto da dichiarare è 'componente di un raggruppamento temporaneo' e non è richiesta alcuna soglia di fatturato.

Si conferma che, per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza di almeno un giovane professionista laureato e abilitato da meno di cinque anni, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice. Tale requisito è autonomo rispetto alla composizione minima del Gruppo di Coordinamento (CSE + supporto al CSE) e non concorre alla formazione dei requisiti di partecipazione di cui ai paragrafi 6.2 e 6.3. Il ruolo di giovane professionista può essere cumulato con quello di supporto al CSE qualora il medesimo professionista possieda i requisiti richiesti; diversamente, dovrà essere individuato un ulteriore componente del raggruppamento.


Chiarimento PI458922-26

Ultimo aggiornamento: 23/09/2026 14:29

Domanda : Per quanto riguarda i servizi svolti, è possibile presentarne uno in categoria E.08 ma riguardante solo progettazione? Grazie.

Risposta :

Il requisito relativo al servizio di punta previsto all'art. 6.3 del Disciplinare di gara richiede l'aver svolto negli ultimi dieci anni almeno due servizi di ingegneria e/o architettura relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (E.08 e S.04), senza distinzione in ordine alla specifica tipologia di prestazione professionale resa. È pertanto ammissibile presentare, ai fini della categoria E.08, un servizio avente ad oggetto la sola attività di progettazione, purché riferito a lavori rientranti in tale classe e categoria e conforme agli ulteriori requisiti previsti dal disciplinare.


Chiarimento PI452867-26

Ultimo aggiornamento: 23/09/2026 14:28

Domanda : Buongiorno, in merito ai requisiti avrei bisogno delle seguenti conferme: - potete confermare che i requisiti di punta (di cui alla tabella di pag. 11 del disciplinare di gara) sono riferiti ai soli incarichi di coordinamenti della sicurezza in S.04 e in E.08? e NON genericamente a servizi di ingegneria e/o architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare - fini della qualificazione nell’ambito delle categoria, le attività svolte come CSE in cat. S.03 (anziché in S.04), sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti di idoneità professionale avendo un grado di complessità pari a 0,95 (ovvero maggiore allo 0,90 della S.04 richiesta nel bando)? - potete confermare che, ai fini della dimostrazione dei requisiti, è possibile presentare incarichi anche di CSP (anziché CSE) validati alla data di pubblicazione del bando? - in caso di RTP, i due requisiti di punta devono essere posseduti entrambe dal CSE che verrà incaricato, oppure, uno dei due può essere posseduto dal professionista che supporterà il CSE? - il giovane professionista dev'essere abilitato allo svolgimento del ruolo di Coordinatore della sicurezza nei cantieri mobili di cui all’Art. 98 del D. Lgs.81/08? - potete confermare che il fatturato globale, di cui al primo capoverso dell'art. 6.2 del disciplinare di gara, dev'essere almeno pari all'importo di gara di euro 26.716,97?

Risposta :

- Il requisito relativo al servizio di punta previsto all'art. 6.3 del Disciplinare di gara fa riferimento a servizi di ingegneria e/o architettura relativi a lavori appartenenti alle classi e categorie S.04 ed E.08, senza restrizione alla sola attività di coordinamento della sicurezza. Sono pertanto idonei a comprovarlo anche servizi di ingegneria di natura diversa, purché riferiti a lavori rientranti in tali classi e categorie.

- Il disciplinare di gara prevede all'art. 6.3 che per le categorie EDILIZIA ID E.08 e STRUTTURE ID S.04, ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Sulla base di tale previsione, il quesito trova riscontro positivo.

- Si conferma che, ai fini della dimostrazione dei requisiti, è possibile presentare incarichi di CSP in sostituzione di quelli di CSE validati alla data di pubblicazione del bando.

- Come previsto all'art. 6.4 del Disciplinare di gara, in caso di RTP il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6.1 del Disciplinare di gara, I requisiti di cui all’articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 devono essere posseduti dal professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e dalla persona fisica a suo supporto.

- Si conferma che il concorrente deve possedere un fatturato globale maturato, nei migliori 3 degli ultimi 5 esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara (2021-2022-2023-2024-2025), per servizi di ingegneria e architettura almeno pari all'importo posto a base di gara, oneri previdenziali e IVA esclusa.


Ultimo aggiornamento: 23-09-2026, 14:30