Domanda : Buongiorno, Vi chiediamo volerci fornire i seguenti chiarimenti per il lotto n. 1 All Risks: 1. Si chiede se le condizioni in corso sono le stesse di quelle proposte in gara; 2. Si chiedono attuali limiti scoperti e franchigie relativi alle garanzie Terremoto, inondazione alluvione allagamento, eventi atmosferici, stop loss e franchigia frontale; 3. Relativamente alla garanzia Grandine su fragili, Gelo, Sovraccarico neve, si chiede di confermare che i limiti siano da intendersi quali sottolimiti della garanzia Eventi Atmosferici; 4. Relativamente alla garanzia Eventi atmosferici si chiede conferma che i danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate ai Fabbricati dalla violenza degli eventi di cui sopra; 5. Si chiede conferma che per UNITA’ IMMOBILIARE si intenda singolo fabbricato e relativo contenuto; 6. Relativamente ai pannelli fotovoltaici se ne chiede ubicazione, tipologia, valore e specifica situazione sinistri ultimi 5 anni; 7. Differenziale storico-artistico: chiediamo conferma sia dovuto nel limite della garanzia colpita da sinistro; 8. Si chiede conferma che lo STOP LOSS (Limite di indennizzo per sinistro e periodo assicurativo annuo) sia il massimo indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa e in aggregato tra tutti i beni e le partite assicurate, fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie; 9. Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i danni verificatesi in occasione di: valanghe e slavine, bradisismo; 10. Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i danni verificatesi in occasione di contaminazione chimica, ambientale, biologica; 11. Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: - ferrovie, binari, rotaie, gallerie, bacini artificiali e non, dighe, scavi, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere; - centrali idroelettriche, acquedotti, canali artificiali e ogni altra opera di ingegneria idraulica; - centrali termoelettriche, centrali solari, centrali eoliche, centrali geotermoelettriche; - rame, relativamente alla garanzia furto 12. Si chiede di confermare che nel novero dei beni assicurati non siano presenti fabbricati, impianti e/o macchinari o beni mobili destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi. Nel caso siano presenti invece sia prega di comunicare: ubicazione precisa, destinazione d’uso, valore (fabbricati e contenuto), se in uso a terzi; 13. Si chiede di precisare su quali partite e beni assicurati è applicabile la Leeway Clause; 14. Si chiede di precisare su quali partite e beni assicurati è applicabile quanto disposto all’art. Assicurazione parziale - deroga alla proporzionale; 15. Si chiede di precisare se la deroga alla proporzionale si intende alternativa e non cumulabile con l’automatismo di copertura previsto Leeway Clause e viceversa; 16. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: “Esclusione Cyber risk” Property DEFINIZIONI Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informatico”. Incidente Cyber: • qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informatico” • qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informatico”. Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”. Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”. Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici” ma non i Dati informatici stessi. Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: • “Atto Cyber” (->definizione) e “Incidente Cyber” (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell’esclusione CYBER Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: • la perdita fisica o il danno alla proprietà; • se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà; causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno. Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informatico”: • non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione); • è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l’importo relativo al valore dei “Dati informatici”; ferma l’applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati” e relativi limiti e franchigie. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola. 17. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI La Società non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell’Italia. Se nelle “Condizioni di assicurazione” è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra. 18. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. 19. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE” Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione. Restando in attesa di Vs. cortese e sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti.
Risposta :
In relazione al quesito presentato, articolato in più sub quesiti:
- sub 1) si conferma che le condizioni in corso sono le stesse di quelle proposte in gara;
- sub. 2) le condizioni di polizza richieste sono le seguenti:
terremoto: limite 50% per ubicazione e € 3.000.000,00 per tutti i beni assicurati / scoperto 10% minimo € 25.000,00
inondazione, alluvione: limite 50% per ubicazione e € 3.000.000,00 per tutti i beni assicurati / scoperto 10% minimo € 10.000,00
allagamento: limite 50% per ubicazione e € 1.000.000,00 per tutti i beni assicurati / scoperto 10% minimo € 10.000,00
eventi atmosferici: limite 70% per ubicazione e limite € 2.500.000,00 sinistro/anno (€ 100.000,00 per grandine) / scoperto 20% minimo € 3.500,00
stop loss: € 25.000.000,00
franchigia frontale: nessuna
- sub. 3) relativamente alla garanzia Grandine su fragili, Gelo, Sovraccarico neve, si conferma che i limiti siano da intendersi quali sottolimiti della garanzia Eventi Atmosferici;
- sub. 4) relativamente alla garanzia Eventi atmosferici si conferma quanto richeisto;
- sub. 5) si conferma che per UNITA’ IMMOBILIARE si intenda singolo fabbricato e relativo contenuto;
- sub. 6) gli impianti fotovoltaici di proprietà comunale sono tutti a tetto. sono stati installati nel 2025 presso il palasport san giorgio in via griffani destra n. 25 e presso l’ istituto onnicomprensivo artusi-floriani in via ermenegildo pozza n. 10.
il valore degli impianti ammonta ad € 48.100,00 per il palazzetto e ad € 53.300,00 per la scuola.
i limiti di indennizzo sono quelli previsti dal capitolato all risks e dal relativo modulo di offerta tecnica.
nessun sinistro ultimi 5 anni.
si veda anche la risposta al chiarimento n. Chiarimento PI488488-26;
- sub. 7) in merito al differEnziale storico artisitico si conferma è dovuto nel limite della garanzia colpita da sinistro;
- sub. 8) si conferma quanto richiesto sullo STOP LOSS;
- sub. 9) si conferma che si intendono esclusi dalla copertura prestata i danni verificatesi in occasione di: valanghe e slavine, bradisismo;
- sub. 10) si conferma che si intendono esclusi dalla copertura prestata i danni verificatesi in occasione di contaminazione chimica, ambientale, biologica;
- sub. 11) si conferma che si intendono esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni:
- ferrovie, binari, rotaie, gallerie, bacini artificiali e non, dighe, scavi, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere;
- centrali idroelettriche, acquedotti, canali artificiali e ogni altra opera di ingegneria idraulica;
- centrali termoelettriche, centrali solari, centrali eoliche, centrali geotermoelettriche;
NON SI CONFERMA PER QUANTO ATTIENE AL rame, relativamente alla garanzia furto;
- sub. 12) il comune di Recoaro Terme e’ proprietario di un ecocentro inserito nell’elenco fabbricati con il valore di € 160.000,00. la struttura e’ gestita da Agno Chiampo Ambiente s.r.l.;
- sub. 13) PARTITE 1 E 2;
- sub. 14) PARTITE 1 E 2;
- sub. 15) si intende alternativa e non cumulabile;
- sub. 16) non e’ consentito apportare varianti al capitolato, salvo quelle esclusivamente previste e riportate nel modello di offerta tecnica;
- sub. 17) non e’ consentito apportare varianti al capitolato, salvo quelle esclusivamente previste e riportate nel modello di offerta tecnica;
- sub. 18) non e’ consentito apportare varianti al capitolato, salvo quelle esclusivamente previste e riportate nel modello di offerta tecnica;
- sub. 19) non e’ consentito apportare varianti al capitolato, salvo quelle esclusivamente previste e riportate nel modello di offerta tecnica.
Cordiali saluti.
Il RUP